Raccomandazioni I Migliori... ...e I Peggiori
Titolo Data Giudizio Emittente Target
TitoloVariazione
%
%
%
%
%
TitoloVariazione
%
%
%
%
%

Torna indietro   Borsa Italia > Trading Online

 
Strumenti discussione Modalità visualizzazione
  #1  
Vecchio 01-10-2003, 21.40.16
bony
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Una sentenza molto istruttiva

Una persona molto intelligente me l'ha messa sotto il naso ed io ve la
propongo per farvi godere un po':-))))


In fatto: la ricorrente Banca del Salento S.p.a, premesso che in data 17
maggio 1998, Restaino Sandro immetteva nella rete Internet un messaggio
di posta elettronica dal contenuto ritenuto dall'attuale ricorrente
lesivo del proprio onore, decoro e reputazione; che tale messaggio era
stato inviato ad un sito di discussione pubblica tra quelli di più
frequente accesso, gestito dalla società Pantheon s.r.l avente come
responsabile Centofanti Dario.
Tanto esposto in fatto, la ricorrente ha chiesto la rimozione immediata
dell'espressione "Fuggite dalla banca del Salento" (omissis)
dall'intervento immesso in rete, la pubblicazione sullo stesso sito di
una nota di rettifica del contenuto del messaggio rimosso e/o la
pubblicazione degli estremi del provvedimento giudiziale, con cui en era
stata ordinata la rimozione, sottolineando in ordine al fumus boni iuris
la lesività per il proprio onore, reputazione e decoro del messaggio
immesso nella rete Internet da Restaino Sergio ed in ordine al periculum
in mora l'irreparabilita' del pregiudizio derivante dalla divulgazione su
scala mondiale di affermazioni infondate e dal

protrarsi della loro permanenza e accessibilità in rete.

Si è quindi proceduto ad instaurare il contraddittorio, avendo il giudice
istruttore ritenuto di non poter emettere inaudita altera parte come
richiesto dalla ricorrente, decreto di rimozione del messaggio telematico.

Si sono costituite le parti convenute. Restaino Sergio, la Pantheon s.r.l
e Centofanti Dario, chiedendo il rigetto del ricorso.

Restaino Sergio ha contestato l'esistenza dei presupposti del
provvedimento d'urgenza, rilevando in ordine al fumo boni iuris che il
messaggio telematico in oggetto non ha carattere diffamatorio, poichè
contiene l'esposizione di fatti realmente accaduti e che lo scopo
dell'esistenza di gruppi privati di discussione su Internet è quello di
consentire lo scambio tra gli utenti di informazioni relativamente a
vicende effettivamente vissute, avvalendosi di un linguaggio informale e
libero; in ordine al periculo in mora che il messaggio, una volta immesso
nella rete, non può essere più recuperato e che comunque e che comunque,
la diffusione non è avvenuta su canali pubblici.

In merito alla richiesta di pubblicazione di rettifica la difesa di
Restaino ha inoltre, rilevato come tale diritto sia previsto dalla legge
47 del 1948 solo in riferimento alla carta stampata, alla radio ed alla
televisione, non agli strumenti informatici e come comunque tale domanda
esulerebbe dalle possibilità del Restaino dovendo indirizzarsi a chi
consente l'accesso ad Internet.

Centofanti Dario ha eccepito in via preliminare la carenza in proprio di
legittimazione passiva, in quanto egli è il legale rappresentante della
Pantheon s.r.l, a cui è legato da rapporto di rappresentanza organica.

Centofanti Dario e la Pantheon s.r.l hanno rilevato in ordine al fumo
boni iuris l'inapplicabilità dei criteri enucleati con riguardo al
legittimo esercizio del diritto di cronaca a messaggi di natura
individuale non professionale ed occasionale quale quello in esame e
l'impossibilità di ricollegare il sito di discussione pubblica ed in
particolare modo il suo contenuto e la responsabilità per quanto vi
compare, ai convenuti Pantheon e Centofanti, che non hanno nessun potere
di vigilanza e controllo sui messaggi immessi in rete.

In ordine al pericolo in mora, ne è stata rilevata l'infondatezza,
poichè, secondo il programma di gestione adottato dalla Pantheon, ciascun
messaggio è visibile solo per trenta giorni a decorrere dalla data di
immissione.

É stata eccepita, inoltre, l'inammissibilità della richiesta di
rettifica, dovendo essere la ricorrente a precisare la propria posizione,
in quanto il gruppo di discussione non ha alcun titolo per intervenire in
merito.

Il Giudice Istruttore si è riservato di decidere all'esito della
discussione e del deposito di note illustrative da parte dei procuratori.

In diritto: il convenuto Restaino Sergio in data 17 Maggio 1998 ha
immesso in Internet un messaggio di posta elettronica inviandolo ad un
gruppo di discussione (c.d. newsgroup) con indirizzo telematico
"it.economia.analisi-tecn", ospitato dal news-server Pantheon s.r.l,
avente come responsabile, c.d. webmaster Centofanti Dario.

I newsgroups o aree di discussione consistono in una sorta di "bacheca"
elettronica, dove gli utenti che agiscono tramite elaboratori
elettronici, possono leggere i messaggi apposti da altri utenti e
aggiungere i propri contributi. Si tratta di numerosissime aree di
discussione, articolate per argomenti, che si distinguono in

moderate e non, a seconda della presenza o meno della figura del c.d.
moderatore, che analizza i messaggi in arrivo e cancella gli interventi
non in linea per forma o contenuto con i requisiti essenziali del gruppo.

L'accesso ai newsgroups è reso possibile dal c.d. news-server, che
potrebbe essere definito come un computer, collocato al centro della
rete, che ospita le suddette aree di discussione, ed a cui i singoli
utenti possono accedere avvalendosi dei programmi client di collegamento
(ad es. Netscape) installati sui propri terminali.

I newsgroups che consentono lo scambio in rete di informazioni ed opinioni
su temi specifici tra i soggetti interessati, possono essere creati da
ogni utente Internet e fanno capo di solito ad una pluralità di
elaboratori che conservano tutti una copia del messaggio inviato de
utilizzano particolari procedimenti per sincronizzare i dati immessi, in
modo che qualsiasi news-server, che ospita quell'area di discussione
destinataria dell'intervento, possano essere consultati i messaggi di più
recente inserimento.

Il news-server non è pertanto titolare di un sito, cioè di uno spazio
nella rete, ma mette a disposizione degli utenti Internet uno spazio
"virtuale" deputato ad ospitare i messaggi di coloro che vogliano
contribuire alla discussione di specifiche tematiche.

Tutto ciò premesso, occorre preliminarmente esaminare la posizione di
Centofanti Dario, convenuto in proprio quale webmaster, preposto alla
supervisione dei messaggi immessi in rete. Si rileva il difetto di
legittimazione passiva in proprio di Centofanti Dario, che non può essere
chiamato a rispondere in proprio per le attività svolte nella sua qualità
di organo responsabile del news-server Pantheon s.r.l.

Neppure la Pantheon s.r.l è da ritenersi legittimata passiva dal
presente ricorso, in quanto il news-server si limita a mettere a
disposizione degli utenti lo spazio "virtuale" dell'area di discussione e
nel caso di specie, trattandosi di un newsgroup non moderato, non ha
alcun potere di controllo e vigilanza sugli interventi che vi vengono
inseriti.

Sul fumo boni iuris

Il messaggio a firma Restaino Sergio immesso nel predetto gruppo di
discussione non ha carattere lesivo per l'onore, il decoro e la
reputazione della ricorrente Banca del Salento S.p.a.

Si osserva che nel caso che ci occupa l'intervento del convenuto presenta
toni espositivi piuttosto forti, i quali sono da ricollegarsi
all'amarezza ed all'umanamente comprensibile malumore derivati dalle
vicende finanziarie sfavorevoli verificatesi in suo danno.

Quanto alla valenza lesiva attribuita dalla ricorrente all'espressione
"Fuggite dalla banca del Salento", si rileva che tali segni linguistici
certamente di carattere critico, non integrano affermazioni diffamatorie,
ma sono espressione di marcato dissenso con la condotta tenuta dall'ente
creditizio. Diverso valore si sarebbe dovuto attribuire alla suddetta
espressione qualora l'autore non fosse stato un privato cittadino, ma
altro istituto di credito, versandosi in quella eventualita' in
un'ipotesi di concorrenza sleale.

Si rileva inoltre, che il messaggio inviato da un soggetto nella sua
qualità di privato cittadino, come nel caso che ci occupa, non può essere
qualificato, ai fini della sua eventuale valenza scriminante della
diffamazione, come esercizio del diritto di cronaca giornalistica non
essendo possibile rintracciare i necessari estremi del carattere
giornalistico dell'attività svolta e dell'intento lucrativo proprio di
ogni attività professionale.

Ed ancora il messaggio in oggetto si caratterizza non tanto per la
narrazione di fatti accaduti (profilo prevalente nel campo del diritto di
cronaca), quanto per la formulazione di giudizi personali da parte del
Restaino sugli eventi verificatesi e pertanto deve essere considerato
manifestazione del diritto di critica , di cui all'art. 21 della
Costituzione.

A questo punto deve verificarsi se Restaino Sergio abbia esercitato il
suddetto diritto nei limiti di legittimità individuali della
giurisprudenza prevalente. Per orientamento costante (Cass.93/9109 in
Foro Italiano 1994 L 2217 Cass. 20.1.84 Saviane, Cass. 24.4.85 Zanelli)
si ritiene che il diritto di critica consiste

nell'espressione di un dissenso motivato cioè nell'affermazione di fatti
non apodittica ma supportata da appigli concreti. Pertanto chi voglia
esprimere un giudizio sfavorevole sull'operato di un altro soggetto dovrà
spiegarne le motivazioni e fornire dei dati obiettivi.

La critica consiste in un'interpretazione soggettiva di fatti e
comportamenti che per sua natura non può essere imparziale ma che
comunque deve, sia pure nell'ambito di forme aspre essere espressa in
modo corretto e civile. Se ne desume pertanto che non é critica ovvero
manifestazione di dissenso motivato ogni apprezzamento negativo indotto
da mera animosità personale ed espresso in forma esuberante.

Il diritto di critica è inoltre legittimamente esercitato se alla
continenza delle espressioni usate si accompagnano l'interesse pubblico
alla conoscenza delle affermazioni e la verità anche solo putativa dei
dati narrati.

In giurisprudenza inoltre si é osservato che talvolta la critica si pone
con toni sensibilmente accesi con punte fortemente polemiche soprattutto
quando si tratta di materie particolarmente sentite e che la legittimità
di siffatti interventi e subordinata al rispetto del limite della
continenza formale e sostanziale consistente il primo

nella correttezza della forma espositiva adoperata ed il secondo nella
proporzione tra il contenuto la portata della critica e lo scopo
informativo che si persegue.

Applicando tali principi al caso che ci occupa si rileva che l'intervento
del Restaino è connotato certamente da toni forti ed aspri (si parla ad
es. di decisioni che hanno generato "scompiglio, sconcerto, emorragie di
clienti e promotori e naturalmente perdite finanziarie per alcuni
investitori" di "disorganizzazione ed incuranza" della ricorrente), ma la
forma espositiva non ha carattere volgare ed offensivo.

Per quanto attiene al contenuto del messaggio, si rileva il carattere di
interesse pubblico dell'argomento trattato, forme di investimento
finanziario e la continenza sostanziale dell'intervento, poichè il
Restaino non è andato al di là di quanto necessario per l'affermazione
delle proprie opinioni. Si tratta nella specie di espressione di

dissenso motivato in quanto sia pure con toni aspri e polemici

Restaino basa la manifestazione del proprio pensiero su fatti e dati che
alla luce del testo del contratto allegato agli atti possono essere
considerati veri o quanto meno putativamente tali.

Si ritiene pertanto che nel caso che ci occupa Restaino Sergio abbia
legittimamente esercitato con il messaggio de quo il diritto di critica
riconosciuto dalla carta costituzionale all'art.21 e che pertanto la
ricorrente Banca del Salento S.p.a. non abbia subito alcuna lesione al
proprio onore, dignità e reputazione di istituto di credito.

Sul periculo in mora

In ordine al profilo del periculi in mora si osserva che questo non
sussiste non avendo prodotto il messaggio del Restaino alcun danno
irreparabile per la Banca del Salento. Il predetto intervento peraltro,
rimane visibile nel newsgroup per un periodo di tempo circoscritto trenta
giorni dalla data di immissione a fronte della prassi in tal senso
adottata dal server Pantheon. Sussistono eque ragioni per compensare le
spese del giudizio.

P.Q.M.

rigetta il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla Banca del Salento

S.p.a. nei confronti di Restaino Sergio, Pantheon s.r.l, Centofanti Dario.

Spese compensate.

Si comunichi alle parti.

Roma 4.7.1998

Il Giudice Istruttore : Vicenzo Mazzacane


--

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad abuse@newsland.it

Alt 01-10-2003, 21.40.16
borsa-italia.net
ads
 
Standard Sponsored links

  #2  
Vecchio 01-10-2003, 22.07.30
Marco AL
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Una sentenza molto istruttiva

"bony" <bony@bony.it> ha scritto nel messaggio
news:blfadv$7ik$1@news.newsland.it...
> Una persona molto intelligente me l'ha messa sotto il naso ed io ve la
> propongo per farvi godere un po':-))))
>
>
> In fatto: la ricorrente Banca del Salento S.p.a, premesso che in data 17


Morale della favola?
  #3  
Vecchio 01-10-2003, 23.01.51
Fred [R]
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Una sentenza molto istruttiva

"bony" <bony@bony.it> ha scritto nel messaggio
news:blfadv$7ik$1@news.newsland.it...
> Una persona molto intelligente me l'ha messa sotto il naso ed

io ve la
> propongo per farvi godere un po':-))))


La conoscevo :-)
Peccato che sia vecchiotta e che nel frattempo siano uscite nuove
normative piuttosto ambigue anche su questa materia.
Noto inoltre diverse inesattezze a proposito di Ng e moderatori
che mi lasciano perplesso circa future possibili sentenze in
materia.
E' un po' come affidare alla Consob lo stabilire chi è degno di
fare "studi" e chi no :-(

Per inciso, come vedi B121 il "vizietto" ce l'aveva da parecchio.
Quando, diversi anni dopo questa sentenza, li denunciai (insieme
ad altre banche) per "pubblicità ingannevole" sulla faccenda del
real-time dell'ordine in borsa (fasullo) sai cosa provarono a
dire al Garante?
Che siccome non ero loro cliente la mia denuncia non poteva
riguardarli.
Hanno perso e sono stati condannati (insieme ad altre banche).
E, colmo della coda di paglia, hanno ottenuto di non rivelare
*quanto* tempo effettivo (accertato dall'Authority) ci metteva in
media un ordine ad arrivare sul book per essere poi eseguito.

--
Saluti. Fred®
it.economia.banche
  #4  
Vecchio 02-10-2003, 00.52.39
gus
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Una sentenza molto istruttiva


"bony" <bony@bony.it> ha scritto nel mes
> propongo per farvi godere un po':-))))

cut
> S.p.a. nei confronti di Restaino Sergio, Pantheon s.r.l, Centofanti

Dario.
>
> Spese compensate.


secondo voi chi ci ha rimesso di piu'?....

spese b121 = 0,00000000000001 del reddito forse;-(

e per sergio? dopo quante udienze e quanti avvocati?
quale percentuale del suo reddito ha speso?
ma ne vale la pena?

mahbleah... =senso di amarezza in bocca..

ciao
gus

  #5  
Vecchio 02-10-2003, 06.38.16
bony
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Una sentenza molto istruttiva

Marco AL ha scritto:


> Morale della favola?

Non ti dice niente questo passo della sentenza?

"Ed ancora il messaggio in oggetto si caratterizza non tanto per la
narrazione di fatti accaduti (profilo prevalente nel campo del diritto di
cronaca), quanto per la formulazione di giudizi personali da parte del
Restaino sugli eventi verificatesi e pertanto deve essere considerato
manifestazione del diritto di critica , di cui all'art. 21 della
Costituzione"
Più in là la sentenza afferma che per il carattere dell'argomento, dire in
pubblico quel che si pensa nelle forme corrette, basandosi su fatti
realmente accaduti, è un diritto alla cronaca di utilità pubblica.
Pertanto non si può perseguire l'autore del messaggio anche con
espressioni forti, ma corrette nella forma.
Morale della favola: se devi sputare qualche rospo sul tuo TOL, fallo
tranquilamente sul ng a voce piena, da incazzato volendo, ma senza
volgarità gratuite, spiegando ben bene quel che ti è accaduto. Molti,
invece, hanno paura e preferiscono evitare. Se tutti fossero più aperti
parlando della magagne del proprio TOL, saremmo tutti più informati ed i
TOL si ritroverebbero una spina dolorosa nel fianco e di fatto, costretti
ad investire nel proprio sistema. Debbo ammettere che in questo ng si
parla sufficientemente dei mali dei fornitori, ma a mio avviso ci si
trattiene troppo dal riferirli, mi metto anch'io nel gruppo che si
autocensura un po' troppo. Auspicabili, quindi, sarebbero interventi di
denuncia più numerosi e necessariamente dettagliati.
Bony

--

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad abuse@newsland.it

  #6  
Vecchio 06-10-2003, 08.29.48
a.c.
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Una sentenza molto istruttiva


>
> e per sergio? dopo quante udienze e quanti avvocati?
> quale percentuale del suo reddito ha speso?
> ma ne vale la pena?
>
> mahbleah... =senso di amarezza in bocca..
>
> ciao
> gus


bravo gus....molte volte chi scrive,senza dubbio in buona fede, non ha
provato sulla pelle determinate cose... "spese compensate nell'appello" solo
in Italia accade.E,se mi permetti si compensano sempre quando dall'altra
parte c'è un azienda ,un ente...insomma non un singolo ..che poverino lo
prende nel..... - Come l'art.18 ,dica qualche licenziato che cause ,che
iter legale ha risparmiato grazie a detto articolo.Saluti.
 

Tags
istruttiva, sentenza
Discussioni simili
Discussione Forum Risposte Ultimo messaggio
[Directa] Molto comode le news in push
skimer: Mi complimento con Directa per l'implementazione delle news in push. Veramente un servizio molto ben fatto. Skimer
Trading Online 9 17-05-2005 08.14.26
.... una domanda molto stupida
guido: Ciao a tutti, volevo iniziare a cercare di capirci qualcosa di trading on line. Essendo a digiuno, pensavo di documentarmi e provare, almeno per divertirmi, di mettere in pratica evitando, almeno...
Trading Online 5 16-11-2004 23.07.13
Vedo che Directa è molto interessata
Con 78: Vedo che Directa è molto interessata ad eventuali suggerimenti sulle loro piattaforme di Trading . Difatti il Dott.Fabbri a letteralmente saltato i miei messaggi .... ( Flashbook con VT ) ...
Trading Online 3 10-08-2004 20.40.09



Strumenti discussione
Modalità visualizzazione

Regole di scrittura
Non puoi postare nuovi argomenti
Non puoi postare repliche
Non puoi postare allegati
Non puoi editare i tuoi post

BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Disattivato


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15.48.00.
Copyright 2005 - 2010 © Borsa-Italia.net