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Vecchio 31-03-2007, 17.45.22
AVVOCATO BERNASCONI
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito POLITECNICO STUDI AZIENDALI CONDANNATO

WWW.UNIPSA.CH ISSEA SA MASSIMO SILVESTRI POLITECNICO DI STUDI
AZIENDALI DI MASSIMO SILVESTRI POLITECNICO DI LUGANO CONDANNATI
PER LA SECONDA VOLTA IN UN TRIMESTRE
Provvedimento

PI5224 - UNIPSA - ISSEA



-----------------------------------------------------------------
---------------
tipo Chiusura istruttoria

numero 16494

data 15/02/2007

PUBBLICAZIONE Bollettino n. 7/2007



Procedimento collegato (esito)
Procedimento collegato (esito)
- Ingannevole


Testo Provvedimento
Testo Provvedimento
PI5224 - UNIPSA-ISSEA
Provvedimento n. 16494

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2007;

SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6
settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. del 11
luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta di intervento pervenuta in data 10 febbraio 2006,
un concorrente ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi
del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di
un messaggio pubblicitario diffuso, in data 7 febbraio 2006,
dalla ISSEA s.a., attraverso il sito internet www.unipsa.ch,
volto a promuovere il Politecnico di Studi Aziendali di Lugano
(di seguito UNIPSA), con sede ad Agno, in Svizzera.
Nella richiesta di intervento si evidenzia che il messaggio,
attraverso l’uso della denominazione “università”, indurrebbe a
ritenere, contrariamente al vero, che l’operatore sia in grado
di rilasciare titoli aventi pari valore rispetto a quelli
rilasciati da una università europea riconosciuta ed, in
particolare, che il consumatore italiano sia indotto a credere
di poter conseguire, frequentando i corsi offerti dall’UNIPSA,
un titolo di studio riconoscibile nell’ordinamento italiano.
Successivamente, con richiesta di intervento pervenuta in data
13 luglio 2006, un consumatore ha segnalato la presunta
ingannevolezza del messaggio pubblicitario, volto a presentare
il Politecnico di Studi Aziendali di Lugano (UNIPSA), con sede
ad Agno, in Svizzera, diffuso, da ISSEA s.a., attraverso il sito
internet www.unipsa.ch, in data 10 luglio 2006. Nella richiesta
di intervento si evidenziano i medesimi profili già sollevati
nella segnalazione sopra descritta, riguardanti, in sintesi, le
qualifiche dell’operatore, l’attività svolta ed i riconoscimenti
ottenuti dall’UNIPSA, nonché la natura dei titoli di studio
rilasciati.

II. MESSAGGIO

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento è costituito
dalle pagine del sito internet www.unipsa.ch, volte a promuovere
il Politecnico di Studi Aziendali di Lugano (UNIPSA), con sede
ad Agno, in Svizzera.
Il sito in esame presenta, nella versione rilevata in data 7
febbraio 2006 (in gran parte sostanzialmente analoga a quella
del 10 luglio 2006), nella sua “home page”, oltre
all’indicazione “Politecnico di Studi Aziendali” e al suo logo,
una serie di specifiche tra le quali “Università a
distanza”, “laurea a distanza” e “laurea on line”,
l’indicazione “legalmente autorizzata all’uso della
denominazione università con delibera n. 3347/02 del Governo del
Canton Ticino” e un numero verde per le telefonate dall’Italia
e, cliccando sul link “entra”, si apre una pagina nella quale
viene riportato, oltre alla specifica “Politecnico di Studi
Aziendali I.S.S.E.A sa Università Privata a distanza”, che “Il
Politecnico di Studi Aziendali I.S.S.E.A. sa è una Università
libera e privata, apolitica ed aconfessionale con personalità
giuridica riconosciuta ai sensi dell}articolo 52 del Codice
Civile Svizzero, fondata nell}aprile del 1987. Svolge attività
di insegnamento universitario e attribuisce titoli accademici in
virtù del diritto di libertà della scienza e libertà economica
sancito dagli articoli 20 e 27 della Costituzione Federale
Svizzera e dall'articolo 8 della Costituzione della Repubblica e
Cantone Ticino. È autorizzata con delibera n. 3347 del 9 luglio
2002 dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino
(il Governo Cantonale), all'uso della denominazione "Università
privata a distanza" ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 e 3
della legge sull'Università della Svizzera Italiana e sulla
Scuola Professionale della Svizzera Italiana del 3 ottobre 1995.
(…) L’(…) università non ha sedi, filiali, succursali al di
fuori della Svizzera e la sua attività è regolata esclusivamente
dalla legislazione Svizzera, tuttavia gode del diritto di
fornire servizi didattici sul territorio dell}Unione Europea ai
sensi dell}articolo 5 dell}accordo tra la Confederazione
Svizzera, la Comunità Europea ed i suoi Stati membri sulla
libera circolazione delle persone, del 21 giugno 1999, entrato
in vigore il 1 giugno 2002”.
Cliccando su alcuni dei diversi link volti a presentare
informazioni di carattere generale si aprono, altresì, diverse
pagine, all’interno delle quali sono riportate informazioni
riguardanti, tra le tante, “le università in Italia”, “le
università estere in Italia”, “il sistema universitario
svizzero” e “i titoli riconosciuti”. Con riferimento
alle “Università in Svizzera”, nella pagina riguardante “il
sistema universitario svizzero”, in particolare, si specifica
che “Nel Canton Ticino le università private devono essere
autorizzate all’uso del nome “università” in virtù dell’articolo
14 della legge sull’Università della Svizzera Italiana. Tale
autorizzazione consente alle università private la loro attività
accademica e l’attribuzione di titoli accademici. (…) Non è
competenza delle autorità del Canton Ticino riconoscere le
università private e/o i loro corsi di laurea. Esse possono
decidere volontariamente di sottoporre i loro corsi di studio al
cosiddetto “accreditamento”, una certificazione di qualità di
competenza di un organo federale chiamato OAQ. La legge federale
non obbliga le università private ad ottenere l’accreditamento,
che rimane facoltativo. Esso quindi non è necessario né
indispensabile per operare legalmente conferendo titoli
universitari privati. Di conseguenza, le università private
possono conferire titoli universitari privati anche senza
accreditamento (…)”. Nella parte riguardante i “titoli
universitari”, si riporta, invece, nello specifico, che
questi “sono conferiti dalla (…) Università in virtù del diritto
di libera attività riconosciuto dall’articolo 27 della
Costituzione Federale Svizzera e dall’articolo 8 della
Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino ed in conformità
all’articolo 14 della legge sull’Università della Svizzera
Italiana e sulla Scuola Professionale della Svizzera Italiana
del 3 ottobre 1995. Tuttavia non sono equipollenti con quelli
accreditati svizzeri ed europei. Su richiesta vengono
autenticati da notaio di Lugano e muniti di “Apostille” dalla
Cancelleria dello Stato ai sensi della Convenzione dell’Aja del
5 ottobre 1961” mentre, nella parte riguardante l’“uso del
titolo”, si chiarisce che “i titoli conferiti possono ai sensi
dell’articolo 3 della Convenzione di Parigi del Consiglio
d’Europa del dicembre 1959: a) consentire di proseguire studi
universitari complementari; b) essere portati legalmente nella
lingua originale nella quale sono stati conferiti, precisandone
l’origine straniera e privata”.
Nelle pagine che si aprono cliccando su alcuni degli ulteriori
diversi link, si specificano, inoltre, talune indicazioni “per
gli studenti residenti in Italia”, si prospetta un elenco di
titoli conseguibili rapportati al grado corrispondente in
Italia, con la specifica, a fondo pagina, “la corrispondenza dei
gradi non è da ritenersi equipollenza dei titoli” e, in una
pagina volta a precisare la rete di poli di teledidattica
remota”, si specifica che il “campus italia” è rappresentato da
una “rete di poli di teledidattica remota, è nato da una
convenzione tra la nostra Università, l’Accademia Eraclitea
S.r.l. di Catania ed il Comune di Castelnuovo Bormida (AL)”.

III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In data 24 febbraio 2006 è stato comunicato al segnalante e alla
società ISSEA s.a., in qualità di operatore pubblicitario,
l’avvio del procedimento ai sensi del Titolo III, Capo II, del
Decreto Legislativo n. 206/05, in materia di pubblicità
ingannevole e comparativa, precisando che nel corso di tale
procedimento sarebbe stata valutata l’eventuale ingannevolezza
del messaggio diffuso attraverso il sito internet www.unipsa.ch,
nella versione rilevata in data 7 febbraio 2006, ai sensi degli
articoli 19, 20 e 21 del citato Decreto, con riguardo all’uso
della denominazione “università” e della terminologia “corsi di
laurea”, a quanto dichiarato o lasciato intendere (tenendo conto
delle modalità complessive di presentazione del messaggio, dei
contenuti dello stesso, dei riferimenti normativi citati, degli
articoli di stampa e delle informative sulle università italiane
ed estere) in ordine alle qualifiche dell’operatore,
all’attività svolta ed ai riconoscimenti ottenuti dall’UNIPSA,
alla natura dei titoli di studio rilasciati, nonché alla
rilevanza delle eventuali omissioni informative riscontrabili
nel messaggio.
In data 18 luglio 2006, a seguito della successiva richiesta di
intervento da parte di un consumatore, il suddetto procedimento
è stato esteso al messaggio diffuso, in data 10 luglio 2006,
attraverso il medesimo sito internet www.unipsa.ch.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

a) Informazioni richieste

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è
stato richiesto alla ISSEA s.a., in qualità di operatore
pubblicitario, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a),
del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa
documentazione (anche a diffusione interna) riguardanti:
* atto costitutivo e statuto di ISSEA s.a.;
* copia di autorizzazioni, riconoscimenti ed accreditamenti
ottenuti in Svizzera citati nel messaggio;
* documentazione attestante gli eventuali riconoscimenti ottenuti
nell’ordinamento italiano;
* regolamento didattico del Politecnico;
* tipologia e durata dei corsi offerti, modalità di svolgimento
degli stessi e relativi programmi di studio;
* elenco dei docenti e relative qualifiche;
* tipologia dei titoli di studio/attestati rilasciati da UNIPSA e
spendibilità degli stessi;
* indicazione della data a partire dalla quale il sito internet
www.unipsa.ch è presente nella versione segnalata e attualmente
diffusa;
* programmazione della campagna pubblicitaria relativa
all’attività dell’UNIPSA, precisandone mezzi e modalità di
diffusione;
* ogni informazione che si ritenga utile ai fini del presente
procedimento.

b) Principali argomentazioni difensive svolte dall’operatore
pubblicitario

Con memorie prodotte in data 28 febbraio, integrate in data 8 e
15 marzo 2006, la società ISSEA s.a. ha evidenziato, in via
principale, che:

i) Carenza di giurisdizione dell’Autorità

* l’Autorità non avrebbe alcuna competenza a valutare la
fattispecie in questione, dal momento che il messaggio
segnalato, che risponde ad un indirizzo web svizzero (come si
evince dalla desinenza .ch), non può considerarsi diffuso in
Italia;
* l’Università è gestita da una società di diritto svizzero con
sede legale ed operativa in Svizzera, non opera in Italia e non
è, quindi, soggetta alla legislazione italiana;

ii) Mancata natura pubblicitaria del messaggio

* le informazioni contenute nel sito segnalato sarebbero
unicamente volte ad orientare gli studenti nella scelta degli
studi e, pertanto, il sito stesso avrebbe una finalità
unicamente espositiva e informativa, non già pubblicitaria;
* trattandosi di un sito istituzionale volto a presentare
l’offerta formativa dell’UNIPSA agli studenti, non
configurerebbe “esercizio di un’attività commerciale allo scopo
di promuovere la vendita di un bene” e, quindi, non rientrerebbe
nella definizione di messaggio pubblicitario ai sensi della
normativa vigente;
* l’effetto pubblicitario, semmai, risulterebbe unicamente
indiretto e comunque secondario rispetto alla prevalente natura
informativa del sito in questione.

iii) Valutazioni di merito

* il sistema universitario svizzero differisce notevolmente da
quello italiano (richiamando, in particolar modo, il contenuto
del sito internet, il carattere facoltativo dell’accreditamento
e precedenti provvedimenti di archiviazione deliberati
dall’Autorità con riferimenti ad enti aventi sede in Svizzera) e
che, nello specifico, il messaggio deve essere considerato a
seguito di una valutazione puntuale delle norme giuridiche che
la regolamentano, proprie di un ordinamento straniero e non di
quello italiano;
* le politiche dell’insegnamento superiore sono definite sia
dalla Confederazione che dai Cantoni Universitari e, nel Canton
Ticino, la base legale è la legge sull’Università della Svizzera
Italiana sulla scuola Professionale della Svizzera Italiana e
sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995;
* l’accreditamento costituisce una procedura attraverso la quale,
in base a standards minimi definiti, si verifica se le
istituzioni o gli studi offerti a livello universitario
soddisfano i requisiti minimi di qualità. L’accreditamento non è
obbligatorio e lo status di accreditamento non è condizione
necessaria per operare legalmente;
* l’uso della denominazione “università privata a distanza” è
stato autorizzato con le delibere n. 3347 del Consiglio di Stato
del Canton Ticino del 9 luglio 2002 e n. 704 del 14 febbraio
2006;
* nella delibera n. 3347/02 si stabilisce “và indicato che i
titoli rilasciati dalla ISSEA sa non sono equipollenti a titoli
di università statali o accreditate svizzere o dell’UE”;
* nell’autorizzazione n. 704/06 del 14 febbraio 2006 del
Consiglio di Stato del Canton Ticino è specificato che “la
denominazione “politecnico di studi aziendali – università
privata a distanza” non è tale da generare confusione con le
università svizzere accreditate e quindi ottempera ai criteri
dell’articolo 14 cpv2 e cpv 3 della Legge sull’Università della
Svizzera italiana, della scuola universitaria della Svizzera
italiana e degli istituti di ricerca” e che “al momento
dell’immatricolazione, il Politecnico di Studi Aziendali informa
gli studenti sulla validità dei titoli che esso rilascia
conformemente all’articolo 14 cpv. 3”;
* lo status giuridico è quello di un’università privata,
autorizzata dal Governo cantonale all’uso della
denominazione “università privata a distanza” e legittimata a
conferire titoli universitari non equipollenti con quelli
accreditati;
* è chiara la legittimità dell’uso della
denominazione “università” e di quella di “corsi di laurea”
nonchè il valore e la natura dei titoli conferiti e il
riconoscimento nell’ordinamento universitario svizzero,
richiamando talune indicazioni presentate sul sito internet e,
in particolare, quelle volte ad indicare che “i titoli conferiti
non sono equipollenti con quelli accreditati svizzeri e
europei”, “la corrispondenza dei gradi non è da ritenersi
equipollenza dei titoli” e “i titoli universitari stranieri,
legalmente rilasciati da un Istituto autorizzato nel paese
estero, sono soggetti al riconoscimento in Italia, solo a
determinate condizioni fissate dalla legge”.

c) Ulteriori argomentazioni fornite dal segnalante

Con memorie del 1 marzo 2006, il segnalante ha ribadito le
contestazioni già esposte nella richiesta di intervento ed ha
svolto ulteriori osservazioni, sottolineando, innanzitutto, che
ricorre, nel caso di specie, la competenza dell’Autorità a
valutare il messaggio segnalato, dal momento che detto messaggio
si rivolge anche ai consumatori italiani, come può evincersi
dalle seguenti circostanze:
* sull’home page del sito in esame è indicato il numero verde da
selezionare per chiamare dall’Italia (800786325), diverso da
quello dedicato alle chiamate dalla Svizzera (0800115115);
* attraverso “la rete di poli di teledidattica remota”,
pubblicizzata sul sito di UNIPSA, di fatto l’operatore
ammetterebbe di operare anche in Italia, essendo situati in
provincia di Alessandria e a Catania due centri di didattica del
cosiddetto Campus Italia grazie al quale, si legge nel sito in
esame, “l’insegnamento già erogato dalla nostra università al di
fuori delle tradizionali aule universitarie, viene offerto
attraverso i centri di studio convenzionati senza limiti di
spazio e/o di tempo […]”;
il sito in questione fa riferimento alla possibilità per gli
studenti italiani di dedurre fiscalmente le spese universitarie
ai sensi dell’articolo 409 del D.P.R. n. 447/97;
i titoli conseguibili sono rapportati a quelli conseguibili in
Italia.
In data 17 novembre 2006 è stata comunicata alle parti la data
di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12,
comma 1, del D.P.R. n. 284/03.
Con memorie del 5 dicembre 2006 l’operatore ha sostanzialmente
ribadito quanto evidenziato con memorie del 28 febbraio 2006,
sottolineando che:
l’Università non ha alcuna sede operativa in Italia in quanto i
cosiddetti “poli di teledidattica remoti” sono solamente
postazioni remote di studio;
l’attività di formazione universitaria non è soggetta ad
autorizzazione ed è libera, nel sistema universitario svizzero
non esiste l’istituto del valore legale dei titoli universitari
né il riconoscimento e/o l’autorizzazione da parte dello Stato e
neppure esiste alcun obbligo di accreditamento, che è una
facoltà di ogni istituto universitario, teso ad aumentarne il
prestigio e ad ottenere i sussidi finanziari erogati dalla
Conferenza universitaria svizzera;
l’uso del termine “Università” è disciplinato dall’articolo 14
della legge sull’Università della Svizzera Italiana che, nel suo
cpv 2, lo sottopone ad autorizzazione. Nel cpv 3 del medesimo
articolo viene inoltre dato mandato al Consiglio di Stato di
Canton Ticino di vigilare affinché la denominazione non sia tale
da ingenerare confusione con le università accreditate;
la ISSEA gode dello status giuridico di “università” in forza
della legge cantonale;
sulle pagine del sito sono presenti le informazioni concernenti
lo status e la natura giuridica di ISSEA e dei titoli conferiti,
non solamente con riferimento alla normativa universitaria
svizzera ma anche a quella italiana, sostanzialmente differente,
allo scopo di non ingenerare alcun equivoco nei consumatori
italiani;
sul sito l’uso del termine “università” è accompagnato da
inequivocabili indicazioni limitative che consentono al
consumatore italiano di valutare, oltretutto, le differenze
ordinamentali tra le università svizzere e quelle italiane con
riguardo all’uso dei termini citati.

V. PARERE DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato
diffuso a mezzo internet, in data 5 gennaio 2007 è stato
richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del Decreto
Legislativo n. 206/05.
Con parere pervenuto in data 5 febbraio 2007, la suddetta
Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame non costituisce
una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt.
19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle
seguenti considerazioni:
* il messaggio segnalato prospetta dei corsi di studio
universitario a distanza anche mediante l’utilizzo di postazioni
di teledidattica remote poste in Italia, specificando che
trattasi di università privata svizzera e non italiana, che
agisce in conformità alla normativa svizzera in materia, e che i
titoli non sono equipollenti con quelli accreditati svizzeri ed
europei;
* la formulazione del messaggio informa gli utenti del fatto che
i titoli conseguono ai corsi e la loro validità legale è quella
dell’ordinamento in cui l’Università è costituita e
legittimamente opera;
* che, per l’effetto, il messaggio de quo, in quanto formulato in
maniera chiara e intelligibile, non è in grado di orientare
indebitamente le scelte dei consumatori, in considerazione della
sua finalità di pubblicizzare dei corsi che si tengono in uno
Stato estero, secondo l’ordinamento del Paese in cui si tengono
e sono finalizzati all’ottenimento di titoli riconosciuti su
tale territorio;
* che, pertanto, il messaggio pubblicitario, avente ad oggetto la
UNIPSA, non risulta idoneo a indurre in errore le persone alle
quali è rivolto o da esso raggiunte sulle caratteristiche dei
corsi offerti dall’Istituto, lasciando intendere che
l’università in parola sia riconosciuta in Italia o che i corsi
in parola siano finalizzati al conseguimento di titoli aventi
valore legale in Italia, e, pertanto, non pare suscettibile di
pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, con
pericolo di danno anche per i concorrenti, inducendoli al
contatto con il suddetto operatore in luogo di altri in base a
qualità inesistenti.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

In via preliminare, si rileva che le eccezioni sollevate
dall’operatore risultano prive di fondamento.
Quanto alla asserita carenza di competenza dell’Autorità, basti
sottolineare che il messaggio risulta, per la natura stessa del
mezzo di diffusione (internet), suscettibile di raggiungere gli
utenti italiani, nonché di produrre effetti presso questi ultimi
in ragione di numerosi fattori rappresentati, in particolare,
dal fatto che il messaggio è presentato in lingua italiana e che
la sede dell’UNIPSA è localizzata in un Paese come la Svizzera
assai facilmente raggiungibile, quantomeno per gli abitanti
delle regioni settentrionali, grazie alla contiguità geografica
col nostro Paese, nonché dalla peculiare natura dei servizi
offerti, visto che si tratta di un istituto che consente la
partecipazione ai corsi a distanza. Appare necessario
considerare, oltretutto, che sulla “home page” del sito in esame
è indicato il numero verde da selezionare per le chiamate
dall’Italia (800786325), attraverso l’indicazione “la rete di
poli di teledidattica remota”, pubblicizzata sul sito di UNIPSA,
di fatto l’operatore ammetterebbe di operare anche in Italia, e,
inoltre, il sito in questione fa riferimento alla possibilità
per gli studenti italiani di dedurre fiscalmente le spese
universitarie ai sensi dell’articolo 409 del DPR 447/1997 e
rapporta i titoli ivi conseguibili a quelli conseguibili in
Italia.
Quanto alla asserita assenza di natura pubblicitaria del sito
segnalato, si ritiene, altresì, che quest’ultimo rientri
pienamente nella definizione di messaggio pubblicitario ai sensi
dell’articolo 20, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n.
206/05. Il messaggio in esame, essendo diretto a presentare i
servizi di formazione che l’operatore offre ai consumatori,
risulta diffuso, infatti, nell’esercizio di un’attività
economica proprio allo scopo di promuovere la prestazione di
servizi.
Entrando nel merito della questione, appare necessario
specificare, invece, che la valutazione del messaggio non
concerne la conformità al diritto elvetico di quanto indicato,
della denominazione utilizzata nonché dei titoli rilasciati
dall’UNIPSA, bensì piuttosto la circostanza che tale conformità
non è idonea ad escludere l’obbligo, per un operatore
pubblicitario con sede all’estero e che intenda promuovere i
propri servizi in Italia, di rispettare le norme ivi vigenti
nelle comunicazioni di impresa suscettibili di raggiungere
consumatori abituati a una certa decodifica, sul piano
giuridico, culturale e sociale, dei termini impiegati,
rappresentati, nel caso di specie, da quello di “università” e
da quello di “laurea”. Il sito internet in questione, infatti,
peraltro tutto in lingua italiana e contenente specifiche
relative a consumatori italiani, è suscettibile, alla luce delle
peculiarità del mezzo di diffusione, del linguaggio utilizzato e
delle specifiche ivi riportate, di raggiungere un vasto pubblico
di utenti di nazionalità italiana, vale a dire di potenziali
fruitori dei servizi pubblicizzati che sono soliti attribuire
alla parola “università” ed alla terminologia collegata un
valore ben preciso.
La sentenza del TAR del LAZIO n. 14655/04 ha sottolineato,
infatti, che il termine università, come quello di ateneo,
politecnico, istituto d’istruzione universitaria, facoltà, ed
altri connessi al concetto di Istituto universitario, “oltre ad
essere giuridicamente pregnante è anche carico di indiscutibile
valenze storico-culturali, intimamente connesso com’è ad enti ed
istituzioni che da tempo caratterizzano, sul piano non solo
culturale la vita e la società italiana” e che “il termine
università possiede cioè una forza evocativa sua propria che non
viene attenuata da una specificazione quale quella costituita
dall’aggettivo privata, essendo verosimile ipotizzare che il
destinatario del messaggio si soffermi sul sostantivo e sul suo
significato (istituto di istruzione che rilascia lauree) senza
ulteriormente domandarsi se l’attributo voglia sottintendere una
realtà diversa”.
Nel caso in esame, la forza evocativa del termine università,
così come il riferimento ai corsi di “laurea”, allo stesso modo,
non viene attenuata dalle specifiche rappresentate dalle
indicazioni per cui l’attività dell’Università “è regolata
esclusivamente dalla legislazione Svizzera”, “i titoli conferiti
non sono equipollenti con quelli accreditati svizzeri e europei”
e “la corrispondenza dei gradi non è da ritenersi equipollenza
dei titoli”. Non solo le stesse non appaiono poste in adeguato
rilievo e sono riportate, in gran parte, solo in una sezione del
sito, ma, oltretutto, non possono essere ritenute
chiarificatrici a fronte di un contesto in cui l’attività svolta
viene descritta come universitaria e i titoli conseguibili come
accademici o di “laurea”. Il messaggio in esame, allora, appare
idoneo ad indurre in errore i consumatori in quanto si ritiene
che non sia tale da veicolare loro un’informazione precisa,
chiara e completa circa l’assenza di valore nell’ordinamento
italiano del titolo conseguibile, atteso che le specifiche ivi
riportate non valgono a mettere in evidenza le condizioni
limitative di operatività dell’operatore e di riconoscibilità
dei titoli presso lo stesso conseguibili. Ciò, oltretutto, in
quanto si ha ragione di ritenere che il consumatore non conosca
la normativa universitaria svizzera, peraltro descritta in modo
confusorio, e potrebbe essere indotto a ritenere che i titoli
conseguibili siano o possano essere riconoscibili anche in
Italia. Il termine “università”, premesso che può essere idoneo
a lasciar intendere il riconoscimento dell’istituzione come tale
anche nell’ambito dell’ordinamento italiano, mentre, in realtà,
la stessa non risulterebbe autorizzata all’uso di tale
denominazione in Italia, è collocato, oltretutto, in un contesto
pubblicitario nel quale sono riportati tutta una serie di
riferimenti normativi tali da poter lasciar credere, pur
escludendo la equipollenza (il fatto, cioè, che l’atto abbia lo
stesso valore del corrispondente atto italiano) dei titoli, che
questi siano, contrariamente al vero, comunque riconosciuti in
Svizzera e riconoscibili in Italia. E’ necessario rilevare,
altresì, quale aggravante, al fine della valutazione di
ingannevolezza, la circostanza che i destinatari del messaggio
sono prevalentemente soggetti non particolarmente esperti,
considerando che il target di consumatori cui si rivolge è
principalmente individuato in giovani neo diplomati.
Alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, può
concludersi, pertanto, che il messaggio in esame è idoneo ad
indurre in errore i consumatori con riferimento alla qualifica
dell’operatore pubblicitario, nonché alle caratteristiche
dell’attività dallo stesso svolta, con conseguente pregiudizio
per il loro comportamento economico.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n.
206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità
dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della
durata della violazione.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi
conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati
dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo
previsto all’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n.
206/05: in particolare, della gravità della violazione,
dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare
l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle
condizioni economiche dell’impresa stessa.
Nel caso in esame, con riguardo alla gravità della violazione,
si tiene conto dell’ampiezza della diffusione e della elevata
capacità di penetrazione del messaggio, diffuso a mezzo
internet, suscettibile di raggiungere un ampio numero di
consumatori, mentre, con riguardo alla durata della violazione,
che è stato diffuso per un periodo di tempo di almeno 5 mesi (da
febbraio a luglio 2006).
Pertanto, in ragione della gravità e della durata, si ritiene di
irrogare la sanzione pecuniaria nella misura di 13.600 €
(tredicimilaseicento euro).

RITENUTO pertanto, in difformità dal parere espresso
dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il
messaggio volto a promuovere il Politecnico degli Studi
Aziendali di Massimo Silvestri, diffuso attraverso il sito
internet www.unipsa.ch, è idoneo ad indurre in errore i
consumatori con riferimento alla qualifica dell’operatore
pubblicitario, nonché alle caratteristiche dell’attività dallo
stesso svolta, con conseguente pregiudizio per il loro
comportamento economico;


DELIBERA

a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del
presente provvedimento, diffuso dalla società ISSEA sa,
costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione,
una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt.
19, 20, e 21, lettere a), e c), del Decreto Legislativo n.
206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
b) che alla società ISSEA sa sia irrogata una sanzione
amministrativa pecuniaria di 13.600 € (tredicimilaseicento euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b)
deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto
al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante
delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello
allegato al presente provvedimento, così come previsto dal
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore
a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora
nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del
pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai
sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma
dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per
ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza
del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è
trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la
maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel
medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante
il versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n.
206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera
l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza
l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa
per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti
interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso
al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del
Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data
di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere
proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente
delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di
centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento
stesso.


IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
--
Postato da Alice Newsgroup: lo usi da web ma con le funzioni del newsreader http://newsgroup.alice.it
Gerarchie it, italia, it-alt, tin, it.binari. Unico!

Alt 31-03-2007, 17.45.22
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Vecchio 01-04-2007, 13.17.02
Melba
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Predefinito Re: POLITECNICO STUDI AZIENDALI CONDANNATO

Idem per l'Università Ambrosiana

Barbara
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Vecchio 02-04-2007, 15.34.57
equalizer
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Predefinito Re: POLITECNICO STUDI AZIENDALI CONDANNATO

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA

Atto recante ricorso
a valere anche quale
atto di motivi aggiunti di impugnazione
nel ricorso r.g. n. 5443/2006

nell’interesse di “I.S.S.E.A. s.a. – UniversitÃ* privata a distanza â€,
con sede legale in Agno (Confederazione Elvetica), via Cantonale 13,
presso World Trade Center, in persona del proprio amministratore unico
e legale rappresentante pro tempore, Massimo Silvestri, rappresentata
e difesa, giusta delega in calce al presente atto, dagli avv.ti
Federico Furlan e Lucia Bitto del Foro di Milano, anche disgiuntamente
tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
Vincenzo La Russa, in Roma, P.zza Cardelli, 4.
- ricorrente -
contro
- AutoritÃ* Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), in persona
del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, 00100 Roma;
- resistente -
- European School of Economics Ltd (ESE), in persona del legale
rappresentante pro tempore, presso la sede operativa di Milano, via
Chiaravalle 7 - controinteressata -

per l’annullamento previa sospensione cautelare
- del provvedimento n. 16494 del 15.2.2007 con cui l’AutoritÃ* Garante
della Concorrenza e del Mercato ha deliberato :
“a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente
provvedimento, diffuso dalla societÃ* ISSEA sa, costituisce, per le
ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
pubblicitÃ* ingannevole ai sensi degli art. 19, 20 e 21 lett. a) e c)
del D.Lgs n. 206/205 e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che alla societÃ* Issea sa sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di € 13.600 (tredicimilaseicento)â€;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
*****
FATTO
1. La “ISSEA s.a. - UniversitÃ* privata a distanza†(d’ora innanzi
ISSEA) è una societÃ* di diritto svizzero con sede in Agno (Canton
Ticino), regolarmente iscritta alla Camera di Commercio cantonale, che
gestisce ed organizza il “Politecnico di Studi Aziendali – UniversitÃ*
privata a distanzaâ€, istituzione che svolge attivitÃ* di formazione a
distanza con adulti nell’ambito del sistema educativo cantonale.
2. Occorre premettere che, nella confederazione elvetica, lo
svolgimento di attivitÃ* di formazione universitaria non richiede una
specifica autorizzazione (federale o cantonale) ma si basa sulla
libertÃ* di scienza e sulla libertÃ* economica riconosciute a livello
costituzionale (artt. 20 e 27 Cost. federale).
Ciò che può richiedersi, facoltativamente, da parte delle UniversitÃ*,
siano esse pubbliche o private, è l’accreditamento, ovvero il
riconoscimento di qualitÃ* da parte della Conferenza Universitaria
Svizzera (e in particolare dell’OAQ, organo di accreditamento e
garanzia), in forza del quale gli istituti di formazione universitaria
possono ottenere sussidi e forme di aiuto pubblico (si v. la Legge
Federale sull’Aiuto alle UniversitÃ* e la cooperazione nel settore
universitario dell’8 ottobre 1999).
3. Per quanto concerne specificamente il Canton Ticino, invece, la
Legge sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana, sulla Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti
di ricerca del 3 ottobre 1995, prevede, all’art. 14 , che “Nessun
altro ente, pubblico o privato, può assumere nel Cantone le
denominazioni «UniversitÃ* della Svizzera italiana» e «Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana».È necessaria
l’autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel Cantone le
denominazioni «universitÃ*», «istituto universitario» e simili da parte
di enti pubblici e privati che svolgono attivitÃ* di insegnamento e
attribuiscono titoli accademici; il Consiglio di Stato decide sentito
l’Organo di accreditamento della Conferenza universitaria svizzera.Il
Consiglio di Stato vigila affinché:
a) la denominazione non sia tale da generare confusione con le
universitÃ* accreditate;
b) le informazioni date agli studenti siano conformi all’effettivo
valore dei titoli conseguiti;
c) l’accreditamento sia basato unicamente sulle direttive e decisioni
dell’Organo di accreditamento e di garanzia della qualitÃ* della
Conferenza Universitaria Svizzera.â€
4. In ottemperanza alle previsioni del sopra riportato art. 14, su
istanza di ISSEA , il Consiglio di Stato del Canton Ticino (ovvero il
Governo cantonale) con risoluzione n. 704 del 14 febbraio 2006 ha
stabilito che “La denominazione Politecnico di Studi Aziendali non è
tale da generare confusione con le UniversitÃ* svizzere accreditate e
quindi ottempera ai criteri dell’art. 14 cpv 2 e cpv 3 della Legge
sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana [..] â€, con ciò autorizzando
l’utilizzo del nomen quale esso si presenta nel sito internet www.unipsa.ch.,
all’interno del quale vengono offerte numerose indicazioni (anche
normative) sul funzionamento del sistema universitario svizzero e sul
valore dei titoli che vengono rilasciati dall’istituzione.
5. Trattandosi di libera universitÃ* privata non accreditata che ha la
propria sede legale ed amministrativa nel territorio del Canton Ticino
la lingua madre dell’istituzione è l’italiano che costituisce la
lingua ufficiale del Cantone.
6. Né ISSEA sa né il Politecnico di Studi Aziendali dispongono di
unitÃ* operative in Italia né dirette né indirette ma hanno in essere
delle convenzioni con alcune societÃ* o enti che dispongono di aule
multimediali nelle quali gli studenti che risiedono in Italia possono
collegarsi alla piattaforma di e-learning del Politecnico e fruire di
materiale didattico ovvero comunicare con i docenti.
7. In data 10 febbraio 2006 una universitÃ* a distanza concorrente
della ricorrente segnalava all’AutoritÃ* garante per la Concorrenza ed
il Mercato una presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario
diffuso dalla ricorrente con il proprio sito internet www.unipsa.ch e
richiedeva all’autoritÃ* di garanzia di sospendere provvisoriamente il
messaggio pubblicitario.
8. L’AutoritÃ* apriva un procedimento (PI 5224) del quale veniva data
comunicazione al ricorrente in data 24 febbraio 2006 e con il quale si
invitava a presentare memorie scritte.
9. La ricorrente depositava una prima memoria difensiva in data 28
febbraio con la quale eccepiva, nell’ordine: i) la carenza di
giurisdizione dell’autoritÃ*; ii) l’impossibilitÃ* di attribuire al sito
segnalato la natura di messaggio pubblicitario; iii) la conformitÃ* di
UNIPSA alle vigenti leggi svizzere; iv) l’insussistenza dei
presupposti di particolare urgenza di cui all’art. 11 DPR 284/2003.
10. Con delibera 15256 del 8.3.2006 (pubblicata sul bollettino n.
10del 2006) l’AutoritÃ* Antitrust, da un lato rigettava le eccezioni
sollevate dall’odierna ricorrente in punto di competenza e natura
pubblicitaria del messaggio segnalato, dall’altro non riteneva
sussistere i requisiti per la sospensione provvisoria del messaggio
pubblicitario e rinviava alla prosecuzione dell’istruttoria
procedimentale per una migliore valutazione circa l’ingannevolezza del
messaggio pubblicitario contenuto nel sito internet www.unipsa.ch .
11. Avverso detto provvedimento la ricorrente promuoveva ricorso
giurisdizionale avanti il Tar del Lazio; detto ricorso veniva
notificato in data 25.5.2006, ed iscritto al ruolo n. 5443/2006 del
predetto tribunale amministrativo. In tale ricorso veniva nuovamente
eccepito il difetto di giurisdizione dell’AutoritÃ* Garante perla
Concorrenza e, nel merito, si contestava eccesso di potere per
disparitÃ* di trattamento rispetto ad altri operatori in relazione ad
un presunto contenuto pubblicitario del sito www.unipsa.ch. Il ricorso
non è ancora stato discusso.
12. In data 13.7.2006 giungeva all’AGCM una nuova segnalazione di
presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario volto a promuovere
il Politecnico di Studi aziendali attraverso il sito internet www.unipsa.ch
in data 10 luglio 2006. L’AutoritÃ* decideva di estendere il
procedimento PI5224 anche al messaggio diffuso in data 10 luglio 2006,
che, per ammissione dello stesso organo antitrust, non presenta
differenze contenutistiche significative rispetto alla versione di
febbraio 2006.
13. In data 17 novembre 2006 veniva comunicata alle parti (operatore e
segnalanti) la chiusura dell’istruttoria ed esse venivano invitate a
depositare memorie conclusive.
14. Con memoria del 5.12.2006 la ricorrente ribadiva l’eccezione di
giurisdizione e si difendeva anche nel merito osservando in
particolare che:
- il Politecnico di Studi aziendali – UniversitÃ* privata a distanza
non ha alcuna sede operativa in Italia in quanto i cosiddetti “polidi
teledidattica remoti†sono solamente postazioni remote di studio;
- l’attivitÃ* di formazione universitaria, nel sistema universitario
svizzero, non è soggetta ad autorizzazione ed è libera; non esiste
l’istituto del valore legale dei titoli universitari né il
riconoscimento e/o l’autorizzazione da parte dello Stato e neppure
esiste alcun obbligo di accreditamento, che è una facoltÃ* di ogni
istituto universitario, teso ad aumentarne il prestigio e ad ottenere
i sussidi finanziari erogati dalla Conferenza universitaria svizzera;
- l’uso del termine “UniversitÃ*†è disciplinato dall’articolo 14 della
legge cantonale ticinese sull’UniversitÃ* della Svizzera Italiana che,
nel suo cpv 2, lo sottopone ad autorizzazione. Nel cpv 3 del medesimo
articolo viene inoltre dato mandato al Consiglio di Stato di Canton
Ticino di vigilare affinché la denominazione non sia tale da
ingenerare confusione con le universitÃ* accreditate;
- la ISSEA gode dello status giuridico di “universitÃ*â€in forza della
legge cantonale;
- sulle pagine del sito sono presenti le informazioni concernenti lo
status e la natura giuridica di ISSEA e dei titoli conferiti, non
solamente con riferimento alla normativa universitaria svizzera ma
anche a quella italiana, sostanzialmente differente, allo scopo di non
ingenerare alcun equivoco nei
consumatori italiani;
- sul sito internet www.unipsa.ch l’uso del termine “universitÃ*†è
accompagnato da inequivocabili indicazioni limitative che consentono
al consumatore italiano di valutare, oltretutto, le differenze
ordinamentali tra le universitÃ* svizzere e quelle italiane con
riguardo all’uso dei termini citati.
15. Successivamente, trattandosi di messaggio diffuso a mezzo
internet, è stato richiesto, a norma dell’art. 25, V comma, D.Lgs
206/2005, il parere dell’AutoritÃ* per le Garanzie nelle Comunicazioni
la quale ha, invero ritenuto che il messaggio in esame non costituisse
una fattispecie di pubblicitÃ* ingannevole sulla base di queste
considerazioni:
- il messaggio segnalato prospetta dei corsi di studio universitario a
distanza anche mediante l’utilizzo di postazioni di teledidattica
remote poste in Italia, specificando che trattasi di universitÃ*
privata svizzera e non italiana, che agisce in conformitÃ* alla
normativa svizzera in materia, e che i titoli non sono equipollenti
con quelli accreditati svizzeri ed europei;
- la formulazione del messaggio informa gli utenti del fatto che i
titoli conseguono ai corsi e la loro validitÃ* legale è quella
dell’ordinamento in cui l’UniversitÃ* è costituitae legittimamente
opera;
- che, per l’effetto, il messaggio de quo, in quanto formulato in
maniera chiara e intelligibile, non è in grado di orientare
indebitamente le scelte dei consumatori, in considerazione della sua
finalitÃ* di pubblicizzare dei corsi che si tengono in uno Stato
estero, secondo l’ordinamento del Paese in cui si tengono e sono
finalizzati all’ottenimento di titoli riconosciuti su tale territorio;
- che, pertanto, il messaggio pubblicitario, avente ad oggetto la
UNIPSA, non risulta idoneo a indurre in errore le persone alle quali è
rivolto o da esso raggiunte sulle caratteristiche dei corsi offerti
dall’Istituto, lasciando intendere che l’universitÃ* inparola sia
riconosciuta in Italia o che i corsi in parola siano finalizzati al
conseguimento di titoli aventi valore legale in Italia, e, pertanto,
non pare suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei
destinatari, con pericolo di danno anche per i concorrenti,
inducendoli al contatto con il suddetto operatore in luogo di altri in
base a qualitÃ* inesistenti.
16. Nonostante il sopra riportato e motivato parere difforme,
l’AutoritÃ* antitrust ha ritenuto di sanzionare la ricorrente per
pubblicitÃ* ingannevole sulla base delle seguenti considerazioni:
- quanto all’asserita carenza di competenza, si sono ritenute decisivi
due fattori ovvero, da una parte (a), il fatto che “il messaggio è
presentato in lingua italiana e che la sede dell’Unipsa è localizzata
in un paese come la Svizzera assai facilmente raggiungibile grazie
alla contiguitÃ* geografica con il nostro Paese nonché dalla
peculiaritÃ* dei servizi offerti, visto che si tratta di istituto che
consente la partecipazione ai corsi a distanza†e, per altro verso
(b), il fatto che attraverso la rete di poli di teledidattica remota
“di fatto l’operatore ammetterebbe di operare anche in Italiaâ€;
inoltre il sito in questione farebbe riferimento alla possibilitÃ* per
gli studenti italiani di dedurre fiscalmente le spese universitarie ai
sensi dell’art. 409 del dpr 447/1997 e rapporterebbe “i titoli ivi
conseguibili a quelli conseguibili in Italiaâ€.
- quanto alla natura pubblicitaria del messaggio si precisa che
“appare necessario specificare, invece, che la valutazione del
messaggio non concerne la conformitÃ* al diritto elvetico di quanto
indicato, della denominazione utilizzata nonché dei titoli rilasciati
dall’UNIPSA, bensì piuttosto la circostanza che tale conformitÃ* non è
idonea ad escludere l’obbligo, per un operatore pubblicitario con sede
all’estero e che intenda promuovere i propri servizi in Italia, di
rispettare le norme ivi vigenti nelle comunicazioni di impresa
suscettibili di raggiungere consumatori abituati a una certa
decodifica, sul piano giuridico, culturale e sociale, dei termini
impiegati, rappresentati, nel caso di specie, da quello di
“universitÃ*†e da quello di “laureaâ€. Il sito internet in questione,
infatti, peraltro tutto in lingua italiana e contenente specifiche
relative a consumatori italiani, è suscettibile, alla luce delle
peculiaritÃ* del mezzo di diffusione, del linguaggio utilizzato e delle
specifiche ivi riportate, di raggiungere un vasto pubblico di utenti
di nazionalitÃ* italiana, vale a dire di potenziali fruitori dei
servizi pubblicizzati che sono soliti attribuire alla parola
“universitÃ*†ed alla terminologia collegata un valore ben preciso†.
17. Alla luce di queste osservazioni veniva deliberata la natura
ingannevole del messaggio pubblicitario, vietandosene l’ulteriore
diffusione e seguiva la condanna al pagamento della sanzione
amministrativa di € 13.600,00.
Ciò premesso la societÃ* ISSEA s.a., come sopra rappresentata e difesa,
impugna il provvedimento in epigrafe indicati per i seguenti motivi in

Diritto
1. Sul difetto assoluto di giurisdizione da parte dell’autoritÃ*
amministrativa italiana nei confronti della ricorrente
Nel provvedimento impugnato l’AGCM ha ritenuto sussistere la propria
giurisdizione nei confronti dell’odierna competente e del messaggio
pubblicitario contenuto nel sito www.unipsa.ch sulla base di diverse
considerazioni :
- un primo elemento di collegamento sarebbe dato dal fatto che “il
messaggio è presentato in lingua italiana e che la sede dell’Unipsa è
localizzata in un paese come la Svizzera assai facilmente
raggiungibile grazie alla contiguitÃ* geografica con il nostro Paeseâ€;
- un secondo elemento consiste nella “peculiaritÃ* dei servizi offerti,
visto che si tratta di istituto che consente la partecipazione ai
corsi a distanzaâ€;
- un terzo elemento viene ravvisato nel fatto che sulla home page del
sito sarebbe presente un numero verde da chiamare dall’Italia
sarebbero presenti indicazioni per dedurre fiscalmente in Italia le
spese universitarie;
- un quarto punto sarebbe ravvisato nel fatto che, attraverso
l’indicazione della presenza sul territorio italiano dei “poli di
teledidattica remotaâ€, “di fatto l’operatore ammetterebbe di operare
anche in Italiaâ€;
- infine, si afferma che “il sito internet in questione, tutto in
lingua italiana e contenente specifiche relative a consumatori
italiani è suscettibile, alla luce della peculiaritÃ* del mezzo di
diffusione, del linguaggio utilizzato e delle specifiche ivi
riportate, di raggiungere un vasto pubblico di utenti di nazionalitÃ*
italianaâ€.
Tutti questi argomenti utilizzati dall’autoritÃ* garante per stabilire
un collegamento appaiono deboli laddove si volesse costruire su di
essi la giurisdizione delle autoritÃ* amministrative italiane (con i
connessi poteri sanzionatori di AGCM) nei confronti di un soggetto (la
ISSEA s.a.) che non solo esercita la propria attivitÃ* economica in uno
stato estero (la Confederazione elvetica) conformandosi alle leggi ed
alle autoritÃ* amministrative di quello stato ma non ha nessun tipo di
legame con il territorio italiano, non avendo su di esso né sedi
secondarie né stabilimenti né rappresentanti (come richiesto, ad
esempio, per la sussistenza della giurisdizione italiana in materia
civile dall’art. 3 l. 218 del 1995); da ultimo si consideri che anche
il sito sul quale viene presentata l’istituzione educativa
(www.unipsa.ch) rientra nella giurisdizione delle autoritÃ* svizzere.
Il principio generale per la sussistenza di una giurisdizione di tipo
amministrativo e sanzionatorio quale quella dell’AGCM in materia di
pubblicitÃ* ingannevole appare, necessariamente, quello - di
derivazione penalistica - del necessario collegamento territoriale tra
un operatore commerciale e lo spazio di sovranitÃ* italiana; questo
collegamento può aversi sia in presenza di un comportamento
materialmente tenuto sul suolo italiano (es. pubblicitÃ* effettuata su
un mezzo di comunicazione italiano) sia in presenza di una sede
operativa o di rappresentanza sul medesimo.
Ma nessuna di queste due condizioni risulta essere presente nel caso
di specie e, nello specifico ISSEA, che si fa conoscere tramite un
sito svizzero, non sta neppure promuovendo i propri servizi in Italia
(come erroneamente sostiene l’autoritÃ* antitrust).
Diversamente l’AutoritÃ* non potrebbe comunque ottenere il rispetto (in
assenza di convenzioni internazionali ad hoc) delle proprie decisioni
e quindi deliberebbe ed irrogherebbe sanzioni prive di seguito ed
esecuzione.
La stessa legge istitutiva dell’autoritÃ* per la concorrenza precisa
che il suo ambito di intervento è limitato alle intese che siano in
grado di alterare la concorrenza “all’interno del mercato nazionale o
di una sua parte rilevanteâ€.
Nella stessa direzione si colloca la direttiva EU 2000/31/CE c.d. sul
commercio elettronico (attuata in Italia con il D.Lgs. 73 del 1990),
con la quale è stato stabilito il principio del paese di stabilimento
quale il più indicato a prendere provvedimenti di tutela dei
consumatori.
E non pare che si possa ritenere un elemento di collegamento tra la
ricorrente ed il territorio italiano l’esistenza dei c.d. “poli di
teledidattica remota†ovvero il fatto che siano in essere delle
convenzioni con internet point ed istituti (quale il Comune di
Castelnuovo Bormida o l’accademia eraclitea di Catania) dotati (o
meglio proprietari) di aule multimediali che consentono l’accesso (a
condizioni più vantaggiose) alle proprie postazioni per collegarsi con
la piattaforma multimediale di UNIPSA a studenti che altrimenti non
avrebbero modo di farlo, non disponendo di strumentazione adatta nella
propria abitazione.
Quanto agli altri elementi che, nell’atto impugnato, si ritengono
essere decisivi ai fini della ritenuta competenza si osserva:
a) l’utilizzazione della lingua italiana nella presentazione del sito:
si tratta della lingua ufficiale del Canton Ticino;
b) la contiguitÃ* geografica: se questo è un presupposto per stabilire
l’esistenza di poteri sanzionatori in capo all’autoritÃ*, essa
dovrebbe estendere la propria competenza anche ai messaggi
pubblicitari delle universitÃ* private francesi, austriache o slovene
che si presentano su internet?;
c) la peculiare natura dei servizi offerti che prevedono la
partecipazione a corsi a distanza : neppure questa caratteristica è in
grado di creare una base per l’operare della competenza.
d) il fatto che si diano indicazioni su come dedurre le spese
universitarie in Italia non costituisce certo elemento in grado di
alterare lo scenario.
Certo l’AutoritÃ* ha ragione quando afferma che l’offerta formativa di
Unipsa è in grado di raggiungere “per la natura stessa del mezzo di
diffusione†gli utenti italiani e di produrre effetti presso questi
ultimi ma questo argomento può valere per tutte le forme di promozione
di offerte di beni e servizi che si trovano sul web: si dovrebbe
allora presumere che l’autoritÃ* possa estendere la propria
giurisdizione su una societÃ* americana che promuove la vendita on line
di prodotti miracolosi per la bellezza o l’eterna giovinezza?
Il fatto è che il consumatore italiano continuerÃ* ad essere
bersagliato di tali informazioni e l’unica misura per impedirlo
sarebbe quello del controllo (o forse sarebbe meglio dire censura) sul
ciberspazio italiano, analogamente a quanto avviene in Cina.
Poiché questo non è pensabile, per un paese democratico quale il
nostro, perché drasticamente limitativo della libertÃ* di informazione,
il controllo delle autoritÃ* quale l’AGCM sui messaggi ritenutidi
natura pubblicitaria dovrÃ* limitarsi alle aziende che hanno sede (sia
pure secondaria) sul territorio italiano oppure operano nello spazio
di sovranitÃ* italiano.
Del resto, in analoga situazione ed assai recentemente la stessa
AutoritÃ* aveva respinto, senza avviare alcun procedimento (con nota N.
18447/2005 del 9.5.2005), una segnalazione presentata dalla ricorrente
nei confronti di un operatore concorrente avente ugualmente sede nel
Canton Ticino (la Libera UniversitÃ* degli Studi di Scienze
Tecnologiche di Lugano) proprio sulla scorta della considerazione che
“il suddetto istituto svizzero non dichiara di avere sedi né referenti
nel territorio italianoâ€.
Si deve ulteriormente considerare che la ricorrente non opera alle
Isole Cayman ma è sottoposta al controllo delle autoritÃ* svizzere
anche in relazione alla presunta ingannevolezza del messaggio
pubblicitario e soprattutto dell’uso del nomen universitÃ*.
Nell’ambito dell’ordinamento giuridico svizzero, invero, l’attivitÃ*
di formazione universitaria è libera (ovvero non soggetta ad
autorizzazione) e non esiste l’istituto del valore legale dei titoli
accademici.
Esiste, invece, una distinzione tra universitÃ* accreditate (ovvero
riconosciute dalla federazione o dai cantoni) e non accreditate;
l’accreditamento non è, tuttavia, un obbligo per gli istituti di
formazione universitaria.
Vi è tuttavia un controllo cantonale sull’utilizzo dei termine
“universitÃ*â€, “istituti universitari†e simili da parte del Consiglio
di Stato (art. 14 Legge sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana, sulla
Scuola professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di
ricerca, del 3 ottobre 1995); in relazione ad Unipsa, il predetto
organo cantonale ha accertato (con la giÃ* ricordata risoluzione n. 704
del 14 febbraio 2006 adottata previo parere della Conferenza
universitaria svizzera) che la denominazione di “Politecnico di Studi
Aziendali – UniversitÃ* privata a distanza†è taleda non generare
confusione con le universitÃ* svizzere accreditate, ottempera alla
legislazione cantonale in materia universitaria ed ha pertanto
autorizzato l’utilizzo del nomen.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 del d.lgs.
206/2005 - Eccesso di potere per disparitÃ* di trattamento
La ricorrente contesta, altresì, la supposta natura pubblicitaria del
contenuto del sito internet www.unipsa.ch dal momento che, come
sostenuto nella memoria difensiva avanti all’autoritÃ*, il sito
perseguirebbe una finalitÃ* eminentemente informativa ed espositiva e
non di messaggio pubblicitario.
L’AutoritÃ*, nel provvedimento impugnato, ritiene, al contrario, che il
sito de quo “è idoneo a configurare un messaggio che risulta diffuso
nell’esercizio di una attivitÃ* economica allo scopo di promuovere la
prestazione di servizi e, pertanto, esso integra una fattispecie
pubblicitariaâ€.
Invero, ritiene la ricorrente che le pagine internet del proprio sito
siano unicamente volte ad illustrare l’offerta formativa complessiva
del Politecnico di Studi Aziendali ed a spiegare in modo chiaro quale
sia il ruolo del medesimo all’interno del sistema universitario
svizzero con dovizia di documentazione normativa accessibile tramite
esso e dei titoli da esso rilasciati.
Lo stile utilizzato nel descrivere la struttura ed i corsi è del tutto
privo dei toni elogiativi ed enfatici del messaggio pubblicitario e,
inoltre, nessun accenno è contenuto rispetto ai costi dei servizi
offerti, per i quali si richiede di rivolgersi in prima persona alla
ISSEA.
L’aver considerato pubblicitario il contenuto del sito crea, inoltre,
una palese ed arbitraria diversitÃ* di trattamento rispetto alla
decisione presa dalla medesima autoritÃ* nei confronti dell’UniversitÃ*
Italiana per stranieri di Perugia (delibera n. 11653 del 23.01.2003)
il cui sito internet (assai simile nei contenuti al sito della
ricorrente) venne ritenuto non costituire messaggio pubblicitario
proprio per il prevalere delle finalitÃ* informative rispetto a quelle
commerciali.

3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 del d.lgs.
206/2005 Eccesso di potere per contraddittorietÃ* e difetto di
motivazione

Nel merito, l’AutoritÃ* contesta la natura ingannevole del messaggio
pubblicitario contenuto nel sito internet www.unipsa.ch sulla base di
alcune considerazioni che non appaiono, ad un esame obiettivo,
corrette:
a) la valutazione della natura ingannevole del messaggio andrebbe
condotta non alla stregua della conformitÃ* al diritto elvetico “della
denominazione utilizzata nonché dei titoli rilasciati dall’Unipsaâ€
quanto piuttosto sul fatto che “tale circostanza non è idonea ad
escludere l’obbligo per un operatore pubblicitario con sede all’estero
e che intenda promuovere i propri servizi in Italia, di rispettare le
norme ivi vigenti nelle comunicazioni di impresa (punto VI -
Valutazioni conclusive)â€.
In relazione a questo punto ci si limita ad osservare che la
ricorrente non sta in alcun modo promuovendo i propri servizi in
Italia ma ha sede nel Canton Ticino e quindi si pubblicizza attraverso
un sito svizzero (.ch) dunque nella lingua ufficiale del Cantone
medesimo.
Ma di questo deve essere consapevole la medesima autoritÃ* dal momento
che subito dopo ritorna sul refrain che il sito può raggiungere i
consumatori italiani perché è in italiano!
b) Ad avviso dell’autoritÃ* l’uso evocativo del termine“universitÃ*â€
non sarebbe attenuato dalle specifiche indicazioni sul valore dei
titoli rilasciati presenti nel sito ed il messaggio in esame “appare
idoneo ad indurre in errore i consumatori in quanto si ritiene che non
sia tale da veicolare loro un’informazione precisa, chiara e completa
circa l’assenza di valore nell’ordinamento italiano del titolo
conseguibile, atteso che le specifiche ivi riportate non valgono a
mettere in evidenza le condizioni limitative di operativitÃ*
dell’operatore e di riconoscibilitÃ* dei titoli presso lo stesso
conseguibili. Ciò, oltretutto, in quanto si ha ragione di ritenere che
il consumatore non conosca la normativa universitaria svizzera,
peraltro descritta in modo confusorio, e potrebbe essere indotto a
ritenere che i titoli conseguibili siano o possano essere
riconoscibili anche in Italiaâ€.
Queste apodittiche affermazioni sono smentite dalle numerose e
dettagliate informazioni che si trovano sul sito ed avvisano a chiare
lettere i potenziali studenti sulle diversitÃ* sussistenti tra il
sistema universitario svizzero e quello italiano e sul valore dei
titoli rilasciati dal Politecnico di Studi aziendali e che, qui di
seguito, si riportano con i diversi link:
Issea è un istituto universitario svizzero che opera in Svizzera ed è
soggetto esclusivamente alla legge Svizzera. www.unipsa.ch/politecnico/index.html

Ha il diritto di svolgere e svolge attivitÃ* di formazione
universitaria (art.20 e 27 costituzione federale svizzera)
www.unipsa.ch/politecnico/index.html

Ha il diritto di conferire e conferisce titoli universitari
(bachelor,master,dottorati) (art.20 e 27 costituzione federale
svizzera) non equipollenti a quelli italiani
http://www.unipsa.ch/informazioni_un...li_studio.html

E’autorizzato all’uso e usa la denominazione “universitÃ*†(delibera
CdS 704/06), sentito il parere positivo dell’Organo di Accreditamento
della Conferenza universitaria Svizzera CUS.
www.unipsa.ch/politecnico/index.html

I titoli universitari conferiti non sono equipollenti a quelli di
universitÃ* accreditate Svizzere o della Unione europea.
www.unipsa.ch/politecnico/diplomi_facolta.html

Di per se,considerati non sono idonei all’accesso a professioni
regolamentate e a concorsi pubblici.
www.unipsa.ch/politecnico/diplomi_facolta.html

L’accreditamento nel sistema universitario svizzero è facoltativo e
non obbligatorio.
http://www.unipsa.ch/informazioni_un...iliazioni.html

Non esiste nell’ordinamento universitario Svizzero l’istituto del
“valore legale†dei titoli.
http://www.unipsa.ch/informazioni_un..._svizzero.html

La piena sufficienza di queste avvertenze a non generare un messaggio
pubblicitario ingannevole è stato, peraltro, autorevolmente
accreditata dal parere reso dall’AutoritÃ* per la garanzia nelle
comunicazioni (AGCOM), la quale per un verso ha ritenuto il messaggio
“formulato in maniera chiara e intelleggibileâ€, e, per altro verso, ha
espressamente affermato che detto messaggio “non risulta idoneo a
indurre in errore le persone alle quali è rivolto o da esso raggiunte
sulle caratteristiche dei corsi offerti dall’Istituto, lasciando
intendere che l’universitÃ* in parola sia riconosciuta in Italia o che
i corsi in parola siano finalizzati al conseguimento di titoli aventi
valore legale in Italia, e, pertanto, non pare suscettibile di
pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, con pericolo
di danno anche per i concorrenti, inducendoli al contatto con il
suddetto operatore in luogo di altri in base a qualitÃ* inesistentiâ€.
Di tale difforme parere non solo l’AutoritÃ* per la concorrenzanon ha
tenuto conto alcuno ma non ha neppure motivato sulla

*****
Istanza cautelare
Quanto al requisito del periculum in mora, occorre osservare che il
provvedimento dell’autoritÃ* per la concorrenza ed il mercato, nella
sua parte sanzionatoria, possiede immediata esecutivitÃ* ed il
pagamento delle sanzioni irrogate deve, ai sensi dell’art. 26, comma
12 D.Lgs 206 del 2005, essere effettuato entro 30 giorni dalla
notifica del provvedimento decorsi i quali, a mente dell’art. 27 L.
689/1981 si può procedere all’esecuzione coattiva.
Si consideri, inoltre, che la permanenza del provvedimento di condanna
sul sito dell’AutoritÃ* per la Concorrenza costituisce un gravedanno
economico per parte ricorrente che vede lesa la propria immagine da
una decisione che accerti la presenza di un messaggio pubblicitario
ingannevole.
Quanto al fumus boni iuris appare sufficiente ad integrare il
requisito il parere dell’autoritÃ* per le garanzie nelle comunicazioni,
la quale ha motivatamente ritenuto che il messaggio contenuto nel sito
www.unipsa.ch sia “formulato in maniera chiara ed intelligibile†e
“non risulta idoneo a indurre in inganno le persone alle quali è
rivolto†così rifiutando l’ipotesi di ingannevolezza del messaggio
fatta propria dell’autoritÃ* per la concorrenza nell’impugnato
provvedimento.
Per le argomentazioni che precedono e riservandosi motivi aggiunti,
nonché di ulteriormente dedurre e produrre, la ricorrente , come in
epigrafe rappresentata e difesa,
chiede
che Codesto Ill.mo Tribunale Regionale Amministrativo per la Regione
Lazio - Roma, respinta ogni contraria e diversa istanza o eccezione,
voglia:
- in via cautelare: sospendere l’efficacia dell’impugnato
provvedimento, ordinando altresì la pubblicazione dell’eventuale
ordinanza sospensiva sul sito della resistente AutoritÃ*;
- in via principale e nel merito: accogliere il ricorso e, per
l’effetto annullare il provvedimento impugnato.
Con ogni più ampia riserva, ivi compresa quella di proporre motivi
aggiunti alla piena e completa conoscenza di tutti gli atti del
procedimento e di domandare la condanna dell’Amministrazione
resistente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 35, d.lgs 80/1998, così come
modificato dall'art. 7, legge 205/2000.
Con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese di
giudizio.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 5, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
successive modifiche, i sottoscritti difensori della ricorrente
dichiarano che il valore della causa é indeterminato.
Milano – Roma, 20 marzo 2007
Avv. Federico Furlan Avv. Lucia Bitto



















PROCURA SPECIALE ALLE LITI

Io sottoscritto, Massimo Silvestri, nella mia qualitÃ* di
amministratore unico e legale rappresentante pro tempore di
“I.S.S.E.A. s.a. - UniversitÃ* privata a distanzaâ€, consede in Agno
(Confederazione Elvetica), delego a rappresentarmi e difendermi nel
giudizio promosso con il presente ricorso nei confronti dell’AutoritÃ*
Garante per la Concorrenza ed il Mercato avanti il Tribunale
Amministrativo per il Lazio – Roma, gli avv.ti Federico Furlan e Lucia
Bitto del Foro di Milano ai quali conferisco ogni più ampia facoltÃ* di
legge e di prassi, compresa quella di sottoscrivere il presente
ricorso, di presentare motivi aggiunti e di farsi sostituire in
udienza ed eleggo domicilio presso lo Studio dell’avv. Vincenzo La
Russa, in Roma, P.zza Cardelli, 4.
Massimo Silvestri



E’ autentica
Avv. Federico Furlan







RELATA DI NOTIFICA
Io sottoscritta, Avv. Lucia Bitto, all’uopo autorizzata ai sensi
dell’art. 7 della l. 21 gennaio 1994, n. 53, con provvedimento del
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano del 24.1.2005
rilasciato il 4.2.2005, ho notificato, per conto di Issea sa –
UniversitÃ* privata a distanza, il suesteso ricorso avanti il Tribunale
Amministrativo regionale per il Lazio – Roma a:

AutoritÃ* Garante per la Concorrenza ed il Mercato , in persona del
Presidente pro tempore, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, previa
iscrizione al numero
del mio registro cronologico, ivi trasmettendone copia conforme per
mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. spedita
dall’Ufficio Postale di Milano Ag. 24 in data corrispondente a quella
del timbro postale
(Lucia Bitto)











nonché a
European School of Economics Ltd (ESE), in persona del legale
rappresentante pro tempore, presso la sede operativa di Milano, via
Chiaravalle 7, previa iscrizione al numero del mio registro
cronologico, ivi trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio
postale con raccomandata a.r. n. spedita dall’Ufficio Postale di
Milano Ag. 24 in data corrispondente a quella del timbro postale
(Lucia Bitto)


  #4  
Vecchio 13-04-2007, 14.36.50
equalizer
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: POLITECNICO STUDI AZIENDALI CONDANNATO



SITO UNIPSA NON INGANNEVOLE

PARERE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Con parere del 5 febbraio 2007, la suddetta Autorità ha ritenuto che
il messaggio in esame ( il sito www.unipsa.ch) NON COSTITUISCE una
fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21
del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti
considerazioni:
- il messaggio segnalato prospetta dei corsi di studio universitario a
distanza anche mediante l'utilizzo di postazioni di teledidattica
remote poste in Italia, specificando che trattasi di università
privata svizzera e non italiana, che agisce in conformità alla
normativa svizzera in materia, e che i titoli non sono equipollenti
con quelli accreditati svizzeri ed europei;
- la formulazione del messaggio informa gli utenti del fatto che i
titoli conseguono ai corsi e la loro validità legale è quella
dell'ordinamento in cui l'Università è costituita e legittimamente
opera;
- che, per l'effetto, il messaggio de quo, in quanto formulato in
maniera chiara e intelligibile, non è in grado di orientare
indebitamente le scelte dei consumatori, in considerazione della sua
finalità di pubblicizzare dei corsi che si tengono in uno Stato
estero, secondo l'ordinamento del Paese in cui si tengono e sono
finalizzati all'ottenimento di titoli riconosciuti su tale territorio;
- che, pertanto, il messaggio pubblicitario, avente ad oggetto la
UNIPSA, non risulta idoneo a indurre in errore le persone alle quali è
rivolto o da esso raggiunte sulle caratteristiche dei corsi offerti
dall'Istituto, lasciando intendere che l'università in parola sia
riconosciuta in Italia o che i corsi in parola siano finalizzati al
conseguimento di titoli aventi valore legale in Italia, e,
pertanto,non pare suscettibile di pregiudicare il comportamento
economico dei destinatari, con pericolo di danno anche per i
concorrenti, inducendoli al contatto con il suddetto operatore in
luogo di altri, in base a qualità inesistenti.


 

Tags
aziendali, condannato, politecnico, studi
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