Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente
norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto,
nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni.
Visto, in particolare, l'articolo 12, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997, il quale prevede che con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati i
termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a
imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive;
Visto il regolamento recante le modalita' per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
sul valore aggiunto e all'imposta regionale sulle attivita'
produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
giugno 2010, concernente il differimento, per l'anno 2010, dei
termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che
esercitano attivita' economiche per le quali sono state elaborati gli
studi di settore nonche' il differimento del termine per la
trasmissione in via telematica delle dichiarazioni modello 730/2010.
Considerato che i termini di effettuazione dei versamenti ricadenti
nel mese di agosto 2010 coincidono con il periodo di sospensione
feriale estiva delle attivita' lavorative;
Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento dei predetti
termini per consentire ai contribuenti di fruire di un piu' congruo
periodo di tempo per l'effettuazione dei predetti versamenti,
evitando i disagi in corrispondenza delle vacanze estive;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli
articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il
giorno 20 del mese di agosto 2010, possono essere effettuati entro il
medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.
2. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo
nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse
corrispettivo, dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. b),
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2010,
concernente il differimento, per l'anno 2010, dei termini di
effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano
attivita' economiche per le quali sono state elaborati gli studi di
settore, nonche' il differimento del termine per la trasmissione in
via telematica delle dichiarazioni modello 730/2010.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2010
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
"Henry" <henrytree@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:unqk56l3h13c0r0jblkir9dbeupk3bsg3u@4ax.com...
> IL PRESIDENTE
> DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
> Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente
> norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
> di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto,
> nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle
> dichiarazioni.
> Visto, in particolare, l'articolo 12, comma 5, del citato decreto
> legislativo n. 241 del 1997, il quale prevede che con decreto del
> Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati i
> termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a
> imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;
> Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
> n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
> sui redditi;
> Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
> n. 633, recante l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;
> Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
> l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita'
> produttive;
> Visto il regolamento recante le modalita' per la presentazione
> delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
> sul valore aggiunto e all'imposta regionale sulle attivita'
> produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22
> luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
> Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
> giugno 2010, concernente il differimento, per l'anno 2010, dei
> termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che
> esercitano attivita' economiche per le quali sono state elaborati gli
> studi di settore nonche' il differimento del termine per la
> trasmissione in via telematica delle dichiarazioni modello 730/2010.
> Considerato che i termini di effettuazione dei versamenti ricadenti
> nel mese di agosto 2010 coincidono con il periodo di sospensione
> feriale estiva delle attivita' lavorative;
> Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento dei predetti
> termini per consentire ai contribuenti di fruire di un piu' congruo
> periodo di tempo per l'effettuazione dei predetti versamenti,
> evitando i disagi in corrispondenza delle vacanze estive;
> Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
> Decreta:
> Art. 1
> 1. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli
> articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
> 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il
> giorno 20 del mese di agosto 2010, possono essere effettuati entro il
> medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.
> 2. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo
> nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse
> corrispettivo, dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. b),
> del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2010,
> concernente il differimento, per l'anno 2010, dei termini di
> effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano
> attivita' economiche per le quali sono state elaborati gli studi di
> settore, nonche' il differimento del termine per la trasmissione in
> via telematica delle dichiarazioni modello 730/2010.
> Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
> Repubblica italiana.
> Roma, 27 luglio 2010
> Il Presidente
> del Consiglio dei Ministri
> Berlusconi
> Il Ministro dell'economia
> e delle finanze
> Tremonti
Quindi, non riguarda i 770!!!
"Silla Cellino" <dictator@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:8bvpkuFpreU1@mid.individual.net...
> "Dr Marco"
>> Quindi, non riguarda i 770!!!
> Perché? Il 770 non č un adempimento fiscale? E non scadeva il 2 agosto?
Formulazione strana, comunque!
Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli
articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 (...) possono essere effettuati (...) senza alcuna maggiorazione.
Ma che maggiorazione per gli adempimenti fiscali?
senza alcuna sanzione, forse
solo relativamente ai versamenti č applicabile la maggiorazione (?)
....considerazioni...
Non ho capito, ma la proroga riguarda solo i soggetti per i quali sono
stati elaborati gli studi di settore?
Ma per quattro giorni tutto sto casino ogni anno, se uno vuole pagare
paga prima.. se non vuole pagare non paga nč il 20, nč il 16.. e nemmeno
il mese dopo!!
Per me una proroga che si voglia dire tale dovrebbe essere di ALMENO 15
giorni.
IMHO
Ciao
--
SiRiO
Faccio sempre ciō che non so fare, per imparare come va fatto.
(V. Van Gogh)
"SiRiO°" <"studio_cdl\"cancellami\""@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:4c5afa3a$0$40282$4fafbaef@reader2.news.tin.it ...
> Non ho capito, ma la proroga riguarda solo i soggetti per i quali sono
> stati elaborati gli studi di settore?
> Ma per quattro giorni tutto sto casino ogni anno, se uno vuole pagare paga
> prima.. se non vuole pagare non paga nč il 20, nč il 16.. e nemmeno il
> mese dopo!!
> Per me una proroga che si voglia dire tale dovrebbe essere di ALMENO 15
> giorni.
> IMHO
> Ciao
> --
> SiRiO
Riguarda le normali scadenze (IVA - INPS ...), non i soggetti che dovevano
pagare il 5 per proroga studi.
loro pagano oggi (o ieri a seconda di quando leggerai questo post)
>> Riguarda le normali scadenze (IVA - INPS ...), non i soggetti che dovevano
> pagare il 5 per proroga studi.
Ma infatti la proroga č dal 16 al 20 non dal 5 al 20, ecco perchč
cominciavo a preoccuparmi leggendo di "studi"
> loro pagano oggi (o ieri a seconda di quando leggerai questo post)
Letto oggi.. e anche pagato ;-)
Ciao
--
SiRiO
Faccio sempre ciō che non so fare, per imparare come va fatto.
(V. Van Gogh)
"Luke" <luke.cassoni@virgilio.it> ha scritto nel messaggio
news:4c5afac6$0$18993$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
> "SiRiO°" <"studio_cdl\"cancellami\""@libero.it> ha scritto nel messaggio
> news:4c5afa3a$0$40282$4fafbaef@reader2.news.tin.it ...
>> Non ho capito, ma la proroga riguarda solo i soggetti per i quali sono
>> stati elaborati gli studi di settore?
>> Ma per quattro giorni tutto sto casino ogni anno, se uno vuole pagare
>> paga prima.. se non vuole pagare non paga nč il 20, nč il 16.. e nemmeno
>> il mese dopo!!
> Riguarda le normali scadenze (IVA - INPS ...), non i soggetti che dovevano
> pagare il 5 per proroga studi.
> loro pagano oggi (o ieri a seconda di quando leggerai questo post)
> Ciao
> Gianluca da Latina
Forse interpreto male le vostre parole.
La proroga č dal 1 al 20 quindi tutto ciō che cade in questa mora slitta al
20, ivi compresi quelli che dovevano pagare il 5.
On Fri, 6 Aug 2010 09:55:58 +0200, "Studio Comm" <studiocomm@iol.itwrote:
>"Luke" <luke.cassoni@virgilio.it> ha scritto nel messaggio
>news:4c5afac6$0$18993$4fafbaef@reader5.news.tin.i t...
>>> "SiRiO°" <"studio_cdl\"cancellami\""@libero.it> ha scritto nel messaggio
>> news:4c5afa3a$0$40282$4fafbaef@reader2.news.tin.it ...
>>> Non ho capito, ma la proroga riguarda solo i soggetti per i quali sono
>>> stati elaborati gli studi di settore?
>>> Ma per quattro giorni tutto sto casino ogni anno, se uno vuole pagare
>>> paga prima.. se non vuole pagare non paga nč il 20, nč il 16.. e nemmeno
>>> il mese dopo!!
>> Riguarda le normali scadenze (IVA - INPS ...), non i soggetti che dovevano
>> pagare il 5 per proroga studi.
>> loro pagano oggi (o ieri a seconda di quando leggerai questo post)
>>> Ciao
>> Gianluca da Latina
>Forse interpreto male le vostre parole.
>La proroga č dal 1 al 20 quindi tutto ciō che cade in questa mora slitta al
>20, ivi compresi quelli che dovevano pagare il 5.
Senza interpretare basta leggere:
> 2. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo
> nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse
> corrispettivo, dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. b),
> del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2010,
> concernente il differimento, per l'anno 2010, dei termini di
> effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano
> attivita' economiche per le quali sono state elaborati gli studi di
> settore
Il Fri, 6 Aug 2010 09:55:58 +0200, Studio Comm ha scritto:
> Forse interpreto male le vostre parole.
> La proroga č dal 1 al 20 quindi tutto ciō che cade in questa mora slitta al
> 20, ivi compresi quelli che dovevano pagare il 5.
No, per i versamenti giā rinviati al 5/8 per i soggetti agli studi di
settore la proroga non vale (vedi il comma 2, art. 1 del Dpcm incollato da
Henry).
"Henry" <henrytree@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:49hn56tjvvlg14uq9d5lq7g6935t0gfbv2@4ax.com...
> Senza interpretare basta leggere:
>> 2. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo
>> nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse
>> corrispettivo, dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. b),
>> del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2010,
>> concernente il differimento, per l'anno 2010, dei termini di
>> effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano
>> attivita' economiche per le quali sono state elaborati gli studi di
>> settore
Unico PF 2010 - Mancato invio tramite UnicoOnLine PF 2010
albertomarco: Una volta compilata la dichiarazione UNICO 2010 PF con il programma dell'ADE
UnicoOnLine PF 2010, ho creato e spedito il file CODICEFISCALE_UNI10_TOT.F24
per il pagamento con F24.
Il programma,...