Buon giorno,
ho programmato un intervento di manutenzione ordinaria
all'appartamento di abitazione consistente nella rimozione della
"carta da parati", rasatura e ripittura. Spesa omnicomprensiva 2 mila
euro più IVA.
Secondo me in base alla tabella A, parte III del DPR 633/72 si rende
applicabile l'IVA al 10%; secondo l'artigiano no.
Gradirei sentire la vostra opinione.
Grazie, lorenzo
lorenzo wrote:
> Buon giorno,
> ho programmato un intervento di manutenzione ordinaria
> all'appartamento di abitazione consistente nella rimozione della
> "carta da parati", rasatura e ripittura. Spesa omnicomprensiva 2 mila
> euro più IVA.
> Secondo me in base alla tabella A, parte III del DPR 633/72 si rende
> applicabile l'IVA al 10%; secondo l'artigiano no.
> Gradirei sentire la vostra opinione.
> Grazie, lorenzo
L'IVA agevolata al 10% si applica solo per le manutenzioni straordinarie
del proprio appartamento ; manutenzioni che comportano ristrutturazioni,
spostamento pareti, rifacimento bagni,installazione caldaie a condensazione,
ecc, ecc. Leggi la relativa guida fiscale dall'A.d.E.Essa è ammessa a livello
parti comuni condominiali.
w
Il Mon, 14 Jun 2010 02:51:53 -0700 (PDT), lorenzo ha scritto:
> Buon giorno,
> ho programmato un intervento di manutenzione ordinaria
> all'appartamento di abitazione consistente nella rimozione della
> "carta da parati", rasatura e ripittura. Spesa omnicomprensiva 2 mila
> euro più IVA.
> Secondo me in base alla tabella A, parte III del DPR 633/72 si rende
> applicabile l'IVA al 10%; secondo l'artigiano no.
> Gradirei sentire la vostra opinione.
L'artigiano sbaglia, perchè la norma che agevola con iva al 10% le
manutenzioni ordinarie è a regime: vedi l'art. 7, comma 1, lett. b) della
L. 488/1999 come prorogato sine die dalla finanziaria 2010 (L. 191/2009,
art. 2, comma 11.).
Secondo la C.M. 24.2.98 n. 57/E costituisce manutenzione ordinaria, tra gli
altri, anche il rifacimento di intonaci interni e la tinteggiatura.
Sbagli tuttavia anche tu, perchè la norma, come detto, non è contenuta nel
D.P.R. 633/72..
Il Tue, 15 Jun 2010 09:12:16 GMT, w.2009 ha scritto:
> lorenzo wrote:
>> Buon giorno,
>> ho programmato un intervento di manutenzione ordinaria
>> all'appartamento di abitazione consistente nella rimozione della
>> "carta da parati", rasatura e ripittura. Spesa omnicomprensiva 2 mila
>> euro più IVA.
>> Secondo me in base alla tabella A, parte III del DPR 633/72 si rende
>> applicabile l'IVA al 10%; secondo l'artigiano no.
>> Gradirei sentire la vostra opinione.
>> Grazie, lorenzo
> L'IVA agevolata al 10% si applica solo per le manutenzioni straordinarie
> del proprio appartamento
Mi sa che fai confusione con la detrazione 36% sulle c.d. ristrutturazioni
edilizie.
L'iva al 10% è a regime su manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite
su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.
> ; manutenzioni che comportano spostamento pareti, rifacimento bagni,installazione caldaie a condensazione,
> ecc, ecc.
Eccetto la caldaia a condensazione (se va a sostituirne una normale), gli
altri sono interventi riconducibili alle manutenzioni ordinarie, secondo
varie interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate.
Mr. Tatoo wrote:
> Il Tue, 15 Jun 2010 09:12:16 GMT, w.2009 ha scritto:
>> lorenzo wrote:
>>> Buon giorno,
>>> ho programmato un intervento di manutenzione ordinaria
>>> all'appartamento di abitazione consistente nella rimozione della
>>> "carta da parati", rasatura e ripittura. Spesa omnicomprensiva 2
>>> mila euro più IVA.
>>> Secondo me in base alla tabella A, parte III del DPR 633/72 si rende
>>> applicabile l'IVA al 10%; secondo l'artigiano no.
>>> Gradirei sentire la vostra opinione.
>>> Grazie, lorenzo
>> L'IVA agevolata al 10% si applica solo per le manutenzioni
>> straordinarie del proprio appartamento
> Mi sa che fai confusione con la detrazione 36% sulle c.d.
> ristrutturazioni edilizie.
> L'iva al 10% è a regime su manutenzioni ordinarie e straordinarie
> eseguite su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.
Si ammetto ho fatto confusione.
>> ; manutenzioni che comportano spostamento pareti, rifacimento
>> bagni,installazione caldaie a condensazione, ecc, ecc.
> Eccetto la caldaia a condensazione (se va a sostituirne una normale),
> gli altri sono interventi riconducibili alle manutenzioni ordinarie,
> secondo varie interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda rifacimento bagni ( è sottinteso anche tutti gli
impianti idraulici/elettrici ) l'A.d.E. riconosce la detrazione al 36%.
Il Wed, 16 Jun 2010 13:15:02 GMT, w.2009 ha scritto:
>>> Eccetto la caldaia a condensazione (se va a sostituirne una normale),
>> gli altri sono interventi riconducibili alle manutenzioni ordinarie,
>> secondo varie interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate.
> Per quanto riguarda rifacimento bagni ( è sottinteso anche tutti gli
> impianti idraulici/elettrici ) l'A.d.E. riconosce la detrazione al 36%.
Se limiti a rinnovare i sanitari, con rifacimento dell'impianto elettrico e
idrico-sanitario, imho sei all'interno delle manutenzioni ordinarie.
Per avere una manutenzione straordinaria devi "realizzare" (ex novo) o
"integrare" i servizi igienico - sanitari senza alterazione dei volumi e
delle superfici.
--
Ciao
aliquota ordinaria per TORINO
Gabriele: Pare sia il 6 , ma al telefono ti dicono sempre 7 .
Guardando la delibera comunale , non arriviamo a una definizione univoca
dell'aliquota .
Ad es. quando si applica quella al 6 ?
REGIME...
Fisco e Tasse
2
05-12-2005 13.35.47
Sostituzione Tapparelle: manutenzione ordinaria o straordinaria
stevels70: Buongiorno,
come scrivevo in post precedente, sono in procinto di sostituire le
tapparelle in PVC con altre in metallo + catenacci (che quindi
rientrano nei casi della dertazione al 36%).
Il...
Fisco e Tasse
3
08-04-2005 15.21.49
Facciata...manutenzione ordinaria?
cicciobomba: Viene ripitturata (e anche un po' ristuccata) la facciata di un edificio.
Visto che il rifacimento della facciata NON incrementa il valore del bene,
NON incrementa la possibilità di produttività...