I soci e dipendenti pagheranno le imposte sui redditi personali nel
paese in cui risiedono.
I passeggeri pagheranno le tasse aeroportuali per lo scalo in cui
decollano/atterrano e l'iva sul biglietto con l'aliquota prevista dal
paese ove ha sede la compagnia aerea. O no?
La compagnia poi, pagherà l'eventuale tassa sulle imprese nel paese in
cui ha lo stabilimento (se ce l'ha) o comunque la sede.
Daniele wrote:
> Dove e che tasse pagano le compagnie aeree?
Dipende dagli Accordi bilaterali per evitare le doppie imposizioni e se
l'impresa, residente in un determinato Stato, abbia o no "stabile
organizzazione" nell'altro Stato in cui opera.
Ma solitamente i redditi derivanti dall'esercizio, in traffico
internazionale, di navi o aeromobili non sono tassabili che nello Stato
contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva
dell'impresa.
Sparrow® ha scritto:
> Daniele wrote:
>> Dove e che tasse pagano le compagnie aeree?
> Dipende dagli Accordi bilaterali per evitare le doppie imposizioni e se
> l'impresa, residente in un determinato Stato, abbia o no "stabile
> organizzazione" nell'altro Stato in cui opera.
> Ma solitamente i redditi derivanti dall'esercizio, in traffico
> internazionale, di navi o aeromobili non sono tassabili che nello Stato
> contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva
> dell'impresa.
Infatti ricordavo anch'io così. Quindi nel caso di cronaca http://tinyurl.com/ybbnfgt il Fisco italiano equipara gli scali
aeroportuali agli stabilimenti? Mi sembra l'unica via per considerare la
compagnia "contribuente" in italia.
Daniele wrote:
> Sparrow® ha scritto:
>> Ma solitamente i redditi derivanti dall'esercizio, in traffico
>> internazionale, di navi o aeromobili non sono tassabili che nello
>> Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva
>> dell'impresa.
> Infatti ricordavo anch'io così. Quindi nel caso di cronaca
> http://tinyurl.com/ybbnfgt il Fisco italiano equipara gli scali
> aeroportuali agli stabilimenti?
Anche se esistesse tale equiparazione, sarebbe ininfluente.
Quello che conta e' dove sia situata la sede della *direzione effettiva*
dell'impresa.
Ma nella fattispecie, l'art. 7 della Convenzione tra l'Italia e
l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni, stipulata a Dublino l'11
giugno 1971 recita (testo identico al "principio" generale che avevo
scritto):
"I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico *internazionale*, di
navi o aeromobili non sono tassabili che nello Stato contraente in cui è
situata la sede della direzione effettiva dell'impresa".
Quindi se Ryanair fa (anche) traffico *nazionale* in Italia, appare
arduo invocare l'esclusiva imposizione in Irlanda dei redditi relativi a
tale traffico nazionale.
> Daniele wrote:
> > Dove e che tasse pagano le compagnie aeree?
> Dipende dagli Accordi bilaterali per evitare le doppie imposizioni e se
> l'impresa, residente in un determinato Stato, abbia o no "stabile
> organizzazione" nell'altro Stato in cui opera.
> Ma solitamente i redditi derivanti dall'esercizio, in traffico
> internazionale, di navi o aeromobili non sono tassabili che nello Stato
> contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva
> dell'impresa.
Quindi nel caso di Rayn aIR L accertamento in corso
e´ scorretto , vero?
Direi che invece e' sacrosanto.
La posizione di Ryanair sarebbe inattaccabile se operasse soltanto
traffico internazionale.
P.S.: di scorretto vedo solo, ma come tuo solito, la tua punteggiatura.
> Direi che invece e' sacrosanto.
> La posizione di Ryanair sarebbe inattaccabile se operasse soltanto
> traffico internazionale.
Non riesco a trovare fondata la posizione delle ADE.
Per capirsi : e´imponibile in una nazione soltanto
se avesse la sede in italia dove si prendono le decisioni,
mentre RA e´una societa irlandese che versa le imposte
al fisco irlandese e tanto meglio per lei se paga l aliquota
che in italia e´ quella dei titoli di stato , il 12,50%.
Non ricordo esattamente l espressione precisa e tecnica
non sono titolare di azinda , non mi interessa direttamente
confido nella tua elasticita mentale , anche per l ortografia.
Tanto e´ vero che la decisione di sospendere i voli l hanno
presa a Dublino !
Boston Tea Party wrote:
> Non riesco a trovare fondata la posizione delle ADE.
Leggi i precedenti post, nel medesimo thread.
Quello che e' determinante e' il fatto che Ryanair opera *anche* voli
_nazionali_ in Italia. La parte di utile, il reddito derivante da *quel*
traffico, e' imponibile in Italia.
Sparrow® ha scritto:
> Daniele wrote:
>> Sparrow® ha scritto:
>>> Ma solitamente i redditi derivanti dall'esercizio, in traffico
>>> internazionale, di navi o aeromobili non sono tassabili che nello
>>> Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva
>>> dell'impresa.
>> Infatti ricordavo anch'io così. Quindi nel caso di cronaca
>> http://tinyurl.com/ybbnfgt il Fisco italiano equipara gli scali
>> aeroportuali agli stabilimenti?
> Anche se esistesse tale equiparazione, sarebbe ininfluente.
> Quello che conta e' dove sia situata la sede della *direzione effettiva*
> dell'impresa.
> Ma nella fattispecie, l'art. 7 della Convenzione tra l'Italia e
> l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni, stipulata a Dublino l'11
> giugno 1971 recita (testo identico al "principio" generale che avevo
> scritto):
> "I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico *internazionale*, di
> navi o aeromobili non sono tassabili che nello Stato contraente in cui è
> situata la sede della direzione effettiva dell'impresa".
> Quindi se Ryanair fa (anche) traffico *nazionale* in Italia, appare
> arduo invocare l'esclusiva imposizione in Irlanda dei redditi relativi a
> tale traffico nazionale.
Non so se nel 1971 avessero potuto immaginare che quarant'anni dopo una
compagnia irlandese avrebbe offerto in italia voli interni.
Fatto sta che il caso effettivamente non è disciplinato all'art.7 ma
forse all'articolo 20, alla voce "redditi non espressamente indicati":
conseguiti in italia o irlanda, si tassano solo nel paese di residenza.
E Ryanair risiede in Irlanda. Dov'è che sbaglio?
Boston ha scritto:
> Quindi nel caso di Rayn aIR L accertamento in corso
> e´ scorretto, vero?
Se vuoi la mia modesta opinione al di là del merito, ti dico che Ryanair
ha pestato preziosi piedini e non è difficile notare da dove gli
arrivino le bordate.
Quasi nel merito, posso dirti che una compagnia di quelle dimensioni
dovrebbe avere dei consulenti fiscali piuttosto competenti, e che
*l'evasione* in senso tecnico, per una società che fattura solo con
carta di credito e che certo non fa voli in nero, è chiaramente una
sciocchezza di quelle che inducono a dubitare sulla competenza (o buona
fede) del giornalista.
Può essere elusione magari. Ma Ryanair è irlandese, la direzione
effettiva è lì, non ha stabilimenti in Italia, e i servizi che rende nel
nostro paese, andrebbero tassati nel paese di residenza secondo gli
accordi internazionali.
Daniele wrote:
> Non so se nel 1971 avessero potuto immaginare che quarant'anni dopo
> una compagnia irlandese avrebbe offerto in italia voli interni.
Fatto sta che hanno previsto la tassabilita' nello Stato contraente in
cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa *solamente*
dei redditi derivanti dall'esercizio in traffico internazionale.
> Fatto sta che il caso effettivamente non è disciplinato all'art.7 ma
> forse all'articolo 20, alla voce "redditi non espressamente indicati":
> conseguiti in italia o irlanda, si tassano solo nel paese di
> residenza. E Ryanair risiede in Irlanda. Dov'è che sbaglio?
Che si puo' sostenere che il reddito di cui si discute e' disciplinato
dal *solo* art. 7. E che quindi sia un reddito ivi *espressamente
indicato*.
Sparrow® ha scritto:
> Secondo gli accordi bilaterali i servizi esclusivamente nazionali sono
> tassati in Italia.
L'articolo 7 degli accordi bilaterali ignora i servizi esclusivamente
nazionali (gli accordi risalgono al 1971 e il mercato europeo era quello
che era). Dispongono invece per il traffico internazionale, e/o per gli
altri "redditi non espressamente indicati".
In entrambi i casi la regola è la stessa: si paga nel paese di residenza.
Sparrow® ha scritto:
> Fatto sta che hanno previsto la tassabilita' nello Stato contraente in
> cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa *solamente*
> dei redditi derivanti dall'esercizio in traffico internazionale.
In realtà manca un'espressa esclusione del traffico nazionale. E quindi
si applica l'articolo 20, appositamente pattuito per includere i redditi
che "non sono espressamente indicati negli articoli precedenti".
In ogni caso la regola non cambia: si solo paga nel paese di residenza.
> Che si puo' sostenere che il reddito di cui si discute e' disciplinato
> dal *solo* art. 7. E che quindi sia un reddito ivi *espressamente
> indicato*.
Sì, basta leggere solo l'articolo 7 oppure essere molto bravi a spiegare
che qualcosa che *non è previsto espressamente* comunque non rientra nei
casi *non espressamente indicati*.
Ma, al solito, leggendo per intero il trattato, non sarà affatto arduo
dimostrare che esiste un articolo 20.
In ogni caso il giornalista di Libero scrive come un vero cialtrone sa
fare, senza la minima cognizione dei concetti che cita. Quella notizia,
se è vero il fatto dell'indagine italiana, racconta fatti tecnicamente
impossibili. E' chiaro che Ryanair non può nascondere le entrate come un
idraulico qualsiasi. E' totalmente privo di pertinenza e continenza.
Ammesso che almeno il fatto delle indagini sia vero.
> Boston ha scritto:
> > Quindi nel caso di Rayn aIR L accertamento in corso
> > e´ scorretto, vero?
> Se vuoi la mia modesta opinione al di là del merito, ti dico che Ryanair
> ha pestato preziosi piedini e non è difficile notare da dove gli
> arrivino le bordate.
E L accertamento fiscale e´il mezzo che serve
a ottenerequel disturbo . Ho evitato di dirlo per evitare polemiche
non fondate , d altra parte il realismo mi fa dire
1 da quanto RA opera in italia?
2 l accertamento inizia proprio ora ? Mhhh. tempi sospetti.
Il fisco come strumento di repressione .
Qualche impiegato dell ADE o della Finanza si piega molto
volentieri a soddisfare le richieste che vengono dall alto.
Perche´a me l accertamento non risulta proprio convincente .
Non c e´niente da fare.
> Quasi nel merito, posso dirti che una compagnia di quelle dimensioni
> dovrebbe avere dei consulenti fiscali piuttosto competenti,
Ma gli impiegati del fisco che si piegano alle richieste
sono anche peggio del giornalista , non lo vedi?
> Può essere elusione magari.
L elusione e´ soltanto l applicazione di una legge
piu´favorevole , da rispettare : e´l applicazione di una leggeche fino
a che esiste si applica anche allo stato.
,
Ma Ryanair è irlandese, la direzione
> effettiva è lì, non ha stabilimenti in Italia, e i servizi che rende nel
> nostro paese, andrebbero tassati nel paese di residenza secondo gli
> accordi internazionali.
> Daniele wrote:
> > Non so se nel 1971 avessero potuto immaginare che quarant'anni dopo
> > una compagnia irlandese avrebbe offerto in italia voli interni.
> Fatto sta che hanno previsto la tassabilita' nello Stato contraente in
> cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa *solamente*
> dei redditi derivanti dall'esercizio in traffico internazionale.
Ah ecco il punto :
io ragionavo sulla norma generale che parla di imponibilita´
del reddito d impresa . Ovviamente non potevo conoscere
il testo della Convenzione Italia Irlanda , ma senza quella
che ripeto non conoscevo RA avrebbe avuto ragione e il fisco italiano
torto marcio.
Boston Tea Party ha scritto:
> L elusione e´ soltanto l applicazione di una legge
> piu´favorevole , da rispettare : e´l applicazione di una leggeche fino
> a che esiste si applica anche allo stato.
Non esattamente, l'elusione è l'applicazione *fraudolenta* di una legge.
Quindi viola la legge pur senza nascondere i redditi. Non li occulta ma
li fa sembrare qualcosa di diverso... finchè non si scopre come
effettivamente stanno le cose.
Il caso di Ryanair a mio modesto avviso non è nemmeno di elusione, non
essendo affatto tenuta a pagare le tasse italiane (visto che già le paga
per gli stessi redditi in irlanda), e l'interpretazione degli accordi
internazionali fra Italia e Irlanda sarebbe chiara, se non venisse
pretestuosamente travisata ai fini della guerra commerciale che è sotto
gli occhi di tutti.
> Boston Tea Party ha scritto:
> > L elusione e´ soltanto l applicazione di una legge
> > piu´favorevole , da rispettare : e´l applicazione di una leggeche fino
> > a che esiste si applica anche allo stato.
> Non esattamente, l'elusione è l'applicazione *fraudolenta* di una legge.
> Quindi viola la legge pur senza nascondere i redditi. Non li occulta ma
> li fa sembrare qualcosa di diverso... finchè non si scopre come
> effettivamente stanno le cose.
Quello che dici e´ discutibile .
l elusione , detta tale quando viene contestata dal fisco
e´il risultato dell applicazione di una legge piu favorevole
al contribuente . Quello che deriva dall applicazione di una
legge e´SEMPRE corretto . In forza di cosa tu paghi l IRPEF
e il fisco ha ragione di chiedertelo ? per effetto
dell applicazione una legge . Punto , le leggi si applicano
in entrambe le direzioni : verso il cittadino e verso la PA.
Boston TeaParty ha scritto:
> l elusione , detta tale quando viene contestata dal fisco
> e´il risultato dell applicazione di una legge piu favorevole
> al contribuente .
Tecnicamente l'elusione è una condotta fuori legge, per cui applichi in
modo fraudolento una normativa certo più favorevole, ma diversa da
quella cui effettivamente la circostanza avrebbe richieduto.
In pratica non nascondi il reddito, ma lo camuffi.
> Quello che deriva dall applicazione di una
> legge e´SEMPRE corretto .
Sì se l'applicazione della legge è corretta, ma l'elusione è
un'applicazione solo fittizia della legge: in realtà elude illecitamente
la norma che sarebbe invece da applicare.
>In forza di cosa tu paghi l IRPEF
> e il fisco ha ragione di chiedertelo ? per effetto
> dell applicazione una legge . Punto , le leggi si applicano
> in entrambe le direzioni : verso il cittadino e verso la PA.
Ovvio.
Crollo dei passeggeri per le compagnie aeree
magomerlino: (ANSA) - ROMA, 10 FEB - Crollo dei passeggeri per le compagnie aeree europee
nel 2009: 20 mln in meno rispetto al 2008, da 346 mln a poco meno di 326 mln
(-5,8%). E' il bilancio dell'Aea...