Con atto di citazione notificato il 19.6.1991 C.G., quale titolare della
ditta Confezioni Capri, sul presupposto della irregolarità della notifica
del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti il 26.1.1991 dal Presidente
del Tribunale di Biella, proponeva davanti al suddetto Tribunale opposizione
tardiva avverso il menzionato decreto, convenendo in giudizio la S.a.s.
Tinval, Tintoria Industriale Vallestrana, chiedendo, previo rigetto
dell'avversa domanda, la revoca del decreto medesimo, la condanna generica
della opposta al risarcimento dei danni e, in via riconvenzionale, la
condanna della stessa alla restituzione della somma di L. 47.058.072.
Costituitosi in giudizio la società opposta deduceva la regolarità della
notifica del decreto, contestando la fondatezza delle ulteriori opposizioni
di rito e di merito sollevate dalla controparte.
Il Tribunale adito, con sentenza del 2.7.1994, respingeva la domanda di
opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal C..
A seguito di impugnazione da parte di quest'ultimo, la Corte di Appello di
Torino, con pronuncia del 9.5.1997, in parziale riforma della sentenza
appellata, dichiarava l'inammissibilità della opposizione tardivamente
proposta dal C..
La Corte territoriale, ritenuta preliminarmente la correttezza della
soluzione adottata dal primo giudice riguardo alla ammissibilità
dell'opposizione stessa, anche se impropriamente il Tribunale di Biella
aveva affermato che la domanda dell'opponente era infondata e, come tale,
andava respinta, rilevava: circa la pretesa omissione delle attività
prescritte dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, era invece risultato
che l'agente postale, non avendo trovato all'effettivo indirizzo del
destinatario alcuna delle persone abilitate a ricevere il plico, lo aveva
depositato presso l'ufficio postale, rilasciandone poi avviso mediante
immissione nella cassetta postale; in ordine poi alla pretesa omissione
della menzione delle formalità eseguite sull'avviso di ricevimento,
affermava che al contrario in tale documento allegato al plico giacente era
stato evidenziato il susseguirsi delle attività compiute dall'agente
postale; in particolare la sigla "Ass.", anche per il contesto in cui era
inserita, significava assenza del destinatario e di tutte le persone
abilitate a ricevere l'atto da notificare;
inoltre accanto alla data del secondo passaggio da parte dell'agente postale
risultava la dicitura "lasciato mod. 26" (ovvero il rituale avviso) con la
sottoscrizione dell'agente medesimo, che dunque aveva correttamente operato
anche sotto il profilo della attestazione di quanto eseguito; la notifica
del decreto ingiuntivo a mezzo posta, effettuata a persona temporaneamente
assente, si era dunque perfezionata con la compiuta giacenza, essendo stato
effettuato tutto quanto legislativamente previsto, onde, attesa la
regolarità di tale notifica, doveva concludersi per l'inammissibilità
dell'opposizione tardiva.
Avverso tale sentenza il C. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di
un unico motivo; la società Tinval non ha svolto attività difensiva in tale
sede.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione,
in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 149 c.p.c., nonchè della
L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 7 e 8;
violazione e falsa applicazione, in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3,
dell'art. 647 c.p.c..
Il ricorrente, premesso che il plico contenente la copia del decreto
ingiuntivo sopra menzionato non fu mai recapitato nè al destinatario nè ad
alcuna delle persone indicate nella L. n. 890 del 1982, art. 7, deduce, in
ordine alla menzione di tutte le operazioni previste dalla citata legge,
artt. 7 e 8, l'equivocità della sigla "Ass." leggibile sulla busta del
plico, nulla autorizzando a riferirla alla assenza sia del destinatario sia
di tutte le altre persone abilitate alla ricezione; inoltre erano state
omesse le modalità con le quali l'agente postale aveva avvisato il
destinatario per consentirgli di ritirare il plico dall'ufficio postale.
La Corte rileva preliminarmente l'incidenza, ai fini della decisione, della
sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale del 23.9.1998 n. 346, che
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e
24 Cost., della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2, nella parte in
cui non prevede che, in caso di assenza del destinatario e di rifiuto,
mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone abilitate a ricevere il
piego contenente l'atto da notificare, sia data notizia al destinatario
medesimo mediante raccomandata con avviso di ricevimento del compimento
delle formalità prescritte e del deposito del piego.
Premesso infatti che l'efficacia della sentenza dichiarativa
dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge non si estende ai
soli rapporti già esauriti per formazione del giudicato o per essersi
comunque verificato altro evento cui l'ordinamento ricollega il
consolidamento del rapporto medesimo, e dunque riguarda tutti gli altri
rapporti ancora pendenti occorre prendere atto, per effetto di tale
pronuncia, dell'innesto, nell'ambito delle disposizioni enunciate dalla L.
20 novembre 1982, art. 8, comma 2, dell'obbligo di dare comunicazione al
destinatario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del
compimento delle formalità prescritte allo scopo di garantirgli una
effettiva possibilità di conoscenza dell'avvenuto deposito del piego
contenente l'atto da notificare.
L'applicazione di tale prescrizione alla fattispecie comporta che, preso
atto che la notifica del decreto ingiuntivo a mezzo posta nei confronti del
C. avvenne senza la completa osservanza delle disposizioni di cui alla
citata legge, art. 8, comma 2, come integrate dalla sentenza della Corte
Costituzionale sopra menzionata (non essendo stata spedita al destinatario
la raccomandata con avviso di ricevimento in ordine al compimento delle
formalità eseguite), l'opposizione proposta dal C. non può essere ritenuta
tardiva.
Alla luce delle suesposte considerazioni, ritenuto quindi assorbito l'unico
motivo proposto, deve accogliersi il ricorso con conseguente Cassazione
della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altra sezione della Corte
di Appello di Torino che provvedere anche sulle spese della presente fase di
legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per
le spese ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2008
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