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  #1  
Vecchio 16-12-2009, 22.28.31
elena
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Predefinito minimi e spese x omaggi, vitto e alloggio

salve,
leggendo la guida dell'ade sui contribuenti minimi, a pag.18 è scritto
che le spese x omaggi, vitto e alloggio possono essere portate in
deduzione x l'intero importo pagato semprechè siano inerenti
l'attività

Ricordo di aver letto lo scorso mese che è cambiato qualcosa per le
spese di rappresentanza.
Per i minimi resta quanto stabilito dalla guida dell'ADE?
Eventualmente potreste, per piacere, indicarmi i cambiamenti o cosa
leggere in merito?

Come sempre....grazie per il vostro aiuto

Ely
Rispondi citando
Alt 16-12-2009, 22.28.31
borsa-italia.net
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  #2  
Vecchio 17-12-2009, 09.33.00
ponziopilato
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Predefinito Re: minimi e spese x omaggi, vitto e alloggio



"elena" <elenaxx1@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:05735cb8-16e1-4a11-999e-> Ely

per i minimi non si applicano le disposizioni del dpr 917/86.. indi se il
costo è inerente si detrae al 100% (iva compresa) se promiscuo al 50% (anche
per i costi auto) e se non è inerente nulla.

ciao


  #3  
Vecchio 19-12-2009, 11.30.34
ponziopilato
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: minimi e spese x omaggi, vitto e alloggio



"elena" <elenaxx1@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:05735cb8-16e1-4a11-999e-> Ricordo di aver letto lo scorso mese che è
cambiato qualcosa per le
> spese di rappresentanza.


effettivamente le spese rappresentanza anche per i soggetti minimi sono
soggette ai limiti di congruità fissati dal comma 2 art. 1 del decreto
19/11/2008
Circ. Agenzia Entrate 13.07.2009, n. 34/E
9. Le spese di rappresentanza nel regime dei minimi I contribuenti che
applicano il c.d. regime dei minimi, disciplinato dai cc. da 96 a 117 dell'art.
1 L. 24.12.2007, n. 244 e dal relativo decreto attuativo del 11.01.2008,
determinano il reddito di impresa (e di lavoro autonomo), come differenza
tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta e
quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività
d'impresa, dell'arte o professione. Sul reddito così determinato ai sensi
del citato c. 104 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi
e delle addizionali regionali e comunali pari al 20%. I contribuenti
soggetti al regime dei minimi sono invece esenti dall'imposta regionale
sulle attività produttive. Con riferimento alle spese parzialmente inerenti,
quali quelle relative a beni ad uso promiscuo, nonché le spese relative a
tutti i
beni a deducibilità limitata indicati negli artt. 164 e 102, c. 9 del Tuir
(ad esempio autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, e telefonia),
la circolare n. 7/E del 28.01.2008 ha chiarito che esse rilevano nella
determinazione del reddito dei contribuenti minimi nella misura del 50% dell'importo
corrisposto, comprensivo dell'IVA per la quale non può essere esercitato il
diritto alla detrazione. Le spese di rappresentanza,
pertanto, che possono essere ritenute anch'esse inerenti entro limiti di
congruità fissati dal c. 2 del decreto,
saranno deducibili nei limiti del citato plafond anche per i soggetti che
rientrano nel regime dei minini. Nella medesima circolare è stato inoltre
chiarito che le spese per omaggi (di valore unitario inferiore a ? 50),
vitto e alloggio possono essere portate in deduzione per l'intero importo
pagato, semprechè l'inerenza delle spese all'esercizio dell'attività d'impresa
o di lavoro autonomo sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi.


ciao


 

Tags
alloggio, minimi, omaggi, spese, vitto
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