Atto transattivo e deducibilità perdite conseguenti.
Buona sera,
Desideravo sentire il vostro parere in merito a quanto segue:
Il debitore è Ente pubblico; il creditore è soggetto IRES; il credito risale
ad alcuni anni fa ed è stato oggetto di arbitrato in gran parte favorevole
al creditore.
Il debitore non ha però aderito al lodo arbitrale e lo ha impugnato presso
la Corte di Appello.
Il decreto ingiuntivo ed il pignoramento di somme presso terzi hanno
fruttato una percentuale ridicola e le somme in futuro a disposizione
saranno verosimilmente dichiarate "non pignorabili" prima ancora che
pervengano al tesoriere.
Ora il debitore, per non ingessare la propria gestione corrente, propone un
atto transattivo con pagamento del 40% e compensazione delle spese legali
(arbitri compresi).
Il problema è capire se la perdita del rimanente 60% possa essere
considerata deducibile ai fini delle imposte dirette.
Vista la percentuale alla quale il creditore rinuncerebbe ritengo arduo
dimostrare la "...scelta di convenienza economica del creditore" e ancor
meno che "... il costo del recupero sia superiore al credito [ulteriormente]
ricuperabile".
Rimarrebbero però i requisiti della "certezza", quanto alla effettiva
esistenza della perdita, in considerazione del fatto che debitore è Ente
pubblico e non soggetto privato, il che fa escludere la dissimulazione di
trasferimento di utili/perdite o altre politiche fiscali, e della "oggettiva
determinabilità" in quanto il valore della perdita è dato dalla differenza
fra l'ammontare del credito validata da un collegio arbitrale e la somma
effettivamente riscossa.
Che ne pensate?
Grazie e ciao, Lorenzo
Re: Atto transattivo e deducibilità perdite conseguenti.
lorenzoeffe ha scritto:
> Buona sera,
> Desideravo sentire il vostro parere in merito a quanto segue:
> Il debitore è Ente pubblico; il creditore è soggetto IRES; il credito risale
> ad alcuni anni fa ed è stato oggetto di arbitrato in gran parte favorevole
> al creditore.
> Il debitore non ha però aderito al lodo arbitrale e lo ha impugnato presso
> la Corte di Appello.
> Il decreto ingiuntivo ed il pignoramento di somme presso terzi hanno
> fruttato una percentuale ridicola e le somme in futuro a disposizione
> saranno verosimilmente dichiarate "non pignorabili" prima ancora che
> pervengano al tesoriere.
> Ora il debitore, per non ingessare la propria gestione corrente, propone un
> atto transattivo con pagamento del 40% e compensazione delle spese legali
> (arbitri compresi).
> Il problema è capire se la perdita del rimanente 60% possa essere
> considerata deducibile ai fini delle imposte dirette.
> Vista la percentuale alla quale il creditore rinuncerebbe ritengo arduo
> dimostrare la "...scelta di convenienza economica del creditore" e ancor
> meno che "... il costo del recupero sia superiore al credito [ulteriormente]
> ricuperabile".
> Rimarrebbero però i requisiti della "certezza", quanto alla effettiva
> esistenza della perdita, in considerazione del fatto che debitore è Ente
> pubblico e non soggetto privato, il che fa escludere la dissimulazione di
> trasferimento di utili/perdite o altre politiche fiscali, e della "oggettiva
> determinabilità" in quanto il valore della perdita è dato dalla differenza
> fra l'ammontare del credito validata da un collegio arbitrale e la somma
> effettivamente riscossa.
> Che ne pensate?
io penso che la perdita sia deducibile: gli elementi certi e precisi
richiesti dall'art. 101 ci sono. le altre considerazione che fai sul costo
del recupero e sulle scelte di convenienza economica mi sembrano superate
dall'atto transattivo. La convenienza economica sta nel fatto che il
creditore si accontenta del 40%, pochi maledetti e subito, anzichè
affrontare le spese e i rischi di una lungo contenzioso giudiziario.
Non direi che l'uffico possa sindacare o discutere questa scelta. Il fatto
che il creditore abbia avuto una decisione favorevole in sede di arbitrato
non mi pare così rilevante, visto che la controparte lo ha impugnato.
Deducibilità atto di transazione
Josedam: Salve,
secondo voi quali sono i limiti di deducibilità di un atto di transazione?
Grazie
Fisco e Tasse
8
03-03-2007 12.50.18
deducibilità delle perdite su crediti
Tango: Fallimento dichiarato con sentenza del 18 gennaio 2004 ma dedotto anche
fiscalmente nel 2003 poichè era già tutto chiaro. C'era un decreto
ingiuntivo con esito negativo e il parere scritto di un...
Fisco e Tasse
15
13-09-2006 20.43.28
un atto di clemenza..
longx: Il tifoso Clemente Mastella («Amo l'azzurro del Napoli e della Nazionale»),
l'amico fraterno di Diego della Valle, l'estimatore del professionista
Luciano Moggi fin dai tempi dell'ingaggio come...