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Vecchio 26-11-2009, 23.55.03
lorenzoeffe
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Atto transattivo e deducibilità perdite conseguenti.

Buona sera,
Desideravo sentire il vostro parere in merito a quanto segue:
Il debitore è Ente pubblico; il creditore è soggetto IRES; il credito risale
ad alcuni anni fa ed è stato oggetto di arbitrato in gran parte favorevole
al creditore.
Il debitore non ha però aderito al lodo arbitrale e lo ha impugnato presso
la Corte di Appello.
Il decreto ingiuntivo ed il pignoramento di somme presso terzi hanno
fruttato una percentuale ridicola e le somme in futuro a disposizione
saranno verosimilmente dichiarate "non pignorabili" prima ancora che
pervengano al tesoriere.
Ora il debitore, per non ingessare la propria gestione corrente, propone un
atto transattivo con pagamento del 40% e compensazione delle spese legali
(arbitri compresi).
Il problema è capire se la perdita del rimanente 60% possa essere
considerata deducibile ai fini delle imposte dirette.
Vista la percentuale alla quale il creditore rinuncerebbe ritengo arduo
dimostrare la "...scelta di convenienza economica del creditore" e ancor
meno che "... il costo del recupero sia superiore al credito [ulteriormente]
ricuperabile".
Rimarrebbero però i requisiti della "certezza", quanto alla effettiva
esistenza della perdita, in considerazione del fatto che debitore è Ente
pubblico e non soggetto privato, il che fa escludere la dissimulazione di
trasferimento di utili/perdite o altre politiche fiscali, e della "oggettiva
determinabilità" in quanto il valore della perdita è dato dalla differenza
fra l'ammontare del credito validata da un collegio arbitrale e la somma
effettivamente riscossa.
Che ne pensate?
Grazie e ciao, Lorenzo

Alt 26-11-2009, 23.55.03
borsa-italia.net
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  #2  
Vecchio 27-11-2009, 14.35.10
Tango-
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Atto transattivo e deducibilità perdite conseguenti.

lorenzoeffe ha scritto:

> Buona sera,
> Desideravo sentire il vostro parere in merito a quanto segue:
> Il debitore è Ente pubblico; il creditore è soggetto IRES; il credito risale
> ad alcuni anni fa ed è stato oggetto di arbitrato in gran parte favorevole
> al creditore.
> Il debitore non ha però aderito al lodo arbitrale e lo ha impugnato presso
> la Corte di Appello.
> Il decreto ingiuntivo ed il pignoramento di somme presso terzi hanno
> fruttato una percentuale ridicola e le somme in futuro a disposizione
> saranno verosimilmente dichiarate "non pignorabili" prima ancora che
> pervengano al tesoriere.
> Ora il debitore, per non ingessare la propria gestione corrente, propone un
> atto transattivo con pagamento del 40% e compensazione delle spese legali
> (arbitri compresi).
> Il problema è capire se la perdita del rimanente 60% possa essere
> considerata deducibile ai fini delle imposte dirette.
> Vista la percentuale alla quale il creditore rinuncerebbe ritengo arduo
> dimostrare la "...scelta di convenienza economica del creditore" e ancor
> meno che "... il costo del recupero sia superiore al credito [ulteriormente]
> ricuperabile".
> Rimarrebbero però i requisiti della "certezza", quanto alla effettiva
> esistenza della perdita, in considerazione del fatto che debitore è Ente
> pubblico e non soggetto privato, il che fa escludere la dissimulazione di
> trasferimento di utili/perdite o altre politiche fiscali, e della "oggettiva
> determinabilità" in quanto il valore della perdita è dato dalla differenza
> fra l'ammontare del credito validata da un collegio arbitrale e la somma
> effettivamente riscossa.
> Che ne pensate?

io penso che la perdita sia deducibile: gli elementi certi e precisi
richiesti dall'art. 101 ci sono. le altre considerazione che fai sul costo
del recupero e sulle scelte di convenienza economica mi sembrano superate
dall'atto transattivo. La convenienza economica sta nel fatto che il
creditore si accontenta del 40%, pochi maledetti e subito, anzichè
affrontare le spese e i rischi di una lungo contenzioso giudiziario.

Non direi che l'uffico possa sindacare o discutere questa scelta. Il fatto
che il creditore abbia avuto una decisione favorevole in sede di arbitrato
non mi pare così rilevante, visto che la controparte lo ha impugnato.





--
Tango

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Tags
atto, conseguenti, deducibilita, perdite, transattivo
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