Persona fisica socio accomandatario di sas (solo quadro H del modello unico)
e nello stesso tempo socio amministratore con quota del 10% in una srl.
I dividendi distribuiti al soggetto in questione dalla srl vanno
assoggettati a ritenuta del 12,50%?
Se la risposta e sě, quando compilo il modello F24 che credo si paghi con
riferimento trimestrale cosa indicherň nel campo periodo di riferimento? Per
esempio, dividendo corrisposto ad agosto 2009, scadenza F24 16/10/2009 con
indicazione tributo 1035 periodo 8 (agosto)?
Gli scacchi,la grandezza di quresto gioco consiste nel fatto che
tutti i pzzisono visibili,mentre č invisibile la trama che sta
nella mente del giocatore.
Tanto per rinfrescare la memoria e per misurare concretamente
chi č capace da chi non lo č da chi fa e da chi invece parla
solo da chi guadagna sempre e da chi non cava mi un ragno da un
buco.
Dedicato a tutti coloro che hanno un briciolo di intelligenza ma
soprattutto al mio Maestro Stefano M. Masullo che ringrazierň
sempre per tutto quello che di positivo ha fatto per me sia a
livello professionale che ersonale.
Autore di ben 21 best sellers aziendali di cui uno adottato
quale testo obbligatorio di esame dall'Universitŕ Commerciale
Luigi Bocconi di Milano
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Gerarchie it, italia, it-alt, tin, it.binari. Unico!
"Conte Oliver" <alex65.lescarpe@wmail.it.invalid> ha scritto nel messaggio
news:1khpe5ldm9p9bfkaa44thiorkhim43lmll@4ax.com...
> Il Sat, 31 Oct 2009 08:32:11 GMT, GVIGANO <gviganog@excite.it> scrisse:
>>Detto Cinese
> Ma vai a fale nel culo, te e la tloia di tu ma'!
> --
> Ciao
> Conte Oliver (che NON risponde in privato)
> -Togli le scarpe per scrivermi una e-mail-
Conte, da te non mi sarei aspettato una cosa del genere (supergulp insegna).
Scusa, ma avrei detto:
a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente
provvedimento, diffusi da ISFOA, Assoconsulenza, Target Business
School S.r.l. e Harvard Business Service Inc., costituiscono, per le
ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
pubblicitĂ* ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lettere a) e
c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore
diffusione;
b) che ad ISFOA sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
33.100 € (trentatremilacento euro), ad Assoconsulenza e Harvard
Business Service Inc. sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di 23.100 € (ventitremilacento euro) e a Target Business
School S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
9.100 € (novemilacento euro).
Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera b) devono
essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario
del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o
alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente
provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio
1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un
semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura
del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di
ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma
6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è
maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in
cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal
caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel
medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all’AutoritĂ* attraverso l’invio di copia del modello attestante il
versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n.
206/2005, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'AutoritĂ*
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza l'AutoritĂ* può disporre la
sospensione dell'attivitĂ* di impresa per un periodo non superiore a
trenta giorni.
Il presente provvedimento verrĂ* notificato ai soggetti interessati e
pubblicato nel Bollettino dell'AutoritĂ* Garante della Concorrenza e
del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto
Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Alberto Nahmijas IL PRESIDENTE
Antonio CatricalĂ*