Ho il caso di una societŕ che deve vendere un'abitazione ad un'altra
societŕ. La costruzione dell'abitazione č terminata piů di quattro anni fa.
La cessione avverrŕ quindi in esenzione IVA art. 10 n° 8/bis.
Gli acconti indicati nel preliminare di vendita e versati dall'acquirente
sulla futura cessione andranno assoggettati ad IVA oppure saranno
anch'essi esenti art. 10 n° 8/bis?
Sono cliente ed allievo di Stefno M. Masullo fin dal 2000 mi ha
fatto guadagnare un sacco di soldi sempre e mi ha insegnato
tutto quello che so sui mercati finanziari frequentando i suoi
corsi all'Universitŕ ISFOA di Lugano,per me č un Maestro di vita
e professionale.
E quelli che scrivono contro di lui non fanno altro che
aumentare la sua fama essendo evidentemente solo degli invidiosi
incapaci che nella vita non hanno raccolto neanche una briciola
della sua fortuna.
A lui di quello che scrivono i detrattori non gliene frega nulla.
Tratto dalla bacheca di FACEBOOK di
Stefano M. Masullo
Socio Fondatore e Segretario Generale Assoconslenza Associazione
Italiana Consulenti di Investimento www.assoconsulenza.com
Rettore Universitŕ ISFOA di Lugano Legalmente Autorizzata cn
Delibera n. 706/2006 dal Consiglio di Stato della Repubblica e
Cantone Ticino
Autore di ben 21 best sellers aziendali tra cui uno adottato
quale libro di esame obbligatorio all'Universitŕ Commerciale
Luigi Bocconi di Milano nel 1998
Avendo strutturato i portafogli settimana scorsa con una precisa
strategia di call e put,come tra pubblicato qui a testimonianza
della mia operativitŕ, chi avesse seguito i miei consigli anche
oggi sul rimbalzo guadagnerebbe e non poco. Solo i migliori
consulenti d'Italia sono iscritti ad Assoconsulenza la numero
uno fin dal 1996 rivolgetevi con fiducia solo a coloro che ne
fanno parte.
"GVIGNO" <gviganog@excite.it> ha scritto nel messaggio
news:12342214.1256835108316.JavaMail.newsgroup@db-newsgroup.vg.virgilio.net...
> Sono cliente ed allievo di Stefno M. Masullo fin dal 2000 mi ha
> fatto guadagnare un sacco di soldi sempre e mi ha insegnato
> tutto quello che so sui mercati finanziari frequentando i suoi
> corsi all'Universitŕ ISFOA di Lugano,per me č un Maestro di vita
> e professionale.
...maestro di vita? mi ricorda costui..
Mario Pacheco Do Nascimento, noto come Maestro do Nascimento, (Rio de
Janeiro, 1962 ?), č un personaggio televisivo brasiliano.
Si stabilisce in Italia negli anni Ottanta del Novecento lavorando come
cameriere presso il marchese Capra dč Carré a Milano, stabilendosi a
Mediglia (Triginto) in un residence dell'hinterland milanese. Qui ha modo di
conoscere, tra le altre frequentazioni VIP del marchese, la celebre
televenditrice Vanna Marchi, e la figlia Stefania Nobile, la quale ha piů
volte sostenuto di averlo giŕ incontrato, anni prima, in Brasile.[senza
fonte]
Noto č in Italia per la sua partecipazione, verso la fine degli anni Novanta
del Novecento, a una trasmissione televisiva di vendita condotta da Vanna
Marchi ("Wanna Marchi") e da sua figlia Stefania Nobile ("Stefania Marchi")
su piccole emittenti locali, nella quale, accanto agli altri prodotti
oggetto della televendita presentati dalla conduttrice, egli proponeva i
suoi servizi esoterici, tra i quali: la ricerca dei numeri fortunati da
giocare al lotto e vari rituali di magia bianca.
In affari con le Marchi (possedeva una quota di Ascié S.r.l.), viene
successivamente imputato assieme a loro (per la sua attivitŕ di mago e
soprattutto per la partecipazione societaria) in un maxi processo per truffa
che ebbe straordinaria risonanza mediatica, al termine del quale con rito
abbraviato riceve una condanna in contumacia a quattro anni di carcere (poi
ridotti a uno solo, grazie ad una legge di indulto).
Recentemente ha annunciato il suo imminente ritorno in Italia per scontare
la breve pena residua e affrontare il processo per bancarotta che lo vede
tra gli imputati.[senza fonte]
Recentemente, fu sostituito nel "trio Marchi" dal mantra Giorgio Lombardi,
con compiti anche a livello di web master e di promoter del video sulla vita
delle Marchi, il quale poi morě per un malore improvviso.
On Thu, 29 Oct 2009 16:49:35 GMT, GVIGNO <gviganog@excite.it> wrote:
>Sono cliente ed allievo di Stefno M. Masullo fin dal 2000 mi ha
>fatto guadagnare un sacco di soldi sempre e mi ha insegnato
>tutto quello che so sui mercati finanziari frequentando i suoi
>corsi all'Universitŕ ISFOA di Lugano,per me č un Maestro di vita
>e professionale.
a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente
provvedimento, diffusi da ISFOA, Assoconsulenza, Target Business
School S.r.l. e Harvard Business Service Inc., costituiscono, per le
ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
pubblicitĂ* ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lettere a) e
c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore
diffusione;
b) che ad ISFOA sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
33.100 € (trentatremilacento euro), ad Assoconsulenza e Harvard
Business Service Inc. sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di 23.100 € (ventitremilacento euro) e a Target Business
School S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
9.100 € (novemilacento euro).
Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera b) devono
essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario
del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o
alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente
provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio
1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un
semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura
del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di
ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma
6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è
maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in
cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal
caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel
medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all’AutoritĂ* attraverso l’invio di copia del modello attestante il
versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n.
206/2005, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'AutoritĂ*
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza l'AutoritĂ* può disporre la
sospensione dell'attivitĂ* di impresa per un periodo non superiore a
trenta giorni.
Il presente provvedimento verrĂ* notificato ai soggetti interessati e
pubblicato nel Bollettino dell'AutoritĂ* Garante della Concorrenza e
del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto
Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Alberto Nahmijas IL PRESIDENTE
Antonio CatricalĂ*
Cessione Preliminare fra privati
Paolo: Se un privato cede un preliminare di compravendita di un terreno ad un
altro privato, con un guadagno di 20 000, quale č la tassazione?
se fosse un'azienda, tutto mi č chiaro (fattura e...
Fisco e Tasse
2
18-03-2008 21.02.24
cessione di preliminare
maui74_google@tiscali.it: Salve,
sto per acquistare un immobile in costruzione attraverso cessione di
preliminare.
Il primo compromissario aveva acquistato a 160000 euro, di cui 30000
euro versati subito a titolo di...