SPA partecipata al 100% da un ente pubblico; in sede di costituzione
l'ente aveva conferito a titolo di capitale un immobile strumentale.
In caso di liquidazione della spa, con l'immobile che torna nella
disponibilità del socio/ente pubblico, imho, si applica l'IVA al 20%
sul valore normale del bene.
OK?
--
Ciao
Conte Oliver (che NON risponde in privato)
-Togli le scarpe per scrivermi una e-mail-
Sì. Non mi pare si possa rientrare in alcuna fattispecie di operazioni per
le quali non si applica l'imposta.
Saluti
Antonio Nieddu
"Conte Oliver" <alex65.lescarpe@wmail.it.invalid> ha scritto nel messaggio
news:3ru2e51ud5o6bo95516im41f8v436kik6r@4ax.com...
> SPA partecipata al 100% da un ente pubblico; in sede di costituzione
> l'ente aveva conferito a titolo di capitale un immobile strumentale.
> In caso di liquidazione della spa, con l'immobile che torna nella
> disponibilità del socio/ente pubblico, imho, si applica l'IVA al 20%
> sul valore normale del bene.
> OK?
> --
> Ciao
> Conte Oliver (che NON risponde in privato)
> -Togli le scarpe per scrivermi una e-mail-
"Conte Oliver" <alex65.lescarpe@wmail.it.invalid> ha scritto nel messaggio
news:3ru2e51ud5o6bo95516im41f8v436kik6r@4ax.com...
> SPA partecipata al 100% da un ente pubblico; in sede di costituzione
> l'ente aveva conferito a titolo di capitale un immobile strumentale.
> In caso di liquidazione della spa, con l'immobile che torna nella
> disponibilità del socio/ente pubblico, imho, si applica l'IVA al 20%
> sul valore normale del bene.
> OK?
Fate riferimento, immagino, alla modifica portata dalla Comunitaria 2008
all'art. 13 del Dpr 633/72.
La nuova formulazione parla di "prezzo di acquisto o, in mancanza, dal
prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui
si effettuano tali operazioni", ed è conforme all'art. 75 della direttiva
2006/112/CE.
Quindi si tratta di un prezzo di acquisto (o di costo) determinato nel
momento in cui avviene l'assegnazione al socio. Quanto al prezzo di
acquisto pare debba essere in qualche modo "attualizzato" per tenere conto
delle eventuali migliorie e del deprezzamento subito rispetto all'acquisto
iniziale. Una sorta di valore normale in entrata, determinato senza tenere
conto del ricarico praticato dal soggetto nelle operazioni a titolo
oneroso. Ovvio che in caso di immobili il discorso è meno immediato.
Concordate?
Sull'argomento ho letto qui http://rassegnastampa.mef.gov.it/mef...1613959982.pdf
della circolare Assonime che non sono ancora riuscito a recuperare.
Mi sapete segnalare altri contributi?
--
Ciao
Secondo me la nuova formulazione comunque consente di utilizzare il valore
normale in quanto si parla di costo al momento di effettuazione
delloperazione. Ed il costro a quel momento potrebbe essere notevolmente
diverso dal costo d'acquisto.
Saluti
Antonio NIeddu