ITA1 spedisce a USA1 della merce; la merce viene fatturata (art.8) a
USA1, ma le spese di trasporto sostenute da ITA1 sono poi riaddebitate
fatturandole a FRA1.
Come fatturereste queste spese? Imho art.9, ma vorrei conforto.
--
Ciao
Conte Oliver (che NON risponde in privato)
-Togli le scarpe per scrivermi una e-mail-
> ITA1 spedisce a USA1 della merce; la merce viene fatturata (art.8) a
> USA1, ma le spese di trasporto sostenute da ITA1 sono poi riaddebitate
> fatturandole a FRA1.
> Come fatturereste queste spese? Imho art.9, ma vorrei conforto.
L'art. 12 del DPR 633/72 prevede che le spese di trasporto, e più in
generale le spese accessorie seguano lo stesso trattamento fiscale
dell'operazione principale.
La Corte di Giustizia UE 25.2.99 causa C-349/96 ha precisato che la
sussistenza del rapporto di accessorietà non può prescindere dall'esistenza,
in concreto, di una dipendenza funzionale delle due prestazioni, il che
significa che una prestazione deve essere considerata accessoria ad una
prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine
a se stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del
servizio principale offerto dal prestatore.
Come sottolineato dalla R.M. 20.5.83 n. 405397, in base al principio di
accessorietà di cui all'art. 12 del DPR 633/72, l'addebito delle spese di
trasporto nei confronti del cessionario estero effettuato direttamente in
fattura è da considerarsi parte del complessivo prezzo della cessione.
La risoluzione in oggetto precisa che tale principio vale anche nei casi in
cui l'addebito (cfr. Odetto G., Peirolo M. "IVA", Ipsoa, 2008; Servidio S.
"Le prestazioni accessorie nel regime Iva secondo le prassi
dell'Amministrazione finanziaria", Il fisco, 2003, p. 236):
- venga effettuato direttamente in fattura distintamente rispetto al
corrispettivo pattuito per la vendita dei beni;
- sia effettuato separatamente dalla fattura originaria, ossia attraverso la
successiva emissione di un'autonoma fattura, integrativa di quella relativa
alla cessione del bene.
Nel caso in cui la fatturazione della prestazione accessoria sia certificata
attraverso una distinta fattura, sembra opportuno che il documento emesso ne
faccia espressa menzione, indicando gli estremi della fattura relativa
all'operazione principale (C.M. 13.8.96 n. 198/E e R.M. 12.7.74 n. 501976);
quindi, l'addebito al cliente delle spese di trasporto effettuate dal
cedente beneficia del regime di non imponibilità di cui all'art. 9 del DPR
633/72 anche se effettuato distintamente in fattura ovvero, attraverso
l'emissione di un'autonoma fattura.
Cessione intracom con riaddebito spese trasporto
DG: Il cliente ha emesso una fattura per cessione intracomunitaria con
riaddebito delle spese di trasporto cosi formulata:
Vendita prodotto 100
Riaddebito spese...
Fisco e Tasse
1
02-11-2004 17.52.46
Riaddebito spese di trasporto
Conte Oliver: A è una ditta italiana che acquista merce da B, fornitore italiano; la
merce arriva dall'estero.
La consegna ritarda, per cui A è costretto a farsi consegnare la merce
pagando in proprio uno...