Il caso è il seguente:
Madre dona al figlio n.1 appartamento (proveniente da successione) nel
Dicembre 2008.
Il figlio decide di vendere tale appartamento.
Secondo me non si configura il realizzo di alcuna plusvalenza in quanto sono
trascorsi piu'
di cinque anni dal precedente acquisto da parte del donante (madre).
Sbaglio?
Grazie.
> Il caso è il seguente:
> Madre dona al figlio n.1 appartamento (proveniente da successione) nel
> Dicembre 2008.
> Il figlio decide di vendere tale appartamento.
> Secondo me non si configura il realizzo di alcuna plusvalenza in quanto
> sono trascorsi piu'
> di cinque anni dal precedente acquisto da parte del donante (madre).
In via preliminare, occorre osservare che l'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR
qualifica come redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di fabbricati o porzioni di fabbricato acquistati o costruiti
da non più di cinque anni, ad eccezione di quelli ivi espressamente
menzionati. Tali plusvalenze concorrono a formare il reddito complessivo del
cedente, a condizione che gli immobili ceduti risultino, ad un tempo,
costruiti dal cedente o da questi acquisiti a titolo oneroso o per donazione
e posseduti dal cedente, prima della cessione, da non più di cinque anni (si
veda Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E "Immobili", IPSOA, Milano,
2009, p. 417 ss. e Abritta L., Cacciapaglia L., Carbone V., De Fusco E.,
Sirianni F. "Testo Unico delle Imposte sui Redditi", IPSOA, Milano, 2009, p.
1223).
Non genera reddito imponibile, invece, la cessione a titolo oneroso di unità
immobiliari urbane acquisite per successione mortis causa (art. 67 co. 1
lett. b del TUIR).
Al fine di evitare operazioni elusive (si veda circ. Agenzia delle Entrate
4.8.2006 n. 28, § 61), a seguito della modifica dell'art. 67 co. 1 lett. b)
e dell'art. 68 co. 1 del TUIR, operata dall'art. 37 co. 38 e 39 del DL
4.7.2006 n. 223, conv. L. 4.8.2006 n. 248, non è più previsto che l'acquisto
degli immobili per donazione escluda la rilevanza reddituale della
plusvalenza conseguita. Ciò in relazione alle cessioni di immobili poste in
essere a decorrere dal 4.7.2006 (si veda anche Leo M. "Le imposte sui
redditi nel Testo Unico", Giuffré, Milano, 2007, p. 1141).
Al fine di computare il quinquennio, l'ultimo periodo dell'art. 67 co. 1
lett. b) del TUIR, prevede che, in riferimento agli immobili pervenuti al
cedente a titolo di donazione, il periodo di cinque anni decorre dalla data
di acquisto dal parte del donante. Parallelamente, ai sensi dell'art. 68 co.
1 lett. b) del TUIR (così come modificato dall'art. 37 co. 39 del DL
223/2006 conv. L. 248/2006), il costo fiscale dell'immobile ceduto non
coincide con il valore indicato nell'atto di donazione, bensì con il prezzo
di acquisto o il costo di costruzione sostenuto dal donante.
Tutto ciò premesso, si ritiene che, sebbene non vi siano dei chiarimenti
ufficiali in merito, non dovrebbe generare una plusvalenza la cessione,
entro il quinquennio, di un immobile ricevuto per donazione da un soggetto
che, a sua volta, lo ha acquisito per successione mortis causa.
In questo caso, infatti, non si potrebbe calcolare la plusvalenza così come
disposto dall'art. 68 co. 1 lett. b) del TUIR, in quanto il donante non ha
sostenuto né costi di acquisto né di costruzione per l'immobile in
questione; tantomeno, si ritiene possano profilarsi intenti elusivi
nell'operazione, proprio in considerazione del fatto che l'immobile è stato
acquisito dal donante per successione. Infatti, se la logica della
disposizione antielusiva è quella di trasferire la posizione giuridica del
donante al donatario, quest'ultimo si troverebbe a possedere l'immobile in
conseguenza ad una successione mortis causa.
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