Mi sembra di aver capito che : per rientrare con dei contanti
dall'estero ( cifre importanti ) basta che faccia il pagamento del 5%
tramite intermediario e quando passo alla frontiera o effettuo un
bonifico verso l'italia abbia l'attestazione del pagamento....
quei contanti io li potevo avere in una cassetta di sicurezza e non
averli versanti in un conto... ok
Quindi chi ha , chiamiamoli , soldi sporchi in Italia potra' o lo sta'
gia facendo portarli fuori , pagare il 5% e ritrovarseli puliti o sbaglio?
"spider" <spider@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:4ab28323$0$6831$5fc30a8@news.tiscali.it...
> Quindi chi ha , chiamiamoli , soldi sporchi in Italia potra' o lo sta' gia
> facendo portarli fuori , pagare il 5% e ritrovarseli puliti o sbaglio?
sembra proprio di si... a patto che abbia una cassetta di sicurezza aperta
presso banca estera prima del 31/12/2008 e dichiari quanti denari vi sono
dentro...
gumme ha scritto:
> sembra proprio di si... a patto che abbia una cassetta di sicurezza aperta
> presso banca estera prima del 31/12/2008 e dichiari quanti denari vi sono
> dentro...
Non mi sembra che sia scritto da nessuna parte che devo dimostrare che i
contanti erano in qualche posto
da quello che ho capito fino adesso e' che basta che io passi
dall'ufficio doganale quando rientro ... salvo smentite
Ho capito.. ma se riescono a portarli fuori adesso e rientrano e' molto
probabile che a chi ha creato lo scudo fiscale non importi niente da
dove vengono , basta che vengano allo scoperto ....
colgono 2 piccioni con una fava : cioe' si prendono il 5% che non
avrebbero mai preso , e quei capitali vengono reinvestiti in maniera
'pulita' muovendo l'economia o mi sbaglio...
Art. 17 .
Disposizioni in materia di antiriciclaggio
1. Alle operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 si applicano le
disposizioni concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e
segnalazione previsti dal decreto-legge n. 143 del 1991 e tutte le altre
disposizioni in materia penale, di lotta alla criminalità organizzata e al
terrorismo.
2. Le operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 non costituiscono di per
sé elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto
per la segnalazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 143 del 1991,
ferma rimanendo la valutazione degli altri elementi previsti dal medesimo
articolo 3 del decreto-legge n. 143.
2-bis. L'utilizzo delle modalità di cui agli articoli 12, 15 e 16 per
effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione di attività detenute
all'estero derivanti da reati diversi da quelli per i quali è esclusa la
punibilità ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), non produce gli
effetti di cui al medesimo articolo 14 ed è punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento del valore corrente delle
attività oggetto della dichiarazione riservata.
scudo fiscale
gumme: Buongiorno
mi meraviglio come sul newsgroup non si parli dello scudo fiscale...
paura???
vediamo...
io ho un mio cugino che detiene in un paese extra ue una certa somma di
denaro, in parte...
Fisco e Tasse
3
17-09-2009 21.33.42
Quesito Scudo Fiscale
Conte Oliver: Se un soggetto ha fatto lo scudo fiscale con la regolarizzazione di
valori mobiliari (azioni) italiani detenuti in Svizzera nel corso del
2003 ed ora intende portarli in Italia, l'operazione è...