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  #1  
Vecchio 16-09-2009, 10.08.12
Myke
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Predefinito calcolo contributi parasubordinato

La mia domanda è semplice, faccio un esempio pratico per non dilungarmi:

lavoratore autonomo occasionale con reddito superiore ai 5000¤ annui
raggiunto con più committenti.
Iscritto alla gestione separata INPS l'aliquota previdenziale è 25,72.
Ipotizzando un reddito di 10.000 euro l'aliquota si applica a tutto il
reddito oppure al reddito vanno sottratti i 5000 euro che corrispondono
alla fascia di reddito per cui non è previsto il contributo previdenziale?
Quindi 25,72% di 5000 euro o di 10.000?
Spero di esser stato chiaro.
Grazie


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Alt 16-09-2009, 10.08.12
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  #2  
Vecchio 16-09-2009, 10.48.03
mt
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Predefinito Re: calcolo contributi parasubordinato


"Myke" <myke@mykea.it> ha scritto nel messaggio
news:h8q6dk$frl$1@nnrp-beta.newsland.it...
> Quindi 25,72% di 5000 euro o di 10.000?


5000


  #3  
Vecchio 16-09-2009, 11.13.12
Myke
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Predefinito Re: calcolo contributi parasubordinato

mt ha scritto:
> "Myke" <myke@mykea.it> ha scritto nel messaggio
> news:h8q6dk$frl$1@nnrp-beta.newsland.it...
>> Quindi 25,72% di 5000 euro o di 10.000?

> 5000


Mi hanno detto che è specificato nell'Art. 44 c. 2 D.L. 269/2003. te lo
copio sotto, io non ho trovato il punto esatto, puoi aiutarmi?

2. A decorrere dal 1 gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i
produttori di 3 e 4 gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto
collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di
assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti
attivita' commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non trova
applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento
dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233, e si applica, indipendentemente dall'anzianita' contributiva
posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335. Gli stessi possono chiedere, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di regolarizzare, al
momento dell'iscrizione all'INPS, i contributi relativi a periodi durante i
quali abbiano svolto l'attivita' di produttori di terzo e quarto gruppo,
risultanti da atti aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti
il 1 gennaio 2004. L'importo dei predetti contributi e' maggiorato di un
interesse annuo in misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Il
pagamento puo' essere effettuato, a richiesta degli interessati, in rate
mensili, non superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di due punti. I contributi comunque versati da
tali soggetti alla gestione commercianti rimangono acquisiti alla gestione
stessa. A decorrere dal 1 gennaio 2004 i soggetti esercenti attivita' di
lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attivita' sia
superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei
soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo occasionale si applicano le
modalita' ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e
continuativi iscritti alla predetta gestione separata.



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  #4  
Vecchio 16-09-2009, 13.53.25
mt
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Messaggi: n/a
Predefinito Re: calcolo contributi parasubordinato


"Myke" <myke@mykea.it> ha scritto nel messaggio
news:h8qa7g$ice$1@nnrp-beta.newsland.it...
> Mi hanno detto che è specificato nell'Art. 44 c. 2 D.L. 269/2003. te lo
> copio sotto, io non ho trovato il punto esatto, puoi aiutarmi?


....
>A decorrere dal 1 gennaio 2004 i soggetti esercenti attivita' di
> lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di
> cui
> all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono
> iscritti
> alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
> agosto
> 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attivita'
> sia
> superiore ad euro 5.000.

....

su questo argomento, trovi ulteriori chiarimenti nella circolare inps
103/2004.


 

Tags
calcolo, contributi, parasubordinato
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