Re: Sentenze cassazione 21411 11 ottobre 2007 e 7498 12 aprile 2005
Sent. n. 21411 dell'11 ottobre 2007 (ud. del 28 settembre 2007)
della Corte Cass. Sez. tributaria - Pres. Paolini, Rel. Genovese
Processo tributario - Avviso di accertamento - Natura - Sostanziale -
Rinvio
a disposizioni processuali - ApplicabilitÃ* - Sussiste - Conseguenze
- Sanatoria delle nullitÃ* - Art. 156 del codice di procedura civile
Processo tributario - Accertamento - Redditi prodotti in forma associata
- Impugnazione - Legittimazione - SocietÃ* - Soci - Limiti
Massima - Pur dovendo escludersi la natura processuale
o l’assimilabilitÃ* all’atto processuale dell’avviso di accertamento, il
quale costituisce un atto amministrativo di carattere sostanziale ed
autoritativo volto ad enunciare al contribuente le ragioni della pretesa
tributaria da parte dell’Amministrazione finanziaria, non è del
pari esclusa l’applicabilitÃ* di istituti della disciplina processuale
all’uopo richiamati dalle norme fiscali. Conseguentemente, in tema di
notificazioni deve ritenersi operante il principio della sanatoria della
nullitÃ* ex art. 156 del codice di rito.
L’accertamento dei redditi prodotti in forma associata pur
comportando per il socio un difetto assoluto di legittimazione
processuale nella controversia afferente il reddito sociale (giusta
l’unitarietÃ* della sorte Irpef dei soci ed Ilor della societÃ*) non
preclude l’impugnazione dell’accertamento relativo alla quota
proporzionale del reddito sociale al medesimo attribuita, in quanto la
lettura costituzionalmente orientata dell’art. 5 del Tuir consente la
piena ed effettiva tutela giurisdizionale.
Peraltro, al socio non è data facoltÃ* di introdurre, attraverso la
domanda sull’accertamento del reddito di partecipazione, un esame
diretto del reddito della societÃ*.
Re: Sentenze cassazione 21411 11 ottobre 2007 e 7498 12 aprile 2005
Sent. n. 7498 del 12 aprile 2005 (ud. del 17 febbraio 2005)
della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Saccucci, Rel. Fico
Accertamento tributario - Avviso di accertamento - Nullità - Tempestiva
proposizione del ricorso da parte del contribuente - Sanatoria per
raggiungimento dello scopo (art. 156 del codice di procedura civile) -
Principio di carattere generale - Applicabilità - Artt. 10, 25, 51, 52 e 54
del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Tassa occupazione suolo pubblico - Applicazione - Calcolo dei tempi e delle
superfici - Indicazioni contenute nella autorizzazione - Utilizzabilità -
Prova contraria - Onere del contribuente - Artt. 46, 47 e 50 del D.Lgs. 15
novembre 1993, n. 507
Massima - La sanatoria delle nullità degli atti per raggiungimento
dello scopo costituisce espressione di un principia di ordine generale
applicabile sia con riferimento agli atti processuali, per i quali è stato
codificato, sia, in mancanza di impedimenti di carattere normativo o logico
sistematico, per quegli atti di natura sostanziale che come gli atti di
imposizione fiscale, per avere efficacia e consentire all'interessato la
impugnazione in sede giudiziaria, devono essere notificati. E il principio
trova applicazione, quanto agli atti impositivi, sia che la nullità attenga
alla notifica dell'atto, sia che la nullità. discenda dalla mancata o
insufficiente indicazione del soggetto che lo ha emesso o del suo
destinatario.
In tema di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, e con specifico riferimento alle occupazioni di soprassuolo per
opere di scavo (temporanee) e di sottosuolo stradale per posa di
condutture, cavi ed altri impianti o manufatti destinati all'esercizio e
alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi,
(permanenti), previste dall'art. 46 del D.Lgs. n. 507/1993, legittimamente
la tassa é determinata sulla base delle indicazioni contenute nel
provvedimento di autorizzazione all'occupazione, anziché tenendo conto
delle parti di soprassuolo e di sottosuolo effettivamente occupate, come
stabilito dal successivo art. 47, qualora il destinatario della concessione
non presenti la denuncia prevista dall'art. 50 per le occupazioni
permanenti, non effettui versamenti, non fornisca alcuna indicazione; e
pretenda di non pagare sino a quando l'ente impositore non abbia dato la
prova dei tempi impiegati e della quantità di soprassuolo e sottosuolo
stradale da lui effettivamente occupata.
Svolgimento del processo - L'E.D. S.p.a. ha impugnato l'avviso di
accertamento col quale l'I. S.p.a., concessionaria del servizio di
accertamento e riscossione della Tosap per il comune di Caltanissetta, le
ha ingiunto il pagamento, con riferimento all'anno 1994, e a lavori di
scavo e posa di cavi elettrici in alcune vie del territorio comunale, della
tassa, nonché della soprattassa e degli interessi per mancata denuncia e
omesso versamento.
L'E.D. S.p.a. ha dedotto, per quei che ancora rileva, la
nullità-inesistenza dell'avviso in quanto recante nell'intestazione
l'indicazione del comune di Caltanissetta, ossia di un soggetto diverso da
quello che lo aveva effettivamente formato e sottoscritto (il
concessionario), e l'illegittimità della misura della tassa, in quanto
determinata sulla base delle indicazioni contenute nel provvedimento di
autorizzazione all'occupazione emesso dal comune, e non, invece, tenendo
conto dei tempi impiegati nell'esecuzione dei lavori e delle parti di
soprassuolo e sottosuolo stradale effettivamente occupate.
La Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta ha respinto le
eccezioni e la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha confermato
la decisione del primo giudice.
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale l'E.D.
S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi.
L'intimata I. S.p.a. ha partecipato alla discussione orale.
Motivi della decisione - Con i due motivi di ricorso (violazione e
falsa applicazione degli artt. 10, 25, 51, 52 e 54 del D.Lgs. n. 507/1993 e
dell'art. 5 della L. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione degli
artt. 42, 50 e 51 del D.Lgs. n. 507/1993, dell'art. 2697 del codice civile
e degli artt. 115 e 116 del codice di procedura civile) la ricorrente ha
riproposto le questioni di nullità-inesistenza dell'avviso di accertamento
e di illegittimità della determinazione della misura della tassa. Col primo
motivo ha altresì denunciato la contraddittorietà della motivazione della
sentenza.
I motivi sono infondati.
L'indicazione nell'intestazione dell'avviso di accertamento tributario
dell'ente nel cui interesse il concessionario forma l'atto, ossia del
soggetto titolare della potestà impositiva, non costituisce né nullità, né
mera irregolarità.
Il problema dell'invalidità dell'atto, giammai della sua inesistenza,
si pone solo se, in violazione di precise disposizioni di legge, quali
l'art. 5 della L. n. 241/1990 e l'art. 7 della L. n. 212/2000 (cosiddetto
"Statuto dei diritti del contribuente"), manchi qualsiasi indicazione
relativa al soggetto che lo ha emesso e tale mancanza sia tale da non
consentirne l'individuazione.
L'avviso di accertamento notificato alla ricorrente contiene
sufficienti elementi per risalire al suo autore, come è peraltro dimostrato
dall'impugnazione proposta contro il concessionario, e, comunque, le
nullità che traggono origine dalla mancata o inesatta indicazione del
soggetto che ha emanato l'atto impositivo, che siano tali da indurre in
errore circa la sua provenienza, sono sanate, per raggiungimento dello
scopo ai sensi dell'art. 156 del codice di procedura civile, dalla
proposizione del ricorso nei confronti del soggetto che lo ha formato,
legittimato a contraddire.
La sanatoria delle nullità degli atti per raggiungimento dello scopo
costituisce espressione di un principio di ordine generale applicabile sia
con riferimento agli atti processuali, per i quali è stato codificato, sia,
in mancanza di impedimenti di carattere normativo o logico sistematico, per
quegli atti di natura sostanziale che, come gli atti di imposizione
fiscale, per avere efficacia e consentire all'interessato l'impugnazione in
sede giudiziaria, devono essere notificati. E il principio trova
applicazione, quanto agii atti impositivi, sia che la nullità attenga alla
notificazione dell'atto (in tal senso, Cass., SS.UU., 5 ottobre 2004,
n. 19854), sia che la nullità discenda dalla mancata o insufficiente
indicazione del soggetto che lo ha emesso o del suo destinatario.
Corretta è stata pertanto la soluzione data alla questione dai giudici
di merito e corretto è stato altresì, quanto alla legittimazione del
concessionario, al suo subentro all'ente impositore nei diritti ed obblighi
inerenti la gestione del servizio, per il rinvio contenuto nell'art. 52, il
richiamo dell'art. 25 del D.Lgs. n. 507/1993 dettato in tema di imposta
sulla pubblicità.
Il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza presuppone che
le ragioni poste a fondamento della decisione siano in insanabile
contrasto, in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire
l'individuazione della ratio decidendi; tale vizio, pertanto, non può
sussistere quando il contrasto attenga ad argomentazioni di due diverse
sentenze, di primo e di secondo grado, quando, cioè, come denunciato, il
giudice di appello giunga a confusioni contrastanti con alcune delle
considerazioni svolte dal primo giudice.
In tema di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, e con specifico riferimento alle occupazioni di soprassuolo per
opere di scavo (temporanee) e di sottosuolo stradale per posa di
condutture, cavi ed altri impianti o manufatti destinati all'esercizio e
alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi
(permanenti), previste dall'art. 46 del D.Lgs. n. 507/1993, legittimamente
la tassa è determinata sulla base delle indicazioni contenute nel
provvedimento di autorizzazione all'occupazione, anziché tenendo conto
delle parti di soprassuolo e di sottosuolo effettivamente occupate, come
stabilito dal successivo art. 47, qualora il destinatario della concessione
non presenti la denuncia prevista dall'art. 50 per le occupazioni
permanenti, non effettui versamenti, non fornisca alcuna indicazione,
neanche dopo la notifica dell'avviso di accertamento, e si trinceri dietro
la pretesa, assurda, di non pagare sino a quando l'ente impositore non
abbia dato la prova dei tempi impiegati e della quantità di soprassuolo e
sottosuolo stradale da lui effettivamente occupata.
In tal caso la tassa non è determinata in base a presunzioni, come
affermato dalla ricorrente, ma in base agli atti, ossia a quanto
specificatamente richiesto e autorizzato, ed è interesse del contribuente -
e quindi suo onere - fornire la prova dell'eventuale minore superficie
occupata rispetto al progetto originario, non potendo egli pretendere, per
pagare, che l'ente territoriale trivelli in lungo e in largo la rete viaria
alla ricerca dei cavi posati nel sottosuolo.
Il ricorso va dunque respinto, con condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del grado.
P.Q.M. - la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento della spese del grado che liquida in euro 1.100,00, di cui euro
1000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.
[NEWS] Cassazione - Sentenza del 9 ottobre 2007
e d e n ®: Fonte: SEAC
Con Sentenza 9 ottobre 2007, n. 23031 (depositata il 2 novembre 2007) le Sezioni
Unite civili della Corte di Cassazione hanno affermato che le Circolari con le
quali l'Agenzia delle...