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Vecchio 16-03-2009, 01.12.07
augusto321NOSPAM@hotmail.com
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Predefinito Sentenze cassazione 21411 11 ottobre 2007 e 7498 12 aprile 2005

Chi mi fa il favore di trovarmi una copia? Online non le trovo.
Grazie mille.
Augusto
Alt 16-03-2009, 01.12.07
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Vecchio 16-03-2009, 12.13.12
Mr. Tatoo
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Predefinito Re: Sentenze cassazione 21411 11 ottobre 2007 e 7498 12 aprile 2005

Sent. n. 21411 dell'11 ottobre 2007 (ud. del 28 settembre 2007)
della Corte Cass. Sez. tributaria - Pres. Paolini, Rel. Genovese
Processo tributario - Avviso di accertamento - Natura - Sostanziale -
Rinvio
a disposizioni processuali - ApplicabilitÃ* - Sussiste - Conseguenze
- Sanatoria delle nullitÃ* - Art. 156 del codice di procedura civile
Processo tributario - Accertamento - Redditi prodotti in forma associata
- Impugnazione - Legittimazione - SocietÃ* - Soci - Limiti

Massima - Pur dovendo escludersi la natura processuale
o l’assimilabilitÃ* all’atto processuale dell’avviso di accertamento, il
quale costituisce un atto amministrativo di carattere sostanziale ed
autoritativo volto ad enunciare al contribuente le ragioni della pretesa
tributaria da parte dell’Amministrazione finanziaria, non è del
pari esclusa l’applicabilitÃ* di istituti della disciplina processuale
all’uopo richiamati dalle norme fiscali. Conseguentemente, in tema di
notificazioni deve ritenersi operante il principio della sanatoria della
nullitÃ* ex art. 156 del codice di rito.
L’accertamento dei redditi prodotti in forma associata pur
comportando per il socio un difetto assoluto di legittimazione
processuale nella controversia afferente il reddito sociale (giusta
l’unitarietÃ* della sorte Irpef dei soci ed Ilor della societÃ*) non
preclude l’impugnazione dell’accertamento relativo alla quota
proporzionale del reddito sociale al medesimo attribuita, in quanto la
lettura costituzionalmente orientata dell’art. 5 del Tuir consente la
piena ed effettiva tutela giurisdizionale.
Peraltro, al socio non è data facoltÃ* di introdurre, attraverso la
domanda sull’accertamento del reddito di partecipazione, un esame
diretto del reddito della societÃ*.

Rilevato che la societÃ* F.lli M. S.a.s. di M.M. & C. il persona
della socia acc.nte, signora M.S., ha presentato ricorso avverso
l'avviso diaccertamento al fini applicativi dell'Ilor, per maggior
reddito d'impresa relativo all'anno 1993;
che la CTP ha respinto l'impugnazione;
che la societÃ* ha proposto appello deducendo, tra l'altro, la
nullitÃ* della notifica dell'avviso di accertamento in quanto l'atto
era stato notificato alla sorella della socia accomandante;
che tale tesi è stata accolta dalla CTR per il Lazio, la quale
ha escluso che la costituzione in giudizio della societÃ* potesse valere
come sanatoria della nullitÃ* dell'atto in considerazione del fatto che, a
norma di legge, il socio accomandante non ha la rappresentanza del
sodalizio;
che, avverso tale decisione, ricorrono per cassazione il
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLO STATO, e l'AGENZIA DELLE
ENTRATE con un unico complesso motivo, con il quale premettono che la
notifica dell'atto è stata effettuata nei riguardi del rappresentante
legale della societÃ* e nei confronti dei singoli soci e censura il
giudizio di mancato accertamento della sanatoria della notificazione
dell'avviso;
che, richiesto del parere in ordine all'eventuale sussistenza
d'una delle ipotesi di cui all'art. 375 cod. proc. civile, il PG presso
questa Corte ha chiesto che la Corte accolga il ricorso siccome
manifestamente fondato.
Considerato che la richiesta del PG è meritevole di accoglimento;
che, infatti, il ricorso è manifestamente fondato;
che, in materia di notificazione dell'avviso di accertamento,
va, innanzitutto, premesso che questa Corte ha stabilito (a partire
dalla sentenza delle Su n. 19854 del 2004) il principio di diritto
(vivente) secondo cui la natura sostanziale e non processuale (né
assimilabile a quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario
- che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale
l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta
all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale,
soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina
tributaria;
che, pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in
virtù dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle norme
sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica
necessitÃ*, l'applicazione del regime delle nullitÃ* e delle sanatorie
per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del
contribuente produce l'effetto di sanare la nullitÃ* della notificazione
dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex
art. 156 cod. proc. civ.;
che, tale sanatoria, tuttavia, può operare soltanto se il
conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di
decadenza - previsto dalle singole leggi d'imposta - per l'esercizio del
potere di accertamento;
che, nella specie, la decadenza del potere di accertamento non è
stata dedotta, come avrebbe dovuto fare anche il socio accomandante, una
volta che lo stesso aveva ritenuto di impugnare l'avviso fiscale anche a
nome della societÃ*;
che tale facoltÃ*, infatti, gli era data giusta quanto questa Corte
ha giÃ* puntualizzato (nella sentenza n. 12376 del 2002) ove si è affermato,
in tema di redditi prodotti in forma associata, che
l'unitarietÃ* dell'accertamento ai fini dell'ILOR dovuta dalla societÃ*
ed ai fini dell'IRPEF a carico dei singoli soci (art. 40 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600), ed il difetto di legittimazione processuale di
questi ultimi nel giudizio relativo all'accertamento del reddito sociale,
non comporta che il singolo socio, al quale il reddito è imputato
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, ai sensi
dell'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (ora art. 5 del d.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917), sia privo della legittimazione a ricorrere
avverso l'avviso di accertamento del rispettivo reddito di
partecipazione "automaticamente" applicativo dell'accertamento del
reddito della societÃ*;
che la disposizione contenuta nel detto art. 5 del d.P.R. n. 597
del 1973 va, infatti, letta in conformitÃ* del principio, affermato dalla
Corte costituzionale nella sent. n. 5 del 1998, secondo il quale tutte le
norme che prevedono responsabilitÃ* di soggetti dell'ordinamento debbono
essere interpretate nel senso che sia data la possibilitÃ* al soggetto
onerato di avvalersi della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24
Cost. quale "diritto inviolabile", derivandone che "al socio
accomandante, privo di legittimazione processuale nel giudizio
relativo all'accertamento del reddito societario ai fini dell'ILOR,
deve sempre ritenersi consentita, allorché gli sarÃ* notificato
l'accertamento del suo reddito personale, la possibilitÃ* di tutelare i
suoi diritti, contestando anche nel merito l'accertamento del suo
reddito di partecipazione, nonostante l'intervenuta definitivitÃ*
dell'accertamento del reddito societario ai fini ILOR";
che, nella sostanza, l'impugnazione quivi svolta dal socio
accomandante, anche se diretta avverso l'accertamento del reddito Ilor
della societÃ* in accomandita deve essere intesa come una
impugnazione principale della propria quota di reddito Irpef di
partecipazione a quello societario e ciò in dipendenza dell'accertamento
pregiudiziale del reddito Ilor ipotizzato nei riguardi della societÃ*;
che, infatti, il socio accomandante non ha il potere di
aprire principaliter il dibattito processuale sul reddito della societÃ*,
ma solo quello su proprio reddito di partecipazione, anche se ciò egli
può fare a partire dall'impugnazione di quanto accertato in capo
alla societÃ* partecipata;
che, altrimenti, il giudizio sull'accertamento del reddito societario
verrebbe ad essere definito in via principale tante volte quante sono
state le impugnazioni dei singoli soci non muniti del potere
rappresentativo e partecipanti al sodalizio (e il ricorso per cassazione
segnala ben cinque vertenze a tale riguardo: sentenze nn. 1199-1203 della
CTP, una delle quali impugnata in questa sede);
che, tuttavia, nessuna deduzione dell'esistenza d'un giudicato esterno
è stata compiuta dalle parti litiganti, sia in ordine all'accertamento
del reddito societario sia in relazione alla sua entitÃ* per lo specifico
anno d'imposta in contestazione, né risulta aliunde la formazione di
tale giudicato;
che, pertanto, la sentenza di appello ha errato ad applicare una
diversa ed erronea regula iuris, per effetto della quale la sentenza
impugnata si presenta come viziata e suscettiva di essere cassata con
rinvio ad altra sezione della stessa C.T.R. la quale dovrÃ* compiere un
nuovo esame della controversia, alla luce dei cennati principi di
diritto, oltre che provvedere a regolare le spese di questa fase.

P.Q.M. - Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia
la causa, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Lazio.


--
Ciao

Mr. Tatoo
d.c. in Ve
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Vecchio 16-03-2009, 12.13.20
Mr. Tatoo
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Predefinito Re: Sentenze cassazione 21411 11 ottobre 2007 e 7498 12 aprile 2005

Sent. n. 7498 del 12 aprile 2005 (ud. del 17 febbraio 2005)
della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Saccucci, Rel. Fico
Accertamento tributario - Avviso di accertamento - Nullità - Tempestiva
proposizione del ricorso da parte del contribuente - Sanatoria per
raggiungimento dello scopo (art. 156 del codice di procedura civile) -
Principio di carattere generale - Applicabilità - Artt. 10, 25, 51, 52 e 54
del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Tassa occupazione suolo pubblico - Applicazione - Calcolo dei tempi e delle
superfici - Indicazioni contenute nella autorizzazione - Utilizzabilità -
Prova contraria - Onere del contribuente - Artt. 46, 47 e 50 del D.Lgs. 15
novembre 1993, n. 507

Massima - La sanatoria delle nullità degli atti per raggiungimento
dello scopo costituisce espressione di un principia di ordine generale
applicabile sia con riferimento agli atti processuali, per i quali è stato
codificato, sia, in mancanza di impedimenti di carattere normativo o logico
sistematico, per quegli atti di natura sostanziale che come gli atti di
imposizione fiscale, per avere efficacia e consentire all'interessato la
impugnazione in sede giudiziaria, devono essere notificati. E il principio
trova applicazione, quanto agli atti impositivi, sia che la nullità attenga
alla notifica dell'atto, sia che la nullità. discenda dalla mancata o
insufficiente indicazione del soggetto che lo ha emesso o del suo
destinatario.
In tema di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, e con specifico riferimento alle occupazioni di soprassuolo per
opere di scavo (temporanee) e di sottosuolo stradale per posa di
condutture, cavi ed altri impianti o manufatti destinati all'esercizio e
alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi,
(permanenti), previste dall'art. 46 del D.Lgs. n. 507/1993, legittimamente
la tassa é determinata sulla base delle indicazioni contenute nel
provvedimento di autorizzazione all'occupazione, anziché tenendo conto
delle parti di soprassuolo e di sottosuolo effettivamente occupate, come
stabilito dal successivo art. 47, qualora il destinatario della concessione
non presenti la denuncia prevista dall'art. 50 per le occupazioni
permanenti, non effettui versamenti, non fornisca alcuna indicazione; e
pretenda di non pagare sino a quando l'ente impositore non abbia dato la
prova dei tempi impiegati e della quantità di soprassuolo e sottosuolo
stradale da lui effettivamente occupata.

Svolgimento del processo - L'E.D. S.p.a. ha impugnato l'avviso di
accertamento col quale l'I. S.p.a., concessionaria del servizio di
accertamento e riscossione della Tosap per il comune di Caltanissetta, le
ha ingiunto il pagamento, con riferimento all'anno 1994, e a lavori di
scavo e posa di cavi elettrici in alcune vie del territorio comunale, della
tassa, nonché della soprattassa e degli interessi per mancata denuncia e
omesso versamento.
L'E.D. S.p.a. ha dedotto, per quei che ancora rileva, la
nullità-inesistenza dell'avviso in quanto recante nell'intestazione
l'indicazione del comune di Caltanissetta, ossia di un soggetto diverso da
quello che lo aveva effettivamente formato e sottoscritto (il
concessionario), e l'illegittimità della misura della tassa, in quanto
determinata sulla base delle indicazioni contenute nel provvedimento di
autorizzazione all'occupazione emesso dal comune, e non, invece, tenendo
conto dei tempi impiegati nell'esecuzione dei lavori e delle parti di
soprassuolo e sottosuolo stradale effettivamente occupate.
La Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta ha respinto le
eccezioni e la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha confermato
la decisione del primo giudice.
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale l'E.D.
S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi.
L'intimata I. S.p.a. ha partecipato alla discussione orale.

Motivi della decisione - Con i due motivi di ricorso (violazione e
falsa applicazione degli artt. 10, 25, 51, 52 e 54 del D.Lgs. n. 507/1993 e
dell'art. 5 della L. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione degli
artt. 42, 50 e 51 del D.Lgs. n. 507/1993, dell'art. 2697 del codice civile
e degli artt. 115 e 116 del codice di procedura civile) la ricorrente ha
riproposto le questioni di nullità-inesistenza dell'avviso di accertamento
e di illegittimità della determinazione della misura della tassa. Col primo
motivo ha altresì denunciato la contraddittorietà della motivazione della
sentenza.
I motivi sono infondati.
L'indicazione nell'intestazione dell'avviso di accertamento tributario
dell'ente nel cui interesse il concessionario forma l'atto, ossia del
soggetto titolare della potestà impositiva, non costituisce né nullità, né
mera irregolarità.
Il problema dell'invalidità dell'atto, giammai della sua inesistenza,
si pone solo se, in violazione di precise disposizioni di legge, quali
l'art. 5 della L. n. 241/1990 e l'art. 7 della L. n. 212/2000 (cosiddetto
"Statuto dei diritti del contribuente"), manchi qualsiasi indicazione
relativa al soggetto che lo ha emesso e tale mancanza sia tale da non
consentirne l'individuazione.
L'avviso di accertamento notificato alla ricorrente contiene
sufficienti elementi per risalire al suo autore, come è peraltro dimostrato
dall'impugnazione proposta contro il concessionario, e, comunque, le
nullità che traggono origine dalla mancata o inesatta indicazione del
soggetto che ha emanato l'atto impositivo, che siano tali da indurre in
errore circa la sua provenienza, sono sanate, per raggiungimento dello
scopo ai sensi dell'art. 156 del codice di procedura civile, dalla
proposizione del ricorso nei confronti del soggetto che lo ha formato,
legittimato a contraddire.
La sanatoria delle nullità degli atti per raggiungimento dello scopo
costituisce espressione di un principio di ordine generale applicabile sia
con riferimento agli atti processuali, per i quali è stato codificato, sia,
in mancanza di impedimenti di carattere normativo o logico sistematico, per
quegli atti di natura sostanziale che, come gli atti di imposizione
fiscale, per avere efficacia e consentire all'interessato l'impugnazione in
sede giudiziaria, devono essere notificati. E il principio trova
applicazione, quanto agii atti impositivi, sia che la nullità attenga alla
notificazione dell'atto (in tal senso, Cass., SS.UU., 5 ottobre 2004,
n. 19854), sia che la nullità discenda dalla mancata o insufficiente
indicazione del soggetto che lo ha emesso o del suo destinatario.
Corretta è stata pertanto la soluzione data alla questione dai giudici
di merito e corretto è stato altresì, quanto alla legittimazione del
concessionario, al suo subentro all'ente impositore nei diritti ed obblighi
inerenti la gestione del servizio, per il rinvio contenuto nell'art. 52, il
richiamo dell'art. 25 del D.Lgs. n. 507/1993 dettato in tema di imposta
sulla pubblicità.
Il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza presuppone che
le ragioni poste a fondamento della decisione siano in insanabile
contrasto, in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire
l'individuazione della ratio decidendi; tale vizio, pertanto, non può
sussistere quando il contrasto attenga ad argomentazioni di due diverse
sentenze, di primo e di secondo grado, quando, cioè, come denunciato, il
giudice di appello giunga a confusioni contrastanti con alcune delle
considerazioni svolte dal primo giudice.
In tema di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, e con specifico riferimento alle occupazioni di soprassuolo per
opere di scavo (temporanee) e di sottosuolo stradale per posa di
condutture, cavi ed altri impianti o manufatti destinati all'esercizio e
alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi
(permanenti), previste dall'art. 46 del D.Lgs. n. 507/1993, legittimamente
la tassa è determinata sulla base delle indicazioni contenute nel
provvedimento di autorizzazione all'occupazione, anziché tenendo conto
delle parti di soprassuolo e di sottosuolo effettivamente occupate, come
stabilito dal successivo art. 47, qualora il destinatario della concessione
non presenti la denuncia prevista dall'art. 50 per le occupazioni
permanenti, non effettui versamenti, non fornisca alcuna indicazione,
neanche dopo la notifica dell'avviso di accertamento, e si trinceri dietro
la pretesa, assurda, di non pagare sino a quando l'ente impositore non
abbia dato la prova dei tempi impiegati e della quantità di soprassuolo e
sottosuolo stradale da lui effettivamente occupata.
In tal caso la tassa non è determinata in base a presunzioni, come
affermato dalla ricorrente, ma in base agli atti, ossia a quanto
specificatamente richiesto e autorizzato, ed è interesse del contribuente -
e quindi suo onere - fornire la prova dell'eventuale minore superficie
occupata rispetto al progetto originario, non potendo egli pretendere, per
pagare, che l'ente territoriale trivelli in lungo e in largo la rete viaria
alla ricerca dei cavi posati nel sottosuolo.
Il ricorso va dunque respinto, con condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del grado.

P.Q.M. - la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento della spese del grado che liquida in euro 1.100,00, di cui euro
1000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

--
Ciao

Mr. Tatoo
d.c. in Ve
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Vecchio 16-03-2009, 21.27.27
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Predefinito Re: Sentenze cassazione 21411 11 ottobre 2007 e 7498 12 aprile 2005

On 16 Mar, 12:13, "Mr. Tatoo" <mistertatooba...@spamgmail.com.invalidwrote:

> Mr. Tatoo
> d.c. in Ve



Molto gentile.
Grazie e ciao!
A.
 

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