Quesito: se acquisto un immobile all'estero per mio uso personale, non
intendo affittarlo ne rivenderlo a breve; cosa "accade" alla mia
dichiarazione dei redditi??
Grazie agli esperti
"Ugo Quiller" <ac@gmail.it> ha scritto nel messaggio
news:tIjgl.168343$Ca.30124@twister2.libero.it...
> Quesito: se acquisto un immobile all'estero per mio uso personale, non
> intendo affittarlo ne rivenderlo a breve; cosa "accade" alla mia
> dichiarazione dei redditi??
> Grazie agli esperti
Faccio prima a fare un copia/incolla che a spiegarti tutto......
Il riferimento più utile è la circolare 9/E emanata dall'agenzia delle
Entrate a seguito di Telefisco 2002, il convegno via satellite del Sole-24
Ore svoltosi il 29 gennaio scorso. Ne è emerso che l'indicazione nel quadro
(detto anche modulo) RW dell'immobile posseduto all'estero dipende anche
dallo Stato in cui è ubicato. Sembrano così risolte le problematiche
connesse all'indicazione in RW del possesso di immobili all'estero e quindi
l'eventuale necessità di procedere a una regolarizzazione a norma del
decreto legge 350/2001.
Il parere dell'agenzia. La circolare evidenzia che, ai sensi dell'articolo 4
del decreto legge n. 167 del 1990, tutti gli investimenti all'estero, nonché
le attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere
conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia ,devono essere
indicati nel quadro RW, anche se nell'anno di riferimento non hanno prodotto
redditi, purché essi siano suscettibili di produrli.
Ne consegue, precisano le Entrate, che l'obbligo di dichiarazione nel quadro
RW è escluso nell'ipotesi in cui il bene oggetto dell'investimento, avuto
riguardo alle concrete modalità di utilizzo, non sia suscettibile di
produrre redditi imponibili in Italia.
Le disposizioni del Tuir. Alla luce di tale precisazione, per quanto
riguarda gli immobili non locati e tenuti a disposizione del contribuente,
occorre verificare se nel Paese estero vengano o meno assoggettati a
tassazione. In altre parole, l'obbligo di compilazione di RW scatta nel
momento in cui il contribuente italiano, in qualunque modo, consegue un
reddito da detto immobile a norma degli articoli 81, 82 e 84 del Tuir, il
Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/86).
L'immobile detenuto all'estero produce reddito imponibile in Italia se si
realizza una delle seguenti circostanze:
* per gli immobili non locati, se sono tassati ai fini delle imposte sui
redditi nello Stato in cui sono ubicati;
* per gli immobili locati, sempre;
* per gli immobili ceduti, nel caso in cui si sia conseguita una plusvalenza
e quindi si siano verificate le condizioni di cui alla lettera b
dell'articolo 81 del Tuir (detenzione per un periodo inferiore ai cinque
anni eccetera).
Il quadro RW. La compilazione di RW è pertanto obbligatoria soltanto nel
caso in cui l'immobile produca un reddito: nessun dubbio si pone qualora
esso venga locato ovvero venduto con realizzazione di una plusvalenza
tassabile a norma delle citate lettere a) e b) dell'articolo 81 del Tuir.
Qualche problema potrebbe invece sorgere se l'abitazione non è locata.
Infatti, come risulta dalla tabella, in molti Stati esteri in assenza di
locazione non esiste una "rendita" imponibile ai fini delle imposte sui
redditi, così come avviene in Italia. Ne consegue in questi casi che il
contribuente italiano non avrà alcun obbligo di indicare in RW
quell'immobile e pertanto, non essendo stata commessa alcuna violazione,
manca il presupposto per procedere alla regolarizzazione a norma del decreto
legge 350/2001.
Resta fermo, evidentemente, che se all'atto dell'acquisto il contribuente
italiano avesse trasferito le somme in violazione alle norme sul
monitoraggio fiscale (ad esempio trasferimento per contanti senza
presentazione dell'apposita dichiarazione presso l'ufficio doganale o altro
ente abilitato) è possibile procedere alla regolarizzazione dell'illecito.
Come si dichiara il reddito dell'immobile estero. In via generale va detto
che, trattandosi di redditi diversi, l'indicazione del reddito deve avvenire
nel quadro RL. In particolare, i redditi dei terreni e dei fabbricati
situati all'estero devono essere rilevati riportando l'ammontare netto
assoggettato a imposta sui redditi nello Stato estero per il periodo di
imposta oggetto di dichiarazione o, in caso di difformità dei periodi di
imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello
italiano. Verifichiamo i diversi casi:
* se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione,
quest'ultimo non deve essere dichiarato, a condizione che il contribuente
non abbia percepito alcun reddito;
* se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di
tariffe d'estimo o in base a criteri similari, deve essere indicato
l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero,
ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute (in questo caso spetta il
credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri
stabiliti dall'articolo 15 del Tuir);
* se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non
è soggetto a imposta sui redditi nel Paese estero, occorre indicare
l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15% a titolo di
deduzione forfettaria delle spese;
* se, infine, tale reddito è soggetto all'imposta nello Stato estero, è
necessario indicare l'ammontare dichiarato in quello Stato, senza alcuna
deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte
pagate all'estero.
Le multiproprietà. Le medesime circostanze sopra esposte sia in tema di
dichiarazione in Italia del reddito derivante dal possesso dell'immobile
all'estero, sia con riferimento all'esposizione nel modulo RW valgono anche
per il possesso in Stati esteri di multiproprietà. Anche in queste ipotesi
occorrerà quindi verificare, in assenza di redditi derivanti dalla locazione
dell'immobile nel periodo di spettanza, se in quel determinato Paese il
semplice possesso sia o meno tassato.
Il test del mattone
L'immobile detenuto all'estero produce reddito imponibile in Italia quando
si realizza una di queste circostanze:
* per gli immobili non affittati, quando sono tassati ai fini delle imposte
sui redditi nello Stato in cui si trovano;
* in ogni caso, se gli immobili vengono affittati;
* per gli immobili ceduti, nel caso in cui si consegua una plusvalenza dalla
cessione.
Case alla prova di <Unico
Tassazione degli immobili nei diversi Stati e riflessi nella
dichiarazione dei redditi in Italia
Stato
Tassazione dell'immobile ai fini delle imposte sui redditi
investimento immobiliare all'estero
Shylock: Secondo voi conviene acquistare una villa ad Hammammeth con la
prospettiva di rivenderla entro i prossimi 5 anni?
A.
Investire
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24-07-2008 11.36.41
la proprietà è un furto
....Afef la bella tunisina....: e giu tasse..
buonanima ci vorrebbe!
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05-09-2006 18.59.19
ICI e passaggio di proprieta'
Blast_office: Ciao a tutti.
Il 31 maggio ho acquistato un appartamento da un privato.
Lui mi ha detto che paghera' l'ICI solo per 5 mesi di quest'anno.
Io cosa devo fare?
A chi si deve dire che e' cambiato...