Se A possiede il 90% di un appartamento mentre il restante 10% è di
una persona B con non ci sono buoni rapporti, la domanda è se A può
affittare l'appartamento senza consultare la persona in questione,
basta la sua firma o sbaglio ??
"Etantonio" <etantonio@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:e9eab159-db03-485b-bfdd-f2c8df60a189@r22g2000vbp.googlegroups.com...
> Se A possiede il 90% di un appartamento mentre il restante 10% è di
> una persona B con non ci sono buoni rapporti, la domanda è se A può
> affittare l'appartamento senza consultare la persona in questione,
> basta la sua firma o sbaglio ??
Direi di no. I comproprietari hano diritto di usufruire del bene comune in
proporzione alle rispettive quote. Nel caso lo sfruttamento del bene non sia
divisibile (es. un terreno agricolo può essere coltivato in parte da uno in
parte dall'altro) credo proprio che ci voglia un accordo.
In ogni caso direi che il quotista minoritario, nel caso, avrebbe diritto al
suo 10% del canone di locazione.
"Etantonio" <etantonio@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:ce8ed7d9-d85f-48d5-bf64-5c6c4ce34bc8@g1g2000pra.googlegroups.com...
> Tacita la concessione del 10% del canone mi sembra però improponibile
> che B possa ostacolare A nell'affittare il bene,
> in base a quale legge ?
Codice civile
Art. 1102 Uso della cosa comune
"Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri
la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti
uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le
modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno
degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il Titolo del
suo possesso (1164)."
Poi magari dottrina e giurisprudenza ti danno ragione... ma direi che la
cosa merita almeno un approfondimento
> Codice civile
> Art. 1102 Uso della cosa comune
> "Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri
> la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti
> uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le
> modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.
> Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno
> degli altri partecipa
se non compie atti idonei a mutare il Titolo del
suo possessose non compie atti idonei a mutare il Titolo del
suo possessonti, se non compie atti idonei a mutare il Titolo del
> suo possesso (1164)."
se non compie atti idonei a mutare il Titolo del
suo possesso
Proprietà Immobile
user: E' possibile intestare un immobile, nel caso specifico una prima casa,
ad entrambi i coniugi in parti differenti? Per es. 30% ad uno e 70%
all'altro?
Grazie
Affitto immobile
Lucarelli Giorgio: Un soggetto ha acquistato un immobile, essendo coniugato in regime di
comunione legale l'acquisto e' andato al 50% al coniuge.
Successivamente ha stipulato un contratto di locazione nel quale...
Fisco e Tasse
3
08-06-2005 17.28.45
Re: affitto locale di proprieta
f.: > > affitto fittizzio
>Secondo me no.
E secondo lei?
f.
--------------------------------
Inviato via http://usenet.libero.it