Mutuo ristrutturazione intestato a mario non proprietario della casa.
La casa è intestata al coniuge a carico. Può mario scaricarsi gli int.
pass. del mutuo in quanto titolare del diritto reale d'uso
dell'abitazione?
E se il mutuo per ristrutturazione lo faccio intestare tutto al coniuge
a carico e proprietario si può detrarre tutto mario? A mio parere no,
perché la possibilità mi sembra ci sia solo per i mutui per l'acquisto
della prima casa.
Grazie
STEFANO M. MASULLO RELATORE CONVEGNO BORSA IMMOBILIARE
Stefano M. Masullo socio fondatore e segretario generale Assoconsulenza ed
Assocredito nonchè rettore Università ISFOA Libera e Privata Università
Internazionale con sede a Lugano legalmente autorizzata con delibera del
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino martedì 11 novembre è
stato invitato su esplicita richiesta del presidente Antonio C.G. Pastore,
quale ospite speciale in qualità di riconosciuto e qualificato esperto di
Finanza Islamica,tra i maggiori presenti in Italia,al dibattito organizzato
dalla Borsa Immobiliare di Milano intitolato Agorà Borsa Immobilare:Scenari
Possibili della Finanza Immobiliare.
Una valutazione dell'anno appenatrascorso non può sicuramente prescindere da
una attenta riflessione sull'attuale crisi finanziaria che,come tutti i
settori produttivi,sta coinvolgendo anche il mercato immobiliare.
Mai come in quest momento risulta di fondamentale importanza il ruolo
dell'istituzione Camera di Commercio di Milano quale cerniera tra i
protagonisti del settore sia pubblici che privati.
In tale contesto OSMI Borsa Immobiliare di Milano ha promosso una importante
iniziativa prevista per il giorno 27 novembre 2008 il cui obiettivo è quello
di esplorare,attraverso la partecipazione dei più qualificati e prestigiosi
operatori italiani,i possibili scenari complessi della Finanza Immobiliare
che osserverà il seguente programma.
Agorà Immobiliare:Scenari Possibili della Finanza Immobiliare Giovedì 27
Novembre 2008 Camera di Commercio di Milano Sala Ottagonale Palazzo Turati
Via Meravigli 9/B 20123 Milano Primo Piano Ore 10:00 - 12:00 Dibattito Ore
12:30 - 13:30 Conferenza Stampa
Presiede: Antonio Pastore Presidente O.S.M.I. Borsa Immobiliare di Milano
Coordina: Nicola Antonucci,,consulente di investimento,socio ordinario
"Giovanni" <anghio@iol.it> ha scritto nel messaggio
news:mn.ac617d8b135b4de1.97447@iol.it...
> Mutuo ristrutturazione intestato a mario non proprietario della casa. La
> casa è intestata al coniuge a carico. Può mario scaricarsi gli int. pass.
> del mutuo in quanto titolare del diritto reale d'uso dell'abitazione?
Se il marito è titolare di un diritto reale d'uso sì.
Ti consiglio però di verificare effettivamente che sia questo il caso.
> E se il mutuo per ristrutturazione lo faccio intestare tutto al coniuge a
> carico e proprietario si può detrarre tutto mario?
Mario non so chi sia :-), ma se intendi il marito direi di no, se questi non
è intestatario, neanche in parte, del mutuo.
> hanno la comunione dei beni e la casa è stata acquistata dopo il matrimonio?
comunione dei beni sì ma casa acquistata prima, sennò avevano il 50%!
Cmq la casa è stata donata al 100% al coniuge dalla nonna riservandosi
l'usufrutto, quindi c'è pure questo fatto.
grazie
"Giovanni" <anghio@iol.it> ha scritto nel messaggio
news:mn.c23f7d8b78996820.97447@iol.it...
> Diritto d'uso poiché coniuge del proprietario.. Non so se può andar bene,
> che ne pensi?
La coabitazione del coniuge non costituisce un diritto reale.
Quindi purtroppo non basta.
STEFANO MASULLO ASSOCONSULENZA ISFOA CONDANNATI PER PUBBLICITAINGANNEVOLE
AVVISO AI CONSUMATORI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA AUTORITA GARANTE
DELLA CONCORRENZA ED IL MERCATO PUBBLICITA INGANNEVOLE ISFOA UNISFOA
Provvedimento
PI4943 - WWW.UNISFOA.IT
________________________________________
tipo
Chiusura istruttoria
numero
15815
data
08/08/2006
PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
31-32/2006
Procedimento collegato (esito)
- Ingannevole
Testo Provvedimento
PI4943 - WWW.UNISFOA.IT
Provvedimento n. 15815
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA dell'8 agosto 2006;
SENTITO il Relatore Consigliere Antonio Catricalà;
VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
"Codice del consumo";
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio
2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I RITENUTO pertanto, in conformità al parere espresso dall'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi volti a promuovere
ISFOA, diffusi attraverso i siti internet www.isfoa.it, www.unisfoa.it, www.animi.org, www.entemoraleisfoa.com, www.fodazioneisfoa.org,www.lineatarget.it
e www.unisfoa.ch sono idonei ad indurre in errore i consumatori con
riferimento alla qualifica dell'operatore pubblicitario, nonché alle
caratteristiche dell'attività dallo stesso svolta, con conseguente
pregiudizio per il loro comportamento
economico;
DELIBERA
a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente
provvedimento, diffusi da ISFOA, Assoconsulenza, Target Business
School S.r.l. e Harvard Business Service Inc., costituiscono, per le
ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lettere a) e
c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l'ulteriore
diffusione;
b) che ad ISFOA sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
33.100 EURO (trentatremilacento euro), ad Assoconsulenza e Harvard
Business Service Inc. sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di 23.100 EURO (ventitremilacento euro) e a Target
Business
School S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
9.100 EURO (novemilacento euro).
Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera b) devono
essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario
del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o
alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente
provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio
1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un
semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura
del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di
ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma
6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è
maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in
cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal
caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel
medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il
versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n.
206/2005, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la
sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a
trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e
pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto
Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Alberto Nahmijas IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
mutuo, donazione , ristrutturazione
nemexxx@gmail.com: ciao a tutti,
avrei bisogno di un consiglio.
Con i miei genitori sto ristrutturando la casa di proprietà (di mio
padre) in modo da ricavarne due unità abitative. L'appartamento a
piano terra...
Banche
6
12-04-2008 09.29.03
mutuo ristrutturazione con fineco o ...
puzzadimerda@gmail.com: buongiorno a tutti,
sto valutando le proposte delle banche per un mutuo per
ristrutturazione per circa 60.000 euro.
ho un conto con fineco, ho comunque già richiesto a due banche un...
Fineco
2
21-01-2008 21.54.09
mutuo e ristrutturazione
fabius magnus: E' possibile coprire con un mutuo anche le spese di ristrutturazione?
Se si, a quali condizioni?
Ringrazio anticipatamente.
fab
Banche
6
17-08-2007 21.48.30
Mutuo ristrutturazione
orione74: Salve. Io, mia sorella e mia madre possiediamo in co-proprietà un
fabbricato a destinazione artigianale/industriale di circa 180 m2
circa. Per tale fabbricato abbiamo chiesto ed ottenuto...