Mi è stato notificato un avviso di liquidazione per omesso versamento
dell’imposta di registro su una locazione abitativa per un’annualità
successiva che non è stata versata.
Mi viene correttamente calcolato importo, sanzioni al 30% e interessi
(piuttosto bassi ma non si capisce come e a che tasso siano
calcolati).
Se non pago ora, entro i termini per presentare ricorso, l’ufficio poi
deve emettere, entro i 10 anni di prescrizione, una cartella di
pagamento con iscrizione a ruolo per l’importo notificatomi, per cui
le sanzioni rimangono identiche (30% appunto) o aumentano ?
Grazie per i suggerimenti!
Augusto
Il Thu, 13 Nov 2008 06:52:42 -0800 (PST),
"augusto321NOSPAM@hotmail.com" <augusto321@hotmail.com> scrisse:
>Se non pago ora, entro i termini per presentare ricorso, l’ufficio poi
>deve emettere, entro i 10 anni di prescrizione, una cartella di
>pagamento con iscrizione a ruolo per l’importo notificatomi, per cui
>le sanzioni rimangono identiche (30% appunto) o aumentano ?
La liquidazione dell’imposta complementare non versata (insieme alle
sanzioni e agli interessi) deve avvenire — come in ogni caso di
richiesta di pagamento delle imposte complementari — con l’avviso di
liquidazione di cui all’articolo 76, comma 2, del medesimo decreto
131/86. A differenza di quanto accade per le imposte sui redditi e
l’Iva, che, se risultanti dalle dichiarazioni dei contribuenti,
possono essere iscritte a ruolo senza un preliminare avviso di
accertamento o di liquidazione (articoli 36 bis del Dpr 29 settembre
1973, n. 600, e 54 bis del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633), nell’imposta
di registro l’iscrizione a ruolo deve sempre essere preceduta
dall’avviso di liquidazione delle imposte principali, complementari o
suppletive. Persistendo la morosità nel pagamento, il credito erariale
può esser fatto valere, anche coattivamente, nel termine di
prescrizione di dieci anni. Solo in tale sede viene in rilievo
l’iscrizione a ruolo dell’imposta «definitivamente accertata» e non
corrisposta, e la conseguente notificazione della cartella entro il
decennio dal giorno in cui l’avviso diviene definitivo (articolo 78
Dpr 131/86).
L'importo però resta lo stesso.
--
Ciao
Conte Oliver (che NON risponde in privato)
-Togli le scarpe per scrivermi una e-mail-
On 13 Nov, 17:12, "Conte Oliver" <alex65.lesca...@wmail.it.invalidwrote:
> Il Thu, 13 Nov 2008 06:52:42 -0800 (PST),
cui l’avviso diviene definitivo (articolo 78
> Dpr 131/86).
> L'importo però resta lo stesso.
> --
> Ciao
> Conte Oliver (che NON risponde in privato)
> -Togli le scarpe per scrivermi una e-mail-
L'ho letto sul 24 ore....salvo l'aggiunta del fatto che l'importo,
come mi pareva corretto e di buon senso, dovesse rimanere lo stesso.
Ma tu rispondi sul 24 ore o hai copiato?
Comunque non mi sono chiari nè quando decorre la decadenza della
notifica dell'avviso di liquidazione nè il calcolo degli interessi,
come avevo scritto in un precedente post.
Grazie mille!
A.
[Urgente] Annualità successiva contr. locaz. Quale scadenza?
carloazeglio: Contratto di locazione stipulato e registrato in data 21/12/2005 avente
durata di 6 anni dall'01/01/2006 al 31/12/2012.
Il termine per il pagamento dell'imposta di registro per seconda annualità...