Urgente tassazione reddito ta assunzione obbligo di permettere
Un ente giuridico semipubblico eroga una somma/ indennizzo ad un ente
giuridico privato affinche quest'ultimo acconsenta a :
1 ) conceda e acconsenta all'esecuzione di lavori edili in deroga alle
norme sui confini .
2) autorizzi l'occupazione temporanea di terreni di proprietà per detti
lavori
Mi sembra siamo nella fattispecie dei redditi diversi o sbaglio ?
obbligazioni di permettere o fare
ma qual' e' il preciso riferimento normativo del TUIRR ?
E prevista una ritenuta sulle somme erogate ?
Il dubbio mi viene dalla lettura dell'art.25/600 1 comma .. assunzione
obblighi di fare o permettere ma tale articolo sembrerebbe rivolto al
solo lavoro autonomo
Re: Urgente tassazione reddito ta assunzione obbligo di permettere
"d_g_" <studio.gallotti@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:491af6aa$0$1084$4fafbaef@reader1.news.tin.it. ..
> Un ente giuridico semipubblico eroga una somma/ indennizzo ad un ente
> giuridico privato affinche quest'ultimo acconsenta a :
> 1 ) conceda e acconsenta all'esecuzione di lavori edili in deroga alle
> norme sui confini .
Secondo me non è tassabile per chi riceve, trattandosi di servitù passiva
che riduce il valore domenicale del terreno, nonostante l'Ade assimila tale
fattispecie ad un diritto reale.
Per me tale interpretazione è fuori da ogni logica.
Re: Urgente tassazione reddito ta assunzione obbligo di permettere
"d_g_" <studio.gallotti@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:491b09ae$0$1083$4fafbaef@reader1.news.tin.it. ..
> nel mio caso non si tratta di vera e propria cessione di volumetria (
> cubatura)
Non mi riferivo alla cessione della cubatura, ma alla circolare che avevo
linkato e che ti ripropongo
> si tratta invece di deroga all'art 40 della l.regionale 12/2005
> (lombardia) per edificio pubblico e riguardante la concessione al
> concessionario di
> a) di eseguire nuove aperture nel muro a confine
> c) di realizzare un ampliamento dell'immobile in deroga alle vigenti norme
> in materia di distanze minime dai confini
Infatti la fattispecie è simile alla risoluzione/circolare.
> potrei essere d'accordo con te sul fatto che trattasi di servitu' passiva
> ma qual'è il riferimento all'intassabilità ?
Sempre nella discussione avevo fatto riferimento ad un'altra circolare
"circolare 194/e del 1998 (quasi in fondo alla circolare) specifica
chiaramente "Cosi pure non devono essere
assoggettate a tassazione le somme corrisposte a titolo di indennita' di
servitu', in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la
proprieta' del cespite". "
> ed in tale fattispecie pensavo di inquadrare fiscalmente l'operazione, da
> qui la domanda sulla ritenuta .....
> che ne pensate ?
> Grazie
> d_g
Io non tasserei nulla per quanto riguarda il compenso di servitù e
fatturerei solo l'affitto dell'area (per l'utilizzo temporaneo) con
contratto registrato e versamento imposta registro.
Re: Urgente tassazione reddito ta assunzione obbligo di permettere
"Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista" <locascio@interfree.it> ha scritto
nel messaggio news:8_CSk.102136
Ma siamo davvero sicuri che si tratti di una servitù, ovvero di un diritto
reale?
L'art. 1031 del Codice civile stabilisce che le servitù prediali possono
essere costituite:
- volontariamente, per usucapione o per destinazione del padre di famiglia
(non è questo il caso);
- coattivamente, ma nel senso di atto amministrativo o sentenza
dell'autorità giudiziaria, e non per legge.
Le distanze minime tra le costruzioni hanno come fonte costitutiva il Codice
civile (art. 873) e non un atto amministrativo; i regolamenti comunali
intervengono solo, eventualmente, per la fissazione di una maggiore distanza
(vale a dire in via puramente integrativa).
Nel "Commentario breve al Codice civile" (2004) di G.Cian e A.Trabucchi si
legge infatti: "I limiti di vicinato si differenziano dalle servitù per
taluni fondamentali aspetti, quali la reciprocità, la non onerosità, la
insuscettibilità di essere soggetti a trascrizione: i correlativi diritti,
pertanto, non si prescrivono per non uso", ed ancora: "Le prescrizioni dei
reg. locali che stabiliscono il rispetto di una distanza dal confine si
considerano intergrative dell'art. in commento [...]".
Non bisogna poi dimenticare che per i diritti reali vale il principio di
tipicità: sono diritti reali solo quelli disciplinati dal Codice civile
(principio addirittura risalente al Code Napoleon, come superamento del
preesistente regime di origine feudale), e non altri.
Se dunque, come io credo, i limiti di vicinato non si possono considerare
come servitù prediali e dunque come diritti reali, non risulta applicabile
il disposto della RM 210/2008. Tale Risoluzione tratta infatti il caso della
cessione di un diritto reale, ovvero il rispetto di una distanza minima di
costruzione, 80 m, che non deriva certamente dall'art. 873 del Codice civile
o dai regolamenti comunali, ma verosimilmente da un contratto stipulato tra
le parti, costitutivo di una servitù prediale di non aedificandi.
Secondo me, per inquadrare la fattispecie, bisogna considerare quanto
prevede la citata legge regionale.
Se è previsto che la deroga alle distanze minime di costruzione richiede il
consenso da parte del vicino, per cui da un lato un soggetto paga un
corrispettivo e dall'altro il vicino gli permette di costruire in
prossimità del confine, allora concorderei sull'inquadramento come redditi
diversi - compensi per obblighi di permettere.
Inquadrata in tal modo la fattispecie non si può che riportare il testo
dell'art. 25, DPR n. 600/73, COSI' COME MODIFICATO dall'art. 36, comma 24,
DL n. 223/2006:
"I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono
a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque
denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per
prestazioni di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente
ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per <<<
L'ASSUNZIONE DI OBBLIGHI DI FARE, NON FARE O PERMETTERE >>> devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di
acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa".
Servitù si e che tale servitù venga equiparata ad un diritto reale non mi
trova molto d'accordo, a seconda delle casistiche, naturalmente.
> L'art. 1031 del Codice civile stabilisce che le servitù prediali possono
> essere costituite:
> - volontariamente, per usucapione o per destinazione del padre di famiglia
> (non è questo il caso);
Volontariamente (è questo il caso) altrimenti tu non costruisci a confine e
se costruisci te lo faccio demolire.
> Le distanze minime tra le costruzioni hanno come fonte costitutiva il
> Codice civile (art. 873) e non un atto amministrativo; i regolamenti
> comunali intervengono solo, eventualmente, per la fissazione di una
> maggiore distanza (vale a dire in via puramente integrativa).
Il codice civile è sussidiario a tutto il resto, poichè si applicano prima
le leggi speciali (quando si parla di edificazione), quindi DM 1444/68, la
Tognoli 122/89, e poi il codice della strada per le distanze dalle strade.
In difetto si applicano le disposizioni del c.c.
> Nel "Commentario breve al Codice civile" (2004) di G.Cian e A.Trabucchi si
> legge infatti: "I limiti di vicinato si differenziano dalle servitù per
I limiti di vicinato non riferibili all'edificazione, perchè altrimenti
casca l'asino
> taluni fondamentali aspetti, quali la reciprocità,
In edificazione la reciprocità non esiste se non è contemporanea nei due
fondi, poichè se stiamo parlando di nuove costruzioni, io, volontariamente,
ti autorizzo a costruire a confine (ed occorre un atto notarile da
trascivere, altrimenti il permesso di costruire non lo rilasciano), tu
costruisci a confine e quando io deciderò di costruire sul mio fondo devo
rispettare la distanza minima di 10 mt dalla tua costruzione e,
volontariamente, me lo sono preso nel........
>la non onerosità,
se mi paghi bene potrei farti costruire a confine, altrimenti nisba.
>la insuscettibilità di essere soggetti a trascrizione:
Assolutamente, poichè trattasi di vincolo dove il comune non rilascia il
permesso di costruire in deroga alle distanze, senza un atto notarile
trascritto.
> "Le prescrizioni dei reg. locali che stabiliscono il rispetto di una
> distanza dal confine si considerano intergrative dell'art. in commento
> [...]".
Non per le nuove edificazioni dove vige la legge speciale.
> Se dunque, come io credo, i limiti di vicinato non si possono considerare
> come servitù prediali
Esistendo la possibilità di cedere la cubatura, io vedo tale servitù come
una servitù passiva che mi diminuisce il valore del mio fondo e non come un
diritto reale dell'altro (il bicchiere è mezzo pieno e mezzo vuoto: io, la
casistica, la vedo in modo differente da come la vede il fisco, poichè per
me è un risarcimento di un danno che ho sul mio fondo e non un diritto reale
sul fondo servente - quello esiste già e non è certo il corrispettivo della
deroga alla distanza minima che mi consolida il diritto reale)
>e dunque come diritti reali, non risulta applicabile il disposto della RM
>210/2008.
Infatti io, come ho detto, non sono d'accordo con quella risoluzione, poichè
per me non è un diritto reale ma una servitù passiva, quindi risarcimento
danno, quindi corrispettivo non tassabile.
> Secondo me, per inquadrare la fattispecie, bisogna considerare quanto
> prevede la citata legge regionale.
> Se è previsto che la deroga alle distanze minime di costruzione richiede
> il consenso da parte del vicino, per cui da un lato un soggetto paga un
> corrispettivo e dall'altro il vicino gli permette di costruire in
> prossimità del confine, allora concorderei sull'inquadramento come redditi
> diversi - compensi per obblighi di permettere.
La legge regionale può integrare quella speciale nazionale, ma non derogare,
quindi vale il DM e le altre leggi speciali.
Come analizzato in questa discussione e nell'altra linkata, per me, quel
corrispettivo incassato è il risarcimento del danno derivante dalla
diminuzione di valore del mio terreno, quindi intassabile, poichè servitù
passiva sul fondo dominante.
Però, tutta questa analisi senza sapere in effetti cosa s'intende, da parte
di chi ha aperto la discussione, per " 1 ) conceda e acconsenta
all'esecuzione di lavori edili in deroga alle norme sui confini ."
Anche se...c'è qualcosa che non mi convince.
Se c'è un accordo tra le parti, come si fa a parlare di risarcimento del
danno?
Tralasciando l'ipotesi servitù, io propenderei di più per la tassazione come
obbligo di permettere.
tassazione reddito da partecipazione
chiara: Ho il seguente caso:
società semplice che possiede una partecipazione del 30% in una srl,
qualificata, quindi.
Essendo i soci della s.s. due, ciascuno al 50%, l'utile della srl
distribuito e...
Fisco e Tasse
3
12-07-2006 08.56.13
Quesito su tassazione reddito
ilmasce: Salve, essendo inesperto in tematiche fiscali chiedo il vostro aiuto
per chiarirmi le idee: ho ricevuto una proposta da un'azienda, che mi
offrirebbe un fisso mensile (per 14 mensilità) più un...
Fisco e Tasse
2
29-08-2005 18.39.10
!URGENTE! - Spese Produzione Reddito?!?
Bravo: Aiuto!
Un'insegnante sta compilando il modulo di dichiarazione da
presentare, via segreteria, al Tesoro(=sostituto d'imposta), per
aggiornare la propria situazione fiscale.
Le si chiede di...
Fisco e Tasse
1
25-02-2005 22.04.33
URGENTE dimostrare reddito non percepito ma dichiarato in piu
Marco: come faccio ad autotutelarmi su un maggior reddito (1999) dichiarato per il
quale mi è arrivata una cartella esattoriale in quanto mi hanno azzerato le
ritenute d'acconto subite visto che me le...
Fisco e Tasse
8
16-02-2004 19.47.56
Urgente dimostrare reddito mai percepito!!!!!
Marco: come faccio ad autotutelarmi su un maggior reddito (1999) dichiarato per il
quale mi è arrivata una cartella esattoriale in quanto mi hanno azzerato le
ritenute d'acconto subite visto che me le...