Salve,
qualcuno riesce a procurarmi la copia della sentenza della commissione
tributaria provinciale di Bologna 78/12/2008 (era citata dal 24 ore
del 25 agosto scorso) in materia di ICI perchè vorrei allegarla ad un
ricorso da depositare ma non la trovo.
Grazie per l'aiuto!
Augusto
"qualcuno riesce a procurarmi la copia della sentenza della commissione
tributaria provinciale di Bologna 78/12/2008 (era citata dal 24 ore
del 25 agosto scorso) in materia di ICI perchè vorrei allegarla ad un
ricorso da depositare ma non la trovo.
C.T. Prov. Bologna 21.4.2008 n. 78
Fatto
Con rituale ricorso, E. impugnava l'avviso di accertamento ai fini
ICI, con contestuale irrogazione di sanzioni, emesso dal Comune di Bologna,
lamentandone la carenza di motivazione e l'infondatezza.
Si costituiva l'Ente impositore resistendo alle doglianze della
ricorrente.
La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 31 marzo 2008.
Diritto
1. Occorre, in via pregiudiziale, esaminare il motivo del ricorso
relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato.
2. La motivazione dell'avviso di accertamento è costituita dalla
seguente frase: "Le contestazioni oggetto del presente avviso di
accertamento sono motivate dalla presentazione da parte del contribuente di
una dichiarazione infedele, incompleta o inesatta per quanto attiene i
parametri per il calcolo dell'imposta, come dettagliato nel prospetto
riepilogativo allegato". Segue, il citato prospetto riepilogativo formato da
due colonne con i "Dati accertati" e i "Dati dichiarati" di natura
esclusivamente numerica.
3. La motivazione è insufficiente e non pertinente.
4. In primo luogo, non si capisce se la dichiarazione sia infedele,
incompleta o inesatta. Trattasi, di vizi assai diversi e con conseguenze
diverse; il Comune è tenuto perciò, ad indicare, con precisione, la censura
che muove alla dichiarazione del contribuente ed a spiegarne le ragioni.
5. In secondo luogo, come emerge dai successivi atti difensivi delle
parti, non si tratta di dichiarazione infedele, incompleta o inesatta; la
questione oggetto del presente giudizio, infatti, attiene al mancato
riconoscimento, da parte del Comune, dell'aliquota agevolata per chi loca la
propria unità immobiliare a canone concordato.
6. Nell'atto impugnato, viceversa, nessuna spiegazione viene fornita
in ordine alla reale questione oggetto di discussione.
7. Per motivazione - secondo la definizione legislativa - si intende
l'indicazione dei "presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che hanno
determinato la decisione dell'Amministrazione" (art. 1 della legge n. 212
del 2000, c.d. Statuto del contribuente: questa definizione viene ripresa da
tutte le singole leggi di imposta: ad es., per l'IRPEF, cfr. art. 42 del
D.P.R. 600/73; per l'ICI, si veda l'art. 11 del D.Lgs. n. 504 del 1992,
ecc.).
8. Per illustrare questo dato normativo conviene riportare la
perspicua sintesi definitoria secondo cui la motivazione designa "la
descrizione della dimostrazione". In dettaglio, "la dimostrazione è una
sequenza argomentativa fatta di passaggi logici concatenati tra loro e che
alla fine devono chiudersi con il riferimento a concrete risultanze
istruttorie o a circostanze comunque non contestate (documenti, ammissioni,
verbali di ispezione, ecc.)".
9. In questo ordine di idee, la motivazione può ritenersi idonea - in
concreto, beninteso, dato che una motivazione idonea in astratto non è
concepibile dovendo riguardare quella specifica pretesa impositiva - quando
tutti i passaggi logici tendenti a dimostrare la richiesta del Fisco sono
descritti nell'atto, in modo che il contribuente possa regolarsi e capire in
quale misura le argomentazioni dell'Ufficio rispondono alla realtà. Ne
deriva che "quando la dimostrazione si basa su documenti, occorrerà, che
essi vengano menzionati nella motivazione, o che venga dettagliatamente
descritto il fatto cui il documento si riferisce".
10. Come è noto, la motivazione degli atti é un requisito
indefettibile in uno Stato diritto in quanto si pone sia come garanzia del
legittimo e corretto esercizio dei poteri della Pubblica Amministrazione
(art. 97 Cost.), sia come tutela dell'effettivo diritto di difesa (art. 24
Cost.). In questo quadro, la motivazione degli atti fiscali viene
considerata dalla legge "principio generale dell'ordinamento tributario"
(artt. 1 e 7 legge n. 212 del 2000).
11. E' importante precisare che la motivazione integra un requisito
intrinseco dei provvedimenti impositivi, la cui mancanza - a prescindere
dalla possibilità del contribuente di difendersi nel singolo caso concreto -
costituisce ex se un vizio dirimente di legittimità dell'atto. Secondo la
Cassazione, pertanto, "la motivazione costituisce un requisito di
legittimità del provvedimento impositivo" che va scrutinato ante omnia
perché, "il processo tributario é diretto, infatti, ad accertare la
legittimità, oltre che la fondatezza, della pretesa tributaria" (Cass. 3
dicembre 2001, n. 15234).
Il processo tributario (come in genere per i processi impugnatori) non
può, del resto, essere considerato una sorta di procedimento amministrativo
di secondo grado in cui le parti ricominciano a discutere ab initio della
legittimità e/o fondatezza del provvedimento dato che non avrebbe senso
logico né economico duplicare l'attività procedimentale; tanto é vero che la
legge impone all'Amministrazione di confezionare atti dotati di determinati
requisiti e alla parte privata di indicare specificamente le ragioni del
dissenso.
13. In questo quadro, la mancanza di un'idonea motivazione determina
le seguenti conseguenze:
a) l'atto impugnato deve essere dichiarato nullo;
b) al Giudice é preclusa la valutazione del merito della pretesa
tributaria;
c) non sono consentiti interventi correttivi o modificativi sull'atto,
nel corso del processo, da parte dell'Ufficio finanziario (che può solo
adottare un atto del medesimo contenuto del primo, ovviamente depurato dal
vizio che inficia la motivazione, sempre che non siano medio tempore spirati
termini a pena di decadenza).
14. In Conclusione, l'avviso di accertamento impugnato deve essere
dichiarato nullo.
15. Resta assorbito il motivo del ricorso attinente alla infondatezza
dell'atto impugnato.
16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna così decide: a)
dichiara la nullità dell'avviso di accertamento impugnato; b) condanna il
Comune di Bologna alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in via
equitativa in complessivi Euro 350,00 per onorari e diritti, oltre ad Euro
60,00 per spese
On 14 Ott, 17:09, "Roberto Cattivelli" <robcattive...@virgilio.itwrote:
> "qualcuno riesce a procurarmi la copia della sentenza della commissione
> tributaria provinciale di Bologna 78/12/2008 (era citata dal 24 ore
> del 25 agosto scorso) in materia di ICI perchè vorrei allegarla ad un
> ricorso da depositare ma non la trovo.
> * * * C.T. Prov. Bologna 21.4.2008 n. 78
> * * * Fatto
Molte grazie. Dici che allegandola in questa forma la prendono in
considerazione? Non è molto formale nè risulta la fonte da dove è
presa (potrei averla scritta io ).
Piuttosto i bolli sono ancora a 14,62 per ricorso di 4 facciate in
c.t.p. ?
Grazie ancora Roberto!
Augusto
On 15 Ott, 09:25, "dr. Liza®d \(il fu M.R.\)" <f.u.spam...@nospam.comwrote:
> | (potrei averla scritta io *).
> Una sentenza è una sentenza! Se ti fa proprio brutto, copiaincollala inun
> word e abbelliscila
> | Piuttosto i bolli sono ancora a 14,62 per ricorso di 4 facciate in
> Si
Molte grazie...sto provvedendo proprio ora ad abbellirla in stile
gotico....magari fa + paura
Copia/incolla di un mio RE
PAULETTO: segatomi dal Robot Killer degli amici del Robot Killer.
-+-+-+-+-+
kappa ha scritto:
> .............sulla tassazione sui BOT da parte di PRODI, sta mettendo
> sotto
> un Km di merda il...