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  #1  
Vecchio 08-10-2008, 09.06.38
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Predefinito Mediazione creditizia : iva e ritenuta d'acconto

La xxx srl operante fra le altre caso nell'ambito della mediazione
creditizia,
cod attività 661922,
fa da intermediatrice fra chi necessità di prestiti ed altro,
e le agenzia finanzirie, banche, etc.
Nel momento in cui eroga il serivio alla finanziaria del caso,
ovvero gli trova il cliente desideroso del prestito,
deve emettere regolare fattura con iva al 20% ?
Con ritenuta dell'11,50 ?


Alt 08-10-2008, 09.06.38
borsa-italia.net
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  #2  
Vecchio 08-10-2008, 09.18.45
dr. Liza®d \(il fu M.R.\)
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Predefinito Re: Mediazione creditizia : iva e ritenuta d'acconto


<sbit@email.it> ha scritto nel messaggio
news:48ec5ba5$0$18151$4fafbaef@reader3.news.tin.it ...
> La xxx srl operante fra le altre caso nell'ambito della mediazione
> creditizia,


così su due piedi direi che fattura esente art.10.
ritenuta non so


  #3  
Vecchio 08-10-2008, 12.47.15
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Predefinito Re: Mediazione creditizia : iva e ritenuta d'acconto


"dr. Liza®d (il fu M.R.)" <f.u.spammer@nospam.com> ha scritto nel messaggio
news:48ec5ed6$0$41665$4fafbaef@reader4.news.tin.it ...
> <sbit@email.it> ha scritto nel messaggio
> news:48ec5ba5$0$18151$4fafbaef@reader3.news.tin.it ...
>> La xxx srl operante fra le altre caso nell'ambito della mediazione
>> creditizia,

> così su due piedi direi che fattura esente art.10.
> ritenuta non so


la itenuta sono ormai dell'ìdea di escluderla,
per quanto riguarda l'iva la assoggeterei al 20%,
in quanto la mediazione consta nella ricerca del cliente,
e no nella vendita futura del servizio finanziario.


  #4  
Vecchio 09-10-2008, 09.30.21
dr. Liza®d \(il fu M.R.\)
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Predefinito Re: Mediazione creditizia : iva e ritenuta d'acconto

> la itenuta sono ormai dell'ìdea di escluderla,
> per quanto riguarda l'iva la assoggeterei al 20%,
> in quanto la mediazione consta nella ricerca del cliente,
> e no nella vendita futura del servizio finanziario.


Boh io sarei propenso per l'esatto contrario [-:
Mi piacerebbe sentire il parere di qualcun altro


  #5  
Vecchio 10-10-2008, 16.39.11
SPQR-bis © \(per la fondazione di it.diritto.tributario\)
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Predefinito Re: Mediazione creditizia : iva e ritenuta d'acconto

"dr. Liza®d (il fu M.R.)" <f.u.spammer@nospam.com> ha scritto nel messaggio
news:48edb30e$0$41651$4fafbaef@reader4.news.tin.it ...
>> la itenuta sono ormai dell'ìdea di escluderla,
>> per quanto riguarda l'iva la assoggeterei al 20%,
>> in quanto la mediazione consta nella ricerca del cliente,
>> e no nella vendita futura del servizio finanziario.

> Boh io sarei propenso per l'esatto contrario [-:
> Mi piacerebbe sentire il parere di qualcun altro


Anche secondo me dovrebbe trattarsi di operazioni esenti.

L'art. 10, comma 1, num. 1), DPR n. 633/72, prevede l'esenzione per le
operazioni di "concessione" e "negoziazione" di crediti (come previsto dall'art.
13, parte B, lett. d), Direttiva CEE 388/77). Il successivo num. 9) è ancora
più esplicito, prevedendo l'esenzione per le operazioni di mediazione ed
intermediazione relative alle operazioni finanziarie.

Non credo che, nel caso di specie, la banca remuneri l'intermediario per il
semplice fatto che questi gli presenti un potenziale cliente. Normalmente in
questi caso la provvigione spettante all'intermediario è legata ai contratti
di finanziamento effettivamente conclusi (altrimenti la figura dell'intermediario
sarebbe del tutto inutile).

Sul punto vedi anche la Sent. del 21 giugno 2007, causa C-453/05 della Corte
di Giustizia UE, Sez. I - Pres. Jann, Rel. Levits (Massima - Nel concetto di
"negoziazione di crediti" esente dall'Iva ai sensi dell'art. 13, parte
B, lettera d), punto 1, della Direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio
1977, può essere inclusa anche un'attività di consulenza, qualora sia
dimostrato che questa costituisca prestazione accessoria, finalizzata
alla negoziazione di crediti. Spetta al giudice nazionale accertare se
ciò si sia verificato nel caso di cui è stato investito. A tal fine,
l'applicazione della suddetta esenzione deve essere valutata alla luce
della natura stessa della prestazione fornita e della sua finalità e non può
dipendere né dall'esistenza di un vincolo contrattuale tra il prestatore
del servizio di negoziazione e una parte del contratto di credito, né
dall'esistenza di un contatto diretto fra detto prestatore e le due parti
del contratto di credito).

Anche nel caso Financial Services (causa C-235/00, CSC Financial Services,
punto 25, e 4 maggio 2006), la Corte ha dichiarato che il concetto di
negoziazione contempla un'attività fornita da un intermediario che non
occupa il posto di una parte in un contratto relativo ad un prodotto
finanziario e la cui attività è diversa dalle prestazioni contrattuali
tipiche fornite dalle parti di un siffatto contratto. Infatti, l'attività
di negoziazione è un servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato
da quest'ultima come distinta attività di mediazione. Essa può
consistere, tra l'altro, nell'indicare le occasioni in cui concludere un
tale contratto, nell'entrare in contatto con l'altra parte e nel negoziare
in nome e per conto del cliente i particolari delle prestazioni reciproche.
La finalità di tale attività è quindi di fare il necessario perché due parti
concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse
riguardo al contenuto del contratto.

Quindi, se il mediatore mette in contatto il cliente potenziale con la banca
(effettuando eventualmente delle consulenze ulteriori, al fine di trovare il
miglior prodotto finanziario sulla base delle esigenze del cliente stesso),
e viene remunerato in base ai contratti effettivamente conclusi
(indipendentemente dal fatto che il mediatore sia legato o meno da un
rapporto contrattuale con una delle due parti in causa), direi che si
applica il regime di esenzione.


 

Tags
creditizia, dacconto, iva, mediazione, ritenuta
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