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  #1  
Vecchio 23-09-2008, 09.49.57
Lehman Brothers
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Predefinito Compravendita terreno agricolo

Buongiorno
ho cercato sul net in lungo e in largo il regime di tassazione da
applicare ad una compravendita di terreno agricolo tra due società.
Purtroppo non sono stato in grado di trovare risposta. Ciò mi induce a
pensare che si tratti di una applicazione di IVA. Ma in che misura?
Grazie a chi risponderà.
Saluti
GdB


Alt 23-09-2008, 09.49.57
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  #2  
Vecchio 23-09-2008, 11.19.06
Tango-
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Predefinito Re: Compravendita terreno agricolo

Lehman Brothers ha scritto:

> Buongiorno
> ho cercato sul net in lungo e in largo il regime di tassazione da
> applicare ad una compravendita di terreno agricolo tra due società.
> Purtroppo non sono stato in grado di trovare risposta. Ciò mi induce a
> pensare che si tratti di una applicazione di IVA.


direi di no, per me siamo in regime di imposta di registro. In totale,
com prendendo le ipocatastali, il bagno di sangue ammonta al 18%, se non
ricordo male.



--
Tango

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  #3  
Vecchio 23-09-2008, 11.27.07
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
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Predefinito Re: Compravendita terreno agricolo


"Tango-" <redlibertangokk@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:gbacaa$mj7$1@news.newsland.it...
> direi di no, per me siamo in regime di imposta di registro. In totale,
> com prendendo le ipocatastali, il bagno di sangue ammonta al 18%, se non
> ricordo male.
> Tango


Non ha specificato che tipi di società. Se sono società agricole, per me il
trasferimento sconta l'iva.
Ciao

--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista

  #4  
Vecchio 23-09-2008, 11.38.43
f.
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Predefinito Re: Compravendita terreno agricolo

Il 23 Set 2008, 11:27, "Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista"
<locascio@interfree.it> ha scritto:
> "Tango-" <redlibertangokk@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
> news:gbacaa$mj7$1@news.newsland.it...
> > > direi di no, per me siamo in regime di imposta di registro. In totale,

> > com prendendo le ipocatastali, il bagno di sangue ammonta al 18%, se non
> > ricordo male.
> > Tango
> > Non ha specificato che tipi di società. Se sono società agricole, per me

il
> trasferimento sconta l'iva.
> Ciao


Mi spieghi il ragionamento che fai?
art.2 c.3 fuori campo mancanza presupposto oggettivo,
rientra dalla finestra perchè la società è agricola?
f.


> --
> Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista


--------------------------------
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  #5  
Vecchio 23-09-2008, 12.25.23
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
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Predefinito Re: Compravendita terreno agricolo


"f." <Vi...@Governo.it> ha scritto nel messaggio
news:82Z105Z117Z190Y1222162828X4078@usenet.libero. it...
> Mi spieghi il ragionamento che fai?
> art.2 c.3 fuori campo mancanza presupposto oggettivo,
> rientra dalla finestra perchè la società è agricola?
> f.
>> Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista


La norma iva tratta di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria:
anche se fai un pollaio per le galline, quel terreno è suscettibile di
utilizzazione edificatoria. Inoltre è inerente all'attività d'impresa. Ci
sono state diverse sentenze della cassazione dove assoggettava ad iva
terreni agricoli. Sinceramente non ho sottomano le sentenze.

Ciao

--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista

  #6  
Vecchio 23-09-2008, 15.16.11
Tango-
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Predefinito Re: Compravendita terreno agricolo

Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista ha scritto:

> "f." <Vi...@Governo.it> ha scritto nel messaggio
> news:82Z105Z117Z190Y1222162828X4078@usenet.libero. it...
> > Mi spieghi il ragionamento che fai?
> > art.2 c.3 fuori campo mancanza presupposto oggettivo,
> > rientra dalla finestra perchè la società è agricola?
> > f.
> >> Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista


> La norma iva tratta di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria:



in verità la norma IVA considera area edificabile solo quella utilizzabile
a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato
dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. (art. 36 DPR DL 223/06)

> anche se fai un pollaio per le galline, quel terreno è suscettibile di
> utilizzazione edificatoria.


trovo questa tua personalissima teoria, più volte esposta sul NG, non
condivisibile, Sergio. Un pollaio, come una porcilaia o un silos o un
impianto di irrigazione sono al servizio del fondo agricolo. E, anche se
ci costruisci dieci pollai, il terreno resta agricolo e non suscettibile
di utilizzazione edificatoria fino a che non cambia il piano regolatore o
come diavolo si chiama adesso.



> Inoltre è inerente all'attività d'impresa. Ci
> sono state diverse sentenze della cassazione dove assoggettava ad iva
> terreni agricoli. Sinceramente non ho sottomano le sentenze.


Ecco, questa è un'altra questione che mi sembra già più convincente, anche
se non conosco bene nè questa materia nè quelle sentenze.
Ciao

--
Tango

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  #7  
Vecchio 23-09-2008, 15.24.49
f.
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Predefinito Re: Compravendita terreno agricolo

Il 23 Set 2008, 12:25, "Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista"
<locascio@interfree.it> ha scritto:
> "f." <Vi...@Governo.it> ha scritto nel messaggio
> news:82Z105Z117Z190Y1222162828X4078@usenet.libero. it...
> > Mi spieghi il ragionamento che fai?
> > art.2 c.3 fuori campo mancanza presupposto oggettivo,
> > rientra dalla finestra perchè la società è agricola?
> > f.
> >> Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista

> La norma iva tratta di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria:
> anche se fai un pollaio per le galline, quel terreno è suscettibile di
> utilizzazione edificatoria. Inoltre è inerente all'attività d'impresa. Ci
> sono state diverse sentenze della cassazione dove assoggettava ad iva
> terreni agricoli. Sinceramente non ho sottomano le sentenze.
> Ciao
> --
> Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista


Francamente ho in mente una sentenza che faceva riferimento a +
compravendite di terreni agricoli per + periodi d'imposta consecutivi
preordinati ad una attività finale di costruzione immobiliare,
quindi lasciamo perdere discorsi agricoli.
Nel ns caso, perchè mai il legislatore dovrebbe obbligare una società
agricola a pagare l'Iva su un terreno agricolo?
Proprio per il caso di compravendita tra "soggetti agricoli" di "terreni
agricoli",
proprio per agevolare tale settore,
pacifico che non sia dovuta l'Iva,
addirittura se vengono rispettati certi vincoli c'è la completa esenzione da
Registro, Ipotecaria, Catastale, Bollo, ecc.
ai sensi del DLgs 99/2004.
Questa tua affermazione mi stupisce + della capitalizzazione delle
manutenzioni ordinarie ecc.
proprio perchè qui siamo sul tuo campo (Iva 20%?)
Ciao.
f.

--------------------------------
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  #8  
Vecchio 23-09-2008, 15.44.54
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
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Predefinito Re: Compravendita terreno agricolo


"Tango-" <redlibertangokk@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:gbaq6r$lqr$1@news.newsland.it...
> in verità la norma IVA considera area edificabile solo quella utilizzabile
> a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato
> dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e
> dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. (art. 36 DPR DL 223/06)


Non stiamo parlando di aree edificabili, stiamo parlando di aree
suscettibili di utilizzazione edificatoria

> trovo questa tua personalissima teoria, più volte esposta sul NG, non
> condivisibile, Sergio. Un pollaio, come una porcilaia o un silos o un
> impianto di irrigazione sono al servizio del fondo agricolo. E, anche se
> ci costruisci dieci pollai, il terreno resta agricolo e non suscettibile
> di utilizzazione edificatoria fino a che non cambia il piano regolatore o
> come diavolo si chiama adesso.


Qui il discorso diventa più incisivo rispetto ad altre situazioni in cui
esponevo questa teoria. Perchè? Perchè la suscettibilità edificatoria, in
caso d'imprenditore agricolo, ha un peso consistente.

Su un terreno completamente agricolo, quando rivesti la figura di un privato
o di un soggetto senza la qualifica di imprenditore agricolo, ci pianti
patate e cavoli. Al 99,9%, invece, se sei imprenditore agricolo (e di
conseguenza società agricola) puoi costruire tanti mc di unità immobiliare
al servizio del fondo. Magari riesci a costruire 400 mc di magazzino + altre
pertinenze sempre al servizio del fondo.

Quindi, nella fattispecie, non basta vedere semplicemente area edificabile o
non edificabile, ma è importante la qualifica che rivestono le parti, con la
peculiarità che siamo, tra l'altro, in regime d'impresa.

Ciao

--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista





  #9  
Vecchio 23-09-2008, 16.13.58
Tango-
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Predefinito Re: Compravendita terreno agricolo

Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista ha scritto:

> "Tango-" <redlibertangokk@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
> news:gbaq6r$lqr$1@news.newsland.it...
> > in verità la norma IVA considera area edificabile solo quella utilizzabile
> > a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato
> > dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e
> > dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. (art. 36 DPR DL 223/06)


> Non stiamo parlando di aree edificabili, stiamo parlando di aree
> suscettibili di utilizzazione edificatoria


se vogliamo dare un senso a questo thread stiamo parlando di quel che il
DL 223/06 definisce "area fabbricabile" ai fini IVA e cioè, letteralmente:
"un'area e' da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo
edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal
comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione
di strumenti attuativi del medesimo.

> > trovo questa tua personalissima teoria, più volte esposta sul NG, non
> > condivisibile, Sergio. Un pollaio, come una porcilaia o un silos o un
> > impianto di irrigazione sono al servizio del fondo agricolo. E, anche se
> > ci costruisci dieci pollai, il terreno resta agricolo e non >suscettibile
> > di utilizzazione edificatoria fino a che non cambia il piano regolatore o
> > come diavolo si chiama adesso.


> Qui il discorso diventa più incisivo rispetto ad altre situazioni in cui
> esponevo questa teoria. Perchè? Perchè la suscettibilità edificatoria, in
> caso d'imprenditore agricolo, ha un peso consistente.


ai fini IVA direi che pesa quanto un neutrone:-) Quel che conta è se è
un'area è fabbricabile secondo la definizione del 223, cioè utilizzabile
a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato
dal comune. Quel che costruisce l'imprenditore agricolo al servizio del
fondo non è importante.

> Su un terreno completamente agricolo, quando rivesti la figura di un
>privato
> o di un soggetto senza la qualifica di imprenditore agricolo, ci pianti
> patate e cavoli. Al 99,9%, invece, se sei imprenditore agricolo (e di
> conseguenza società agricola) puoi costruire tanti mc di unità immobiliare
> al servizio del fondo. Magari riesci a costruire 400 mc di magazzino + altre
> pertinenze sempre al servizio del fondo.


puoi costruire tutti i porcili e tutti i valori di soprassuolo che vuoi
ma il terreno resta escluso dalla definizione del 223, per il semplice
fatto che il piano regolatore non cambia se costruisco un pollaio.
Che poi l'imprenditore agricolo lo possa fare è un altro discorso, ma il
terreno resta agricolo.





--
Tango

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  #10  
Vecchio 23-09-2008, 16.34.41
Mr. Tatoo
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Predefinito Re: Compravendita terreno agricolo

Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista ha scritto:


> Non stiamo parlando di aree edificabili, stiamo parlando di aree
> suscettibili di utilizzazione edificatoria


Sergio, fermati finchè sei in tempo!

> Qui il discorso diventa più incisivo rispetto ad altre situazioni in cui
> esponevo questa teoria. Perchè? Perchè la suscettibilità edificatoria, in
> caso d'imprenditore agricolo, ha un peso consistente.
> Su un terreno completamente agricolo, quando rivesti la figura di un privato
> o di un soggetto senza la qualifica di imprenditore agricolo, ci pianti
> patate e cavoli. Al 99,9%, invece, se sei imprenditore agricolo (e di
> conseguenza società agricola) puoi costruire tanti mc di unità immobiliare
> al servizio del fondo. Magari riesci a costruire 400 mc di magazzino + altre
> pertinenze sempre al servizio del fondo.


Peccato che la norma interna stabilisca che non costituisce utilizzazione
edificatoria la costruzione di opere indicate nell'art. 9, L. 10/1977
(Bucalossi), che sono le "opere da realizzare nelle zone agricole ivi
comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle
esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale".

> Quindi, nella fattispecie, non basta vedere semplicemente area edificabile o
> non edificabile, ma è importante la qualifica che rivestono le parti, con la
> peculiarità che siamo, tra l'altro, in regime d'impresa.

L'esclusione da iva è oggettiva e riguarda il terreno, a nulla influendo la
qualifica del cedente: in merito basta vedere la dir. 2006/112/CE, art. 12,
par. 1, lett.b) (o il vecchio art. 13 parte B, lettera h),dir.
77/388/CEE).


--
Ciao

Mr. Tatoo
  #11  
Vecchio 23-09-2008, 16.55.24
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
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Predefinito Re: Compravendita terreno agricolo


"Tango-" <redlibertangokk@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:gbatj6$5e5$1@news.newsland.it...
> se vogliamo dare un senso a questo thread stiamo parlando di quel che il
> DL 223/06 definisce "area fabbricabile" ai fini IVA e
> cioè..................


Il testo unico Iva è un Dpr, che fino al 1988, come fonte giuridica, avevo
lo scopo di raggruppare una serie di norme riguardanti una stessa materia.
Successivamente, per tale scopo, non viene più utilizzato il Dpr, ma il
Dlgs, sempre tramite legge delega.

Qui stiamo parlando di un decreto legge che non assume nessuna delle
caratteristiche tipiche del decreto legge: urgenza e necessità, ma ormai
fanno tutti così, è sempre tutto urgente e necessario. Manca la legge
delega, quindi, secondo me, esistono elementi d'incostituzionalità
relativamente alla gerarchia delle fonti giuridiche.

Premesso quanto sopra, non sono nemmeno capaci a scrivere bene il dl, poichè
il comma 2 dell'art. 36 recita: "Ai fini dell'applicazione del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area e' da considerare fabbricabile
se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico
generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della
regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo."

Trovami sul dpr 633/72 "area fabbricabile": avessaro almeno fatto un
riferimento all'art. 2, comma 3 del Dpr, ma manco quello..........

Io rimango di questa tesi, soprattutto nella situazione in cui si tratta di
imprenditore agricolo, dove l'edificabilità può essere molto consistente, e
posso, naturalmente, anche sbagliare.

Ciao

--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista






  #12  
Vecchio 23-09-2008, 17.17.58
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
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Predefinito Re: Compravendita terreno agricolo


"Mr. Tatoo" <mistertatoobasta@spamgmail.com.invalid> ha scritto nel
messaggio news:u5q3vgtso78y.uyatdsgepzt2.dlg@40tude.net...
> Sergio, fermati finchè sei in tempo!


Non c'è nulla da fermarsi, quando le normative sono scritte da cani.

> Peccato che la norma interna stabilisca che non costituisce utilizzazione
> edificatoria la costruzione di opere indicate nell'art. 9, L. 10/1977
> (Bucalossi), che sono le "opere da realizzare nelle zone agricole ivi
> comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle
> esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale".


Quale norma interna: ce ne sono 10 mila tra decreti, risoluzioni, circolari,
leggi, dpr, ecc. ecc.

> L'esclusione da iva è oggettiva e riguarda il terreno, a nulla influendo
> la
> qualifica del cedente: in merito basta vedere la dir. 2006/112/CE, art.
> 12,
> par. 1, lett.b) (o il vecchio art. 13 parte B, lettera h),dir.
> 77/388/CEE).
> --
> Ciao
> Mr. Tatoo


Non mettiamoci dentro anche l'Europa, altrimenti tutto quello scritto in
Italia diventa illegale...................

Ciao

--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista

  #13  
Vecchio 23-09-2008, 17.26.16
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
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Predefinito Re: Compravendita terreno agricolo


"Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista" <locascio@interfree.it> ha scritto
nel messaggio news:wr7Ck.67727$Ca.19350@twister2.libero.it...
> Premesso quanto sopra, non sono nemmeno capaci a scrivere bene il dl,
> poichè il comma 2 dell'art. 36 recita: "Ai fini dell'applicazione del
> decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del
> decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del
> decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del
> decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area e' da considerare
> fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento
> urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente
> dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del
> medesimo."


Per analizzare da un altro punto di vista l'art. 36, e coordinarlo con il
comma dell'iva (suscettibile di utilizzazione edificatoria), considera area
fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento
urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione.........": entra
nel merito della formazione dello strumento urbanistico, ma non
sull'oggettività della norma.

Sono imprenditore agricolo, ho un'area, lo strumento urbanistico prevede
solo per imprenditori agricoli a titolo professionale, la possibilità di
costruire un agriturismo, magazzini, locali tecnici, ecc.ecc.,
domanda: hai fini iva, non rientro anche nella definizione dell'art. 36?????

Ciao

--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista


  #14  
Vecchio 23-09-2008, 18.02.15
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
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Predefinito Re: Compravendita terreno agricolo


"Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista" <locascio@interfree.it> ha scritto
nel messaggio news:sU7Ck.67755$Ca.19233@twister2.libero.it...
> hai fini iva,


hai, hai......

Ciao
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista


  #15  
Vecchio 23-09-2008, 19.58.36
SPQR-bis ©
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Predefinito Re: Compravendita terreno agricolo

In effetti che un terreno agricolo possa essere considerato edificabile
anche a me giunge nuova.
Sapevo del caso dei terreni adibiti a verde pubblico/privato che, in certi
casi, possono essere considerati edificabili.
Ma terreni agricoli no.
Quali sarebbero i riferimenti?
Ciao.


  #16  
Vecchio 24-09-2008, 09.22.33
Tango-
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Predefinito Re: Compravendita terreno agricolo

Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista ha scritto:

> "Mr. Tatoo" <mistertatoobasta@spamgmail.com.invalid> ha scritto nel
> messaggio news:u5q3vgtso78y.uyatdsgepzt2.dlg@40tude.net...
> > Sergio, fermati finchè sei in tempo!


> Non c'è nulla da fermarsi, quando le normative sono scritte da cani.



Non sono d'accordo neanche su questo, Sergio. La definizione di area
fabbricabile contenuta nell'art. 36 del 223/06 è molto discutibile poichè
fa riferimento allo strumento urbanistico generale adottato
dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Definisce quindi area fabbricabile un terreno su cui non potrai costruire
nulla fino al termine di un iter amministrativo che si conclude con
l'approvazione del piano particolareggiato (o POC o POE o come diavolo si
chiama adesso) dopo molti anni.
L'art. 36 ha un unico pregio: è chiarissimo.
Ciao.


--
Tango

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  #17  
Vecchio 24-09-2008, 09.44.11
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
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Predefinito Re: Compravendita terreno agricolo


"SPQR-bis ©" <spqr125@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news7aCk.74$mc1.80@nntpserver.swip.net...
> In effetti che un terreno agricolo possa essere considerato edificabile
> anche a me giunge nuova.
> Sapevo del caso dei terreni adibiti a verde pubblico/privato che, in certi
> casi, possono essere considerati edificabili.
> Ma terreni agricoli no.
> Quali sarebbero i riferimenti?
> Ciao.


1) Tecnicamente/legalmente la norma iva non tratta di terreni edificabili,
ma di aree suscettibili di utilizzazione edificatoria. Nel gerco comune lo
chiami area edificabile.

2) L'art. 36 definisce cosa s'intende per area fabbricabile: è chiaro com'è
stato scritto, vincolando la definizione di area fabbricabile relativamente
alla formazione dello strumento urbanistico, proprio per la problematica del
passato, ai fini reddituali, delle varie sentenze della cassazione e delle
varie ctp/ctr, che si alternavano in decisioni contrapposte.

3) Ma tale art. 36 si coordina male, anzi non si coordina affatto con la
normativa Iva, dove tratta di terreno suscettibile di utilizzazione
edificatoria. Se io posso costruire non mi puoi certo dire che tale area,
per me, non sia suscettibile di utilizzazione edificatoria, quindi è un
requisito soggettivo nella fattispecie.

Per quanto riguarda quello che mi hai chiesto, qualsiasi terreno agricolo è
suscettibile di utilizzazione edificatoria, magari limitata, ma costruibile.
Avrà un indice minimo; dove abito, avevo acquistato dei terreni: l'indice
era ed è pari a 0,015, bassissimo. Ciò significa che con mille metri posso
costruire 1000x0,015= 15mc, pari a 15:3(altezza)= 5 mq calpestabili. Il
minimo per avere l'abitabilità sono 28 mq (un monolocale), quindi mi servono
quasi 6000 mq di terreno per costruire un monolocale di 28mq. Ma siamo in
zona agricola e con 4000 mq di terreno ti fanno costruire adiacente la casa,
una pertinenza (magazzino) di 50 mq. La parte seminterrata (sotto il
monolocale), di solito nelle zone agricole, non è computata ai fini
dell'indice fondiario, pertanto ci esse un garasce di 28 mq.

Quindi con 6000 mq di terreno ho già 28mq+50mq sullo stesso piano e 28mq di
garage. Mi costruisco anche un bel porticato di sopra e un bel porticato di
sotto, che non cubano ai fini fondiari. Ed ecco che su un terreno agricolo
"incostruibile" ho costruito una bella villetta.

Ma tu non sei imprenditore agricolo.

Non fa nulla, poichè tutti i comuni al momento del rilascio del permesso di
costruire, obbligano il proprietario al rilascio di una dichiarazione
unilaterale dove attesta che la costruzione è strettamente collegata alla
coltivazione del fondo, anche se non è a titolo professionale, poichè non
possono legalmente entrare nel merito di ciò.

Non si può costruire nei terreni agricoli??

Venite dalle mie parti: tutte zone agricole e tutte piene di
ville...................

Ciao

--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista

  #18  
Vecchio 24-09-2008, 09.45.43
ponziopilato
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Predefinito Re: Compravendita terreno agricolo



"Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista" <locascio@interfree.it> ha scritto
nel messaggio news:fdmCk.157190$FR.443482@twister1.libero.it...

hai risposto a quello giusto, ora son cavoli tuoi :-)
ciao



  #19  
Vecchio 24-09-2008, 11.25.50
Tango-
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Predefinito Re: Compravendita terreno agricolo

Rag. Sergi


La parte seminterrata (sotto il
> monolocale),


lo sapevo che non avresti resistito al richiamo della tavernetta;-)
Caro Sergio, vorrei esprimerti tutta la mia ammirazione per la pervicacia
con cui tu riesci ad aggrovigliare i problemi più semplici.
Ciao




--
Tango

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  #20  
Vecchio 24-09-2008, 11.38.13
f.
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Il 24 Set 2008, 11:25, redlibertangokk@yahoo.it (Tango-) ha scritto:
> Rag. Sergi
> La parte seminterrata (sotto il
> > monolocale),

> lo sapevo che non avresti resistito al richiamo della tavernetta;-)
> Caro Sergio, vorrei esprimerti tutta la mia ammirazione per la pervicacia
> con cui tu riesci ad aggrovigliare i problemi più semplici.
> Ciao

Sai che contento l'agricoltore pronto a sborsare il 20% di Iva,
sta già saltando di gioia in mezzo al campo
:::::-----------)))))))))))
sta già cantando
"chi non salta 36 è è
chi non salta si coordina male oè oè"
Chissà che qualche giudice preso da un irrefrenabile istinto
non faccia riferimento alla mitica "tavernetta" sdoganandola
per meriti acquisiti sul "campo"
dal newsgroup.
f.





> --
> Tango
> questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
> http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad abuse@newsland.it


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  #21  
Vecchio 24-09-2008, 11.41.19
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
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Predefinito Re: Compravendita terreno agricolo


"Tango-" <redlibertangokk@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:gbd12u$rf6$1@news.newsland.it...
> lo sapevo che non avresti resistito al richiamo della tavernetta;-)
> Caro Sergio, vorrei esprimerti tutta la mia ammirazione per la pervicacia
> con cui tu riesci ad aggrovigliare i problemi più semplici.
> Ciao
> Tango


ma il problema non è semplice, anzi è abbastanza complesso, visto
l'intreccio di norme/prassi e giurisprudenza. L'Ade territorialmente
competente, si sta muovendo da poco tempo in tal senso: questo perchè in
queste zone difficilmente esistono sono edificabili (sono tutte zone
agricole) e il tessuto urbanistico in queste zone agricole sta crescendo a
livello esponenziale, ville su ville e di agricoltori ne conti sul palmo di
una mano.

Ciao

--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista

  #22  
Vecchio 24-09-2008, 18.51.34
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Predefinito Re: Compravendita terreno agricolo

"Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista" <locascio@interfree.it> ha scritto
nel messaggio news:fdmCk.157190
Più ci penso, e più mi risulta difficile capire come un terreno agricolo
possa essere considerato edificabile.
Dalle mie parti non si può costruire un'abitazione su un terreno agricolo:
serve una modifica al PRG. A meno che non si tratti di opere strettamente
funzionali alla conduzione del fondo, ma queste, come altri hanno già fatto
notare, non fanno venir meno la natura sostanzialmente agricola del terreno.
Inoltre, seguendo il tuo ragionamento, praticamente nessun terreno potrebbe
essere considerato non edificabile.
Comunque servirebbero riferimenti precisi, altrimenti alcune affermazioni
sono difficilmente verificabili.
Ciao.


  #23  
Vecchio 24-09-2008, 18.58.25
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
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Predefinito Re: Compravendita terreno agricolo


"SPQR-bis ©" <spqr125@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:BeuCk.84$Ah7.65@nntpserver.swip.net...
> Comunque servirebbero riferimenti precisi, altrimenti alcune affermazioni
> sono difficilmente verificabili.
> Ciao.


Vieni nel ponente ligure e, passando dall'autostrada (che passa tra le
colline e il mare) tutte le ville che vedi dopo Imperia (e sicuramente anche
prima d'Imperia), sorgono su terreni esclusivamente agricoli.

Più verificabile di così..............e se non ci credi, ti fermi al primo
comune che incontri e chiedi in quale zona urbanistica ricadono tutte ste
villazze.

Ciao

--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista

  #24  
Vecchio 24-09-2008, 19.15.09
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Predefinito Re: Compravendita terreno agricolo

"Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista" <locascio@interfree.it> ha scritto
nel messaggio news:RkuCk.68483
> Vieni nel ponente ligure e, passando dall'autostrada (che passa tra le
> colline e il mare) tutte le ville che vedi dopo Imperia (e sicuramente
> anche prima d'Imperia), sorgono su terreni esclusivamente agricoli.
> Più verificabile di così..............e se non ci credi, ti fermi al primo
> comune che incontri e chiedi in quale zona urbanistica ricadono tutte ste
> villazze.


Per riferimenti ovviamente intendevo delle leggi/delibere/prg da dove si
evinca chiaramente che su un terreno agricolo è possibile costruire una
normale abitazione (o una villa), ma credo sia un po' difficile trovarne.
Non staremo mica parlando di costruzioni abusive?
Ciao.


  #25  
Vecchio 24-09-2008, 19.28.43
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
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Predefinito Re: Compravendita terreno agricolo


"SPQR-bis ©" <spqr125@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:IAuCk.91$Ah7.58@nntpserver.swip.net...
> Per riferimenti ovviamente intendevo delle leggi/delibere/prg da dove si
> evinca chiaramente che su un terreno agricolo è possibile costruire una
> normale abitazione (o una villa), ma credo sia un po' difficile trovarne.
> Non staremo mica parlando di costruzioni abusive?
> Ciao.


Il primo che mi capita, comune di Sanremo

http://www.comunedisanremo.it/files/...Coordinate.pdf

pag. 10 Zonizzazione specifica le aree (a noi interessa la zona agricola E)

pag. 29 Zone E

pag 30 a regime zona E1 (quasi in fondo) - incrementi volumetrici non
superiori al 10% della volumetria esistente; - indice territoriale non
superiore a 0,15 mc/mq., di cui non più di 0,10 mc/mq ad usi residenziali,
purchè connessi alla conduzione agricola dei fondi.

Magari avessi io quell'indice, poichè io ho 0,015. Con 0,15 avendo 2000 mq
puoi costruire 2000 x 0,15 = 300 mc diviso l'altezza di 3mt = 100 mq
calpestabili.

Porca miseria, non mi puoi dire che non sia suscettibile di utilizzazione
edificatoria......

Leggi le pagine seguenti e nelle zone più strettamente agricole l'indice
scende a 0,03 e 0,06, con la possibilità di creare magazzini, locali
tecnici, ecc.ecc. e con il vincolo della coltivazione del fondo.

Io non so cosa succeda nei Prg delle altre parti, ma qui in Liguria, almeno
nel ponente ligure, i terreni sono quasi tutti esclusivamente agricoli,
pieni di ville e di agricoltori non ce ne sono, poichè i comuni richiedono
solo un atto unilaterale della coltivazione del fondo, anche a livello
"amatoriale" e non professionale.

Ciao

--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista




  #26  
Vecchio 25-09-2008, 09.04.35
f.
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Predefinito Re: Compravendita terreno agricolo

Il 24 Set 2008, 19:28, "Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista"
<locascio@interfree.it> ha scritto:
> Porca miseria, non mi puoi dire che non sia suscettibile di utilizzazione
> edificatoria......
> Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista


1)
Sent. n. 8180 dell'11 marzo 1999 (dep. il 28 luglio 1999)
della Corte Cass., Sez. I civ. - Pres. Sgroi, Rel. Forte
Iva - Cessione di terreni - Che non sono in zone agricole -
Assoggettabilità all'imposta - Non necessariamente - Se non effettuata da
un ente nell'esercizio di attività agricole - Può essere soggetta
all'imposta proporzionale di registro - Art. 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633 Massima - La cessione di terreni che, per gli strumenti urbanistici
locali, non sono in zone agricole non è necessariamente imponibile ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, per l'art. 2, terzo comma, lett. c), del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e può essere soggetta ad imposta di
registro proporzionale quando non sia effettuata da un ente nell'esercizio
delle attività agricole o commerciali che lo stesso esercita ordinariamente
o ha tra i suoi fini ovvero non inerisca a tale attività. Fatto - L'A.A.T.,
ente per l'apprestamento dei mezzi tecnici per
l'esercizio dell'agricoltura, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria
di primo grado di Trento, avverso l'avviso di liquidazione del 22 ottobre
1987 del locale Ufficio del Registro, con il quale si liquidavano in L.
29.186.000 le imposte di registro, trascrizione, e accessori per la
cessione alla società F.T. s.c.r.l, con atto del 20 ottobre 1987, di un
terreno di sua proprietà in Rovereto di mq 22.660, per il prezzo di L.
294.585.980. Nel ricorso si deduceva che la vendita aveva ad oggetto un
suolo edificatorio e quindi esattamente era stata qualificata cessione di
beni assoggettata ad IVA, per la quale era applicabile solo l'imposta di
registro fissa e non quella proporzionale di cui all'avviso, il quale era
quindi illegittimo. Il ricorso veniva accolto con decisione gravata da
appello dell'Ufficio del Registro di Trento alla Commissione tributaria di
II grado di Trento con il quale si contestava sia la natura edificatoria
del terreno che l'inerenza stessa del bene ceduto all'attività
imprenditoriale dell'alienante, ente di diritto pubblico; la Commissione
con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello, in quanto la
natura edificatoria del terreno venduto emergeva sicura dalla variante
urbanistica deliberata dal consiglio comunale di Rovereto e approvata dagli
organi di controllo, che aveva inserito le aree in zona destinata a
insediamenti produttivi connessi all'agricoltura, per cui su quell'area
stessa era stato possibile edificare un manufatto poi utilizzato dalla
società acquirente per cultura e trasformazione di funghi. Nessun rilievo
vi era nella decisione impugnata sulla deduzione contenuta in gravame circa
il fatto che le vendite dei terreni non rientravano nell'attività d'impresa
del cedente e le spese del grado erano compensate.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero
delle Finanze, con atto notificato il 6 settembre 1997 alla s.r.l. F.T. e
rinotificato il 10 settembre successivo all'A.A.T.; si difendono società
F.T. e l'ente A.A. con controricorso.

Diritto - 1. Con unico motivo di ricorso si censura la sentenza della
Commissione di II grado di Trento per violazione degli artt. 1 e 2, comma
terzo, lett. c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; dell'art. 9, lett. a),
della L. 28 gennaio 1977, n. 10; dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 634 e del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e per insufficiente, erronea e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in
relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c. perché, prevedendo l'art. 38 del
D.P.R. n. 634... l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa
per le cessioni soggette ad IVA, tale tributo è dovuto solo se dette
cessioni siano effettuate nell'esercizio di un'impresa (art. 1, D.P.R. n.
633... ) e non riguarda comunque, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett.
c), del D.P.R. n. 633... quelle «cessioni che hanno per oggetto terreni
non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti
dísposizioni», precisandosi nella norma che «non costituisce utilizzazione
edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art. 9, lett. a),
della L. 28 gennaio 1977, n. 10» (la norma risulta così modificata
dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24). La decisione di merito per
il ricorrente viola le indicate norme, sia perché l'ente alienante non ha
tra i propri scopi la vendita di immobili e quindi, pur se qualificabile
impresa, nel caso non sussiste inerenza della cessione all'attività
imprenditoriale del cedente, sia in quanto, sul piano oggettivo, il terreno
era stato ceduto per lo svolgimento di attività agricole e quindi rientrava
tra quelli di cui all'art. 9, lett. a), della L. 10 del 1977, destinati ad
«opere da realizzare nelle zone agricole ivi comprese le residenze, in
funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore,
agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della L. 9 maggio 1975,
n. 153»: tale norma definisce l'imprenditore agricolo e si ritiene
applicabile anche quando l'esercizio dell'impresa si svolga in forma
societaria ovvero abbia ad oggetto attività connesse (su queste ultime cfr.
di recente Cass. SS.UU. 13 gennaio 1997, n. 265). Per il Ministero, i
giudici di merito avevano erroneamente affermato l'assoggettabilità all'IVA
di tale cessione e escluso l'imposta di registro proporzionale; con i
controricorsi si rileva che la zona, in cui è posto il terreno, per gli
strumenti urbanistici locali, non è agricola, ma destinata ad insediamenti
produttivi e che in essa si è realizzato uno stabilimento nel quale si
coltivano e lavorano i funghi, non rientrante tra le opere dell'art. 9
della L. n. 10/1977.
2. Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 633... , l'imposta sul valore
aggiunto si applica sulle "cessioni di beni ... effettuate nel territorio
dello Stato nell'esercizio di imprese ..." e mentre le cessioni imponibili
sono indicate nell'art. 2 e distinte nella stessa norma da quelle non
imponibili, l'espressione «esercizio dell'impresa» trova precisa
esplicazione nell'art. 4 del medesimo D.P.R., che individua al n. 2 del
secondo comma, tra i soggetti tenuti all'imposta anche gli «enti pubblici e
privati... che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciali o agricole». Al successivo quarto comma dello stesso
art. 4 si aggiunge: «Per gli enti indicati al n. 2 del secondo comma, che
non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese
soltanto le cessioni di beni... fatte nell'esercizio di attività
commerciali o agricole». Le A.A.T. sono un ente di diritto pubblico, il
quale, come emerge dalla stessa denominazione, ha tra i suoi fini il
commercio di mezzi tecnici per l'esercizio dell'agricoltura e quindi la
vendita all'ingrosso e al minuto di scorte agrarie, macchine e materiali
per l'agricoltura, mangimi e sementi, e tali attività non sono state
neppure valutate dalla decisione impugnata per accertare l'imponibilità ai
fini IVA della cessione per cui è causa; poiché dalla sentenza della
commissione di II grado non è esaminata la questione se la compravendita di
terreni, sia inquadrabile nell'attività imprenditoriale delle Aziende
Agrarie, la stessa deve valutarsi, perché solo in esito all'eventuale
accertamento positivo di tale questione assume rilievo il presupposto
oggettivo delle caratteristiche edificatorie o meno dell'area ceduta. Deve
quindi ritenersi violato effettivamente l'art. 1 del D.P.R. n. 633... , in
riferimento all'art. 4 dello stesso D.P.R., nell'omesso esame
dell'imponibilità IVA della cessione sul piano soggettivo, in rapporto agli
scopi delle A.A.T. e alle ordinarie attività imprenditoriali di questo
ente, per cui la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla
stessa commissione regionale, perché valuti tale questione ignorata
nonostante il problema sia stato sollevato dall'Ufficio e su di esso si
siano difesi i contribuenti.
3. L'unica disciplina normativa esaminata dalla decisione impugnata, la
quale ha tenuto conto del gravame dell'Ufficio del Registro solo per
l'imponibilità IVA della cessione per le caratteristiche oggettive del
terreno venduto, è l'art. 2 del D.P.R. n. 633... , per il quale non sono
cessioni soggette ad IVA quelle che abbiano ad oggetto aree edificabili, a
meno che l'utilizzazione edificatoria delle stesse non sia limitata alle
opere realizzabili in zone agricole e funzionali all'agricoltura di cui
all'art. 4, lettera a), della L. 28 gennaio 1977, n. 10. Per la sentenza
impugnata l'area oggetto di vendita e inserita in una zona che nel P.R.G.
di Rovereto, a seguito di variante deliberata poco prima dell'alienazione
dal locale consiglio comunale e approvata dagli organi di controllo, è
destinata a «Insediamenti produttivi collegati alle attività agricole e
zootecniche» e quindi non era in «zone agricole», per cui non poteva che
rientrare tra quelle suscettibili di utilizzazione edificatoria. Pur
essendo sicuramente la funghicultura attività di impresa agricola (L. 5
aprile 1985, n. 126) e apparendo indubbio che nel manufatto realizzato sul
terreno acquistato si effettuavano, con la coltivazione di funghi, anche
manipolazioni e trasformazioni di prodotti agricoli qualificabili come
attività connesse (sulle imprese agricole a fini fiscali cfr. Cass. 20
marzo 1998, n. 2936 e Cass. 11 febbraio 1997, n. 1270 e sulle imprese miste
ai fini IVA cfr. Cass. 8 aprile 1998, n. 3650), è chiaro che l'inequivoca
espressione «zone agricole» usata in una legge disciplinante
«l'edificabilità dei suoli» cioè la n. 10/1977 non è compatibile con la
destinazione non edificatoria del terreno de quo che quindi rientra tra i
possibili oggetti di cessioni imponibili IVA tra le aree suscettibile di
utilizzazione edificatoria, di cui all'art 2, terzo comma, lett. c), del
D.P.R. n. 633... . Per tale profilo oggettivo, la potenziale
assoggettabilità ad IVA della cessione non consente l'accoglimento del
ricorso, indipendentemente dalla natura della s.c.r.l. F.T. e delle
attività volte da questa nel manufatto realizzato sul terreno acquisito.
4. In conclusione, la sentenza impugnata deve cassarsi e la causa deve
rinviarsi ad altra sezione della Commissione di secondo grado di Trento,
perché si uniformi al seguente principio di diritto, alla luce degli atti e
della documentazione prodotta: «La cessione di terreni che, per gli
strumenti urbanistici locali, non sono in zone agricole non è
necessariamente imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, per
l'art. 2, terzo comma, lett. c), del D.P.R. 633... e può essere soggetta
ad imposta di registro proporzionale quando non sia effettuata da un ente
nell'esercizio delle attività agricole o commerciali che lo stesso esercita
ordinariamente o ha tra i suoi fini ovvero non inerisca a tali attività».
Nel giudizio di rinvio, si provvederà [sia] sulla disciplina delle spese
della fase di merito in secondo grado che del presente giudizio di
cassazione.

P.Q.M. - La Corte Suprema di Cassazione, I sezione civile, accoglie il
ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della
Commissione tributaria di secondo grado di Trento, anche per le spese.





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  #27  
Vecchio 25-09-2008, 09.06.01
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Il 24 Set 2008, 19:28, "Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista"
<locascio@interfree.it> ha scritto:

2)
Sent. n. 5366 del 12 gennaio 1999 (dep. il 2 giugno 1999)
della Corte Cass., Sez. I civ. - Pres. Finocchiaro, Rel. Plenteda
Iva - Operazioni imponibili - Cessione di bene che acquisisce destinazione
diversa (area edificabile) da quella avuta nell'attività dell'impresa
agricola - Perdita del carattere di strumentalità - Sussiste -
Assoggettabilità all'Iva - Non sussiste - Ad imposta di registro - Sussiste
- Artt. 1 e 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Massima - Non è assoggettabile
a Iva, ma ad imposta di registro, la
cessione di un bene che, a seguito di una destinazione diversa (area
edificabile) da quella che aveva quando fu impiegato nell'attività di
impresa agricola, viene a perdere il carattere originario di bene
strumentale. Fatto - Con rogito 14/5/1993 per notaio C. reg.to a Senigallia
il 3
giugno 1993 al n. 507 serie 1/V, P. vendette alla società P.M. S.r.l. un
terreno edificabile con sovrastanti capannoni agricoli al prezzo di L.
604.905.000. L'Ufficio del registro registrò l'atto a tassa fissa ai sensi
dell'art. 40, D.P.R. n. 131/1986, ritenendo sussistente il requisito
oggettivo della edificabilità dell'area; ma dubitando del requisito
soggettivo, trattandosi di ditta operante in agricoltura, interpellò
l'Ufficio Iva, che espresse parere contrario alla applicazione dell'Iva, in
difetto di tale requisito.
L'Ufficio del Registro notificò l'avviso di liquidazione con l'imposta
supplementare ad entrambi i contraenti, che proposero ricorso alla
Commissione Tributaria di I grado, chiedendone l'annullamento dovendosi la
vendita assoggettare ad IVA.
La Commissione respinse il ricorso e la decisione fu appellata dal
venditore, il quale invocò la natura agricolo-commerciale della sua
attività tale da giustificare la imposizione Iva. La Commissione regionale
di Ancona, con sentenza 6 novembre 1996, accolse il ricorso rilevando che
il terreno compravenduto, sul quale erano stati realizzati capannoni ad uso
dell'impresa, era stato utilizzato, quale bene strumentale per l'esercizio
di attività di allevamento che, seppure agricola, ai fini fiscali riceve il
trattamento delle imprese commerciali; sicché la cessione in questione
indipendentemente dalla destinazione urbanistica è pur sempre cessione di
bene di impresa, da assoggettarsi ad IVA.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione
l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, chiedendone l'annullamento con
un unico motivo di censura.
Ha resistito con controricorso P. (...).

Diritto - Con l'unico motivo l'Amministrazione delle finanze ha dedotto
la violazione dell'articolo 40, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e degli artt.
1, 4 e 5, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all'art. 360, comma
1, n. 3, c.p.c.. Assume la ricorrente che l'alienazione del bene
strumentale di impresa gli fa perdere il precedente vincolo di destinazione
e ciò in relazione alla natura sia dell'attività esercitata che del bene
compravenduto. E poiché all'attività agricola della ditta P. era
completamente estraneo il compimento di atti di compravendita immobiliare e
l'alienazione de qua ha riguardato un immobile destinato dal piano
regolatore a scopi edificatori, l'atto compiuto è di mero consumo di un
bene di un patrimonio aziendale, non inerente all'attività
professionalmente esercitata ai sensi degli artt. 2135 e 2195 cod. civ. e
pertanto non soggetto al regime Iva, bensì all'imposta di registro.
La censura è fondata. Escluso che l'esercizio di attività agricola
costituisca un limite all'applicazione del regime IVA alle operazioni
imponibili - essendo l'impresa agricola espressamente considerata dall'art.
4, D.P.R. 26 gennaio 1972, n. 633, al pari di quella commerciale - resta da
stabilire se possa comprendersi nella categoria delle operazioni imponibili
di cui all'art. 1 di tale legge la cessione di beni che abbiano acquisito
destinazione diversa da quella che avevano allorché furono impiegati
nell'attività di impresa.
La conclusione cui conduce la normativa in esame è negativa, giacché la
cessione di cui si tratta, una volta che il terreno assunse il carattere di
suolo destinato alla edificazione, perdendo così la qualità di bene
strumentale, cioè di bene relativo all'impresa - così come è desumibile dal
coordinato disposto degli artt. 54 e 40 TUIR (D.P.R. n. 917/1986) - uscì
dalla tipologia degli atti soggetti ad IVA considerati dall'art. 2, D.P.R.
n. 633/1972 .
Deve infatti escludersi che nella nozione dei «beni relativi
all'impresa» (art. 54 TUIR) possano ricomprendersi tutti i beni di essa,
dal momento che tale nozione implica la combinazione di elementi oggettivi
e soggettivi, corrispondendo i primi a quei beni esclusivamente idonei a
essere mezzo per l'esercizio della specifica impresa, gli altri alla
volontà dell'imprenditore di inserirli stabilmente nella sua organizzazione
produttiva; con l'effetto che l'aggregazione strumentale stabilita
all'interno dell'azienda, supponendo il concorso di entrambi, cessa nel
momento in cui viene meno uno di essi.
Conseguentemente, se il nesso economico del terreno con l'esercizio
dell'impresa agricola, ebbe difficoltà a configurarsi a seguito della
trasformazione dell'immobile in area destinata alla edificazione, la
determinazione dell'imprenditore di escluderlo dalla sua organizzazione, in
linea con la mutata valenza economica del cespite, tolse in via definitiva
ad esso il carattere originario di bene strumentale, determinando
l'assoggettamento del relativo atto di cessione all'imposta del registro.
Il ricorso va pertanto accolto e va cassata la decisione impugnata.
Ricorrono i presupposti dell'art. 384, comma 1, c.p.c. per la pronuncia nel
merito e per l'effetto va respinto il ricorso del contribuente avverso
l'avviso di liquidazione.
La disputabilità della controversia giustifica la compensazione delle
spese del processo.

P.Q.M. - La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione
impugnata e, pronunziando nel merito, rigetta il ricorso del contribuente
avverso l'avviso di liquidazione. Compensa le spese processuali.




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Il 24 Set 2008, 19:28, "Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista"
<locascio@interfree.it> ha scritto:

CARO SERGIO TU INVECE FAI RIFERIMENTO a casi come questo


Sent. n. 9776 del 5 marzo 2003 (dep. il 18 giugno 2003)
della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Papa, Rel. D'Alonzo
Iva - Esercizio di imprese - Definizione - Caratteristiche - Attività
occasionale - Differenze - Cessione di suoli agricoli in piccoli lotti -
Operazione protrattasi per più anni - Assoggettabilità ad Iva - Sussiste -
Imposta di registro - Applicabilità - Esclusione - Art. 4, D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 - Artt. 2135 e 2195 del codice civile Massima - A
seguito delle modificazioni all'art. 4, D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, introdotte dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, perché
un atto sia assoggettato all'Iva anziché all'imposta proporzionale di
registro, non rileva il semplice fatto che sia stata corrisposta un'imposta
anziché l'altra, atteso che pure nei casi di imposizione alternativa il
contribuente ha l'obbligo di corrispondere il tributo dovuto e non quello
scelto a seconda di considerazioni soggettive, ma occorre che si tratti di
cessione di beni o prestazione di servizi compiute nell'ambito
dell'attività propria dell'impresa, intendendosi per esercizio d'impresa
l'esercizio di professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività
commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 del codice civile,
anche se non organizzate in forma d'impresa, non essendo, pertanto,
sufficiente, al predetto fine, che tali attività siano svolte in maniera
meramente occasionale. L'assoggettabilità all'Iva va esclusa soltanto nel
caso di attività occasionale in quanto, secondo la riformulazione dell'art.
4, D.P.R. cit., i requisiti di professionalità ed abitualità esigono il
carattere continuativo e stabile dell'attività imprenditoriale e, pertanto,
non sono ravvisabili unicamente rispetto ad atti isolati di produzione o
commercio, ovvero nel caso di cessione di un singolo bene non riconducibile
alla realizzazione di attività commerciali o agricole (nel caso di specie è
stata ritenuta assoggettabile ad Iva una operazione di cessione di suoli
agricoli dalla estensione tra i 150 ed i 500 mq, apparentemente preordinata
allo sfruttamento edificatorio e non esauritasi in un unico anno ma
protrattasi per più anni). Fatto - Con ricorso notificato al Ministero delle
finanze il 7 gennaio
1999 (depositato il 26 gennaio 1999), R.G. (quale erede di R.E.), in base a
tre motivi chiedeva di cassare, con ogni consequenziale provvedimento anche
in ordine alle spese, la sentenza n. 164 depositata il 12 dicembre 1997 con
cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia, in accoglimento
dell'appello proposto dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato avverso
le sentenze nn. 1192, 1193, 1194, 1195, 1196 e 1197 (tutte pronunciate il
12 maggio 1990 dalla Commissione tributaria di I grado di Ragusa), aveva
rigettato i ricorsi proposti dal contribuente avverso gli avvisi (per
omessa dichiarazione e mancata corresponsione dei relativi tributi
afferenti a pretesa «attività speculativa immobiliare») emessi dall'Ufficio
Iva di Ragusa per gli anni d'imposta dal 1982 al 1987 sulla scorta degli
accertamenti compiuti dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di
Finanza di quella città.
Nel controricorso notificato il 16 febbraio 1999 (depositato il 4 marzo
1999) il Ministero intimato chiedeva di respingere il ricorso con ogni
consequenziale provvedimento.

Diritto - 1. Il giudice a quo - dopo avere esposto che nell'atto di
appello l'Ufficio erariale (1) aveva rimarcato «il carattere di
imprenditorialità della attività posta in essere dal R.» e (2) aveva fatto
«opportuno richiamo art. 2195 del codice civile» - ha ritenuto
«perfettamente condivisibili» i princìpi posti a fondamento dell'appello
stesso osservando che - pur non essendo sufficiente, «ai fini
dell'assoggettamento di un atto di trasferimento di bene all'Iva», che si
tratti di «"cessione di beni relativi alla impresa" secondo la originaria e
generica formulazione dell'art. 4, D.P.R. n. 633... », in quanto è
necessario che detta cessione «rientri nell'ambito della attività, anche se
non esclusiva, ma abitualmente esercitata dal soggetto (C.T.C. 2 ottobre
1990, n. 6216)» -, nel «ritenere la fondatezza dell'accertamento
dell'Ufficio Iva», ha sottolineato («bisogna pure sottolineare») in fatto
che (a) «la attività di cessione di suoli della estensione tra i 150 ed
1500 mq., che certamente nulla possono significare da un punto di vista
agricolo, appare preordinata allo sfruttamento edificatorio» e (b) che
«tale attività non si esaurisce in un solo anno (allora sì che si potrebbe
parlare di occasionalità pura) ma si protrae per ben sei anni» in quanto
«gli anni di imposta ... vanno dal 1982 al 1987».
La Commissione tributaria regionale, poi, ritenuto «pacifico ... che
non rientra nel campo di applicazione dell'Iva la attività svolta
dall'imprenditore occasionale», ha, quindi, affermato che «il requisito
della professionalità va desunto non astrattamente, secondo parametri privi
di riscontro effettivo, ma sulla base di dati strettamente correlati alla
realtà che di volta in volta si presenta» aggiungendo che mentre «appare
indubbio che manca del tutto il carattere della professionalità nel
soggetto che, considerata obiettivamente la attività speculativa esplicata,
può ad essa attività attribuirsi, sia dal punto di vista temporale che dal
punto di vista di una incidenza economica trascurabile, il carattere di
occasionalità», «con la medesima certezza deve dichiararsi che il carattere
della professionalità, con tutte le conseguenze che ne derivano, ricorre
ogni volta che l'affare compiuto rivesta notevole rilevanza economica e si
articoli in una serie di operazioni».
Il giudice d'appello, quindi, dopo aver osservato che «indubbiamente la
caratteristica di imprenditorialità, e quindi conseguentemente la
applicazione del relativo regime tributario, deve considerarsi presente
ogni qualvolta che la attività esercitata "comporti un'apprezzabile
organizzazione dei fattori della produzione, un rilevante impiego di mezzi
economici e si protragga nel tempo " (Cass. I civile, 12 marzo 1996, n.
2021)», ha ritenuto che «nella fattispecie non vi è un solo elemento che
possa far ritenere presente il carattere di occasionalità della attività
imprenditoriale del ricorrente, proprio per le considerazioni sopra
dedotte».
2. Con il primo motivo di gravame il R., ritenendo violato (in
relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile) il
combinato disposto «del D.P.R. n. 633... , n. 634... ( .... TU n.
131/1986) e della L. 21 febbraio 1977, n. 36», sostiene che «il
trasferimento dei terreni agricoli anche a fini non agricoli, va
assoggettato all'imposta di registro e non all'Iva, tanto ... che l'art. 2,
L. n. 36/1977» - introdotta, secondo i lavori preparatori, «per scoraggiare
le lottizzazioni abusive nonché nel presupposto che all'imposta di registro
non potessero non essere assoggettate le cessioni medesime» - «eleva del
15% l'aliquota dell'imposta di registro per i terreni agricoli trasferiti a
soggetti non imprenditori agricoli».
Per il ricorrente, quindi, «la cessione di terreni oggettivamente non
suscettibili di utilizzazione edificatoria (quale che sia l'uso fatto
successivamente al trasferimento ...) resta oggettivamente esclusa dal
campo di applicazione dell'Iva, non potendo attribuirsi al privato il
potere di attrarre in questo campo (per effetto di una attività contra
legem) un bene che ne è escluso per natura».
La censura non può essere accolta perché priva di fondamento.
A. In diritto, invero, va confermato (non ravvisandosi né essendo state
dedotte ragioni per disattenderlo) il principio secondo il quale (Cass., I,
26 marzo 1984 n. 1987), in conseguenza della modificazione all'art. 4,
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 introdotta dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio
1979, n. 24 (avente effetto dal primo gennaio 1973), perché un atto sia
assoggettato all'imposta sul valore aggiunto anziché all'imposta
proporzionale di registro, non rileva il semplice fatto che sia stata
corrisposta un'imposta anziché l'altra, atteso che pure nei casi di
imposizione alternativa il contribuente ha l'obbligo di corrispondere il
tributo dovuto e non quello scelto a seconda di considerazioni soggettive,
ma occorre che si tratti di cessione di beni o di prestazioni di servizi
compiute nell'ambito della attività propria dell'impresa, intendendosi per
esercizio d'impresa l'esercizio per professione abituale, ancorché non
esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e
2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma d'impresa, non
essendo, pertanto, sufficiente, al predetto fine, che tali attività siano
svolte in maniera meramente occasionale.
Perché un atto sia assoggettato all'Iva e non all'imposta di registro,
peraltro, non rileva il fatto che sia già stata corrisposta un'imposta
anziché un'altra, atteso che anche nei casi di imposizione alternativa il
contribuente, e ancor più l'Ufficio, hanno rispettivamente l'obbligo di
corrispondere o di richiedere il tributo effettivamente dovuto e non quello
per primo corrisposto o scelto dal contribuente in base a considerazioni
soggettive (Cass., I, 11 aprile 1996 n. 3427, per la quale resta
impregiudicato il diritto al rimborso di quanto pagato senza titolo; id.,
I, 12 marzo 1996, n. 2021; id., I, 3 dicembre 1993, n. 12007; id., I 9
aprile 1991, n. 03726).
Da tali princìpi discende l'assoluta irrilevanza del fatto che l'art.
2, L. 21 febbraio 1977, n. 36 (invocato dal ricorrente) - il quale ha
aggiunto l'art. 1-bis «dopo l'art. 1 della tariffa, parte prima, allegato
A, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 634» -
abbia fissato al 15% l'imposta di registro relativa agli «atti traslativi a
titolo oneroso di terreni agricoli» in quanto il problema posto dalla
controversia non è costituito dalla natura (agricola o meno) dei beni
immobili («suoli della estensione tra i 150 ed i 500 mq.») alienati ma
dalla natura imprenditoriale o meno dell'attività posta in essere con tali
alienazioni dovendosi stabilire se le molteplici vendite effettuate negli
anni dal R., indipendentemente dalla natura dei beni trasferiti, debbano o
meno considerarsi, ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
istitutivo dell'Iva, manifestazione dell'esercizio di un'impresa e, di
conseguenza, se le stesse debbano essere soggette all'imposta ed ai
connessi adempimenti previsti da tale D.P.R..
B. In ordine all'assoggettamento ad Iva anziché ad imposta di registro
delle cessioni di beni va ricordato che l'assoggettabilità in questione va
esclusa soltanto nel caso di attività occasionale in quanto, secondo la
riformulazione dell'art. 4, D.P.R. n. 633/... (in virtù del già richiamato
art. 1, D.P.R. n. 24/1979), i requisiti di professionalità e di abitualità
dell'esercizio dell'impresa richiesti da detta normativa esigono il
carattere continuativo e stabile dell'attività imprenditoriale e, pertanto,
non sono ravvisabili unicamente rispetto ad atti isolati di produzione o
commercio, ovvero nel caso di cessione di un singolo bene non riconducibile
alla realizzazione di attività commerciali o agricole di cui agli artt.
2135 e 2195 (Cass., II, 30 luglio 2001, n. 10430; id., I, 11 aprile 1996,
n. 3406; id., I, 12 marzo 1996, n. 2021; id., I, 3 dicembre 1993, n.
12007).
La abitualità, sistematicità e continuità dell'attività economica, come
indice della professionalità necessaria per l'acquisto della qualità di
imprenditore, inoltre, vanno intese in senso non assoluto ma relativo,
sicché (Cass., I, 10 maggio 1996, n. 4407) non può escludersi la qualità di
imprenditore - come tale assoggettabile alla disciplina dell'Iva - nel
soggetto che, come accertato nel caso di specie dal giudice del merito,
svolga un'attività che si protragga nel tempo per una durata apprezzabile,
ancorché finalizzata, eventualmente, al compimento di un'unica operazione
speculativa.
C. Nella specie il giudice di appello ha fatto corretta applicazione
delle norme di diritto richiamate - avendo affermato che «non rientra nel
campo di applicazione dell'Iva la attività svolta dall'imprenditore
occasionale» e che «il requisito della professionalità va desunto non
astrattamente, secondo parametri privi di riscontro effettivo, ma sulla
base di dati strettamente correlati alla realtà che di volta in volta si
presenta» - e, in conseguenza, osservato in fatto, al fine di evidenziarne
la natura imprenditoriale, che (1) «la attività di cessione di suoli della
estensione tra i 150 ed i 500 mq., che certamente nulla possono significare
da un punto di vista agricolo, appare preordinata allo sfruttamento
edificatorio» e (2) che «tale attività non si esaurisce in un solo anno
(allora sì che si potrebbe parlare di occasionalità pura) ma si protrae per
ben sei anni» in quanto «gli anni di imposta ... vanno dal 1982 al 1987»,
conclusivamente asserendo che «nella fattispecie non vi è un solo elemento
che possa far ritenere presente il carattere di occasionalità della
attività imprenditoriale del ricorrente, proprio per le considerazioni
sopra dedotte».
L'accertamento circa la cessione di un bene nell'esercizio abituale e
professionale dell'impresa, valutato in relazione alle concrete modalità ed
al contenuto oggettivo e soggettivo dell'atto, costituisce, come evidente,
apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se, come nella
specie, congruamente motivato.
3. Con il secondo motivo di gravame il R., ritenendo violato (in
relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 del codice di procedura civile)
l'art. 4, D.P.R. n. 633/... , sostiene che la motivazione data dalla
Commissione regionale appare «insufficiente e addirittura contraddittoria
con riferimento al punto decisivo della causa ... riguardante ... l'oggetto
dei trasferimenti e non già la qualifica soggettiva dell'autore» ed
aggiunge che «ciò a fortiori, ove si consideri quanto è stato sopra
rilevato sia in ordine all'epoca degli acquisti dei fondi sia in ordine
alla qualifica ed alla attività svolta ... sia infine in ordine alla
oggettiva impossibilità ... di assoggettare i trasferimenti al regime Iva
per espresso divieto di legge».
La censura è inammissibile.
A. Il motivo di ricorso mediante il quale si deduca (ex art. 360, n. 5,
del codice di procedura civile) il vizio di omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione, come noto (Cass., III, 11 febbraio 2002, n.
1892; id., lav., 22 maggio 2001, n. 6975; id., lav., 29 marzo 2001, n.
4667), non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di esaminare e
valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il
profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un
«punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile
d'ufficio» - le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale
spetta individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le
prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le
risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in
discussione, di dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova,
salvi i casi tassativamente previsti dalla legge: ai fini, quindi,
dell'illustrazione del motivo in questione è, pertanto, necessario (Cass.,
trib., 29 maggio 2002, n. 7820) che il ricorrente, ai sensi dell'art. 366,
n. 4 del codice di procedura civile, indichi le specifiche ragioni per le
quali la motivazione appaia omessa (o insufficiente o contraddittoria) su
un punto decisivo della controversia per cui il ricorrente per Cassazione
il quale deduca omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata
in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale o
lamenti la mancata ammissione di una prova, ha l'onere di indicare in modo
adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che, per il principio
dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere
consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto
alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini suppletive (Cass.,
III, 11 aprile 2001, n. 5404; id., III, 26 marzo 2001, n. 43499; id., III,
22 marzo 2001, n. 4113).
B. Il R., invece, come riportato, si è limitato ad addurre che il vizio
denunziato dovrebbe dedursi da «quanto è stato sopra rilevato sia in ordine
all'epoca degli acquisti dei fondi sia in ordine alla qualifica ed alla
attività svolta sia infine in ordine alla oggettiva impossibilità ... di
assoggettare i trasferimenti al regime Iva per espresso divieto di legge»
ma non ha spiegato quali influenze sul giudizio espresso dal giudice di
appello potevano avere l'«epoca degli acquisti dei fondi» ovvero la
«qualifica» e la «attività svolta».
Si aggiunga che, in base a quanto osservato innanzi nel corso
dell'esame del primo motivo di ricorso, non esiste nessun divieto di legge
di assoggettare i trasferimenti de quibus al regime dell'Iva richiedendo
questo presupposti diversi da quelli che impongono la sottoposizione di un
determinato atto all'imposta di registro.
4. Con il terzo (ed ultimo) motivo di gravame il ricorrente deduce, ai
sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 del codice di procedura civile,
«violazione e falsa interpretazione dell'art. 2195 del codice civile»
assumendo che «la Commissione regionale ha sostanzialmente basato la
propria decisione ignorando, da un canto, quanto era stato dettagliatamente
e, approfonditamente e motivatamente argomentato dalla Commissione di primo
grado ... e condividendo, dall'altro, acriticamente e con una sola frase di
accenno quanto supposto dagli accertatori circa la necessità di dare al
soggetto la qualifica di imprenditore in via automatica in relazione al
numero di trasferimenti apoditticamente ritenuto cospicuo, inquadrandolo
tra i soggetti indicati dall'art. 2195, pur in difetto dei presupposti di
fatto e di diritto».
La doglianza è inammissibile nella parte in cui sostiene che il giudice
a quo ha ignorato «quanto era stato dettagliatamente, approfonditamente e
motivatamente argomentato dalla Commissione di I grado» - atteso che in
sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in grado di
appello, la parte soccombente può denunciare esclusivamente i vizi (a suo
avviso) presenti nella sentenza di secondo grado, atteso che questa assorbe
e sostituisce, anche se confermativa di essa, quella resa in primo grado
(Cass., trib., 7 giugno 2002, n. 8265; id., III, 28 giugno 2001, n. 8852) -
e priva di pregio nel resto.
In ordine alla pretesa violazione dell'art. 2195 del codice civile,
infatti, il ricorrente non indica quali siano i presupposti, richiesti
dalla norma, in contrasto con i quali il giudice d'appello ha affermato che
al contribuente, in base a detta norma, spetta la qualifica di
imprenditore.
La censura, peraltro, si limita a qualificare "apodittico" il giudizio,
espresso dal giudice d'appello, in ordine alla cospicuità del numero delle
operazioni compiute ma non investe, né in fatto (sub specie di vizio
motivazionale) né in diritto, la vera ratio decidendi desumibile dal fatto,
evidenziato dal giudice, che (a) «la attività di cessione di suoli della
estensione tra i 150 ed i 500 mq., che certamente nulla possono significare
da un punto di vista agricolo, appare preordinata allo sfruttamento
edificatorio» e (b) che «tale attività non si esaurisce in un solo anno
(allora sì che si potrebbe parlare di occasionalità pura) ma si protrae per
ben sei anni» in quanto «gli anni di imposta ... vanno dal 1982 al 1987».
5. Le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate
tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, del codice di procedura
civile.

P.Q.M. - La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le
parti le spese processuali.


Ma non puoi fare diventare una regola generale un/dei caso/i particolare/i.
Dopo di che, cosa vuoi che ti dica?
saranno contenti i tuoi clienti agricoltori.
Ciao.
f.









--------------------------------
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  #29  
Vecchio 25-09-2008, 10.16.06
Tango-
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Predefinito Re: Compravendita terreno agricolo

f. ha scritto:

> Il 24 Set 2008, 19:28, "Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista"
> <locascio@interfree.it> ha scritto:
> > > Porca miseria, non mi puoi dire che non sia suscettibile di utilizzazione

> > edificatoria......
> > > Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista

> 1)
> Sent. n. 8180 dell'11 marzo 1999 (dep. il 28 luglio 1999)
> della Corte Cass., Sez. I civ. - Pres. Sgroi, Rel. Forte
> Iva - Cessione di terreni -


Lascia perdere f., non ci sono Cassazioni che possano scalfire le
granitiche certezze di Sergio. D'altra parte l'art. 36 del noto DL non
esiste perchè manca la Legge Delega (sic) e nella sua personalissima
gerarchia delle fonti del diritto, sta aldisotto di un atto amministrativo
del comune di Sanremo.
D'altra parte la tessera del SLC.T fan club ce l'hai già, che vai
cercando?:-)
Ciao

--
Tango

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad abuse@newsland.it


  #30  
Vecchio 25-09-2008, 10.22.57
ponziopilato
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Predefinito Re: Compravendita terreno agricolo



"Tango-" <redlibertangokk@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:gbfhc6$a4d$1@news.newsland.it...
> Lascia perdere f., non ci sono Cassazioni che possano scalfire le
> granitiche certezze di Sergio.


considerato che non c'è cassazione, legge, ecc ecc che possa scalfire le
certezze dello sragionazzo e delle sue circolari, mi metterò anche io a
preparare le tessere dello sragionazzo fun club..

ciao



  #31  
Vecchio 25-09-2008, 10.25.43
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
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Predefinito Re: Compravendita terreno agricolo


"f." <Vi...@Governo.it> ha scritto nel messaggio
news:82Z105Z117Z190Y1222326636X23299@usenet.libero .it...
> Il 24 Set 2008, 19:28, "Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista"
> <locascio@interfree.it> ha scritto:
> CARO SERGIO TU INVECE FAI RIFERIMENTO a casi come questo
> Ma non puoi fare diventare una regola generale un/dei caso/i
> particolare/i.
> Dopo di che, cosa vuoi che ti dica?
> saranno contenti i tuoi clienti agricoltori.
> Ciao.
> f.


Come ti dicevo, il caso è più complesso di queste sentenze, per una serie di
motivi.
I motivi sono che il tessuto urbanistico è completamente cambiato da anni:
in tutte queste zone agricole nascono a dismisura ville su ville, con
piscine, e non esiste l'esercizio dell'agricoltura, poichè basta un impegno
unilaterale di coltivare il fondo, senza nessun vincolo. La coltivazione del
fondo avviene con il semplice orticello vicino a casa e la maggior parte
anche senza quello: nessuno verifica cosa succede nel fondo.

La norma Iva tratta di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria:
se su un terreno agricolo mi costruisci una villa, non mi puoi negare che
non esista l'utilizzazione edificatoria, quando poi la villa la vendi a
800mila euro se non una miglionata di euro.

Un terreno agricolo di circa 3000/4000 mq, con un indice più consistente di
quelli che ho io (il mio indice è 0,015 e non ci sono strade per arrivarci
perchè ci arrivo dai terreni già di mia proprietà, quindi, in generale, non
economicamente fruttiferi), tipo 0,03 non lo trovi a meno di 130/150 mila
euro, completamente incolto e senza nessuna coltura, con tutti i muri da
rifare (qui terreni pianeggianti non esistono).

E' logico che la situazione fiscale cambia, quando non alcuni, ma tutti
costruiscono ville su ville, proprio per il semplice fatto che la norma
tratta non di area edificabile, ma di terreno suscettibile di utilizzazione
edificatoria: è diverso il concetto.

Ciao

--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista



  #32  
Vecchio 25-09-2008, 10.27.02
f.
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Predefinito Re: Compravendita terreno agricolo

Il 25 Set 2008, 10:22, "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto:
> "Tango-" <redlibertangokk@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
> news:gbfhc6$a4d$1@news.newsland.it...
> > > Lascia perdere f., non ci sono Cassazioni che possano scalfire le

> > granitiche certezze di Sergio.

> considerato che non c'è cassazione, legge, ecc ecc che possa scalfire le
> certezze dello sragionazzo e delle sue circolari, mi metterò anche io a
> preparare le tessere dello sragionazzo fun club..
> ciao


Azz...
quella mi manca,
me ne dai una se in cambio te ne dò una del SLC fun club che ce l'ho doppia?
:::---))))))))))))
f.


--------------------------------
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  #33  
Vecchio 25-09-2008, 10.29.23
ponziopilato
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Predefinito Re: Compravendita terreno agricolo



"f." <Vi...@Governo.it> ha scritto nel messaggio
news:82Z105Z117Z190Y1222331327X18328@usenet.libero .it...
> > Azz...

> quella mi manca,


la vuoi col logo SPQR o Sara71?


> me ne dai una se in cambio te ne dò una del SLC fun club che ce l'ho
> doppia?
> :::---))))))))))))


f.

certo, quelle dello sragionazzo vengono via aggratis, si è fun ad honorem
:-)
ciao



  #34  
Vecchio 25-09-2008, 10.33.17
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
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Predefinito Re: Compravendita terreno agricolo


"Tango-" <redlibertangokk@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:gbfhc6$a4d$1@news.newsland.it...
> Lascia perdere f., non ci sono Cassazioni che possano scalfire le
> granitiche certezze di Sergio. D'altra parte l'art. 36 del noto DL non
> esiste perchè manca la Legge Delega (sic) e nella sua personalissima
> gerarchia delle fonti del diritto, sta aldisotto di un atto amministrativo
> del comune di Sanremo.
> D'altra parte la tessera del SLC.T fan club ce l'hai già, che vai
> cercando?:-)
> Ciao
> Tango


E no Tango, altrimenti fai come fanno tutti in Italia, giri le parole come
meglio si addicono alle tue esigenze: ho rapportato il DL al Dpr e non ad un
atto amministrativo e fatto salvo questo ho specificato che entra solo nel
merito temporale della formazione del procedimento urbanistico, nulla di
più.

La norma iva, come le altre, non tratta di area edificabile ma di terreno
suscettibile di utilizzazione edificatoria: il concetto è molto diverso. Se
poi mi vuoi buttare tutto dentro il pentolone, allora Ti spetta la tessera
del SLC T- fan club.

Ciao

--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista

  #35  
Vecchio 25-09-2008, 10.39.06
f.
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Predefinito Re: Compravendita terreno agricolo

Il 25 Set 2008, 10:25, "Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista"
<locascio@interfree.it> ha scritto:
> "f." <Vi...@Governo.it> ha scritto nel messaggio
> news:82Z105Z117Z190Y1222326636X23299@usenet.libero .it...
> > Il 24 Set 2008, 19:28, "Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista"
> > <locascio@interfree.it> ha scritto:
> > > CARO SERGIO TU INVECE FAI RIFERIMENTO a casi come questo
> > > Ma non puoi fare diventare una regola generale un/dei caso/i

> > particolare/i.
> > Dopo di che, cosa vuoi che ti dica?
> > saranno contenti i tuoi clienti agricoltori.
> > Ciao.
> > f.

> Come ti dicevo, il caso è più complesso di queste sentenze, per una serie

di
> motivi.
> I motivi sono che il tessuto urbanistico è completamente cambiato da anni:
> in tutte queste zone agricole nascono a dismisura ville su ville, con
> piscine, e non esiste l'esercizio dell'agricoltura, poichè basta un

impegno
> unilaterale di coltivare il fondo, senza nessun vincolo. La coltivazione

del
> fondo avviene con il semplice orticello vicino a casa e la maggior parte
> anche senza quello: nessuno verifica cosa succede nel fondo.
> La norma Iva tratta di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria:
> se su un terreno agricolo mi costruisci una villa, non mi puoi negare che
> non esista l'utilizzazione edificatoria, quando poi la villa la vendi a
> 800mila euro se non una miglionata di euro.
> Un terreno agricolo di circa 3000/4000 mq, con un indice più consistente

di
> quelli che ho io (il mio indice è 0,015 e non ci sono strade per arrivarci
> perchè ci arrivo dai terreni già di mia proprietà, quindi, in generale,

non
> economicamente fruttiferi), tipo 0,03 non lo trovi a meno di 130/150 mila
> euro, completamente incolto e senza nessuna coltura, con tutti i muri da
> rifare (qui terreni pianeggianti non esistono).
> E' logico che la situazione fiscale cambia, quando non alcuni, ma tutti
> costruiscono ville su ville, proprio per il semplice fatto che la norma
> tratta non di area edificabile, ma di terreno suscettibile di

utilizzazione
> edificatoria: è diverso il concetto.
> Ciao
> --
> Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista


Sergio,
tu prima parli di indici che permettono di costruire un magazzino
seminterrato,
poi il magazzino viene accorpato al pollaio
e magicamente, in maniera perfettamente legale, il tutto si trasforma in una
villa.
Forse in mezzo ci sta qualche passaggio che mi sfugge, ma è evidente che la
legge
si occupa di atti legali e non può contemperare gli abusi edilizi.
Poi se per "suscettibile di utilizzazione edificatoria" intendiamo la
realizzazione del pollaio,
cosa vuoi che ti dica?
l'ICI se lo pagherà il gallo in quanto titolari del diritto di usufrutto,
nel passagio alla villetta valuterei sia il 36% che il 55%
aspetterei poi 5 anni per la vendita e allo scadere di tale periodo farei in
modo che il gallo venga improvvisamente a mancare,
atto notarile di cessione dell'immobile con espressa previsione che
l'immobile risulta libero da vincoli e pollame.
Ciao.
f.


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  #36  
Vecchio 25-09-2008, 10.49.11
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
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Predefinito Re: Compravendita terreno agricolo


"f." <Vi...@Governo.it> ha scritto nel messaggio
news:82Z105Z117Z190Y1222332051X23323@usenet.libero .it...
> Sergio,
> tu prima parli di indici che permettono di costruire un magazzino
> seminterrato,
> poi il magazzino viene accorpato al pollaio
> e magicamente, in maniera perfettamente legale, il tutto si trasforma
> in una
> villa.
> Ciao.
> f.


Ma cosa dici, cosa dici.

Ti sto dicendo che costruisci ville con piscine in terreni agricoli senza
nessun abuso. Punto. Hai il piano regolatore sotto mano e fai 2+2 e vedi se
con 2000 mq non ti esce la villa con piscina.

Con un indice di 0,06 in terreno agricolo, ti bastano 2000 mq di terreno e
costruisci una casa di 40 mq, con un magazzino di 50 adiacente e un posto
auto di 40 mq sotto casa + aggiungi 2 porticati, un locale tecnico tipo
lavanderia + la piscina.

Basta. Ho finito. C@@@@o , è proprio vero che qui si discute sempre senza
conoscere come sono le cose nella realtà....................

Ciao

--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista

  #37  
Vecchio 25-09-2008, 10.53.27
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"f." <Vi...@Governo.it> ha scritto nel messaggio
news:82Z105Z117Z190Y1222332051X23323@usenet.libero .it...
> l'ICI se lo pagherà il gallo in quanto titolari del diritto di
> usufrutto,
> nel passagio alla villetta valuterei sia il 36% che il 55%
> aspetterei poi 5 anni per la vendita e allo scadere di tale periodo
> farei in
> modo che il gallo venga improvvisamente a mancare,
> atto notarile di cessione dell'immobile con espressa previsione che
> l'immobile risulta libero da vincoli e pollame.
> Ciao.
> f.


...tzè, tu dici così solo perchè non abiti qui.. e non conosci il piano
regolatore tzè...
http://snipurl.com/3twal

ciao





  #38  
Vecchio 25-09-2008, 10.55.53
f.
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Il 25 Set 2008, 10:49, "Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista"
<locascio@interfree.it> ha scritto:
> "f." <Vi...@Governo.it> ha scritto nel messaggio
> news:82Z105Z117Z190Y1222332051X23323@usenet.libero .it...
> > Sergio,
> > tu prima parli di indici che permettono di costruire un magazzino
> > seminterrato,
> > poi il magazzino viene accorpato al pollaio
> > e magicamente, in maniera perfettamente legale, il tutto si trasforma
> > in una
> > villa.
> > Ciao.
> > f.

> Ma cosa dici, cosa dici.
> Ti sto dicendo che costruisci ville con piscine in terreni agricoli senza
> nessun abuso. Punto. Hai il piano regolatore sotto mano e fai 2+2 e vedi

se
> con 2000 mq non ti esce la villa con piscina.
> Con un indice di 0,06 in terreno agricolo, ti bastano 2000 mq di terreno e
> costruisci una casa di 40 mq, con un magazzino di 50 adiacente e un posto
> auto di 40 mq sotto casa + aggiungi 2 porticati, un locale tecnico tipo
> lavanderia + la piscina.
> Basta. Ho finito. C@@@@o , è proprio vero che qui si discute sempre senza
> conoscere come sono le cose nella realtà....................
> Ciao
> --
> Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista




"La norma iva tratta di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria:
anche se fai un pollaio per le galline, quel terreno è suscettibile di
utilizzazione edificatoria. Inoltre è inerente all'attività d'impresa. Ci
sono state diverse sentenze della cassazione dove assoggettava ad iva
terreni agricoli. Sinceramente non ho sottomano le sentenze.

Ciao

--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista"


Ho finito anch'io,
comunque qualcosa di interessante è saltato fuori, almeno per quanto mi
riguarda.
Non offenderti, apprezzo questi confronti,
vuoi mettere rispetto alla sanzionabilità o meno dell'F24 a zero trasmesso
in ritardo?
::::-----)))))))))))
Ciao.
f.

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  #39  
Vecchio 25-09-2008, 10.57.09
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"f." <Vi...@Governo.it> ha scritto nel messaggio
news:82Z105Z117Z190Y1222333058X23352@usenet.libero .it...
> vuoi mettere rispetto alla sanzionabilità o meno dell'F24 a zero trasmesso
> in ritardo?
> ::::-----)))))))))))


...eh si, ma anche li dipende dall'importo dell'f24 :-))





  #40  
Vecchio 25-09-2008, 11.08.02
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
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"f." <Vi...@Governo.it> ha scritto nel messaggio
news:82Z105Z117Z190Y1222333058X23352@usenet.libero .it...
> "La norma iva tratta di terreni suscettibili di utilizzazione
> edificatoria:
> anche se fai un pollaio per le galline, quel terreno è suscettibile di
> utilizzazione edificatoria. Inoltre è inerente all'attività d'impresa. Ci
> sono state diverse sentenze della cassazione dove assoggettava ad iva
> terreni agricoli. Sinceramente non ho sottomano le sentenze.
> Ho finito anch'io,


La risposta era "sarcastica" proprio perchè so che anche su terreni
agricoli, per quanto l'indice possa essere bassissimo (e trattavo dello
0,015, quindi 5mq calpestabili, ogni 1000 di terra) con 5000 metri ti esce
una villa. Ti ripeto e chiudo: la costruzione di un'unità dipende da tanti
elementi che ci sono in un PRG, quindi non solo l'indice dello 0,015, per
esempio, ma ti permettono di costruire magazzini fino a una certa cubatura,
indipendentemente dall'indice; la piscina, urbanisticamente, è una vasca di
raccolta acque e non è una costruzione abusiva, ecc.ecc.

Bisogna conoscere prima la realtà e poi applicare le normative. Stop.

Ciao

--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista

  #41  
Vecchio 25-09-2008, 11.15.41
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Il 25 Set 2008, 11:08, "Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista"
<locascio@interfree.it> ha scritto:
> "f." <Vi...@Governo.it> ha scritto nel messaggio
> news:82Z105Z117Z190Y1222333058X23352@usenet.libero .it...
> > "La norma iva tratta di terreni suscettibili di utilizzazione
> > edificatoria:
> > anche se fai un pollaio per le galline, quel terreno è suscettibile di
> > utilizzazione edificatoria. Inoltre è inerente all'attività d'impresa.

Ci
> > sono state diverse sentenze della cassazione dove assoggettava ad iva
> > terreni agricoli. Sinceramente non ho sottomano le sentenze.
> > > Ho finito anch'io,

> La risposta era "sarcastica" proprio perchè so che anche su terreni
> agricoli, per quanto l'indice possa essere bassissimo (e trattavo dello
> 0,015, quindi 5mq calpestabili, ogni 1000 di terra) con 5000 metri ti esce
> una villa. Ti ripeto e chiudo: la costruzione di un'unità dipende da tanti
> elementi che ci sono in un PRG, quindi non solo l'indice dello 0,015, per
> esempio, ma ti permettono di costruire magazzini fino a una certa

cubatura,
> indipendentemente dall'indice; la piscina, urbanisticamente, è una vasca

di
> raccolta acque e non è una costruzione abusiva, ecc.ecc.
> Bisogna conoscere prima la realtà e poi applicare le normative. Stop.


Ok, sono disponibile il prossimo agosto come manovale per la realizzazione
del celeberrimo
casolare,
farò un po' di formazione sul "campo" in materia di terreni agricoli,
agriturismi ecc
Ciao.
f.




> Ciao
> --
> Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista


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  #42  
Vecchio 25-09-2008, 11.19.30
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
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"f." <Vi...@Governo.OT> ha scritto nel messaggio
news:82Z105Z117Z190Y1222334246X15544@usenet.libero .it...
> Ok, sono disponibile il prossimo agosto come manovale per la
> realizzazione
> del celeberrimo
> casolare,
> farò un po' di formazione sul "campo" in materia di terreni agricoli,
> agriturismi ecc
> Ciao.
> f.
>> Ciao


Ti prendo al volo, poichè sto quasi per partire con il progetto e con la
costruzione......

Veramente, non sto raccontando balle

Ciao

--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista

  #43  
Vecchio 25-09-2008, 11.41.26
Tango-
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Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista ha scritto:


>Se
> poi mi vuoi buttare tutto dentro il pentolone, allora Ti spetta la tessera
> del SLC T- fan club.


veramente ce lo già da un pezzo e ne vado fiero. E' la numero uno:-)

--
Tango

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
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  #44  
Vecchio 25-09-2008, 12.03.02
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
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Predefinito Re: Compravendita terreno agricolo


"Tango-" <redlibertangokk@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:gbfmc6$6dk$1@news.newsland.it...
> veramente ce lo già da un pezzo e ne vado fiero. E' la numero uno:-)
> --
> Tango


E lo so, perchè, soprattutto nell'altro NG, alla fine, non conoscendoci
personalmente e avendo avuto esperienze professionali diverse nell'esercizio
della professione stessa e fatto salvo che esistono cani e porci iscritti
all'ordine tanto quanti ne esitono tra i non iscritti ( e non mi tiro
indietro se ci potrei rientrare in quest'ultimi, però i risultati e la
clientela mi fanno presumere il contrario), sostanzialmente siamo sullo
stesso piano.

Ciao

--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista



  #45  
Vecchio 25-09-2008, 12.33.24
Tango-
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Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista ha scritto:

> "Tango-" <redlibertangokk@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
> news:gbfmc6$6dk$1@news.newsland.it...
> > veramente ce lo già da un pezzo e ne vado fiero. E' la numero uno:-)


aaaargh:-((. Intendevo "l'ho", scusate

> E lo so, perchè, soprattutto nell'altro NG, alla fine, non conoscendoci
> personalmente e avendo avuto esperienze professionali diverse nell'esercizio
> della professione stessa e fatto salvo che esistono cani e porci iscritti
> all'ordine tanto quanti ne esitono tra i non iscritti ( e non mi tiro
> indietro se ci potrei rientrare in quest'ultimi, però i risultati e la
> clientela mi fanno presumere il contrario), sostanzialmente siamo sullo
> stesso piano.


Vero. Abbiamo scritto da cani tutti e due i post da me quotati:-)


--
Tango

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  #46  
Vecchio 25-09-2008, 17.21.39
SPQR-bis ©
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Credo che la discussione si sia protratta oltre il dovuto. Forse non doveva
neppure iniziare.
La norma è chiara: un terreno agricolo non è edificabile.
Se uno ci costruisce una villa commette un abuso. Non per questo il terreno
diventa edificabile: mi sembra lapalissiano.
Ciao.



  #47  
Vecchio 25-09-2008, 17.24.36
ponziopilato
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"lo squallido sragionazzo, SPQR-bis ©" <spqr125@yahoo.it> ha scritto nel
messaggio news:k0OCk.120$l26.81@nntpserver.swip.net...
> Credo che la discussione si sia protratta oltre il dovuto. Forse non
> doveva neppure iniziare.



scusa e chi lo vieta, tu?



  #48  
Vecchio 25-09-2008, 17.51.48
f.
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Il 25 Set 2008, 17:24, "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto:
> "lo squallido sragionazzo, SPQR-bis ©" <spqr125@yahoo.it> ha scritto nel
> messaggio news:k0OCk.120$l26.81@nntpserver.swip.net...
> > Credo che la discussione si sia protratta oltre il dovuto. Forse non
> > doveva neppure iniziare.

> scusa e chi lo vieta, tu?


E certo, chi se no?
chiederemo scusa se abbiamo disturbato.
Vorrei proporre altri 100 post sugli F24 a zero,
altri 50 sugli F24 inviati 2 volte.
Ben vengano le discussioni in materia fiscale con SLC,
magari meglio non iniziare quelle sui conti d'ordine,
ma non si può sapere tutto.
A me francamente, con tutte le sue valanghe di certezze
qualche incertezza in + l'ha creata nel corso del tempo
e in certi settori è meglio avere qualche dubbio prima di fare le cose
piuttosto che dopo averle fatte.
Saluti.
f.


--------------------------------
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  #49  
Vecchio 25-09-2008, 17.59.45
ponziopilato
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"f." <Vi...@Governo.it> ha scritto nel messaggio
news:82Z105Z117Z190Y1222358013X3292@usenet.libero. it...
> E certo, chi se no?



azz.. dici che mi è sfuggita la circolare sragiunazz 56899816/2008?
...mea culpa..
:-)



  #50  
Vecchio 25-09-2008, 19.40.05
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
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"SPQR-bis ©" <spqr125@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:k0OCk.120$l26.81@nntpserver.swip.net...
> Credo che la discussione si sia protratta oltre il dovuto. Forse non
> doveva neppure iniziare.
> La norma è chiara: un terreno agricolo non è edificabile.
> Se uno ci costruisce una villa commette un abuso. Non per questo il
> terreno diventa edificabile: mi sembra lapalissiano.
> Ciao.


Forse confondi la normativa fiscale con quella urbanistica, ma ti posso
assicurare che non sono sussidiarie una dell'altra. Fosse così, non potrei
bermi il caffè in ufficio poichè è indetraibile il relativo costo.

Ciao

--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista

 

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