Vedo che alcuni studi stampano i registri Iva dei professionisti, senza
integrarli con comune e indirizzo dei clienti e dei fornitori,
lasciando solo il nome di questi.
> L'indicazione del comune/indirizzo dei clienti/fornitori non è
> obbligatoria sui registri IVA. E' obbligatoria solo per i
> professionisti in contabilità semplificata che decidono di non
> tenere il registro degli incassi e pagamenti, riportando le sue
> informazioni sui registri IVA in apposita sezione.
> Ciao.
Infatti non mi sono spiegato, si tratta di professionisti che tengono
solo i registri Iva.
"ndm" <L35030TOGLIMI@gmail.com> ha scritto nel messaggio
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> Vedo che alcuni studi stampano i registri Iva dei professionisti, senza
> integrarli con comune e indirizzo dei clienti e dei fornitori,
> lasciando solo il nome di questi.
> E' corretto?
L'indicazione del comune/indirizzo dei clienti/fornitori non è obbligatoria
sui registri IVA. E' obbligatoria solo per i professionisti in contabilità
semplificata che decidono di non tenere il registro degli incassi e
pagamenti, riportando le sue informazioni sui registri IVA in apposita
sezione.
Ciao.
"ndm" <L35030TOGLIMI@gmail.com> ha scritto nel messaggio
> Infatti non mi sono spiegato, si tratta di professionisti che tengono
> solo i registri Iva.
Forse però no, non è obbligatorio: vedi art. 3, DPR 695/96 e CM 45/97. Non
si dice che i registri IVA devono necessariamente contenere tutte le
informazioni previste dal registro incassi/pagamenti.
Si dice invece:
art. 3, DPR 695/96;
"
1. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sostituiscono
il registro di cui all'articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, qualora vi siano separate
annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della
suddetta imposta. Nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia
avvenuto nell'anno di annotazione, nei registri deve essere riportato, con
riferimento alle distinte operazioni, l'importo complessivo dei mancati
incassi o dei mancati pagamenti. I singoli ammontari relativi ai predetti
incassi o pagamenti devono essere annotati nei registri stessi con
riferimento
al periodo d'imposta in cui vengono ricevuti o effettuati".
CM 45/97:
"
Con le disposizioni recate dall'articolo 3, comma 1 del decreto in commento,
si prevede che qualora sui registri tenuti ai fini I.V.A. - registro fatture
emesse, registro acquisti, registro dei corrispettivi e registro unico di
cui
all'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 - vengano effettuate
separate
annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della
suddetta imposta, il surrichiamato registro cronologico previsto dall'art.
19,
comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, puo' non essere tenuto .
In particolare, qualora i contribuenti decidano di non utilizzare il
registro
cronologico adottando in sua vece i registri I.V.A., gli stessi devono
annotare le operazioni attive, rilevanti ai soli fini delle imposte sui
redditi, in apposite sezioni del registro delle fatture emesse di cui
all'art. 23 del D.P.R. n. 633 del 1972, ovvero nel registro dei
corrispettivi
previsto dall'art. 24 del medesimo decreto o nel richiamato registro unico.
Le operazioni passive devono, invece, essere annotate in apposita sezione
del
registro degli acquisti di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972 ovvero
nel citato registro unico.
Si rileva, innanzitutto, che le annotazioni sui predetti registri I.V.A.
devono essere effettuate con le modalita' e nei termini previsti per
ciascuna
imposta.
Pertanto, le annotazioni delle operazioni rilevanti ai fini dell'I.V.A.
vanno
effettuate nei termini previsti dagli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633
del
1972, mentre quelle relative alle operazioni rilevanti ai soli fini delle
imposte sui redditi vanno eseguite, sempre sui cennati registri I.V.A.,
entro
il termine ordinario di 60 giorni previsto dall'art. 22, comma 1, del D.P.R.
n. 600 del 1973.
Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 in commento stabilisce,
inoltre, che, qualora l'effettivo incasso dei compensi ovvero l'effettivo
pagamento delle spese non avvenga nell'anno di annotazione, il contribuente
e'
tenuto ad effettuare nei registri di cui sopra, con riferimento alle
distinte
operazioni, specifiche registrazioni dalle quali risultino l'importo
complessivo dei richiamati mancati incassi e pagamenti.
Gli ammontari relativi ai predetti incassi o pagamenti devono essere
annotati,
sempre nei medesimi registri, con riferimento al periodo d'imposta in cui
vengono ricevuti o effettuati.
Inoltre, sempre nell'ottica della semplificazione degli obblighi contabili e
per consentire l'annotazione di tutti i compensi nell'ambito di un unico
registro, si fa presente che, al fine di indicare correttamente l'entita'
dei
mancati incassi o dei mancati pagamenti verificatisi nell'anno di
annotazione,
e' necessario indicare il loro ammontare globale in chiusura d'anno.
Si segnala, peraltro, al fine di rendere piu' agevole la gestione contabile
per il contribuente, l'opportunita' di specificare, con riferimento a detto
ammontare globale, le singole operazioni dalle quali lo stesso scaturisce".
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