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  #1  
Vecchio 09-09-2008, 08.48.38
ndm
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Predefinito registri Iva professionisti

Vedo che alcuni studi stampano i registri Iva dei professionisti, senza
integrarli con comune e indirizzo dei clienti e dei fornitori,
lasciando solo il nome di questi.

E' corretto?


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Alt 09-09-2008, 08.48.38
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  #2  
Vecchio 09-09-2008, 18.54.16
ndm
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Predefinito Re: registri Iva professionisti

Il /09 set 2008/, *SPQR-bis ©* ha scritto:

> L'indicazione del comune/indirizzo dei clienti/fornitori non è
> obbligatoria sui registri IVA. E' obbligatoria solo per i
> professionisti in contabilità semplificata che decidono di non
> tenere il registro degli incassi e pagamenti, riportando le sue
> informazioni sui registri IVA in apposita sezione.
> Ciao.


Infatti non mi sono spiegato, si tratta di professionisti che tengono
solo i registri Iva.


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  #3  
Vecchio 09-09-2008, 18.55.57
SPQR-bis ©
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Predefinito Re: registri Iva professionisti

"ndm" <L35030TOGLIMI@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:Xns9B1459A0C17BCL35030TOGLIMIgmailco@127.0.0. 1...
> Vedo che alcuni studi stampano i registri Iva dei professionisti, senza
> integrarli con comune e indirizzo dei clienti e dei fornitori,
> lasciando solo il nome di questi.
> E' corretto?


L'indicazione del comune/indirizzo dei clienti/fornitori non è obbligatoria
sui registri IVA. E' obbligatoria solo per i professionisti in contabilità
semplificata che decidono di non tenere il registro degli incassi e
pagamenti, riportando le sue informazioni sui registri IVA in apposita
sezione.
Ciao.


  #4  
Vecchio 09-09-2008, 19.00.03
ponziopilato
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Predefinito Re: registri Iva professionisti



"ndm" <L35030TOGLIMI@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:Xns9B14C04E81A63L35030TOGLIMIgmailco@127.0.0. 1...
> Il /09 set 2008/, *SPQR-bis ©* ha scritto:
>> L'indicazione del comune/indirizzo dei clienti/fornitori non è
>> obbligatoria sui registri IVA. E' obbligatoria solo per i
>> professionisti in contabilità semplificata che decidono di non
>> tenere il registro degli incassi e pagamenti, riportando le sue
>> informazioni sui registri IVA in apposita sezione.
>> Ciao.

> Infatti non mi sono spiegato, si tratta di professionisti che tengono
> solo i registri Iva.


spiegaglielo bene perchè lui solitamente al primo colpo non capisce, al
secondo fa confusione al terzo forse ci azzecca..

ciao



  #5  
Vecchio 09-09-2008, 19.10.20
SPQR-bis ©
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Predefinito Re: registri Iva professionisti

"ndm" <L35030TOGLIMI@gmail.com> ha scritto nel messaggio
> Infatti non mi sono spiegato, si tratta di professionisti che tengono
> solo i registri Iva.


Forse però no, non è obbligatorio: vedi art. 3, DPR 695/96 e CM 45/97. Non
si dice che i registri IVA devono necessariamente contenere tutte le
informazioni previste dal registro incassi/pagamenti.
Si dice invece:

art. 3, DPR 695/96;
"
1. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sostituiscono

il registro di cui all'articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, qualora vi siano separate

annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della

suddetta imposta. Nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia

avvenuto nell'anno di annotazione, nei registri deve essere riportato, con

riferimento alle distinte operazioni, l'importo complessivo dei mancati

incassi o dei mancati pagamenti. I singoli ammontari relativi ai predetti

incassi o pagamenti devono essere annotati nei registri stessi con
riferimento

al periodo d'imposta in cui vengono ricevuti o effettuati".



CM 45/97:

"

Con le disposizioni recate dall'articolo 3, comma 1 del decreto in commento,

si prevede che qualora sui registri tenuti ai fini I.V.A. - registro fatture

emesse, registro acquisti, registro dei corrispettivi e registro unico di
cui

all'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 - vengano effettuate
separate

annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della

suddetta imposta, il surrichiamato registro cronologico previsto dall'art.
19,

comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, puo' non essere tenuto .

In particolare, qualora i contribuenti decidano di non utilizzare il
registro

cronologico adottando in sua vece i registri I.V.A., gli stessi devono

annotare le operazioni attive, rilevanti ai soli fini delle imposte sui

redditi, in apposite sezioni del registro delle fatture emesse di cui

all'art. 23 del D.P.R. n. 633 del 1972, ovvero nel registro dei
corrispettivi

previsto dall'art. 24 del medesimo decreto o nel richiamato registro unico.

Le operazioni passive devono, invece, essere annotate in apposita sezione
del

registro degli acquisti di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972 ovvero

nel citato registro unico.

Si rileva, innanzitutto, che le annotazioni sui predetti registri I.V.A.

devono essere effettuate con le modalita' e nei termini previsti per
ciascuna

imposta.

Pertanto, le annotazioni delle operazioni rilevanti ai fini dell'I.V.A.
vanno

effettuate nei termini previsti dagli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633
del

1972, mentre quelle relative alle operazioni rilevanti ai soli fini delle

imposte sui redditi vanno eseguite, sempre sui cennati registri I.V.A.,
entro

il termine ordinario di 60 giorni previsto dall'art. 22, comma 1, del D.P.R.

n. 600 del 1973.

Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 in commento stabilisce,

inoltre, che, qualora l'effettivo incasso dei compensi ovvero l'effettivo

pagamento delle spese non avvenga nell'anno di annotazione, il contribuente
e'

tenuto ad effettuare nei registri di cui sopra, con riferimento alle
distinte

operazioni, specifiche registrazioni dalle quali risultino l'importo

complessivo dei richiamati mancati incassi e pagamenti.

Gli ammontari relativi ai predetti incassi o pagamenti devono essere
annotati,

sempre nei medesimi registri, con riferimento al periodo d'imposta in cui

vengono ricevuti o effettuati.

Inoltre, sempre nell'ottica della semplificazione degli obblighi contabili e

per consentire l'annotazione di tutti i compensi nell'ambito di un unico

registro, si fa presente che, al fine di indicare correttamente l'entita'
dei

mancati incassi o dei mancati pagamenti verificatisi nell'anno di
annotazione,

e' necessario indicare il loro ammontare globale in chiusura d'anno.

Si segnala, peraltro, al fine di rendere piu' agevole la gestione contabile

per il contribuente, l'opportunita' di specificare, con riferimento a detto

ammontare globale, le singole operazioni dalle quali lo stesso scaturisce".




  #6  
Vecchio 09-09-2008, 19.10.42
ponziopilato
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Predefinito Re: registri Iva professionisti



"SPQR-bis ©" <spqr125@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:96yxk.47$604.6@nntpserver.swip.net...
> Forse però no,


cvd
SI
No
non lo so

e il solito copia incolla di circolariette

:-)



  #7  
Vecchio 09-09-2008, 21.23.50
ndm
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Predefinito Re: registri Iva professionisti

Il /09 set 2008/, *ponziopilato* ha scritto:

> spiegaglielo bene perchè lui solitamente al primo colpo non
> capisce, al secondo fa confusione al terzo forse ci azzecca..


ma è proprio lui lui? ;-)


--
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  #8  
Vecchio 10-09-2008, 09.19.43
ponziopilato
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Predefinito Re: registri Iva professionisti


"ndm" <L35030TOGLIMI@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:Xns9B14D9AA3DAFFL35030TOGLIMIgmailco@127.0.0. 1...
> ma è proprio lui lui? ;-)


ceeeeeeeeerrrrrrrrrto che è lui..
:-)



 

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iva, professionisti, registri
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