tenendo conto che il titolare, i familiari e i dipendenti consumano i
pasti nel ristorante stesso, si propone di seguire l'orientamento
della commisione tributaria regionale veneto sentenza 52 del 2000 e
considerare pertanto ricavo a valore normale i pasti autoconsumati da
titolare familiare e dipendenti.
Ai fini IVA essendo il valore normale dei singoli pasti inferiore ai
25,82 euro non viene applicata l'imposta sull'autoconsumo.
Ma cosi' facendo, aumento i ricavi arrivando alla congruita', e non
verso l'iva "sull'adeguamento" (pur avendola detratta sull'acquisto
dei beni utilizzati per le auto somministrazioni).
Mi sfugge qualcosa?
Massima sentenza CTR Veneto n. 52 del 2000:
"I. Nonostante ai fini IVA la somministrazione di pasti e alimenti
effettuata da parte di pubblici esercizi sia assimilata ad una
prestazione di servizi, sarebbe fuorviante
considerare non imponibile, ai fini delle imposte sul reddito, il
consumo di pasti e bevande da parte del gestore, dei suoi familiari e
dei dipendenti sulla base del disposto
dell'art. 53, comma 2, del T.UI.R.; infatti, se per i terzi il consumo
di pasti e bevande rappresenta un servizio, per l'imprenditore e i
suoi dipendenti l'autoconsumo
rappresenta piuttosto la cessione di beni che essi dovrebbero
altrimenti procurarsi, impegnando parte del loro reddito."
articolo 3 comma 3 dpr 633 / 72 " Le prestazioni indicate nei commi
primo e secondo sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e
servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono
per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila
prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o
familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre
finalità estranee all'esercizio dell'impresa,"
Re: Autoconsumo nell'ambito della somministrazione
On 23 Lug, 23:18, Studio Poco <n...@none.org> wrote:
> Ristorante non congruo.
> Soluzione proposta:
> tenendo conto che il titolare, i familiari e i dipendenti consumano i
> pasti nel ristorante stesso, si propone di seguire l'orientamento
> della commisione tributaria regionale veneto sentenza 52 del 2000 e
> considerare pertanto ricavo a valore normale i pasti autoconsumati da
> titolare familiare e dipendenti.
> Ai fini IVA essendo il valore normale dei singoli pasti inferiore ai
> 25,82 euro non viene applicata l'imposta sull'autoconsumo.
> Ma cosi' facendo, aumento i ricavi arrivando alla congruita', e non
> verso l'iva "sull'adeguamento" (pur avendola detratta sull'acquisto
> dei beni utilizzati per le auto somministrazioni).
> Mi sfugge qualcosa?
> Massima sentenza CTR Veneto n. 52 del 2000:
> "I. Nonostante ai fini IVA la somministrazione di pasti e alimenti
> effettuata da parte di pubblici esercizi sia assimilata ad una
> prestazione di servizi, sarebbe fuorviante
> considerare non imponibile, ai fini delle imposte sul reddito, il
> consumo di pasti e bevande da parte del gestore, dei suoi familiari e
> dei dipendenti sulla base del disposto
> dell'art. 53, comma 2, del T.UI.R.; infatti, se per i terzi il consumo
> di pasti e bevande rappresenta un servizio, per l'imprenditore e i
> suoi dipendenti l'autoconsumo
> rappresenta piuttosto la cessione di beni che essi dovrebbero
> altrimenti procurarsi, impegnando parte del loro reddito."
> articolo 3 comma 3 dpr 633 / 72 " Le prestazioni indicate nei commi
> primo e secondo sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e
> servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono
> per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila
> prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o
> familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre
> finalità estranee all'esercizio dell'impresa,"
E' una pratica che io faccio spesso, ma con soluzione di continuità.
Nel senso che faccio autofattura per autoconsumo in un unico esemplare
al 31/12 di ogni anno e non saltuariamente al solo scopo di risultare
congruo allo Sds.
Riguardo l'imponibilità I.V.A. io l'applico sempre.
Credo che non c'entri molto che il valore del singolo piatto sia o non
sia superiore a 25,82 €.
Bisogna considerare l'unicum delle prestazioni effettuate durante
l'anno, indicando nella descrizione dell'autofattura genericamente la
somministrazione dei pasti e bevande.
Poi ovviamente il discorso cambia se emettessi autofattura ogni
effettuazione di somministrazione ai dipendenti e ai soci, con
separata e dettagliata indicazione di ogni songolo piatto e bevanda.
Questo è come la penso io.
Ciao
Re: Autoconsumo nell'ambito della somministrazione
Il Thu, 24 Jul 2008 04:03:19 -0700 (PDT), Doc <andlux74@yahoo.it> ha
scritto:
>E' una pratica che io faccio spesso, ma con soluzione di continuità.
>Nel senso che faccio autofattura per autoconsumo in un unico esemplare
>al 31/12 di ogni anno e non saltuariamente al solo scopo di risultare
>congruo allo Sds.
>Riguardo l'imponibilità I.V.A. io l'applico sempre.
>Credo che non c'entri molto che il valore del singolo piatto sia o non
>sia superiore a 25,82 €.
>Bisogna considerare l'unicum delle prestazioni effettuate durante
>l'anno, indicando nella descrizione dell'autofattura genericamente la
>somministrazione dei pasti e bevande.
>Poi ovviamente il discorso cambia se emettessi autofattura ogni
>effettuazione di somministrazione ai dipendenti e ai soci, con
>separata e dettagliata indicazione di ogni songolo piatto e bevanda.
>Questo è come la penso io.
Autoconsumo
Lufr: Ciao a tutti,
ho una domanda da farvi, la solita da novizio.
Il punto 6.6 della circolare 7/E dell'ADE tratta di un quesito sull'autoconsumo.
In pratica ricavi e plusvalenze concorrono come...
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01-10-2003 10.13.24
Re: Sempre nell'ambito wi-fi..
beatONE: "SuperZa :: Hx2CA" <zay(nospm)on@ioELLE.it> ha scritto nel messaggio
news:BfBPa.28656$qa5.619777@news2.tin.it...
> Questo titolo nell'ambito degli apparati di network broadband e anche nei
>...