Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"augusto321NOSPAM@hotmail.com" <augusto321@hotmail.com> ha scritto nel
messaggio
news:4554247a-f54e-4655-858c-f06c38dc42d1@x41g2000hsb.googlegroups.com...
On Jul 9, 4:09 pm, "casanmaner" <x...@tin.it> wrote:
> Secondo me può essere rivelatrice una esegesi del solito ultimo comma
> dell'articolo 60,
> d.p.r. 600/1973, già tirato in ballo e in vigore dal 2006:
> " Qualunque notificazione a mezzo del
> servizio postale si considera fatta
> nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla
> notificazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto. "
> Allora, tale comma per chi è stato fatto? per il contribuente? direi
> proprio di no.....non serviva.
> E' stato fatto per gli uffici in modo tale che non sopportino i rischi
> di ritardi nelle notifiche a loro non imputabili ma imputabili
> all'ufficiale giudiziario o postino di turno....E mi potrebbe anche
> andare bene, a me contribuente intendo....con un PERò
> gigantesco....quello sostenuto da soldato e casanmaner. Per me
> contribuente la notifica deve necessariamente avere effetto,
> perfezionarsi solo con la mia ricezione altrimenti appunto si
> verificherebbe l'assurdo di un termine di decadenza elastico anche
> dopo mesi e non è decisamente accettabile proprio per i principi
> cardine sostenuti e ripetuti da casanmaner molte volte.
> E che sia così si potrebbe dedurre dalla frasetta + volte evidenziata
> da soldato, estratta dalla sentenza della corte costituzionale del
> 2004 (la 28 se non erro) e dallo stesso comma sopra trascritto.
> Infatti, che dice la seconda parte del comma? ATTENTI: "i termini che
> hanno INIZIO dalla
> notificazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto. "
> Il termine di decadenza entro cui procedere a notifica valida e
> perfetta per il contribuente è un termine FINALE non di inizio. Non
> solo. Quella frase poi che significa in realtà? Semplice: attento
> contribuente, guarda che se tu vuoi ricorrere i termini per presentare
> ricorso non partono dalla spedizione delll'atto ma da quando ti arriva
> (precisazione che si imponeva vista la frase che precedeva, direi). Ma
> tale frase non impedisce l'interpretazione appunto di potere ricorrere
> per la CERTA e DEFINITIVA decadenza dei termini di notifica (FINALE)
> tardiva se mi arriva l'atto il 4 gennaio 2009.
A rischio di risultare noioso e ripetitivo, allo scopo di far notare che la
certezza di un termine sia un "principio cardine" del sistema
riporto quando previsto dal d.l. 106/2005 così come modificato in sede di
conversion in legge.
Ciò che in quel caso il legislatore fece fu di regolamentare, in modo
definitivo, l'annosa questione delle iscrizioni a ruolo derivanti dai
controlli delle dichiarazioni e la successiva notifica delle cartelle
esattoriali da parte delle concessionarie di riscossione.
Il legislatore per contemperare da una parte l'interesse del contribuente a
ricevere gli atti entro una data certa e dall'altra l'esigenza, per gli anni
passati, di non perdere troppe risorse finanziarie dettò questa norma:
---
Art. 1
Comma 5-bis
5 bis. ***Al fine di garantire l'interesse del contribuente alla conoscenza,
in
termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle
dichiarazioni*** e di assicurare l'interesse pubblico alla riscossione dei
crediti tributali, la notifica delle relative cartelle di pagamento è
effettuata, a pena di decadenza:
a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a
decorrere dal 1° gennaio 2004;
b) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli
anni 2002 e 2003;
c) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al
31 dicembre 2001.
---
In questo particolare caso il legislatore fissò, anche per garantire il
gettito
tributario, dei termini maggiori per anni precedenti per cui le richieste
dell'erario sarebbero risultate oramai decadute. Però e facile notare come
il sistema tributario debba garantire l'iteresse del contribuente alla
conoscenza in termini certi della pretesa tributaria.
Se l'incertezza venisse introdotta per una particolare modalità della
notifica è evidente che verrebbe meno la garanzia del contribuente alla
conoscenza in termini certi della pretesa tributaria (in questo caso la
pretesa derivante dalla liquidazione delle dichiarazione, ma ciò vale in
generale per qualsiasi pretesa tributaria).
Il punto focale è la conoscenza della pretesa tributaria da parte del
contribuente e non tanto la formazione della pretesa fatta
dall'amministrazione finanziaria.
Quindi l'esegesi dell'ultimo comma dell'art. 60 deve comunque partire da
questi principi tenendo conto dello scopo della notifica degli avvisi di
accerttamento (liquidazione o quel che sia in base al tributo di turno) che
è quello di portare a conoscenza, entro termini certi, la pretesa tributaria
(quale essa sia).
La conseguenza allora, e mi ripeto nuovamente, è che l'ultimo comma
dell'art. 60 fissa una regola di buon senso (quella per cui i termini
decorrono da quando vi è la ricezione dell'atto, che è il punto sostanziale,
a tutela dei termini del contribuente) ma solo e nel limite in cui
tutta la procedura di notifica (consegna alle poste e ricezione da parte del
contribuente) si concluda entro il termine FINALE fissato dalla legge.
Diversamente il contribuente si troverà nuovamente di fronte alla
possibilità di una pretesa tributaria il cui termine non è certo per lo
stesso, non potendo il contribuente conoscere l'attività "interna"
dell'amministrazione finanziaria.
> E poi aggiungo. Ma se un postino notifica, per ipotesi scolastica, il
> 10 luglio 2009 è mai posibile che non abbia una responsabilità nei
> confronti dell'ufficio? no? non esiste una norma in tal senso che pari
> le chiappe all'ufficio per l'inettitudine altrui e ci dovrebbe
> rimettere il povero contribuente con una decadenza ELASTICA? assurdo.
> Dimenticavo. Ho letto tempo fa un articolo della Bruzzone
> sull'argomento. Lei stessa faceva alcuni esempi di notifica atti
> imperfetta e dunque non valida per cui riteneva il ricorso vincente
> nel caso di atto spedito il 24 dicembre ma ricevuto il 5 gennaio:
> ricordo l'esempio di notifica atto a persona errata o non idonea a
> ricevere.
Ho letto anche io un suo articolo (mi pare Corriere Tributario).
C'è da dire che in un caso del genere anche se la notifica fosse stata
ricevuta il 31/12 la stessa sarebbe stata non valida non tanto per il
ritardo di notifica ma per persona errata o non idonea.
Quindi l'esempio fatto dalla Bruzzone, purtroppo, è inconcludente.
> Ragionando al contrario, se io sono il contribuente corretto il
> perfezionamento della notifica nei miei confronti si ha solo con il
> mio ricevimento materiale e la conoscenza dell'atto il 4
> gennaio.....ma in tale data si è avverata, A MIO FAVORE, LA DECADENZA
> dei termini (FINALI) di notifica......e si torna da capo.
Appunto. Però nemmeno la Bruzzone, in quell'articolo, ha preso posizione,
forse per non sbilanciarsi.
E mi risulta difficile arrivarfe alla conclusione che l'autrice in quello
scritto abbia voluto sostenere che se il 4/1 la notifica fosse stata fatta
in mani di persona idonea allora sarebbe stata una notifica valida anche se
portata a conoscenza del contribuente oltre il 31/12. Una cosa del genere,
se non ricordo male l'articolo, non lo ha mai affermato.
> L'ufficio deve organizzarsi in modo tale da mettere in conto un
> ritardo prevedibile del notificatore giudiziario o postale...o se non
> lo ritiene opportuno e non vuole sostenere un rischio di notifica
> tardiva e decaduta esigere un rimborso dal notificatore perchè al
> contribuente nulla si può imputare.
> D'altra parte lo statuto del contribuente che ci sta a fare alla fine?
ICI - notifica postale estera ma non al domicilio fiscale -regolare?
augusto321@hotmail.com: Salve,
ad un cittadino italiano residente all'estero (e regolarmente iscritto
all'A.I.R.E.) è stato notificato, per via postale raccomandata a.r.,
un avviso di liquidazione ICI e successivamente...
Fisco e Tasse
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28-03-2008 22.05.28
notifica ICI per via postale-seconda raccomandata a.r.?
augusto321NOSPAM@hotmail.com: Salve,
ho appena ritirato, presso l'ufficio postale, una raccomandata a.r.,
contenente 4 "avvisi di liquidazione/accertamento" ICI 2002, 2003,
2004, 2005 in giacenza da 25 giorni poiché ero fuori...
Fisco e Tasse
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14-01-2008 09.59.31
Tentata notifica postale di atto dell'agenzia delle entrate
augusto321@hotmail.com: Hanno tentato di notificarmi l'atto in oggetto per via postale ma ero
assente. Il 23 ottobre 2007 mi sono ritrovato nella cassetta postale
(ero sempre assente da casa) la comunicazione di deposito...
Fisco e Tasse
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02-01-2008 21.30.42
Vendita merce a S.Domingo con spedizione postale
Vi__Zeta: Un cliente che vende articoli di abbigliamento mi ha detto che intendere
vendere della merce a S.Domingo, ad un soggetto titolare di P.iva.
Detta merce sarà spedita a S.Domingo dal mio cliente...