NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
In caso di invio postale (per cui presumo si applichi la normativa
inerente la notifica via postale) di un ipotetico atto I.C.I.
(accertamento e/o riscossione) da notificarsi poniamo entro il
31-12-2008, pena decadenza, se spedito dal comune il 24-12 ma ricevuto
dal contribuente il 5 gennaio 2009 è decaduto, quindi ci si può
opporre vittoriosamente in commissione tributaria, o no? Esiste
giurisprudenza, in materia Ici, favorevole al contribuente ?
Grazie per i suggerimenti!
Augusto
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"augusto321NOSPAM@hotmail.com" <augusto321@hotmail.com> ha scritto nel
messaggio
news:0d97213d-595d-4fd0-954e-d2d41e632ef0@y21g2000hsf.googlegroups.com...
> In caso di invio postale (per cui presumo si applichi la normativa
> inerente la notifica via postale) di un ipotetico atto I.C.I.
> (accertamento e/o riscossione) da notificarsi poniamo entro il
> 31-12-2008, pena decadenza, se spedito dal comune il 24-12 ma ricevuto
> dal contribuente il 5 gennaio 2009 è decaduto, quindi ci si può
> opporre vittoriosamente in commissione tributaria, o no? Esiste
> giurisprudenza, in materia Ici, favorevole al contribuente ?
> Grazie per i suggerimenti!
> Augusto
no, l'ufficio ha notificato nei termini
per te i 60 gg per ricorrere decorreranno ovviamente dal 05/01/2009
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
news:486bc9b8$0$18155$4fafbaef@reader3.news.tin.it ...
> "augusto321NOSPAM@hotmail.com" <augusto321@hotmail.com> ha scritto nel
> messaggio
> news:0d97213d-595d-4fd0-954e-d2d41e632ef0@y21g2000hsf.googlegroups.com...
>> In caso di invio postale (per cui presumo si applichi la normativa
>> inerente la notifica via postale) di un ipotetico atto I.C.I.
>> (accertamento e/o riscossione) da notificarsi poniamo entro il
>> 31-12-2008, pena decadenza, se spedito dal comune il 24-12 ma ricevuto
>> dal contribuente il 5 gennaio 2009 è decaduto, quindi ci si può
>> opporre vittoriosamente in commissione tributaria, o no? Esiste
>> giurisprudenza, in materia Ici, favorevole al contribuente ?
>> Grazie per i suggerimenti!
>> Augusto
> no, l'ufficio ha notificato nei termini
> per te i 60 gg per ricorrere decorreranno ovviamente dal 05/01/2009
E se io l' 01/01/2009 avessi buttato tutto in quanto la legge mi dice che
l'atto deve essermi notificato (e quindi deve venire a mia conoscenza)
entro il 31/12/2008?
Io non concordo con il fatto che l'ufficio abbia notificato nei termini
perché il contribuente non può essere in balia dei tempi delle poste per
sapere se può stare tranquillo che i termini siano scaduti.
Fossi in augusto farei ricorso e eccepirei la mancata notifica in capo al
contribuente entro i termini.
ciao
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
augusto321NOSPAM@hotmail.com ha scritto:
> In caso di invio postale (per cui presumo si applichi la normativa
> inerente la notifica via postale) di un ipotetico atto I.C.I.
> (accertamento e/o riscossione) da notificarsi poniamo entro il
> 31-12-2008, pena decadenza, se spedito dal comune il 24-12 ma ricevuto
> dal contribuente il 5 gennaio 2009 è decaduto, quindi ci si può
> opporre vittoriosamente in commissione tributaria, o no? Esiste
> giurisprudenza, in materia Ici, favorevole al contribuente ?
> Grazie per i suggerimenti!
> Augusto
ci sono sentenze delle commissioni tributarie diverse, chi in un senso
chi nell'altro.
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
On 2 Lug, 21:04, "S.ma" <S...@wappi.com> wrote:
> ci sono sentenze delle commissioni tributarie diverse, chi in un senso
> chi nell'altro.
> --http://mercatino.alterviste.org
Mi sembra ponziopilato abbia però le idee chiarissime....forse si basa
sulla giurisprudenza maturata per le imposte dirette e la trasla di
peso all'I.c.i.? Operazione discutibile, secondo me. Voi che dite?
In ogni caso, se non ricordo male, la notifica postale per assenza del
contribuente avviene il decimo giorno successivo alla spedizione della
raccomandata che avvisa del deposito dell'atto ICI all'ufficio
postale, da cui, nel mio ipotetico esempio, la notifica effettiva
sarebbe il 5 gennaio 2009, dunque a decadenza avverata. Da cui ricorso
vincente.
Direi che, a maggiore ragione e similmente, una raccomandata
pervenuta, per ritardi postali di consegna, nelle mani del
contribuente presente, il 5 gennaio, debba avere lo stesso
trattamento.Cioè la notifica si debba intesa avverata, per tutte le
parti, il 5 gennaio.
E secondo voi?
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:486bce15$0$40311$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
>> E se io l' 01/01/2009 avessi buttato tutto in quanto la legge mi dice che
> l'atto deve essermi notificato (e quindi deve venire a mia conoscenza)
> entro il 31/12/2008?
> Io non concordo con il fatto che l'ufficio abbia notificato nei termini
> perché il contribuente non può essere in balia dei tempi delle poste per
> sapere se può stare tranquillo che i termini siano scaduti.
> Fossi in augusto farei ricorso e eccepirei la mancata notifica in capo al
> contribuente entro i termini.
> ciao
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
E secondo voi?
bravo Ponzio,
scissione del momento di perfezionamento della notifica: per il notificante
la consegna all'agente, per il destinatario la ricezione.
Cassazione sezioni unite del 2002, poi attenzione a non confondere la
raccomandata con la notifica a mezzo di posta, sono cose diverse.
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
news:486c88d7$0$40153$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
> "casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
> news:486bce15$0$40311$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
>>>> E se io l' 01/01/2009 avessi buttato tutto in quanto la legge mi dice che
>> l'atto deve essermi notificato (e quindi deve venire a mia conoscenza)
>> entro il 31/12/2008?
>> Io non concordo con il fatto che l'ufficio abbia notificato nei termini
>> perché il contribuente non può essere in balia dei tempi delle poste per
>> sapere se può stare tranquillo che i termini siano scaduti.
>> Fossi in augusto farei ricorso e eccepirei la mancata notifica in capo al
>> contribuente entro i termini.
>> ciao
> guarda tu hai anche ragione, però io mi ricordo questo:
> http://groups.google.it/group/it.eco...c=1&q=soldato#
> ciao
Appunto. Ricordo che Soldato Blu, che ho avuto modo di incotrare proprio
pochi giorni dopo quella discussione, risultava essere d'accordo con il
fatto che quanto sostenuto in quella sentenza trovi specifica applicazione
solo ai termini processuali e che in relazione ai termini sostanziali, quali
quelli entro cui notificare un avviso di accertamento, tutto l'iter dovrebbe
trovare conclusione entro la data ultima.
Se così non fosse ci troveremmo nella particolare situazione che il
contribuente si troverebbe in una sorta di "limbo temporale" da lui non
conoscibile dato dal periodo che intercorre dalla consegna dell'atto da
notificare alle poste e data di effettiva consegna da parte delle poste
dell'atto al contribuente. E ciò non può essere possibile in quanto il
termine fissato per l'accertamento è un termine "a favore" del contribuente
perché questi abbia certezza giuridica che trascorso il giorno ultimo per
l'accertamento nulla più possa essergli accertato.
Diversamente quanto tempo dovrebbe ancora attendere il contribuente per
essere certo che più nessuna azione accertatrice sia stata effettuata nei
suoi confronti? 1 settimana? 1 mese? 6 mesi? 1 anno? 5anni? 10 anni?
Se la posta, per un qualsiasi motivo, facesse pervenire l'atto dopo diversi
mesi e un contribuente, in buona fede perché ha visto trascorrere il termine
ultimo per un accertamento, si liberasse di contabilità, documentazione e
quant'altro?
Come potrebbe dirsi che l'accertamento è valido solo perché l'agenzia ha
fatto avere l'atto alle poste entro il 31/12 dell'ultimo anno?
Ripeto, come è possibile che un termine decadenziale che serve a dare
certezza giuridica della situazione fiscale di un contribuente possa essere
superato lasciando lo stesso in balia di un meccanismo non da lui
controllabile?
ciao
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:486cd5b7$0$40160$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
> Ripeto, come è possibile che un termine decadenziale che serve a dare
> certezza giuridica della situazione fiscale di un contribuente possa
> essere superato lasciando lo stesso in balia di un meccanismo non da lui
> controllabile?
> ciao
allora pure il contrario
io agenzia devo notificare entro il 31/12 il 15/12 do alle poste o uff
giudiziario e questo ci va dopo 3 anni..
quando devo notificare allora? 5 anni prima del termine?
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
news:486cd737$0$40152$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
> "casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
> news:486cd5b7$0$40160$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
>> Ripeto, come è possibile che un termine decadenziale che serve a dare
>> certezza giuridica della situazione fiscale di un contribuente possa
>> essere superato lasciando lo stesso in balia di un meccanismo non da lui
>> controllabile?
>> ciao
> allora pure il contrario
> io agenzia devo notificare entro il 31/12 il 15/12 do alle poste o uff
> giudiziario e questo ci va dopo 3 anni..
> quando devo notificare allora? 5 anni prima del termine?
Sarà un problema dell'agenzia delle entrate e di eventuali danni che l'ente
notificate ha causato per sua eventuale imperizia.
Il punto è che il termine decadenziale per l'accertamento è un termine
fissato per dare certezza giuridica alla situazione fiscale di un
contribuente.
Sarà quindi opportuno che sia l'amministrazione finanziaria ad adeguare il
suo procedimento per evitare che la notifica si concluda successivamente al
termine ultimo per l'accertamento.
Spiegami per quale motivo giuridico un contribuente "dovrebbe subire le
conseguenze di atti compiuti da soggetti di cui non è in potere di
controllare, nemmeno il contribuente deve subire gli effetti di attività
svolte da soggetti di cui non è in potere di controllare".
Ricordi la questione dei ruoli e delle relative cartelle esaggoriali?
Ricordi qual era il problema di fondo? E come è stato risolto? Pensi che sia
ragionevole che quegli stessi problemi, risolti in un dato modo
normativamente, possano riproporsi in tema di notifica con termini
differenti per amministrazione finanziaria e contribuente?
ciao
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:486cd873$0$40161$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
>> Sarà un problema dell'agenzia delle entrate e di eventuali danni che
> l'ente notificate ha causato per sua eventuale imperizia.
però scusa, in questo modo l'agenzia avrebbe meno tempo per accertare e
notificare
se devo farli entro il 31/12, il 31/12 deve essere.. se tra feste
natalizie, scioperi postali ecc ecc, devo pensare di avere due mesi in
meno..
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
news:486cdd4a$0$40157$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
> "casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
> news:486cd873$0$40161$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
>>>> Sarà un problema dell'agenzia delle entrate e di eventuali danni che
>> l'ente notificate ha causato per sua eventuale imperizia.
> però scusa, in questo modo l'agenzia avrebbe meno tempo per accertare e
> notificare
> se devo farli entro il 31/12, il 31/12 deve essere.. se tra feste
> natalizie, scioperi postali ecc ecc, devo pensare di avere due mesi in
> meno..
Perdona ma perché per questi stessi motivi dovrebbe rimetterci il
contribuente per il quale la situazione risulta ancora "in sospeso" anche se
è trascorso il termine entro il quale si sarebbe dovuto portare a conoscenza
dell'attività di accertamento?
Chi è che ha il controllo dell'attività di accertamento? l'agenzia o il
contribuente?
E quel termine serve per consolidare la situazione giuridica di fronte
all'erario di chi? Dell'agenzia o del contribuente?
Il 31/12 rappresenta il termine ultimo entro il quale l'accertamento deve
essere portato a conoscenza del contribuente. Oltre tale data il
contribuente deve avere la certezza che la sua situazione giuridica è
consolidata. Diversamente il contribuente non è in grado di sapere se la sua
situazione giuridica si è consolidata. E ciò non può essere.
Sarà quindi l'agenzia che dovrà organizzarsi tenendo conto di eventuali
"tempi tecnici" e anche di eventuali imprevisti.
Ripeto la domanda. Ricordi la questione dei ruoli e delle cartelle
esattoriali?
Qual era il principio di fondo che alla fine è stato seguito dalla
giurisprudenza maggioritaria e che ha portato a certe modifice normative?
ciao
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:486cdf62$0$40153$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
>> Ripeto la domanda. Ricordi la questione dei ruoli e delle cartelle
> esattoriali?
> Qual era il principio di fondo che alla fine è stato seguito dalla
> giurisprudenza maggioritaria e che ha portato a certe modifice normative?
> ciao
se ti riferisci alla mancata indicazione del responsabile quelle modifiche
normative non servono a nulla, le cartelle esattoriali son nulle lo stesso
se prive di detta indicazione sia emesse prima che emesse dopo (la data nn
ricordo)
c'era un ottimo articolo che parlava di sto aspetto..
cmq sia, si, devi essere messo nella posizione di poterti difendere..
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:486cdf62$0$40153$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
> Perdona ma perché per questi stessi motivi dovrebbe rimetterci il
> contribuente per il quale la situazione risulta ancora "in sospeso" anche
> se è trascorso il termine entro il quale si sarebbe dovuto portare a
> conoscenza dell'attività di accertamento?
però scusa, ci sarebbe sempre il paradosso che se io ti notifico per posta
oggi un atto scadente il 31/12/2009 (nove), e per posta si perde e arriva il
25/05/2009, o l'uff. giudiziario lo dimentica e lo consegna oltre il
31/12/2009.. ipotesi estrema, ma 5 giorni o 1 anno.. che cambia?
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
news:486ce031$0$40163$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
> "casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
> news:486cdf62$0$40153$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
>>> Ripeto la domanda. Ricordi la questione dei ruoli e delle cartelle
>> esattoriali?
>> Qual era il principio di fondo che alla fine è stato seguito dalla
>> giurisprudenza maggioritaria e che ha portato a certe modifice normative?
>> ciao
> se ti riferisci alla mancata indicazione del responsabile quelle
> modifiche normative non servono a nulla, le cartelle esattoriali son nulle
> lo stesso se prive di detta indicazione sia emesse prima che emesse dopo
> (la data nn ricordo)
> c'era un ottimo articolo che parlava di sto aspetto..
> cmq sia, si, devi essere messo nella posizione di poterti difendere..
No. Intendo la questione dell'iscrizione a ruolo e poi della cartella.
Ricordi la modifica che ha porato a ben precesi termini di consegna delle
cartelle esattoriali quando prima c'era una situazione dove il ruolo veniva
consegnato alla riscossione e poi la cartella sembrava non avesse termini di
notifica ultimi e l'agenzia diceva che tutto era regolare perché il ruolo
era stato consegnato entro certi termini (termini non verificabili dal
contribuente)?
ciao
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:486ce0c1$0$40154$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
>>> cmq sia, si, devi essere messo nella posizione di poterti difendere..
> No. Intendo la questione dell'iscrizione a ruolo e poi della cartella.
> Ricordi la modifica che ha porato a ben precesi termini di consegna delle
> cartelle esattoriali quando prima c'era una situazione dove il ruolo
> veniva consegnato alla riscossione e poi la cartella sembrava non avesse
> termini di notifica ultimi e l'agenzia diceva che tutto era regolare
> perché il ruolo era stato consegnato entro certi termini (termini non
> verificabili dal contribuente)?
> ciao
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
news:486ce09a$0$40164$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
> "casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
> news:486cdf62$0$40153$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
>>> Perdona ma perché per questi stessi motivi dovrebbe rimetterci il
>> contribuente per il quale la situazione risulta ancora "in sospeso" anche
>> se è trascorso il termine entro il quale si sarebbe dovuto portare a
>> conoscenza dell'attività di accertamento?
> però scusa, ci sarebbe sempre il paradosso che se io ti notifico per posta
> oggi un atto scadente il 31/12/2009 (nove), e per posta si perde e arriva
> il 25/05/2009, o l'uff. giudiziario lo dimentica e lo consegna oltre il
> 31/12/2009.. ipotesi estrema, ma 5 giorni o 1 anno.. che cambia?
25/5/10.. insomma il paradosso sarebbe.. meglio che il funzionario ade
consegni di persona così sta sicuro :-))
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:486ce0c1$0$40154$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
però scusa, in termini di iposta sui redditi l'art. 60 dpr 600/73 è chiaro
Titolo del provvedimento:
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
art. 60
Titolo:
Notificazioni.
N.D.R.: La Corte costituzionale con sentenza 7 novembre 2007 n.366
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma,
lettere c), e) ed f) del presente articolo nella parte in cui
prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente
all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione
finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani
Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute
nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano.
Testo: in vigore dal 04/07/2006
modificato da: DL del 04/07/2006 n. 223 art. 37 convertito
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge
devono
essere notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme
stabilite
dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con
le
seguenti modifiche:
a) la notificazione e' eseguita dai messi comunali ovvero dai
messi
speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o
l'avviso
ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non e' il destinatario dell'atto
o
dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da
notificare
in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero
cronologico
della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale
e
alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni
o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
Il
consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da'
notizia
dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di
lettera
raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie,
la
notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) e' in facolta' del contribuente di eleggere domicilio presso
una
persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per
la
notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal
caso
l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla
dichiarazione
annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al
competente
ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi
e'
abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del
deposito
prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa
e
sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini
della
decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo
giorno
succesivo a quello di affissione;
e-bis) e' facolta' del contribuente che non ha la residenza nello Stato
e
non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non
abbia
costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente
ufficio
locale, con le modalita' di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo
estero
per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo
riguardano;
salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie,
la
notificazione degli avvisi o degli atti e' eseguita mediante spedizione
a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151
del
codice di procedura civile non si applicano.
L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale
ha
effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di
ricevimento
delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis)
del
comma precedente.
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti
dalla
dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni,
dal
trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica
o,
per le persone giuridiche e le societa' ed enti privi di
personalita'
giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione
da
parte dell'ufficio della comunicazione prescritta nel secondo
comma
dall'art. 36. Se la comunicazione e' stata omessa la notificazione
e'
eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante
dall'ultima
dichiarazione annuale.
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera
fatta
nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla
notificazione
decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto.
" Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera
fatta
nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla
notificazione
decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto. "
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
news:486ce09a$0$40164$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
> "casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
> news:486cdf62$0$40153$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
>>> Perdona ma perché per questi stessi motivi dovrebbe rimetterci il
>> contribuente per il quale la situazione risulta ancora "in sospeso" anche
>> se è trascorso il termine entro il quale si sarebbe dovuto portare a
>> conoscenza dell'attività di accertamento?
> però scusa, ci sarebbe sempre il paradosso che se io ti notifico per posta
> oggi un atto scadente il 31/12/2009 (nove), e per posta si perde e arriva
> il 25/05/2009, o l'uff. giudiziario lo dimentica e lo consegna oltre il
> 31/12/2009.. ipotesi estrema, ma 5 giorni o 1 anno.. che cambia?
Non ho capito bene l'esempio.
Però se un accertamento deve essere notificato entro il 31/12/2009 e si
perde e arriva dopo il 31/12/2009 non vedi come, se fosse valida la notifica
in quanto presentata alla posta entro il 31/12/2009, il contribuente non
avrebbe certezza della sua situazione nei confronti dell'erario?
Che sia 1 giorno o 1 anno non cambia. Il punto è che la situazione
giuridica, applicando quel principio, fissato dalla corte costituzionale
nell'ambito dell'attività processuale e per i termini degli atti
processuali, il contribuente potrebbe non vedersi mai consolidata la sua
situazione giuridica. Proprio perché potrebbe ricevere anche successivamente
al 31/12/2009 (termine entro il quale si fa affidamento) un avviso di
accertamento, magari andato inizialmente perso dalle poste e consegnato solo
mesi dopo. E non è detto che il fatto che il termine dei 60 gg per opporsi
trascorra dalla ricezione possa mettere il contribuente in condizione di
difendersi perchè, per aver fatto affidamento su di un dato termine (che non
dovrebbe essere "volatile"), può aver eliminato la documentazione
nececssaria alla propria difesa.
Quello che a me pare è che il termine entro cui deve essere notificato un
accertamento non può essere volatile in quanto è un termine posto per
consolidare la posizione giuridica del contribuente e non un termine per far
nascere un diritto nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
news:486ce332$0$40164$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
> " Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera
> fatta
> nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla
> notificazione
> decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto. "
Però se la ricezione avviene oltreil termine del 31/12 gli effetti della
notifica in capo al contribuente è successiva al termine ultimo.
Il principio fissato da questa norma va bene fino a che tutto si conclude
entro il 31/12.
La norma fissa un principio sempre a favore del contribuente per il quale i
termini iniziano a decorrere non da quanto l'agenzia ha fatto la spedizione
ma da quanto il contribuente la riceve.
Diversamente avremmo il possibile caso per cui l'amministrazione spedisce in
una certa data l'atto, magari questo viene ricevuto oltre i 60 gg dal
contribuente. Se i termini per ricorre partissero dalla data di spedizione
il contribuente sarebbe già fuori dei termini. Per questo il principio che
in caso di spedizione per posta i termini partano dalla effettiva ricezione
e non dalla spedizione.
I problemi di cui ti parlo si hanno comunque ove vi sia spedizione entro il
31/12 e ricezione oltre il 31/12.
Perché per il contribuente la notifica ha efficacia solo dopo il 31/12 e
cioè successivamente al termine entro il quale al contribuente deve essere
portato a conoscenza (questo è lo scopo della notifica) l'atto impositivo.
ciao
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:486ce7d2$0$40154$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
> "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
> news:486ce332$0$40164$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
>>>>> " Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera
>> fatta
>> nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla
>> notificazione
>> decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto. "
>> Però se la ricezione avviene oltreil termine del 31/12 gli effetti della
> notifica in capo al contribuente è successiva al termine ultimo.
> Il principio fissato da questa norma va bene fino a che tutto si conclude
> entro il 31/12.
> La norma fissa un principio sempre a favore del contribuente per il quale
> i termini iniziano a decorrere non da quanto l'agenzia ha fatto la
> spedizione ma da quanto il contribuente la riceve.
> Diversamente avremmo il possibile caso per cui l'amministrazione spedisce
> in una certa data l'atto, magari questo viene ricevuto oltre i 60 gg dal
> contribuente. Se i termini per ricorre partissero dalla data di spedizione
> il contribuente sarebbe già fuori dei termini. Per questo il principio che
> in caso di spedizione per posta i termini partano dalla effettiva
> ricezione e non dalla spedizione.
> I problemi di cui ti parlo si hanno comunque ove vi sia spedizione entro
> il 31/12 e ricezione oltre il 31/12.
> Perché per il contribuente la notifica ha efficacia solo dopo il 31/12 e
> cioè successivamente al termine entro il quale al contribuente deve essere
> portato a conoscenza (questo è lo scopo della notifica) l'atto impositivo.
> ciao
è vero, ma quanto prima dovrebbe notificare l'ade per star dentro il 31/12?
visti i disservizi postali?
5 mesi? 6 mesi?
come fanno ad essere sicuri? in pratica avrebbero meno tempo sia per
accertare che per notificare di quanto la legge gli concederebbe..
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
news:486ce86d$0$40163$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
> è vero, ma quanto prima dovrebbe notificare l'ade per star dentro il
> 31/12? visti i disservizi postali?
> 5 mesi? 6 mesi?
> come fanno ad essere sicuri? in pratica avrebbero meno tempo sia per
> accertare che per notificare di quanto la legge gli concederebbe..
Il punto è qual è la situazione giuridica che la norma, che impone che gli
accertamenti debbano essere notificati entro un certo termine, tutela?
Quella dell'amministrazione finanziaria o quella del contribuente?
Alla tua domana io potrei rispondere: Quanto tempo deve attendere il
contribuente per essere certo che la sua situazione giuridica fiscale sia
definitiva di fronte alle richieste dell'amministrazione finanziaria?
A questo punto se la norma serve per dare certezza giuridica alla posizione
fiscale del contribuente l'interpretazione può essere solo una. E cioè che
la notifica tramite posta deve comunque avvenire in capo al contribuente
entro il termine fissato per la notifica degli atti. Diversamente il
contribuente potrebbe venire a conoscenza di un atto successivamente a
quello che la norma ha posto come termine ultimo. Ma a questo punto il
contribuente è messo di fronte ad una incertezza giuridica rispetto alla sua
posizione.
Se, invece, ritieni che il termine sia fissato per tutelare (per quale suo
particolare diritto dovresti chiederti?) l'amministrazione finanziaria
allora la risposta potrebbe anche essere che il termine è solo un termine
entro il quale l'amministrazione può operare lasciando il contribuente
nell'incertezza della sua posizione giuridica.
Considerato però che l'accertamento non riguarda una situazione giuridica
dell'amministrazione ma incide sulla posizione giuridica del contribuente io
sarei più per considerare il termine posto come a favore del contribuente e
fissato per consolidare a quella data tale situazione giuridica.
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:486ceb55$0$40164$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
> Se, invece, ritieni che il termine sia fissato per tutelare (per quale suo
> particolare diritto dovresti chiederti?) l'amministrazione finanziaria
> allora la risposta potrebbe anche essere che il termine è solo un termine
> entro il quale l'amministrazione può operare lasciando il contribuente
> nell'incertezza della sua posizione giuridica.
> Considerato però che l'accertamento non riguarda una situazione giuridica
> dell'amministrazione ma incide sulla posizione giuridica del contribuente
> io sarei più per considerare il termine posto come a favore del
> contribuente e fissato per consolidare a quella data tale situazione
> giuridica.
se la vedi in misura piu ampia non si tutela l'amministrazione finanziaria,
ma tutti i contribuenti non oggetto di quella notifica..
pagare meno per pagare tutti :-))
piu riscuoti piu entrate meno dovrebbero pagare gli altri..
garantire l'azione dell'amministrazione dovrebbe andare a tutela di tutti
ovviamente se riguardasse me, sarei portato a pensarla come te :-))
scherzo.. ovvio..
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:486cebca$0$40164$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
> Aggiungo solo che se Soldato_Blu ci legge mi farebbe piacere una sua
> considerazione.
> ciao
eh si..
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
On 3 Lug, 16:33, "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> wrote:
> "casanmaner" <x...@tin.it> ha scritto nel messaggionews:486ce0c1$0$40154$4fafbaef@reader1.ne ws.tin.it...
Ho letto l'interessante thread di soldatoblu e trovo abbia ragione. La
sentenza della corte costituzionale 28/2004 mi sembra parlare chiaro.
Tuttavia torniamo a bomba ed al caso ipotetico che ho meglio esposto,
a cui non avete fatto commenti.
Atto ICI spedito per posta il 24 dicembre 2008:
la notifica postale nel caso di ASSENZA del contribuente avviene, ex
comma 4, art.8, L. 890 del 1982, il decimo giorno successivo alla
spedizione della raccomandata che avvisa del deposito dell'atto ICI
all'ufficio postale, da cui, nel mio ipotetico esempio, la notifica
effettiva sarebbe il 5 gennaio 2009, dunque a decadenza avverata.
Da cui ricorso vincente, direi. O no?
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
news:486cec1c$0$40157$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
>> se la vedi in misura piu ampia non si tutela l'amministrazione
> finanziaria, ma tutti i contribuenti non oggetto di quella notifica..
> pagare meno per pagare tutti :-))
> piu riscuoti piu entrate meno dovrebbero pagare gli altri..
> garantire l'azione dell'amministrazione dovrebbe andare a tutela di tutti
Il punto è che ciò che viene garantita è la posizione del contribuente.
Altrimenti perché fissare un termine relativamente breve quale quello di
quattro anni?
Prima per le dirette era fissato in cinque anni (successivi a quello di
presentazione) e poi lo hanno addirittura ridotto.
La garanzia dell'azione dell'amministrazione non può comportare incertezza
nella posizione giuridica di un soggetto che deve fare affidamento
(principio ultimamente molto richiamato) su di un termine certo.
Ritengo quindi che quella disposizione vada interpretata tenendo conto del
fatto che la notifica "in mani" al contribuente debba comunque avvenire
entro un termine ben preciso. Diversamente l'affidamento del contribuente a
che l'azione dell'amministrazione venga a sua conoscenza entro ben
determinati termini viene meno. Con la conseguenza che il contribuente
potrebbe trovarsi, non per sua colpa o negligenza, nell'incapacità di
difendersi.
> ovviamente se riguardasse me, sarei portato a pensarla come te :-))
Sono certo che se ti arrivasse un accertamento "a cavallo" saresti pronto a
difenderti ;-)
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
news:486cee30$0$40154$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
> "augusto321NOSPAM@hotmail.com" <augusto321@hotmail.com> ha scritto nel
> messaggio news:078aaafb-4513-4425-8da4-> Da cui ricorso vincente, direi. O
> no?
>> non resta che provare e farci sapere :-))
Esatto! ... anche perché è sempre difficile dare per certo l'esito di un
giudizio in commissione tributaria :-)
Però io personalmente il ricorso lo proverei.
ciao
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
On 3 Lug, 10:10, "Ralph Malph" <xxxrome...@hotmail.com> wrote:
Ulteriore notazione: noto che alcuni fanno riferimento all'art. 60 del
dpr 600/1973, cioè imposte sui redditi. Come in altro thread chiedevo,
è applicabile tale normativa in campo ICI?
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:486bce15$0$40311$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
> "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
> news:486bc9b8$0$18155$4fafbaef@reader3.news.tin.it ...
>>>> "augusto321NOSPAM@hotmail.com" <augusto321@hotmail.com> ha scritto nel
>> messaggio
>> news:0d97213d-595d-4fd0-954e-d2d41e632ef0@y21g2000hsf.googlegroups.com...
>>> In caso di invio postale (per cui presumo si applichi la normativa
>>> inerente la notifica via postale) di un ipotetico atto I.C.I.
>>> (accertamento e/o riscossione) da notificarsi poniamo entro il
>>> 31-12-2008, pena decadenza, se spedito dal comune il 24-12 ma ricevuto
>>> dal contribuente il 5 gennaio 2009 è decaduto, quindi ci si può
>>> opporre vittoriosamente in commissione tributaria, o no? Esiste
>>> giurisprudenza, in materia Ici, favorevole al contribuente ?
>>> Grazie per i suggerimenti!
>>> Augusto
>>>> no, l'ufficio ha notificato nei termini
>> per te i 60 gg per ricorrere decorreranno ovviamente dal 05/01/2009
>>> E se io l' 01/01/2009 avessi buttato tutto in quanto la legge mi dice che
> l'atto deve essermi notificato (e quindi deve venire a mia conoscenza)
> entro il 31/12/2008?
Tu mi dici che se io vado in ferie e chiudo tutto al 20.12 e riapro al 10.01
dell'anno dopo, tutto quello che mi è stato spedito (e che io non ho
ricevuto entro il 31.12) non è notificato validamente??
Sarebbe troppo comodo così, o no??
Ovvio che poi avrai i tuoi 60 gg per ricorrere dalla data dell'effettiva tua
conoscenza, ma non puoi venirmi a dire che non è stato notificato in tempo.
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"augusto321NOSPAM@hotmail.com" <augusto321@hotmail.com> ha scritto nel
messaggio
news:078aaafb-4513-4425-8da4-0a0c90ea5c96@m73g2000hsh.googlegroups.com...
> On 3 Lug, 16:33, "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> wrote:
>> "casanmaner" <x...@tin.it> ha scritto nel
>> messaggionews:486ce0c1$0$40154$4fafbaef@reader1.ne ws.tin.it...
>> Ho letto l'interessante thread di soldatoblu e trovo abbia ragione. La
> sentenza della corte costituzionale 28/2004 mi sembra parlare chiaro.
> Tuttavia torniamo a bomba ed al caso ipotetico che ho meglio esposto,
> a cui non avete fatto commenti.
> Atto ICI spedito per posta il 24 dicembre 2008:
> la notifica postale nel caso di ASSENZA del contribuente avviene, ex
> comma 4, art.8, L. 890 del 1982, il decimo giorno successivo alla
> spedizione della raccomandata che avvisa del deposito dell'atto ICI
> all'ufficio postale, da cui, nel mio ipotetico esempio, la notifica
> effettiva sarebbe il 5 gennaio 2009, dunque a decadenza avverata.
> Da cui ricorso vincente, direi. O no?
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
> "Ludwig" <ludwig@profservices.it> ha scritto nel messaggio
> news:g4ks96$eu8$1@tdi.cu.mi.it...
E allora un contribuente quanto tempo deve attendere dopo il 31/12 per
essere certo che la sua posizione giuridica nei confronti dell'erario sia
consolidata?
Ti sembra possibile che per il contribuente non vi sia un termine certo ma
questo possa dipendere dall'organizzazione dell'amministrazione finanziaria
e dall'operato dei soggetti a cui si affida per le notifiche?
Per la validità delle cartelle esattoriali la storia ci ha insegnato che di
fronte al contribuente il termine ultimo deve essere certo e non variabile.
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:486e15c7$0$35958$4fafbaef@reader2.news.tin.it ...
>> "Ludwig" <ludwig@profservices.it> ha scritto nel messaggio
>> news:g4ks96$eu8$1@tdi.cu.mi.it...
> E allora un contribuente quanto tempo deve attendere dopo il 31/12 per
> essere certo che la sua posizione giuridica nei confronti dell'erario sia
> consolidata?
C'è e dall'ufficio viene rispettata. Se io invio racc.ta il 30.12 e il
contribuente la riceve il 05.01 sono rispettati tutti i diritti. Dopo tutto
il contribuente ha diritto fino al 60 giorno per spedire il ricorso.
Allora esempio inverso: Tu fai ricorso (sempre nell'esempio di prima) il 4
marzo lo invii e la CP lo riceve il 10.03.
E' valido o no??
Se si, allora è valòido anche la natofica dell'Ade, se no allora non
sarebbero validi almeno il 90% dei ricorsi.
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"Ludwig" <ludwig@profservices.it> ha scritto nel messaggio
news:g4lb52$v40$1@tdi.cu.mi.it...
> C'è e dall'ufficio viene rispettata. Se io invio racc.ta il 30.12 e il
> contribuente la riceve il 05.01 sono rispettati tutti i diritti. Dopo
> tutto il contribuente ha diritto fino al 60 giorno per spedire il ricorso.
Ti faccio un esempio. Dalle istruzione di UNICO 2008 leggo:
"Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le
spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere conservata dal
contribuente fino al 31 dicembre 2012..."
E se il 4/1/2009 elimino la documentazione fiscale relativo ad UNICO 2008?
Come faccio a difendermi?
Tu mi dirai che farei beni a conservare i documenti per un altro po' di
tempo. Ma quanto tempo? Una settimana, un mese, due settimane, sei mesi, un
anno?
Ti pare che un contribuente debba rimanere in attesa di un termine che non
dipende dalla legge ma dall'operato di un soggetto terzo?
Ti sembra conforme al diritto che un contribuente non possa fare affidamento
ad un termine certo e non variabile (come è quello della consegna da parte
della posta)?
Non è vero che tutti i diritti sono rispettati. Perché il contribuente per
legge ha diritto a vedersi notificato un accertamento (irpef ad es.) entro
il 31/12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della
dichiaraizone. Trascorso tale termine nessun accertamento può essere a lui
notificato, pena la possibilità che non sia messo in condizione di
difendersi adeguatamente potendo lo stesso fare affidamento su quel termine
e potendosi sbarazzare degli elementi di prova successivamente a quel
termine.
Il contribuente deve, dopo il 31/12, poter non dover conservare nulla perché
dopo quella data nulla gli può essere richiesto
> Allora esempio inverso: Tu fai ricorso (sempre nell'esempio di prima) il 4
> marzo lo invii e la CP lo riceve il 10.03.
> E' valido o no??
> Se si, allora è valòido anche la natofica dell'Ade, se no allora non
> sarebbero validi almeno il 90% dei ricorsi.
Sono termini relativi ad atti di natura differente.
L'accertamento e un atto di natura sostanziale e il termine è fissato per
consolidare la posizione giuridica di fronte all'amministrazione
finanziaria.
Il secondo ha natura processuale e serve a far sorgere in capo al
contribuente il diritto ad iniziare il processo entro i termini che mi sono
concessi.
E infatti anche la corte costituzionale si è sempre espressa con riferimento
ai termini processuali nell'ambito degli atti processuali.
Mai si è espressa in tema di atti di natura sostanziale quale è un avviso di
accertamento.
Mi sembra che non abbiate capito il punto della questione.
Se il termine è fissato per garantire la posizione del contribuente di
fronte alle richieste dell'erario questi
deve poter fare affidamento su di un termine ultimo che non dipenda dalla
"macchina amministrativa". Diversamente un contribuente potrebbe trovarsi
esposto ad un avviso di accertamento successivamente al termine ultimo
fissato dalla legge, termine sul quale il contribuente deve far affidamento.
Pensa che era così per la questione dei ruoli e delle cartelle di pagamento
e guarda come la giurisprudenza aveva sentenziato e come il legislatore alla
fine ha modificato tutto il meccanismo per rispettare il principio che il
contribuente non deve potersi trovare di fronte a termini "volatili".
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:486e3ab6$0$35966$4fafbaef@reader2.news.tin.it ...
> "Ludwig" <ludwig@profservices.it> ha scritto nel messaggio
> news:g4lb52$v40$1@tdi.cu.mi.it...
>>> C'è e dall'ufficio viene rispettata. Se io invio racc.ta il 30.12 e il
>> contribuente la riceve il 05.01 sono rispettati tutti i diritti. Dopo
>> tutto il contribuente ha diritto fino al 60 giorno per spedire il
>> ricorso.
> Ti faccio un esempio. Dalle istruzione di UNICO 2008 leggo:
> "Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le
> spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere conservata
> dal contribuente fino al 31 dicembre 2012..."
> E se il 4/1/2009 elimino la documentazione fiscale relativo ad UNICO 2008?
> Come faccio a difendermi?
> Tu mi dirai che farei beni a conservare i documenti per un altro po' di
> tempo. Ma quanto tempo? Una settimana, un mese, due settimane, sei mesi,
> un
> anno?
C'è un termine ben più ampio sul c.c. e a quello ci si attiene.
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"Ludwig" <ludwig@profservices.it> ha scritto nel messaggio
news:g4le5s$2rk$1@tdi.cu.mi.it...
> "casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
> news:486e3ab6$0$35966$4fafbaef@reader2.news.tin.it ...
>>> "Ludwig" <ludwig@profservices.it> ha scritto nel messaggio
>> news:g4lb52$v40$1@tdi.cu.mi.it...
>>>>> C'è e dall'ufficio viene rispettata. Se io invio racc.ta il 30.12 e il
>>> contribuente la riceve il 05.01 sono rispettati tutti i diritti. Dopo
>>> tutto il contribuente ha diritto fino al 60 giorno per spedire il
>>> ricorso.
>>> Ti faccio un esempio. Dalle istruzione di UNICO 2008 leggo:
>> "Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri,
>> le
>> spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere conservata
>> dal contribuente fino al 31 dicembre 2012..."
>>> E se il 4/1/2009 elimino la documentazione fiscale relativo ad UNICO
>> 2008?
>> Come faccio a difendermi?
>> Tu mi dirai che farei beni a conservare i documenti per un altro po' di
>> tempo. Ma quanto tempo? Una settimana, un mese, due settimane, sei mesi,
>> un
>> anno?
> C'è un termine ben più ampio sul c.c. e a quello ci si attiene.
E cosa c'entra il c.c. in tema di fisco e di documenti fiscali di fronte
all'amministrazione finanziaria?
I registri iva, ad es., non sono registri civilistici e potrei buttarli dopo
cinque anni.
I registri contabili di un professionista per un dato anno potrei eliminarli
dopo il 31/12 del quarto anno in quanto hanno esclusiva rilevanza fiscale e
non civilistica.
Tirare in ballo i termini civilistici è un discorso inconcludente rispetto
al problema che si pone in termini fiscali.
ciao
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
On 4 Lug, 17:08, "casanmaner" <x...@tin.it> wrote:
> Tirare in ballo i termini civilistici è un discorso inconcludente rispetto
> al problema che si pone in termini fiscali.
> ciao- Nascondi testo citato
> - Mostra testo citato
Complimenti per la perfetta esposizione relativa alla differenziazione
tra aspetto processuale e sostanziale (cioè atti di accertamento,
etc.).
Tuttavia, mi sembra tu dimentichi, in materia Irpef (e non ICI da cui
tutto il discorso è partito) che l'ultimo comma dell'articolo 60,
d.p.r. 600/1973, già tirato in ballo nel thread da qualcuno, forse
ponziopilato, sancisce: " Qualunque notificazione a mezzo del
servizio postale si considera
fatta
nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla
notificazione
decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto. "
Comma introdotto nel 2006....
Mi sembra che tagli la testa al toro....potrei però introdurre un
elemento di disturbo, vale a dire il seguente caso: e se al solito io
non sono presente al momento di consegna, cioè sono assente/
irreperibile, si applica o no la norma speciale dell'art. 8, della
legge sulla notifica postale?
Secondo me no, per via dell'anteriorità della stessa, che si può
quindi ipotizzare abrogata, sul punto, implicitamente, e per la
riserva fatta dalla legge sulla notifica postale stessa, dall'art. 14,
proprio citando l'art. 60 su citato.
Per cui la notifica sarebbe eseguita il giorno di spedizione sebbene
il destinatario sia assente e non il decimo giorno successivo alla
spedizione della raccomandata che avvisa del deposito all'ufficio
postlae dell'atto di cui è stata tentata la notifica.
O no?
Saluti!
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"augusto321NOSPAM@hotmail.com" <augusto321@hotmail.com> ha scritto nel
messaggio
news:3b28c89a-b9f5-4580-83a5-6064da1c227a@c65g2000hsa.googlegroups.com...
On 4 Lug, 17:08, "casanmaner" <x...@tin.it> wrote:
> Tuttavia, mi sembra tu dimentichi, in materia Irpef (e non ICI da cui
> tutto il discorso è partito) che l'ultimo comma dell'articolo 60,
> d.p.r. 600/1973, già tirato in ballo nel thread da qualcuno, forse
> ponziopilato, sancisce: " Qualunque notificazione a mezzo del
> servizio postale si considera
> fatta
> nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla
> notificazione
> decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto. "
> Comma introdotto nel 2006....
> Mi sembra che tagli la testa al toro
Come ho già scritto in precedenza in un altro post (quello ove ponzio ha
richiamato proprio l'art. 60) la norma ha senso e risulta essere legittima
se tutto avviene entro il 31/12 (dell'ultimo anno per l'accertamento). Cioè
se anche al contribuente viene consegnato (e quindi notificato)
l'accertamento.
In pratica il senso dellla norma, ritengo sempre dettata in favore del
contribuente e non dell'attività dell'amministrazione finanziaria, serve per
far in modo che per il contribuente i termini per promuovere il contenzioso
(o altro atto la cui decadenza dipenda da un certo termine successivo alla
notifica) partano sempre dal momento in cui la notifica avviene in mani del
contribuente. Diversamente, mi ripeto con l'esempio, se il 1/4/08 l'ade
consegna alle poste un avviso di accertamento e la posta consegna l'avviso
al contribuente il 30/06/08, il contribuente, se i termini di decadenza per
poter promuovere il contenzioso partissero dall'1/4/08, si troverebbe già
fuori termine. Invece partendo i termini dal 30/6/08 avrà 60 gg a partire da
questa ultima data.
Però non cambia il problema di fondo e cioè che per il contribuente vi deve
essere una data certa e fissa, e non variabile e non conoscibile dal
contribuente stesso, entro cui ricevere la notifica. Questa data, per
l'irpef è fissata dall'art. 43 del dpr 600/73. Tenuto conto che l'art. 42
nel suo comma 1 dispone che gli accertamenti **sono portati a conoscenza dei
contribuenti mediante la notificazione di avvisi** il contribuente deve far
affidamento sul fatto che nei suoi confronti (e non per chi la effettua) la
notifica dell'avviso (che corrisponde a messa a conoscenza del contribuente
stesso) sia stata effettuata nei termini che la norma fissa per poter
procedere ad accertamento. Solo se tutta la procedura si conclude entro il
31/12 il contribuente è tutelato. Divesamente non è tutelato in quanto, non
avendo la sfera di cristallo, non può sapere se dopo il 31/12, e soprattutto
quanto tempo dopo il 31/12, gli verrà notificato un avviso di accertamento.
Se la norma in questione venisse interpretata diversamente, mi ripeto, il
contribuente non saprebbe mai se riceverà e entro quando un accertamento
successivamente al 31/12. E questa situazione di "incertezza giuridica" in
capo al contribuente non risulta ammissibile da un punto di vista
sistematico.
> ....potrei però introdurre un
> elemento di disturbo, vale a dire il seguente caso: e se al solito io
> non sono presente al momento di consegna, cioè sono assente/
> irreperibile, si applica o no la norma speciale dell'art. 8, della
> legge sulla notifica postale?
> Secondo me no, per via dell'anteriorità della stessa, che si può
> quindi ipotizzare abrogata, sul punto, implicitamente, e per la
> riserva fatta dalla legge sulla notifica postale stessa, dall'art. 14,
> proprio citando l'art. 60 su citato.
> Per cui la notifica sarebbe eseguita il giorno di spedizione sebbene
> il destinatario sia assente e non il decimo giorno successivo alla
> spedizione della raccomandata che avvisa del deposito all'ufficio
> postlae dell'atto di cui è stata tentata la notifica.
> O no?
Al momento non saprei darti una risposta certa perché dovrei approfondire.
Però su due piedi mi viene da pensare che non vi sia abrogazione implicita
in quanto l'art. 60 non disciplina nel suo complesso la disciplina della
notifica postale.
ciao
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:4871ff96$0$40162$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
> "augusto321NOSPAM@hotmail.com" <augusto321@hotmail.com> ha scritto nel
> messaggio
> news:3b28c89a-b9f5-4580-83a5-6064da1c227a@c65g2000hsa.googlegroups.com...
> On 4 Lug, 17:08, "casanmaner" <x...@tin.it> wrote:
> Come ho già scritto in precedenza in un altro post (quello ove ponzio ha
> richiamato proprio l'art. 60) la norma ha senso e risulta essere legittima
> se tutto avviene entro il 31/12 (dell'ultimo anno per l'accertamento).
> Cioè se anche al contribuente viene consegnato (e quindi notificato)
> l'accertamento.
Tu continui a ritenere corretto andare in ferie l'ultima settimana di
dicembre e le prime 2 di gennaio per non farsi trovare ed evitare
l'accertamento?
Mi sembra alquanto paradossale come interpretazione.
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"Ludwig" <ludwig@profservices.it> ha scritto nel messaggio
news:g4v1pi$os9$1@tdi.cu.mi.it...
>>> Come ho già scritto in precedenza in un altro post (quello ove ponzio ha
>> richiamato proprio l'art. 60) la norma ha senso e risulta essere
>> legittima se tutto avviene entro il 31/12 (dell'ultimo anno per
>> l'accertamento). Cioè se anche al contribuente viene consegnato (e quindi
>> notificato) l'accertamento.
> Tu continui a ritenere corretto andare in ferie l'ultima settimana di
> dicembre e le prime 2 di gennaio per non farsi trovare ed evitare
> l'accertamento?
> Mi sembra alquanto paradossale come interpretazione.
Non è questione di non farsi trovare o meno ... la questione è di non poter
pretendere, da un punto di vista giuridico e per una questione di certezza
della posizione giuridica di un dato soggetto, che il contribuente debba
stare ad aspettare senza sapere se e quando un accertamento verrà portato a
sua conoscenza (eventualmente anche in base a presunzioni di conoscenza date
dalla legge in caso di assenza del contribuente).
Tu continui a fare l'esempio del contribuente che va in ferie 3 settimane
tra dicembre e gennaio. Io posso continuare a fare l'esempio del
contribuente che nell'ultima settimana di dicembre e nelle prime due di
gennaio è in ufficio e, dopo il 31/12, inizia a far pulizia, in modo
legittimo perché è scaduto il termine entro cui si è obbligati alla
conservazione, di documentazione con esclusiva rilevanza fiscale (forse
perché già a dicembre ci iniziano a chiedere cosa possono eliminare dall'
1/1).
L'amministrazione finanziaria ha tutti gli strumenti utili per fare in modo
che i processi di notifica (anche quelli presuntivi in caso di assenza del
contribuente) possano concludersi entro il 31/12 dell'ultimo anno e non
sforare ad una data successiva non ben precisata rispetto a quella
determinata dalla legge. E può farlo tenendo anche conto che vi è la
possibilità che il contribuente non sia immediatamente reperibile e quindi
tener conto anche dei termini necessari perché vengano attuati quegli
strumenti di, diciamo, "notifica automatica".
Il punto è che si tratta sempre della solita questione dell'affidamento ad
un termine giuridico preciso. Affidamento che non è possibile se si
interpreta la norma (o ove questa non ha efficacia, vedi ici, si applichi il
principio dettato dalle sentenze di corte costituzionale in tema di notifica
di atti processuali) nel senso che la messa a conoscenza in capo al
contribuente può avvenire anche successivamente ad un dato termine fissato
per legge e, soprattutto a questo punto, a tempo indeterminato (perché non è
dato sapere entro quando le poste effettueranno la notifica in mano al
contribuente). Questa a me parebbe paradossale come interpretazione.
Come ho già detto in passato si era sollevata la questione
dell'indeterminatezza dei termini in tema di iscrizioni a ruolo, consegna
degli stessi alle concessionarie di riscossione, emissione e notifica delle
cartelle esattoriali. La storia (data dalla giurisprudenza che man mano si è
formata e poi dalle scelte legislative) ci ha insegnato che il contribuente
ha diritto ad un termine certo e non volatile dipendente dall'attività e
dall'organizzazione dell'amministrazione finanziaria e di soggetti terzi a
cui viene affidata la riscossione e la notifica degli atti. Si è trattato di
intepretazione di buon senso da parte della giurisprudenza e di buon senso
da parte del legislatore che ha poi modificato la disciplina per non dare
adito a dubbi. Buon senso dettato da un fondamentale principio di certezza
del diritto in capo al contribuente (che è il soggetto inciso dagli atti
dell'amministrazione finanziaria).
Spostare l'indeterminatezza dal momento di formazione dell'avviso e
successiva consegna ad un ente esterno per la notifica al contribuente con
possibilità per tale ente di consegnare successivamente ad un termine
fissato da una norma di legge, con la conseguente venuta a conoscenza in
capo al contribuente dell'atto oltre un termine determinato e certo, non fa
che riproporre la stessa problematica.
Se si vuole essere coerenti con il sistema allora l'interpretazione non può
che essere una. La notifica in capo al contribuente (la messa a conoscenza
dell'atto amministrativo rappresentato dall'avviso di accertamento) deve
avvenire entro il 31/12 dell'ultimo anno possibile (e non anche qualche
tempo dopo tale termine solo perché l'amministrazione ha affidato la
consegna dell'atto amministrativo ad un soggetto terzo incaricato della
notifica in capo al contribuente).
Comunque più chiaramente di così non risco a spiegare la questione.
Evidentemente abbiamo differenti sensibilità rispetto alla certezza del
diritto relativamente alla posizione giuridica del contribuente tenuto conto
che consideri che non vi è nessuna lesione dei diritti del contribuente
anche nel momento in cui questi non può fare affidamento sul fatto che venga
messo a conoscenza (anche ove tale conoscenza venga presunta dopo un certo
termine in caso di irreperibilità del contribuente) di un atto
dell'amministrazione finanziaria entro un ben determinato termine che
dipenda solo dalla legge e non anche da come è orginizzata l'attività
dell'amministrazione finanziaria e degli enti a cui la stessa si affida.
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:487373e5$0$18146$4fafbaef@reader3.news.tin.it ...
> Comunque più chiaramente di così non risco a spiegare la questione.
> Evidentemente abbiamo differenti sensibilità rispetto alla certezza del
> diritto relativamente alla posizione giuridica del contribuente tenuto
> conto che consideri che non vi è nessuna lesione dei diritti del
> contribuente anche nel momento in cui questi non può fare affidamento sul
> fatto che venga messo a conoscenza (anche ove tale conoscenza venga
> presunta dopo un certo termine in caso di irreperibilità del contribuente)
> di un atto dell'amministrazione finanziaria entro un ben determinato
> termine che dipenda solo dalla legge e non anche da come è orginizzata
> l'attività dell'amministrazione finanziaria e degli enti a cui la stessa
> si affida.
però, sapendo che potrebbe succedere, potrebbe evitare di gettare via la
roba, fermarsi ad un anno prima :-)
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
news:4873767b$0$40315$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
> "casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
> news:487373e5$0$18146$4fafbaef@reader3.news.tin.it ...
>>> Comunque più chiaramente di così non risco a spiegare la questione.
>> Evidentemente abbiamo differenti sensibilità rispetto alla certezza del
>> diritto relativamente alla posizione giuridica del contribuente tenuto
>> conto che consideri che non vi è nessuna lesione dei diritti del
>> contribuente anche nel momento in cui questi non può fare affidamento sul
>> fatto che venga messo a conoscenza (anche ove tale conoscenza venga
>> presunta dopo un certo termine in caso di irreperibilità del
>> contribuente) di un atto dell'amministrazione finanziaria entro un ben
>> determinato termine che dipenda solo dalla legge e non anche da come è
>> orginizzata l'attività dell'amministrazione finanziaria e degli enti a
>> cui la stessa si affida.
>> però, sapendo che potrebbe succedere, potrebbe evitare di gettare via la
> roba, fermarsi ad un anno prima :-)
E se la posta te lo notifica un anno e un giorno dopo? :-)
Capisco che possa essere una ipotesi "scolastica" però è il principio che
conta.
Un giorno, una settimana, un mese o più .... su che termine deve fare
affidamento il nostro contribuente per essere certo che giuridicamente la
sua posizione nei confronti dell'erario è oramai definitiva?
Se interpreti in un dato modo la definitività c'è. Se interpreti nell'altro
modo questa definitività non c'è.
ciao
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:487377d5$0$18154$4fafbaef@reader3.news.tin.it ...
> E se la posta te lo notifica un anno e un giorno dopo? :-)
> Capisco che possa essere una ipotesi "scolastica" però è il principio che
> conta.
> Un giorno, una settimana, un mese o più .... su che termine deve fare
> affidamento il nostro contribuente per essere certo che giuridicamente la
> sua posizione nei confronti dell'erario è oramai definitiva?
> Se interpreti in un dato modo la definitività c'è. Se interpreti
> nell'altro modo questa definitività non c'è.
> ciao
ora non ho qui il materiale, ma domani posto qualcosa in merito..
però allora come dici tu, se io ade consegno alla posta o uff. giudiziario
un accertamento che scadrebbe il 31/12/2009 oggi e me lo consegna il
01/01/2010, anche io ade non avrei alcuna tutela no? è scaduto.. ok, ma non
per colpa mia..
la norma è fatta apposta per tutelare me e te
imho ovvio
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
news:4873788c$0$40309$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
> "casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
> news:487377d5$0$18154$4fafbaef@reader3.news.tin.it ...
>>> E se la posta te lo notifica un anno e un giorno dopo? :-)
>> Capisco che possa essere una ipotesi "scolastica" però è il principio che
>> conta.
>> Un giorno, una settimana, un mese o più .... su che termine deve fare
>> affidamento il nostro contribuente per essere certo che giuridicamente la
>> sua posizione nei confronti dell'erario è oramai definitiva?
>> Se interpreti in un dato modo la definitività c'è. Se interpreti
>> nell'altro modo questa definitività non c'è.
>> ciao
>> ora non ho qui il materiale, ma domani posto qualcosa in merito..
> però allora come dici tu, se io ade consegno alla posta o uff. giudiziario
> un accertamento che scadrebbe il 31/12/2009 oggi e me lo consegna il
> 01/01/2010, anche io ade non avrei alcuna tutela no? è scaduto.. ok, ma
> non per colpa mia..
> la norma è fatta apposta per tutelare me e te
> imho ovvio
Chi è il soggetto la cui posizione giuridica è incisa dall'atto? Il
contribuente o l'amministrazione finanziaria?
Mi ripeto, ma se leggi l'art. 42 del dpr 600/73 viene disposto che "Gli
accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a
conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi ..."
L'art. 43 dispone "Gli avvisi ... devono essere notificati entro il 31
dicembre ..."
Lo scopo della notifica dell'accertamento qual è? Il portare a conoscenza
del contribuente l'avviso di accertamento.
Allora la notifica da effettuare entro il 31 dicembre è quella in capo al
contribuente in quanto entro quella data deve essere portato a conoscenza
del contribuente l'accertamento. Se l'avviso viene portato a conoscenza
successivamente al 31 dicembre non rispetti la disposizione normativa.
Le norme sono fatte per tutelare il contribuente e quindi è l'operato
dell'amministrazione che si deve "piegare" a queste esigenze.
L'amministrazione finanziaria si dovrà organizzare per fare in modo che il
suo atto venga a conoscenza per tempo al contribuente.
NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
"casanmaner" <xxx@tin.it> wrote:
>Aggiungo solo che se Soldato_Blu ci legge mi farebbe piacere una sua
>considerazione.
Eccomi, sia pure in ritardo per i motivi che ti ho spiegato :-)
Io sono fondamentalmente d'accordo con te, perchè non è possibile che
un contribuente, raggiunto nel 2029 da un avviso spedito il
31/12/2007, debba avere l'onere di difendersi, però...
Però la Corte Cost. e la Cassazione sostengono il contrario. Ho
recentemente avuto modo di discutere a lungo del problema con l'avv.
Maria Grazia Bruzzone (stretta collaboratrice del prof. Glendi) ed
anche lei consiglia di non fare troppo affidamento sull'eccezione
basata esclusivamente sulla tardività della notifica, proprio perchè
la giurisprudenza di vertice, spesso sensibile alle ragioni del fisco,
è su posizioni contrarie.
Speriamo cambino idea, a volte anche loro rinsaviscono, vedi la
Cassazione sul terzo comma dell'art. 46 d. lgs. 546/92.
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
<Soldato_BluANTI@SPAMiol.it> ha scritto nel messaggio
news:52f974hl57h65cas9bq527q6ikhin3oru6@4ax.com...
> "casanmaner" <xxx@tin.it> wrote:
>>Aggiungo solo che se Soldato_Blu ci legge mi farebbe piacere una sua
>>considerazione.
> Eccomi, sia pure in ritardo per i motivi che ti ho spiegato :-)
> Io sono fondamentalmente d'accordo con te, perchè non è possibile che
> un contribuente, raggiunto nel 2029 da un avviso spedito il
> 31/12/2007, debba avere l'onere di difendersi, però...
> Però la Corte Cost. e la Cassazione sostengono il contrario.
Però le sentenze che ho letto fino ad oggi non si riferivano alla notifica
di avvisi di accertamento ma sempre ad atti processuali.
Puoi darmi i riferimenti quando hai un attimo di tempo?
> Ho
> recentemente avuto modo di discutere a lungo del problema con l'avv.
> Maria Grazia Bruzzone (stretta collaboratrice del prof. Glendi) ed
> anche lei consiglia di non fare troppo affidamento sull'eccezione
> basata esclusivamente sulla tardività della notifica, proprio perchè
> la giurisprudenza di vertice, spesso sensibile alle ragioni del fisco,
> è su posizioni contrarie.
Ma cosa ne pensa l'avv. M.G. Bruzzone personalmente? Insomma se le dovesse
capitare non eccepirebbe comunque, tra le altre cose ovviamente, anche la
tardività di notifica sulla base delle considerazioni che ho fatto?
A me pare impossibile non vedere che applicando questo principio di "doppia
notifica" al contribuente può non essere portato a conoscenza entro un
termine certo e immutabile un atto sostanziale che incide nella sua sfera
giuridica (e non certo nella sfera giuridica dell'amministrazione
finanziaria).
A me hanno insegnato che i termini per gli accertamenti tributari sono dati
per dare certezza giuridica alla posizione del contribuente di fronte
all'erario. Se questo è il principio cardine allora come può essere che una
notifica giunga al contribuente dopo un termine entro il quale fissato per
legge? E come è possibile che il contribuente si trovi esposto alla
possibile notifica di un avviso di accertamento sine die?
> Speriamo cambino idea, a volte anche loro rinsaviscono, vedi la
> Cassazione sul terzo comma dell'art. 46 d. lgs. 546/92.
Se un'idea ancora non si è formata occorre portare avanti la tesi. Se l'idea
già c'è e si vuole che cambi occorre comunque portare avanti la tesi. Alla
fine credo che sia sempre opportuno far rilevare la tardiva notifica con le
motivazioni di cui sono fortemente convinto.
Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
On Jul 9, 4:09 pm, "casanmaner" <x...@tin.it> wrote:
> Ma cosa ne pensa l'avv. M.G. Bruzzone personalmente? Insomma se le dovesse
> capitare non eccepirebbe comunque, tra le altre cose ovviamente, anche la
> tardività di notifica sulla base delle considerazioni che ho fatto?
> A me pare impossibile non vedere che applicando questo principio di "doppia
> notifica" al contribuente può non essere portato a conoscenza entro un
> termine certo e immutabile un atto sostanziale che incide nella sua sfera
> giuridica (e non certo nella sfera giuridica dell'amministrazione
> finanziaria).
> A me hanno insegnato che i termini per gli accertamenti tributari sono dati
> per dare certezza giuridica alla posizione del contribuente di fronte
> all'erario. Se questo è il principio cardine allora come può essere che una
> notifica giunga al contribuente dopo un termine entro il quale fissato per
> legge? E come è possibile che il contribuente si trovi esposto alla
> possibile notifica di un avviso di accertamento sine die?
> > Speriamo cambino idea, a volte anche loro rinsaviscono, vedi la
> > Cassazione sul terzo comma dell'art. 46 d. lgs. 546/92.
> Se un'idea ancora non si è formata occorre portare avanti la tesi. Se l'idea
> già c'è e si vuole che cambi occorre comunque portare avanti la tesi.Alla
> fine credo che sia sempre opportuno far rilevare la tardiva notifica con le
> motivazioni di cui sono fortemente convinto.
> ciao
Secondo me può essere rivelatrice una esegesi del solito ultimo comma
dell'articolo 60,
d.p.r. 600/1973, già tirato in ballo e in vigore dal 2006:
" Qualunque notificazione a mezzo del
servizio postale si considera fatta
nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla
notificazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto. "
Allora, tale comma per chi è stato fatto? per il contribuente? direi
proprio di no.....non serviva.
E' stato fatto per gli uffici in modo tale che non sopportino i rischi
di ritardi nelle notifiche a loro non imputabili ma imputabili
all'ufficiale giudiziario o postino di turno....E mi potrebbe anche
andare bene, a me contribuente intendo....con un PERò
gigantesco....quello sostenuto da soldato e casanmaner. Per me
contribuente la notifica deve necessariamente avere effetto,
perfezionarsi solo con la mia ricezione altrimenti appunto si
verificherebbe l'assurdo di un termine di decadenza elastico anche
dopo mesi e non è decisamente accettabile proprio per i principi
cardine sostenuti e ripetuti da casanmaner molte volte.
E che sia così si potrebbe dedurre dalla frasetta + volte evidenziata
da soldato, estratta dalla sentenza della corte costituzionale del
2004 (la 28 se non erro) e dallo stesso comma sopra trascritto.
Infatti, che dice la seconda parte del comma? ATTENTI: "i termini che
hanno INIZIO dalla
notificazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto. "
Il termine di decadenza entro cui procedere a notifica valida e
perfetta per il contribuente è un termine FINALE non di inizio. Non
solo. Quella frase poi che significa in realtà? Semplice: attento
contribuente, guarda che se tu vuoi ricorrere i termini per presentare
ricorso non partono dalla spedizione delll'atto ma da quando ti arriva
(precisazione che si imponeva vista la frase che precedeva, direi). Ma
tale frase non impedisce l'interpretazione appunto di potere ricorrere
per la CERTA e DEFINITIVA decadenza dei termini di notifica (FINALE)
tardiva se mi arriva l'atto il 4 gennaio 2009.
E poi aggiungo. Ma se un postino notifica, per ipotesi scolastica, il
10 luglio 2009 è mai posibile che non abbia una responsabilità nei
confronti dell'ufficio? no? non esiste una norma in tal senso che pari
le chiappe all'ufficio per l'inettitudine altrui e ci dovrebbe
rimettere il povero contribuente con una decadenza ELASTICA? assurdo.
Dimenticavo. Ho letto tempo fa un articolo della Bruzzone
sull'argomento. Lei stessa faceva alcuni esempi di notifica atti
imperfetta e dunque non valida per cui riteneva il ricorso vincente
nel caso di atto spedito il 24 dicembre ma ricevuto il 5 gennaio:
ricordo l'esempio di notifica atto a persona errata o non idonea a
ricevere.
Ragionando al contrario, se io sono il contribuente corretto il
perfezionamento della notifica nei miei confronti si ha solo con il
mio ricevimento materiale e la conoscenza dell'atto il 4
gennaio.....ma in tale data si è avverata, A MIO FAVORE, LA DECADENZA
dei termini (FINALI) di notifica......e si torna da capo.
L'ufficio deve organizzarsi in modo tale da mettere in conto un
ritardo prevedibile del notificatore giudiziario o postale...o se non
lo ritiene opportuno e non vuole sostenere un rischio di notifica
tardiva e decaduta esigere un rimborso dal notificatore perchè al
contribuente nulla si può imputare.
D'altra parte lo statuto del contribuente che ci sta a fare alla fine?
Saluti!
A.
P.S.: anche a me piacerebbe leggere sentenze che si occupino di
notifiche di ATTI SOSTANZIALI e non di procedure PROCESSUALI.
ICI - notifica postale estera ma non al domicilio fiscale -regolare?
augusto321@hotmail.com: Salve,
ad un cittadino italiano residente all'estero (e regolarmente iscritto
all'A.I.R.E.) è stato notificato, per via postale raccomandata a.r.,
un avviso di liquidazione ICI e successivamente...
Fisco e Tasse
7
28-03-2008 22.05.28
notifica ICI per via postale-seconda raccomandata a.r.?
augusto321NOSPAM@hotmail.com: Salve,
ho appena ritirato, presso l'ufficio postale, una raccomandata a.r.,
contenente 4 "avvisi di liquidazione/accertamento" ICI 2002, 2003,
2004, 2005 in giacenza da 25 giorni poiché ero fuori...
Fisco e Tasse
8
14-01-2008 09.59.31
Tentata notifica postale di atto dell'agenzia delle entrate
augusto321@hotmail.com: Hanno tentato di notificarmi l'atto in oggetto per via postale ma ero
assente. Il 23 ottobre 2007 mi sono ritrovato nella cassetta postale
(ero sempre assente da casa) la comunicazione di deposito...
Fisco e Tasse
2
02-01-2008 21.30.42
Vendita merce a S.Domingo con spedizione postale
Vi__Zeta: Un cliente che vende articoli di abbigliamento mi ha detto che intendere
vendere della merce a S.Domingo, ad un soggetto titolare di P.iva.
Detta merce sarà spedita a S.Domingo dal mio cliente...