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  #1  
Vecchio 30-06-2008, 19.51.53
pozz
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Predefinito Contratto a tempo determinato fino a 30 Giugno 2008: e il sostitutod'imposta?

Avendo un contratto a tempo determinato fino al 30 Giugno 2008, è
possibile indicare nel 730-2008 (redditi 2007) il proprio datore di lavoro?

Con la busta paga di Giugno non c'era traccia di rimborso (risultante
dal 730). Potrebbe arrivare con il mese di Luglio? Ma se a Luglio si è
disoccupati, può comunque il precedente datore di lavoro (indicato come
sostituto d'imposta nel 730) emettere busta paga solo per il conguagio
IRPEF? Si è costretti a fare UNICO?
Alt 30-06-2008, 19.51.53
borsa-italia.net
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  #2  
Vecchio 01-07-2008, 12.28.33
elabib@tiscali.it
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Messaggi: n/a
Predefinito Re: Contratto a tempo determinato fino a 30 Giugno 2008: e ilsostituto d'imposta?

On 30 Giu, 19:51, pozz <pNoOzSzPuAg...@gmail.com> wrote:
> Avendo un contratto a tempo determinato fino al 30 Giugno 2008, è
> possibile indicare nel 730-2008 (redditi 2007) il proprio datore di lavoro?
> Con la busta paga di Giugno non c'era traccia di rimborso (risultante
> dal 730). Potrebbe arrivare con il mese di Luglio? Ma se a Luglio si è
> disoccupati, può comunque il precedente datore di lavoro (indicato come
> sostituto d'imposta nel 730) emettere busta paga solo per il conguagio
> IRPEF? Si è costretti a fare UNICO?


Il 730 può essere usato da:
lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo
inferiore all’anno questi contribuenti possono rivolgersi:
– al sostituto d’imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese
di aprile al mese di luglio 2008;
– ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-
dipendenti) o ad un professionista abilitato se il rapporto
di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2008 e si
conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare
il conguaglio;
• personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato,
rivolgendosi al sostituto ovvero ad un Caf-dipendenti o ad un
professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di
settembre dell’anno 2007 al mese di giugno dell’anno 2008;
Se non rientri in questi casi devi fare il modello UNICO - sempre se
hai delle spese da detrarre, altrimenti se hai solo il cud e solo
l'abitazione principale, puoi non presentare nulla.
ciao
  #3  
Vecchio 01-07-2008, 20.05.33
pozz
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Messaggi: n/a
Predefinito Re: Contratto a tempo determinato fino a 30 Giugno 2008: e il sostitutod'imposta?

elabib@tiscali.it ha scritto:
> . personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato,
> rivolgendosi al sostituto ovvero ad un Caf-dipendenti o ad un
> professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di
> settembre dell'anno 2007 al mese di giugno dell'anno 2008;
> Se non rientri in questi casi devi fare il modello UNICO - sempre se
> hai delle spese da detrarre, altrimenti se hai solo il cud e solo
> l'abitazione principale, puoi non presentare nulla.


Rientrando proprio nel caso del personale scuola (con contratto a td da
Settembre a Giugno), dovrebbe essere possibile fare il 730.

Quello che mi chiedevo è se il sostituto d'imposta può emettere una
busta paga oltre il termine del contratto ai soli fini di conguaglio
fiscale.
  #4  
Vecchio 02-07-2008, 09.53.54
Marco Fivizzani
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Contratto a tempo determinato fino a 30 Giugno 2008: e il sostituto d'imposta?


> Quello che mi chiedevo è se il sostituto d'imposta può emettere una
> busta paga oltre il termine del contratto ai soli fini di conguaglio
> fiscale

circolare 36E del 9 aprile 2008

Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione

Se prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di
conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro (compresi i
dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel
periodo settembre 2007 giugno 2008) ovvero l'aspettativa con assenza di
retribuzione o analoga posizione, il sostituto d'imposta non effettua i
conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi
risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.

I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di
retribuzione possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a
debito, con l'applicazione dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, se
il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l'anno d'imposta.

In caso di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta è tenuto ad operare
i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati (compresi i dipendenti della
scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre
2007 giugno 2008) o privi di retribuzione, mediante una corrispondente
riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri
dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti


 

Tags
2008, contratto, determinato, giugno, sostitutodimposta
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