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  #1  
Vecchio 10-06-2008, 15.05.31
Laura
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Predefinito plusvalenza cessione azienda e tassazione

Salve, uno mio cliente ha ceduto unica azienda nel 2007.L'azienda dal 1999
al 2007 era in affitto.Poi nel 2007 l'ha ceduta.
Io sapevo che in questo caso, perdendo la qualifica di imprenditore non è
possibile richidedere la tassazione separata.
Poi leggendo frizzera (volume 2): dice che in caso di cessione di unica
azienda si tratta di redditi diversi e che per tali plusvalenzi è possibile
optare per la tassazione separata a norma art. 17 co.2 se ne ricorrono i
presupposti.
E' un errore del frizzera?
Come è possibile chiedere la tassazione separata se la plusvalenza è
indicata nei redditi diversi?
Grazie infinite.
Laura


Alt 10-06-2008, 15.05.31
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  #2  
Vecchio 10-06-2008, 16.23.42
Tango-
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Predefinito Re: plusvalenza cessione azienda e tassazione

Laura ha scritto:

> Salve, uno mio cliente ha ceduto unica azienda nel 2007.L'azienda dal 1999
> al 2007 era in affitto.Poi nel 2007 l'ha ceduta.
> Io sapevo che in questo caso, perdendo la qualifica di imprenditore non è
> possibile richidedere la tassazione separata.


secondo me non puoi optare per la tassazione in 5 esercizi ma direi che la
tassazione separata si può fare

> Poi leggendo frizzera (volume 2): dice che in caso di cessione di unica
> azienda si tratta di redditi diversi e che per tali plusvalenzi è possibile
> optare per la tassazione separata a norma art. 17 co.2 se ne ricorrono i
> presupposti.
> E' un errore del frizzera?


direi di no

> Come è possibile chiedere la tassazione separata se la plusvalenza è
> indicata nei redditi diversi?


non faccio una dichiarazione da anni, ma giurerei che la devi indicare lì,
nel caso in cui NON si opti per la separazione separata



--
Tango

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  #3  
Vecchio 11-06-2008, 15.16.48
Laura
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Predefinito Re: plusvalenza cessione azienda e tassazione

> secondo me non puoi optare per la tassazione in 5 esercizi ma direi che la
> tassazione separata si può fare


Questo anche se l'azienda era in affitto e il titolare ha cessato la p.iva
dal 31/12/1999?
Ho fatto una ricerca su memento, internet, e tutti affermano, tranne il
frizzera, che in caso di cessione di unica azienda precedentemente data in
affitto non è possibile la tassazione separata?
Sono in piena confusione ;-(
Laura


  #4  
Vecchio 11-06-2008, 17.00.50
Tango-
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Predefinito Re: plusvalenza cessione azienda e tassazione

Laura ha scritto:

> > secondo me non puoi optare per la tassazione in 5 esercizi ma direi che la
> > tassazione separata si può fare


> Questo anche se l'azienda era in affitto e il titolare ha cessato la p.iva
> dal 31/12/1999?


> Ho fatto una ricerca su memento, internet, e tutti affermano, tranne il
> frizzera, che in caso di cessione di unica azienda precedentemente data in
> affitto non è possibile la tassazione separata?
> Sono in piena confusione ;-(
> Laura


non so, a me il 17 c.1 lettera g pareva chiaro, ma forse hai ragione tu e
ha torto Frizzera. Me ne sono convinto leggendo l'art 67 lettera h, ultimo
periodo, del Tuir che pare categorico. Anche l'art. 71 comma secondo mi
fa propendere per la tesi meno vantaggiosa.

Ciao


--
Tango

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  #5  
Vecchio 11-06-2008, 17.15.45
casanmaner
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Predefinito Re: plusvalenza cessione azienda e tassazione


"Tango-" <redlibertangokk@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:g2opb2$60u$1@news.newsland.it...
> Laura ha scritto:
>> > secondo me non puoi optare per la tassazione in 5 esercizi ma direi che
>> > la
>> > tassazione separata si può fare

>> Questo anche se l'azienda era in affitto e il titolare ha cessato la
>> p.iva
>> dal 31/12/1999?
>> Ho fatto una ricerca su memento, internet, e tutti affermano, tranne il
>> frizzera, che in caso di cessione di unica azienda precedentemente data
>> in
>> affitto non è possibile la tassazione separata?
>> Sono in piena confusione ;-(
>> Laura

> non so, a me il 17 c.1 lettera g pareva chiaro, ma forse hai ragione tu e
> ha torto Frizzera. Me ne sono convinto leggendo l'art 67 lettera h, ultimo
> periodo, del Tuir che pare categorico. Anche l'art. 71 comma secondo mi
> fa propendere per la tesi meno vantaggiosa.

Ciao a tutti e due.
Riterrei che non sia incompatibile la disposizione dell'art. 67 (e 71 che
stabilisce come deterinare la plusvalenza) con l'art. 17.
Anche se il soggetto non è più imprenditore ha comunque il possesso del bene
(azienda) da più di cinque anni.
Il reddito è certamente da qualificare come reddito diverso però può essere
soggetto a tassazione separata.

ciao


  #6  
Vecchio 11-06-2008, 18.42.44
Tango-
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Predefinito Re: plusvalenza cessione azienda e tassazione

casanmaner ha scritto:

> "Tango-" <redlibertangokk@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
> news:g2opb2$60u$1@news.newsland.it...
> > Laura ha scritto:
> > >> > secondo me non puoi optare per la tassazione in 5 esercizi ma direi che
> >> > la
> >> > tassazione separata si può fare
> > >> Questo anche se l'azienda era in affitto e il titolare ha cessato la
> >> p.iva
> >> dal 31/12/1999?
> > >> Ho fatto una ricerca su memento, internet, e tutti affermano, tranne il
> >> frizzera, che in caso di cessione di unica azienda precedentemente data
> >> in
> >> affitto non è possibile la tassazione separata?
> >> Sono in piena confusione ;-(
> >> Laura
> > > non so, a me il 17 c.1 lettera g pareva chiaro, ma forse hai ragione tu e

> > ha torto Frizzera. Me ne sono convinto leggendo l'art 67 lettera h, ultimo
> > periodo, del Tuir che pare categorico. Anche l'art. 71 comma secondo mi
> > fa propendere per la tesi meno vantaggiosa.
> > Ciao a tutti e due.

> Riterrei che non sia incompatibile la disposizione dell'art. 67 (e 71 che
> stabilisce come deterinare la plusvalenza) con l'art. 17.
> Anche se il soggetto non è più imprenditore ha comunque il possesso del bene
> (azienda) da più di cinque anni.
> Il reddito è certamente da qualificare come reddito diverso però può essere
> soggetto a tassazione separata.



Allora se lo dici tu Laura può star tranquilla. In effetti l'art. 17 non
dice nulla di contrastante con il 67. Reddito diverso non significa che
non possa esercitarsi l'opzione per la tassazione separata, anzi...

--
Tango

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  #7  
Vecchio 11-06-2008, 18.50.26
Laura
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Predefinito Re: plusvalenza cessione azienda e tassazione

> Allora se lo dici tu Laura può star tranquilla. In effetti l'art. 17 non
> dice nulla di contrastante con il 67. Reddito diverso non significa che
> non possa esercitarsi l'opzione per la tassazione separata, anzi...
> Tango


Questo vale anche se la signora il 31/12/1999 ha cessato la partita
iva....... Ha cessato il 31/12/1999 e ha stipulato dal 1999 ad oggi diversi
affitto azienda.
Pensare che voleva fare il 730 ;-)
grazie a tutti Laura


  #8  
Vecchio 11-06-2008, 18.52.25
ponziopilato
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Predefinito Re: plusvalenza cessione azienda e tassazione



"Laura" <laura@email.it> ha scritto nel messaggio
news:48500252$0$35962$4fafbaef@reader2.news.tin.it ...
> > Allora se lo dici tu Laura può star tranquilla. In effetti l'art. 17 non
>> dice nulla di contrastante con il 67. Reddito diverso non significa che
>> non possa esercitarsi l'opzione per la tassazione separata, anzi...
>>> Tango

> Questo vale anche se la signora il 31/12/1999 ha cessato la partita
> iva....... Ha cessato il 31/12/1999 e ha stipulato dal 1999 ad oggi
> diversi affitto azienda.
> Pensare che voleva fare il 730 ;-)
> grazie a tutti Laura



non capisco come fa una che cessa la partita iva ad affittare aziende..
l'imprenditore che affitta l'unica azienda non cessa la partita iva, rimane
sospesa..
se cessi la partita iva ti devi autofatturare tutto se non sei riuscito a
vendere..

boh
ciao



  #9  
Vecchio 11-06-2008, 18.52.59
ponziopilato
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Predefinito Re: plusvalenza cessione azienda e tassazione



"ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
news:485002db$0$40315$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
> non capisco come fa una che cessa la partita iva ad affittare aziende..


...oddio, in verità lo sragionazzo le cede con atti orali.. indi ci sta anche
questo..
ciao



  #10  
Vecchio 11-06-2008, 19.33.12
casanmaner
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Predefinito Re: plusvalenza cessione azienda e tassazione

"Laura" <laura@email.it> ha scritto nel messaggio
news:48500252$0$35962$4fafbaef@reader2.news.tin.it ...
> > Allora se lo dici tu Laura può star tranquilla. In effetti l'art. 17 non
>> dice nulla di contrastante con il 67. Reddito diverso non significa che
>> non possa esercitarsi l'opzione per la tassazione separata, anzi...
>>> Tango

> Questo vale anche se la signora il 31/12/1999 ha cessato la partita
> iva....... Ha cessato il 31/12/1999 e ha stipulato dal 1999 ad oggi
> diversi affitto azienda.


Nel momento in cui si affitta l'unica azienda si smette di essere
imprenditori ma non titolari (possessori) di un'azienda. E anche
l'amministrazione finanziaria, anche se rispetto ad altri casi, ha affermato
che l'affitto dell'azienda non interrompe i termini del possesso in capo al
locatore.
Immagino che più che "cessazione" della "partita iva" sia stata fatta quello
che il ministero ha definito come "sospensione" della stessa (cosa che
personalmente ho sempre ritenuto una "forzatura"). Ma da un punto di vista
reddituale ha poca rilevanza.
Da un punto di vista delle imposte dirette la successiva cessione
dell'azienda comporta che si produca un reddito diverso (di cui alla lett.
h) dell'art. 67 del tuir). Però l'art. 17 prevede, nella sua lett. g) prima
parte, che le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende
***possedute*** da più di cinque anni sono tassate separatamente.
D'altra parte, per fare un esempio differente, anche le plusvalenze da
cessione di aree fabbricabili sono da considerare redditi diversi. Però
l'art. 17, nella lett. g-bis, stabilisce che tali pluvalenze siano tassabili
separatamente. A significare che il fatto che un dato reddito appartenga ad
una certa categoria reddituale non significa che non può essere soggetto a
tassazione separata se ipotizzato nell'art. 17.

ciao



  #11  
Vecchio 11-06-2008, 19.41.50
ponziopilato
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"casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:48500c6f$0$18158$4fafbaef@reader3.news.tin.it ...
> "Laura" <laura@email.it> ha scritto nel messaggio
> news:48500252$0$35962$4fafbaef@reader2.news.tin.it ...
>> > Allora se lo dici tu Laura può star tranquilla. In effetti l'art. 17
>> > non
>>> dice nulla di contrastante con il 67. Reddito diverso non significa che
>>> non possa esercitarsi l'opzione per la tassazione separata, anzi...
>>>>> Tango
>>> Questo vale anche se la signora il 31/12/1999 ha cessato la partita

>> iva....... Ha cessato il 31/12/1999 e ha stipulato dal 1999 ad oggi
>> diversi affitto azienda.

> Nel momento in cui si affitta l'unica azienda si smette di essere
> imprenditori ma non titolari (possessori) di un'azienda. E anche
> l'amministrazione finanziaria, anche se rispetto ad altri casi, ha
> affermato che l'affitto dell'azienda non interrompe i termini del possesso
> in capo al locatore.
> Immagino che più che "cessazione" della "partita iva" sia stata fatta
> quello che il ministero ha definito come "sospensione" della stessa (cosa
> che personalmente ho sempre ritenuto una "forzatura"). Ma da un punto di
> vista reddituale ha poca rilevanza.


ma come poca rilevanza.. cesso la partita iva e affitto l'azienda?
da privato?




  #12  
Vecchio 11-06-2008, 20.37.56
casanmaner
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"ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
news:48500e70$0$40315$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
> "casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
> news:48500c6f$0$18158$4fafbaef@reader3.news.tin.it ...
>> "Laura" <laura@email.it> ha scritto nel messaggio
>> news:48500252$0$35962$4fafbaef@reader2.news.tin.it ...
>>> > Allora se lo dici tu Laura può star tranquilla. In effetti l'art. 17
>>> > non
>>>> dice nulla di contrastante con il 67. Reddito diverso non significa che
>>>> non possa esercitarsi l'opzione per la tassazione separata, anzi...
>>>>>>> Tango
>>>>> Questo vale anche se la signora il 31/12/1999 ha cessato la partita
>>> iva....... Ha cessato il 31/12/1999 e ha stipulato dal 1999 ad oggi
>>> diversi affitto azienda.
>>> Nel momento in cui si affitta l'unica azienda si smette di essere

>> imprenditori ma non titolari (possessori) di un'azienda. E anche
>> l'amministrazione finanziaria, anche se rispetto ad altri casi, ha
>> affermato che l'affitto dell'azienda non interrompe i termini del
>> possesso in capo al locatore.
>> Immagino che più che "cessazione" della "partita iva" sia stata fatta
>> quello che il ministero ha definito come "sospensione" della stessa (cosa
>> che personalmente ho sempre ritenuto una "forzatura"). Ma da un punto di
>> vista reddituale ha poca rilevanza.
>> ma come poca rilevanza.. cesso la partita iva e affitto l'azienda?

> da privato?


Tieni presente che il concetto di azienda è differente da quello di impresa
e ben può esservi azienda senza impresa.
Nel momento in cui affitti l'unica azienda agisci già da "privato" in quanto
non svolgendo più un'attività d'impresa non risulti già più essere
imprenditore (e ciò anche ai fini iva, da qui quella sospensione della
partita iva richiesta dal ministero delle finanze).
Dal punto di vista delle imposte sui redditi è proprio il tuir che dispone
espressamente (anche se non ce ne sarebbe stato bisogno sotto un certo punto
di vista) che l'affitto dell'unica azienda non si considera fatta
nell'esercizio dell'impresa. Con la conseguenza che i canoni di locazione,
ma anche la cessione dell'azienda, sono da considerare redditi diversi e non
di impresa (anche se la plusvalenza da cessione viene misurata secondo le
regole dettate per il reddito d'impresa).
Ai fini iva ci troviamo di fronte ad un particolare caso per cui i beni non
sono distolti da un'attività d'impresa in quanto l'azienda (e quindi i beni
di cui essa è composta) viene concessa in affitto ad un altro soggetto che
svolge attività d'impresa. Da qui, ritengo, il fatto di non poter
considerare l'autoconsumo (con la scelta a cui ha aderito l'amministrazione
finanziaria della sospensione della partita iva in capo al locatore).
Comunque la cessione dell'azienda da parte del soggetto che la dà in
locazione non configurerebbe un'operazione rilevante ai fini iva.
Al più è discussa l'ipotesi della cessione di singoli beni. La dottrina mi
pare ritenga che chi deve fatturare sia il conduttore, in quanto è lui che
pone in essere un'operazione rilevante ai fini iva, e non il locatore. Ma
forse l'amministrazione finanziaria si è pronunciata in modo differente.
Però non ne sarei certo. Sarebbe da approfondire. Anche se ai fini della
domanda inziale ha poca rilevanza.

ciao


  #13  
Vecchio 11-06-2008, 21.31.49
Laura
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> Immagino che più che "cessazione" della "partita iva" sia stata fatta
> quello che il ministero ha definito come "sospensione" della stessa (cosa
> che personalmente ho sempre ritenuto una "forzatura"). Ma da un punto di
> vista reddituale ha poca rilevanza.


No si tratta di cessazione partita iva, per lo meno entratel mi dice cessata
al 31/12/1999. Purtroppo la cliente non ha documenti riguardanti l'iva.
Ma ha tenuto in essere autorizzazioni comunali, camera commercio e
autorizzazioni asl.
Io compilo il quadro M.......
grazie infinite....gentilissimi.
Laura


  #14  
Vecchio 12-06-2008, 09.20.17
Paolo Bo
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Laura ha scritto:


> Io compilo il quadro M.......
> grazie infinite....gentilissimi.
> Laura


Su un caso praticamente uguale al tuo in accertamento con adesione
l'agenzia delle entrate mi ha riconosciuto la possibilità della tassazione
separata. E' vero che molti commentatori dicono che non sarebbe
ammissibile ma in realtà nessuno spiega il perchè, e dalla lettura
dell'art.17 non si capisce proprio per quale motivo non sarebbe possibile.
E' anche vero che loro sostenevano che fosse inammissibile e che ogni
accertamento con adesione è sempre un caso a parte

Questo è un commento tratto da una dispensa di Ceppellini-Lugano i quali
sarebbero d'accordo sull'ammissibilità della tassazione separata

__________________________________________________ _____________________
Con riferimento all’ipotesi di cessione di azienda precedentemente data in
affitto o usufrutto è
opportuno verificare la possibilità di applicazione delle disposizioni
previste in ordine
all’assoggettamento ad imposizione della relativa plusvalenza.
A tal fine, è possibile osservare innanzitutto come anche nell’ipotesi in
cui l’azienda ceduta sia stata
posseduta per un periodo non inferiore a tre anni, la plusvalenza
derivante dalla sua cessione non
potrà essere rateizzata non essendo stata conseguita nell’esercizio di
impresa (peraltro, come è stato
in precedenza rilevato, l’Amministrazione finanziaria non ritiene
rateizzabile neppure la
plusvalenza conseguita nell’esercizio di impresa da parte
dell’imprenditore individuale che abbia
ceduto la sua unica azienda, salvo che nel corso del periodo di imposta
abbia riacquistato la
qualifica di imprenditore).
Infine, si deve ritenere che nell’ipotesi in cui sia rispettato il
requisito del possesso quinquennale, il
cedente potrà scegliere di assoggettare la plusvalenza derivante dalla
cessione dell’azienda a
tassazione separata a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera g), del
TUIR, con conseguente
applicazione dell’aliquota corrispondente alla metà del reddito
complessivo netto del contribuente
nel biennio anteriore all’anno in cui i redditi sono stati conseguiti.
Quest’ultima affermazione
risulta, infatti, perfettamente in linea con il tenore letterale della
disposizione dettata in materia di
tassazione separata, dato che l’azienda, intesa come complesso di beni
caratterizzato da un vincolo
funzionale, esprime una mera attitudine degli stessi beni all’esercizio
dell’impresa.
In proposito è utile rilevare come la distinzione tra possesso
dell’azienda ed esercizio della stessa
sembra essere stata accolta anche dalla giurisprudenza45, la quale ha
messo in luce come ai fini
della identificazione in concreto degli elementi costitutivi essenziali
dell'azienda si deve avere
riguardo ai profili di organizzazione unitaria dei distinti beni e alla
obiettiva attitudine del
complessivo organismo a perseguire la finalità economica cui quella
organizzazione tende, potendo
pertanto configurarsi l’esistenza di un’azienda anche in presenza di un
complesso di beni in via di
organizzazione.
1.4.2.3.1 Gli effetti derivanti dalla cessione d’azienda in capo al
cessionario
In capo al cessionario, l’azienda è assunta al costo di acquisizione che
ha costituito il valore di
realizzo per il cedente. La posizione del cessionario sul piano delle
norme previste in tema di
accertamento deve essere attentamente valutata per ciò che attiene al
cosiddetto “redditometro”.
Al riguardo occorre preliminarmente verificare che l’acquisto dell’azienda
possa essere giustificato
in base alla situazione reddituale pregressa del cessionario. In altri
termini è necessario che
l’acquisto da parte del cessionario non appaia incompatibile con i redditi
conseguiti da questo
soggetto. Un secondo aspetto da considerare riguarda il ruolo dei
disinvestimenti e dell’eventuale
previsione di un pagamento dilazionato nel tempo. Infatti, è agevole
comprendere come queste
variabili possano incidere sulla valutazione dell’ufficio, posto che, a
titolo meramente
esemplificativo, l’assenza di reddito negli anni passati non preclude la
possibilità che il cessionario
acquisti un’azienda nell’ipotesi in cui sia previsto un pagamento
dilazionato nel tempo. In questo
caso, infatti, le uscite finanziarie future potranno essere sostenute
grazie ai futuri flussi reddituali e
finanziari prodotti dalla gestione dell’azienda, senza che l’assenza di
redditi passati abbia alcuna
rilevanza.
45 Corte di Cassazione, sezione I, 13 dicembre 1996 n. 11149; Corte di
cassazione, sezione I, 19 luglio 1991, n. 8032.

--


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  #15  
Vecchio 12-06-2008, 09.48.52
ponziopilato
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"casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:48501b9b$0$40312$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...

>> Tieni presente che il concetto di azienda è differente da quello di

> impresa e ben può esservi azienda senza impresa.
> Nel momento in cui affitti l'unica azienda agisci già da "privato" in
> quanto non svolgendo più un'attività d'impresa non risulti già più essere
> imprenditore (e ciò anche ai fini iva, da qui quella sospensione della
> partita iva richiesta dal ministero delle finanze).
> Dal punto di vista delle imposte sui redditi è proprio il tuir che dispone
> espressamente (anche se non ce ne sarebbe stato bisogno sotto un certo
> punto di vista) che l'affitto dell'unica azienda non si considera fatta
> nell'esercizio dell'impresa. Con la conseguenza che i canoni di locazione,
> ma anche la cessione dell'azienda, sono da considerare redditi diversi e
> non di impresa (anche se la plusvalenza da cessione viene misurata secondo
> le regole dettate per il reddito d'impresa).
> Ai fini iva ci troviamo di fronte ad un particolare caso per cui i beni
> non sono distolti da un'attività d'impresa in quanto l'azienda (e quindi i
> beni di cui essa è composta) viene concessa in affitto ad un altro
> soggetto che svolge attività d'impresa. Da qui, ritengo, il fatto di non
> poter considerare l'autoconsumo (con la scelta a cui ha aderito
> l'amministrazione finanziaria della sospensione della partita iva in capo
> al locatore).



infatti.. sospensione, non cessazione..

ciao






  #16  
Vecchio 12-06-2008, 09.51.47
ponziopilato
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"Laura" <laura@aliceposta.it> ha scritto nel messaggio
news:4850281e$0$40165$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
>> Immagino che più che "cessazione" della "partita iva" sia stata fatta
>> quello che il ministero ha definito come "sospensione" della stessa (cosa
>> che personalmente ho sempre ritenuto una "forzatura"). Ma da un punto di
>> vista reddituale ha poca rilevanza.

> No si tratta di cessazione partita iva, per lo meno entratel mi dice
> cessata al 31/12/1999. Purtroppo la cliente non ha documenti riguardanti
> l'iva.
> Ma ha tenuto in essere autorizzazioni comunali, camera commercio e
> autorizzazioni asl.
> Io compilo il quadro M.......
> grazie infinite....gentilissimi.
> Laura


a me cmq pare che ai fini fiscali, iva, la partita iva rimanga sospesa,
così è da comunicarsi col mod aa9..
un conto sono i canoni da dichiararsi quali redditi diversi.. un conto è la
partita iva, pur non essendovi adempimenti ai fini iva (no dichiarazioni iva
da fare in pendenza di affitto azienda per esempio) da farsi..

ciao



  #17  
Vecchio 12-06-2008, 09.57.16
ponziopilato
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"casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:48501b9b$0$40312$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
> Nel momento in cui affitti l'unica azienda agisci già da "privato" in
> quanto non svolgendo più un'attività d'impresa non risulti già più essere
> imprenditore (e ciò anche ai fini iva, da qui quella sospensione della
> partita iva richiesta dal ministero delle finanze).


scusa se..
ma io oggi cesso la partita iva.. mi rimangono i beni che compongono
l'azienda.. attrezzature, arredamento, veicolo, merci..
l'azienda la vado ad affittare, tra una cosa e l'altra tra un mesetto..
ad oggi non dovrei autofatturarmi quei beni se cesso la partita iva,
comunicando cioè la cessazione attività?




  #18  
Vecchio 12-06-2008, 13.22.29
casanmaner
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Se fai una ricerca normativa non credo che troverai la norma che dispone la
"sospensione" nel caso di affitto dell'unica azienda (io non ci sono
riuscito :-) ). Troverai una circolare ministeriale che richiede invece
della chiusura definitiva della partita iva la "sospensione" della
stessa.Con la sospensione della partita iva non fai altro che comunicare che
in concreto hai cessato l'attività d'impresa. Nonostante, anche con la
"sospensione", si cessi di svolgere in proprio un'attività d'impresa ai fini
iva non si dà luogo ad autofatturazione. A mio parere la cosa è
giustificabile perché i beni non sono distolti da un'attività d'impresa che
darà comunque luogo a operazioni imponibili iva (anche se in capo ad un
soggetto diverso quale il conduttore). Tieni presente che ciò che è
assimilato a cessione è la destinazione dei beni all'uso personale o ad usi
diversi dall'attività d'impresa (anche se ciò deriva dalla cessazione
dell'attività). Però i beni in questo caso non verrebbero destinati ad un
uso personale o estraneo all'impresa ma rimarrebbero destinati ad uso
imprenditoriale anche se per un'attività svolta dal conduttore.
Nel caso di Laura non sappiamo esattamente cosa sia stato fatto. Probabile
che si sia trattato di sospensione anche se lei afferma che dalle
informazioni anagrafiche risulta che l'attività è cessata nel 1999. Però non
sappiamo, almeno io non lo so, se nel caso di sospensione della partita iva
le informazioni anagrafiche indicherebbero che il soggetto è ancora in
attività. Personalmente riterrei che non darebbero un'informazione corretta
se dicessero che il soggetto sta svolgendo un'attività ai fini iva, visto
che non viene svolta alcuna attività. Ma è una mia supposizione.
Comunque, ripeto, ai fini dei redditi è una cosa che non ha rilevanza. E
considerato che stiamo parlando di cessione di azienda anche ai fini iva non
avrebbe grossa rilevanza.
ciao


  #19  
Vecchio 12-06-2008, 13.33.19
ponziopilato
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Predefinito Re: plusvalenza cessione azienda e tassazione



"casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:485106f9$0$41659$4fafbaef@reader4.news.tin.it ...
> Se fai una ricerca normativa non credo che troverai la norma che dispone
> la "sospensione" nel caso di affitto dell'unica azienda (io non ci sono
> riuscito :-) ). Troverai una circolare ministeriale che richiede invece
> della chiusura definitiva della partita iva la "sospensione" della
> stessa.Con la sospensione della partita iva non fai altro che comunicare
> che in concreto hai cessato l'attività d'impresa. Nonostante, anche con la
> "sospensione", si cessi di svolgere in proprio un'attività d'impresa ai
> fini iva non si dà luogo ad autofatturazione. A mio parere la cosa è
> giustificabile perché i beni non sono distolti da un'attività d'impresa
> che darà comunque luogo a operazioni imponibili iva (anche se in capo ad
> un soggetto diverso quale il conduttore). Tieni presente che ciò che è
> assimilato a cessione è la destinazione dei beni all'uso personale o ad
> usi diversi dall'attività d'impresa (anche se ciò deriva dalla cessazione
> dell'attività). Però i beni in questo caso non verrebbero destinati ad un
> uso personale o estraneo all'impresa ma rimarrebbero destinati ad uso
> imprenditoriale anche se per un'attività svolta dal conduttore.
> Nel caso di Laura non sappiamo esattamente cosa sia stato fatto. Probabile
> che si sia trattato di sospensione anche se lei afferma che dalle
> informazioni anagrafiche risulta che l'attività è cessata nel 1999. Però
> non sappiamo, almeno io non lo so, se nel caso di sospensione della
> partita iva le informazioni anagrafiche indicherebbero che il soggetto è
> ancora in attività. Personalmente riterrei che non darebbero
> un'informazione corretta se dicessero che il soggetto sta svolgendo
> un'attività ai fini iva, visto che non viene svolta alcuna attività. Ma è
> una mia supposizione.
> Comunque, ripeto, ai fini dei redditi è una cosa che non ha rilevanza. E
> considerato che stiamo parlando di cessione di azienda anche ai fini iva
> non avrebbe grossa rilevanza.
> ciao


ma il punto non è questo..
se io comunico di cessare l'attività e poi affitto un 6 mesi dopo..
insomma, i beni presenti in azienda alla data della cessazione attività, non
andrebbero autofatturati?
non credo esista una sorta di limbo.. forse è per questo che è prevista la
sospensione dell'attività ai fini iva..

ciao



  #20  
Vecchio 12-06-2008, 14.48.35
casanmaner
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Predefinito Re: plusvalenza cessione azienda e tassazione

"ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
news:48510993$0$40159$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
> ma il punto non è questo..
> se io comunico di cessare l'attività e poi affitto un 6 mesi dopo..
> insomma, i beni presenti in azienda alla data della cessazione attività,
> non andrebbero autofatturati?
> non credo esista una sorta di limbo.. forse è per questo che è prevista la
> sospensione dell'attività ai fini iva..


Tu poni un'ipotesi che credo sia differente da quella posta da Laura. La tua
ipotesi parte dal presupposto che il soggetto cessi l'attività non a causa
dell'affitto dell'unica azienda ma per altre cause. E solo successivamente
l'azienda viene affittata. In questo caso hai una destinazione dei beni a
scopi estranei all'impresa in quanto non vengono più utilizzati per svolgere
un'attività. In questo caso non avresti solo il problema dell'autoconsumo ai
fini iva ma anche ai fini reddituali.
Normalmente avviene che la cessazione dell'attività da parte del locatore
sia conseguente all'affitto dell'unica azienda la quale, nemmeno per un
momento, viene destinato ad un uso personale o extraimprenditoriale. Siamo
di fronte ad una particolare ipotesi per cui un certo soggetto smette di
svolgere un'attività d'impresa ma i beni non sono destinati a scopi
personali o a scopi extraimprenditoriali. Da qui ne deriverebbe il fatto che
non siano da autoconsumare anche se l'attività del locatore è cessata. E
anche ai fini delle imposte sui redditi non vi è "autoconsumo" perché i beni
non sono destinati a consumo personale.
Il perché l'amministrazione a suo tempo abbia deciso che non si sarebbe
dovuto chiudere la partita iva ma ha deciso per una sospensione in verità
non saprei spiegartelo. Tieni presente che proprio nella circolare dell'1985
(quella storica rispetto a questo tema) la stessa amministrazione
finanziaria afferma espressamente che l'affitto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore individuale comporta il venir meno dello status di
soggetto passivo. Ma lo status di soggetto passivo viene meno nel momento in
cui non si svolge più un'attività rilevante ai fini iva e cioè quando si è
cessata l'attività d'impresa (o professionale). Allora l'unica discriminante
è il fatto che l'azienda (i beni che la compongono) non è destinata ad un
uso personale o extraimprenditoriale con la conseguenza che non si avrebbe
il c.d. "autoconsumo".

ciao


  #21  
Vecchio 12-06-2008, 15.16.20
ponziopilato
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Predefinito Re: plusvalenza cessione azienda e tassazione



"casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:48511b28$0$18160$4fafbaef@reader3.news.tin.it ...
> "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
> news:48510993$0$40159$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
>>> ma il punto non è questo..

>> se io comunico di cessare l'attività e poi affitto un 6 mesi dopo..
>> insomma, i beni presenti in azienda alla data della cessazione attività,
>> non andrebbero autofatturati?
>> non credo esista una sorta di limbo.. forse è per questo che è prevista
>> la sospensione dell'attività ai fini iva..

> Tu poni un'ipotesi che credo sia differente da quella posta da Laura. La
> tua ipotesi parte dal presupposto che il soggetto cessi l'attività non a
> causa dell'affitto dell'unica azienda ma per altre cause. E solo
> successivamente l'azienda viene affittata. In questo caso hai una
> destinazione dei beni a scopi estranei all'impresa in quanto non vengono
> più utilizzati per svolgere un'attività. In questo caso non avresti solo
> il problema dell'autoconsumo ai fini iva ma anche ai fini reddituali.
> Normalmente avviene che la cessazione dell'attività da parte del locatore
> sia conseguente all'affitto dell'unica azienda la quale, nemmeno per un
> momento, viene destinato ad un uso personale o extraimprenditoriale. Siamo
> di fronte ad una particolare ipotesi per cui un certo soggetto smette di
> svolgere un'attività d'impresa ma i beni non sono destinati a scopi
> personali o a scopi extraimprenditoriali. Da qui ne deriverebbe il fatto
> che non siano da autoconsumare anche se l'attività del locatore è cessata.
> E anche ai fini delle imposte sui redditi non vi è "autoconsumo" perché i
> beni non sono destinati a consumo personale.
> Il perché l'amministrazione a suo tempo abbia deciso che non si sarebbe
> dovuto chiudere la partita iva ma ha deciso per una sospensione in verità
> non saprei spiegartelo. Tieni presente che proprio nella circolare
> dell'1985 (quella storica rispetto a questo tema) la stessa
> amministrazione finanziaria afferma espressamente che l'affitto dell'unica
> azienda da parte dell'imprenditore individuale comporta il venir meno
> dello status di soggetto passivo. Ma lo status di soggetto passivo viene
> meno nel momento in cui non si svolge più un'attività rilevante ai fini
> iva e cioè quando si è cessata l'attività d'impresa (o professionale).
> Allora l'unica discriminante è il fatto che l'azienda (i beni che la
> compongono) non è destinata ad un uso personale o extraimprenditoriale con
> la conseguenza che non si avrebbe il c.d. "autoconsumo".
> ciao


e siamo d'accordo..
il punto è che laura non dice quando è stata affittata l'azienda..se prima o
dopo la cessazione attività
e poi in ogni caso, quando l'azienda ritorna in mano all'affittante, che ha
la partita iva chiusa e nessuna intenzione di continuare l'attività.. che ci
fa?

ciao



 

Tags
azienda, cessione, plusvalenza, tassazione
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