Calcolo del 4% per fatture di libero professionista
Ciao a tutti
Mi occupo di informatica e sono iscritto alla gestione separata INPS.
Per anni ho fatto fatture da libero professionista e su indicazioni della
commercialista facevo fatture in questo modo
Nell'esempio faccio un contratto con il cliente per un importo di 104 + iva.
Il cliente quindi alla fine avra' esporsato 124,80.
Quindi il cliente mi pagava direttamente 124.80 e allo stato versava 20,80
come ritenuta d'acconto e mi mandava l'attestato dell'avvenuto versamento di
20,80.
Ora pero' diversi clienti dicono che il calcolo e' errato (a mio danno)
e che l'iva della riga 4) non va calcolata sulla somma di 100 + 4 ma
direttamente sui 100 dell'imponibile della riga 1)
Quindi il conto dovrebbe essere
La mia commercialista cita il seguente articolo della legge 662 art. 1 comma
212 che dice
"212. Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di
cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, hanno titolo ad addebitare ai committenti,
con effetto dal 26 settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella
misura del 4 per cento dei compensi lordi. Il versamento e' effettuato alle
seguenti scadenze"
Re: Calcolo del 4% per fatture di libero professionista
On Fri, 6 Jun 2008 12:12:07 +0200, "Rataplan"
<infolevaquesto@simplogiclevaquesto.it> wrote:
>Ciao a tutti
>Mi occupo di informatica e sono iscritto alla gestione separata INPS.
>Per anni ho fatto fatture da libero professionista e su indicazioni della
>commercialista facevo fatture in questo modo
>Nell'esempio faccio un contratto con il cliente per un importo di 104 + iva.
>Il cliente quindi alla fine avra' esporsato 124,80.
>1) imponibile : 100,00
>2) INPS(4%): 4,00
> --------------------------------
>3) SubTotale: 104,00
>4) IVA (20%): 20,80
> ---------------------------------
>5) Totale: 124,80
>6) Ritenut. d'acconto -20,80
> ------------------------------------
>7) Netto a pagare: 104,00
>Quindi il cliente mi pagava direttamente 124.80 e allo stato versava 20,80
>come ritenuta d'acconto e mi mandava l'attestato dell'avvenuto versamento di
>20,80.
>Ora pero' diversi clienti dicono che il calcolo e' errato (a mio danno)
>e che l'iva della riga 4) non va calcolata sulla somma di 100 + 4 ma
>direttamente sui 100 dell'imponibile della riga 1)
>Quindi il conto dovrebbe essere
>1) imponibile : 100,00
>2) INPS(4%): 4,00
> --------------------------------
>3) SubTotale: 104,00
>4) IVA (20%): 20,00
> ---------------------------------
>5) Totale: 124,00
>6) Ritenut. d'acconto -20,67
> ------------------------------------
>7) Netto a pagare: 103,33
>La mia commercialista cita il seguente articolo della legge 662 art. 1 comma
>212 che dice
>"212. Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8
>agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di
>cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
>approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
>917, e successive modificazioni, hanno titolo ad addebitare ai committenti,
>con effetto dal 26 settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella
>misura del 4 per cento dei compensi lordi. Il versamento e' effettuato alle
>seguenti scadenze"
>Quale dei due esempi e' corretto ?
Re: Calcolo del 4% per fatture di libero professionista
Il contributo 4% è un contributo che tu puoi chiedere ai tuoi clienti per
pagare la tua inps,ma che nn versi direttamente all'inps.
Quello che versi all'inps è dato da una % calcolata sul tuo reddito.
Questo introito fa sempre parte del tuo volume d'affari ed è assoggettato ad
iva e a ritenuta d'acconto.
E lo stesso contributo versato verrà dedotto dal reddito
Quindi è giusto il primo esempio
> La mia commercialista cita il seguente articolo della legge 662 art. 1
> comma 212 che dice
> "212. Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge
> 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo
> di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui
> redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
> 1986, n. 917, e successive modificazioni, hanno titolo ad addebitare ai
> committenti, con effetto dal 26 settembre 1996, in via definitiva, una
> percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi. Il versamento
> e' effettuato alle seguenti scadenze"
> Quale dei due esempi e' corretto ?
Re: Calcolo del 4% per fatture di libero professionista
il primo esempio
cmq incollo la circolare:
Risoluzione del 11/07/1996 n. 109
emanata da Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate
Dir.centrale: Affari giuridici e contenz. tributario
Trattamento tributario applicabile alla maggiorazione del 4 per
cento di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 27 maggio 1996, n.
295, ed al contributo integrativo del 2 per cento di cui all'art. 8, comma
3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
Sintesi:
I soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che sono
obbligati
all'iscrizione alla gestione separata presso l'Inps istituita
dalla legge 8
agosto 1995, n. 335 per estendere la copertura previdenziale
obbligatoria a
chi ne e' sprovvisto, devono versare a tale gestione il 10 per
cento dei
relativi redditi netti. Una maggiorazione del 4 per cento dei
compensi possono
addebitarla ai committenti, ma non deve essere riversata a tale
gestione:
pertanto e' parte del compenso da assoggettare a ritenuta e ad IVA.
Il 2 per
cento di contributo integrativo per gli altri soggetti
che, invece,
istituiscono una cassa di categoria o usufruiscono di una cassa
esistente, non
deve essere assoggettato a ritenuta in quanto vero e proprio
contributo INPS,
ma sconta l'IVA.
Testo:
La societa' ..... S.p.A., con una lettera indirizzata alla
scrivente, ha
chiesto di conoscere il trattamento tributario applicabile:
1. alla maggiorazione del 4 per cento dei compensi lordi che gli
esercenti
attivita' di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1,
del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni e
integrazioni, hanno titolo ad addebitare ai committenti
a norma
dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 27 maggio 1996, n.
295;
2. al contributo integrativo del 2 per cento del fatturato lordo
dovuto dagli
esercenti attivita' di lavoro autonomo di cui al predetto
articolo 49,
comma 1, del T.U.I.R. iscritti in albi privi di Cassa,
ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103.
Con riferimento al primo dei suddetti quesiti, occorre
premettere che
l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la
riforma
del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, ha stabilito
che, a
decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti ad iscriversi ad
un'apposita
Gestione separata presso l'Inps - finalizzata
all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i
superstiti - i seguenti soggetti:
1. gli esercenti per professione abituale, ancorche' non esclusiva,
attivita'
di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del T.U.I.R.;
2. i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
di cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico;
3. gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36
della legge
11 giugno 1971, n.426.
A norma della medesima disposizione, sono esclusi da tale
obbligo i
soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla
relativa
attivita'.
I soggetti sopraelencati sono obbligati, ai sensi del successivo
comma 27
dello stesso articolo 2, a comunicare all'Inps - entro il 31
gennaio 1996,
ovvero dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa, se posteriore
a tale
data - la tipologia dell'attivita' svolta, i propri dati anagrafici,
numero di
codice fiscale e domicilio.
Il contributo alla Gestione separata e' fissato, dal comma
29 del
predetto articolo 2, nella misura del 10 per cento ed e' applicato
sul reddito
delle attivita', determinato con gli stessi criteri stabiliti ai
fini delle
imposte sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla
relativa
dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
Al riguardo, l'articolo 4 del decreto legge 27 maggio 1996,
n. 295,
recante norme in materia previdenziale - pubblicato nella G.U. n. 123
del 28
maggio 1996, che ha reiterato, con modificazioni, il decreto legge
28 marzo
1996, n. 166 - ha prorogato l'obbligo di iscrizione alla
Gestione
separata presso l'Inps, originariamente fissato al 1 gennaio 1996,
al:
- 30 giugno 1996, per coloro che risultano gia' pensionati o iscritti
a forme
pensionistiche obbligatorie;
- 1 aprile 1996, per coloro che risultano non iscritti alle predette
forme.
La stessa disposizione ha inoltre prorogato per gli stessi
soggetti il
termine - originariamente fissato al 31 gennaio 1996 -
riguardante la
comunicazione dei dati all'Inps, rispettivamente, alla data del:
- 31 luglio 1996;
- 30 aprile 1996.
Cio' premesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del citato
decreto
legge n. 295 del 1996, i soggetti esercenti per professione
abituale,
ancorche' non esclusivo, attivita' di lavoro autonomo diverse da
quelle che
danno origine a reddito d'impresa, compreso l'esercizio in forma
associata di
arti e professioni, sono obbligati al versamento del contributo del
10 per
cento commisurato ai relativi redditi netti risultanti dalla
dichiarazione
annuale resa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
e dagli
accertamenti definitivi.
Fermo restando l'obbligo di tale versamento, i professionisti,
a norma
del medesimo articolo 4, comma 3, hanno titolo ad addebitare ai
committenti,
in via definitiva, una percentuale del contributo nella misura del 4
per cento
dei compensi lordi.
Al riguardo, si ritiene che tale maggiorazione, addebitata in
fattura ed
acquisita a titolo definitivo dal professionista, non puo' essere
considerata
alla stregua dei contributi previdenziali che non costituiscono
compenso ai
sensi dell'articolo 50, comma 1, del Tuir, ma - facendo parte
integrante del
compenso - deve essere assoggettata al prelievo alla fonte di cui
all'articolo
25 del citato D.P.R. n. 600 del 1973 e concorre, inoltre, a formare
la base
imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, a norma dell'articolo
13 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.
Sull'argomento si ritiene opportuno precisare, inoltre, che
l'ammontare
del contributo versato dal lavoratore autonomo, sia in acconto che
a saldo,
alle scadenze indicate dall'articolo 4, comma 4, dello stesso decreto
legge n.
295 del 1996, sulla base del reddito netto dichiarato ai fini
dell'Irpef,
C/C per libero professionista
effeemmebike: Sto per aprire una partita iva come libero professionista (ingegnere) in
RFA: la domanda è questa: è obbligatorio aprire un C/C per far passare di lì
tutte le transazioni (acquisti e compensi)...
Fisco e Tasse
1
13-08-2007 15.07.04
detrazioni libero professionista
answert: come da oggetto,vorrei sapere se c'è un sito chiaro e completo su questo
argomento.Grazie per la vostra attenzione.
Distinti saluti
Fisco e Tasse
1
09-05-2005 17.36.02
libero professionista
ciccio: sono un libero professionista con ditta individuale
un mio socio di fatto mi ha prorposto di chiudere la ditta (che mi costa
tanto)
e prendere 1% della sua srl
tralasciando gli accordi personali...