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  #1  
Vecchio 06-06-2008, 12.12.07
Rataplan
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Calcolo del 4% per fatture di libero professionista

Ciao a tutti

Mi occupo di informatica e sono iscritto alla gestione separata INPS.
Per anni ho fatto fatture da libero professionista e su indicazioni della
commercialista facevo fatture in questo modo
Nell'esempio faccio un contratto con il cliente per un importo di 104 + iva.
Il cliente quindi alla fine avra' esporsato 124,80.


1) imponibile : 100,00
2) INPS(4%): 4,00
--------------------------------
3) SubTotale: 104,00
4) IVA (20%): 20,80
---------------------------------
5) Totale: 124,80
6) Ritenut. d'acconto -20,80
------------------------------------
7) Netto a pagare: 104,00

Quindi il cliente mi pagava direttamente 124.80 e allo stato versava 20,80
come ritenuta d'acconto e mi mandava l'attestato dell'avvenuto versamento di
20,80.

Ora pero' diversi clienti dicono che il calcolo e' errato (a mio danno)
e che l'iva della riga 4) non va calcolata sulla somma di 100 + 4 ma
direttamente sui 100 dell'imponibile della riga 1)
Quindi il conto dovrebbe essere

1) imponibile : 100,00
2) INPS(4%): 4,00
--------------------------------
3) SubTotale: 104,00
4) IVA (20%): 20,00
---------------------------------
5) Totale: 124,00
6) Ritenut. d'acconto -20,67
------------------------------------
7) Netto a pagare: 103,33


La mia commercialista cita il seguente articolo della legge 662 art. 1 comma
212 che dice

"212. Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di
cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, hanno titolo ad addebitare ai committenti,
con effetto dal 26 settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella
misura del 4 per cento dei compensi lordi. Il versamento e' effettuato alle
seguenti scadenze"


Quale dei due esempi e' corretto ?


Alt 06-06-2008, 12.12.07
borsa-italia.net
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  #2  
Vecchio 06-06-2008, 12.29.09
Henry
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Calcolo del 4% per fatture di libero professionista

On Fri, 6 Jun 2008 12:12:07 +0200, "Rataplan"
<infolevaquesto@simplogiclevaquesto.it> wrote:

>Ciao a tutti
>Mi occupo di informatica e sono iscritto alla gestione separata INPS.
>Per anni ho fatto fatture da libero professionista e su indicazioni della
>commercialista facevo fatture in questo modo
>Nell'esempio faccio un contratto con il cliente per un importo di 104 + iva.
>Il cliente quindi alla fine avra' esporsato 124,80.
>1) imponibile : 100,00
>2) INPS(4%): 4,00
> --------------------------------
>3) SubTotale: 104,00
>4) IVA (20%): 20,80
> ---------------------------------
>5) Totale: 124,80
>6) Ritenut. d'acconto -20,80
> ------------------------------------
>7) Netto a pagare: 104,00
>Quindi il cliente mi pagava direttamente 124.80 e allo stato versava 20,80
>come ritenuta d'acconto e mi mandava l'attestato dell'avvenuto versamento di
>20,80.
>Ora pero' diversi clienti dicono che il calcolo e' errato (a mio danno)
>e che l'iva della riga 4) non va calcolata sulla somma di 100 + 4 ma
>direttamente sui 100 dell'imponibile della riga 1)
>Quindi il conto dovrebbe essere
>1) imponibile : 100,00
>2) INPS(4%): 4,00
> --------------------------------
>3) SubTotale: 104,00
>4) IVA (20%): 20,00
> ---------------------------------
>5) Totale: 124,00
>6) Ritenut. d'acconto -20,67
> ------------------------------------
>7) Netto a pagare: 103,33
>La mia commercialista cita il seguente articolo della legge 662 art. 1 comma
>212 che dice
>"212. Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8
>agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di
>cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
>approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
>917, e successive modificazioni, hanno titolo ad addebitare ai committenti,
>con effetto dal 26 settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella
>misura del 4 per cento dei compensi lordi. Il versamento e' effettuato alle
>seguenti scadenze"
>Quale dei due esempi e' corretto ?


imho il primo

Henry
  #3  
Vecchio 06-06-2008, 12.51.13
Marco Fivizzani
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Calcolo del 4% per fatture di libero professionista

Il contributo 4% è un contributo che tu puoi chiedere ai tuoi clienti per
pagare la tua inps,ma che nn versi direttamente all'inps.
Quello che versi all'inps è dato da una % calcolata sul tuo reddito.
Questo introito fa sempre parte del tuo volume d'affari ed è assoggettato ad
iva e a ritenuta d'acconto.
E lo stesso contributo versato verrà dedotto dal reddito
Quindi è giusto il primo esempio


  #4  
Vecchio 06-06-2008, 12.57.38
Marco Fivizzani
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Calcolo del 4% per fatture di libero professionista

Art. 1, comma 212, legge n. 662 del 1996.

Spiegato dettagliatamente nella risoluzione n.109 dell'11/07/1996.
http://www.ac.infn.it/areatributi/ri...11_07_1996.doc


> La mia commercialista cita il seguente articolo della legge 662 art. 1
> comma 212 che dice
> "212. Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge
> 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo
> di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui
> redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
> 1986, n. 917, e successive modificazioni, hanno titolo ad addebitare ai
> committenti, con effetto dal 26 settembre 1996, in via definitiva, una
> percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi. Il versamento
> e' effettuato alle seguenti scadenze"
> Quale dei due esempi e' corretto ?



  #5  
Vecchio 07-06-2008, 09.14.06
Rataplan
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Calcolo del 4% per fatture di libero professionista


> Spiegato dettagliatamente nella risoluzione n.109 dell'11/07/1996.
> http://www.ac.infn.it/areatributi/ri...11_07_1996.doc


grazie marco ma il link non funziona. Quale e' il corretto link ?
Delle due ipotesi che riportavo quale delle due e' corretta quindi ?


  #6  
Vecchio 07-06-2008, 11.52.29
Marco Fivizzani
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Calcolo del 4% per fatture di libero professionista

il primo esempio

cmq incollo la circolare:



Risoluzione del 11/07/1996 n. 109

emanata da Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate

Dir.centrale: Affari giuridici e contenz. tributario





Trattamento tributario applicabile alla maggiorazione del 4 per
cento di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 27 maggio 1996, n.
295, ed al contributo integrativo del 2 per cento di cui all'art. 8, comma
3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.



Sintesi:



I soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che sono
obbligati

all'iscrizione alla gestione separata presso l'Inps istituita
dalla legge 8

agosto 1995, n. 335 per estendere la copertura previdenziale
obbligatoria a

chi ne e' sprovvisto, devono versare a tale gestione il 10 per
cento dei

relativi redditi netti. Una maggiorazione del 4 per cento dei
compensi possono

addebitarla ai committenti, ma non deve essere riversata a tale
gestione:

pertanto e' parte del compenso da assoggettare a ritenuta e ad IVA.
Il 2 per

cento di contributo integrativo per gli altri soggetti
che, invece,

istituiscono una cassa di categoria o usufruiscono di una cassa
esistente, non

deve essere assoggettato a ritenuta in quanto vero e proprio
contributo INPS,

ma sconta l'IVA.

Testo:



La societa' ..... S.p.A., con una lettera indirizzata alla
scrivente, ha

chiesto di conoscere il trattamento tributario applicabile:

1. alla maggiorazione del 4 per cento dei compensi lordi che gli
esercenti

attivita' di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1,
del testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni e

integrazioni, hanno titolo ad addebitare ai committenti
a norma

dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 27 maggio 1996, n.
295;

2. al contributo integrativo del 2 per cento del fatturato lordo
dovuto dagli

esercenti attivita' di lavoro autonomo di cui al predetto
articolo 49,

comma 1, del T.U.I.R. iscritti in albi privi di Cassa,
ai sensi

dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103.

Con riferimento al primo dei suddetti quesiti, occorre
premettere che

l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la
riforma

del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, ha stabilito
che, a

decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti ad iscriversi ad
un'apposita

Gestione separata presso l'Inps - finalizzata
all'estensione

dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i

superstiti - i seguenti soggetti:

1. gli esercenti per professione abituale, ancorche' non esclusiva,
attivita'

di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del T.U.I.R.;

2. i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
di cui

all'articolo 49, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico;

3. gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36
della legge

11 giugno 1971, n.426.

A norma della medesima disposizione, sono esclusi da tale
obbligo i

soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla
relativa

attivita'.

I soggetti sopraelencati sono obbligati, ai sensi del successivo
comma 27

dello stesso articolo 2, a comunicare all'Inps - entro il 31
gennaio 1996,

ovvero dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa, se posteriore
a tale

data - la tipologia dell'attivita' svolta, i propri dati anagrafici,
numero di

codice fiscale e domicilio.

Il contributo alla Gestione separata e' fissato, dal comma
29 del

predetto articolo 2, nella misura del 10 per cento ed e' applicato
sul reddito

delle attivita', determinato con gli stessi criteri stabiliti ai
fini delle

imposte sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla
relativa

dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

Al riguardo, l'articolo 4 del decreto legge 27 maggio 1996,
n. 295,

recante norme in materia previdenziale - pubblicato nella G.U. n. 123
del 28

maggio 1996, che ha reiterato, con modificazioni, il decreto legge
28 marzo

1996, n. 166 - ha prorogato l'obbligo di iscrizione alla
Gestione

separata presso l'Inps, originariamente fissato al 1 gennaio 1996,
al:

- 30 giugno 1996, per coloro che risultano gia' pensionati o iscritti
a forme

pensionistiche obbligatorie;

- 1 aprile 1996, per coloro che risultano non iscritti alle predette
forme.

La stessa disposizione ha inoltre prorogato per gli stessi
soggetti il

termine - originariamente fissato al 31 gennaio 1996 -
riguardante la

comunicazione dei dati all'Inps, rispettivamente, alla data del:

- 31 luglio 1996;

- 30 aprile 1996.

Cio' premesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del citato
decreto

legge n. 295 del 1996, i soggetti esercenti per professione
abituale,

ancorche' non esclusivo, attivita' di lavoro autonomo diverse da
quelle che

danno origine a reddito d'impresa, compreso l'esercizio in forma
associata di

arti e professioni, sono obbligati al versamento del contributo del
10 per

cento commisurato ai relativi redditi netti risultanti dalla
dichiarazione

annuale resa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
e dagli

accertamenti definitivi.

Fermo restando l'obbligo di tale versamento, i professionisti,
a norma

del medesimo articolo 4, comma 3, hanno titolo ad addebitare ai
committenti,

in via definitiva, una percentuale del contributo nella misura del 4
per cento

dei compensi lordi.

Al riguardo, si ritiene che tale maggiorazione, addebitata in
fattura ed

acquisita a titolo definitivo dal professionista, non puo' essere
considerata

alla stregua dei contributi previdenziali che non costituiscono
compenso ai

sensi dell'articolo 50, comma 1, del Tuir, ma - facendo parte
integrante del

compenso - deve essere assoggettata al prelievo alla fonte di cui
all'articolo

25 del citato D.P.R. n. 600 del 1973 e concorre, inoltre, a formare
la base

imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, a norma dell'articolo
13 del

D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.

Sull'argomento si ritiene opportuno precisare, inoltre, che
l'ammontare

del contributo versato dal lavoratore autonomo, sia in acconto che
a saldo,

alle scadenze indicate dall'articolo 4, comma 4, dello stesso decreto
legge n.

295 del 1996, sulla base del reddito netto dichiarato ai fini
dell'Irpef,

costituisce onere deducibile, ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
lettera e),

del Tuir, quale contributo previdenziale obbligatorio per legge.

Considerato tuttavia che, ai sensi del successivo comma 5 del
medesimo

articolo 4, e' in facolta' dell'assicurato di chiedere il rimborso
del maggior

contributo versato in acconto rispetto al dovuto, l'importo
restituito

dall'Inps, ove dedotto in sede di dichiarazione dei redditi,
deve essere

indicato nel mod. 740, quadro M, dell'anno successivo a quello in cui
e' stato

conseguito il rimborso.

Con riferimento al secondo dei quesiti posti, occorre premettere
che il

decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in attuazione
della delega

conferita ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto
1995, n.

335, ha esteso la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che
svolgono

attivita' di lavoro autonomo, il cui esercizio e' condizionato
all'iscrizione

in appositi albi o elenchi, prevedendo per essi, alternativamente:

- la partecipazione ad un ente pluricategoriale;

- la costituzione di un ente di categoria;

- l'inclusione in una forma previdenziale gia' esistente;

- l'iscrizione alla gestione separata presso l'Inps di cui
all'articolo 2,

comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Cio' premesso, l'articolo 8, comma 3, del predetto decreto
legislativo ha

stabilito che "il contributo integrativo a carico di coloro che si
avvalgono

delle attivita' professionali degli iscritti e' fissato nella misura
del 2 per

cento del fatturato lordo ed e' riscosso direttamente dall'iscritto
medesimo

all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo
importo sulla

fattura".

Al riguardo, tale contributo integrativo - che deve essere
riversato dal

professionista alla Cassa di previdenza, trattandosi di un vero e
proprio

contributo previdenziale - non costituisce parte del compenso
a norma

dell'articolo 50 del T.U.I.R. e, pertanto, non deve essere
assoggettato alla

ritenuta della fonte di cui all'articolo 25 del citato D.P.R. n. 600
del 1973.

Detto contributo integrativo, invece, concorre a formare
la base

imponibile dell'Iva, a sensi, dell'articolo 16 del decreto legge 23
febbraio

1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n.85.


 

Tags
calcolo, fatture, libero, professionista
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