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  #1  
Vecchio 04-06-2008, 13.50.03
Pineapple
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Predefinito Forse OT - Diritto di abitazione

Il diritto di abitazione compete al coniuge superstite sulla casa di
abitazione.

Il caso specifico è il presente:

Coniuge titolare al 100% piena proprietà immobile abitazione famiglia.
Lo stesso in vita dona nuda proprietà alla figlia riservandosi per sè (e non
con diritto di accrescimento per l'altro coniuge) l'usufrutto vitalizio.

Nel 2008 muore il titolare dell'usufrutto.
Mi chiedo il coniuge superstite ha il diritto di abitazione ?
Secondo me si, ma mi piacerebbe sapere le Vs. opinioni

grazie
roberto



Alt 04-06-2008, 13.50.03
borsa-italia.net
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  #2  
Vecchio 04-06-2008, 14.32.46
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
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Predefinito Re: Forse OT - Diritto di abitazione


"Pineapple" <roberquaNO@SPAMtin.it> ha scritto nel messaggio
news:g25vha$qsq$1@tdi.cu.mi.it...
> Mi chiedo il coniuge superstite ha il diritto di abitazione ?
> Secondo me si, ma mi piacerebbe sapere le Vs. opinioni
> grazie
> roberto


Secondo me no, poiché manca il principale diritto reale, ovvero la
proprietà. Io ho consigliato qualche giorno fa una cosa del genere ad un
cliente: usufrutto al figlio e nuda proprietà ai genitori in fondo
patrimoniale.

Ciao

--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista


  #3  
Vecchio 04-06-2008, 15.12.50
e d e n ®
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Predefinito Re: Forse OT - Diritto di abitazione

"Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista" <sergio.l.c@libero.it> ha scritto nel

> Secondo me no, poiché manca il principale diritto reale, ovvero la
> proprietà.


A meno che non esista una volontà testamentaria di costituire un diritto di
abitazione a favore del coniuge superstite

--
eden ®
--


  #4  
Vecchio 04-06-2008, 15.59.31
e d e n ®
Guest
 
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Predefinito Re: Forse OT - Diritto di abitazione

"Pineapple" <roberquaNO@SPAMtin.it> ha scritto nel messaggio

> Coniuge titolare al 100% piena proprietà immobile abitazione famiglia.
> Lo stesso in vita dona nuda proprietà alla figlia riservandosi per sè (e non
> con diritto di accrescimento per l'altro coniuge) l'usufrutto vitalizio.
> Nel 2008 muore il titolare dell'usufrutto.
> Mi chiedo il coniuge superstite ha il diritto di abitazione ?
> Secondo me si, ma mi piacerebbe sapere le Vs. opinioni


Anche da recente sentenza della Cassazione, debbo ritenere che il coniuge
superstite nel caso da te prospettato non abbia questo diritto.
Se interessa ho un testo realizzato da Marilia di Nardo (g. trib. Napoli) sul
diritto di abitazione nella "casa familiare" che conferma questo richiamando altri
testi e fonti.

Ti riporto uno stralcio del testo:

3. La casa familiare dopo lo scioglimento del matrimonio per morte di
uno dei coniugi.

5. (segue) b) Immobile di proprietà del defunto o comune.
Nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà esclusiva del defunto ovvero
comune, la destinazione familiare del bene adibito a casa familiare trova poi una
sua
peculiare tutela oltre la fine del matrimonio nella previsione di cui al 2° comma
dell'art. 540 c. c., ai sensi del quale al coniuge superstite <anche quando
concorre
con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a
residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano se di proprietà del
defunto o comune >. Tali diritti, prosegue il dettato dell'art. 540 c. c.,
"gravano
sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il
rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota
riservata ai figli".
I diritti di abitazione e di uso riservati al coniuge superstite dall'art. 540,
2° comma, c. c. spettano sia nelle successioni testamentarie che in quelle
legittime20 e, per espressa estensione normativa, sono riservati anche al coniuge
putativo (art. 584 c. c.). Deve poi ritenersi spettino anche al coniuge separato
cui
non sia addebitale la separazione, posto che egli conserva i suoi diritti
successori,
sempre che - come appare preferibile - gli sia stata assegnata la casa familiare
in
sede di separazione personale, non potendo ritenersi altrimenti, ove già
estromesso
dal relativo godimento a seguito del provvedimento di assegnazione all'altro
coniuge, che quella casa rappresenti per lui "la residenza familiare" alla cui
conservazione è evidentemente diretta la ratio della norma.
In accordo con la prevalente dottrina la Cassazione ha di recente osservato
che in tema di successione necessaria, la disposizione di cui all'art. 540, comma
2°, cod. civ. determina un incremento quantitativo della quota contemplata in
favore del coniuge superstite, in quanto i diritti di abitazione sulla casa
adibita a
residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano (quindi, il loro valore
capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà. Posto invero
che
la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo,
la
disponibile, ciò significa che, come prima operazione, si deve calcolare la
disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell'art. 556, cod. civ. e, per
conseguenza,
determinare la quota di riserva; calcolata poi la quota del coniuge nella
successione
necessaria, in base a quanto stabiliscono gli artt. 540, comma 1°, 542 e 543,
comma 1°, alla quota di riserva così ricavata si devono aggiungere i diritti di
abitazione e di uso in concreto, il cui valore viene a gravare la disponibile; se
la
disponibile non è sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano,
anzitutto, sulla
quota di riserva del coniuge, che viene ad essere diminuita della misura
proporzionale a colmare l'incapienza della disponibile; se neppure la quota di
riserva
del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla
riserva dei
figli (o degli altri legittimari). Per contro, non essendo ciò previsto da nessuna
norma
in tema di successione legittima, non vi é ragione per ritenere che alla quota
intestata contemplata dagli artt. 581 e 582 cod. civ. si aggiungano i diritti di
abitazione e di uso21. Ciò comporta che al coniuge, in quanto erede legittimo,
dovranno riconoscersi i predetti diritti in conto nella quota di eredità: se
questa è di
misura tale da ricomprenderli, nulla quaestio; se questa è invece insufficiente,
dovrà
ricorrersi al rimedio di cui all'art. 553 c. c.
Si ritiene comunemente che i diritti di abitazione e di uso abbiano natura di
legato ex lege22: conseguenza di tale qualificazione è che i relativi diritti
vengono
acquisiti immediatamente al momento dell'apertura della successione dal coniuge
superstite ipso iure, secondo la regola dei legati di specie, senza dover
ricorrere
all'azione di riduzione23 e senza necessità di accettazione24, non mancandosi di
precisare da parte della giurisprudenza di merito che, essendo diverso il
carattere e
la disciplina dell'attribuzione patrimoniale a titolo di eredità da quella a
titolo di
legato e dovendo quest'ultima essere tenuta distinta dalla prima, la rinuncia
all'eredità
da parte del coniuge superstite non implica rinuncia ai diritti di abitazione e di
uso,
per la dismissione dei quali, invece, occorre compiere un atto autonomo indicativo
della volontà di rifiutare25.
I diritti di abitazione e di uso riservati al coniuge superstite vengono
normalmente qualificati come diritti reali di godimento in re aliena, sebbene si
precisi - anche da parte della giurisprudenza di legittimità -, argomentando dalla
ratio della norma, che essi non sono soggetti alla disciplina dei corrispondenti
diritti
reali di godimento di cui agli artt. 1021 e ss c. c. nella parte in cui il
contenuto di
questi ultimi è commisurato ai bisogni del titolare e della sua famiglia26: il
legislatore
ha voluto difatti garantire al coniuge superstite la continuità nel godimento
dell'ambiente in cui si era svolta la vita familiare e tale esigenza può
soddisfarsi solo
con la conservazione dello stato di fatto esistente al momento dell'apertura della
successione27.
I diritti riservati al coniuge superstite hanno comunque ad oggetto
esclusivamente la casa coniugale, ossia quella che in concreto era adibita a
residenza familiare, e non anche quella, ad esempio, ove i coniugi, prima del
decesso di uno di essi, avrebbero voluto fissare la residenza della famiglia 28,
ovvero
altri immobili di cui era proprietario il de cuius.
Quanto all'estensione del diritto riconosciuto dall'art. 540, comma 2, c.c.
deve osservarsi che il diritto del coniuge superstite sulla casa adibita a
residenza
familiare e sui mobili che la arredano ha comunque esclusivo riferimento al
diritto
dominicale spettante sull'abitazione al de cuius29: presupposto perché sorgano
detti
diritti è infatti che la suddetta casa e il relativo arredamento siano di
proprietà del de
cuius o comuni e, proprio in relazione a detta locuzione, la Cassazione ha di
recente
ribadito che essa deve intendersi come riferita al bene in comunione tra il de
cuius e
il coniuge superstite, mentre deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti
nell'ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed
un
terzo30.


--------------

ops i numeri che seguono alcune parole sono i rif.ti

--
eden ®
--
ora esatta: www.ien.it/stittime_i.shtml












  #5  
Vecchio 04-06-2008, 16.41.03
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
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Predefinito Re: Forse OT - Diritto di abitazione


"e d e n ®" <eden78NOSPAM@hotmail.it> ha scritto nel messaggio
news:g264d1$u2$1@tdi.cu.mi.it...
> A meno che non esista una volontà testamentaria di costituire un diritto
> di
> abitazione a favore del coniuge superstite
> --
> eden ®


E come fai a disporre di un bene non tuo? Il de-cuius può costituire un
legato, ma se manca l'oggetto del legato non può costituire nulla.

E come se destinassi 100 mila euro a tizio quando in successione non
esistono beni ereditabili.

Ciao

--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista


  #6  
Vecchio 04-06-2008, 16.50.37
Pineapple
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Predefinito Re: Forse OT - Diritto di abitazione

"e d e n ®" <eden78NOSPAM@hotmail.it> ha scritto nel messaggio
news:g2674k$42n$1@tdi.cu.mi.it...
> "Pineapple" <roberquaNO@SPAMtin.it> ha scritto nel messaggio
>> Coniuge titolare al 100% piena proprietà immobile abitazione famiglia.
>> Lo stesso in vita dona nuda proprietà alla figlia riservandosi per sè (e
>> non
>> con diritto di accrescimento per l'altro coniuge) l'usufrutto vitalizio.
>>> Nel 2008 muore il titolare dell'usufrutto.

>> Mi chiedo il coniuge superstite ha il diritto di abitazione ?
>> Secondo me si, ma mi piacerebbe sapere le Vs. opinioni

> Anche da recente sentenza della Cassazione, debbo ritenere che il coniuge
> superstite nel caso da te prospettato non abbia questo diritto.
> Se interessa ho un testo realizzato da Marilia di Nardo (g. trib. Napoli)
> sul
> diritto di abitazione nella "casa familiare" che conferma questo
> richiamando altri
> testi e fonti.

Innanzitutto grazie ad entrambi.

Circa quindi le motivazioni che mi fanno propendere sulla spettanza di tale
diritto di abitazione, osservo che è vero che non vi è più la proprietà
dell'immobili da parte del de cuius, ma è anche vero che la stessa è la casa
di abitazione della famiglia, inoltre il de cuius ha fatto una donazione in
vita hai figli ed a mio parere tale donazione ha leso la legittima del
coniuge superstite e consteguentemente va bene che lo stesso per la
proprietà dei beni trasferiti non vuole sindacare, ma il diritto di
abitazione al superstite gli rimane.

ciao
roberto



  #7  
Vecchio 04-06-2008, 17.02.28
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
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"Pineapple" <roberquaNO@SPAMtin.it> ha scritto nel messaggio
news:g26a3t$7p2$1@tdi.cu.mi.it...
> Circa quindi le motivazioni che mi fanno propendere sulla spettanza di
> tale diritto di abitazione, osservo che è vero che non vi è più la
> proprietà dell'immobili da parte del de cuius, ma è anche vero che la
> stessa è la casa di abitazione della famiglia,


Allora se fosse stato in affitto, si costituirebbe il diritto d'abitazione
sulla casa di abitazione????

> inoltre il de cuius ha fatto una donazione in vita hai figli ed a mio
> parere tale donazione ha leso la legittima


A beh, qui è sopravvenuto un elemento che prima non avevi indicato e le cose
cambiano, poichè occorre reintegrare la legittima. Però si tratta d'immobile
e quindi vista la particolarità della possibilità di disposizione del bene
(magari da anni) se si procede alla collazione per imputazione, come si
dovrebbe fare, il diritto d'abitazione, per me, non ci sta.

Ciao

--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista


  #8  
Vecchio 04-06-2008, 18.02.18
Pineapple
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Predefinito Re: Forse OT - Diritto di abitazione

"Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista" <sergio.l.c@libero.it> ha scritto nel
messaggio news:88y1k.91932$FR.332257@twister1.libero.it...
> "Pineapple" <roberquaNO@SPAMtin.it> ha scritto nel messaggio
> news:g26a3t$7p2$1@tdi.cu.mi.it...
> Allora se fosse stato in affitto, si costituirebbe il diritto d'abitazione
> sulla casa di abitazione????


Se la casa è affittata il diritto di abitazione non sussisterebbe poichè
manca l'elemento necessario che la casa sia l'abitazione della famiglia


>> inoltre il de cuius ha fatto una donazione in vita hai figli ed a mio
>> parere tale donazione ha leso la legittima

> A beh, qui è sopravvenuto un elemento che prima non avevi indicato e le
> cose cambiano, poichè occorre reintegrare la legittima. Però si tratta
> d'immobile e quindi vista la particolarità della possibilità di
> disposizione del bene (magari da anni) se si procede alla collazione per
> imputazione, come si dovrebbe fare, il diritto d'abitazione, per me, non
> ci sta.

Chiedo venia se non mi sono espresso bene inizialmente, ma avevo premesso
l'aspetto della donazione. Io sto ipotizzando che la legittima sia stata non
rispettata, non ne sono ovviamente sicuro.
Comunque se sussiste il diritto di abitazione a mio parere lo stesso
sussiste indipendentemente dalla proprietà dell'immobile e nessuna
operazione rivendicatoria occorre porre in essere.

ciao
roberto



  #9  
Vecchio 04-06-2008, 18.43.56
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
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Predefinito Re: Forse OT - Diritto di abitazione


"Pineapple" <roberquaNO@SPAMtin.it> ha scritto nel messaggio
news:g26eaa$7tl$1@tdi.cu.mi.it...
> Se la casa è affittata il diritto di abitazione non sussisterebbe poichè
> manca l'elemento necessario che la casa sia l'abitazione della famiglia
> ciao
> roberto


Non la casa affittata ma la casa per la quale si paga un affitto: tizio e
caio coniugi, pagano un affitto per la casa in cui dimorano. Muore caio,
tizio ha il diritto d'abitazione?

Idem se la proprietà è di un terzo (erede in questo caso).

Ciao

--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista


 

Tags
abitazione, diritto, forse
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