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  #1  
Vecchio 06-05-2008, 18.37.07
ponziopilato
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Predefinito e, dopo la pronuncia del garante..

...anche il sole 24 ore ha rimosso la pagina relativa alle dichiarazioni
redditi ottenute via emule..

visco povero pirla

--
http://www.calcio-d.com/05-06%20spot...tto%20flag.jpg



Alt 06-05-2008, 18.37.07
borsa-italia.net
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  #2  
Vecchio 06-05-2008, 21.49.50
SiRiO°
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Predefinito Re: e, dopo la pronuncia del garante..

ponziopilato ha scritto, in data 06/05/2008 18.37:
> ..anche il sole 24 ore ha rimosso la pagina relativa alle dichiarazioni
> redditi ottenute via emule..
> visco povero pirla


Anche qui
http://canali.libero.it/affaritalian...ante060508.htm
...dopo un mandato costellato di boiate, Visco non poteva congedarsi
senza una vaccata!!
Speriamo solo che non torni mai più!!!
A proposito, ma non rischia niente lui? Si parla di reato e lui che fa?
Non ci vorrà mica un altro Speciale?
--
SiRiO


Faccio sempre ciò che non so fare, per imparare come va fatto.
(V. Van Gogh)
  #3  
Vecchio 06-05-2008, 22.28.43
Max max
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Predefinito Re: e, dopo la pronuncia del garante..


"ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
news:48208931$0$29595$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
> ..anche il sole 24 ore ha rimosso la pagina


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,

vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,

segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno
2003, n. 196);

VISTA la disciplina che regola la pubblicazione degli elenchi nominativi dei
contribuenti che hanno presentato le

dichiarazioni ai fini dell'imposta sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto; rilevato che su questa base gli

elenchi sono formati annualmente e depositati per un anno, ai fini della
consultazione da parte di chiunque,

presso i comuni interessati e gli uffici dell'Agenzia competenti
territorialmente; rilevato che con apposito decreto

devono essere stabiliti annualmente "i termini e le modalità" per la loro
formazione (art. 69 d.P.R. 29 settembre

1973, n. 600, come mod. dall'art. 19 l. 30 dicembre 1991, n. 413; art. 66
bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);

VISTO il provvedimento con il quale l'Agenzia delle entrate ha attuato tale
disciplina per il 2005 disponendo che

gli elenchi, distribuiti ai predetti uffici dell'Agenzia e trasmessi ai
comuni mediante sistemi telematici, siano altresì

pubblicati nell'apposita sezione del sito Internet dell'Agenzia
http://www.agenziaentrate.gov.it "ai fini della

consultazione" "in relazione agli uffici dell'Agenzia delle entrate
territorialmente competenti" (Provv. Direttore

dell'Agenzia 5 marzo 2008 prot. 197587/2007);

VISTO il provvedimento del 30 aprile 2008 con il quale questa Autorità,
appena avuta notizia di tale diffusione in

Internet e avendo ritenuto sulla base di una verifica preliminare che essa
non risultava conforme alla normativa di

settore, ha invitato in via d'urgenza l'Agenzia a sospenderla;

RILEVATO che con tale provvedimento il Garante ha anche invitato l'Agenzia a
fornire ulteriori chiarimenti che,

sollecitati con nota dell'Autorità del 2 maggio, sono pervenuti nel termine
indicato (nota Agenzia 5 maggio 2008

n. 2008/68657); esaminate le deduzioni formulate e la documentazione
allegata;

RILEVATO dalle segnalazioni pervenute e dagli elementi acquisiti
nell'istruttoria preliminare che la diffusione in

Internet a cura direttamente dell'Agenzia, contrariamente a quanto da questa
sostenuto nella predetta nota,

contrasta con la normativa in materia, in quanto:

1) il provvedimento del Direttore dell'Agenzia poteva stabilire solo "i
termini e le modalità" per la

formazione degli elenchi. La conoscibilità di questi ultimi è infatti
regolata direttamente da disposizione di

legge che prevede, quale unica modalità, la distribuzione di tali elenchi ai
soli uffici territorialmente

competenti dell'Agenzia e la loro trasmissione, anche mediante supporti
magnetici ovvero sistemi

telematici, ai soli comuni interessati, in entrambi i casi in relazione ai
soli contribuenti dell'ambito

territoriale interessato. Ciò, come sopra osservato, ai fini del loro
deposito per la durata di un anno e della

loro consultazione -senza che sia prevista la facoltà di estrarne copia- da
parte di chiunque (art. 69,

commi 4 ss., d.P.R. n. 600/1973 cit.; v. anche art. 66 bis d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633);

2) il Codice dell'amministrazione digitale, invocato dall'Agenzia a sostegno
della propria scelta, incentiva

l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'utilizzo
dei dati delle pubbliche

amministrazioni. Tuttavia, il Codice stesso fa espressamente salvi i limiti
alla conoscibilità dei dati previsti

da leggi e regolamenti (come avviene nel menzionato art. 69), nonché le
norme e le garanzie in tema di

protezione dei dati personali (artt. 2, comma 5 e 50 d.lg. 7 marzo 2005, n.
82);

3) la predetta messa in circolazione in Internet dei dati, oltre a essere di
per sé illegittima perché carente

di una base giuridica e disposta senza metterne a conoscenza il Garante, ha
comportato anche una

modalità di diffusione sproporzionata in rapporto alle finalità per le quali
l'attuale disciplina prevede una

relativa trasparenza. I dati sono stati resi consultabili non presso ciascun
ambito territoriale interessato,

ma liberamente su tutto il territorio nazionale e all'estero. L'innovatività
di tale modalità, emergente dalle

stesse deduzioni dell'Agenzia, non traspariva dalla generica informativa
resa ai contribuenti nei modelli di

dichiarazione per l'anno 2005. L'Agenzia non ha previsto "filtri" nella
consultazione on-line e ha reso

possibile ai numerosissimi utenti del sito salvare una copia degli elenchi
con funzioni di trasferimento file.

La centralizzazione della consultazione a livello nazionale ha consentito ai
medesimi utenti, già nel ristretto

numero di ore in cui la predetta sezione del sito web è risultata
consultabile, di accedere a innumerevoli

dati di tutti i contribuenti, di estrarne copia, di formare archivi,
modificare ed elaborare i dati stessi, di

creare liste di profilazione e immettere tali informazioni in ulteriore
circolazione in rete, nonché, in alcuni

casi, in vendita. Con ciò ponendo anche a rischio l'esattezza dei dati e
precludendo ogni possibilità di

garantire che essi non siano consultabili trascorso l'anno previsto dalla
menzionata norma;

4) infine, va rilevato che questa Autorità non è stata consultata
preventivamente dall'Agenzia stessa, come

prescritto rispetto ai regolamenti e agli atti amministrativi attinenti alla
protezione dei dati personali (art.

154, comma 4, del Codice);

CONSIDERATO che, sulla base delle motivazioni suesposte, non risulta lecita
la predetta forma di pubblicazione

degli elenchi;

CONSIDERATO pertanto che, a conferma della sospensione già effettuata, va
inibita all'Agenzia la diffusione

ulteriore in Internet dei predetti elenchi con le modalità sopra indicate,
nonché la loro diffusione in modo analogo

per i periodi di imposta successivi al 2005 in carenza di un'idonea base
normativa e della preventiva consultazione

del Garante (artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. a), b) e d),
del Codice);

CONSIDERATO che con contestuale altro provvedimento va contestata
all'Agenzia la violazione amministrativa per

l'assenza di un'idonea e preventiva informativa ai contribuenti interessati
(artt. 13 e 161 del Codice);

CONSIDERATO che coloro che hanno ottenuto i dati dei contribuenti
provenienti, anche indirettamente, dal

menzionato sito Internet, non possono metterli ulteriormente in circolazione
stante la violazione di legge accertata

con il presente provvedimento; considerato che tale ulteriore loro messa in
circolazione -in particolare mediante

reti telematiche o altri supporti informatici- configura un fatto illecito
che, ricorrendo determinate circostanze, può

avere anche natura di reato (artt. 11, commi 1, lett. a) e 2, 13, 23, 24,
161 e 167 del Codice); rilevata pertanto

la necessità di favorire la più ampia pubblicità al presente provvedimento;

CONSIDERATO che restano tuttavia impregiudicate le altre forme di legittimo
accesso agli elenchi consultabili da

chiunque presso comuni interessati e uffici dell'Agenzia competenti
territorialmente, ai fini di un loro legittimo

utilizzo anche per finalità giornalistiche;

CONSIDERATO che, qualora il Parlamento e il Governo intendessero porre mano
a una revisione normativa della

disciplina sulla conoscibilità degli elenchi dei contribuenti anche in
rapporto all'evoluzione tecnologica, si porrà

l'esigenza di individuare, sentita questa Autorità, opportune soluzioni e
misure di protezione per garantire un

giusto equilibrio tra l'esigenza di forme proporzionate di conoscenza dei
dati dei contribuenti e la tutela dei diritti

degli interessati;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai
sensi dell'art. 15 del regolamento del

Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) a conferma della sospensione della pubblicazione degli elenchi nominativi
per l'anno 2005 dei

contribuenti che hanno presentato dichiarazioni ai fini dell'imposta sui
redditi e dell'imposta sul valore

aggiunto, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett.
a), b) e d), del Codice, inibisce

all'Agenzia di:

a) diffondere ulteriormente in Internet detti elenchi con le modalità che il
presente provvedimento

ha stabilito essere in contrasto con la disciplina di settore attualmente
vigente;

b) diffonderli in modo analogo per i periodi di imposta successivi al 2005,
in carenza di idonea

base normativa e della preventiva consultazione del Garante;

2) manda all'Ufficio di contestare all'Agenzia, con contestuale
provvedimento, la violazione amministrativa

per l'assenza di un'idonea e preventiva informativa ai contribuenti
interessati;

3) dispone che l'Ufficio curi la più ampia pubblicità del presente
provvedimento, anche mediante

pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, al fine di
rendere edotti coloro che hanno

ottenuto i dati dei contribuenti provenienti, anche indirettamente, dal sito
Internet dell'Agenzia, della

circostanza che essi non possono continuare a metterli in circolazione
stante la suesposta violazione di

legge e che tale ulteriore messa in circolazione configura un fatto illecito
che, ricorrendo determinate

circostanze, può avere anche natura di reato.

Roma, 6 maggio 2008

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli


  #4  
Vecchio 07-05-2008, 08.41.55
~fdr~
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Predefinito Re: e, dopo la pronuncia del garante..

SiRiO° ha scritto:
> Non ci vorrà mica un altro Speciale?


Bhe questo tizio deve ancora risarcire lo stato circa l'utilizzo privato
dell'aereo della gdf per trasportare le spigole in montagna. E per
premiarlo l'abbiamo anche eletto senatore quale ns. rappresentante in
parlamento affinche ci rappresenti nel migliore dei modi.
Comunque la costituzione vale per tutti destra sinistra, entranti e uscenti:

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono
direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali
casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

--
fdr
  #5  
Vecchio 07-05-2008, 10.32.32
SiRiO°
Guest
 
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Predefinito Re: e, dopo la pronuncia del garante..

~fdr~ ha scritto, in data 07/05/2008 8.41:
> SiRiO° ha scritto:
>> Non ci vorrà mica un altro Speciale?

> Bhe questo tizio deve ancora risarcire lo stato circa l'utilizzo privato
> dell'aereo della gdf per trasportare le spigole in montagna. E per
> premiarlo l'abbiamo anche eletto senatore quale ns. rappresentante in
> parlamento affinche ci rappresenti nel migliore dei modi.


Se è per questo avevamo un presidente della Camera che andava a fare
talassoterapia con l'aereo di Stato.

> Comunque la costituzione vale per tutti destra sinistra, entranti e
> uscenti:


Daccordissimo

--
SiRiO


Faccio sempre ciò che non so fare, per imparare come va fatto.
(V. Van Gogh)
 

Tags
dopo, garante, pronuncia
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