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  #1  
Vecchio 05-05-2008, 16.54.13
Poldo
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Messaggi: n/a
Predefinito Italia Oggi da n. sentenza CTR che non esiste?

Mi è stato segnalato proprio in questo newsgroup un
articolo di Italia Oggi che fa riferimento alla sentenza
CTR LAZIO 491/1/07 dep 12/02/2008.

L'ho cercata su:

http://dt.finanze.it/doctrib/SilverS...Pages/DOCTRIBF
rameset.html
(http://tinyurl.com/59khu)

sotto "estremi" e "giurisprudenza" indicando la CTR
Lazio.

Il numero "491/1/07" non è ammissibile dal sito. Ho
provato "491" ma non esiste. Ho provato tutto l'anno
2007 e il 2008 ma non ho trovato questa sentenza "491".

E' normale? E' possibile che abbia un'altra numerazione?

Io ho trovato la sentenza del 07/11/2007 n. 196 -
Comm.Trib. Reg. Lazio - Sezione X che sembra essere
proprio quella che cerco.

Possibile che abbia un numero diverso da quello indicato
da Italia Oggi?

Inoltre il sito riporta la "massima" di riepilogo ma
come testo dà "Testo non disponibile".

Come posso procurarmi il testo della sentenza?

Vi ringrazio.
Alt 05-05-2008, 16.54.13
borsa-italia.net
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  #2  
Vecchio 05-05-2008, 16.56.56
ponziopilato
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Messaggi: n/a
Predefinito Re: Italia Oggi da n. sentenza CTR che non esiste?



"Poldo" <pol-do@po.do> ha scritto nel messaggio
news:MPG.22893e3f4689e677989753@news.libero.it...
> Mi è stato segnalato proprio in questo newsgroup un
> articolo di Italia Oggi che fa riferimento alla sentenza
> CTR LAZIO 491/1/07 dep 12/02/2008.
> L'ho cercata su:
> http://dt.finanze.it/doctrib/SilverS...Pages/DOCTRIBF
> rameset.html
> (http://tinyurl.com/59khu)
> sotto "estremi" e "giurisprudenza" indicando la CTR
> Lazio.
> Il numero "491/1/07" non è ammissibile dal sito. Ho
> provato "491" ma non esiste. Ho provato tutto l'anno
> 2007 e il 2008 ma non ho trovato questa sentenza "491".
> E' normale? E' possibile che abbia un'altra numerazione?
> Io ho trovato la sentenza del 07/11/2007 n. 196 -
> Comm.Trib. Reg. Lazio - Sezione X che sembra essere
> proprio quella che cerco.
> Possibile che abbia un numero diverso da quello indicato
> da Italia Oggi?
> Inoltre il sito riporta la "massima" di riepilogo ma
> come testo dà "Testo non disponibile".
> Come posso procurarmi il testo della sentenza?
> Vi ringrazio.


esiste eccome, se la richiedi all'ade tempo un'ora ce l'hai sulla scrivania
:-)) (provare per credere)
ciao


  #3  
Vecchio 05-05-2008, 17.23.49
Poldo
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Predefinito Re: Italia Oggi da n. sentenza CTR che non esiste?

In article <481f2034$0$29593
$4fafbaef@reader1.news.tin.it>, nonscrivermi@nonricevo
says...

> esiste eccome, se la richiedi all'ade tempo un'ora ce l'hai sulla scrivania
> :-)) (provare per credere)


E' stato il call center dell'AdE a dirmi che potevo
trovarla sul sito.
  #4  
Vecchio 06-05-2008, 10.02.10
dr. Liza®d \(il fu M.R.\)
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Predefinito Re: Italia Oggi da n. sentenza CTR che non esiste?

Massima - La proroga dei termini prevista dall'art. 11, comma 1-bis del
D.L. n. 282/2002 non trova applicazione ai fini dell'accertamento
dell'imposta di registro in relazione al disconoscimento delle agevolazioni
prima casa per difetto del requisito delle caratteristiche non di lusso
dell'abitazione acquistata per il quale vige il termine triennale dalla data
di registrazione dell'atto.

Fatto - La signora . si opponeva alla notifica dell'avviso di
liquidazione e rettifica n. 20012V000418000 emesso dall'Agenzia delle
Entrate ., conseguentemente alla registrazione dell'atto pubblico recante la
compravendita di un immobile in Roma, che risultava essere un'abitazione
avente caratteristiche di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969. In
particolare l'interessata eccepiva la decadenza dell'Ufficio finanziario per
il recupero delle imposte nonché la carenza di motivazione dell'accertamento
, e nel merito la mancanza delle caratteristiche immobiliari sostenute
dall'Ufficio.
L'adita Commissione tributaria provinciale di Roma con sentenza n.
36/12/06 depositata in data 20.2.2006 ha respinto il ricorso.
La contribuente, rappresentata e difesa in via disgiunta dal . e dal
..propone appello avverso la sentenza di primo grado ribadendo le eccezioni
di illegittimità dell'avviso di liquidazione a quo, per cui, richiamandosi a
taluna giurisprudenza della Corte di Cassazione, sollecita l'accoglimento
delle proprie doglianze, con vittoria delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate . nel costituirsi in giudizio, si sofferma ad
analizzare le disposizioni normative introdotte dalla legge n. 289 del 2002,
che avrebbero prorogato di due anni, a suo dire, i termini di cui all'art.
76 D.P.R. n. 131 del 1986 per la notifica dell'avviso di liquidazione in
questione, che, peraltro, risulta essere adeguatamente motivato.
Conclude con la richiesta di dichiarare la legittimità del proprio
operato, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
La difesa di parte contribuente, con memorie illustrative del 26.9.2006
e successiva memoria del 3.12.2007 approfondisce le proprie ragioni,
richiamandosi alla giurisprudenza delle Commissioni tributarie e della Corte
di Cassazione, per cui insiste per l'accoglimento dell'appello.
L'Agenzia delle Entrate competente con atto di contro deduzioni avversa
diffusamente le argomentazioni di parte contribuente, sia in diritto che nel
merito, per cui chiede la conferma della sentenza di primo grado, con
vittoria di spese e onorari di giudizio.

Diritto - Il Collegio reputa opportuno, preliminarmente ad ogni
eccezione e censura, di affrontare l'esame dell'affermato superamento dei
termini nel quale sarebbe incorsa l'Amministrazione finanziaria per la
notifica dell'avviso di liquidazione a quo, relativo appunto alla disposta
decadenza delle agevolazioni fiscali prima casa.
Con l'atto notaio . del ., registrato il 10.1.2001, la signora .
acquistava un appartamento in Roma, usufruendo, ai fini delle imposte di
registro, del regime fiscale agevolato previsto per la prima casa.
Senonché l'Ufficio finanziario, in conseguenza di una nota dell'Agenzia
del territorio con la quale si comunicava l'avvenuto accertamento per
l'appartamento compravenduto delle caratteristiche di lusso a norma
dell'art. 6 del D.M. 2.8.1969, notificava in data 27 gennaio 2005 l'avviso
di liquidazione con il quale reclamava le normali imposte.
A tale riguardo, occorre fare riferimento all'articolo 76 della legge n.
131 del 1986 (T.U. sulla imposta di registro) il quale stabilisce il termine
di decadenza dalla registrazione dell'atto onde poter procedere ad un
eventuale rettifica dell'imposta liquidata. Quindi, sotto tale profilo,
dovrebbe dichiararsi tardiva la pretesa erariale. Ma secondo l'Ufficio il
termine suddetto è stato prorogato di due anni in virtù del condono fiscale
di cui alla legge n. 289 del 2002; la parte contribuente, al contrario,
sostiene che tale ultima normativa non avrebbe effetto nel caso a quo.
A tale proposito, va ricordato che il testo originario dell'art. 11
della ricordata legge n. 289, prevedeva la definizione, tra l'altro, della
sola imposta di registro; successivamente, con il decreto legge n. 282 del
2002. è stata prevista la disposizione con la quale i termini per la
rettifica e liquidazione della maggiore imposta sono stati prorogati di due
anni.
Con lo stesso decreto legge è stato, altresì, approvato il comma 1-bis
dell'articolo 11 innanzi citato, con il quale è stato esteso il condono
anche alle violazioni relative alla applicazione, con agevolazioni
tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui
al comma 1, a condizione che il contribuente avesse provveduto a presentare
entro il 16 aprile 2003 istanza con dichiarazione di non volere beneficiare
dell'agevolazione in precedenza richiesta.
Ebbene, seguendo a tale fine la giurisprudenza di alcune Commissioni
tributarie provinciali, che questo Collegio condivide pienamente, si è
dell'avviso che la proroga biennale introdotta con il comma 1 dell'articolo
11 della legge 289 del 2002, non possa essere ammessa nel caso, come quello
in discussione, che verte su agevolazioni fiscali sulla prima casa. Infatti,
il comma 1 bis, nulla ha previsto in ordine ai termini di rettifica per le
agevolazioni fiscali; e poiché una norma a carattere speciale, come quella
di cui all'ultima parte del comma 1 dell'art. 11, non può estendere gli
effetti al di là dei casi espressamente previsti dallo stesso comma 1,
conseguentemente si deve ritenere che l'ufficio abbia erroneamente
interpretato la normativa in questione, con la conseguenza che l'avviso di
pagamento emesso nei confronti della contribuente deve ritenersi illegittimo
e quindi va annullato, per decorrenza del termine triennale fissato
dall'art. 76 del D.P.R. 131 del 1986.
Il giudizio che precede rende superflua la trattazione degli altri
rilievi posti in discussione. Quanto alle spese processuali, si reputa equa
la loro compensazione tra le parti.

P.Q.M. - Accoglie l'appello della contribuente. Spese compensate.


  #5  
Vecchio 06-05-2008, 18.36.22
Poldo
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Predefinito Re: Italia Oggi da n. sentenza CTR che non esiste?

In article <fvp3a5$tq$1@aioe.org>,
f.u.spammer@nospam.com says...

> Massima - La proroga dei termini prevista dall'art. 11, comma 1-bis del
> D.L. n. 282/2002 non trova applicazione ai fini dell'accertamento
> dell'imposta di registro in relazione al disconoscimento delle agevolazioni
> prima casa per difetto del requisito delle caratteristiche non di lusso
> dell'abitazione acquistata per il quale vige il termine triennale dalla data
> di registrazione dell'atto.


Ti ringrazio molto!

Non è che avresti anche la sentenza del 07/11/2007 n.
196 - Comm.Trib. Reg. Lazio - Sezione X

Sul sito dell'AdE mi dava "testo non disponibile".

Mi faresti un favorone. Sono convinto che l'AdE sia in
torto (marcio) ma non vuole ammetterlo.
  #6  
Vecchio 06-05-2008, 18.38.09
ponziopilato
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Predefinito Re: Italia Oggi da n. sentenza CTR che non esiste?



"Poldo" <pol-do@po.do> ha scritto nel messaggio
news:MPG.228aa78078de254898975a@news.libero.it...
> In article <fvp3a5$tq$1@aioe.org>,
> f.u.spammer@nospam.com says...
>> Massima - La proroga dei termini prevista dall'art. 11, comma 1-bis
>> del
>> D.L. n. 282/2002 non trova applicazione ai fini
>> dell'accertamento
>> dell'imposta di registro in relazione al disconoscimento delle
>> agevolazioni
>> prima casa per difetto del requisito delle caratteristiche non di
>> lusso
>> dell'abitazione acquistata per il quale vige il termine triennale dalla
>> data
>> di registrazione dell'atto.

> Ti ringrazio molto!
> Non è che avresti anche la sentenza del 07/11/2007 n.
> 196 - Comm.Trib. Reg. Lazio - Sezione X
> Sul sito dell'AdE mi dava "testo non disponibile".
> Mi faresti un favorone. Sono convinto che l'AdE sia in
> torto (marcio) ma non vuole ammetterlo.


'scolta, scusa..
ma se vai su documentazione nel sito ade trovi un link chiamato "scrivi"..
clicca li e chiedi tutte le sentenze di questo mondo, te le mandano,
fidati..

ciao



  #7  
Vecchio 06-05-2008, 18.56.41
Poldo
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Predefinito Re: Italia Oggi da n. sentenza CTR che non esiste?

In article <4820896f$0$29589
$4fafbaef@reader1.news.tin.it>, nonscrivermi@nonricevo
says...

> ma se vai su documentazione nel sito ade trovi un link chiamato "scrivi"...
> clicca li e chiedi tutte le sentenze di questo mondo, te le mandano,
> fidati..


Ti ringrazio per l'informazione!
Ho tentato proprio ora ma dice che è stato raggiunto il
limite massimo di email inviate, come ho visto accadere
molto molto spesso. Spero di riuscire a trovare il
momento per far entrare la mia richiesta.

P.S.
Comunque ho ragione, non ci sono b...e. Ho ragione io e
l'AdE ha torto. Spero di riuscire a dimostrarlo (la CTP
mi pareva molto negativa nei miei confronti, mi sa che
devo sperare nella CTR).
Ad ogni modo avere ragione e cogliere in fallo l'AdE mi
fa sentire bene.
Poi ripenso al fatto che domani devo pagare 750 euro
sull'unghia (iscrizione a ruolo di 1/3) e rischio di
pagarne un totale di 2500 e questo mi fa sentire un po'
meno bene...
  #8  
Vecchio 07-05-2008, 12.36.55
dr. Liza®d \(il fu M.R.\)
Guest
 
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Predefinito Re: Italia Oggi da n. sentenza CTR che non esiste?

| Non è che avresti anche la sentenza del 07/11/2007 n.
| 196 - Comm.Trib. Reg. Lazio - Sezione X

Non ho trovato...


 

Tags
ctr, esiste, italia, oggi, sentenza
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