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  #1  
Vecchio 20-03-2008, 11.56.48
carloazeglio
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Predefinito Contabilita'. Imposte sostitutive e ritenuta

Buongiorno a tutti.
Sto cercando di capire come si rilevano contabilmente le ritenute a titolo
d'imposta sostitutiva (si dice cosi'?), in particolare la ritenuta dello
0,25% sulle operazioni di credito a medio-lungo termine, art.17 DPR 601/73.
Questa imposta sostitutiva rappresenta un componente negativo di reddito
(conto economico B14)?
Grazie in anticipo per ogni eventuale chiarimento...
--
carloazeglio
praticante CdL


Alt 20-03-2008, 11.56.48
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  #2  
Vecchio 20-03-2008, 11.59.28
Tango-
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Predefinito Re: Contabilita'. Imposte sostitutive e ritenuta

carloazeglio ha scritto:

> Buongiorno a tutti.
> Sto cercando di capire come si rilevano contabilmente le ritenute a titolo
> d'imposta sostitutiva (si dice cosi'?), in particolare la ritenuta dello
> 0,25% sulle operazioni di credito a medio-lungo termine, art.17 DPR 601/73.
> Questa imposta sostitutiva rappresenta un componente negativo di reddito


per me sì

--
Tango

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  #3  
Vecchio 20-03-2008, 12.05.16
carloazeglio
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Predefinito Re: Contabilita'. Imposte sostitutive e ritenuta

"Tango-" ha scritto
> carloazeglio ha scritto:
>> Sto cercando di capire come si rilevano contabilmente le ritenute a
>> titolo
>> d'imposta sostitutiva (si dice cosi'?), in particolare la ritenuta dello
>> 0,25% sulle operazioni di credito a medio-lungo termine, art.17 DPR
>> 601/73.
>> Questa imposta sostitutiva rappresenta un componente negativo di reddito

> per me sì


Allora anche per me. :-)
Ciao e grazie.
--
carloazeglio
praticante CdL


  #4  
Vecchio 20-03-2008, 12.07.23
Mr. Tatoo
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Predefinito Re: Contabilita'. Imposte sostitutive e ritenuta

Tango- ha scritto:

> carloazeglio ha scritto:
>> Buongiorno a tutti.
>> Sto cercando di capire come si rilevano contabilmente le ritenute a titolo
>> d'imposta sostitutiva (si dice cosi'?), in particolare la ritenuta dello
>> 0,25% sulle operazioni di credito a medio-lungo termine, art.17 DPR 601/73.
>> Questa imposta sostitutiva rappresenta un componente negativo di reddito

> per me sì


E, se di ammontare rilevante, vanno considerate come onere accessorio al
finanziamento e ripartite sulla durata dello stesso (p.c. oic 19).
La deduzione fiscale segue l'imputazione a conto economico.
Nel caso di deduzione nell'esercizio di sostenimento, va considerato il
criterio di cassa.
--
Ciao

Mr. Tatoo
  #5  
Vecchio 20-03-2008, 12.37.39
ponziopilato
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Predefinito Re: Contabilita'. Imposte sostitutive e ritenuta



Mr. Tatoo wrote:
> Tango- ha scritto:
> > carloazeglio ha scritto:
> > > > Buongiorno a tutti.
> > > Sto cercando di capire come si rilevano contabilmente le ritenute
> > > a titolo d'imposta sostitutiva (si dice cosi'?), in particolare
> > > la ritenuta dello 0,25% sulle operazioni di credito a medio-lungo
> > > termine, art.17 DPR 601/73. Questa imposta sostitutiva
> > > rappresenta un componente negativo di reddito
> > > per me sì

> E, se di ammontare rilevante, vanno considerate come onere accessorio
> al finanziamento e ripartite sulla durata dello stesso (p.c. oic 19).
> La deduzione fiscale segue l'imputazione a conto economico.
> Nel caso di deduzione nell'esercizio di sostenimento, va considerato
> il criterio di cassa.


però non potrebbero essere spesati tutti subito gli oneri accessori ai
finanziamenti? rm 240 2002 e cass. 15981 2002?



  #6  
Vecchio 20-03-2008, 13.36.23
Tango-
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ponziopilato ha scritto:

> Mr. Tatoo wrote:
> > Tango- ha scritto:
> > > > carloazeglio ha scritto:
> > > > > > Buongiorno a tutti.
> > > > Sto cercando di capire come si rilevano contabilmente le ritenute
> > > > a titolo d'imposta sostitutiva (si dice cosi'?), in particolare
> > > > la ritenuta dello 0,25% sulle operazioni di credito a medio-lungo
> > > > termine, art.17 DPR 601/73. Questa imposta sostitutiva
> > > > rappresenta un componente negativo di reddito
> > > > > per me sì
> > > E, se di ammontare rilevante, vanno considerate come onere accessorio

> > al finanziamento e ripartite sulla durata dello stesso (p.c. oic 19).
> > La deduzione fiscale segue l'imputazione a conto economico.
> > Nel caso di deduzione nell'esercizio di sostenimento, va considerato
> > il criterio di cassa.


> però non potrebbero essere spesati tutti subito gli oneri accessori ai
> finanziamenti? rm 240 2002 e cass. 15981 2002?


senza leggere quelle cose, io direi che il comportamento civilistico vale
anche ai fini fiscali


--
Tango

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  #7  
Vecchio 20-03-2008, 14.15.11
carloazeglio
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"Tango-" ha scritto
> ponziopilato ha scritto:
>> Mr. Tatoo wrote:
>> > E, se di ammontare rilevante, vanno considerate come onere accessorio
>> > al finanziamento e ripartite sulla durata dello stesso (p.c. oic 19).
>> > La deduzione fiscale segue l'imputazione a conto economico.
>> > Nel caso di deduzione nell'esercizio di sostenimento, va considerato
>> > il criterio di cassa.

>> però non potrebbero essere spesati tutti subito gli oneri accessori ai
>> finanziamenti? rm 240 2002 e cass. 15981 2002?

> senza leggere quelle cose, io direi che il comportamento civilistico vale
> anche ai fini fiscali


Mi e' tutto piu' chiaro.
Ho letto l'OIC 19, in particolare Debiti.M.V., nonche' la RM 240/2002.
Se ho ben capito, spetta dunque all'imprenditore qualificare gli oneri
accessori del mutuo (ivi compresa nel mio caso l'imposta sostitutiva DPR
601/73) come "di rilevante ammontare" o meno, con la conseguenza
civilistica, rispettivamente, di differirli per il periodo del mutuo stesso,
o di spesarli interamente nell'esercizio di sostenimento (cassa). Dalla
scelta civilistica discende poi la deducibilita' fiscale...

Secondo voi, nel caso di oneri pluriennali, sarebbe utilizzabile lo
strumento dei risconti attivi? L'OIC 19 mi sembra che imponga invece una
sorta di ammortamento diretto...

--
carloazeglio
praticante CdL


  #8  
Vecchio 20-03-2008, 15.38.14
ponziopilato
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Predefinito Re: Contabilita'. Imposte sostitutive e ritenuta



Tango- wrote:
> ponziopilato ha scritto:
> > Mr. Tatoo wrote:
> > > Tango- ha scritto:
> > > > > > carloazeglio ha scritto:
> > > > > > > > Buongiorno a tutti.
> > > > > Sto cercando di capire come si rilevano contabilmente le
> > > > > ritenute a titolo d'imposta sostitutiva (si dice cosi'?), in
> > > > > particolare la ritenuta dello 0,25% sulle operazioni di
> > > > > credito a medio-lungo termine, art.17 DPR 601/73. Questa
> > > > > imposta sostitutiva rappresenta un componente negativo di
> > > > > reddito
> > > > > > > per me sì
> > > > > E, se di ammontare rilevante, vanno considerate come onere
> > > accessorio al finanziamento e ripartite sulla durata dello stesso
> > > (p.c. oic 19). La deduzione fiscale segue l'imputazione a conto
> > > economico.
> > > Nel caso di deduzione nell'esercizio di sostenimento, va
> > > considerato il criterio di cassa.

> > però non potrebbero essere spesati tutti subito gli oneri accessori
> > ai finanziamenti? rm 240 2002 e cass. 15981 2002?

> senza leggere quelle cose, io direi che il comportamento civilistico
> vale anche ai fini fiscali


ok, allora spesa tutto subito e va tranquillo :-)

ciao



  #9  
Vecchio 20-03-2008, 15.51.18
carloazeglio
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Predefinito Re: Contabilita'. Imposte sostitutive e ritenuta

"ponziopilato" ha scritto
> ok, allora spesa tutto subito e va tranquillo :-)


Gia' fatto, con inspiegabile festosita' dell'amministratore... :-)
(gli oneri non erano "di rilevante ammontare")...
Ciao!
--
carloazeglio
praticante CdL


  #10  
Vecchio 20-03-2008, 16.06.02
Mr. Tatoo
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carloazeglio ha scritto:

> "Tango-" ha scritto


>> senza leggere quelle cose, io direi che il comportamento civilistico vale
>> anche ai fini fiscali

> Mi e' tutto piu' chiaro.
> Ho letto l'OIC 19, in particolare Debiti.M.V., nonche' la RM 240/2002.
> Se ho ben capito, spetta dunque all'imprenditore qualificare gli oneri
> accessori del mutuo (ivi compresa nel mio caso l'imposta sostitutiva DPR
> 601/73) come "di rilevante ammontare" o meno, con la conseguenza
> civilistica, rispettivamente, di differirli per il periodo del mutuo stesso,
> o di spesarli interamente nell'esercizio di sostenimento (cassa). Dalla
> scelta civilistica discende poi la deducibilita' fiscale...


Sì, la cassazione, nella sentenza citata da Ponziopilato e in quella
richiamata nella risoluzione Ade del 2002, dice una cosa a mio avviso
errata perchè fonda il presupposto dell'imputazione a costo nell'esercizio
di sostenimento su una norma che invece nulla prevede.
La risoluzione (una volta tanto) invece rinvia correttamente alle scelte
civilistiche/contabili.

> Secondo voi, nel caso di oneri pluriennali, sarebbe utilizzabile lo
> strumento dei risconti attivi? L'OIC 19 mi sembra che imponga invece una
> sorta di ammortamento diretto...


Leggi il pc. oic 24, al cap."altre immobilizzazioni immateriali".
Gli oneri accessori su finanziamenti vanno capitalizzati tra la voce altre
immob.ni immateriali e ammortizzati in base alla durata del finanziamento o
in quote costanti.
--
Ciao

Mr. Tatoo
  #11  
Vecchio 20-03-2008, 16.09.59
ponziopilato
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Predefinito Re: Contabilita'. Imposte sostitutive e ritenuta



Mr. Tatoo wrote:
> carloazeglio ha scritto:
> > "Tango-" ha scritto
> > > senza leggere quelle cose, io direi che il comportamento
> > > civilistico vale anche ai fini fiscali
> > > Mi e' tutto piu' chiaro.

> > Ho letto l'OIC 19, in particolare Debiti.M.V., nonche' la RM
> > 240/2002.
> > Se ho ben capito, spetta dunque all'imprenditore qualificare gli
> > oneri accessori del mutuo (ivi compresa nel mio caso l'imposta
> > sostitutiva DPR 601/73) come "di rilevante ammontare" o meno, con
> > la conseguenza civilistica, rispettivamente, di differirli per il
> > periodo del mutuo stesso, o di spesarli interamente nell'esercizio
> > di sostenimento (cassa). Dalla scelta civilistica discende poi la
> > deducibilita' fiscale...

> Sì, la cassazione, nella sentenza citata da Ponziopilato e in quella
> richiamata nella risoluzione Ade del 2002, dice una cosa a mio avviso
> errata perchè fonda il presupposto dell'imputazione a costo
> nell'esercizio di sostenimento su una norma che invece nulla prevede.
> La risoluzione (una volta tanto) invece rinvia correttamente alle
> scelte civilistiche/contabili.
> beh, però non si ha tutti i torti quando si dice che trattasi di spesa di

competenza dell'esercizio di accensione del mutuo e non di quelli successivi
nei quali vanno a ricadere non i vantaggi del prestito ma le scadenze delle
obbligazioni restitutorie, le rate da pagare insomma..





  #12  
Vecchio 20-03-2008, 16.18.19
carloazeglio
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Predefinito Re: Contabilita'. Imposte sostitutive e ritenuta

"Mr. Tatoo" ha scritto
> Leggi il pc. oic 24, al cap."altre immobilizzazioni immateriali".
> Gli oneri accessori su finanziamenti vanno capitalizzati tra la voce altre
> immob.ni immateriali e ammortizzati in base alla durata del finanziamento
> o
> in quote costanti.


Capito. Grazie ancora una volta...
Ciao e buon lavoro.
--
carloazeglio
praticante CdL


  #13  
Vecchio 20-03-2008, 16.25.23
Mr. Tatoo
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ponziopilato ha scritto:


>> Sì, la cassazione, nella sentenza citata da Ponziopilato e in quella
>> richiamata nella risoluzione Ade del 2002, dice una cosa a mio avviso
>> errata perchè fonda il presupposto dell'imputazione a costo
>> nell'esercizio di sostenimento su una norma che invece nulla prevede.
>> La risoluzione (una volta tanto) invece rinvia correttamente alle
>> scelte civilistiche/contabili.
>>>> beh, però non si ha tutti i torti quando si dice che trattasi di spesa di

> competenza dell'esercizio di accensione del mutuo e non di quelli successivi
> nei quali vanno a ricadere non i vantaggi del prestito ma le scadenze delle
> obbligazioni restitutorie, le rate da pagare insomma..


La Cassazione fa un ragionamento esclusivamente di tipo fiscale.
Ma la norma del tuir non dispone nulla.
I principi contabili parlano di oneri accessori di diretta imputazione. Se
questi sono di modesto ammontare, posso concordare con te sulla spesabilità
nell'esercizio di sostenimento.
Viceversa (se hai oltre all'imposta sostutitiva, anche spese istruttoria,
spese di perizia su immobili, spese iscrizioni ipoteca) l'onere va connesso
al mutuo, senza il quale lo stesso non sarebbe stato concesso. E ne segue
la ripartizione temporale.

--
Ciao

Mr. Tatoo
  #14  
Vecchio 20-03-2008, 16.29.25
ponziopilato
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Mr. Tatoo wrote:
> ponziopilato ha scritto:
> > > Sì, la cassazione, nella sentenza citata da Ponziopilato e in
> > > quella richiamata nella risoluzione Ade del 2002, dice una cosa a
> > > mio avviso errata perchè fonda il presupposto dell'imputazione a
> > > costo nell'esercizio di sostenimento su una norma che invece
> > > nulla prevede. La risoluzione (una volta tanto) invece rinvia
> > > correttamente alle scelte civilistiche/contabili.
> > > > > > > beh, però non si ha tutti i torti quando si dice che trattasi di

> > spesa di competenza dell'esercizio di accensione del mutuo e non di
> > quelli successivi nei quali vanno a ricadere non i vantaggi del
> > prestito ma le scadenze delle obbligazioni restitutorie, le rate da
> > pagare insomma..

> La Cassazione fa un ragionamento esclusivamente di tipo fiscale.
> Ma la norma del tuir non dispone nulla.
> I principi contabili parlano di oneri accessori di diretta
> imputazione. Se questi sono di modesto ammontare, posso concordare
> con te sulla spesabilità nell'esercizio di sostenimento.
> Viceversa (se hai oltre all'imposta sostutitiva, anche spese
> istruttoria, spese di perizia su immobili, spese iscrizioni ipoteca)
> l'onere va connesso al mutuo, senza il quale lo stesso non sarebbe
> stato concesso. E ne segue la ripartizione temporale.


ok allora vada per il modesto ammontare
infatti io di solito di fronte alle spese bancarie (300?) sostenute per i
finanziamenti, beh.. le speso subito..
ciao



 

Tags
contabilità, imposte, ritenuta, sostitutive
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