Soggetto privato costruisce immobili destinati ad uso residenziale
privato.
Gli immobili in costruzione non hanno i requisiti delle abitazioni di
lusso ai sensi del DM 2/8/69.
La distinzione tra fabbricato Tupini e l'abitazione non di lusso è
dettata solo dalla rispetto dei requisiti, previsti dalla legge n.
408/1949 ("legge Tupini") ovvero :
più del 50 per cento della superficie totale dei piani sopra terra
deve essere destinata a uso abitativo
non più del 25 per cento della superficie totale dei piani sopra terra
deve essere destinata a uffici o negozi (inclusi i laboratori, le
botteghe e le officine artigiane)???
Per l'acquisti di beni finiti (impianti di condizionamento, sanitari)
cioè beni che anche successivamente al loro impiego nella costruzione
non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell'immobile è
lecito applicare l'aliquota iva del 4% (come previsto per i fabbricati
Tupini) ???
<gioxi@tiscalinet.it> ha scritto nel messaggio
news:bbe6b3cc-1a3c-4964-90bd-fc7a8274ebdc@b1g2000hsg.googlegroups.com...
>legge n.408/1949 ("legge Tupini") ovvero :
>più del 50 per cento della superficie totale dei piani sopra terra
>deve essere destinata a uso abitativo
>non più del 25 per cento della superficie totale dei piani sopra terra
>deve essere destinata a uffici o negozi (inclusi i laboratori, le
>botteghe e le officine artigiane)???
La risoluzione ministeriale 8 febbraio 1983, n. 354135 dice così.
>Per l'acquisti di beni finiti (impianti di condizionamento, sanitari)
>cioè beni che anche successivamente al loro impiego nella costruzione
>non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell'immobile è
>lecito applicare l'aliquota iva del 4% (come previsto per i fabbricati
>Tupini) ???
On 11 Mar, 12:22, "Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista"
<sergio....@libero.it> wrote:
> <gi...@tiscalinet.it> ha scritto nel messaggionews:bbe6b3cc-1a3c-4964-90bd-fc7a8274ebdc@b1g2000hsg.googlegroups.com...
> >legge n.408/1949 ("legge Tupini") ovvero :
> >più del 50 per cento della superficie totale dei piani sopra terra
> >deve essere destinata a uso abitativo
> >non più del 25 per cento della superficie totale dei piani sopra terra
> >deve essere destinata a uffici o negozi (inclusi i laboratori, le
> >botteghe e le officine artigiane)???
> La risoluzione ministeriale 8 febbraio 1983, n. 354135 dice così.
> >Per l'acquisti di beni finiti (impianti di condizionamento, sanitari)
> >cioè beni che anche successivamente al loro impiego nella costruzione
> >non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell'immobile è
> >lecito applicare l'aliquota iva del 4% (come previsto per i fabbricati
> >Tupini) ???
> No. In questo caso o 10 o 20.
> Ciao
> --
> Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
Ti invio un estratto dalla "Disciplina fiscale degli immobili" tratta
da fisco oggi (http://www.fiscooggi.it/reader/?
MIval=cw_usr_view_articoloN&articolo=17084&giornal e=17220):
2.4.2.1 Beni finiti soggetti all'aliquota del 4 per cento
La Tabella A, parte II, n. 24, del Dpr n 633/1972 prevede
l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 4 per cento in caso di
cessione e importazione di beni finiti impiegati nei seguenti
immobili:
- prima casa
- fabbricati non di lusso "Tupini"
- costruzioni rurali.
2.4.2.2 Beni finiti soggetti all'aliquota del 10 per cento
In base alla Tabella A, parte III, n. 127-sexies e 127-terdecies sono
invece soggette all'aliquota Iva del 10 per cento le cessioni e
importazioni di beni finiti impiegati nei seguenti immobili:
edifici assimilati alle abitazioni non di lusso
opere di urbanizzazione (primaria e secondaria, linee di trasporto,
eccetera) e opere assimilate (parcheggi realizzati ai sensi della
legge n. 122/1989)
fabbricati oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 31,
comma 1, lettere c), d) ed e), legge n. 457/1978, trasfuso
nell'articolo 3 del Dpr 6 giugno 2001, n. 380 (restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione
urbanistica).
2.4.2.3 Beni finiti soggetti all'aliquota del 20 per cento
Per esclusione, sono soggette all'aliquota Iva del 20 per cento le
cessioni e importazioni di beni finiti impiegati nei seguenti
immobili:
fabbricati che non soddisfano i requisiti "Tupini"
abitazioni di lusso
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui
all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), legge n. 457/1978 (anche se
va ricordato che dal 2000 al 2005 - salvo eventuale proroga - possono
essere soggette ad aliquota del 10 per cento).
Si applica, comunque l'aliquota del 20 per cento nei seguenti casi:
i beni non si incorporano nella costruzione come elemento strutturale,
ma come ornamenti o arredi (fioriere, panchine(87) - armadi, tavoli,
tendaggi(88) - arredi per palestre(89))
la cessione è effettuata nei confronti di soggetti che li utilizzano
per costruire immobili non agevolati o per inserirli in immobili non
di nuova costruzione
la cessione è effettuata nei confronti di soggetti che destinano i
beni alla rivendita(90)
la cessione ha per oggetto non il bene finito, ma singole parti di
esso(91)
i beni costituiscono attrezzature utilizzate per l'esercizio
dell'attività.
Il mio dubbio era se la differenza fra fabbricati non di lusso e
fabbricati Tupini fosse solo legata alla prevalenza dell'abitazione
sugli eventuali spazi adibiti a negozi o botteghe.
Fermo restando la mancanza dei requisiti "di lusso" ex Dm del 69, e
sussistendo i due criteri ( più del 50 per cento della superficie
totale dei piani sopra terra .......e non più del 25 per cento della
superficie totale dei piani sopra terra
destinata a uffici o negozi ) potremmo applicare l'iva al 4% per i
beni finiti?
<gioxi@tiscalinet.it> ha scritto nel messaggio
news:bde9b69e-9d63-48ff-8ae1-1afb2197da20@8g2000hse.googlegroups.com...
>Ti invio un estratto dalla "Disciplina fiscale degli immobili" tratta da
fisco oggi
Ti ringrazio.
>Il mio dubbio era se la differenza fra fabbricati non di lusso e fabbricati
Tupini fosse solo legata alla prevalenza dell'abitazione sugli eventuali
spazi adibiti a negozi o >botteghe.
Premesso che:
1) la tua domanda era "Per l'acquisti di beni finiti ..............è lecito
applicare l'aliquota iva del 4% (come previsto per i fabbricati Tupini) ???
Quindi presumo che stai trattando un fabbricato "non Tupini", quindi la
risposta era quella precedentemente scritta.
Correlazione tra lusso e Tupini: non c'entra nulla quello che hai scritto,
nel senso che i requisiti del dm 69 si riferiscono alle abitazioni. I
fabbricati Tupini devono avere le altre caratteristiche. Sono 2 binari
paralleli.
>Fermo restando la mancanza dei requisiti "di lusso" ex Dm del 69, e
sussistendo i due criteri ( più del 50 per cento della superficie totale dei
piani sopra terra .......e non più del 25 per cento della superficie totale
dei piani sopra terra destinata a uffici o negozi ) potremmo applicare l'iva
al 4% per i beni finiti?
Questa non è la domanda di prima. In questo caso si, poiche fabbricato
Tupini non di lusso.
Forse non ti è chiara la distinzione tra le caratteristiche del dm del 69 e
della legge 408/49 o forse mi sono imbrogliato in quello che hai scritto
perchè non ho capito.
> Correlazione tra lusso e Tupini: non c'entra nulla quello che hai scritto,
> nel senso che i requisiti del dm 69 si riferiscono alle abitazioni. I
> fabbricati Tupini devono avere le altre caratteristiche. Sono 2 binari
> paralleli.
Questo l'ho capito. Non mi è chiaro se l'uno esclude l'altro.
> >Fermo restando la mancanza dei requisiti "di lusso" ex Dm del 69, e
> sussistendo i due criteri ( più del 50 per cento della superficie totaledei
> piani sopra terra .......e non più del 25 per cento della superficie totale
> dei piani sopra terra destinata a uffici o negozi ) potremmo applicare l'iva
> al 4% per i beni finiti?
> Questa non è la domanda di prima. In questo caso si, poiche fabbricato
> Tupini non di lusso.
> Forse non ti è chiara la distinzione tra le caratteristiche del dm del 69 e
> della legge 408/49 o forse mi sono imbrogliato in quello che hai scritto
> perchè non ho capito.
Infatti, non mi è proprio chiara la distinzione....nel senso che è
possibile che una civile abitazione di mq 90 di copertura con area a
verde + box di pertinenenza aventi i requisiti non di lusso possa
anche essere considerata fabbricato Tupini (non di lusso) e quindi far
scontare l'iva al 4% sui beni finiti???
Grazie ancora.
<gioxi@tiscalinet.it> ha scritto nel messaggio
news:28874920-41ac-4acb-8e23-ef977a5d7eb5@u69g2000hse.googlegroups.com...
>Questo l'ho capito. Non mi è chiaro se l'uno esclude l'altro.
Uno non esclude l'altro.
>Infatti, non mi è proprio chiara la distinzione....nel senso che è
possibile che una civile abitazione di mq 90 di copertura con area a
>verde + box di pertinenenza aventi i requisiti non di lusso possa anche
essere considerata fabbricato Tupini (non di lusso) e quindi far
>scontare l'iva al 4% sui beni finiti???
>Grazie ancora.
Certamente.
Il discorso lusso-non lusso e Tupini, prevalentemente è questo:
1) lusso o non lusso a seconda del DM 69 riguarda le abitazioni che, non
scontano (lusso) o scontano (non lusso) aliquote ridotte in fase di
compravendite.
2) le caratteristiche Tupini, i cui immobili scontano aliquote ridotte,
riguardano prevalentemente la fase costruttiva (appalti, subappalti, ecc )
e, nel tuo caso, l'acquisto di beni finiti (sempre collegato ad un
intervento edilizio).
[IVA] Edilizia, beni finiti e aliquota ridotta
~fdr~: Ai fini dell'applicazioe dell'aliquota iva ridotta, in un fabbricato
tupini in costruzione, le scale prefabbricate in marmo possono essere
prodotti finiti che seppur incorporate nella costruzione...
Fisco e Tasse
1
20-09-2006 09.59.33
acquisti beni finiti con iva al 10
Pietro: Mi scuso in anticipo se, come immagino, la questione è stata ripetutamente
trattata, ma da una scorsa ad altri post mi è rimasta poco chiara una cosa:
in caso di ristrutturazione edilizia se i beni...