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  #1  
Vecchio 05-03-2008, 12.20.44
Tango-
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Predefinito mancato invio telematico lettere di intento

si può sanare in qualche modo?

--
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Alt 05-03-2008, 12.20.44
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  #2  
Vecchio 05-03-2008, 12.23.59
ponziopilato
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Predefinito Re: mancato invio telematico lettere di intento



Tango- wrote:
> si può sanare in qualche modo?


si, mi pare si possa ricorrere al ravvedimento operoso

circ 41/2005



  #3  
Vecchio 05-03-2008, 12.25.07
ponziopilato
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http://www.fiscooggi.it/reader/?MIva...giornale=16876

ciao



  #4  
Vecchio 05-03-2008, 13.00.35
Tango-
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ponziopilato ha scritto:

http://www.fiscooggi.it/reader/?MIva...giornale=16876

ok una sanzione pari a un quinto del minimo, che è il 100%, è devastante.
A questo punto converrebbe rischiare di pagare un quarto se lo beccano,
non trovi? Tu che faresti?

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  #5  
Vecchio 05-03-2008, 13.10.23
ponziopilato
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Predefinito Re: mancato invio telematico lettere di intento



Tango- wrote:
> ponziopilato ha scritto:
> > http://www.fiscooggi.it/reader/?MIva...giornale=16876

> ok una sanzione pari a un quinto del minimo, che è il 100%, è
> devastante. A questo punto converrebbe rischiare di pagare un quarto
> se lo beccano, non trovi? Tu che faresti?


un quarto di?
"
Domanda:

Una ditta mia cliente ha commesso le seguenti violazioni:

1. Ricevuto lettera d'intento il 20/12/04 da due clienti diversi senza
comunicarla all'agenzia delle entrate fino al 20/10/2005 non ha emesso
fatture non imponibili art. 8 lett. C)

2. Ricevuta lettera d'intento il 2/07/2005 da un cliente senza comunicarla
all'agenzia delle entrate Fino al 20/10/2005 ha emesso fatture non
imponibili art. 8 lett. C) per ? 4.200,00

3. Ricevuto lettera d'intento il 30/05/05 da un cliente senza comunicarla
all'agenzia delle entrate. Fino al 20/10/05 ha emesso fatture non imponibili
art. 8 lett. C) per ? 107.410,00

Ho consigliato di spedirle al più presto per evitare la sanzione massima
tuttavia credo possa utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso in tale
situazione a quanto ammonta la sanzione da pagare ?

Risposta:

con riferimento alle interessanti problematiche sottoposte alla nostra
attenzione formuliamo le seguenti osservazioni.

1) Omessa comunicazione delle dichiarazioni d'intento e contemporanea
assenza di operazioni senza addebito d'imposta.

L'Agenzia delle entrate, con circolare 16,03,2005, n. 10/E, § 9.3, ha
stabilito che la violazione della disposizione di cui all'art. 1, co. 381,
l. 30.11.2004, n. 311, da parte di coloro che hanno omesso di inviare la
comunicazione dati della dichiarazione d'intento ma che non abbiano
effettuato successivamente forniture in sospensione d'Iva, costituisce
violazione formale ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. a) D.lgs. 18.12.1997,
n. 471 (sanzione da ? 258 a ? 2.065).

La successiva circolare 26.09.2005, n. 41/E, ha integrato le precedenti
istruzioni ministeriali per la compilazione del modello di comunicazione che
non consentivano la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento
operoso, per le violazioni inerenti gli obblighi in oggetto.

Pertanto, nel caso in cui la violazione non è già stata constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche, ed altre attività
amministrative di accertamento di cui l'autore della violazione sia venuto a
conoscenza, il fornitore/prestatore, può fruire del ravvedimento operoso.

E' quindi prevista la possibilità di regolarizzazione la posizione entro un
anno dall'omissione, provvedendo a trasmettere la dichiarazione dati delle
lettere d'intento ricevute omessa versando la sanzione ridotta ad 1/5 del
minino - vale a dire 1/5 di ? 258,00, pari ad ? 51 - sempre entro un anno
dall'omissione. Al fine di regolarizzare le violazioni in esame, si ritiene
utilizzabile il seguente codice tributo <8904> Sanzione pecuniaria Iva (cfr.
U. GRISENTI, Dichiarazioni d'intento, sanzioni e ravvedimento operoso" ne
"La Settimana Fiscale" n. 39/2005, pag. 18).

La soluzione è valida con riferimento al caso in questione, per la
violazione di cui alla lettera a).

2) Omessa comunicazione delle dichiarazioni d'intento e presenza di
operazioni senza addebito d'imposta

Nel caso di omissione della comunicazione dati delle dichiarazioni d'intento
ricevute dal prestatore/fornitore ed emissione di fattura senza applicazione
di Iva, si applica la sanzione che va dal 100% al 200% dell'imposta non
applicata in fattura, ai sensi del comma 4-bis). D.lgs. n. 471 del 1997.

In un primo tempo le istruzioni ministeriali per la compilazione del modello
di comunicazione non prevedevano la possibilità di regolarizzare, le ipotesi
di omessa, incompleta o inesatta comunicazione.

Anche in questo caso, l'Agenzia delle entrate, con la già citata circolare
n. 41/E del 2005, ha integrato le precedenti istruzioni dettate in materia
di invio dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute dal
fornitore/prestatore.

Secondo quanto previsto dal paragrafo 5.5. della citata C.M. n. 41/E del
2005, nel caso in cui la violazione non è già stata constatata e comunque
non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche, ed altre attività
amministrative di accertamento di cui l'autore della violazione sia venuto a
conoscenza, il fornitore/prestatore, può accedere all'istituto del
ravvedimento operoso inviando, per la prima volta la comunicazione omessa e
versando la sanzione ridotta ad 1/5 del minimo entro il termine di un anno
dall'omissione.

La sanzione è quindi pari ad 1/5 del 100% dell'Iva non addebitata in fattura
alle forniture effettuate nei confronti dell'esportatore. Al fine di
regolarizzare le violazioni in esame, si ritiene utilizzabile il seguente
codice tributo <8904> Sanzione pecuniaria Iva. (cfr. U. GRISENTI,
Dichiarazioni d'intento, sanzioni e ravvedimento operoso" ne "La Settimana
Fiscale" n. 39/2005, pag. 18).

La soluzione è valida con riferimento ai casi in questione, per la
violazione di cui alle lettere b) e c). Pertanto, nell'ipotesi b) in cui
sono state emesse fatture non imponibili per ? 4.200,00 (Iva virtuale ?
840,00) la sanzione sarà pari ad ? 168,00.

Nell'ipotesi c), in cui sono state emesse fatture non imponibili per ?
107.410,00 (Iva virtuale ? 21,482,00) la sanzione sarà pari ad ? 4.296,40."

non ti seguo, un quarto di cosa? del minimo che è pur sempre il 100%
dell'iva.. non è meglio 1/5?

scusa se mi sfugge qualcosa..







  #6  
Vecchio 05-03-2008, 13.21.08
Tango-
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ponziopilato ha scritto:


> non ti seguo, un quarto di cosa? del minimo che è pur sempre il 100%
> dell'iva.. non è meglio 1/5?


> scusa se mi sfugge qualcosa..


allora: se faccio il ravvedimento pago una sanzione pari a 1/5 della
sanzione minima (che è pari al 100% dell'IVA virtuale) quindi se l'IVA
virtuale fosse 100.000, la sanzione per il ravvedimento sarebbe 20.000.

se non faccio nulla rischio di pagare una sanzione pari a un quarto della
sanzione minima, che è sempre il 100% di 100.000, quindi rischio di pagare
al massimo 25.000.

Non mi pare valga la pena di pagare 20.000 sicure a fronte di un rischio
sanzionatorio, se lo beccano, di 25.000. A meno che questa probabilità
non sia una certezza assoluta per via dell'incrocio telematico dei dati.

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  #7  
Vecchio 05-03-2008, 15.03.59
ponziopilato
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Tango- wrote:
> ponziopilato ha scritto:
> > non ti seguo, un quarto di cosa? del minimo che è pur sempre il 100%
> > dell'iva.. non è meglio 1/5?
> > scusa se mi sfugge qualcosa..

> allora: se faccio il ravvedimento pago una sanzione pari a 1/5 della
> sanzione minima (che è pari al 100% dell'IVA virtuale) quindi se
> l'IVA virtuale fosse 100.000, la sanzione per il ravvedimento sarebbe
> 20.000.
> se non faccio nulla rischio di pagare una sanzione pari a un quarto
> della sanzione minima, che è sempre il 100% di 100.000, quindi
> rischio di pagare al massimo 25.000.
> Non mi pare valga la pena di pagare 20.000 sicure a fronte di un
> rischio sanzionatorio, se lo beccano, di 25.000. A meno che questa
> probabilità non sia una certezza assoluta per via dell'incrocio
> telematico dei dati.


ok, hai ragione, però mi sa incrocino telematicamente i dati..



  #8  
Vecchio 05-03-2008, 15.09.34
casanmaner
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"Tango-" <redlibertangokk@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:fqm37k$s6n$1@news.newsland.it...
> ponziopilato ha scritto:
>> non ti seguo, un quarto di cosa? del minimo che è pur sempre il 100%
>> dell'iva.. non è meglio 1/5?
>> scusa se mi sfugge qualcosa..

> allora: se faccio il ravvedimento pago una sanzione pari a 1/5 della
> sanzione minima (che è pari al 100% dell'IVA virtuale) quindi se l'IVA
> virtuale fosse 100.000, la sanzione per il ravvedimento sarebbe 20.000.


Ma cosa intendi per iva virtuale?
ciao


  #9  
Vecchio 05-03-2008, 15.12.02
ponziopilato
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casanmaner wrote:
> "Tango-" <redlibertangokk@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
> news:fqm37k$s6n$1@news.newsland.it...
> > ponziopilato ha scritto:
> > > > > non ti seguo, un quarto di cosa? del minimo che è pur sempre il
> > > 100% dell'iva.. non è meglio 1/5?
> > > > scusa se mi sfugge qualcosa..
> > > allora: se faccio il ravvedimento pago una sanzione pari a 1/5

> > della sanzione minima (che è pari al 100% dell'IVA virtuale)
> > quindi se l'IVA virtuale fosse 100.000, la sanzione per il
> > ravvedimento sarebbe 20.000.

> Ma cosa intendi per iva virtuale?
> ciao


ipotetica ai fini dell'esempio
dichiarazione NON inviata e effettuazione di operazioni art. 8



  #10  
Vecchio 05-03-2008, 15.41.21
ndm
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On Wed, 5 Mar 2008 15:03:59 +0100, "ponziopilato"
<nonscrivermi@nonricevo> wrote:

>ok, hai ragione, però mi sa incrocino telematicamente i dati..


e che incrocio farebbero? dich. iva con i dati inviati delle lettere
intento?

  #11  
Vecchio 05-03-2008, 15.56.24
Tango-
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casanmaner ha scritto:

> "Tango-" <redlibertangokk@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
> news:fqm37k$s6n$1@news.newsland.it...
> > ponziopilato ha scritto:
> > > >> non ti seguo, un quarto di cosa? del minimo che è pur sempre il 100%
> >> dell'iva.. non è meglio 1/5?
> > >> scusa se mi sfugge qualcosa..
> > > allora: se faccio il ravvedimento pago una sanzione pari a 1/5 della

> > sanzione minima (che è pari al 100% dell'IVA virtuale) quindi se l'IVA
> > virtuale fosse 100.000, la sanzione per il ravvedimento sarebbe 20.000.


> Ma cosa intendi per iva virtuale?

l'IVA al 20% che il mio cliente avrebbe dovuto applicare sulle fatture già
fatte, visto che ha fatturato come operazione non imponibile ma non
avrebbe potuto farlo poichè ha omesso di spedire telematicamente le
lettere d'intenti ricevute dai suoi clienti


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  #12  
Vecchio 05-03-2008, 16.02.21
casanmaner
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"Tango-" <redlibertangokk@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:fqmcao$4fb$1@news.newsland.it...
>> Ma cosa intendi per iva virtuale?

> l'IVA al 20% che il mio cliente avrebbe dovuto applicare sulle fatture già
> fatte, visto che ha fatturato come operazione non imponibile ma non
> avrebbe potuto farlo poichè ha omesso di spedire telematicamente le
> lettere d'intenti ricevute dai suoi clienti


E non c'è modo di "rifare" le fatture con iva?
ciao

> --
> Tango
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  #13  
Vecchio 05-03-2008, 17.14.51
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casanmaner ha scritto:

> "Tango-" <redlibertangokk@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
> news:fqmcao$4fb$1@news.newsland.it...
> > >> Ma cosa intendi per iva virtuale?

> > l'IVA al 20% che il mio cliente avrebbe dovuto applicare sulle fatture già
> > fatte, visto che ha fatturato come operazione non imponibile ma non
> > avrebbe potuto farlo poichè ha omesso di spedire telematicamente le
> > lettere d'intenti ricevute dai suoi clienti


> E non c'è modo di "rifare" le fatture con iva?


per quelle di quest'anno sì ed è già stato fatto, ma per il 2006 e 2007
evidentemente no...



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  #14  
Vecchio 05-03-2008, 18.21.55
casanmaner
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"Tango-" <redlibertangokk@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:fqmgtr$nkr$1@news.newsland.it...
> casanmaner ha scritto:
>> "Tango-" <redlibertangokk@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
>> news:fqmcao$4fb$1@news.newsland.it...
>> >> >> Ma cosa intendi per iva virtuale?
>> > l'IVA al 20% che il mio cliente avrebbe dovuto applicare sulle fatture
>> > già
>> > fatte, visto che ha fatturato come operazione non imponibile ma non
>> > avrebbe potuto farlo poichè ha omesso di spedire telematicamente le
>> > lettere d'intenti ricevute dai suoi clienti

>> E non c'è modo di "rifare" le fatture con iva?

> per quelle di quest'anno sì ed è già stato fatto, ma per il 2006 e 2007
> evidentemente no...

Non avevo capito che ci fossero di mezzo anche il 2006 e 2007.
Non saprei definire che probabilità ci siano di verifica tramite un
controllo incrociato.
ciao


  #15  
Vecchio 06-03-2008, 09.05.14
ponziopilato
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Tango- wrote:
> casanmaner ha scritto:
> > "Tango-" <redlibertangokk@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
> > news:fqmcao$4fb$1@news.newsland.it...
> > > > > > Ma cosa intendi per iva virtuale?
> > > l'IVA al 20% che il mio cliente avrebbe dovuto applicare sulle
> > > fatture già fatte, visto che ha fatturato come operazione non
> > > imponibile ma non avrebbe potuto farlo poichè ha omesso di
> > > spedire telematicamente le lettere d'intenti ricevute dai suoi
> > > clienti

> > E non c'è modo di "rifare" le fatture con iva?

> per quelle di quest'anno sì ed è già stato fatto, ma per il 2006 e
> 2007 evidentemente no...


cmq dovrebbe essere un errore che non crea danno per lo stato, uno non ha
versato iva ma l'altro non se l'è detratta
così come per gli errori sul reverse, è il fisco stesso che dice che non
creano danni allo stato.. e allora come si fa a sanzionare roba che non ti
crea danno?
imho
ciao



  #16  
Vecchio 06-03-2008, 09.25.31
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ponziopilato ha scritto:



> cmq dovrebbe essere un errore che non crea danno per lo stato, uno non ha
> versato iva ma l'altro non se l'è detratta
> così come per gli errori sul reverse, è il fisco stesso che dice che non
> creano danni allo stato.. e allora come si fa a sanzionare roba che non ti
> crea danno?


infatti... Ma chi l'ha fatta questa norma? Visco???:-)

--
Tango

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  #17  
Vecchio 06-03-2008, 09.33.04
ponziopilato
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Tango- wrote:
> ponziopilato ha scritto:
> > cmq dovrebbe essere un errore che non crea danno per lo stato, uno
> > non ha versato iva ma l'altro non se l'è detratta
> > così come per gli errori sul reverse, è il fisco stesso che dice
> > che non creano danni allo stato.. e allora come si fa a sanzionare
> > roba che non ti crea danno?

> infatti... Ma chi l'ha fatta questa norma? Visco???:-)


quella sul reverse si, l'altra gli altri ci mancherebbe
allora appellati allo statuto contribuente e al dlgs 472/97 art. 6 se non
erro
e lassa perdere, ormai..
ciao..



  #18  
Vecchio 06-03-2008, 09.34.38
ponziopilato
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ponziopilato wrote:
> Tango- wrote:
> > ponziopilato ha scritto:
> > > > > > cmq dovrebbe essere un errore che non crea danno per lo stato, uno
> > > non ha versato iva ma l'altro non se l'è detratta
> > > così come per gli errori sul reverse, è il fisco stesso che dice
> > > che non creano danni allo stato.. e allora come si fa a sanzionare
> > > roba che non ti crea danno?
> > > infatti... Ma chi l'ha fatta questa norma? Visco???:-)

> quella sul reverse si, l'altra gli altri ci mancherebbe
> allora appellati allo statuto contribuente e al dlgs 472/97 art. 6 se
> non erro
> e lassa perdere, ormai..
> ciao..


scusa lascia perdere perchè tanto il 2006 non è piu ravvedibile (entro un
anno, quindi sei costretto a lasciar perdere ed imho anche il 2007 perchè se
non erro saranno dichiarazioni pervenute in dicembre 2006 e gennaio 2007
indi ravvedibili entro un anno, ed essendo a marzo..)
ciao



 

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