In base a quanto riportato dalla finanziaria 2008,
per effettuare il calcolo della cifra sulla quale calcolare le imposte
bisogna sottarrre dal valore normale il valore fiscale.
Ma se tale risultato è negativo,
come comportarsi ?
sbit@email.it wrote:
> In base a quanto riportato dalla finanziaria 2008,
> per effettuare il calcolo della cifra sulla quale calcolare le imposte
> bisogna sottarrre dal valore normale il valore fiscale.
> Ma se tale risultato è negativo,
> come comportarsi ?
Ti cito un passo:
"nei casi di acquisti più recenti, potrebbe ottenersi una base imponibile
negativa (valore residuo fiscale > del valore catastale), con la
conseguenza che l'estromissione può avvenire anche a costo zero, fermo
restando l'obbligo di corrispondere la eventuale sostitutiva ai fini IVA (In
tali casi, secondo la circolare 40/E/2002, l'assenza di base imponibile non
preclude la possibilità di fruire del beneficio, poiché il valore dei beni
estromessi ha già concorso alla formazione del reddito d'impresa secondo le
ordinarie regole).
Ove il valore normale dell'immobile così determinato risultasse inferiore a
quello fiscalmente riconosciuto, potrebbe sorgere il dubbio sulla
possibilità di poter beneficiare, limitatamente a tale bene, della norma
agevolativa in oggetto. Se, infatti, è possibile mettere in atto i
comportamenti concludenti atti a dimostrare di aver optato per l'estromissione
del bene, altrettanto non potrebbe dirsi per l'altro adempimento necessario
a perfezionare l'agevolazione e cioè il versamento dell'imposta sostitutiva.
In vigenza della precedente norma in materia, contenuta nei co. da 4 a 6
dell'art.3 della L. n.448/01, la C.M. n.40/E/02 aveva avuto modo di chiarire
che l'operazione di esclusione del bene dal regime d'impresa poteva comunque
avere luogo, affermando che: "l'assenza di base imponibile non preclude la
possibilità di fruire del beneficio, poiché, in tali casi, il valore dei
beni estromessi ha già concorso alla formazione del reddito di impresa
secondo le ordinarie regole"
L'altra ipotesi, meno attraente dal punto di vista della convenienza, ma
passibile di far emergere base imponibile su cui applicare l'imposta
sostitutiva, è quella ventilata nelle istruzioni del modello Unico 2000
(quadro RY), secondo cui era possibile determinare il valore normale dell'immobile
da estromettere anche ai sensi dell'art.9 del Tuir se superiore a quello
ottenuto tramite i valori catastali"
il dubbio poi se la rendita andasse anche rivalutata col moltiplicatore del
20% introdotto con legge 191/2004, è stato fugato da Telefisco 2008 ove l'Agenzia
delle Entrate ha precisato che, ai fini della cosiddetta "estromissione
agevolata", i coefficienti di rivalutazione della vendita catastale dell'immobile
devono essere aumentati dell'ulteriore percentuale del 20%, introdotta dal
D.L. 168/2004, convertito nella L. 191/2004.
"ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
news:47a09a36$0$36439$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
> sbit@email.it wrote:
>> In base a quanto riportato dalla finanziaria 2008,
>> per effettuare il calcolo della cifra sulla quale calcolare le imposte
>> bisogna sottarrre dal valore normale il valore fiscale.
>> Ma se tale risultato è negativo,
>> come comportarsi ?
> Ti cito un passo:
> "nei casi di acquisti più recenti, potrebbe ottenersi una base imponibile
> negativa (valore residuo fiscale > del valore catastale), con la
> conseguenza che l'estromissione può avvenire anche a costo zero, fermo
> restando l'obbligo di corrispondere la eventuale sostitutiva ai fini IVA
> (In tali casi, secondo la circolare 40/E/2002, l'assenza di base
> imponibile non preclude la possibilità di fruire del beneficio, poiché il
> valore dei beni estromessi ha già concorso alla formazione del reddito
> d'impresa secondo le ordinarie regole).
>> ciao
grazie,
immagino che sia un passo relativo ad una misura simile ma datata nel tempo
?
se non erro ci sono state diverse possibilità per estromettere l'immobile
anche negli anni pregressi,
ma io ero ancora al di fuori della questione.
sbit@email.it wrote:
> "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
> news:47a09a36$0$36439$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
> > > > sbit@email.it wrote:
> > > In base a quanto riportato dalla finanziaria 2008,
> > > per effettuare il calcolo della cifra sulla quale calcolare le
> > > imposte bisogna sottarrre dal valore normale il valore fiscale.
> > > Ma se tale risultato è negativo,
> > > come comportarsi ?
> > > Ti cito un passo:
> > > "nei casi di acquisti più recenti, potrebbe ottenersi una base
> > imponibile negativa (valore residuo fiscale > del valore
> > catastale), con la conseguenza che l'estromissione può avvenire
> > anche a costo zero, fermo restando l'obbligo di corrispondere la
> > eventuale sostitutiva ai fini IVA (In tali casi, secondo la
> > circolare 40/E/2002, l'assenza di base imponibile non preclude la
> > possibilità di fruire del beneficio, poiché il valore dei beni
> > estromessi ha già concorso alla formazione del reddito d'impresa
> > secondo le ordinarie regole).
> > > > ciao
> > grazie,
> immagino che sia un passo relativo ad una misura simile ma datata nel
> tempo ?
> se non erro ci sono state diverse possibilità per estromettere
> l'immobile anche negli anni pregressi,
> ma io ero ancora al di fuori della questione.
è un passo recentissimo di una rivista recentissima (20 giorni fa)
ciao.. buon lavoro
"ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
news:47a09cbb$0$36440$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
> sbit@email.it wrote:
>> "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
>> news:47a09a36$0$36439$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
>> >> >> > sbit@email.it wrote:
>> > > In base a quanto riportato dalla finanziaria 2008,
>> > > per effettuare il calcolo della cifra sulla quale calcolare le
>> > > imposte bisogna sottarrre dal valore normale il valore fiscale.
>> > > Ma se tale risultato è negativo,
>> > > come comportarsi ?
>> >> > Ti cito un passo:
>> >> > "nei casi di acquisti più recenti, potrebbe ottenersi una base
>> > imponibile negativa (valore residuo fiscale > del valore
>> > catastale), con la conseguenza che l'estromissione può avvenire
>> > anche a costo zero, fermo restando l'obbligo di corrispondere la
>> > eventuale sostitutiva ai fini IVA (In tali casi, secondo la
>> > circolare 40/E/2002, l'assenza di base imponibile non preclude la
>> > possibilità di fruire del beneficio, poiché il valore dei beni
>> > estromessi ha già concorso alla formazione del reddito d'impresa
>> > secondo le ordinarie regole).
>> > >> > ciao
>> >>> grazie,
>> immagino che sia un passo relativo ad una misura simile ma datata nel
>> tempo ?
>> se non erro ci sono state diverse possibilità per estromettere
>> l'immobile anche negli anni pregressi,
>> ma io ero ancora al di fuori della questione.
> è un passo recentissimo di una rivista recentissima (20 giorni fa)
> ciao.. buon lavoro
fantastico
mi citi la rivista ?
sbit@email.it wrote:
> "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
> news:47a09cbb$0$36440$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
> > > > sbit@email.it wrote:
> > > "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
> > > news:47a09a36$0$36439$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
> > > > > > > > > > sbit@email.it wrote:
> > > > > In base a quanto riportato dalla finanziaria 2008,
> > > > > per effettuare il calcolo della cifra sulla quale calcolare le
> > > > > imposte bisogna sottarrre dal valore normale il valore
> > > > > fiscale. Ma se tale risultato è negativo,
> > > > > come comportarsi ?
> > > > > > > Ti cito un passo:
> > > > > > > "nei casi di acquisti più recenti, potrebbe ottenersi una base
> > > > imponibile negativa (valore residuo fiscale > del valore
> > > > catastale), con la conseguenza che l'estromissione può avvenire
> > > > anche a costo zero, fermo restando l'obbligo di corrispondere la
> > > > eventuale sostitutiva ai fini IVA (In tali casi, secondo la
> > > > circolare 40/E/2002, l'assenza di base imponibile non preclude
> > > > la possibilità di fruire del beneficio, poiché il valore dei
> > > > beni estromessi ha già concorso alla formazione del reddito
> > > > d'impresa secondo le ordinarie regole).
> > > > > > > > ciao
> > > > > > > > grazie,
> > > immagino che sia un passo relativo ad una misura simile ma datata
> > > nel tempo ?
> > > se non erro ci sono state diverse possibilità per estromettere
> > > l'immobile anche negli anni pregressi,
> > > ma io ero ancora al di fuori della questione.
> > > è un passo recentissimo di una rivista recentissima (20 giorni fa)
> > ciao.. buon lavoro
> fantastico
> mi citi la rivista ?
centro studi euroconference dispensa master breve 2007/2008 4 giornata
"ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
news:47a09de0$0$36451$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
> sbit@email.it wrote:
>> "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
>> news:47a09cbb$0$36440$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
>> >> >> > sbit@email.it wrote:
>> > > "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
>> > > news:47a09a36$0$36439$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
>> > > >> > > >> > > > sbit@email.it wrote:
>> > > > > In base a quanto riportato dalla finanziaria 2008,
>> > > > > per effettuare il calcolo della cifra sulla quale calcolare le
>> > > > > imposte bisogna sottarrre dal valore normale il valore
>> > > > > fiscale. Ma se tale risultato è negativo,
>> > > > > come comportarsi ?
>> > > >> > > > Ti cito un passo:
>> > > >> > > > "nei casi di acquisti più recenti, potrebbe ottenersi una base
>> > > > imponibile negativa (valore residuo fiscale > del valore
>> > > > catastale), con la conseguenza che l'estromissione può avvenire
>> > > > anche a costo zero, fermo restando l'obbligo di corrispondere la
>> > > > eventuale sostitutiva ai fini IVA (In tali casi, secondo la
>> > > > circolare 40/E/2002, l'assenza di base imponibile non preclude
>> > > > la possibilità di fruire del beneficio, poiché il valore dei
>> > > > beni estromessi ha già concorso alla formazione del reddito
>> > > > d'impresa secondo le ordinarie regole).
>> > > > >> > > > ciao
>> > > >> > >> > > grazie,
>> > > immagino che sia un passo relativo ad una misura simile ma datata
>> > > nel tempo ?
>> > > se non erro ci sono state diverse possibilità per estromettere
>> > > l'immobile anche negli anni pregressi,
>> > > ma io ero ancora al di fuori della questione.
>> >> > è un passo recentissimo di una rivista recentissima (20 giorni fa)
>> > ciao.. buon lavoro
>> fantastico
>> mi citi la rivista ?
> centro studi euroconference dispensa master breve 2007/2008 4 giornata
sbit@email.it wrote:
> "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
> news:47a09de0$0$36451$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
> > > > sbit@email.it wrote:
> > > "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
> > > news:47a09cbb$0$36440$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
> > > > > > > > > > sbit@email.it wrote:
> > > > > "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel
> > > > > messaggio
> > > > > news:47a09a36$0$36439$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
> > > > > > > > > > > > > > > > sbit@email.it wrote:
> > > > > > > In base a quanto riportato dalla finanziaria 2008,
> > > > > > > per effettuare il calcolo della cifra sulla quale
> > > > > > > calcolare le imposte bisogna sottarrre dal valore normale
> > > > > > > il valore fiscale. Ma se tale risultato è negativo,
> > > > > > > come comportarsi ?
> > > > > > > > > > > Ti cito un passo:
> > > > > > > > > > > "nei casi di acquisti più recenti, potrebbe ottenersi una
> > > > > > base imponibile negativa (valore residuo fiscale > del
> > > > > > valore catastale), con la conseguenza che l'estromissione
> > > > > > può avvenire anche a costo zero, fermo restando l'obbligo
> > > > > > di corrispondere la eventuale sostitutiva ai fini IVA (In
> > > > > > tali casi, secondo la circolare 40/E/2002, l'assenza di
> > > > > > base imponibile non preclude la possibilità di fruire del
> > > > > > beneficio, poiché il valore dei beni estromessi ha già
> > > > > > concorso alla formazione del reddito d'impresa secondo le
> > > > > > ordinarie regole).
> > > > > > > > > > > > ciao
> > > > > > > > > > > > > > grazie,
> > > > > immagino che sia un passo relativo ad una misura simile ma
> > > > > datata nel tempo ?
> > > > > se non erro ci sono state diverse possibilità per estromettere
> > > > > l'immobile anche negli anni pregressi,
> > > > > ma io ero ancora al di fuori della questione.
> > > > > > > è un passo recentissimo di una rivista recentissima (20 giorni
> > > > fa) ciao.. buon lavoro
> > > fantastico
> > > mi citi la rivista ?
> > > centro studi euroconference dispensa master breve 2007/2008 4
> > giornata
> va di default nella cartella anti-spam.
"ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
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> sbit@email.it wrote:
> > "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
> > news:47a09de0$0$36451$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
> > > > > > > sbit@email.it wrote:
> > > > "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
> > > > news:47a09cbb$0$36440$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
> > > > > > > > > > > > > sbit@email.it wrote:
> > > > > > "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel
> > > > > > messaggio
> > > > > > news:47a09a36$0$36439$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > sbit@email.it wrote:
> > > > > > > > In base a quanto riportato dalla finanziaria 2008,
> > > > > > > > per effettuare il calcolo della cifra sulla quale
> > > > > > > > calcolare le imposte bisogna sottarrre dal valore normale
> > > > > > > > il valore fiscale. Ma se tale risultato è negativo,
> > > > > > > > come comportarsi ?
> > > > > > > > > > > > > Ti cito un passo:
> > > > > > > > > > > > > "nei casi di acquisti più recenti, potrebbe ottenersi una
> > > > > > > base imponibile negativa (valore residuo fiscale > del
> > > > > > > valore catastale), con la conseguenza che l'estromissione
> > > > > > > può avvenire anche a costo zero, fermo restando l'obbligo
> > > > > > > di corrispondere la eventuale sostitutiva ai fini IVA (In
> > > > > > > tali casi, secondo la circolare 40/E/2002, l'assenza di
> > > > > > > base imponibile non preclude la possibilità di fruire del
> > > > > > > beneficio, poiché il valore dei beni estromessi ha già
> > > > > > > concorso alla formazione del reddito d'impresa secondo le
> > > > > > > ordinarie regole).
> > > > > > > > > > > > > > ciao
> > > > > > > > > > > > > > > > > grazie,
> > > > > > immagino che sia un passo relativo ad una misura simile ma
> > > > > > datata nel tempo ?
> > > > > > se non erro ci sono state diverse possibilità per estromettere
> > > > > > l'immobile anche negli anni pregressi,
> > > > > > ma io ero ancora al di fuori della questione.
> > > > > > > > > è un passo recentissimo di una rivista recentissima (20 giorni
> > > > > fa) ciao.. buon lavoro
> > > > fantastico
> > > > mi citi la rivista ?
> > > > > centro studi euroconference dispensa master breve 2007/2008 4
> > > giornata
> > > va di default nella cartella anti-spam.
> eh?
"ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
news:47a0a076$0$36443$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
> sbit@email.it wrote:
>> "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
>> news:47a09de0$0$36451$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
>> >> >> > sbit@email.it wrote:
>> > > "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
>> > > news:47a09cbb$0$36440$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
>> > > >> > > >> > > > sbit@email.it wrote:
>> > > > > "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel
>> > > > > messaggio
>> > > > > news:47a09a36$0$36439$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
>> > > > > >> > > > > >> > > > > > sbit@email.it wrote:
>> > > > > > > In base a quanto riportato dalla finanziaria 2008,
>> > > > > > > per effettuare il calcolo della cifra sulla quale
>> > > > > > > calcolare le imposte bisogna sottarrre dal valore normale
>> > > > > > > il valore fiscale. Ma se tale risultato è negativo,
>> > > > > > > come comportarsi ?
>> > > > > >> > > > > > Ti cito un passo:
>> > > > > >> > > > > > "nei casi di acquisti più recenti, potrebbe ottenersi una
>> > > > > > base imponibile negativa (valore residuo fiscale > del
>> > > > > > valore catastale), con la conseguenza che l'estromissione
>> > > > > > può avvenire anche a costo zero, fermo restando l'obbligo
>> > > > > > di corrispondere la eventuale sostitutiva ai fini IVA (In
>> > > > > > tali casi, secondo la circolare 40/E/2002, l'assenza di
>> > > > > > base imponibile non preclude la possibilità di fruire del
>> > > > > > beneficio, poiché il valore dei beni estromessi ha già
>> > > > > > concorso alla formazione del reddito d'impresa secondo le
>> > > > > > ordinarie regole).
>> > > > > > >> > > > > > ciao
>> > > > > >> > > > >> > > > > grazie,
>> > > > > immagino che sia un passo relativo ad una misura simile ma
>> > > > > datata nel tempo ?
>> > > > > se non erro ci sono state diverse possibilità per estromettere
>> > > > > l'immobile anche negli anni pregressi,
>> > > > > ma io ero ancora al di fuori della questione.
>> > > >> > > > è un passo recentissimo di una rivista recentissima (20 giorni
>> > > > fa) ciao.. buon lavoro
>> > > fantastico
>> > > mi citi la rivista ?
>> >> > centro studi euroconference dispensa master breve 2007/2008 4
>> > giornata
>>> va di default nella cartella anti-spam.
> eh?
mi arrivano spesso delle mail informative sui corsi di euroconference,
ed io ho impostato la regola, nella mia posta elettronica,
di inviarlo direttamente in una cartella di "seccatori".
tutto qui.
il passo della dispensa del master breve non penso sia, comunque, di dominio
pubblico,
ed evidentemente era riferita ad una misura simile, ma datata nel tempo,
ovvero finanziaria 2002.
estromissione di beni derivanti dalla sfera personale
polifemo: Un cliente ha iniziato la propria attività utilizzando alcuni beni che
già possedeva: autovettura, computer, mobili d'ufficio, ecc... Ora
alcuni di questi sono stati sostituiti da dei nuovi. Dei...
Fisco e Tasse
1
12-10-2006 19.40.45
beni strumentali e SDS
Tango-: Debbo fare una relazione ad un cliente sull'effetto dell'acquisto di beni
strumentali (che lui fabbrica e vende) sugli studi di settore dei suoi
clienti, che sono quasi tutti dentisti.
La materia...
Fisco e Tasse
8
11-10-2006 11.50.28
SDS e beni strumentali
s.boi@tiscali.it: Come abbiamo avuto modo di notare si stanno intensificando i controlli
della GDF, con accesso prese la sede dell'azienda, per verificare gli
SDS. Mi domando come si puo dimostrare che al cuni beni...
Fisco e Tasse
6
26-10-2005 10.34.47
Beni strumentali
Pierluigi Fiorentini: Tra le informazioni richieste ai fini della compilazione dei quadri relativi
agli studi di settore vi è il valore dei beni strumentali impiegati
nell'esercizio dell'attività professionale (studio...
Fisco e Tasse
7
01-08-2004 11.08.36
beni strumentali
Barabba: Io svolgo la mia attività da 2 anni, negli studi di settore devo mettere
tutti i beni strumentali acquistati negli ultimi 5 anni o solo quelli che ho
fatturato da quando svolgo la mia professione?...