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  #1  
Vecchio 25-01-2008, 13.26.05
Paolo
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Ritenuta d'acconto ridotta

L'Ade per il momento non ha saputo rispondere:

Agente di commercio nel 2007 senza collaboratori.
Mediatore creditizio con mandato da gennaio 2008 (cambia il codice attività)
con collaboratori.
Posso chiedere la riduzione (23% sul 20%) della ritenuta d'acconto adesso
(prima di fatturare)?
Grazie


Alt 25-01-2008, 13.26.05
borsa-italia.net
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  #2  
Vecchio 25-01-2008, 15.35.25
Rea
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Ritenuta d'acconto ridotta

Trattandosi di ritenuta su rapporto di agenzia/mediazione assolutamente si.
Ciao
Ettore
"Paolo" <espanetTOGLI@virgilio.it> ha scritto nel messaggio
news:4799d55a$0$36447$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
> L'Ade per il momento non ha saputo rispondere:
> Agente di commercio nel 2007 senza collaboratori.
> Mediatore creditizio con mandato da gennaio 2008 (cambia il codice

attività)
> con collaboratori.
> Posso chiedere la riduzione (23% sul 20%) della ritenuta d'acconto adesso
> (prima di fatturare)?
> Grazie



  #3  
Vecchio 25-01-2008, 16.04.14
e d e n ®
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Ritenuta d'acconto ridotta

"Paolo" <espanetTOGLI@virgilio.it> ha scritto nel messaggio

> Posso chiedere la riduzione (23% sul 20%) della ritenuta d'acconto adesso
> (prima di fatturare)?


Devi inviare al committente una raccomandata ar nella quale attesti di avvalerti
in via continuativa di collaboratori. Per i tempi di inoltro ti agevolo
allegandoti uno stralcio dell'articolo 3 del DM n. 2446/1983:

Termini per la presentazione delle dichiarazioni. Condizioni per la riduzione
verificatesi in corso d'anno. Inizio attivita'.

La dichiarazione di cui all'art. 2 va spedita al committente, preponente o
mandante, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Se le condizioni previste per la riduzione al venti per cento della base di
commisurazione della ritenuta si verificano in corso d'anno, la relativa
dichiarazione deve essere presentata non oltre quindici giorni da quello in cui le
condizioni stesse si sono verificate. Entro lo stesso termine devono essere
dichiarate le variazioni in corso d'anno che fanno venire meno le predette
condizioni.
Se per l'anno o frazione di anno in cui ha inizio l'attivita' il percipiente,
presumendo il verificarsi delle relative condizioni, intende avvalersi della
riduzione al venti per cento della base di commisurazione delle ritenute deve
farne dichiarazione non oltre i quindici giorni successivi alla stipula dei
contratti, o accordi, di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e
di procacciamento d'affari o alla eseguita mediazione.
Per le prestazioni occasionali relative alle attivita' di cui all'art. 1, i
percipienti le provvigioni devono presentare la dichiarazione non oltre il termine
entro cui, per disposizioni normative, accordi contrattuali od usi, le operazioni
dalle quali conseguono le provvigioni da assoggettare a ritenuta si considerano
concluse.

--
eden ®
--
ora esatta: www.ien.it/stittime_i.shtml


  #4  
Vecchio 25-01-2008, 20.00.15
Paolo
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Ritenuta d'acconto ridotta


"e d e n ®" <eden78NOSPAM@hotmail.it> ha scritto nel messaggio
news:fnctqi$hf6$1@tdi.cu.mi.it...
> "Paolo" <espanetTOGLI@virgilio.it> ha scritto nel messaggio
>> Posso chiedere la riduzione (23% sul 20%) della ritenuta d'acconto adesso
>> (prima di fatturare)?

> Devi inviare al committente una raccomandata ar nella quale attesti di
> avvalerti
> in via continuativa di collaboratori. Per i tempi di inoltro ti agevolo
> allegandoti uno stralcio dell'articolo 3 del DM n. 2446/1983:
> Termini per la presentazione delle dichiarazioni. Condizioni per la
> riduzione
> verificatesi in corso d'anno. Inizio attivita'.
> La dichiarazione di cui all'art. 2 va spedita al committente, preponente o
> mandante, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell'anno
> precedente
> mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
> Se le condizioni previste per la riduzione al venti per cento della base
> di
> commisurazione della ritenuta si verificano in corso d'anno, la relativa
> dichiarazione deve essere presentata non oltre quindici giorni da quello
> in cui le
> condizioni stesse si sono verificate. Entro lo stesso termine devono
> essere
> dichiarate le variazioni in corso d'anno che fanno venire meno le predette
> condizioni.
> Se per l'anno o frazione di anno in cui ha inizio l'attivita' il
> percipiente,
> presumendo il verificarsi delle relative condizioni, intende avvalersi
> della
> riduzione al venti per cento della base di commisurazione delle ritenute
> deve
> farne dichiarazione non oltre i quindici giorni successivi alla stipula
> dei
> contratti, o accordi, di commissione, di agenzia, di rappresentanza di
> commercio e
> di procacciamento d'affari o alla eseguita mediazione.
> Per le prestazioni occasionali relative alle attivita' di cui all'art. 1,
> i
> percipienti le provvigioni devono presentare la dichiarazione non oltre il
> termine
> entro cui, per disposizioni normative, accordi contrattuali od usi, le
> operazioni
> dalle quali conseguono le provvigioni da assoggettare a ritenuta si
> considerano
> concluse.
> --
> eden ®
> --
> ora esatta: www.ien.it/stittime_i.shtml


Grazie mille per l'aiuto!


 

Tags
dacconto, ridotta, ritenuta
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