SE HO LETTO BENE
[FINANZIARIA 2008 ] LA DETRAIBILITA' IVA AL 40% PER GLI AUTOCARRI E'
RETROATTIVA AL 28/6/2007 ?
(= RILIQUIDARE L'IVA 2007 !!? )
KNULP
_______________________________--
COMMA 264. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212
.......
c) le disposizioni di cui al comma 261, lettere a), e), f) e g), e al
comma 263 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2008.
_Tuttavia, per le operazioni relative a veicoli stradali a motore, le
disposizioni di cui alle lettere a), e) e g) del comma 261 si applicano
dal 28 giugno 2007._
per comodità riporto SOLO comma 261 lett e) g)
COMMA 261 LETTERA e) all'articolo 19-bis1:
1) le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
a) OMISSISS ( AEROMOBILI)
b) OMISSIS ( NAVI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO)
c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di _veicoli
stradali a motore,_ diversi da quelli di cui alla lettera f)
dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa
_in detrazione nella misura del 40 per cento_ se tali veicoli non sono
utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della
professione.
La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli
formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti
e rappresentanti di commercio.
_Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore_,
diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al
trasporto stradale di persone o beni _la cui massa massima autorizzata
non supera 3.500 kg_ e il cui numero di posti a sedere, escluso quello
del conducente, non è superiore a otto;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e
lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli
stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma
dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione,
riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è
ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione
l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili,
natanti e veicoli stradali a motore»;
2) alla lettera e), le parole: «ed al transito stradale delle
autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono soppresse;
3) la lettera g) è abrogata;
COMMA 261 LETTERA g) : nella tabella B, le lettere e) e g) sono abrogate.
Re: RETROATTIVA LA DETRAIBILITA' IVA 40% X AUTOCARRI
Seabiscuit ha scritto:
> ma scusa... dal 28/6/2007 quanta iva hai detratto?
sugli AUTOCARRI (Veri) TUTTA !! ( 100%)
Avevano detto che era
> fissata al 40%
per le autovetture ed i falsi autocarri ma ora la norma parla di AUTOVEICOLI
comprendendoVi quindi anche gli AUTOCARRI ( INFERIORI AI 35 QLI ) per i quali non
si possa dimostrare l' ESCLUSIVO USO AZIENDALE ( E COME FAI ? )
(sembrerebbe quindi che l'elettricista con IL PANDA VAN , il Fiorino o il ducato (
anche se cassonato o furgonato con due posti ) possa detrarsi solo il 40% dell'iva
sul gasolio ( e su tutto il resto.....) retroattivamente dal 28/6/2007 !!!
Re: RETROATTIVA LA DETRAIBILITA' IVA 40% X AUTOCARRI
Seabiscuit ha scritto:
> per quelli l'uso esclusivo è palese. Io detraggo il 100% e poche seghe
PIACEREBBE ANCHE ME
ma ho dei seri dubbi ...
gli altri che ne pensano ?
Re: RETROATTIVA LA DETRAIBILITA' IVA 40% X AUTOCARRI
Il 21 Gen 2008, 14:37, "Seabiscuit" <chettefrega@tele2.it> ha scritto:
> per quelli l'uso esclusivo è palese. Io detraggo il 100% e poche seghe
Anch'io,
anche perchè se dovessimo essere prudenti su ogni cosa
tra SdS, limitazioni varie in merito a detraibilità e deducibilità,
plusvalenze per vendite al valore normale, ecc.
i BS conviene tenerli fuori completamente dall'attività, ma a quel punto
rileverebbero comunque per gli SdS,
ma che vadano a fare...
Penso si sia capito che in merito alle seghe sono concorde.
f.
Re: RETROATTIVA LA DETRAIBILITA' IVA 40% X AUTOCARRI
> PIACEREBBE ANCHE ME
> ma ho dei seri dubbi ...
io no. Secondo loro IO dovrei dimostrare che la betoniera della ditta la uso
solo a scopi aziendali?!? Ma siamo matti? Come potrei usarla diversamente,
per andare in discoteca?!? Maddai!!!!
Re: RETROATTIVA LA DETRAIBILITA' IVA 40% X AUTOCARRI
Il 21 Gen 2008, 21:37, dg <studio.gallotti@TOGLIMAIUSCOLOpeople.it> ha
scritto:
> Seabiscuit ha scritto:
> > per quelli l'uso esclusivo è palese. Io detraggo il 100% e poche seghe
> > > PIACEREBBE ANCHE ME
> ma ho dei seri dubbi ...
> gli altri che ne pensano ?
L'alternativa per non aver problemi è il 40%,
ma siamo pazzi?
informo per puro spirito professionale ben sapendo come la pensa
l'imprenditore,
se (se) arriveranno un domani se (se) contesteranno la detrazione al 100% ce
la giocheremo e se (se) riusciranno a portare a casa qualcosa gli si darà il
25% di sanzione e buonanotte.
In effetti certi autocarri, tenuto conto del periodo, potrebbero essere
utilizzati come carri mascherati.
A quel punto basta del funzionario tra il pubblico e il 40% è automatico.
Ciao.
f.
Re: RETROATTIVA LA DETRAIBILITA' IVA 40% X AUTOCARRI
knulp# wrote:
la piu bella è cmq quella della detraibilità iva dei telefonini, vai per
inerenza ora.. però se ti azzardi a detrarre piu del 50% ti si controlla..
povero finanziere che ha studiato tanto per ritrovarsi a spulciare tabulati
telefonici..
si prevede un altro rigo in dichiarazione ove evidenziare la percentuale iva
detratta in merito
che schifo di fisco
Detraibilità autocarri
ah: Un mio collega mi ha detto che su il ilsole24ore del 14 Ottobre c'era
una formula, per calcolare in base a dei coefficienti, la possibilità
di detrarre un'autovettura immatricolata ad autocarro, in...
Fisco e Tasse
18
13-03-2007 19.01.40
la tassazione al 20 sarà retroattiva ?
Gabriele: oppure vale per i titoli di stato emessi DOPO la sua entrata in vigore (
prevista per luglio 2007 ) ?
--
Cordiali Saluti
Investire
3
20-11-2006 12.40.24
chiusura retroattiva
Pardi: Un artigiano " fai da te " nel '96 aveva cessato l'attivita chiudendo la
partita IVA ma non la CCIAA per " dimenticanza "; tenuto conto che dal 1998
non ha più presentato alcuna dichiarazione...