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  #1  
Vecchio 27-12-2007, 16.25.07
ponziopilato
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Predefinito cassazione su aliquote iva agevolate in edilizia

Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 09-05-2003, n. 7124 - Pres.
Saccucci B - Rel. Amari E - P.M. Matera M (diff.)

[Subforniture di prodotti per l'edilizia]


Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul
valore aggiunto (I.V.A.) - Aliquote - Aliquote agevolate - Applicazione -
Diritto - Onere probatorio - Contribuente - Configurabilità - Fondamento -
Fattispecie - Aliquota.



In materia di IVA, le norme che prevedono aliquote agevolate costituiscono
un'eccezione rispetto alle disposizioni che stabiliscono, in via generale,
le aliquote ordinarie, sicché spetta al contribuente, che voglia far valere
tali circostanze - le quali, pur non escludendola, riducono sul piano
quantitativo la pretesa del fisco -, provare l'esistenza dei presupposti per
la loro applicazione, e cioè dei fatti costituenti il fondamento della sua
eccezione (principio affermato in tema di riconoscimento dell'aliquota
agevolata per l'edilizia prevista dall'art. 8, primo comma, del D.L. 31
ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre
1980, n. 891).
Svolgimento del processo
La società S. L. s.n.c. di D. P. & C. impugnava gli avvisi di accertamento
in rettifica dell'Ufficio, I.V.A. di Lucca relativi agli anni dal 1986 al
1991 con i quali era stata contestata l'assenza dei requisiti per
l'applicazione dell'aliquota agevolata per l'edilizia e provveduto al
recupero dell'imposta con l'applicazione dell'aliquota ordinaria.
Con sentenza n. 950/03/95 del 21/10/1995 la Commissione Tributaria
provinciale di Lucca, in accoglimento del ricorso della società S. L.,
annullava gli atti impugnati ritenendo, contrariamente all'assunto
dell'Ufficio secondo cui la contribuente avrebbe dovuto produrre
certificazione comunale attestante la sussistenza dei requisiti di cui
all'art. 8 del d.l. 693/1980, che l'onere della prova incombeva all'Ufficio,
il quale poteva assolverlo con ogni mezzo previsto dalla legge e sulla base
degli elementi di fatto acquisiti. Riteneva inoltre che le violazioni
contestate non sussistevano.

L'Amministrazione delle Finanze e l'Ufficio I.V.A. di Lucca, proponevano
appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana
deducendo che era onere della contribuente provare la legittimità
dell'applicazione della aliquota agevolata in luogo di quella ordinaria.

La Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l'appello
ritenendo che il giudice di primo grado aveva esattamente impostato la
questione in termini di onere probatorio. E poiché si verteva in tema di
sub - forniture di prodotti per l'edilizia (porte e finestre) era
applicabile l'aliquota ridotta prevista nel settore edilizio.

Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria con un unico
motivo.

Resiste con controricorso la contribuente.

Motivi della decisione

1. L'Amministrazione ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione
dell'art. 8, d.l. 31.10.1980, n. 693, conv. con modif nella l. 22.12.1980 n.
891, e degli artt. 2697 e ss. c.c.; nonché la motivazione insufficiente ed
illogica su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360,
primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c. ed all'art. 62, primo comma, d. lg.vo
31.12.1992 n. 546.

Deduce la ricorrente che il legislatore, con l'art. 8 del D.L. 31.10.1980 n.
693, aveva concesso il beneficio dell'aliquota ridotta solo per le cessioni
di immobili di civile abitazione non di lusso aventi i requisiti di cui alla
L. 408/49 o di opere di urbanizzazione, nonché per le cessioni di beni
finiti destinati alla costruzione o agli interventi di recupero di cui
all'art. 31 lettere b - c - d - e della legge 457/78, o ancora alle
prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto
la costruzione degli immobili e gli interventi di recupero sopra citati.

Con la circolare n. 14 del 17.4.1981 il Ministero aveva dato istruzioni in
merito ai casi in cui non era applicabile l'aliquota agevolata.

Con risoluzioni ministeriali del 9.10.1982, n. 352394 e n. 340856 del
23.6.1983 si era poi chiarito che, oltre alle regolari autorizzazioni o
concessioni comunali per usufruire dell'aliquota agevolata, occorreva
produrre un attestato del Comune che riconoscesse che gli interventi erano
stati effettuati in applicazione della legge 457/78 ed in conformità alla
stessa.

I giudici tributari avevano indebitamente disatteso tali affermazioni,
sostenendo che era onere dell'Amministrazione fornire la prova (negativa)
della insussistenza del diritto al beneficio.

L'applicazione dell'aliquota ridotta doveva essere subordinata al rilascio
di una dichiarazione da parte dell'acquirente dei beni (nel caso di
fornitura) o del committente (nel caso di appalto) circa la destinazione dei
beni. Senza questa dichiarazione il beneficio non era applicabile.

I giudici tributari avrebbero dovuto quindi accertare se tale dichiarazione
esisteva e quindi se era legittima o meno l'applicazione dell'aliquota
I.V.A. nella misura ridotta.

Anche il sub - fornitore di materiali doveva poi fornire la prova che i beni
ceduti erano destinati all'immobile oggetto dell'agevolazione.

2. Controdeduce la contribuente che l'onere della prova deve pur sempre
provenire da chi avanza la pretesa, e cioè dall'Amministrazione finanziaria.

La società S. L. richiama poi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui
la motivazione dell'avviso di accertamento mira a delimitare l'ambito delle
ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa,
ed altresì a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. E
se è sufficiente che l'avviso enunci i criteri astratti in base ai quali è
stato effettuato l'accertamento in rettifica, con le specificazioni che si
rendano in concreto necessarie per il raggiungimento di detto obiettivo,
sussiste invece in sede contenziosa l'onere dell'Ufficio di provare gli
elementi di fatto giustificativi della rettifica nel quadro dei parametri
prescelti, non sussistendo in materia tributaria alcuna presunzione di
legittimità dell'avviso di accertamento.

3. L'onere della prova in materia tributaria grava di norma sulla parte che
fa valere la pretesa fiscale, e quindi sull'amministrazione finanziaria,
salvo che la legge non preveda espressamente o implicitamente che debba
essere il contribuente a fornire la prova di determinate situazioni a lui
favorevoli.

E' in particolare il caso in cui il contribuente fa valere particolari
circostanze che, pur non escludendo il diritto impositivo del fisco, ne
riducono sul piano quantitativo la pretesa. In tali ipotesi, il contribuente
deve provare l'esistenza dei fatti che costituiscono il fondamento della sua
eccezione, non essendo possibile fare gravare sull'amministrazione
finanziaria la prova di fatti negativi relativi al singolo contribuente.

In via meramente esemplificativa, si possono richiamare le fattispecie in
cui il soggetto interessato fa valere costi, oneri deducibili, detrazioni
d'imposta o specifiche agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Ora, poiché l'aliquota agevolata in materia di I.V.A costituisce
un'eccezione alle normali disposizioni in materia di aliquota ordinaria, è
il contribuente che deve provare l'esistenza dei presupposti per la sua
applicazione.

Nel caso di specie è quindi la società S. L. che deve provare che l'immobile
è oggetto dell'agevolazione fiscale per l'edilizia; e, in presenza di una
subfornitura di materiali, che i beni ceduti siano stati destinati
all'immobile medesimo, sì da rendere possibile il controllo sulla loro
effettiva utilizzazione e quindi sulle finalità dell'operazione.

Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e
rinvio, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, ad
altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana, che
dovrà attenersi al principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la
pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della
Commissione tributaria regionale della Toscana.



Alt 27-12-2007, 16.25.07
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  #2  
Vecchio 27-12-2007, 16.27.30
e d e n ®
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Predefinito Re: cassazione su aliquote iva agevolate in edilizia

"ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio

> In materia di IVA, le norme che prevedono aliquote agevolate costituiscono
> un'eccezione rispetto alle disposizioni che stabiliscono, in via generale,
> le aliquote ordinarie, sicché spetta al contribuente, che voglia far valere
> tali circostanze - le quali, pur non escludendola, riducono sul piano
> quantitativo la pretesa del fisco -, provare l'esistenza dei presupposti per
> la loro applicazione, e cioè dei fatti costituenti il fondamento della sua
> eccezione (principio affermato in tema di riconoscimento dell'aliquota
> agevolata per l'edilizia prevista dall'art. 8, primo comma, del D.L. 31
> ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre
> 1980, n. 891).


Cioè mi stai dando pubblicamente ragione ?!!
:-))

--
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  #3  
Vecchio 27-12-2007, 16.29.06
ponziopilato
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Predefinito Re: cassazione su aliquote iva agevolate in edilizia



e d e n ® wrote:
> "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
> > In materia di IVA, le norme che prevedono aliquote agevolate
> > costituiscono un'eccezione rispetto alle disposizioni che
> > stabiliscono, in via generale, le aliquote ordinarie, sicché spetta
> > al contribuente, che voglia far valere tali circostanze - le quali,
> > pur non escludendola, riducono sul piano quantitativo la pretesa
> > del fisco -, provare l'esistenza dei presupposti per la loro
> > applicazione, e cioè dei fatti costituenti il fondamento della sua
> > eccezione (principio affermato in tema di riconoscimento
> > dell'aliquota agevolata per l'edilizia prevista dall'art. 8, primo
> > comma, del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con
> > modificazioni, in legge 22 dicembre 1980, n. 891).

> Cioè mi stai dando pubblicamente ragione ?!!
> :-))
> --
> eden ®


oddio non ricominciare, leggila tutta e bene
ciao



  #4  
Vecchio 27-12-2007, 16.29.57
ponziopilato
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Predefinito Re: cassazione su aliquote iva agevolate in edilizia




non dice forse, "spetta al contribuente provare?"
e come la prova la spettanza, solo dicendo "mi spetta?"

ciao..



  #5  
Vecchio 27-12-2007, 16.33.47
e d e n ®
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Predefinito Re: cassazione su aliquote iva agevolate in edilizia

"ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio

> non dice forse, "spetta al contribuente provare?"
> e come la prova la spettanza, solo dicendo "mi spetta?"


Oddio non girare di nuovo la frittata. Ok chiudo ciao

--
eden ®
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  #6  
Vecchio 27-12-2007, 16.36.06
ponziopilato
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Predefinito Re: cassazione su aliquote iva agevolate in edilizia



e d e n ® wrote:
> "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
> > non dice forse, "spetta al contribuente provare?"
> > e come la prova la spettanza, solo dicendo "mi spetta?"

> Oddio non girare di nuovo la frittata. Ok chiudo ciao


scusa come?
ma che stai a di..
ok eden, hai ragione tu che ti devo dire



  #7  
Vecchio 27-12-2007, 16.38.54
e d e n ®
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Predefinito Re: cassazione su aliquote iva agevolate in edilizia

"ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio

> ok eden, hai ragione tu che ti devo dire


Non voglio avere ragione volevo solo che condividessi il fatto che chiedere dia,
documentazione etc. per pararsi il c. da applicazione di aliquota ridotta è un
onere che non spetta all'impresa edile

--
eden ®
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  #8  
Vecchio 27-12-2007, 16.40.06
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e d e n ® wrote:
> "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
> > ok eden, hai ragione tu che ti devo dire

> Non voglio avere ragione volevo solo che condividessi il fatto che
> chiedere dia, documentazione etc. per pararsi il c. da applicazione
> di aliquota ridotta è un onere che non spetta all'impresa edile


non lo condivido affatto perchè come è stato detto da me, da mr tatoo (con
gli articoli da lui segnalati) da Maugeri ecc ecc, le cose non stanno come
dici tu
ma se ti fa piacere pensarlo ok :-)
ciao



  #9  
Vecchio 27-12-2007, 16.46.52
e d e n ®
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"ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio

> come è stato detto da me, da mr tatoo (con
> gli articoli da lui segnalati) da Maugeri ecc ecc, le cose non stanno come
> dici tu


Ma scusa mi metti un thread relativo a sentenza di Cassazione che confermano le
mie tesi ... che altro dirti, se sei convinto del tuo operato, che è un eccesso di
zelo e un costo aggiuntivo per l'emittente la fattura ad iva ridotta, continua
così

--
eden ®
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  #10  
Vecchio 27-12-2007, 16.48.44
ponziopilato
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e d e n ® wrote:
> "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
> > come è stato detto da me, da mr tatoo (con
> > gli articoli da lui segnalati) da Maugeri ecc ecc, le cose non
> > stanno come dici tu

> Ma scusa mi metti un thread relativo a sentenza di Cassazione che
> confermano le mie tesi ... che altro dirti, se sei convinto del tuo
> operato, che è un eccesso di zelo e un costo aggiuntivo per
> l'emittente la fattura ad iva ridotta, continua così
> --
> eden ®


ma l'hai letta?
hai visto il caso?
parlano di dia e certificazioni comunali
vedi tu se è la tua tesi



  #11  
Vecchio 27-12-2007, 16.49.27
ponziopilato
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"Con risoluzioni ministeriali del 9.10.1982, n. 352394 e n. 340856 del
23.6.1983 si era poi chiarito che, oltre alle regolari autorizzazioni o
concessioni comunali per usufruire dell'aliquota agevolata, occorreva
produrre un attestato del Comune che riconoscesse che gli interventi erano
stati effettuati in applicazione della legge 457/78 ed in conformità alla
stessa."



  #12  
Vecchio 27-12-2007, 16.53.39
ponziopilato
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e d e n ® wrote:
> "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
> > come è stato detto da me, da mr tatoo (con
> > gli articoli da lui segnalati) da Maugeri ecc ecc, le cose non
> > stanno come dici tu

> Ma scusa mi metti un thread relativo a sentenza di Cassazione che
> confermano le mie tesi ... che altro dirti, se sei convinto del tuo
> operato, che è un eccesso di zelo e un costo aggiuntivo per
> l'emittente la fattura ad iva ridotta, continua così


eccesso di zelo una fotocopia di una dia di due paginette..
beh, se mi salva da riprese fiscali, ben venga l'eccesso di zelo
si, io preferisco fare cosi (e credo di non essere l'unico, anzi)



  #13  
Vecchio 27-12-2007, 16.58.52
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"ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio

> vedi tu se è la tua tesi


Mi piacerebbe che intervenissero altri, tipo casanmaner, a dire la sua ... ciao

--
eden ®
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  #14  
Vecchio 27-12-2007, 17.05.33
e d e n ®
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"ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio

> eccesso di zelo una fotocopia di una dia di due paginette..
> beh, se mi salva da riprese fiscali, ben venga l'eccesso di zelo
> si, io preferisco fare cosi (e credo di non essere l'unico, anzi)


Credo che tu lo abbia preso come dogma quanto affermato da Giovanni Maugeri nel
libro da te citato nell'altro thread. Il Maugeri consiglia il procedimento da te
adottato ma non è imposto dalla legge. Era questo che sottolineavo

--
eden ®
--
ora esatta: www.ien.it/stittime_i.shtml


  #15  
Vecchio 27-12-2007, 17.10.26
ponziopilato
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e d e n ® wrote:
> "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
> > eccesso di zelo una fotocopia di una dia di due paginette..
> > beh, se mi salva da riprese fiscali, ben venga l'eccesso di zelo
> > si, io preferisco fare cosi (e credo di non essere l'unico, anzi)

> Credo che tu lo abbia preso come dogma quanto affermato da Giovanni
> Maugeri nel libro da te citato nell'altro thread. Il Maugeri
> consiglia il procedimento da te adottato ma non è imposto dalla
> legge. Era questo che sottolineavo


ma quale dogma..
quando vedo che la cosa è scritta ovunque, beh.. qualcosina che non sia come
dici tu c'è sicuramente :-))



 

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agevolate, aliquote, cassazione, edilizia, iva
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