Raccomandazioni I Migliori... ...e I Peggiori
Titolo Data Giudizio Emittente Target
TitoloVariazione
%
%
%
%
%
TitoloVariazione
%
%
%
%
%

Torna indietro   Borsa Italia > Fisco e Tasse

 
Strumenti discussione Modalità visualizzazione
  #1  
Vecchio 27-10-2007, 15.55.08
A.R.
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Affitto azienda

Una societa' affitta un ramo aziendale, dove la parte immobiliare e'
superiore al 50%. Che tassazione avrebbe ai fini delle imposte indirette??
Sempre iva al 20% oppure art. 10 punto 8?
Grazie per le risposte.





Alt 27-10-2007, 15.55.08
borsa-italia.net
ads
 
Standard Sponsored links

  #2  
Vecchio 28-10-2007, 10.38.18
Roberto Cattivelli
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Affitto azienda


> Una societa' affitta un ramo aziendale, dove la parte immobiliare e'
> superiore al 50%. Che tassazione avrebbe ai fini delle imposte indirette??
> Sempre iva al 20% oppure art. 10 punto 8?
> Grazie per le risposte.


In base al disposto dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 22dicembre 1986,
n. 917, l'imposta si applica sul reddito complessivo delsoggetto,
formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i nonresidenti
soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al nettodegli
oneri deducibili indicati nell'art. 10, e delle
deduzionieffettivamente spettanti ai sensi degli artt. 11 e 12, dello
stesso testounico. Nei riguardi dei soggetti non residenti, si
considerano prodotti inItalia, tra l'altro, i redditi di lavoro dipendente
prestato nel territoriodello Stato italiano (art. 23 del D.P.R. n. 917 del
1986). Ciò posto, si osserva che l'art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 600
del 29settembre 1973 stabilisce che sulle somme e i valori
corrisposti ailavoratori dipendenti, il datore di lavoro deve operare
all'atto delpagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito dellepersone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di
rivalsa. Tuttavia, nel caso in cui tale ritenuta non trovi capienza, in
tutto oin parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito
(lavoratoredipentende) è tenuto a versare al sostituto d'imposta
l'importocorrispondente all'ammontare della ritenuta stessa. In sostanza,
il dipendente è obbligato a fornire al sostituto d'impostale somme
necessarie al versamento e quest'ultimo è tenuto comunque aversare le
ritenute all'Erario nei termini ordinariamente previsti, anchese il
lavoratore non ha ancora provveduto al pagamento di quanto
sopraesposto. In merito va osservato che benché il testo letterale del
citato art. 23del D.P.R. n. 600 del 1973 preveda tale adempimento in caso
di mancatacapienza della ritenuta "sui contestuali pagamenti in denaro", è
da tenerpresente che secondo quanto precisato dalla circolare n. 326/E
del 23dicembre 1997 (in allegato a "il fisco" n. 1/1998, pag. 263),
taleprevisione si rende applicabile "tanto in presenza di contestuali
pagamentiin denaro quanto in assenza dei predetti pagamenti in denaro.
L'ipotesi siverifica, ad esempio, quando il sostituto si trova a dover
effettuare laritenuta soltanto sul compenso in natura perché in quel
periodo di paga ilsostituito non ha diritto ad alcun compenso in denaro".
Avuto riguardo alle precisazioni contenute nel citato documento
diprassi, con riferimento al quesito in esame, si rileva l'impossibilità
daparte della società italiana di operare le ritenute a titolo di acconto
anorma del menzionato art. 23, relativamente ai compensi in
naturacorrisposti, non essendovi pagamenti in denaro che determinino una
capienzaa tal fine. Di conseguenza, trova applicazione nella fattispecie
l'art. 23, comma1, ultimo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973, il quale
stabilisce a caricodel soggetto beneficiario dei compensi in natura
l'obbligo di versare alsostituto un importo corrispondente all'ammontare
della ritenuta. Per quanto concerne il lavoratore italiano, dipendente
della società,che presta l'attività lavorativa anche presso la società
estera, occorredistinguere l'ipotesi in cui l'attività stessa è prestata
all'estero senzaun separato contratto di lavoro subordinato, dal caso in
cui tale attivitàviene svolta sulla base di separati contratti. Nella
prima ipotesi, valgono le disposizioni contenute nell'art. 23,comma 3,
del D.P.R. n. 600 del 1973, il quale consente che le imposte suiredditi
prodotti all'estero ed ivi pagate a titolo definitivo siano portatein
detrazione dal conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta
dovuta,effettuato dal datore di lavoro italiano, così come precisato
dallarisoluzione n. 18/E del 22 gennaio 2002 (in "il fisco" n. 7/2002,
fascicolon. 2, pag. 960). È da tener presente che, secondo la
costante interpretazionedell'Amministrazione finanziaria, l'imposta si
considera definitiva quandonon è più ripetibile. Pertanto, non si
considerano definitive le imposte versate a titolo diacconto, in via
provvisoria o quelle per le quali è previsto il conguagliocon la
possibilità di rimborso totale o parziale (cfr. risoluzione n. 283/Edel 14
agosto 2002, in "il fisco" n. 32/2002, fascicolo n. 2, pag. 4698). Nella
seconda ipotesi - ossia quando il lavoratore presta la propriaattività
sia presso un'impresa residente che presso un'impresa estera sullabase di
separati contratti di lavoro subordinato - è da rilevare che lostesso
può recuperare le imposte pagate all'estero sui redditi ivi prodottisolo ed
esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi e non in sededi
conguaglio di fine anno ad opera del sostituto d'imposta residente,
comeprecisato dalla risoluzione n. 281/E del 13 agosto 2002 (in "il
fisco"n. 32/2002, fascicolo n. 2, pag. 4697).In sede di conversione del
citato DL n. 223/2006 è stato aggiunto all'art. 35 il comma 10-quater,
finalizzato a disciplinare l'affitto d'azienda alla luce delle novità
riguardanti la locazione dei fabbricati strumentali, prevedendo che anche
all'affitto d'azienda debba essere applicato, a determinate condizioni, il
regime delle locazioni immobiliari. Al fine di evitare che, ricorrendo all'affitto
d'azienda, sia possibile eludere la nuova disciplina delle locazioni
immobiliari e conseguire un minor carico fiscale, il citato comma 10-quater
così recita: "Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per
le locazioni di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l'affitto
di aziende, il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per
cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'art. 14
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633". Come
specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 16.11.2006, n. 33/E e
recentemente ribadito anche nella Circolare 1.3.2007, n. 12/E, la norma è
caratterizzata da un chiaro intento antielusivo in quanto "mira ad evitare
che attraverso l'utilizzo dello schema contrattuale della locazione d'azienda
siano disapplicate le previsioni introdotte dal decreto legge, come
convertito dalla legge n. 248 del 2006, in materia di tassazione delle
locazioni di immobili". Si rammenta che proprio in considerazione del
predetto fine antielusivo la nuova disposizione è applicabile ai contratti
stipulati a decorrere dal 12.8.2006. La deroga al regime di tassazione
ordinariamente previsto per l'affitto d'azienda, come sostenuto dall'Agenzia
delle Entrate nella Circolare 4.8.2006, n. 27/E, scatta solo qualora si
verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: Condizione n. 1 Þ
presenza nell'azienda di immobili il cui valore normale è superiore al 50%
del valore complessivo dell'azienda In merito alla verifica di tale
condizione nella citata Circolare n. 12/E è stato chiarito che sia gli
immobili che l'azienda devono essere confrontati assumendo il relativo
valore normale e pertanto ciò richiede che in sede di valorizzazione del
complesso aziendale debba essere determinato anche l'avviamento.A tal fine
così si esprime:"poiché la norma per la valutazione dei fabbricati richiama
i criteri del valore normale come determinati dall'articolo 14 del DPR n.
633 del 1972, si ritiene che tale criterio di valutazione per ragioni di
omogeneità debba essere riferito ad entrambi gli elementi del rapporto
comparativo, il complesso aziendale e i fabbricati". Si rammenta che per l'individuazione
del valore normale, come previsto espressamente dalla norma si deve fare
riferimento all'art. 14, DPR n. 633/72, in base al quale "per valore
normale . si intende il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per
beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera
concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel
luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più
prossimi". Condizione n. 2 Þ valutazione della convenienza fiscale dell'affitto
d'azienda Tale condizione risulta soddisfatta qualora l'applicazione dell'IVA
e dell'imposta di registro secondo le regole previste per l'affitto d'azienda
unitariamente considerata (immobile + altri beni) dà luogo ad un minor
carico fiscale rispetto all'applicazione della disciplina relativa alla
locazione di fabbricati strumentali.Considerato che, come sopra accennato,
il locatore ha la possibilità di scegliere tra esenzione e imponibilità,
secondo l'Agenzia delle Entrate il Legislatore non ha voluto estendere tale
regime anche all'affitto d'azienda nel caso in cui il valore degli immobili
risulti prevalente.Nella citata Circolare n. 12/E, dopo aver specificato che
la nuova disposizione richiede di confrontare la tassazione dell'affitto
d'azienda e quella della locazione di immobili strumentali, risolvendo la
questione emersa in sede di prima applicazione della nuova disposizione,
viene chiarito che a tal fine non devono essere considerati i riflessi del
trattamento fiscale (esenzione o imponibilità) sulla detrazione dell'IVA a
credito in capo al locatore o al conduttore.Sul punto l'Agenzia delle
Entrate sostiene, infatti, che:"si ritiene che, per valutare il sistema di
tassazione più sfavorevole, non debba tenersi conto degli effetti che il
trattamento fiscale di esenzione o di imponibilità ad IVA, applicabile alle
cessioni di fabbricati, produce in termini di detrazione dell'IVA assolta
sugli acquisti. In particolare non deve tenersi conto di tale aspetto né in
relazione alla circostanza che l'effettuazione di locazioni esenti limita il
diritto alla detrazione spettante al locatore né della circostanza che
qualora il conduttore abbia un limitato diritto alla detrazione,
risulterebbe per lui di maggior sfavore una prestazione di locazione in
regime di imponibilità IVA".Non si deve tener conto pertanto che:·
la presenza di operazioni esenti comporta in capo al locatore la limitazione
della detrazione dell'IVA a credito;· l'assoggettamento ad IVA dei
canoni non è favorevole per il conduttore per il quale opera la limitazione
alla detrazione dell'IVA a credito.Dopo aver specificato quanto sopra la
stessa Agenzia delle Entrate conclude sostenendo che:"si ritiene . che la
ratio antielusiva della norma richieda di individuare il regime di maggior
sfavore nella applicazione della imposta proporzionale di registro, prevista
per tutte le locazioni di fabbricati strumentali, sia imponibili che esenti,
poste in essere ai sensi dell'articolo 10, n. 8). In relazione a tale
aspetto, in sostanza, l'applicazione del regime di tassazione previsto per i
fabbricati strumentali risulterà sempre più sfavorevole rispetto a quello
previsto per le locazioni di azienda".Dovendo focalizzare il confronto
soltanto in relazione all'applicazione dell'imposta proporzionale di
registro la tassazione della locazione di immobili strumentali è sempre meno
favorevole rispetto a quella prevista per l'affitto d'azienda. Di
conseguenza:· qualora la componente immobiliare risulti prevalente,
all'affitto d'azienda soggetto ad IVA va applicata l'imposta di registro
proporzionale dell'1%;· in caso contrario (la componente immobiliare
non risulta prevalente) l'affitto d'azienda soggetto ad IVA va registrato
con applicazione dell'imposta in misura fissa (? 168


 

Tags
affitto, azienda
Discussioni simili
Discussione Forum Risposte Ultimo messaggio
affitto d'azienda
allegra: Secondo voi colui che concede in affitto d'azienda (l'unica azienda che possiede) non deve avere la partita iva aperta??? Puo' affittare l'azienda con il solo codice fiscale????? Grazie.
Fisco e Tasse 5 03-01-2005 16.13.04
Affitto di azienda
Rita Cecchinato: Dubbio amletico: in caso di contratto di affitto di azienda, si può stabilire il recesso dell'affittuario con un termine prestabilito dandone comunicazione al locatore? Indipendentemente dalla...
Fisco e Tasse 2 28-12-2004 19.44.09
Affitto d'azienda
PP: In caso di affitto d'azienda, è possibile secondo voi inserire una clausola che alla fine del periodo di affitto, nel caso in cui il conduttore voglia acquistare l'azienda, vengano riconosciuti i...
Fisco e Tasse 10 24-11-2003 21.07.15



Strumenti discussione
Modalità visualizzazione

Regole di scrittura
Non puoi postare nuovi argomenti
Non puoi postare repliche
Non puoi postare allegati
Non puoi editare i tuoi post

BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Disattivato


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02.25.00.
Copyright 2005 - 2010 © Borsa-Italia.net