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  #1  
Vecchio 27-10-2007, 15.07.06
L.L.HOHAY?
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Predefinito ravvedimento operoso

Scadenza di versamento del 20 agosto (seconda rata saldo 2006 e acconti
2007).
Versata il 1° ottobre, senza ravvedimento contestuale.
Il ravvedimento lo calcolo oggi.

Questioni:
1) l'importo degli interessi inclusi nella 2° rata del versamento è
ravvedibile?

Il mio comemrcialista di fiducia dice che tutto quanto è nel modello F24
tardivo va ravveduto. Io ho dei dubbi sugli interessi, dato che oggi verso
gli interessi sulla quota di tributo versata in ritardo, perché dovrei
calcolare gli interessi da ravvedimento sugli interessi da rateizzazione?

2) 3° rata del 16 settembre, versata il 1° ottobre, senza regolarizzazione
contestuale. Il ravvop lo calcolo oggi e lo verso entro il 31 ottobre
(cioè oltre 1 mese dalla scadenza).

Problema: ai fini del calolo della sanzione, applico il 6% (cioè come se
il versamento sia avvenuto oltre un mese dalal scadenza) o il 3,75%,
perché il versamento dell'imposta è avvenuto entro un mese dalla scadenza?
Io ho optato per il 3,75%, e non perché sia più conveniente, ma perché
una antica circolare che ricordo a memoria affermava che il versamento
contestuale delal sanzione e degli interessi non si intendeva come
"simultaneo", ma poteva avvenire anche successivamente.

Concordi?


--

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Alt 27-10-2007, 15.07.06
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  #2  
Vecchio 27-10-2007, 15.17.28
OP ©
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Predefinito Re: ravvedimento operoso


"L.L.HOHAY?" <MESSI@LIBERO.IT> ha scritto nel messaggio
news:ffvd5q$n4d$1@news.newsland.it...

Cercherò di rispondere come fossi il tuo commercialista di fiducia :-P

> Questioni:
> 1) l'importo degli interessi inclusi nella 2° rata del versamento è
> ravvedibile?


si
> Il mio comemrcialista di fiducia dice che tutto quanto è nel modello F24
> tardivo va ravveduto. Io ho dei dubbi sugli interessi, dato che oggi verso
> gli interessi sulla quota di tributo versata in ritardo, perché dovrei
> calcolare gli interessi da ravvedimento sugli interessi da rateizzazione?


c'ha raggggione :
gli interessi di rateazione ti portano la rata alla scadenza entro la qualw
dovevi
versare tributo + interessi, quindi sei in ritardo e devi ravvedere anche
gli interessi
per il periodo data scadenza-data effettivo versamento
> 2) 3° rata del 16 settembre, versata il 1° ottobre, senza regolarizzazione
> contestuale. Il ravvop lo calcolo oggi e lo verso entro il 31 ottobre
> (cioè oltre 1 mese dalla scadenza).
> Problema: ai fini del calolo della sanzione, applico il 6% (cioè come se
> il versamento sia avvenuto oltre un mese dalal scadenza) o il 3,75%,
> perché il versamento dell'imposta è avvenuto entro un mese dalla scadenza?
> Io ho optato per il 3,75%


confermo

salutami il tuo commercialista di fiducia tanto sarà pure lui in miniera
anche di sabato


  #3  
Vecchio 28-10-2007, 09.59.50
L.L.HOHAY?
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Messaggi: n/a
Predefinito Re: ravvedimento operoso

OP © ha scritto:

> "L.L.HOHAY?" <MESSI@LIBERO.IT> ha scritto nel messaggio
> news:ffvd5q$n4d$1@news.newsland.it...


> Cercherò di rispondere come fossi il tuo commercialista di fiducia :-P


> > Questioni:
> > 1) l'importo degli interessi inclusi nella 2° rata del versamento è
> > ravvedibile?

> si
> > Il mio comemrcialista di fiducia dice che tutto quanto è nel modello F24
> > tardivo va ravveduto. Io ho dei dubbi sugli interessi, dato che oggi verso
> > gli interessi sulla quota di tributo versata in ritardo, perché dovrei
> > calcolare gli interessi da ravvedimento sugli interessi da rateizzazione?


> c'ha raggggione :
> gli interessi di rateazione ti portano la rata alla scadenza entro la qualw
> dovevi
> versare tributo + interessi, quindi sei in ritardo e devi ravvedere anche
> gli interessi
> per il periodo data scadenza-data effettivo versamento


la perplessità su questo punto di vista mi sorge dal fatto che così si
cade nell'anatocismo, perché nel ravvedimento pago gli interessi dalla
data di scadenza del versamento e, se fosse come dici tu, dovrei pagare
gli interessi anche sugli interessi.
Inoltre, quale sarebbe il codice tributo per il ravvedimento degli
interessi? E il codice tributo della sanzione sugli interessi?



--

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  #4  
Vecchio 28-10-2007, 10.18.16
OP ©
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Messaggi: n/a
Predefinito Re: ravvedimento operoso


"L.L.HOHAY?" <messi@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:fg1j26$l3g$1@news.newsland.it...
> la perplessità su questo punto di vista mi sorge dal fatto che così si
> cade nell'anatocismo, perché nel ravvedimento pago gli interessi dalla
> data di scadenza del versamento e, se fosse come dici tu, dovrei pagare
> gli interessi anche sugli interessi.


anche nel campo iva si versano interessi sugli interessi in caso di
ravvedimento;
pensa all'iva trimestrale oppure all'iva annuale slittata alla scadenza dei
redditi.

> Inoltre, quale sarebbe il codice tributo per il ravvedimento degli
> interessi? E il codice tributo della sanzione sugli interessi?

quello previsto per il tributo da cui tali interessi si originano, sia per
sanzioni che per interessi


  #5  
Vecchio 29-10-2007, 11.43.53
ponziopilato
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: ravvedimento operoso



OP © wrote:
>>> Problema: ai fini del calolo della sanzione, applico il 6% (cioè

>> come se il versamento sia avvenuto oltre un mese dalal scadenza) o
>> il 3,75%, perché il versamento dell'imposta è avvenuto entro un mese
>> dalla scadenza? Io ho optato per il 3,75%

> confermo


io no
per me la sanzione se versata dopo i 30gg è il 6%
ciò perchè è vero che il ravvedimento deve essere contestuale e contestuale
non significa versare tutto contemporaneamente in f24 lo stesso giorno, ma
deve cmq essere fatto entro i termini
indi per beneficiare del 3,75% necessita che la sanzione sia versata entro i
30 giorni, se vai oltre è dovuto il 6% in quanto è col versamento di tutto
che si perfeziona il ravvedimento
col versamento imposta blocchi gli interessi ma finchè non hai fatto il
versamento totale di interessi, imposta e sanzione, il ravvedimento non è
ancora eseguito.

ciao



  #6  
Vecchio 29-10-2007, 13.38.01
L.L.HOHAY?
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Predefinito Re: ravvedimento operoso

ponziopilato ha scritto:

> OP © wrote:
> >> >> Problema: ai fini del calolo della sanzione, applico il 6% (cioè
> >> come se il versamento sia avvenuto oltre un mese dalal scadenza) o
> >> il 3,75%, perché il versamento dell'imposta è avvenuto entro un mese
> >> dalla scadenza? Io ho optato per il 3,75%
> > > confermo

> io no
> per me la sanzione se versata dopo i 30gg è il 6%
> ciò perchè è vero che il ravvedimento deve essere contestuale e contestuale
> non significa versare tutto contemporaneamente in f24 lo stesso giorno, ma
> deve cmq essere fatto entro i termini
> indi per beneficiare del 3,75% necessita che la sanzione sia versata entro i
> 30 giorni, se vai oltre è dovuto il 6% in quanto è col versamento di tutto
> che si perfeziona il ravvedimento
> col versamento imposta blocchi gli interessi ma finchè non hai fatto il
> versamento totale di interessi, imposta e sanzione, il ravvedimento non è
> ancora eseguito.


è un argomento che si fonda sul perfezionamento del ravvedimento, come se
fosse un atto, che però non tiene conto dell'offensività
dell'inadempimento principale, che nel caso prospettato è minore e merita
dunque la sanzione ridotta. Hai dei riferimenti interpretativi?


--

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  #7  
Vecchio 29-10-2007, 13.50.05
ponziopilato
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Predefinito Re: ravvedimento operoso



L.L.HOHAY? wrote:

> è un argomento che si fonda sul perfezionamento del ravvedimento,
> come se fosse un atto, che però non tiene conto dell'offensività
> dell'inadempimento principale, che nel caso prospettato è minore e
> merita dunque la sanzione ridotta. Hai dei riferimenti interpretativi?


vado a logica
se verso tutto entro i 30 gg, pago il 3,75%
ma se entro i 30 gg non verso la sanzione il ravvedimento non è fatto nei 30
giorni, in quanto il primo termine è scaduto
vero è che tu hai pagato imposta ed interessi ma non hai versato sanzione
se per ipotesi subissi un accesso e ti rilevassero questo versamento, ti
comminerebbero la sanzione in misura piena, in quanto hai si versato imposta
ed interessi ma non versando la sanzione il ravvedimento non è compiuto.
il ravvedimento è breve o lungo, se versi la sanzione oltre i 30 gg cadi in
quello lungo.
ciao



  #8  
Vecchio 29-10-2007, 14.07.07
L.L.HOHAY?
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: ravvedimento operoso

ponziopilato ha scritto:

> L.L.HOHAY? wrote:


> > è un argomento che si fonda sul perfezionamento del ravvedimento,
> > come se fosse un atto, che però non tiene conto dell'offensività
> > dell'inadempimento principale, che nel caso prospettato è minore e
> > merita dunque la sanzione ridotta. Hai dei riferimenti interpretativi?


> vado a logica
> se verso tutto entro i 30 gg, pago il 3,75%
> ma se entro i 30 gg non verso la sanzione il ravvedimento non è fatto nei 30
> giorni, in quanto il primo termine è scaduto
> vero è che tu hai pagato imposta ed interessi ma non hai versato sanzione
> se per ipotesi subissi un accesso e ti rilevassero questo versamento, ti
> comminerebbero la sanzione in misura piena, in quanto hai si versato imposta
> ed interessi ma non versando la sanzione il ravvedimento non è compiuto.
> il ravvedimento è breve o lungo, se versi la sanzione oltre i 30 gg cadi in
> quello lungo.


può essere, ma non è detto.

--

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  #9  
Vecchio 29-10-2007, 15.30.41
ponziopilato
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Predefinito Re: ravvedimento operoso


ok, enigma risolto :-)



  #10  
Vecchio 29-10-2007, 15.35.59
casanmaner
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Messaggi: n/a
Predefinito Re: ravvedimento operoso

Visto che, con riferimento alla "contestualità", ti affidi alla c.m. allora
dovresti fare lo stesso per ciò che riguarda il momento di perfezione del
ravvedimento che, in base alla circolare da te ricordata (credo tu facessi
riferimento 180/1998), si ha quando tutto l'iter si è concluso e, quindi,
quando vi è il pagamento, entro i termini (30 gg o entro la data di
presentazione della dichiarazione relativa all'anno in corso o entro un
anno), del tributo, delle sanzioni e degli interessi.
D'altra parte il pagamento della sanzione e degli interessi dovrebbe
avvenire contestualmente (cioè allo stesso tempo se ci si rifacesse al
significato letterale dell'avverbio) al pagamento dell'eventuale tributo o
della differenza, quando dovuti. Quindi il pagamento delle sanzioni e
interessi perfeziona il ravvedimento e consente di pagare le sanzioni
ridotte in base alla misura prevista in base al tempo in cui il ravvedimento
è avvenuto. Senza versamento delle sanzioni e degli interessi non vi è stato
alcun ravvedimento operoso e quindi, a prescindere da quando vi è stato il
pagamento del tributo, non vi è diritto alla sanzione in misura ridotta.
Se si interpreta, come correttamente fatto dal ministero tenendo conto dello
scopo della norma, che gli adempimenti per raggiungere il ravvedimento sono
da intendere effettuati contestualmente anche quando effettuati nell'arco
temporale previsto dal ravvedimento non si può però non tener conto che, in
tali casi, il ravvedimento ha efficacia solo nel momento tutto l'iter ha
avuto conclusione.
In pratica fino a che non hai versato anche le sanzioni e gli interessi non
hai effettuato il "contestuale" versamento delle stesse e non hai effettuato
il ravvedimento.
D'altra parte in base alla tua impostazione, poiché il versamento delle
imposte è avvenuto (facendo venire meno quella che tu definisci
"l'offensività dell'inadempimento principale") allora si dovrebbe ammettere
la possibilità del pagamento ridotto anche nell'ipotesi in cui vi fosse
un'attività "ispettiva" con la quale venga conestata la violazione
(ritardato pagamento).
Ma questa interpretazione vanificherebbe il senso del primo comma dell'art.
13 il quale subordina la possibilità del pagamento di una sanzione ridotta
solo se il pagamento di questa avvenga (contestualmente all'eventuale
tributo) entro ben determinati termini.
In ogni caso, e per conoscenza, ti riporto quello che è il pensiero
ministeriale sul punto (dalla c.m. 180/98):
---
In ogni caso - e` bene ripeterlo - il ravvedimento si perfeziona allorquando
siano state eseguite tutte le incombenze richieste dalla legge.
Pertanto se, esemplificando, l'imposta viene versata entro trenta giorni
dalla scadenza ma i relativi interessi o la sanzione vengono corrisposti
entro i termini previsti dalla lettera b), la riduzione spettante sara` pari
a un sesto e non ad un ottavo. Tutto cio`, sempreche` nelle more non vi
siano stati interventi preclusivi da parte degli organi competenti.
---

Sulla questione degli interessi avrei anche io dei dubbi sul fatto che si
debba applicare una sanzione agli stessi e sul fatto che vadano calcolati
interessi sugli stessi. Ma dovrei approfondire.

Ciao


 

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operoso, ravvedimento
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