Dalla registrazione nel registro degli acquisti, secondo alcuni
verificatori, doverebbero risultare: dati del veicolo e periodo di
riferimento.
Obietto che non mi risulta che esista una norma che preveda che questi
dati debbano risultare dalla registrazione.
Risposta: "esiste una precisa crcolare che lo dispone".
Preciso che una circolare non può disporre qualcosa che non sia
previsto per legge.
Morale: mi devo aspettare un rilievo su la non corretta registrazione
delle schede carburanti che, premetto, sono compilate correttamente.
Conte Oliver wrote:
> Il Fri, 05 Oct 2007 10:02:21 -0700, "S.B" <s.boi@tiscali.it> scrisse:
>> Dalla registrazione nel registro degli acquisti, secondo alcuni
>> verificatori, doverebbero risultare: dati del veicolo e periodo di
>> riferimento.
> Sui registri? ROTFL!
>> Risposta: "esiste una precisa crcolare che lo dispone".
> Ri-ROTFL!
io cmq ho sempre registrato "scheda carburante bg851856" maggio/giugno
in pratica per ogni targa un conto fornitore intestato e siccome il software
per ogni fattura prevede il campo numero attribuito dal fornitore stesso
(anche se nn richiesto da normativa iva) ci scrivo il mese o periodo di
riferimento
> Il Fri, 05 Oct 2007 10:02:21 -0700, "S.B" <s.boi@tiscali.it> scrisse:
> >Dalla registrazione nel registro degli acquisti, secondo alcuni
> >verificatori, doverebbero risultare: dati del veicolo e periodo di
> >riferimento.
> Sui registri? ROTFL!
> >Risposta: "esiste una precisa crcolare che lo dispone".
> Ri-ROTFL!
Ho avuto una reazione uguale alla tua, poi per curiosità ho smanettato un
po' su internet e ho trovato questo articolo su Fiscooggi che incollo di
seguito.
Cioè secondo l'Ade dalla registrazione dovrebbe risultare la targa del
veicolo ed il periodo di riferimento.
Certo che le circolari debbano imporre obblighi non previsti dalle norme,
mah...
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12 05 2004 - Edizione delle 13:30
Problematiche Iva
Registrazione dei dati
della scheda carburante
L'articolo 1, comma 1, del Dpr n. 444/97 ha stabilito che, eccettuati
alcuni casi, gli acquisti di carburante per autotrazione, effettuati
presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, devono risultare da annotazioni eseguite
in una apposita scheda conforme a un modello approvato.
Il successivo articolo 4 del citato decreto ha poi stabilito che
l'ammontare complessivo delle operazioni annotate su ciascuna scheda
mensile o trimestrale è registrato distintamente nel registro degli
acquisti previsto dall'articolo 25 del Dpr n. 633/72, entro il termine ivi
stabilito.
Inoltre, la circolare n. 205/1998 prevede che, prima della registrazione,
l'intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato nell'esercizio
d'impresa, annoti sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile, alla
fine del mese o del trimestre, dall'apposito dispositivo esistente nel
veicolo.
La stessa circolare ha precisato anche, per quanto concerne la
registrazione delle operazioni di vendita dei carburanti, i gestori devono
annotare l'ammontare globale dei corrispettivi entro il giorno non festivo
successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate e con
riferimento a tale giorno.
I soggetti d'imposta acquirenti, poi, devono annotare distintamente nel
registro degli acquisti ciascuna scheda mensile o trimestrale numerata
seguendo la progressione numerica del registro medesimo.
Dalla registrazione devono risultare il mese o il trimestre e il veicolo
cui si riferisce la scheda, il numero attribuito, l'ammontare complessivo
delle operazioni ovvero, nelle ipotesi di detraibilità dell'imposta
afferente l'acquisto del carburante, determinando imponibile e imposta con
la percentuale di scorporo prevista dal quarto comma dell'articolo 27 del
Dpr n. 633/72, ovvero secondo il metodo matematico previsto nel secondo
periodo del quarto comma medesimo.
In caso di operazioni non imponibili, deve essere indicato, in luogo
dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità della stessa e
la relativa norma.
Scheda carburante
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01-09-2006 19.03.29
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