Se i creditori dell'azienda cedente non procedono alla liberazione della
stessa ai sensi dell'art.2560 c.c., è sufficiente iscrivere i relativi
importi tra i conti d'ordine oppure è opportuno lasciarli in contabilità
come debiti(annullandone in tal caso il valore con una posta creditoria
verso la cessionaria)?
> Se i creditori dell'azienda cedente non procedono alla liberazione della
> stessa ai sensi dell'art.2560 c.c., è sufficiente iscrivere i relativi
> importi tra i conti d'ordine oppure è opportuno lasciarli in contabilità
> come debiti(annullandone in tal caso il valore con una posta creditoria
> verso la cessionaria)?
direi che è una delle tipiche informazioni da indicare nei conti d'ordine
e soprattutto in nota integrativa.
>> Se i creditori dell'azienda cedente non procedono alla liberazione della
>> stessa ai sensi dell'art.2560 c.c., è sufficiente iscrivere i relativi
>> importi tra i conti d'ordine oppure è opportuno lasciarli in contabilità
>> come debiti(annullandone in tal caso il valore con una posta creditoria
>> verso la cessionaria)?
> direi che è una delle tipiche informazioni da indicare nei conti d'ordine
> e soprattutto in nota integrativa.
> --
> Tango
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Sei sicuro?
Nei conti d'ordine in genere vanno iscritti i rischi derivanti da garanzie
prestate per debiti di terzi quali fidejussioni, avalli ecc, impegni che
comportano la preventiva escussione del debitore principale.
Nel caso di specie invece la mancata liberazione da parte del creditore fa
sì che il cedente sia a tutti gli effetti il debitore principale.
Lo stesso art.2560 recita " l'alienante non è liberato dai
debiti................se non risulta che i creditori vi abbiano
acconsentito".
Il creditore in altre parole non è tenuto alla preventiva escussione del
cessionario, potendo agire indifferentemente nei confronti del cedente o del
cessionario.
Inoltre nel principio contabile n.22 odc non viene menzionato esplicitamente
il mio caso il ché mi fa pensare che forse l'iscrizione nel sistema
principale potrebbe essere quello più corretto.
> > >> Se i creditori dell'azienda cedente non procedono alla liberazione della
> >> stessa ai sensi dell'art.2560 c.c., è sufficiente iscrivere i relativi
> >> importi tra i conti d'ordine oppure è opportuno lasciarli in contabilità
> >> come debiti(annullandone in tal caso il valore con una posta creditoria
> >> verso la cessionaria)?
> > > direi che è una delle tipiche informazioni da indicare nei conti d'ordine
> > e soprattutto in nota integrativa.
> > > > --
> > Tango
> > ---------------------------------------------------------------------------
> Sei sicuro?
non più tanto:-( io avevo in mente il secondo comma del 2560 ma tu ti
riferisci al primo. Forse ha più natura di passività potenziale da
iscrivere a fondo rischi. O, forse, occorre esaminare il caso pratico e
decidere, a seconda del grado di solvibilità del cedente, se ha più la
nature di debito o di fondo rischi
>> Sei sicuro?
> non più tanto:-( io avevo in mente il secondo comma del 2560 ma tu ti
> riferisci al primo. Forse ha più natura di passività potenziale da
> iscrivere a fondo rischi. O, forse, occorre esaminare il caso pratico e
> decidere, a seconda del grado di solvibilità del cedente, se ha più la
> nature di debito o di fondo rischi
> --
> Tango
> questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
> http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad abuse@newsland.it
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Il problema è che il cedente è messo male e rischia il fallimento.
Fino ad oggi non ha iscritto nulla a bilancio (la cessione risale a qualche
anno fa e i debiti ceduti non sono ancora estinti).
Il cessionario a sua volta non è messo bene.
Se venissero iscritti come debiti-crediti ci potrebbero essere problemi con
il curatore il quale potrebbe azionare il credito verso la cessionaria per
l'intero ed estinguere il debito ceduto in percentuale.
Certo, ci sarebbe da discutere sull'esigibilità del credito verso la
cessionaria però.............
In tal caso comunque ci rimetterebbe solo la cessionaria.
> >> Sei sicuro?
> > > non più tanto:-( io avevo in mente il secondo comma del 2560 ma tu ti
> > riferisci al primo. Forse ha più natura di passività potenziale da
> > iscrivere a fondo rischi. O, forse, occorre esaminare il caso pratico e
> > decidere, a seconda del grado di solvibilità del cedente, se ha più la
> > nature di debito o di fondo rischi
> > > > > --
> > Tango
> > > questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
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> Il problema è che il cedente è messo male e rischia il fallimento.
> Fino ad oggi non ha iscritto nulla a bilancio (la cessione risale a qualche
> anno fa e i debiti ceduti non sono ancora estinti).
> Il cessionario a sua volta non è messo bene.
> Se venissero iscritti come debiti-crediti ci potrebbero essere problemi con
> il curatore il quale potrebbe azionare il credito verso la cessionaria per
> l'intero ed estinguere il debito ceduto in percentuale.
> Certo, ci sarebbe da discutere sull'esigibilità del credito verso la
> cessionaria però.............
Certo l'iscrizione di una passività, anche potenziale, gioca male nei
confronti del "futuro" curatore del cedente che ne farebbe un sol
boccone:-(.
D'altra parte, se i bilanci passati della cessionaria non hanno neppure
affrontato questo problema, non è certo la tardiva iscrizione di un fondo
rischi o (debito che sia) a sanarli.
A prescindere dai principi contabili forse, per motivi di opportunità,
il minore dei mali è quello di non fare nulla.. .
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