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  #1  
Vecchio 10-05-2007, 11.24.26
studio comm
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Predefinito imposta di bollo su fatture via web

FATTO
Una società emette fatture non assoggettati ad iva superiori a 77,00 euro,
apponendo la marca da 1,81 (la marca NON viene MAI addebitata in fattura per
politica aziendale).

DOMANDA
Adesso la società invia gli originali cartacei tramite e-mail. Come deve
fare per apporre la marca da bollo?

NORMATIVA (in spregio ai puristi commercialisti che non ritengono le CM
norme di legge, ma per favore abbiate pietà)
La CM 45 del 19/10/2005 detta le modalità per l'invio delle fatture cartacee
ed elettroniche. Al punto 2.6.1 è detto chiaramente che se invio la FATTURA
CARTACEA via e-mail non è obbligatorio che essa sia resa immodificabile
tramite la firma elettronica qualificata e il riferimento temporale (di cui
ampiamente e minuziosamente si parla in questa circolare).
Per rendere ufficiale tale invio mi pare di aver capito che anche in caso di
*fattura cartacea* è obbligatorio che ci sia un ACCORDO con il destinatario
(art.21 c.1/633).

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
All'interno di questo accordo pensavo di far scrivere che "nel caso
venissero emesse fature che devono riportare obbligatoriamente la marca da
bollo, essa dovrà essere apposta a cura del destinatario con pieno
assolvimento di responsabilità del mittente" .

Cosa ne pensate? Avete avuto casi simili e risolto in altro modo?
Grazie per l'attenzione


Alt 10-05-2007, 11.24.26
borsa-italia.net
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  #2  
Vecchio 10-05-2007, 21.20.21
Sergio
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Predefinito Re: imposta di bollo su fatture via web


"studio comm" <studiocomm@iol.it> ha scritto nel messaggio
news:f1uodn$n4e$1@tdi.cu.mi.it...

> All'interno di questo accordo pensavo di far scrivere che "nel caso
> venissero emesse fature che devono riportare obbligatoriamente la marca da
> bollo, essa dovrà essere apposta a cura del destinatario con pieno
> assolvimento di responsabilità del mittente" .


mi ricorda tanto quella scritta sui calendari con pubblicità

'assogettato ad imposta di bollo qualora esposto al pubblico'...


  #3  
Vecchio 11-05-2007, 12.57.40
studio comm
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Predefinito Re: imposta di bollo su fatture via web


"Sergio" <serpic_toglimi@email.it> ha scritto nel messaggio
news:5ah9jlF2o3mjvU1@mid.individual.net...

> mi ricorda tanto quella scritta sui calendari con pubblicità
> 'assogettato ad imposta di bollo qualora esposto al pubblico'...


mi sembri il Lo Cascio della situazione, commenta e non concede un parere.
;-)
vabbè, è venerdì.


  #4  
Vecchio 15-05-2007, 10.57.39
satoshi
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Predefinito Re: imposta di bollo su fatture via web

On 10 Mag, 11:24, "studio comm" <studioc...@iol.it> wrote:
> FATTO
> Una società emette fatture non assoggettati ad iva superiori a 77,00 euro,
> apponendo la marca da 1,81 (la marca NON viene MAI addebitata in fattura per
> politica aziendale).
> DOMANDA
> Adesso la società invia gli originali cartacei tramite e-mail. Come deve
> fare per apporre la marca da bollo?
> NORMATIVA (in spregio ai puristi commercialisti che non ritengono le CM
> norme di legge, ma per favore abbiate pietà)
> La CM 45 del 19/10/2005 detta le modalità per l'invio delle fatture cartacee
> ed elettroniche. Al punto 2.6.1 è detto chiaramente che se invio la FATTURA
> CARTACEA via e-mail non è obbligatorio che essa sia resa immodificabile
> tramite la firma elettronica qualificata e il riferimento temporale (di cui
> ampiamente e minuziosamente si parla in questa circolare).
> Per rendere ufficiale tale invio mi pare di aver capito che anche in casodi
> *fattura cartacea* è obbligatorio che ci sia un ACCORDO con il destinatario
> (art.21 c.1/633).
> PROPOSTA DI RISOLUZIONE
> All'interno di questo accordo pensavo di far scrivere che "nel caso
> venissero emesse fature che devono riportare obbligatoriamente la marca da
> bollo, essa dovrà essere apposta a cura del destinatario con pieno
> assolvimento di responsabilità del mittente" .
> Cosa ne pensate? Avete avuto casi simili e risolto in altro modo?
> Grazie per l'attenzione


il decreto sulla fatturazione elettronica prescrive che, in caso di
apposizione di bollo, l'mposta debba essere assolta in modo virtuale,
operatività permessa dal 1972 dietro autorizzazione concessa dall?
agenzia delle Entrate su richiesta dell'impresa: questa autorizzazione
deve essere stampata sulla fattura (come una label sul report) e
l'importo del bollo deve però essere presente.

attenzione però: solo se si rispettano i vincoli della fatturazione
elettronica (firma digitale con doppia chiave di hash, marca
temporale...) è possibile non inviare in cartaceo le fatture....

scusa ma sono di fretta: se hai bisogno chiedi...
ciao
f


  #5  
Vecchio 15-05-2007, 11.09.29
studio comm
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Predefinito Re: imposta di bollo su fatture via web


"satoshi" <satoshi@email.it> ha scritto nel messaggio
news:1179219459.083230.55280@k79g2000hse.googlegro ups.com...

> il decreto sulla fatturazione elettronica prescrive che, in caso di

apposizione di bollo, l'mposta debba essere assolta in modo virtuale,
operatività permessa dal 1972 dietro autorizzazione concessa dall?
agenzia delle Entrate su richiesta dell'impresa: questa autorizzazione
deve essere stampata sulla fattura (come una label sul report) e
l'importo del bollo deve però essere presente.

io avevo capito che questo meccanismo dovesse essere adempiuto da coloro che
effettuavano la "fatturazione elettronica" mentre NULLA ho trovato per
quella cartacea.

> attenzione però: solo se si rispettano i vincoli della fatturazione

elettronica (firma digitale con doppia chiave di hash, marca
temporale...) è possibile non inviare in cartaceo le fatture....

io non utilizzo la fatturazione elettronica, bensì mi avvalgo solo
dell'invio via e-mail della fattura cartacea. Infatti come avevo dià
spiegato nel pmio post precedente vi è differenza fra fattura elettronica e
cartacea, infatti proprio la CM 45 del 19/10/05 detta tale modalità.
Grazie per la tua diponibilità


  #6  
Vecchio 15-05-2007, 13.35.29
satoshi
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Predefinito Re: imposta di bollo su fatture via web

On 15 Mag, 11:09, "studio comm" <studioc...@iol.it> wrote:
> "satoshi" <sato...@email.it> ha scritto nel
> io non utilizzo la fatturazione elettronica, bensì mi avvalgo solo
> dell'invio via e-mail della fattura cartacea. Infatti come avevo dià
> spiegato nel pmio post precedente vi è differenza fra fattura elettronica e
> cartacea, infatti proprio la CM 45 del 19/10/05 detta tale modalità.
> Grazie per la tua diponibilità


il problema però si pone anche per l'invio di fatture stampate
effettivamente da terzi: pensiamo al postel. Non è che le poste
possano stampare ed apporre poi fisicamente la marca - e questo non
ricade nelle fatture emesse in nome e per conto di...-
quindi dovrebbe essere così anche per l'invio pdf.
Per analogia per la fatturazione elettronica si è definito valido il
medesimo meccanismo.

non ho sottomano la 45/e: ma l'invio semplice del pdf via email
permette di non inviare la cartacea? e in caso di controlli cosa
vince? l'esemplare dell'emittente o quello del ricevente? la tenuta
della corrispondenza come viene accertata?
scusa ma sono cose che mi interessano...
grazie
ciao

  #7  
Vecchio 16-05-2007, 11.00.40
studio comm
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Predefinito Re: imposta di bollo su fatture via web

"satoshi" <satoshi@email.it> ha scritto nel messaggio
news:1179228928.963359.285840@h2g2000hsg.googlegro ups.com...

> il problema però si pone anche per l'invio di fatture stampate

effettivamente da terzi: pensiamo al postel. Non è che le poste
possano stampare ed apporre poi fisicamente la marca - e questo non
ricade nelle fatture emesse in nome e per conto di...-

quello che dici è corretto, ma allora ti faccio un altro esempio: vado dal
medico che mi rilascia fattura sulla quale deve apporre m.bollo 1,81 se egli
non me la addebita ecco che "dovrei" apporla io cliente. Oppure pago
l'affitto mediante bonifico bancario, anche in questo caso il locatore non
addebita la marca e non la appone.
Ora si deve capire quali siano le responsabilità del "mittente" e quanto
ampia sia la solidarietà con il "destinatario".

> quindi dovrebbe essere così anche per l'invio pdf.


> non ho sottomano la 45/e


te la copio incollo piu' sotto, ma cmq la trovi anche in banca dati del
ministero

> ma l'invio semplice del pdf via email

permette di non inviare la cartacea?

è appunto questo il punto, mi pare di aver capito che la cartacea possa NON
essere piu' inviata, previo il famoso "accordo".

> e in caso di controlli cosa

vince? l'esemplare dell'emittente o quello del ricevente?

a meno che non si tratti di una mancanza "continua e a regime", ritengo che
l'omissione, se il verificatore ha un minimo di buon senso, possa essere
ovviata, apponendo la marca al momento della verifica stessa :-)

> la tenuta

della corrispondenza come viene accertata?

assolutamente nei modi normali, poichè la fattura cartadea, deve essere
stampata dalla ricevente (a meno che a sua volta egli non abbia optato per
l'archiviazione elettronica)

Grazie per il dibattito
Ciao
***************************************izio di documentazione tributaria
Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Circolare del 19/10/2005 n. 45

Oggetto:

Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 - attuazione della

direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalita' di

fatturazione in materia di IVA

Sintesi:

La circolare fornisce chiarimenti, in ordine alle novita' introdotte dal

decreto legislativo n. 52/2004 con il quale e' stata recepita in Italia la

direttiva 2001/115/CE in tema di armonizzazione e semplificazione degli

obblighi di fatturazione in materia di fatturazione in materia di imposta

sul valore aggiunto.

In particolare la circolare illustra un quadro completo delle

semplificazioni e delle nuove regole, approfondendo e fornendo chiarimenti

relativamente alle procedure da seguire per rendere integralmente

elettronico il flusso, la gestione e la conservazione delle fatture IVA.

Testo:

INDICE

1. PREMESSA 3

2. MODIFICA DELLA DISCIPLINA IVA RELATIVA ALLA FATTURAZIONE 3

2.1.Operazioni da documentare con fattura 3

2.2. Soggetti obbligati ad emettere la fattura 3

2.2.1 Reverse charge e autofattura 3

2.2.2 Emissione della fattura da parte del cliente o di un terzo

3

2.2.2.1 Operazioni straordinarie 3

2.3. Contenuto della fattura 3

2.3.1 Elementi fondamentali 3

2.3.2. Elementi eventuali 3

2.3.3. Indicazioni aggiuntive 3

2.4. Emissione della fattura 3

2.4.1. Fatturazione immediata 3

2.4.2. Fatturazione differita 3

2.4.3. Momento di emissione della fattura 3

2.5. Modalita' di emissione della fattura 3

2.5.1 Fattura cartacea 3

2.5.2. Fattura elettronica 3

2.5.2.1. Riferimento temporale e firma elettronica qualificata 3

2.5.2.2. Electronic data interchange - EDI 3

2.6. Invio della fattura 3

2.6.1. Fattura inviata elettronicamente 3

2.6.2. Fattura inviata con mezzi tradizionali 3

2.7. Annotazione delle fatture 3

2.7.1. Fatture di vendita 3

2.7.2. Fatture di acquisto 3

2.7.3. Altri documenti 3

3. OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DEI REGISTRI E DEI DOCUMENTI 3

3.1. Conservazione elettronica 3

3.1.1. Conservazione delle fatture emesse in formato

elettronico 3

3.1.2. Conservazione delle fatture consegnate o spedite in formato

analogico 3

3.2. Localizzazione della conservazione 3

4. CONTROLLO DEI DOCUMENTI CONSERVATI ELETTRONICAMENTE 3

4.1. Poteri e limiti di cui all'articolo 52 del dPR n. 633 del 1972 3

Pagina 1

Servizio di documentazione tributaria

Circolare del 19/10/2005 n. 45

4.1.1. Articolo 52 del dPR n. 633 del 1972 3

4.1.2. Articolo 55 del dPR n. 633 del 1972 3

Allegato: DECRETO LEGISLATIVO 20 FEBBRAIO 2004, N. 52 3

1. PREMESSA

Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 (di seguito decreto),

adottato in esecuzione della legge delega 3 febbraio 2003, n. 14 e

pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del

28 febbraio 2004, ha recepito nell'ordinamento italiano le disposizioni

contenute nella direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/115/CE

del 20 dicembre 2001 (di seguito direttiva), che nel modificare la VI

direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, disciplina la semplificazione,

modernizzazione e armonizzazione delle modalita' di fatturazione previste in

materia di imposta sul valore aggiunto.

Le disposizioni in argomento si inseriscono nel quadro evolutivo delle

opportunita' offerte dalle nuove tecnologie disponibili. Lo sviluppo del

settore informatico ha indotto il legislatore comunitario a dettare regole

comuni in merito all'utilizzo della fattura elettronica e alla sua

conservazione, anche al fine di salvaguardare l'esigenza di controllo delle

Amministrazioni dei Paesi membri.

Per realizzare questo processo di modernizzazione e armonizzazione, la

direttiva e' intervenuta ad integrare le disposizioni vigenti prevedendo:

- in linea generale, le indicazioni da apporre sulla fattura;

- in particolare, per quanto attiene alla fatturazione tramite

strumenti elettronici, alle modalita' di emissione e di

conservazione.

In sede di recepimento della direttiva, il legislatore nazionale ha

disposto l'integrale sostituzione delle norme che disciplinano la

fatturazione (articolo 21 del dPR 26 ottobre 1972, n. 633) senza peraltro

alterare, per ragioni di sistematicita' e di coordinamento normativo, la

previgente struttura del dPR 633 del 1972.

L'articolo 1 del decreto ha sostituito l'articolo 21 del dPR n. 633

del 1972, integrando la disciplina concernente:

- il soggetto obbligato all'emissione della fattura (articolo

21, c. 1);

- il contenuto della fattura (articolo 21, c. 2);

- il momento di emissione della fattura (articolo 21, c. 1 e 4);

- le modalita' di emissione della fattura (articolo 21, c. 3 e

4);

- l'emissione dell'autofattura nei casi previsti dalla norma

(articolo 21, comma 5).

In particolare, sono state recepite le novita' della direttiva

concernenti:

- la possibilita' di emettere la fattura elettronica e di

trasmettere la fattura anche tramite strumenti informatici;

- la possibilita' di emettere fattura, in forma cartacea o

elettronica, da parte di un cliente o di un terzo, anche se

residenti in un Paese con il quale non esistono strumenti

giuridici che disciplinano la reciproca assistenza;

- gli elementi obbligatori da indicare nella fattura;

- la possibilita' di emettere, nei confronti di uno stesso

cliente, un'unica fattura per cessioni o prestazioni distinte

effettuate nello stesso giorno;

- l'obbligo di annotare in fattura che la stessa e' compilata

dal cliente, ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un

terzo.

Il decreto in commento ha, inoltre, armonizzato il testo

dell'articolo 21 con le disposizioni ad esso collegate.

Cosi', ad esempio, il nuovo testo dell'art. 21, comma 6, prevede, tra

le indicazioni obbligatorie, anche il riferimento alle operazioni soggette

al regime del "margine" (decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito

con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85) e a quelle delle agenzie

di viaggio e turismo (articolo 74-ter del dPR n. 633 del 1972). Inoltre, per

ragioni tecniche, il termine "non imponibili" (riferito alle cessioni di

beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale) e'

stato sostituito con il termine "non soggette". La sostituzione e' coerente

con la terminologia adottata dal legislatore nazionale che intende per "non

Pagina 2

Servizio di documentazione tributaria

Circolare del 19/10/2005 n. 45

soggette" le operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta per

mancanza del requisito della territorialita' (articolo 7, u.c., del dPR n.

633 del 1972), pur restando l'obbligo degli altri adempimenti previsti dalla

legge IVA (fatturazione, registrazione, riporto nella dichiarazione annuale

IVA).

Non sono stati, invece, effettuati interventi modificativi

relativamente alle previsioni contenute nella direttiva sugli obblighi di

fatturazione degli acconti e delle variazioni (articolo 2, paragrafi 2 e 5),

in quanto gia' disciplinati dalla normativa vigente, rispettivamente dagli

articoli 6 e 26 del dPR n. 633 del 1972.

Il decreto, infine, ha apportato modifiche agli articoli 39 e 52 del

dPR n. 633 del 1972 concernenti rispettivamente "la tenuta e conservazione

dei registri e dei documenti" e gli "accessi, ispezioni e verifiche". In

particolare, l'intervento piu' rilevante consiste nell'aver previsto la

possibilita' di conservare le fatture in forma elettronica in un Paese

estero con il quale esistono strumenti giuridici che disciplinano la

reciproca assistenza.

Si osserva, tra l'altro, che per effetto della nuova stesura, i commi

dell'articolo 21 hanno perso la numerazione ordinale (primo, secondo, ...) e

seguono attualmente quella cardinale (comma 1, comma 2, ...).

2. MODIFICA DELLA DISCIPLINA IVA RELATIVA ALLA FATTURAZIONE

Nel sistema dell'IVA e' previsto l'obbligo di documentare le cessioni

di beni o le prestazioni di servizi mediante l'emissione della fattura.

Tuttavia, posto che la norma comunitaria consente agli Stati membri di

ritenere ugualmente validi documenti equivalenti alla fattura, il

legislatore nazionale ha ritenuto che le operazioni possano essere

certificate anche mediante un documento che assume la forma di "nota, conto,

parcella e simili", purche' contenga tutti gli elementi propri della
fattura.

2.1.Operazioni da documentare con fattura

L'articolo 21 del dPR n. 633 del 1972 dispone l'obbligo di

documentare mediante fattura le operazioni "imponibili", ossia, ai sensi

dell'articolo 1 del medesimo decreto, le "cessioni di beni e le prestazioni

di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o

nell'esercizio di arti e professioni" e le "importazioni da chiunque

effettuate".

Il menzionato articolo 21 prevede l'obbligo di emettere fattura anche

per le operazioni, elencate nel comma 6, che, pur non prevedendo l'addebito

dell'imposta, sono comunque rilevanti ai fini IVA. In tal caso, in luogo

dell'aliquota e dell'imposta, occorre annotare in fattura che trattasi di

"operazione non soggetta, non imponibile, esente, ovvero assoggettata al

regime del margine", riportando altresi' gli estremi delle norme di

riferimento.

Devono essere ugualmente documentate con fattura le cessioni non

imponibili di beni che si trovano all'interno di un deposito IVA (articolo

50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), fatte salve le ipotesi

in cui il cedente ed il cessionario siano entrambi soggetti non residenti,

non identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato ovvero con stabile

organizzazione in Italia che non interviene materialmente nell'operazione.

In tale circostanza, infatti, e' richiesto solo l'invio al depositario di un

documento commerciale che attesti l'avvenuta transazione.

2.2. Soggetti obbligati ad emettere la fattura

I contribuenti che pongono in essere operazioni rilevanti ai fini

dell'imposta sul valore aggiunto nel territorio dello Stato hanno l'obbligo

di emettere la fattura, fatte salve le deroghe espressamente previste dalle

norme vigenti (cfr ad esempio, articoli 22, 34 e 36-bis del dPR n. 633 del

1972).

La fattura deve essere rilasciata anche dai soggetti non residenti

che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nello Stato, sia

nell'ipotesi in cui si avvalgono di una stabile organizzazione sia quando

operano mediante rappresentante fiscale sia, infine, quando si sono

identificati direttamente.

Esistono, tuttavia, dei casi in cui l'obbligo di emettere fattura e'

posto a carico di soggetti diversi dal cedente o prestatore.

2.2.1 Reverse charge e autofattura

L'obbligo di emettere la fattura si trasferisce, a volte, in capo al

Pagina 3

Servizio di documentazione tributaria

Circolare del 19/10/2005 n. 45

soggetto cessionario o committente se soggetto passivo d'imposta.

E' il caso ad esempio delle cessioni e delle prestazioni effettuate

da soggetti non residenti, che non si siano identificati direttamente e che

non abbiano nominato un rappresentante fiscale, per le quali, per effetto

delle disposizioni di cui all'articolo 17, terzo comma, del dPR n. 633 del

1972, si applica il meccanismo con cui il soggetto d'imposta, che acquista

il bene o il servizio nell'esercizio d'impresa, arte o professione, in

aggiunta all'obbligo di emettere fattura, assume la figura di debitore

d'imposta nei riguardi dell'Erario, in luogo del soggetto che ha posto in

essere l'operazione (c.d. reverse charge).

Ne consegue che il cessionario/committente adempie agli obblighi

formali e sostanziali previsti dalla disciplina IVA ed e' responsabile delle

eventuali violazioni commesse. Occorre evidenziare, tuttavia, che

nell'ipotesi in cui il cessionario non agisca come soggetto passivo

d'imposta nazionale, il cedente resta debitore d'imposta e pertanto deve

nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente e assolvere

agli obblighi di fatturazione.

Nelle ipotesi di acquisti da agricoltori esonerati (articolo 34 del

dPR n. 633 del 1972), invece, il cessionario ha esclusivamente l'obbligo di

autofatturarsi e di annotare il documento a norma dell'art. 25 del dPR n.

633 del 1972 poiche', a differenza dell'ipotesi precedente, non assume la

figura di debitore d'imposta.

2.2.2 Emissione della fattura da parte del cliente o di un terzo

Atteso che la pratica di affidare a terzi l'incarico di emettere

fattura (outsourcing) e' invalsa da tempo in diversi paesi della Comunita'

europea, il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno disporne la

regolamentazione.

Le relative disposizioni della direttiva sono state recepite nel

decreto laddove si prevede la facolta' per il cedente del bene o prestatore

del servizio, "ferma restando la sua responsabilita'", di far emettere la

fattura "dal cessionario o dal committente, ovvero, per suo conto, da un

terzo" (articolo 21, c. 1, primo periodo).

In tal caso, la fattura deve contenere l'indicazione che la stessa e'

"compilata dal cliente, ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un

terzo" (articolo 21, c. 2, lettera h.

La novellata norma precisa, altresi', che il cedente/prestatore

continua ad essere responsabile delle violazioni, connesse all'emissione

della fattura.

L'articolo 21, come innovato dal decreto in commento, dispone inoltre

che laddove il cliente o terzo incaricato risieda in un Paese con il quale

non siano in vigore strumenti per la reciproca assistenza in materia IVA, il

cedente/prestatore e' tenuto a comunicare, in via preventiva,

all'Amministrazione finanziaria il possesso di alcuni requisiti, a garanzia

della propria affidabilita'.

In particolare, l'articolo 1 del Provvedimento del direttore dell'Agenzia

delle Entrate del 09 dicembre 2004 stabilisce che il cedente/prestatore:

Q deve avere iniziato l'attivita' da almeno cinque anni;

Q non deve aver ricevuto, nel corso dei cinque anni precedenti, atti

impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali IVA.

Il primo dei predetti elementi testimonia la stabilita' dell'attivita'

nel tempo, il secondo l'affidabilita' del soggetto interessato.

I cinque anni, da intendersi come anni solari, decorrono dalla data

di attribuzione della partita IVA.

Per jviolazioni sostanziali' s'intendono "le omissioni e gli errori

che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, violazioni

rilevabili cioe' sia in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base

alla dichiarazione prodotta che in sede di rettifica della stessa" (cfr.

circolare 17 maggio 2000, n. 98).

A titolo esemplificativo, si considerano senza dubbio atti impositivi

gli avvisi di accertamento, compresi quelli parziali, di cui all'articolo

54, quinto comma, del dPR n. 633 del 1972, nonche' gli atti di contestazione

ed avvisi di irrogazione sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18

dicembre 1997, n. 472.

Non rientrano nella categoria degli atti impositivi l'avviso di

liquidazione, l'ingiunzione e il ruolo derivanti dalla mera liquidazione e

riscossione del tributo e degli accessori.

Pagina 4

Servizio di documentazione tributaria

Circolare del 19/10/2005 n. 45

Le modalita' di compilazione, i contenuti e le procedure di invio

telematico della comunicazione preventiva sono state definite con il

provvedimento del Direttore dell'Agenzia 9 dicembre 2004, ai sensi

dell'articolo 3 del decreto.

Le disposizioni in materia di outsourcing (esternalizzazione del

processo di emissione di fatture) si applicano anche ai soggetti non

residenti che operano nel territorio nazionale mediante una stabile

organizzazione, un rappresentante fiscale ovvero che si sono identificati

direttamente. Il soggetto passivo "nazionale" indicato nell'articolo 21, c.

1, infatti, e' colui che opera nel "territorio nazionale".

Prima della emanazione del decreto, in via amministrativa era stata

affermata la possibilita' di conferire l'incarico di emettere fattura ad un

terzo (cfr. risoluzioni 30 luglio 1990, n. 450217, 28 luglio 1992, n.

445707; 6 giugno 1994, n. 1186; 5 agosto 1994, 2605; 29 maggio 1998, n. 50;

12 febbraio 1999, n. 24; 7 maggio 1999, n. 75; 4 dicembre 2001, n. 202).

Anche in assenza di espressa previsione normativa, si ritiene che il

cedente o prestatore debba autorizzare preventivamente il cliente o il terzo

all'emissione della fattura e che entrambe le parti diano il consenso alle

procedure di emissione da adottare. L'esigenza di dialogo tra le due parti

discende, altresi', dalla necessita' di comunicare gli elementi

caratterizzanti l'operazione da fatturare e di rispettare l'obbligo di

numerazione progressiva della fattura.

Tra l'altro, nell'ipotesi di emissione della fattura da parte del

cliente ovvero di un terzo non incaricato della gestione della contabilita',

la fattura emessa deve essere inviata al cedente o prestatore, oppure al

soggetto depositario delle scritture contabili da lui stesso indicato,

affinche' siano posti in essere gli ulteriori obblighi di registrazione del

documento, di liquidazione e di versamento dell'imposta dovuta.

2.2.2.1 Operazioni straordinarie

Qualora il contribuente sia stato interessato da una operazione

straordinaria e voglia affidare l'incarico della fatturazione ad un soggetto

residente in un Paese con il quale non esistono rapporti di reciproca

assistenza in materia di IVA, i requisiti di affidabilita' di cui

all'articolo 21, comma 1,del dPR n. 633 del 1972 vanno verificati con

riferimento ai soggetti stessi che hanno partecipato all'operazione

straordinaria.

Conferimento d'azienda

La sussistenza dei richiamati requisiti (inizio dell'attivita' da

almeno cinque anni e assenza nei cinque anni precedenti di atti impositivi e

contestazione di violazioni) deve essere separatamente accertata in capo al

conferente ed al conferitario.

Ciascuna delle due entita', infatti, potra' avvalersi della

possibilita' di affidare l'incarico della fatturazione ad un soggetto

residente in un Paese con il quale non esistono rapporti di reciproca

assistenza in materia di IVA una volta verificato il rispetto dei due

requisiti richiesti dalla norma.

Ne consegue che, se la conferitaria e' una societa' di nuova

costituzione, non potra' avvalersi della facolta' prevista dalla

disposizione in commento prima del decorso di cinque anni.

Lo stesso dicasi per i conferimenti in regime di neutralita', essendo

irrilevante, ai fini di cui trattasi, il disposto dell'articolo 5, comma 8,

primo periodo della VI direttiva CEE secondo cui, ai fini IVA, il

cessionario (o conferitario) dell'azienda "continua la persona del cedente";

invero, la continuita' attiene agli elementi e alle operazioni relative

all'azienda e non anche ai requisiti soggettivi di affidabilita'.

Fusione

Fusione per incorporazione o fusione propria in una societa' di nuova

costituzione o preesistente.

L'immedesimazione soggettiva conseguente alle operazioni di fusione ed

il principio di neutralita' ad esse applicabile fanno si' che i requisiti

soggettivi posseduti dalle societa' partecipanti all'operazione debbano

riferirsi all'incorporante o alla societa' risultante dalla fusione.

Il riscontro dell'esistenza dei suddetti requisiti di affidabilita' di

cui all'articolo 21, comma 1, del dPR n. 633 del 1972 deve effettuarsi e

verificarsi, congiuntamente, in capo a tutte le societa' partecipanti

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all'operazione.

Scissione

La scissione si connota come fenomeno di suddivisione, in regime di

neutralita', di un medesimo soggetto.

Pertanto, nelle operazioni di scissione parziale o totale in societa'

beneficiarie neocostituite, alla scissa e/o alle beneficiarie saranno

attribuibili i requisiti soggettivi propri della societa' scissa. In altre

parole, tali societa' saranno considerate "affidabili" se la scissa aveva

iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e non aveva ricevuto, nel corso

degli ultimi cinque anni, atti impositivi o di contestazione di violazioni

sostanziali IVA.

Qualora le operazioni coinvolgano beneficiarie preesistenti, la

verifica dei requisiti in capo ad esse deve tener conto anche del loro

particolare status. Pertanto, la sussistenza dei due requisiti richiesti

deve essere verificata in capo a tutti i soggetti partecipanti

all'operazione.

2.3. Contenuto della fattura

Il legislatore comunitario, al fine di armonizzare il contenuto dei

documenti volti a certificare le operazioni rilevanti ai fini IVA,

nell'ottica della crescente internazionalizzazione delle economie e dello

sviluppo del commercio elettronico, ha definito il contenuto minimo

obbligatorio della fattura. La direttiva ha dato, inoltre, facolta' agli

Stati membri di ampliare l'elenco degli elementi da indicare in fattura, in

ogni caso salvaguardando il principio della proporzionalita' degli obblighi

imposti al soggetto passivo nazionale rispetto agli altri operatori

comunitari.

Tanto premesso, nella riscrittura dell'articolo 21 il decreto ha

integrato l'elenco degli elementi obbligatori della fattura. Si esaminano di

seguito i commi 2 e 3 del citato articolo.

2.3.1 Elementi fondamentali

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, dPR n. 633 del 1972, come

modificato dal decreto, la fattura deve essere datata e numerata

progressivamente "per ciascun anno solare" e non per tutto il periodo di

vita dell'impresa. La progressione numerica delle fatture iva per anno

solare deve essere rispettata anche dalle imprese con esercizio sociale non

coincidente con l'anno solare.

Resta salva la possibilita' di utilizzare piu' serie di numerazione

(in presenza, ad esempio, di differenti centri di fatturazione, diversi

prodotti, diverse sedi, ...), purche' siano rispettati gli obblighi di

registrazione. La numerazione progressiva deve essere rispettata anche

quando la fattura non e' emessa direttamente dal soggetto passivo ma, per

suo conto, dal proprio cliente o da un terzo.

La fattura deve, inoltre, contenere:

a) tutti gli elementi necessari per identificare i soggetti tra i quali

e' intervenuta l'operazione, i dati del "rappresentante fiscale",

qualora sia parte dell'operazione (indicazione non prevista nel

previgente articolo 21), nonche' l'ubicazione della stabile

organizzazione per i soggetti non residenti e la partita IVA del

"cedente o prestatore". Il riferimento al "cedente o prestatore" e'

coerente con la previsione che il "soggetto emittente" possa essere il

cliente o un terzo (elemento innovato);

b) tutti gli elementi identificativi del bene o della prestazione ossia

la natura, la qualita' e la quantita' (elemento immutato);

c) l'ammontare dei corrispettivi e degli altri importi che partecipano

alla determinazione della base imponibile, compreso il "valore normale"

dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui

all'articolo 15, n. 2, del dPR n. 633 del 1972 soggetti ad aliquota

piu' elevata (ossia il prezzo o il corrispettivo normalmente praticato

per i beni e servizi similari che, nel momento e nel luogo in cui

l'operazione viene effettuata, si trovano nel medesimo stadio di

commercializzazione e le cui parti contraenti sono tra loro in

condizioni di libera concorrenza) (elemento immutato);

d) il valore normale, ossia il prezzo di mercato, degli altri beni

ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, che non concorrono a

formare la base imponibile (elemento immutato);

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e) l'aliquota, l'imposta e l'imponibile, arrotondati al centesimo di

euro (elemento innovato);

f) il numero di partita IVA del cessionario del bene o del committente

del servizio, quando sia debitore d'imposta in luogo del cedente, con

l'indicazione della relativa norma di riferimento (o quella comunitaria

o quella nazionale) (reverse charge); (elemento nuovo). Analoga

annotazione si ritiene che debba essere effettuata da parte degli

operatori che, in applicazione di particolari disposizioni normative,

sono tenuti ad emettere "autofattura" (art. 34, comma 6 del dPR n. 633

del 1972);

g) per le cessioni tra Paesi membri di mezzi di trasporto nuovi (di cui

all'articolo 38, comma 4, del d.l. n. 331 del 1993) occorre indicare

nella fattura la data della prima immatricolazione o iscrizione in

pubblici registri ed il numero dei chilometri percorsi, delle ore

navigate o delle ore volate..

h) l'annotazione che la fattura e' stata compilata da parte del cliente

o, per conto del cedente o prestatore, da parte di un terzo, ogni volta

che si verifichi tale circostanza (elemento nuovo).

L'articolo 21 in commento non prevede l'obbligo di sottoscrivere la

fattura. Tuttavia, qualora sia emessa una fattura elettronica, i requisiti

di autenticita' dell'origine ed integrita' del contenuto devono essere

garantiti anche mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata

(cfr successivo prg. 2.5.2.).

2.3.2. Elementi eventuali

L'articolo 21, comma 3, dispone, inoltre, che nel caso in cui le

operazioni da certificare siano soggette ad aliquote diverse, le

informazioni concernenti la natura, qualita', e quantita' (comma 2, lettera

b, i corrispettivi e gli altri dati necessari per determinare la base

imponibile (comma 2, lettera c, nonche' l'imponibile e l'imposta (comma 2,

lettera e, devono essere indicati separatamente, ossia distinti per ciascuna

aliquota applicabile (elemento immutato).

Il medesimo comma 3 prevede che la fattura possa essere compilata

anche in lingua straniera e gli importi indicati in qualsiasi valuta,

purche' l'imposta sia indicata in euro e che, a richiesta

dell'Amministrazione finanziaria, si assicuri la traduzione in lingua

nazionale (elemento innovato). Tale disposizione completa quanto gia'

previsto dalla lettera e) del comma 2, ove viene stabilito che

l'arrotondamento degli importi indicati in fattura va effettuato al

centesimo di euro.

Il successivo comma 4, dell'articolo 21 prevede che nella fattura

c.d. "differita", ossia emessa in un momento diverso da quello della

consegna o spedizione del bene, occorre riportare anche gli estremi del

documento (di trasporto o altro documento idoneo ad individuare gli autori

dell'operazione) da cui risulta l'operazione stessa (elemento immutato).

Da ultimo l'articolo 21, comma 6, prevede che la fattura emessa per

certificare le operazioni non soggette, non imponibili, esenti, assoggettate

al regime del margine, deve indicare la natura dell'operazione ed il

relativo riferimento normativo (elemento innovato).

2.3.3. Indicazioni aggiuntive

Sono, in ogni caso, fatte salve le indicazioni aggiuntive, previste

da altre disposizioni in materia IVA con riguardo ad ipotesi particolari,

quali ad esempio:

- il numero di identificazione attribuito dallo Stato estero al

soggetto acquirente (numero di partita IVA preceduto dal codice

dello Stato membro), richiesto nel caso di cessione

intracomunitaria non imponibile o di prestazione intracomunitaria

non soggetta (articolo 44 del d.l. n. 331 del 1993);

- gli estremi della dichiarazione d'intento in caso di cessioni ad

esportatori abituali (articolo 8, comma 1, lettera c), del dPR n.

633 del 1972);

- gli estremi della fattura relativa al trasporto dei beni da

evidenziare sulla fattura separata emessa dagli autotrasportatori

per certificare le operazioni accessorie (cio' al fine di

usufruire dell'agevolazione della fatturazione differita e

dell'annotazione e pagamento dell'imposta nel trimestre solare

successivo a quello dell'emissione) (cfr. ris. 12 luglio 1974, n.

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501976 e circ. 13 agosto 1996, n. 198/E).

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 2250 del codice civile

le societa' iscritte nel registro delle imprese hanno l'obbligo di indicare:

- l'ufficio del registro delle imprese presso il quale e' registrata

la societa';

- il numero di iscrizione al registro;

- per le societa' di capitali, il capitale sociale;

- per le societa' a responsabilita' limitata, l'indicazione

dell'eventuale unico socio;

- l'eventuale stato di liquidazione della societa'.

2.4. Emissione della fattura

2.4.1. Fatturazione immediata

Ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del dPR n. 633 del 1972, "la

fattura e' emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata

a norma dell'articolo 6".

In particolare, ai sensi del menzionato articolo 6, occorre

distinguere tra:

- cessioni di beni immobili, che si considerano effettuate al momento

della stipulazione dell'atto;

- cessione di beni mobili, per cui rileva il momento della consegna o

spedizione dei beni;

- prestazioni di servizi, per cui rileva il momento del pagamento del

corrispettivo.

Tuttavia, qualora antecedentemente al verificarsi degli eventi appena

evidenziati e' pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo, l'operazione,

per la somma corrisposta, si considera effettuata e sorge l'obbligo di

emettere la fattura.

Atteso che il momento in cui l'operazione si considera effettuata

coincide, altresi', con il momento in cui l'imposta diviene esigibile,

occorre adempiere agli ulteriori obblighi ad essa connessi (ossia alla

registrazione della fattura e alla liquidazione ed al pagamento

dell'eventuale imposta ...). I medesimi obblighi sorgono anche quando,

antecedentemente alla cessione del bene o alla prestazione del servizio, e'

emessa comunque la fattura.

2.4.2. Fatturazione differita

La norma individua una serie di eccezioni alle disposizioni generali

sopra enunciate, che tengono conto della particolare natura e delle

modalita' di effettuazione dell'operazione posta in essere ovvero dei

soggetti coinvolti (cessioni periodiche, somministrazioni, consumo

personale, ...).

In particolare, lo stesso articolo 21, comma 4, con riguardo alle

cessioni di beni, dispone che, qualora la "consegna o spedizione risulti da

documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti

tra i quali si realizza l'operazione (...), la fattura e' emessa entro il

giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e

contiene anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi",

ossia permette l'emissione della c.d. "fattura differita".

Il documento di trasporto deve avere le caratteristiche enunciate dal

dPR 14 agosto 1996, n. 472.

In presenza dei sopra citati documenti e' consentito emettere

un'unica fattura riepilogativa di tutte le cessioni effettuate nel corso del

mese nei confronti dello stesso cliente.

Un'ulteriore deroga all'obbligo di emissione immediata della fattura

e' contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 21, comma 4, laddove e'

previsto che il cessionario il quale, a sua volta, effettui un'operazione di

cessione puo' emettere fattura entro il mese successivo a quello di consegna

o spedizione del bene, qualora la cessione a terzi sia dal medesimo attuata

per il tramite del proprio cedente (c.d. "cessione triangolare interna"). Il

differimento opera ogni qual volta il bene, acquistato dal cessionario e

ceduto ad un terzo, venga trasferito, per disposizione del cessionario,

direttamente al terzo acquirente a cura del primo cedente.

La norma previgente limitava tale facolta', concessa solo in

relazione a motivate esigenze e previa autorizzazione ministeriale,

rinviando ad un decreto del Ministro delle finanze per la definizione delle

modalita' di tenuta e conservazione delle predette fatture.

Il nuovo testo dell'articolo 21, che ha eliminato il riferimento

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all'autorizzazione preventiva, non prevede il rinvio al decreto

ministeriale. Invero, gia' la circolare 22 dicembre 1998, n. 288, nel

fornire istruzioni in materia di fatturazione differita, aveva riconosciuto

in linea generale e senza necessita' di specifiche istanze, la possibilita'

di avvalersi della procedura in commento, nel rispetto di determinate

condizioni (cfr risoluzione 7 marzo 2002, n. 78).

Si ricorda, inoltre, che la fatturazione differita non e' ammessa per

le operazioni tra il primo cedente ed il primo cessionario, che devono

essere documentate, pertanto, nei termini ordinari.

2.4.3. Momento di emissione della fattura

L'articolo 21, comma 1, ultimo periodo, dispone che "la fattura si ha

per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte ovvero

all'atto della sua trasmissione per via elettronica".

Con disposizione innovativa si prevede, accanto alle tradizionali

modalita' di invio della fattura (tramite consegna o spedizione), anche la

"trasmissione per via elettronica".

La trasmissione elettronica, quindi, viene indicata come un'ulteriore

modalita' di emissione delle fatture, di cui e' possibile avvalersi solo in

caso di preventivo accordo tra le parti, posto che il cessionario o

committente deve essere in possesso degli strumenti tecnici idonei alla

ricezione del documento.

La fattura (sia analogica che elettronica) spedita o consegnata nei

modi tradizionali si considera emessa, rispettivamente, al momento della

spedizione o della consegna.

Nell'ipotesi in cui l'incarico di emettere fattura sia affidato al

cliente, destinatario del documento, l'emissione della fattura coincide con

la sua compilazione, posto che viene a mancare una effettiva spedizione e/o

trasmissione del documento redatto. Qualora, invece, l'incarico sia affidato

ad un terzo, il momento di emissione coincide con quello della spedizione

e/o trasmissione da parte del terzo al cliente.

La fattura elettronica inoltrata per via telematica si ha per emessa

nel momento della sua trasmissione, ossia nel momento in cui il documento

informatico e' trasmesso per via elettronica al destinatario (vedi

successivo paragrafo 2.6.1.).

Peraltro, l'emissione della fattura puo' coincidere con il momento in

cui la fattura elettronica e' messa a disposizione del destinatario al quale

venga inviato un semplice messaggio (e-mail) contenente un protocollo di

comunicazione ed un link di collegamento al server ove la fattura e'

reperibile. In tal modo il destinatario, collegandosi al sito, puo'

effettuare in qualsiasi momento il download della fattura, ossia scaricare

il documento elettronico. In ogni caso, occorre che il ricevente sia nelle

condizioni di leggere il documento cosi' come messo a disposizione nel

server e, pertanto, e' assolutamente indispensabile il preventivo accordo

tra le parti.

2.5. Modalita' di emissione della fattura

Di norma, ciascuna operazione rilevante ai fini IVA e' certificata

mediante un distinto documento. Tuttavia, l'articolo 21, comma 3, come

modificato dal decreto, prevede la possibilita' di certificare mediante

un'unica fattura "riepilogativa", le diverse operazioni compiute nello

stesso giorno nei confronti del medesimo cliente. Prima di tale innovativa

disposizione, la facolta' di emettere fattura riepilogativa era concessa

solo per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risultava da

documento di trasporto o altro documento idoneo ad identificare le parti

dell'operazione (articolo 21, comma 4).

Anche la fattura riepilogativa puo' essere emessa in forma cartacea

ovvero elettronica.

2.5.1 Fattura cartacea

La fattura in formato cartaceo e' compilata in duplice esemplare, di

cui uno deve essere consegnato o spedito all'altra parte.

L'articolo 21, comma 5, tuttavia, prevede che la fattura sia emessa

in unico esemplare nell'ipotesi di applicazione dell'IVA con il sistema del

"reverse-charge" di cui all'articolo 17, terzo comma, del dPR n. 633, ossia

quando l'obbligo di emettere fattura e' posto a carico del cessionario o

committente o, per suo conto, di un terzo.

Anche la fattura in formato cartaceo puo' essere creata attraverso

uno strumento informatico; tuttavia, a differenza della fattura elettronica,

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le parti dell'operazione hanno l'obbligo di materializzare il documento

informatico su un supporto cartaceo, che costituisce, in questo caso,

l'originale della fattura. In tale evenienza, la materializzazione si rende

necessaria in quanto il documento e' carente dei requisiti (riferimento

temporale e firma elettronica qualificata) che caratterizzano la fattura

elettronica, garantendone la data certa e l'immodificabilita' del contenuto.

2.5.2. Fattura elettronica

La novita' piu' rilevante prevista dal decreto consiste nella

possibilita' di emettere la fattura elettronica.

A tale proposito, si fa presente che con il D.M. 23 gennaio 2004 (di

seguito D.M.) sono state definite le modalita' di assolvimento degli

obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione

su diversi tipi di supporto.

Per fattura elettronica s'intende il documento informatico,

predisposto in forma elettronica, secondo specifiche modalita' che

garantiscono l'integrita' dei dati contenuti e l'attribuzione univoca del

documento al soggetto emittente, senza necessita' di provvedere alla stampa

su supporto cartaceo.

Piu' precisamente, l'emittente deve assicurare:

- l'attestazione della data;

- l'autenticita' dell'origine;

- l'integrita' del contenuto.

Tali requisiti sono rispettivamente garantiti mediante l'apposizione

su ciascuna fattura, ovvero sul lotto delle fatture destinate ad un unico

soggetto, "del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata

dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica (...)"

(articolo 21, comma 3, quinto periodo, del dPR n. 633 del 1972).

2.5.2.1. Riferimento temporale e firma elettronica qualificata

Il riferimento temporale consiste in una informazione associata ad

uno o piu' documenti informatici che attesta la data e l'ora di formazione

della fattura elettronica. Qualora l'informazione sia perfezionata

contemporaneamente per piu' documenti associati questi ultimi sono

contraddistinti dal medesimo riferimento temporale.

La firma elettronica qualificata e' una "firma elettronica",

consistente ne "l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure

connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati

come metodo di autenticazione informatica, (omissis...) ottenuta attraverso

una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al

firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui

quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo e collegata ai

dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati

stessi siano stati successivamente modificati"; essa deve essere, altresi',

"basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo

sicuro per la creazione della firma, quale l'apparato strumentale usato per

la creazione della firma elettronica". Il "certificato qualificato",

peraltro, non e' che un "certificato elettronico conforme ai requisiti di

cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciato da certificatori

che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva"

(definizioni contenute nel capo I, sezione I, articolo 1, comma 1, lettere

q), r) ed f) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice

dell'Amministrazione Digitale - le cui disposizioni entreranno in vigore a

decorrere dal 1 gennaio 2006).

Il requisito di autenticita' ed integrita' della fattura e'

garantito, pertanto, dalla sottoscrizione elettronica, ossia

dall'apposizione della "firma elettronica qualificata".

La fattura elettronica, cosi' redatta, inoltre, "ha l'efficacia

prevista dall'articolo 2702 del codice civile", (cfr articolo 21, comma 2,

del d.lgs. n. 82 del 2005), ossia "fa piena prova, fino a querela di falso,

della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui

contro il quale la scrittura e' prodotta ne riconosce la sottoscrizione,

ovvero se questa e' legalmente considerata come riconosciuta". L'utilizzo

del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia

data prova contraria (cfr articolo 21, comma 2 del menzionato d. lgs. n 82).

Qualora il cedente o prestatore abbia incaricato il proprio cliente o

un terzo di emettere per suo conto la fattura, occorre che l'origine e

l'integrita' del documento elettronico siano garantiti dal soggetto

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emittente il quale e' tenuto ad apporre sia il riferimento temporale sia la

propria firma elettronica qualificata.

Al riguardo occorre tener conto degli accordi intervenuti tra il

cedente/prestatore ed il cliente/terzo, a seconda che questi prevedano

l'invio del documento finale gia' redatto oppure il semplice flusso di dati

da aggregare per la compilazione del documento finale. Nel primo caso

l'emittente e' sempre il cedente/prestatore che deve pertanto apporre la

propria firma elettronica. Nel secondo, invece, emittente e' il soggetto

terzo, che provvede ad aggregare i dati e, quindi, a generare il documento e

che, di conseguenza, dovra' apporre la propria firma elettronica. In ogni

caso, occorre annotare in fattura che la stessa e' stata compilata dal

cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, dal terzo (articolo 21,

comma 2, lettera h),del dPR n. 633 del 1972).

2.5.2.2. Electronic data interchange - EDI

In base all'articolo 21, l'autenticita' dell'origine e l'integrita'

del contenuto del documento informatico possono essere garantiti mediante

l'utilizzo di particolari sistemi di trasmissione elettronica di dati (EDI -

Electronic Data Interchange).

L'EDI e' un sistema di trasmissione dati caratterizzato,

principalmente, dallo scambio diretto di messaggi commerciali tra sistemi

informativi, a mezzo di reti di telecomunicazioni nazionali ed

internazionali.

Le parti dovranno attenersi all'"Accordo" predisposto dalla

Commissione Europea con il quale e' stato definito un modello di base

contrattuale, contenente alcune linee guida da rispettare, in modo da

migliorare il quadro giuridico e fornire un approccio uniforme per la

risoluzione dei problemi giuridici (cfr Raccomandazione della Commissione Ce

n. 94/820/Ce del 19 ottobre 1994). In particolare, nel richiamato documento

e' chiarito che l'EDI e' un sistema di trasmissione che si basa sull'impiego

di messaggi strutturati e codificati secondo una norma concordata: essi

possono essere elaborati dal computer automaticamente e senza ambiguita'.

L'accordo tipo prevede, inoltre, che siano esplicitamente enunciate

le procedure e misure di sicurezza riguardanti la verifica dell'origine, la

verifica dell'integrita' e il non disconoscimento dell'origine e del

ricevimento nonche' la riservatezza dei messaggi EDI.

2.6. Invio della fattura

2.6.1. Fattura inviata elettronicamente

Come chiarito in precedenza, l'emissione della fattura coincide con

la consegna o spedizione (fattura analogica) ovvero con la sua trasmissione

per via elettronica (fattura elettronica).

Per trasmissione elettronica si intende l'invio della fattura

mediante l'utilizzo di procedure informatizzate (quali il sistema di

trasmissione EDI, la posta elettronica, il telefax, via modem) per le quali

sia stato preventivamente acquisito il consenso del destinatario. La norma

non detta disposizioni in ordine alla formazione dell'accordo tra le parti,

lasciando, in tal modo, ampia liberta' contrattuale; pertanto, deve

ritenersi ammissibile anche un accordo che autorizzi la trasmissione

elettronica delle fatture per un determinato periodo di tempo, ovvero a

tempo indeterminato fino a revoca.

La trasmissione della fattura puo' essere demandata ad un

terzo-outsourcer, sulla base di specifici accordi, intervenuti tra il

cedente ed il terzo e, quindi, tra il terzo ed il cessionario; il terzo si

impegna a ricevere le fatture per conto del destinatario e, di seguito, a

mettere a disposizione di quest'ultimo il documento in formato elettronico o

analogico. In tal caso, l'accordo tra le parti alla trasmissione elettronica

puo' essere desunto, indirettamente, dal tipo di incarico conferito da

ciascuna delle parti al terzo-outsourcer.

La trasmissione elettronica e' la forma ordinaria di invio della

fattura emessa in formato elettronico. In tal caso, l'integrita',

l'immodificabilita', la provenienza e l'autenticita' del contenuto della

fattura, trasmessa per via elettronica, e' garantita dall'esistenza del

riferimento temporale e della firma elettronica qualificata nonche'

dall'assenza di macroistruzioni e codici eseguibili.

Le "macroistruzioni" sono comandi interni che, al verificarsi di

determinati eventi, possono generare automaticamente modifiche o variazioni

dei dati contenuti nel documento.

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Occorre che, all'interno del documento informatico non siano inserite

"macroistruzioni" che permettano, ad esempio, l'aggiornamento automatico

della data dello stesso; cio' al fine di impedire che, all'atto di apertura

o della visualizzazione del documento, si verifichi un aggiornamento

automatico dei dati che, per espressa previsione normativa, devono restare

immutati.

I "codici eseguibili" sono "istruzioni, non sempre visibili

all'utente, che consentono all'elaboratore di modificare il contenuto del

documento informatico". Esistono, infatti documenti o file cosiddetti

"eseguibili" che, se opportunamente programmati, possono cambiare il

contenuto informativo.

L'articolo 21, comma 3, prevede la possibilita' di trasmettere, per

via elettronica, al medesimo destinatario, piu' fatture elettroniche

raccolte in un unico lotto. In tal caso, il riferimento temporale e la firma

elettronica qualificata dell'emittente devono essere apposti sul lotto e non

su ogni singola fattura. Peraltro, la norma permette di inserire una sola

volta le informazioni comuni (come, ad esempio, le generalita'

dell'emittente e del ricevente, la partita IVA, la residenza o il domicilio,

la data di emissione, l'annotazione che la fattura e' compilata dal cliente

o da un terzo per conto del cedente), purche' per ogni fattura sia possibile

accedere alla generalita' delle informazioni.

Nel caso di impiego dei sistemi EDI, l'autenticita' e l'integrita'

del documento informatico devono essere garantiti in conformita' alla

predetta Raccomandazione della Commissione europea 19 ottobre 1994, n.

94/820/CE.

E' opportuno precisare che sia le fatture in formato cartaceo sia

quelle in formato elettronico possono essere spedite/trasmesse tramite posta

elettronica o altri mezzi elettronici.

Nel primo caso, cioe' per le fatture in formato cartaceo, la posta

elettronica e' un mezzo di spedizione della fattura, cosicche' risulta

indispensabile, per chi la riceve, la sua "materializzazione" su un

documento cartaceo, nonche' la sostanziale corrispondenza di contenuto tra

l'esemplare dell'emittente e quello del ricevente e tra le annotazioni nei

registri IVA di entrambi gli operatori; non e', invece, obbligatorio che la

fattura sia resa immodificabile mediante la firma elettronica qualificata e

il riferimento temporale.

Nel secondo caso (fattura elettronica), la posta elettronica

costituisce un sistema di trasmissione della fattura elettronica (per il

quale e' necessario il consenso del destinatario), pertanto non e' richiesta

la stampa della fattura su supporto cartaceo, ma il documento deve essere

reso immodificabile mediante la firma elettronica qualificata ed il

riferimento temporale.

Con riguardo alla modalita' di trasmissione per via telematica della

fattura

formato cartaceo e elettronico occorre considerare se vi sia l'esigenza o

meno in capo all'emittente di una ricevuta di invio e di una ricevuta di

consegna. Pertanto, nell'ipotesi in cui non sia richiesta alcuna ricevuta si

deve far riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 45, comma 2,

del dlgs. n. 82 del 2005, il quale dispone che "il documento informatico

trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al

proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile

all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta

elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore".

In caso contrario, l'articolo 48 del medesimo decreto prevede che "

la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta

di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica

certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio

2005, n. 68 (...omissis...) ed equivale, nei casi consentiti dalla legge,

alla notificazione per mezzo della posta". Peraltro, "la data e l'ora di

trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante

posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle

disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio

2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche." e se la fattura elettronica

soddisfa i requisiti di documento informatico di cui all'articolo 3 del
D.M..

Si fa presente che, anteriormente all'entrata in vigore del decreto,

sia la prassi amministrativa consolidata (cfr ris. 19 luglio 1988, n.

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Servizio di documentazione tributaria

Circolare del 19/10/2005 n. 45

571134, ris. 30 luglio 1990, n. 450217, circ. 23 febbraio 1994, n. 13/E,

ris. 5 agosto 1994, n. 2605, ris. 28 maggio 1997, n. 132/E, ris. 29 maggio

1998, n. 50, circ. 17 maggio 2000, n. 98, ris. 4 luglio 2001, n. 107, ris. 4

dicembre 2001, n. 202) sia la normativa speciale (articolo 7, comma 3, del

decreto ministeriale 30 luglio 1999, n. 340 concernente le provvigioni

corrisposte dalle agenzie di viaggio e turismo agli intermediari)

consentivano l'utilizzo degli strumenti informatici per l'invio delle

fatture.

2.6.2. Fattura inviata con mezzi tradizionali

La fattura, creata in forma cartacea o elettronica, puo' essere

consegnata o spedita nei modi tradizionali in forma cartacea. La spedizione

o la consegna costituiscono le modalita' di invio ordinario per quanto

concerne la fattura cartacea, mentre puo' costituire una forma alternativa

di invio per la fattura in formato elettronico. Ad esempio, la fattura

creata in forma elettronica puo' essere spedita o consegnata in forma

cartacea allorquando manca il consenso del destinatario alla trasmissione

elettronica. In tale caso, trattasi pur sempre di una fattura elettronica in

quanto dotata del riferimento temporale e della firma elettronica

qualificata.

L'invio della fattura mediante un qualsiasi strumento elettronico

(es. via e-mail), senza il consenso del cliente, non da' luogo ad una

trasmissione elettronica, bensi' ad una consegna o spedizione della stessa

mediante strumenti elettronici. Ne consegue che la fattura e' elettronica

solo per l'emittente, se ovviamente emessa in tale formato, mentre e' sempre

cartacea per il ricevente, secondo una distinzione che rileva, come si dira'

in seguito, ai fini della disciplina della conservazione.

Lo stesso avviene nel caso di utilizzo di fax tradizionali, cioe' non

connessi a strumenti informatici, atteso che la fattura, sia elettronica che

cartacea, deve essere riprodotta su carta per l'invio ed il soggetto

destinatario la riceve mediante stampa su supporto cartaceo (cfr risoluzione

n. 107 del 2001).

2.7. Annotazione delle fatture

E' noto che ai fini dell'IVA e' prevista la tenuta di appositi

registri contabili, nei quali annotare cronologicamente le operazioni

rilevanti. Tali registri si affiancano a quelli previsti da altre

disposizioni normative, quali, ad esempio, libro giornale, libro paga, libro

matricola, scritture ausiliarie, registro di carico e scarico di magazzino.

2.7.1. Fatture di vendita

L'articolo 23 del dPR n. 633 del 1972 dispone che il contribuente

deve annotare entro quindici giorni dalla data di emissione della fattura

(ossia dalla data di consegna, spedizione o trasmissione), su apposito

registro, le fatture emesse, relative a tutte le operazioni attive

(imponibili, non imponibili ed esenti) nonche' le autofatture (concernenti

le operazioni internazionali e l'autoconsumo), in ordine progressivo sulla

base della data di emissione.

Le fatture "differite" (cfr paragrafo 2.4.2) devono essere

registrate, invece, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a

quello della consegna o spedizione dei beni.

Tanto premesso, si ricorda che l'articolo 1 del DM 11 agosto 1975

prevede che "le registrazioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 39 secondo

comma, del dPR 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, qualora

il contribuente utilizzi direttamente macchine elettrocontabili ovvero si

avvalga, per la elaborazione dei dati, dei centri elettrocontabili gestiti

da terzi, possono essere eseguite entro sessanta giorni dalla data di

effettuazione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di tener conto,

nelle varie dichiarazioni previste dagli artt. 27 e seguenti del citato dPR

n. 633, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le

dichiarazioni si riferiscono" (cfr risoluzione n. 132 del 1997).

Ne consegue che, anche le fatture elettroniche possono essere

registrate nei registri informatici (articolo 3 del D.M.), entro sessanta

giorni dall'effettuazione dell'operazione, ferma restando la ricomprensione

delle stesse fatture nella liquidazione relativa alla data di effettuazione

dell'operazione.

Resta inteso che, anche nel caso in cui si proceda alla

memorizzazione informatica di una fattura elettronica, la registrazione deve

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Circolare del 19/10/2005 n. 45

avvenire secondo il disposto dell'articolo 23.

2.7.2. Fatture di acquisto

Ai sensi dell'articolo 25 del dPR n. 633 del 1972 "il contribuente

deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali

relative ai beni e servizi acquistati o importati (...), e deve annotarle in

apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla

dichiarazione annuale, nella quale e' esercitato il diritto alla detrazione

della relativa imposta", che, ai sensi dell'articolo 19 del medesimo dPR,

puo' essere esercitato "(...) al piu' tardi con la dichiarazione relativa al

secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto

ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del medesimo".

Cosi' come le fatture di vendita elettroniche, anche le fatture

elettroniche di acquisto possono essere memorizzate su idoneo supporto

informatico. In tal caso, non essendo possibile apporre il numero

progressivo di registrazione sulle singole fatture ricevute, stante la

"staticita' ed immodificabilita'" del documento elettronico, l'esigenza di

individuare con facilita' la fattura elettronica dovra' trovare necessaria

soluzione nell'ambito del sistema di contabilita', attraverso l'associazione

informatica della fattura ai dati annotati nell'apposito registro IVA.

Cosi' come chiarito con riguardo alle fatture di vendita, anche la

registrazione delle fatture di acquisto, operata mediante memorizzazione

informatica, deve rispettare le disposizioni dell'articolo 25, secondo

comma, in base al quale dalla registrazione devono risultare la data della

fattura, il numero progressivo, la ditta, denominazione o ragione sociale

del cedente o del prestatore (o il nome e cognome se non si tratta di

imprese, societa' o enti), l'ammontare imponibile e l'ammontare
dell'imposta.

Le fatture elettroniche che certificano acquisti di merce da un

operatore intracomunitario devono essere integrate, ai sensi dell'articolo

46 del d.l. n. 331 del 1993, con l'indicazione del controvalore in euro del

corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base

imponibile dell'operazione, se espressi in valuta estera, nonche'

dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi

acquistati.

Posto che la fattura ricevuta non puo' essere in alcun modo

modificata, l'acquirente deve predisporre un altro documento in cui annotare

sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura estera

(cfr circolare 23 febbraio 1994, n. 13/E). Detto documento, se emesso in

forma elettronica, e' allegato alla fattura originaria e reso immodificabile

mediante l'apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica

qualificata. Qualora, invece, il documento integrativo sia redatto su

supporto cartaceo, si rende necessario materializzare la fattura estera, per

conservarla congiuntamente al menzionato documento, ovvero, in alternativa,

convertire il documento integrativo analogico in formato elettronico.

2.7.3. Altri documenti

Accanto alla fattura esistono numerosi altri documenti che, a loro

volta, possono essere emessi o annotati in formato cartaceo o elettronico.

Cosi', ad esempio, possono essere redatte ed inviate in formato

elettronico:

.. la dichiarazione d'intento di cui all'articolo 8, comma 2,

del dPR n. 633 del 1972, prevista a carico degli esportatori

abituali che intendano effettuare acquisti senza applicazione

dell'imposta;

.. la dichiarazione rilasciata dal cliente che richiede

l'applicazione dell'aliquota agevolata per l'acquisto della

prima casa da imprese costruttrici ed assimilate, per acquisti

destinati alla ristrutturazione edilizia o per acquisti

destinati a soggetti disabili;

.. le note di variazione di cui all'articolo 26 del dPR n. 633

del 1972, a prescindere dal fatto che il documento originale

sia stato emesso in formato elettronico o analogico.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.M., le disposizioni

contenute nel D.M. medesimo non si applicano "alle scritture e ai documenti

rilevati ai fini delle disposizioni tributarie nel settore doganale, delle

accise e delle imposte di consumo di competenza dell'Agenzia delle dogane".

Non e' consentita pertanto l'emissione e la conservazione in formato

elettronico delle bollette all'importazione ed all'esportazione su cui viene

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Circolare del 19/10/2005 n. 45

apposto il visto doganale e dei documenti di accompagnamento (DAA, DAS)

necessari per la circolazione dei beni soggetti ed assoggettati ad accisa

(articolo 6, comma 3, ed articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 26

ottobre 1995, n. 504) e della dichiarazione annuale di consumo. Tuttavia,

conformemente a quanto sostenuto dalla Agenzia delle Dogane nella circolare

25 gennaio 2005 n. 5, i documenti emessi nei confronti della clientela per

l'addebito dei corrispettivi, comprensivi delle imposte di consumo e delle

accise, emessi o pervenuti in qualunque formato, non rientrano

nell'esclusione prevista dall'articolo 2, comma 2 del D.M. e, pertanto, non

sussistono motivi ostativi alla loro conservazione secondo le regole ivi

previste.

3. OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DEI REGISTRI E DEI DOCUMENTI

L'articolo 2 del decreto ha apportato consistenti modifiche anche

all'articolo 39 del dPR n. 633 del 1972, concernente "la tenuta e la

conservazione dei registri e dei documenti".

Al riguardo si osserva che il menzionato articolo 39, ultimo comma

dispone che "i registri,(...) le fatture, (...) devono essere conservati a

norma dell'art. 22 del dPR 29 settembre 1973, n. 600".

Il citato articolo 22, a sua volta, al secondo comma, prevede che "Le

scritture contabili obbligatorie (...) devono essere conservate fino a

quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente

periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'articolo 2220 del

codice civile o da altre leggi tributarie (...)" (termine che per le

scritture contabili indicate all'articolo 2214 del c.c. e' fissato in 10

anni dalla data dell'ultima registrazione), mentre al successivo quarto

comma dispone che "Fino allo stesso termine di cui al precedente comma

devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali

delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle

lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse".

L'articolo 2220 del codice civile prevede che le scritture ed i

documenti conservati "sotto forma di registrazioni su supporti di immagini"

devono essere, in qualsiasi momento, resi leggibili con mezzi messi a

disposizione dal soggetto che utilizza gli stessi supporti di conservazione.

Tanto premesso, al terzo comma del citato articolo 39 sono stati

aggiunti i seguenti periodi: "le fatture elettroniche trasmesse o ricevute

in forma elettronica sono archiviate nella stessa forma. Le fatture

elettroniche consegnate o spedite in copia sotto forma cartacea possono

essere archiviate in forma elettronica. Il luogo di archiviazione delle

stesse puo' essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso

esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il

soggetto passivo, residente o domiciliato nel territorio dello Stato

assicura, per finalita' di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e

che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, ivi compresi i

certificati destinati a garantire l'autenticita' dell'origine e l'integrita'

delle fatture emesse in formato elettronico, di cui all'art. 21, comma 3,

siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico".

Per i contribuenti che non optano per la conservazione elettronica dei

documenti fiscali, di seguito commentata, e che si avvalgono di sistemi

meccanografici, sono confermate le disposizioni di cui all'articolo 7, comma

4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con

modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 (cosi' come modificato

dall'articolo 3, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342) secondo le

quali " (...) a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro

contabile con sistemi meccanografici e' considerata regolare in difetto di

trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi

all'esercizio per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione

delle relative dichiarazioni annuali, allorquando, anche in sede di

controlli ed ispezioni, gli stessi risultino aggiornati sugli appositi

supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta

avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza". (cfr. circ. 27

ottobre 1994, n. 181; ris. 28 maggio 1997, n. 132; circ. 18 giugno 2001, n.

59).

3.1. Conservazione elettronica

3.1.1. Conservazione delle fatture emesse in formato elettronico

L'articolo 3 del D.M. disciplina gli obblighi da osservare per i

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Circolare del 19/10/2005 n. 45

documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie.

Il comma 1 ne prevede la forma, le modalita' di emissione e di

memorizzazione, rinviando all'articolo 6 la disciplina della esibizione.

Inoltre, l'articolo 3, comma 2, nel disciplinare il processo di

conservazione di tali documenti, rimanda al procedimento indicato

all'articolo 3 della deliberazione AIPA del 13 dicembre 2001, n. 42,

sostituita dalla piu' recente deliberazione del 19 febbraio 2004, n. 11 del

Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (di

seguito delibera CNIPA).

Dalla lettura congiunta delle richiamate deliberazioni si evince che

i termini "memorizzazione", "archiviazione" e "conservazione" hanno

significati tra loro differenti.

In particolare:

la memorizzazione e' il "processo di trasposizione su un qualsiasi

idoneo supporto, attraverso un processo di elaborazione, di documenti

analogici o informatici, ..." (articolo 1, comma 1, lettera f) della

delibera CNIPA);

l'archiviazione elettronica e' il "processo di memorizzazione, su un

qualsiasi idoneo supporto, di documenti informatici, anche sottoscritti,

(...), univocamente identificati mediante un codice di riferimento,

antecedente all'eventuale processo di conservazione" (articolo 1, comma 1,

lettera g) della delibera CNIPA); l'archiviazione elettronica non e'

obbligatoria ma eventuale e antecedente alla procedura di conservazione. Da'

luogo ad una procedura libera non tipizzata, ossia non soggetta a

particolari modalita' operative;

la conservazione di documenti informatici e' il processo che

presuppone la memorizzazione, su supporti ottici o altri idonei supporti,

dei documenti ed eventualmente anche delle loro impronte e che termina con

la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale

sull'insieme dei documenti o su un'evidenza informatica (ossia una sequenza

di bit oggetto di elaborazione informatica) contenente l'impronta o le

impronte dei documenti o di insiemi di essi (articolo 3, comma 2, del D.M.).

In base alle suddette definizioni il processo di conservazione

differisce da quello di archiviazione sia dal punto di vista tecnico sia per

le garanzie, civilistiche e tributarie, che offre. Il processo di

conservazione, a differenza di quello di archiviazione, consente la tenuta

nel tempo dei documenti e delle scritture contabili, circostanza essenziale

a fini probatori, di opponibilita' ai terzi e ai fini del controllo.

Tanto premesso, si ritiene che, anche se il legislatore all'articolo

39 del dPR n. 633 del 1972 ha parlato di "archiviazione" delle fatture

elettroniche, ha inteso riferirsi alla "conservazione" delle stesse, ossia

alla trasposizione dei documenti informatici su supporti ottici o su

qualsiasi supporto idoneo a garantirne la conservazione nel tempo.

Le scritture obbligatorie tenute in formato elettronico devono essere

conservate per il medesimo periodo prescritto dalle disposizioni civili e

fiscali di cui all'articolo 22 del dPR 600 del 1973 e all'articolo 2220 del

codice civile, ossia per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione

relativa al periodo d'imposta in considerazione.

L'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del D.M. stabilisce che "il

processo di conservazione e' effettuato con cadenza almeno quindicinale per

le fatture (...)".

Si ritiene che il processo di conservazione delle fatture

elettroniche debba essere operato entro i quindici giorni dal

ricevimento/emissione delle stesse, cosi' come previsto dall'articolo 3,

comma 2, ultimo periodo del D.M.,. fermi restando i termini per

l'assolvimento degli obblighi di registrazione previsti dagli articoli 23 e

25 del dPR n. 633 del 1972.

Resta inteso che la conservazione puo', a discrezione del

contribuente, avere luogo anche ad intervalli piu' ravvicinati.

L'obbligo di conservazione elettronica dei documenti informatici deve

essere anticipato rispetto alla cadenza stabilita dalla norma, nell'ipotesi

in cui siano in corso controlli ed ispezioni da parte degli organi

competenti (cfr successivo prg. 4.2.1).

Quando l'incarico di emettere le fatture e' stato affidato al cliente

o a un terzo, l'obbligo di conservazione del documento grava sia sul

fornitore (come fattura attiva) che sul destinatario (come fattura passiva),

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Circolare del 19/10/2005 n. 45

posto che non e' possibile la conservazione solo da parte del soggetto

incaricato della emissione del documento (cfr articolo 22, comma 3, lettera

d) della Direttiva CEE 77/388)

Il documento elettronico puo' essere gestito dal ricevente con un

programma informatico diverso da quello utilizzato per la sua redazione,

purche' i dati e le risultanze contabili originarie restino inalterate.

Nell'ipotesi di fattura inviata in formato crittografato, e' ammessa la sua

conservazione esclusivamente nel formato "in chiaro".

Resta fermo che il processo di conservazione delle fatture

elettroniche (emesse con l'apposizione del riferimento temporale e della

firma elettronica qualificata) si perfeziona con la sottoscrizione

elettronica e l'apposizione della marca temporale sull'insieme dei
documenti.

3.1.2. Conservazione delle fatture consegnate o spedite in formato analogico

La fattura elettronica trasmessa e ricevuta in forma elettronica deve

essere conservata nella stessa forma.

La fattura emessa in forma elettronica, ma consegnata o spedita in

formato cartaceo, con i mezzi tradizionali o mediante strumenti elettronici

(ad esempio e-mail), puo' essere conservata in formato elettronico o, in

alternativa, secondo le modalita' tradizionali, su supporto cartaceo. Tanto

si desume dal dato testuale dell'articolo 39 del dPR n. 633 del 1972,

secondo cui le "fatture elettroniche consegnate o spedite in copia sotto

forma cartacea possono essere archiviate in forma elettronica".

E' necessario, tuttavia, correlare detta previsione con l'obbligo di

operare la conservazione elettronica per "tipologie di documenti" ai sensi

del D.M., cosi' che, prescelta una determinata modalita' di conservazione

(sia essa analogica o elettronica) in relazione ad un periodo d'imposta, la

stessa deve essere adottata per tutti i documenti rientranti nella medesima

categoria, anche in presenza di modalita' alternative di conservazione

previste dalla norma.

La fattura elettronica, ricevuta in forma cartacea, come anticipato,

puo' essere conservata secondo le procedure previste per la conservazione

elettronica dei documenti analogici di cui all'articolo 4 D.M. o, in

alternativa, secondo le modalita' tradizionali (su supporto cartaceo).

L'obbligo della conservazione omogenea per tipologie di documenti grava

anche sul destinatario della fattura. Cio' comporta, ad esempio, che se

quest'ultimo ha prestato il consenso per la ricezione elettronica delle

fatture emesse da alcuni fornitori, dovra' conservare in formato elettronico

tutte le fatture di acquisto, anche quelle ricevute in forma cartacea,

secondo la procedura di conservazione di cui al menzionato articolo 4 del

D.M.

Il contribuente che non abbia dato il consenso alla ricezione

elettronica delle fatture, infine, puo' scegliere di convertire le fatture

cartacee in documenti elettronici anche in un momento successivo, ossia fino

a quando ne sussiste l'obbligo di conservazione civilistica (10 anni ex

articolo 2214 del c.c.).

Quanto sopra rileva anche quando l'emittente emette la fattura in

formato analogico. In tale circostanza, infatti, egli deve registrare e

conservare la fattura secondo le modalita' tradizionali, sempre che non

decida di convertire il documento analogico in documento informatico e

procedere alla conservazione elettronica (cfr articolo 4, comma 1 del D.M.).

Si precisa, infine, che il documento cartaceo deve obbligatoriamente

essere conservato fino al perfezionamento del processo di conservazione

elettronica, al termine del quale, quindi, si potra' procedere alla

distruzione del documento analogico.

3.2. Localizzazione della conservazione

L'articolo 39 del dPR n. 633 del 1972, come modificato, prevede

attualmente la possibilita' di conservare le fatture elettroniche in uno

Stato diverso da quello del soggetto emittente. Al riguardo l'articolo 39

detta talune condizioni:

- tra i due Paesi deve esistere uno strumento giuridico di reciproca

assistenza per quanto concerne le imposte indirette;

- il soggetto passivo, residente o domiciliato nel territorio

nazionale, deve assicurare l'accesso automatizzato all'archivio, con

ogni mezzo, in qualsiasi momento e dalla sua sede;

- il soggetto passivo deve assicurare l'integrita' dei dati e la loro

leggibilita' durante tutto il periodo di conservazione ai sensi del DM

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Servizio di documentazione tributaria

Circolare del 19/10/2005 n. 45

23 gennaio 2004;

- il soggetto passivo deve garantire che tutti i documenti e i dati

contenuti nell'archivio elettronico, compresi i certificati destinati

a garantire l'autenticita' dell'origine e l'integrita' delle fatture

emesse in formato elettronico, siano stampabili e trasferibili su

altro supporto informatico.

Ai fini della comunicazione del luogo di conservazione delle fatture,

anche se fuori dal territorio dello Stato, devono essere utilizzati i

modelli di comunicazione AA7 e AA9, nel rispetto dei termini previsti

dall'articolo 35 del dPR n. 633 del 1972.

In particolare, per quanto riguarda le modalita' di compilazione del

quadro riservato all'indicazione dei soggetti depositari e dei luoghi di

conservazione delle scritture contabili - quadro E del modello AA7/7

(soggetti diversi da persona fisica) quadro F del modello AA9/7 (imprese

individuali e lavoratori autonomi) - devono essere indicati:

.. nel campo INDIRIZZO, la citta' estera e l'indirizzo completo del numero

civico e del codice di avviamento postale per le localita' ove esso e'

previsto;

.. nel campo COMUNE, la dizione dello Stato estero;

.. nel campo PROVINCIA, la sigla EE;

.. nel campo TIPO COMUNICAZIONE: barrare la casella "A" per comunicare il

nuovo luogo di conservazione ovvero la casella "C" per indicare la

cessazione del luogo di conservazione in precedenza indicato;

.. il campo CODICE FISCALE non deve essere compilato.

4. CONTROLLO DEI DOCUMENTI CONSERVATI ELETTRONICAMENTE

L'attivita' di controllo rilevante ai fini dell'imposta sul valore

aggiunto e' esercitata avvalendosi dei poteri di cui agli articoli 51 e 52

del dPR n. 633 del 1972.

Fermo restando quanto disposto dalla normativa e dai documenti di

prassi amministrativa in materia di controllo dei documenti in forma

cartacea, si evidenzia che la modifica apportata dall'articolo 2 del decreto

all'articolo 39, terzo comma ed all'articolo 52, quarto comma del dPR n. 633

del 1972, produce rilevanti riflessi in materia di accertamenti e controlli.

L'articolo 52 del dPR n. 633 del 1972, rubricato "Accessi, ispezioni

e verifiche", al quarto comma prevede che "l'ispezione documentale si

estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la

cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali

in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite

apparecchiature informatiche installate in detti locali." L'ultimo periodo

della citata disposizione e' stato introdotto alla luce della riconosciuta

facolta' di emettere e conservare la fattura e gli altri documenti (libri,

registri, scritture) in formato elettronico.

Per apparecchiature informatiche istallate nei locali in cui e'

eseguito l'accesso, l'ispezione o la verifica, deve intendersi qualunque

tipo di strumento/dispositivo che consenta agli organi di controllo

dell'Amministrazione finanziaria l'ispezione documentale di cui all'articolo

52 del dPR n. 633 del 1972.

Nel caso in cui i documenti, i libri, i registri e le scritture siano

stati redatti e conservati in formato elettronico, mutano le modalita'

tecniche di acquisizione e di analisi dei documenti contabili oggetto del

controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. Le attribuzioni dei

poteri degli uffici, cosi' come le garanzie del contribuente, restano,

invece, sostanzialmente invariati.

Nel caso in cui i libri e i registri siano tenuti con sistemi

meccanografici, il contribuente sottoposto a verifica deve eseguire la

stampa dei dati in essi registrati alla presenza degli organi competenti.

Come gia' chiarito (cfr prg. 3.1.1), in caso di controllo, i libri e

registri tenuti sotto forma di documenti informatici, devono essere resi

statici ed immodificabili, dall'inizio dell'anno sino alla data

dell'ispezione, mediante la conservazione elettronica, a nulla rilevando

l'eventuale stampa degli stessi su supporto cartaceo.

4.1. Poteri e limiti di cui all'articolo 52 del dPR n. 633 del 1972

L'introduzione della fattura elettronica e della conservazione della

stessa, cosi' come dei libri, registri, scritture contabili, in forma

elettronica, produce effetti specifici in materia di ispezioni documentali

di cui all'articolo 52 del dPR n. 633 del 1972 e conseguentemente in materia

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Servizio di documentazione tributaria

Circolare del 19/10/2005 n. 45

di accertamento ai sensi dell'articolo 55 del medesimo decreto.

4.1.1. Articolo 52 del dPR n. 633 del 1972

Come premesso, la disposizione recata dall'articolo 52, quarto comma,

del dPR n. 633 del 1972 (applicabile, per espresso richiamo contenuto

nell'articolo 33 del dPR n. 600 del 1973, anche alle imposte sui redditi)

prevede che l'ispezione documentale da parte degli uffici si estende, oltre

che a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei

locali in cui l'accesso viene eseguito, anche a quelli comunque accessibili

per mezzo di apparecchiature elettroniche installate in detti locali,

compresi quelli la cui tenuta e conservazione non e' obbligatoria.

Per effetto del disposto di cui all'articolo 6, comma 2 del DM 23

gennaio 2004, l'esibizione del documento puo' avvenire anche per via

telematica, secondo le modalita' che dovranno essere stabilite con

provvedimenti dei direttori delle competenti Agenzie fiscali.

Secondo il disposto di cui al quinto comma del citato articolo 52 del

dPR n. 633 del 1972, il contribuente non puo' avvalersi ai fini

dell'accertamento, in sede amministrativa o contenziosa, dei libri, delle

scritture e dei documenti dei quali abbia rifiutato l'esibizione in sede di

controllo.

La norma qualifica come "rifiuto di esibizione" anche la dichiarazione

di non possedere tali libri, scritture e documenti ovvero la sottrazione

degli stessi all'ispezione.

Tale disposizione vale, evidentemente, anche nel caso in cui i sopra

citati documenti e scritture siano tenuti in forma elettronica e qualora il

contribuente dichiari di non possederli o li sottragga all'ispezione o,

ancora, non renda possibile l'accesso ai dati (ad esempio, nel caso in cui

non abbia installato delle apparecchiature elettroniche, non riveli i codici

di accesso agli archivi elettronici ovvero abbia apposto delle protezioni

hardware come ad esempio un lucchetto fisico).

A tal proposito si precisa che, qualora il sistema informativo sia

protetto da password ed il contribuente non consenta l'accesso ai dati in

esso memorizzati, per l'apertura dello stesso, gli organi di controllo

dell'Amministrazione devono richiedere l'autorizzazione al Procuratore della

Repubblica.

Infine, l'articolo 52, decimo comma, del dPR. 633 del 1972 prevede

l'obbligo per il contribuente che abbia affidato a terzi la tenuta della

contabilita' di esibire un'attestazione dalla quale si evidenzi la

designazione del terzo depositario della stessa. L'obbligo sussiste anche

nel caso in cui il terzo tenga la contabilita' in formato elettronico. Il

terzo, in particolare, deve consentire l'ispezione documentale e, laddove si

sia stabilito di conservare i documenti contabili in forma elettronica, deve

dotarsi di apparecchiature elettroniche idonee.

Se l'attestazione non viene esibita o se il terzo si oppone

all'ispezione, rifiuta o volontariamente pone in essere delle azioni volte

ad impedire l'ispezione documentale, si applica la disposizione di cui

all'articolo 52, quinto comma, del dPR n. 633 del 1972, cosi' che la

documentazione non puo' essere utilizzata a favore del contribuente ai fini

dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa.

4.1.2. Articolo 55 del dPR n. 633 del 1972

Ai sensi dell'articolo 55, secondo comma, numero 1 del dPR n. 633 del

1972, "quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi

dell'art. 52, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o

ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti dal presente decreto

e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma

dell'articolo 2214 del Codice civile, e delle leggi in materia di imposte

sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri", l'ufficio e'

legittimato ad attivare l'accertamento induttivo. La disposizione si applica

anche ai documenti ed alle scritture redatti e conservati in formato

elettronico.

Deve infine intendersi estesa anche alle fatture emesse in formato

elettronico la disposizione di cui al medesimo articolo 55, secondo comma,

n. 2, che legittima il ricorso all'accertamento induttivo qualora risulti

dal verbale di ispezione che il contribuente non ha emesso fatture per una

parte rilevante delle operazioni effettuate, ovvero non ha conservato, ha

rifiutato di esibire o comunque ha sottratto all'ispezione tutte o una parte

delle fatture emesse.

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Circolare del 19/10/2005 n. 45

Allegato: DECRETO LEGISLATIVO 20 FEBBRAIO 2004, N. 52

Decreto Legislativo del 20/02/2004 n. 52

Titolo del provvedimento:

Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le

modalita' di fatturazione in materia di IVA.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/02/2004 - supplemento

ordinario)

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 29/02/2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed, in particolare l'art. 1,

comma 1, e l'allegato A;

Vista la direttiva 2001/115/CE del consiglio, del 20 dicembre 2001,

che modifica la direttiva 77/388/CEE del consiglio, del 17 maggio 1977, al

fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalita' di

fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto;

Vista la direttiva 2003/93/CE del consiglio, del 7 ottobre 2003, che

modifica la direttiva 77/799/CEE del consiglio, del 19 dicembre 1977,

relativa alla reciproca assistenza fra le autorita' competenti degli Stati

membri nel settore delle imposte dirette e indirette;

Visto il regolamento (CE) n. 1798/2003 del consiglio, del 7 ottobre

2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul

valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 del consiglio,

del 27 gennaio 1992;

Visti gli articoli 21, 39 e 52 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n.

472;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7

aprile 2003, n. 137;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data

23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio

2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 20 febbraio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli

affari esteri, della giustizia e per l'innovazione e le tecnologie;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

art. 1

Modifica della disciplina I.V.A. relativa alla fatturazione.

Testo: in vigore dal 29/02/2004

1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:

"Art. 21 (Fatturazione delle operazioni) - 1. Per ciascuna operazione

imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione

del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e

simili, o, ferma restando la sua responsabilita', assicura che la stessa sia

emessa dal cessionario o dal committente, ovvero, per suo conto, da un

terzo. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del

cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcun

strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza e' consentita a

condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'amministrazione

finanziaria e purche' il soggetto passivo nazionale abbia iniziato

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Servizio di documentazione tributaria

Circolare del 19/10/2005 n. 45

l'attivita' da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati

notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione

di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le

modalita', i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La

fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra

parte ovvero all'atto della sua trasmissione per via elettronica.

2. La fattura e' datata e numerata in ordine progressivo per anno

solare e contiene le seguenti indicazioni:

a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei

soggetti fra cui e' effettuata l'operazione, del rappresentante fiscale

nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti

e, relativamente al cedente o prestatore, numero di partita IVA. Se non si

tratta di imprese, societa' o enti devono essere indicati, in luogo della

ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;

b) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti

oggetto dell'operazione;

c) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della

base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di

sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2;

d) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio

o abbuono;

e) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con

arrotondamento al centesimo di euro;

f) numero di partita IVA del cessionario del bene o del committente

del servizio qualora sia debitore dell'imposta in luogo del cedente o del

prestatore, con l'indicazione della relativa norma;

g) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici

registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore

volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto

nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.

331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

h) annotazione che la stessa e' compilata dal cliente ovvero, per

conto del cedente o prestatore, da un terzo.

3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura

comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli

elementi e i dati di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), devono essere

indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni

effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo destinatario

puo' essere emessa una sola fattura. In caso di piu' fatture trasmesse in

unico lotto, per via elettronica, allo stesso destinatario da parte di un

unico fornitore o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture

possono essere inserite una sola volta, purche' per ogni fattura sia

accessibile la totalita' delle informazioni. La trasmissione per via

elettronica della fattura, non contenente macroistruzioni ne' codice

eseguibile, e' consentita previo accordo con il destinatario. L'attestazione

della data, l'autenticita' dell'origine e l'integrita' del contenuto della

fattura elettronica sono rispettivamente garantite mediante l'apposizione su

ciascuna fattura o sul lotto di fatture del riferimento temporale e della

firma elettronica qualificata dell'emittente o mediante sistemi EDI di

trasmissione elettronica dei dati che garantiscano i predetti requisiti di

autenticita' e integrita'. Le fatture in lingua straniera devono essere

tradotte in lingua nazionale a richiesta dell'amministrazione finanziaria e

gli importi possono essere espressi in qualsiasi valuta purche' l'imposta

sia indicata in euro.

4. La fattura e' emessa al momento di effettuazione dell'operazione

determinata a norma dell'art. 6. La fattura in formato cartaceo e' compilata

in duplice esemplare di cui uno e' consegnato o spedito all'altra parte. Per

le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di

trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali

e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con

decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, la fattura

e' emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o

spedizione e contiene anche l'indicazione della data e del numero dei

documenti stessi. In tale caso, puo' essere emessa una sola fattura per le

cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti.

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Servizio di documentazione tributaria

Circolare del 19/10/2005 n. 45

In deroga a quanto disposto nel terzo periodo la fattura puo' essere

emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei

beni limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il

tramite del proprio cedente.

5. Nelle ipotesi di cui all'art. 17, terzo comma, il cessionario o il

committente deve emettere la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma

restando la sua responsabilita', assicurarsi che la stessa sia emessa, per

suo conto, da un terzo.

6. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni relative a

beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non

soggette all'imposta a norma dell'art. 7, secondo comma, nonche' per le

operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, per

le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6),

per le operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge

23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo

1995, n. 85, nonche' dall'art. 74-ter per le operazioni effettuate dalle

agenzie di viaggio e turismo. In questi casi la fattura, in luogo

dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, reca l'annotazione che si

tratta rispettivamente di operazione non soggetta, non imponibile, esente

ovvero assoggettata al regime del margine, con l'indicazione della relativa

norma.

7. Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se

nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono

indicate in misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta per

l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

8. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti

e formalita' non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo...".

art. 2

Disposizioni normative di coordinamento.

Testo: in vigore dal 29/02/2004

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 39, terzo comma, sono aggiunti i seguenti periodi:

"Le fatture elettroniche trasmesse o ricevute in forma elettronica

sono archiviate nella stessa forma. Le fatture elettroniche consegnate o

spedite in copia sotto forma cartacea possono essere archiviate in forma

elettronica. Il luogo di archiviazione delle stesse puo' essere situato in

un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento

giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo,

residente o domiciliato nel territorio dello Stato assicura, per finalita'

di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti

ed i dati in esso contenuti, ivi compresi i certificati destinati a

garantire l'autenticita' dell'origine e l'integrita' delle fatture emesse in

formato elettronico, di cui all'art. 21, comma 3, siano stampabili e

trasferibili su altro supporto informatico.";

b) all'art. 52, il quarto comma e' sostituito dal seguente:

"L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri,

documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non

sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene

eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature

informatiche installate in detti locali.".

art. 3

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Testo: in vigore dal 29/02/2004

1. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui

all'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto.

art. 4

Entrata in vigore.

Testo: in vigore dal 29/02/2004

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Pagina 22

Servizio di documentazione tributaria

Circolare del 19/10/2005 n. 45

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'

fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Pagina 23


  #8  
Vecchio 18-05-2007, 10.45.28
satoshi
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: imposta di bollo su fatture via web

On 16 Mag, 11:00, "studio comm" <studioc...@iol.it> wrote:
> "satoshi" <sato...@email.it> > e in caso di controlli cosa
> vince? l'esemplare dell'emittente o quello del ricevente?
> a meno che non si tratti di una mancanza "continua e a regime", ritengo che
> l'omissione, se il verificatore ha un minimo di buon senso, possa essere
> ovviata, apponendo la marca al momento della verifica stessa :-)


no mi riferivo alla marca, ma alla difformità fisica dei documenti.
> > la tenuta

> della corrispondenza come viene accertata?
> assolutamente nei modi normali, poichè la fattura cartadea, deve essere
> stampata dalla ricevente (a meno che a sua volta egli non abbia optato per
> l'archiviazione elettronica)


il problema è la data della spedizione che non è certa.

credo, ribadisco - credo -, che ci siano alcuni problemi.
1) la assoluta mancanza di sicurezza del documento pdf. Qualunque file
pdf - protetto o no protetto da password - è facilmente modificabile
senza traccia della sua modifica. Nulla osta, tecnicamente, che un
fattura per 1000 diventi una fattura per 10000. Non è un caso che
l'unico tipo pdf che il cnipa ha "certificato" come compliant con le
normative sulla sicurezza è il pdf/A che gestisce la tracciabilità
delle modifiche e la firma digitale.
2) la non certezza della data di ricezione (creazione, invio...):
basta modificare data/ora del pc per avere date diverse dal reale
sulle creazioni documenti, ricezione della posta ecc. Questo è il
motivo per cui è nata la PEC.

In assoluto credo che in caso di contenzioso la data e il documento
non siano opponibili in giudizio, a meno di non assolvere agli
obblighi della fatturazione elettronica.

Per come la sapevo io (vale a dire, per gli studi che avevo fatto ai
tempi ...), de facto, si poteva arrivare ad anticipare la fattura per
email e poi spedirla effettivamente.
in pratica veniva ammesso che nella catena documentale cliente/
fornitori potesse non esservi continuità di scelta tra elettronico e
cartaceo (per evitare che i piccoli fornitori di grandi aziende
venissero costretti all'elettronica determinandosi così una barriera
insuperabile, considerando i costi di struttura, alla fornitura stessa
e quindi alla concorrenza...)
Detto questo credo che, forse, la parola definitiva dovrebbe averla
detta la circolare 36/e del 6/12/06 (che spero di trovare il tempo di
leggere)

ciao
f



> Grazie per il dibattito
> Ciao
> ***************************************izio di documentazione tributaria
> Agenzia delle Entrate
> DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
> Circolare del 19/10/2005 n. 45
> Oggetto:
> Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 - attuazione della
> direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalita' di
> fatturazione in materia di IVA
> Sintesi:
> La circolare fornisce chiarimenti, in ordine alle novita' introdotte dal
> decreto legislativo n. 52/2004 con il quale e' stata recepita in Italia la
> direttiva 2001/115/CE in tema di armonizzazione e semplificazione degli
> obblighi di fatturazione in materia di fatturazione in materia di imposta
> sul valore aggiunto.
> In particolare la circolare illustra un quadro completo delle
> semplificazioni e delle nuove regole, approfondendo e fornendo chiarimenti
> relativamente alle procedure da seguire per rendere integralmente
> elettronico il flusso, la gestione e la conservazione delle fatture IVA.
> Testo:
> INDICE
> 1. PREMESSA 3
> 2. MODIFICA DELLA DISCIPLINA IVA RELATIVA ALLA FATTURAZIONE 3
> 2.1.Operazioni da documentare con fattura 3
> 2.2. Soggetti obbligati ad emettere la fattura 3
> 2.2.1 Reverse charge e autofattura 3
> 2.2.2 Emissione della fattura da parte del cliente o di un terzo
> 3
> 2.2.2.1 Operazioni straordinarie 3
> 2.3. Contenuto della fattura 3
> 2.3.1 Elementi fondamentali 3
> 2.3.2. Elementi eventuali 3
> 2.3.3. Indicazioni aggiuntive 3
> 2.4. Emissione della fattura 3
> 2.4.1. Fatturazione immediata 3
> 2.4.2. Fatturazione differita 3
> 2.4.3. Momento di emissione della fattura 3
> 2.5. Modalita' di emissione della fattura 3
> 2.5.1 Fattura cartacea 3
> 2.5.2. Fattura elettronica 3
> 2.5.2.1. Riferimento temporale e firma elettronica qualificata 3
> 2.5.2.2. Electronic data interchange - EDI 3
> 2.6. Invio della fattura 3
> 2.6.1. Fattura inviata elettronicamente 3
> 2.6.2. Fattura inviata con mezzi tradizionali 3
> 2.7. Annotazione delle fatture 3
> 2.7.1. Fatture di vendita 3
> 2.7.2. Fatture di acquisto 3
> 2.7.3. Altri documenti 3
> 3. OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DEI REGISTRI E DEI DOCUMENTI 3
> 3.1. Conservazione elettronica 3
> 3.1.1. Conservazione delle fatture emesse in formato
> elettronico 3
> 3.1.2. Conservazione delle fatture consegnate o spedite in formato
> analogico 3
> 3.2. Localizzazione della conservazione 3
> 4. CONTROLLO DEI DOCUMENTI CONSERVATI ELETTRONICAMENTE 3
> 4.1. Poteri e limiti di cui all'articolo 52 del dPR n. 633 del 1972 3
> Pagina 1
> Servizio di documentazione tributaria
> Circolare del 19/10/2005 n. 45
> 4.1.1. Articolo 52 del dPR n. 633 del 1972 3
> 4.1.2. Articolo 55 del dPR n. 633 del 1972 3
> Allegato: DECRETO LEGISLATIVO 20 FEBBRAIO 2004, N. 52 3
> 1. PREMESSA
> Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 (di seguito decreto),
> adottato in esecuzione della legge delega 3 febbraio 2003, n. 14 e
> pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del
> 28 febbraio 2004, ha recepito nell'ordinamento italiano le disposizioni
> contenute nella direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/115/CE
> del 20 dicembre 2001 (di seguito direttiva), che nel modificare la VI
> direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, disciplina la semplificazione,
> modernizzazione e armonizzazione delle modalita' di fatturazione previstein
> materia di imposta sul valore aggiunto.
> Le disposizioni in argomento si inseriscono nel quadro evolutivo delle
> opportunita' offerte dalle nuove tecnologie disponibili. Lo sviluppo del
> settore informatico ha indotto il legislatore comunitario a dettare regole
> comuni in merito all'utilizzo della fattura elettronica e alla sua
> conservazione, anche al fine di salvaguardare l'esigenza di controllo delle
> Amministrazioni dei Paesi membri.
> Per realizzare questo processo di modernizzazione e armonizzazione, la
> direttiva e' intervenuta ad integrare le disposizioni vigenti prevedendo:
> - in linea generale, le indicazioni da apporre sulla fattura;
> - in particolare, per quanto attiene alla fatturazione tramite
> strumenti elettronici, alle modalita' di emissione e di
> conservazione.
> In sede di recepimento della direttiva, il legislatore nazionale ha
> disposto l'integrale sostituzione delle norme che disciplinano la
> fatturazione (articolo 21 del dPR 26 ottobre 1972, n. 633) senza peraltro
> alterare, per ragioni di sistematicita' e di coordinamento normativo, la
> previgente struttura del dPR 633 del 1972.
> L'articolo 1 del decreto ha sostituito l'articolo 21 del dPR n. 633
> del 1972, integrando la disciplina concernente:
> - il soggetto obbligato all'emissione della fattura (articolo
> 21, c. 1);
> - il contenuto della fattura (articolo 21, c. 2);
> - il momento di emissione della fattura (articolo 21, c. 1 e 4);
> - le modalita' di emissione della fattura (articolo 21, c. 3 e
> 4);
> - l'emissione dell'autofattura nei casi previsti dalla norma
> (articolo 21, comma 5).
> In particolare, sono state recepite le novita' della direttiva
> concernenti:
> - la possibilita' di emettere la fattura elettronica e di
> trasmettere la fattura anche tramite strumenti informatici;
> - la possibilita' di emettere fattura, in forma cartacea o
> elettronica, da parte di un cliente o di un terzo, anche se
> residenti in un Paese con il quale non esistono strumenti
> giuridici che disciplinano la reciproca assistenza;
> - gli elementi obbligatori da indicare nella fattura;
> - la possibilita' di emettere, nei confronti di uno stesso
> cliente, un'unica fattura per cessioni o prestazioni distinte
> effettuate nello stesso giorno;
> - l'obbligo di annotare in fattura che la stessa e' compilata
> dal cliente, ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un
> terzo.
> Il decreto in commento ha, inoltre, armonizzato il testo
> dell'articolo 21 con le disposizioni ad esso collegate.
> Cosi', ad esempio, il nuovo testo dell'art. 21, comma 6, prevede, tra
> le indicazioni obbligatorie, anche il riferimento alle operazioni soggette
> al regime del "margine" (decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito
> con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85) e a quelle delle agenzie
> di viaggio e turismo (articolo 74-ter del dPR n. 633 del 1972). Inoltre, per
> ragioni tecniche, il termine "non imponibili" (riferito alle cessioni di
> beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale) e'
> stato sostituito con il termine "non soggette". La sostituzione e' coerente
> con la terminologia adottata dal legislatore nazionale che intende per "non
> Pagina 2
> Servizio di documentazione tributaria
> Circolare del 19/10/2005 n. 45
> soggette" le operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta per
> mancanza del requisito della territorialita' (articolo 7, u.c., del dPR n.
> 633 del 1972), pur restando l'obbligo degli altri adempimenti previsti dalla
> legge IVA (fatturazione, registrazione, riporto nella dichiarazione annuale
> IVA).
> Non sono stati, invece, effettuati interventi modificativi
> relativamente alle previsioni contenute nella direttiva sugli obblighi di
> fatturazione degli acconti e delle variazioni (articolo 2, paragrafi 2 e 5),
> in quanto gia' disciplinati dalla normativa vigente, rispettivamente dagli
> articoli 6 e 26 del dPR n. 633 del 1972.
> Il decreto, infine, ha apportato modifiche agli articoli 39 e 52 del
> dPR n. 633 del 1972 concernenti rispettivamente "la tenuta e conservazione
> dei registri e dei documenti" e gli "accessi, ispezioni e verifiche". In
> particolare, l'intervento piu' rilevante consiste nell'aver previsto la
> possibilita' di conservare le fatture in forma elettronica in un Paese
> estero con il quale esistono strumenti giuridici che disciplinano la
> reciproca assistenza.
> Si osserva, tra l'altro, che per effetto della nuova stesura, i commi
> dell'articolo 21 hanno perso la numerazione ordinale (primo, secondo, ...) e
> seguono attualmente quella cardinale (comma 1, comma 2, ...).
> 2. MODIFICA DELLA DISCIPLINA IVA RELATIVA ALLA FATTURAZIONE
> Nel sistema dell'IVA e' previsto l'obbligo di documentare le cessioni
> di beni o le prestazioni di servizi mediante l'emissione della fattura.
> Tuttavia, posto che la norma comunitaria consente agli Stati membri di
> ritenere ugualmente validi documenti equivalenti alla fattura, il
> legislatore nazionale ha ritenuto che le operazioni possano essere
> ...
> leggi tutto



  #9  
Vecchio 18-05-2007, 12.47.25
studio comm
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: imposta di bollo su fatture via web


"satoshi" <satoshi@email.it> ha scritto nel messaggio
news:1179477928.824916.131080@w5g2000hsg.googlegro ups.com...
On 16 Mag, 11:00, "studio comm" <studioc...@iol.it> wrote:

> l'omissione, se il verificatore ha un minimo di buon senso, possa essere
> ovviata, apponendo la marca al momento della verifica stessa :-)


> > no mi riferivo alla marca, ma alla difformità fisica dei documenti.


capisco, pero' penso che in questo caso non si possa "parlare di difformità
fisica"


>il problema è la data della spedizione che non è certa.


> credo, ribadisco - credo -, che ci siano alcuni problemi.

1) la assoluta mancanza di sicurezza del documento pdf.
cut
2) la non certezza della data di ricezione (creazione, invio...):
cut

concordo su tutto quanto hai detto, pero' anche adesso le fatture vengono
spedite per posta con busta normale e la fattura puo' essere rifatta in ogni
momento con una fotocopia della carta intestata ad esempio.

> In assoluto credo che in caso di contenzioso la data e il documento

non siano opponibili in giudizio, a meno di non assolvere agli
obblighi della fatturazione elettronica.

non sono d'accordo, poichè ribadisco che stiamo parlando di "documento che
rimane cmq cartaceo". Non siamo nell'ambito di quello elettronico.

> Detto questo credo che, forse, la parola definitiva dovrebbe averla

detta la circolare 36/e del 6/12/06

che pero' parla di documentazione elettronica, forse il punto che migilo si
avvicina a noi è il 4.
grazie



  #10  
Vecchio 18-05-2007, 15.46.21
satoshi
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: imposta di bollo su fatture via web

On 18 Mag, 12:47, "studio comm" <studioc...@iol.it> wrote:
> "satoshi" <sato...@email.it> ha scritto nel m
> >il problema è la data della spedizione che non è certa.
> > credo, ribadisco - credo -, che ci siano alcuni problemi.

> 1) la assoluta mancanza di sicurezza del documento pdf.
> cut
> 2) la non certezza della data di ricezione (creazione, invio...):
> cut
> concordo su tutto quanto hai detto, pero' anche adesso le fatture vengono
> spedite per posta con busta normale e la fattura puo' essere rifatta in ogni
> momento con una fotocopia della carta intestata ad esempio.
> > In assoluto credo che in caso di contenzioso la data e il documento

> non siano opponibili in giudizio, a meno di non assolvere agli
> obblighi della fatturazione elettronica.
> non sono d'accordo, poichè ribadisco che stiamo parlando di "documento che
> rimane cmq cartaceo". Non siamo nell'ambito di quello elettronico.
> > Detto questo credo che, forse, la parola definitiva dovrebbe averla

> detta la circolare 36/e del 6/12/06
> che pero' parla di documentazione elettronica, forse il punto che migilo si
> avvicina a noi è il 4.
> grazie


il punto è - credo -: che la responsabilità della fattura (forma,
contenuto...) è sempre sull'emittente che però perde ogni "certezza"
in merito alla stessa - per intenderci: i falsi certificati del famoso
fondo liquidità di parmalat realizzati dal maestro copista tonna sono
periziabili con facilità, un pdf modificato molto meno e con ulteriori
minori certezze.

Ugualmente la falsificazione di una busta - nella quale deve essere
spedita la fattura - e dei timbri postali è certamente più onerosa - e
rivelabile - della ricezione di un email.

Diverso è già, ad esempio, mettere il file pdf in un'area internet cui
possono accedere utenti profilati...
poi, ovvio,occorre considerare costi e benefici...;-)

ciao

 

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bollo, fatture, imposta, web
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