FATTO
Una società emette fatture non assoggettati ad iva superiori a 77,00 euro,
apponendo la marca da 1,81 (la marca NON viene MAI addebitata in fattura per
politica aziendale).
DOMANDA
Adesso la società invia gli originali cartacei tramite e-mail. Come deve
fare per apporre la marca da bollo?
NORMATIVA (in spregio ai puristi commercialisti che non ritengono le CM
norme di legge, ma per favore abbiate pietà)
La CM 45 del 19/10/2005 detta le modalità per l'invio delle fatture cartacee
ed elettroniche. Al punto 2.6.1 è detto chiaramente che se invio la FATTURA
CARTACEA via e-mail non è obbligatorio che essa sia resa immodificabile
tramite la firma elettronica qualificata e il riferimento temporale (di cui
ampiamente e minuziosamente si parla in questa circolare).
Per rendere ufficiale tale invio mi pare di aver capito che anche in caso di
*fattura cartacea* è obbligatorio che ci sia un ACCORDO con il destinatario
(art.21 c.1/633).
PROPOSTA DI RISOLUZIONE
All'interno di questo accordo pensavo di far scrivere che "nel caso
venissero emesse fature che devono riportare obbligatoriamente la marca da
bollo, essa dovrà essere apposta a cura del destinatario con pieno
assolvimento di responsabilità del mittente" .
Cosa ne pensate? Avete avuto casi simili e risolto in altro modo?
Grazie per l'attenzione
"studio comm" <studiocomm@iol.it> ha scritto nel messaggio
news:f1uodn$n4e$1@tdi.cu.mi.it...
> All'interno di questo accordo pensavo di far scrivere che "nel caso
> venissero emesse fature che devono riportare obbligatoriamente la marca da
> bollo, essa dovrà essere apposta a cura del destinatario con pieno
> assolvimento di responsabilità del mittente" .
mi ricorda tanto quella scritta sui calendari con pubblicità
'assogettato ad imposta di bollo qualora esposto al pubblico'...
On 10 Mag, 11:24, "studio comm" <studioc...@iol.it> wrote:
> FATTO
> Una società emette fatture non assoggettati ad iva superiori a 77,00 euro,
> apponendo la marca da 1,81 (la marca NON viene MAI addebitata in fattura per
> politica aziendale).
> DOMANDA
> Adesso la società invia gli originali cartacei tramite e-mail. Come deve
> fare per apporre la marca da bollo?
> NORMATIVA (in spregio ai puristi commercialisti che non ritengono le CM
> norme di legge, ma per favore abbiate pietà)
> La CM 45 del 19/10/2005 detta le modalità per l'invio delle fatture cartacee
> ed elettroniche. Al punto 2.6.1 è detto chiaramente che se invio la FATTURA
> CARTACEA via e-mail non è obbligatorio che essa sia resa immodificabile
> tramite la firma elettronica qualificata e il riferimento temporale (di cui
> ampiamente e minuziosamente si parla in questa circolare).
> Per rendere ufficiale tale invio mi pare di aver capito che anche in casodi
> *fattura cartacea* è obbligatorio che ci sia un ACCORDO con il destinatario
> (art.21 c.1/633).
> PROPOSTA DI RISOLUZIONE
> All'interno di questo accordo pensavo di far scrivere che "nel caso
> venissero emesse fature che devono riportare obbligatoriamente la marca da
> bollo, essa dovrà essere apposta a cura del destinatario con pieno
> assolvimento di responsabilità del mittente" .
> Cosa ne pensate? Avete avuto casi simili e risolto in altro modo?
> Grazie per l'attenzione
il decreto sulla fatturazione elettronica prescrive che, in caso di
apposizione di bollo, l'mposta debba essere assolta in modo virtuale,
operatività permessa dal 1972 dietro autorizzazione concessa dall?
agenzia delle Entrate su richiesta dell'impresa: questa autorizzazione
deve essere stampata sulla fattura (come una label sul report) e
l'importo del bollo deve però essere presente.
attenzione però: solo se si rispettano i vincoli della fatturazione
elettronica (firma digitale con doppia chiave di hash, marca
temporale...) è possibile non inviare in cartaceo le fatture....
scusa ma sono di fretta: se hai bisogno chiedi...
ciao
f
"satoshi" <satoshi@email.it> ha scritto nel messaggio
news:1179219459.083230.55280@k79g2000hse.googlegro ups.com...
> il decreto sulla fatturazione elettronica prescrive che, in caso di
apposizione di bollo, l'mposta debba essere assolta in modo virtuale,
operatività permessa dal 1972 dietro autorizzazione concessa dall?
agenzia delle Entrate su richiesta dell'impresa: questa autorizzazione
deve essere stampata sulla fattura (come una label sul report) e
l'importo del bollo deve però essere presente.
io avevo capito che questo meccanismo dovesse essere adempiuto da coloro che
effettuavano la "fatturazione elettronica" mentre NULLA ho trovato per
quella cartacea.
> attenzione però: solo se si rispettano i vincoli della fatturazione
elettronica (firma digitale con doppia chiave di hash, marca
temporale...) è possibile non inviare in cartaceo le fatture....
io non utilizzo la fatturazione elettronica, bensì mi avvalgo solo
dell'invio via e-mail della fattura cartacea. Infatti come avevo dià
spiegato nel pmio post precedente vi è differenza fra fattura elettronica e
cartacea, infatti proprio la CM 45 del 19/10/05 detta tale modalità.
Grazie per la tua diponibilità
On 15 Mag, 11:09, "studio comm" <studioc...@iol.it> wrote:
> "satoshi" <sato...@email.it> ha scritto nel
> io non utilizzo la fatturazione elettronica, bensì mi avvalgo solo
> dell'invio via e-mail della fattura cartacea. Infatti come avevo dià
> spiegato nel pmio post precedente vi è differenza fra fattura elettronica e
> cartacea, infatti proprio la CM 45 del 19/10/05 detta tale modalità.
> Grazie per la tua diponibilità
il problema però si pone anche per l'invio di fatture stampate
effettivamente da terzi: pensiamo al postel. Non è che le poste
possano stampare ed apporre poi fisicamente la marca - e questo non
ricade nelle fatture emesse in nome e per conto di...-
quindi dovrebbe essere così anche per l'invio pdf.
Per analogia per la fatturazione elettronica si è definito valido il
medesimo meccanismo.
non ho sottomano la 45/e: ma l'invio semplice del pdf via email
permette di non inviare la cartacea? e in caso di controlli cosa
vince? l'esemplare dell'emittente o quello del ricevente? la tenuta
della corrispondenza come viene accertata?
scusa ma sono cose che mi interessano...
grazie
ciao
"satoshi" <satoshi@email.it> ha scritto nel messaggio
news:1179228928.963359.285840@h2g2000hsg.googlegro ups.com...
> il problema però si pone anche per l'invio di fatture stampate
effettivamente da terzi: pensiamo al postel. Non è che le poste
possano stampare ed apporre poi fisicamente la marca - e questo non
ricade nelle fatture emesse in nome e per conto di...-
quello che dici è corretto, ma allora ti faccio un altro esempio: vado dal
medico che mi rilascia fattura sulla quale deve apporre m.bollo 1,81 se egli
non me la addebita ecco che "dovrei" apporla io cliente. Oppure pago
l'affitto mediante bonifico bancario, anche in questo caso il locatore non
addebita la marca e non la appone.
Ora si deve capire quali siano le responsabilità del "mittente" e quanto
ampia sia la solidarietà con il "destinatario".
> quindi dovrebbe essere così anche per l'invio pdf.
> non ho sottomano la 45/e
te la copio incollo piu' sotto, ma cmq la trovi anche in banca dati del
ministero
> ma l'invio semplice del pdf via email
permette di non inviare la cartacea?
è appunto questo il punto, mi pare di aver capito che la cartacea possa NON
essere piu' inviata, previo il famoso "accordo".
> e in caso di controlli cosa
vince? l'esemplare dell'emittente o quello del ricevente?
a meno che non si tratti di una mancanza "continua e a regime", ritengo che
l'omissione, se il verificatore ha un minimo di buon senso, possa essere
ovviata, apponendo la marca al momento della verifica stessa :-)
> la tenuta
della corrispondenza come viene accertata?
assolutamente nei modi normali, poichè la fattura cartadea, deve essere
stampata dalla ricevente (a meno che a sua volta egli non abbia optato per
l'archiviazione elettronica)
Grazie per il dibattito
Ciao
***************************************izio di documentazione tributaria
Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Circolare del 19/10/2005 n. 45
Oggetto:
Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 - attuazione della
direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalita' di
fatturazione in materia di IVA
Sintesi:
La circolare fornisce chiarimenti, in ordine alle novita' introdotte dal
decreto legislativo n. 52/2004 con il quale e' stata recepita in Italia la
direttiva 2001/115/CE in tema di armonizzazione e semplificazione degli
obblighi di fatturazione in materia di fatturazione in materia di imposta
sul valore aggiunto.
In particolare la circolare illustra un quadro completo delle
semplificazioni e delle nuove regole, approfondendo e fornendo chiarimenti
relativamente alle procedure da seguire per rendere integralmente
elettronico il flusso, la gestione e la conservazione delle fatture IVA.
Testo:
INDICE
1. PREMESSA 3
2. MODIFICA DELLA DISCIPLINA IVA RELATIVA ALLA FATTURAZIONE 3
2.1.Operazioni da documentare con fattura 3
2.2. Soggetti obbligati ad emettere la fattura 3
2.2.1 Reverse charge e autofattura 3
2.2.2 Emissione della fattura da parte del cliente o di un terzo
3
2.2.2.1 Operazioni straordinarie 3
2.3. Contenuto della fattura 3
2.3.1 Elementi fondamentali 3
2.3.2. Elementi eventuali 3
2.3.3. Indicazioni aggiuntive 3
2.4. Emissione della fattura 3
2.4.1. Fatturazione immediata 3
2.4.2. Fatturazione differita 3
2.4.3. Momento di emissione della fattura 3
2.5. Modalita' di emissione della fattura 3
2.5.1 Fattura cartacea 3
2.5.2. Fattura elettronica 3
2.5.2.1. Riferimento temporale e firma elettronica qualificata 3
2.5.2.2. Electronic data interchange - EDI 3
2.6. Invio della fattura 3
2.6.1. Fattura inviata elettronicamente 3
2.6.2. Fattura inviata con mezzi tradizionali 3
2.7. Annotazione delle fatture 3
2.7.1. Fatture di vendita 3
2.7.2. Fatture di acquisto 3
2.7.3. Altri documenti 3
3. OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DEI REGISTRI E DEI DOCUMENTI 3
3.1. Conservazione elettronica 3
3.1.1. Conservazione delle fatture emesse in formato
elettronico 3
3.1.2. Conservazione delle fatture consegnate o spedite in formato
analogico 3
3.2. Localizzazione della conservazione 3
4. CONTROLLO DEI DOCUMENTI CONSERVATI ELETTRONICAMENTE 3
4.1. Poteri e limiti di cui all'articolo 52 del dPR n. 633 del 1972 3
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Servizio di documentazione tributaria
Circolare del 19/10/2005 n. 45
4.1.1. Articolo 52 del dPR n. 633 del 1972 3
4.1.2. Articolo 55 del dPR n. 633 del 1972 3
Allegato: DECRETO LEGISLATIVO 20 FEBBRAIO 2004, N. 52 3
1. PREMESSA
Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 (di seguito decreto),
adottato in esecuzione della legge delega 3 febbraio 2003, n. 14 e
pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del
28 febbraio 2004, ha recepito nell'ordinamento italiano le disposizioni
contenute nella direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/115/CE
del 20 dicembre 2001 (di seguito direttiva), che nel modificare la VI
direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, disciplina la semplificazione,
modernizzazione e armonizzazione delle modalita' di fatturazione previste in
materia di imposta sul valore aggiunto.
Le disposizioni in argomento si inseriscono nel quadro evolutivo delle
opportunita' offerte dalle nuove tecnologie disponibili. Lo sviluppo del
settore informatico ha indotto il legislatore comunitario a dettare regole
comuni in merito all'utilizzo della fattura elettronica e alla sua
conservazione, anche al fine di salvaguardare l'esigenza di controllo delle
Amministrazioni dei Paesi membri.
Per realizzare questo processo di modernizzazione e armonizzazione, la
direttiva e' intervenuta ad integrare le disposizioni vigenti prevedendo:
- in linea generale, le indicazioni da apporre sulla fattura;
- in particolare, per quanto attiene alla fatturazione tramite
strumenti elettronici, alle modalita' di emissione e di
conservazione.
In sede di recepimento della direttiva, il legislatore nazionale ha
disposto l'integrale sostituzione delle norme che disciplinano la
fatturazione (articolo 21 del dPR 26 ottobre 1972, n. 633) senza peraltro
alterare, per ragioni di sistematicita' e di coordinamento normativo, la
previgente struttura del dPR 633 del 1972.
L'articolo 1 del decreto ha sostituito l'articolo 21 del dPR n. 633
del 1972, integrando la disciplina concernente:
- il soggetto obbligato all'emissione della fattura (articolo
21, c. 1);
- il contenuto della fattura (articolo 21, c. 2);
- il momento di emissione della fattura (articolo 21, c. 1 e 4);
- le modalita' di emissione della fattura (articolo 21, c. 3 e
4);
- l'emissione dell'autofattura nei casi previsti dalla norma
(articolo 21, comma 5).
In particolare, sono state recepite le novita' della direttiva
concernenti:
- la possibilita' di emettere la fattura elettronica e di
trasmettere la fattura anche tramite strumenti informatici;
- la possibilita' di emettere fattura, in forma cartacea o
elettronica, da parte di un cliente o di un terzo, anche se
residenti in un Paese con il quale non esistono strumenti
giuridici che disciplinano la reciproca assistenza;
- gli elementi obbligatori da indicare nella fattura;
- la possibilita' di emettere, nei confronti di uno stesso
cliente, un'unica fattura per cessioni o prestazioni distinte
effettuate nello stesso giorno;
- l'obbligo di annotare in fattura che la stessa e' compilata
dal cliente, ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un
terzo.
Il decreto in commento ha, inoltre, armonizzato il testo
dell'articolo 21 con le disposizioni ad esso collegate.
Cosi', ad esempio, il nuovo testo dell'art. 21, comma 6, prevede, tra
le indicazioni obbligatorie, anche il riferimento alle operazioni soggette
al regime del "margine" (decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito
con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85) e a quelle delle agenzie
di viaggio e turismo (articolo 74-ter del dPR n. 633 del 1972). Inoltre, per
ragioni tecniche, il termine "non imponibili" (riferito alle cessioni di
beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale) e'
stato sostituito con il termine "non soggette". La sostituzione e' coerente
con la terminologia adottata dal legislatore nazionale che intende per "non
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Servizio di documentazione tributaria
Circolare del 19/10/2005 n. 45
soggette" le operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta per
mancanza del requisito della territorialita' (articolo 7, u.c., del dPR n.
633 del 1972), pur restando l'obbligo degli altri adempimenti previsti dalla
legge IVA (fatturazione, registrazione, riporto nella dichiarazione annuale
IVA).
Non sono stati, invece, effettuati interventi modificativi
relativamente alle previsioni contenute nella direttiva sugli obblighi di
fatturazione degli acconti e delle variazioni (articolo 2, paragrafi 2 e 5),
in quanto gia' disciplinati dalla normativa vigente, rispettivamente dagli
articoli 6 e 26 del dPR n. 633 del 1972.
Il decreto, infine, ha apportato modifiche agli articoli 39 e 52 del
dPR n. 633 del 1972 concernenti rispettivamente "la tenuta e conservazione
dei registri e dei documenti" e gli "accessi, ispezioni e verifiche". In
particolare, l'intervento piu' rilevante consiste nell'aver previsto la
possibilita' di conservare le fatture in forma elettronica in un Paese
estero con il quale esistono strumenti giuridici che disciplinano la
reciproca assistenza.
Si osserva, tra l'altro, che per effetto della nuova stesura, i commi
dell'articolo 21 hanno perso la numerazione ordinale (primo, secondo, ...) e
seguono attualmente quella cardinale (comma 1, comma 2, ...).
2. MODIFICA DELLA DISCIPLINA IVA RELATIVA ALLA FATTURAZIONE
Nel sistema dell'IVA e' previsto l'obbligo di documentare le cessioni
di beni o le prestazioni di servizi mediante l'emissione della fattura.
Tuttavia, posto che la norma comunitaria consente agli Stati membri di
ritenere ugualmente validi documenti equivalenti alla fattura, il
legislatore nazionale ha ritenuto che le operazioni possano essere
certificate anche mediante un documento che assume la forma di "nota, conto,
parcella e simili", purche' contenga tutti gli elementi propri della
fattura.
2.1.Operazioni da documentare con fattura
L'articolo 21 del dPR n. 633 del 1972 dispone l'obbligo di
documentare mediante fattura le operazioni "imponibili", ossia, ai sensi
dell'articolo 1 del medesimo decreto, le "cessioni di beni e le prestazioni
di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o
nell'esercizio di arti e professioni" e le "importazioni da chiunque
effettuate".
Il menzionato articolo 21 prevede l'obbligo di emettere fattura anche
per le operazioni, elencate nel comma 6, che, pur non prevedendo l'addebito
dell'imposta, sono comunque rilevanti ai fini IVA. In tal caso, in luogo
dell'aliquota e dell'imposta, occorre annotare in fattura che trattasi di
"operazione non soggetta, non imponibile, esente, ovvero assoggettata al
regime del margine", riportando altresi' gli estremi delle norme di
riferimento.
Devono essere ugualmente documentate con fattura le cessioni non
imponibili di beni che si trovano all'interno di un deposito IVA (articolo
50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), fatte salve le ipotesi
in cui il cedente ed il cessionario siano entrambi soggetti non residenti,
non identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato ovvero con stabile
organizzazione in Italia che non interviene materialmente nell'operazione.
In tale circostanza, infatti, e' richiesto solo l'invio al depositario di un
documento commerciale che attesti l'avvenuta transazione.
2.2. Soggetti obbligati ad emettere la fattura
I contribuenti che pongono in essere operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto nel territorio dello Stato hanno l'obbligo
di emettere la fattura, fatte salve le deroghe espressamente previste dalle
norme vigenti (cfr ad esempio, articoli 22, 34 e 36-bis del dPR n. 633 del
1972).
La fattura deve essere rilasciata anche dai soggetti non residenti
che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nello Stato, sia
nell'ipotesi in cui si avvalgono di una stabile organizzazione sia quando
operano mediante rappresentante fiscale sia, infine, quando si sono
identificati direttamente.
Esistono, tuttavia, dei casi in cui l'obbligo di emettere fattura e'
posto a carico di soggetti diversi dal cedente o prestatore.
2.2.1 Reverse charge e autofattura
L'obbligo di emettere la fattura si trasferisce, a volte, in capo al
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Servizio di documentazione tributaria
Circolare del 19/10/2005 n. 45
soggetto cessionario o committente se soggetto passivo d'imposta.
E' il caso ad esempio delle cessioni e delle prestazioni effettuate
da soggetti non residenti, che non si siano identificati direttamente e che
non abbiano nominato un rappresentante fiscale, per le quali, per effetto
delle disposizioni di cui all'articolo 17, terzo comma, del dPR n. 633 del
1972, si applica il meccanismo con cui il soggetto d'imposta, che acquista
il bene o il servizio nell'esercizio d'impresa, arte o professione, in
aggiunta all'obbligo di emettere fattura, assume la figura di debitore
d'imposta nei riguardi dell'Erario, in luogo del soggetto che ha posto in
essere l'operazione (c.d. reverse charge).
Ne consegue che il cessionario/committente adempie agli obblighi
formali e sostanziali previsti dalla disciplina IVA ed e' responsabile delle
eventuali violazioni commesse. Occorre evidenziare, tuttavia, che
nell'ipotesi in cui il cessionario non agisca come soggetto passivo
d'imposta nazionale, il cedente resta debitore d'imposta e pertanto deve
nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente e assolvere
agli obblighi di fatturazione.
Nelle ipotesi di acquisti da agricoltori esonerati (articolo 34 del
dPR n. 633 del 1972), invece, il cessionario ha esclusivamente l'obbligo di
autofatturarsi e di annotare il documento a norma dell'art. 25 del dPR n.
633 del 1972 poiche', a differenza dell'ipotesi precedente, non assume la
figura di debitore d'imposta.
2.2.2 Emissione della fattura da parte del cliente o di un terzo
Atteso che la pratica di affidare a terzi l'incarico di emettere
fattura (outsourcing) e' invalsa da tempo in diversi paesi della Comunita'
europea, il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno disporne la
regolamentazione.
Le relative disposizioni della direttiva sono state recepite nel
decreto laddove si prevede la facolta' per il cedente del bene o prestatore
del servizio, "ferma restando la sua responsabilita'", di far emettere la
fattura "dal cessionario o dal committente, ovvero, per suo conto, da un
terzo" (articolo 21, c. 1, primo periodo).
In tal caso, la fattura deve contenere l'indicazione che la stessa e'
"compilata dal cliente, ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un
terzo" (articolo 21, c. 2, lettera h.
La novellata norma precisa, altresi', che il cedente/prestatore
continua ad essere responsabile delle violazioni, connesse all'emissione
della fattura.
L'articolo 21, come innovato dal decreto in commento, dispone inoltre
che laddove il cliente o terzo incaricato risieda in un Paese con il quale
non siano in vigore strumenti per la reciproca assistenza in materia IVA, il
cedente/prestatore e' tenuto a comunicare, in via preventiva,
all'Amministrazione finanziaria il possesso di alcuni requisiti, a garanzia
della propria affidabilita'.
In particolare, l'articolo 1 del Provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle Entrate del 09 dicembre 2004 stabilisce che il cedente/prestatore:
Q deve avere iniziato l'attivita' da almeno cinque anni;
Q non deve aver ricevuto, nel corso dei cinque anni precedenti, atti
impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali IVA.
Il primo dei predetti elementi testimonia la stabilita' dell'attivita'
nel tempo, il secondo l'affidabilita' del soggetto interessato.
I cinque anni, da intendersi come anni solari, decorrono dalla data
di attribuzione della partita IVA.
Per jviolazioni sostanziali' s'intendono "le omissioni e gli errori
che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, violazioni
rilevabili cioe' sia in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base
alla dichiarazione prodotta che in sede di rettifica della stessa" (cfr.
circolare 17 maggio 2000, n. 98).
A titolo esemplificativo, si considerano senza dubbio atti impositivi
gli avvisi di accertamento, compresi quelli parziali, di cui all'articolo
54, quinto comma, del dPR n. 633 del 1972, nonche' gli atti di contestazione
ed avvisi di irrogazione sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18
dicembre 1997, n. 472.
Non rientrano nella categoria degli atti impositivi l'avviso di
liquidazione, l'ingiunzione e il ruolo derivanti dalla mera liquidazione e
riscossione del tributo e degli accessori.
Pagina 4
Servizio di documentazione tributaria
Circolare del 19/10/2005 n. 45
Le modalita' di compilazione, i contenuti e le procedure di invio
telematico della comunicazione preventiva sono state definite con il
provvedimento del Direttore dell'Agenzia 9 dicembre 2004, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto.
Le disposizioni in materia di outsourcing (esternalizzazione del
processo di emissione di fatture) si applicano anche ai soggetti non
residenti che operano nel territorio nazionale mediante una stabile
organizzazione, un rappresentante fiscale ovvero che si sono identificati
direttamente. Il soggetto passivo "nazionale" indicato nell'articolo 21, c.
1, infatti, e' colui che opera nel "territorio nazionale".
Prima della emanazione del decreto, in via amministrativa era stata
affermata la possibilita' di conferire l'incarico di emettere fattura ad un
terzo (cfr. risoluzioni 30 luglio 1990, n. 450217, 28 luglio 1992, n.
445707; 6 giugno 1994, n. 1186; 5 agosto 1994, 2605; 29 maggio 1998, n. 50;
12 febbraio 1999, n. 24; 7 maggio 1999, n. 75; 4 dicembre 2001, n. 202).
Anche in assenza di espressa previsione normativa, si ritiene che il
cedente o prestatore debba autorizzare preventivamente il cliente o il terzo
all'emissione della fattura e che entrambe le parti diano il consenso alle
procedure di emissione da adottare. L'esigenza di dialogo tra le due parti
discende, altresi', dalla necessita' di comunicare gli elementi
caratterizzanti l'operazione da fatturare e di rispettare l'obbligo di
numerazione progressiva della fattura.
Tra l'altro, nell'ipotesi di emissione della fattura da parte del
cliente ovvero di un terzo non incaricato della gestione della contabilita',
la fattura emessa deve essere inviata al cedente o prestatore, oppure al
soggetto depositario delle scritture contabili da lui stesso indicato,
affinche' siano posti in essere gli ulteriori obblighi di registrazione del
documento, di liquidazione e di versamento dell'imposta dovuta.
2.2.2.1 Operazioni straordinarie
Qualora il contribuente sia stato interessato da una operazione
straordinaria e voglia affidare l'incarico della fatturazione ad un soggetto
residente in un Paese con il quale non esistono rapporti di reciproca
assistenza in materia di IVA, i requisiti di affidabilita' di cui
all'articolo 21, comma 1,del dPR n. 633 del 1972 vanno verificati con
riferimento ai soggetti stessi che hanno partecipato all'operazione
straordinaria.
Conferimento d'azienda
La sussistenza dei richiamati requisiti (inizio dell'attivita' da
almeno cinque anni e assenza nei cinque anni precedenti di atti impositivi e
contestazione di violazioni) deve essere separatamente accertata in capo al
conferente ed al conferitario.
Ciascuna delle due entita', infatti, potra' avvalersi della
possibilita' di affidare l'incarico della fatturazione ad un soggetto
residente in un Paese con il quale non esistono rapporti di reciproca
assistenza in materia di IVA una volta verificato il rispetto dei due
requisiti richiesti dalla norma.
Ne consegue che, se la conferitaria e' una societa' di nuova
costituzione, non potra' avvalersi della facolta' prevista dalla
disposizione in commento prima del decorso di cinque anni.
Lo stesso dicasi per i conferimenti in regime di neutralita', essendo
irrilevante, ai fini di cui trattasi, il disposto dell'articolo 5, comma 8,
primo periodo della VI direttiva CEE secondo cui, ai fini IVA, il
cessionario (o conferitario) dell'azienda "continua la persona del cedente";
invero, la continuita' attiene agli elementi e alle operazioni relative
all'azienda e non anche ai requisiti soggettivi di affidabilita'.
Fusione
Fusione per incorporazione o fusione propria in una societa' di nuova
costituzione o preesistente.
L'immedesimazione soggettiva conseguente alle operazioni di fusione ed
il principio di neutralita' ad esse applicabile fanno si' che i requisiti
soggettivi posseduti dalle societa' partecipanti all'operazione debbano
riferirsi all'incorporante o alla societa' risultante dalla fusione.
Il riscontro dell'esistenza dei suddetti requisiti di affidabilita' di
cui all'articolo 21, comma 1, del dPR n. 633 del 1972 deve effettuarsi e
verificarsi, congiuntamente, in capo a tutte le societa' partecipanti
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Circolare del 19/10/2005 n. 45
all'operazione.
Scissione
La scissione si connota come fenomeno di suddivisione, in regime di
neutralita', di un medesimo soggetto.
Pertanto, nelle operazioni di scissione parziale o totale in societa'
beneficiarie neocostituite, alla scissa e/o alle beneficiarie saranno
attribuibili i requisiti soggettivi propri della societa' scissa. In altre
parole, tali societa' saranno considerate "affidabili" se la scissa aveva
iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e non aveva ricevuto, nel corso
degli ultimi cinque anni, atti impositivi o di contestazione di violazioni
sostanziali IVA.
Qualora le operazioni coinvolgano beneficiarie preesistenti, la
verifica dei requisiti in capo ad esse deve tener conto anche del loro
particolare status. Pertanto, la sussistenza dei due requisiti richiesti
deve essere verificata in capo a tutti i soggetti partecipanti
all'operazione.
2.3. Contenuto della fattura
Il legislatore comunitario, al fine di armonizzare il contenuto dei
documenti volti a certificare le operazioni rilevanti ai fini IVA,
nell'ottica della crescente internazionalizzazione delle economie e dello
sviluppo del commercio elettronico, ha definito il contenuto minimo
obbligatorio della fattura. La direttiva ha dato, inoltre, facolta' agli
Stati membri di ampliare l'elenco degli elementi da indicare in fattura, in
ogni caso salvaguardando il principio della proporzionalita' degli obblighi
imposti al soggetto passivo nazionale rispetto agli altri operatori
comunitari.
Tanto premesso, nella riscrittura dell'articolo 21 il decreto ha
integrato l'elenco degli elementi obbligatori della fattura. Si esaminano di
seguito i commi 2 e 3 del citato articolo.
2.3.1 Elementi fondamentali
Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, dPR n. 633 del 1972, come
modificato dal decreto, la fattura deve essere datata e numerata
progressivamente "per ciascun anno solare" e non per tutto il periodo di
vita dell'impresa. La progressione numerica delle fatture iva per anno
solare deve essere rispettata anche dalle imprese con esercizio sociale non
coincidente con l'anno solare.
Resta salva la possibilita' di utilizzare piu' serie di numerazione
(in presenza, ad esempio, di differenti centri di fatturazione, diversi
prodotti, diverse sedi, ...), purche' siano rispettati gli obblighi di
registrazione. La numerazione progressiva deve essere rispettata anche
quando la fattura non e' emessa direttamente dal soggetto passivo ma, per
suo conto, dal proprio cliente o da un terzo.
La fattura deve, inoltre, contenere:
a) tutti gli elementi necessari per identificare i soggetti tra i quali
e' intervenuta l'operazione, i dati del "rappresentante fiscale",
qualora sia parte dell'operazione (indicazione non prevista nel
previgente articolo 21), nonche' l'ubicazione della stabile
organizzazione per i soggetti non residenti e la partita IVA del
"cedente o prestatore". Il riferimento al "cedente o prestatore" e'
coerente con la previsione che il "soggetto emittente" possa essere il
cliente o un terzo (elemento innovato);
b) tutti gli elementi identificativi del bene o della prestazione ossia
la natura, la qualita' e la quantita' (elemento immutato);
c) l'ammontare dei corrispettivi e degli altri importi che partecipano
alla determinazione della base imponibile, compreso il "valore normale"
dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui
all'articolo 15, n. 2, del dPR n. 633 del 1972 soggetti ad aliquota
piu' elevata (ossia il prezzo o il corrispettivo normalmente praticato
per i beni e servizi similari che, nel momento e nel luogo in cui
l'operazione viene effettuata, si trovano nel medesimo stadio di
commercializzazione e le cui parti contraenti sono tra loro in
condizioni di libera concorrenza) (elemento immutato);
d) il valore normale, ossia il prezzo di mercato, degli altri beni
ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, che non concorrono a
formare la base imponibile (elemento immutato);
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Servizio di documentazione tributaria
Circolare del 19/10/2005 n. 45
e) l'aliquota, l'imposta e l'imponibile, arrotondati al centesimo di
euro (elemento innovato);
f) il numero di partita IVA del cessionario del bene o del committente
del servizio, quando sia debitore d'imposta in luogo del cedente, con
l'indicazione della relativa norma di riferimento (o quella comunitaria
o quella nazionale) (reverse charge); (elemento nuovo). Analoga
annotazione si ritiene che debba essere effettuata da parte degli
operatori che, in applicazione di particolari disposizioni normative,
sono tenuti ad emettere "autofattura" (art. 34, comma 6 del dPR n. 633
del 1972);
g) per le cessioni tra Paesi membri di mezzi di trasporto nuovi (di cui
all'articolo 38, comma 4, del d.l. n. 331 del 1993) occorre indicare
nella fattura la data della prima immatricolazione o iscrizione in
pubblici registri ed il numero dei chilometri percorsi, delle ore
navigate o delle ore volate..
h) l'annotazione che la fattura e' stata compilata da parte del cliente
o, per conto del cedente o prestatore, da parte di un terzo, ogni volta
che si verifichi tale circostanza (elemento nuovo).
L'articolo 21 in commento non prevede l'obbligo di sottoscrivere la
fattura. Tuttavia, qualora sia emessa una fattura elettronica, i requisiti
di autenticita' dell'origine ed integrita' del contenuto devono essere
garantiti anche mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata
(cfr successivo prg. 2.5.2.).
2.3.2. Elementi eventuali
L'articolo 21, comma 3, dispone, inoltre, che nel caso in cui le
operazioni da certificare siano soggette ad aliquote diverse, le
informazioni concernenti la natura, qualita', e quantita' (comma 2, lettera
b, i corrispettivi e gli altri dati necessari per determinare la base
On 16 Mag, 11:00, "studio comm" <studioc...@iol.it> wrote:
> "satoshi" <sato...@email.it> > e in caso di controlli cosa
> vince? l'esemplare dell'emittente o quello del ricevente?
> a meno che non si tratti di una mancanza "continua e a regime", ritengo che
> l'omissione, se il verificatore ha un minimo di buon senso, possa essere
> ovviata, apponendo la marca al momento della verifica stessa :-)
no mi riferivo alla marca, ma alla difformità fisica dei documenti.
> > la tenuta
> della corrispondenza come viene accertata?
> assolutamente nei modi normali, poichè la fattura cartadea, deve essere
> stampata dalla ricevente (a meno che a sua volta egli non abbia optato per
> l'archiviazione elettronica)
il problema è la data della spedizione che non è certa.
credo, ribadisco - credo -, che ci siano alcuni problemi.
1) la assoluta mancanza di sicurezza del documento pdf. Qualunque file
pdf - protetto o no protetto da password - è facilmente modificabile
senza traccia della sua modifica. Nulla osta, tecnicamente, che un
fattura per 1000 diventi una fattura per 10000. Non è un caso che
l'unico tipo pdf che il cnipa ha "certificato" come compliant con le
normative sulla sicurezza è il pdf/A che gestisce la tracciabilità
delle modifiche e la firma digitale.
2) la non certezza della data di ricezione (creazione, invio...):
basta modificare data/ora del pc per avere date diverse dal reale
sulle creazioni documenti, ricezione della posta ecc. Questo è il
motivo per cui è nata la PEC.
In assoluto credo che in caso di contenzioso la data e il documento
non siano opponibili in giudizio, a meno di non assolvere agli
obblighi della fatturazione elettronica.
Per come la sapevo io (vale a dire, per gli studi che avevo fatto ai
tempi ...), de facto, si poteva arrivare ad anticipare la fattura per
email e poi spedirla effettivamente.
in pratica veniva ammesso che nella catena documentale cliente/
fornitori potesse non esservi continuità di scelta tra elettronico e
cartaceo (per evitare che i piccoli fornitori di grandi aziende
venissero costretti all'elettronica determinandosi così una barriera
insuperabile, considerando i costi di struttura, alla fornitura stessa
e quindi alla concorrenza...)
Detto questo credo che, forse, la parola definitiva dovrebbe averla
detta la circolare 36/e del 6/12/06 (che spero di trovare il tempo di
leggere)
ciao
f
> Grazie per il dibattito
> Ciao
> ***************************************izio di documentazione tributaria
> Agenzia delle Entrate
> DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
> Circolare del 19/10/2005 n. 45
> Oggetto:
> Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 - attuazione della
> direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalita' di
> fatturazione in materia di IVA
> Sintesi:
> La circolare fornisce chiarimenti, in ordine alle novita' introdotte dal
> decreto legislativo n. 52/2004 con il quale e' stata recepita in Italia la
> direttiva 2001/115/CE in tema di armonizzazione e semplificazione degli
> obblighi di fatturazione in materia di fatturazione in materia di imposta
> sul valore aggiunto.
> In particolare la circolare illustra un quadro completo delle
> semplificazioni e delle nuove regole, approfondendo e fornendo chiarimenti
> relativamente alle procedure da seguire per rendere integralmente
> elettronico il flusso, la gestione e la conservazione delle fatture IVA.
> Testo:
> INDICE
> 1. PREMESSA 3
> 2. MODIFICA DELLA DISCIPLINA IVA RELATIVA ALLA FATTURAZIONE 3
> 2.1.Operazioni da documentare con fattura 3
> 2.2. Soggetti obbligati ad emettere la fattura 3
> 2.2.1 Reverse charge e autofattura 3
> 2.2.2 Emissione della fattura da parte del cliente o di un terzo
> 3
> 2.2.2.1 Operazioni straordinarie 3
> 2.3. Contenuto della fattura 3
> 2.3.1 Elementi fondamentali 3
> 2.3.2. Elementi eventuali 3
> 2.3.3. Indicazioni aggiuntive 3
> 2.4. Emissione della fattura 3
> 2.4.1. Fatturazione immediata 3
> 2.4.2. Fatturazione differita 3
> 2.4.3. Momento di emissione della fattura 3
> 2.5. Modalita' di emissione della fattura 3
> 2.5.1 Fattura cartacea 3
> 2.5.2. Fattura elettronica 3
> 2.5.2.1. Riferimento temporale e firma elettronica qualificata 3
> 2.5.2.2. Electronic data interchange - EDI 3
> 2.6. Invio della fattura 3
> 2.6.1. Fattura inviata elettronicamente 3
> 2.6.2. Fattura inviata con mezzi tradizionali 3
> 2.7. Annotazione delle fatture 3
> 2.7.1. Fatture di vendita 3
> 2.7.2. Fatture di acquisto 3
> 2.7.3. Altri documenti 3
> 3. OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DEI REGISTRI E DEI DOCUMENTI 3
> 3.1. Conservazione elettronica 3
> 3.1.1. Conservazione delle fatture emesse in formato
> elettronico 3
> 3.1.2. Conservazione delle fatture consegnate o spedite in formato
> analogico 3
> 3.2. Localizzazione della conservazione 3
> 4. CONTROLLO DEI DOCUMENTI CONSERVATI ELETTRONICAMENTE 3
> 4.1. Poteri e limiti di cui all'articolo 52 del dPR n. 633 del 1972 3
> Pagina 1
> Servizio di documentazione tributaria
> Circolare del 19/10/2005 n. 45
> 4.1.1. Articolo 52 del dPR n. 633 del 1972 3
> 4.1.2. Articolo 55 del dPR n. 633 del 1972 3
> Allegato: DECRETO LEGISLATIVO 20 FEBBRAIO 2004, N. 52 3
> 1. PREMESSA
> Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 (di seguito decreto),
> adottato in esecuzione della legge delega 3 febbraio 2003, n. 14 e
> pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del
> 28 febbraio 2004, ha recepito nell'ordinamento italiano le disposizioni
> contenute nella direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/115/CE
> del 20 dicembre 2001 (di seguito direttiva), che nel modificare la VI
> direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, disciplina la semplificazione,
> modernizzazione e armonizzazione delle modalita' di fatturazione previstein
> materia di imposta sul valore aggiunto.
> Le disposizioni in argomento si inseriscono nel quadro evolutivo delle
> opportunita' offerte dalle nuove tecnologie disponibili. Lo sviluppo del
> settore informatico ha indotto il legislatore comunitario a dettare regole
> comuni in merito all'utilizzo della fattura elettronica e alla sua
> conservazione, anche al fine di salvaguardare l'esigenza di controllo delle
> Amministrazioni dei Paesi membri.
> Per realizzare questo processo di modernizzazione e armonizzazione, la
> direttiva e' intervenuta ad integrare le disposizioni vigenti prevedendo:
> - in linea generale, le indicazioni da apporre sulla fattura;
> - in particolare, per quanto attiene alla fatturazione tramite
> strumenti elettronici, alle modalita' di emissione e di
> conservazione.
> In sede di recepimento della direttiva, il legislatore nazionale ha
> disposto l'integrale sostituzione delle norme che disciplinano la
> fatturazione (articolo 21 del dPR 26 ottobre 1972, n. 633) senza peraltro
> alterare, per ragioni di sistematicita' e di coordinamento normativo, la
> previgente struttura del dPR 633 del 1972.
> L'articolo 1 del decreto ha sostituito l'articolo 21 del dPR n. 633
> del 1972, integrando la disciplina concernente:
> - il soggetto obbligato all'emissione della fattura (articolo
> 21, c. 1);
> - il contenuto della fattura (articolo 21, c. 2);
> - il momento di emissione della fattura (articolo 21, c. 1 e 4);
> - le modalita' di emissione della fattura (articolo 21, c. 3 e
> 4);
> - l'emissione dell'autofattura nei casi previsti dalla norma
> (articolo 21, comma 5).
> In particolare, sono state recepite le novita' della direttiva
> concernenti:
> - la possibilita' di emettere la fattura elettronica e di
> trasmettere la fattura anche tramite strumenti informatici;
> - la possibilita' di emettere fattura, in forma cartacea o
> elettronica, da parte di un cliente o di un terzo, anche se
> residenti in un Paese con il quale non esistono strumenti
> giuridici che disciplinano la reciproca assistenza;
> - gli elementi obbligatori da indicare nella fattura;
> - la possibilita' di emettere, nei confronti di uno stesso
> cliente, un'unica fattura per cessioni o prestazioni distinte
> effettuate nello stesso giorno;
> - l'obbligo di annotare in fattura che la stessa e' compilata
> dal cliente, ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un
> terzo.
> Il decreto in commento ha, inoltre, armonizzato il testo
> dell'articolo 21 con le disposizioni ad esso collegate.
> Cosi', ad esempio, il nuovo testo dell'art. 21, comma 6, prevede, tra
> le indicazioni obbligatorie, anche il riferimento alle operazioni soggette
> al regime del "margine" (decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito
> con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85) e a quelle delle agenzie
> di viaggio e turismo (articolo 74-ter del dPR n. 633 del 1972). Inoltre, per
> ragioni tecniche, il termine "non imponibili" (riferito alle cessioni di
> beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale) e'
> stato sostituito con il termine "non soggette". La sostituzione e' coerente
> con la terminologia adottata dal legislatore nazionale che intende per "non
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> Servizio di documentazione tributaria
> Circolare del 19/10/2005 n. 45
> soggette" le operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta per
> mancanza del requisito della territorialita' (articolo 7, u.c., del dPR n.
> 633 del 1972), pur restando l'obbligo degli altri adempimenti previsti dalla
> legge IVA (fatturazione, registrazione, riporto nella dichiarazione annuale
> IVA).
> Non sono stati, invece, effettuati interventi modificativi
> relativamente alle previsioni contenute nella direttiva sugli obblighi di
> fatturazione degli acconti e delle variazioni (articolo 2, paragrafi 2 e 5),
> in quanto gia' disciplinati dalla normativa vigente, rispettivamente dagli
> articoli 6 e 26 del dPR n. 633 del 1972.
> Il decreto, infine, ha apportato modifiche agli articoli 39 e 52 del
> dPR n. 633 del 1972 concernenti rispettivamente "la tenuta e conservazione
> dei registri e dei documenti" e gli "accessi, ispezioni e verifiche". In
> particolare, l'intervento piu' rilevante consiste nell'aver previsto la
> possibilita' di conservare le fatture in forma elettronica in un Paese
> estero con il quale esistono strumenti giuridici che disciplinano la
> reciproca assistenza.
> Si osserva, tra l'altro, che per effetto della nuova stesura, i commi
> dell'articolo 21 hanno perso la numerazione ordinale (primo, secondo, ...) e
> seguono attualmente quella cardinale (comma 1, comma 2, ...).
> 2. MODIFICA DELLA DISCIPLINA IVA RELATIVA ALLA FATTURAZIONE
> Nel sistema dell'IVA e' previsto l'obbligo di documentare le cessioni
> di beni o le prestazioni di servizi mediante l'emissione della fattura.
> Tuttavia, posto che la norma comunitaria consente agli Stati membri di
> ritenere ugualmente validi documenti equivalenti alla fattura, il
> legislatore nazionale ha ritenuto che le operazioni possano essere
> ...
> leggi tutto
"satoshi" <satoshi@email.it> ha scritto nel messaggio
news:1179477928.824916.131080@w5g2000hsg.googlegro ups.com...
On 16 Mag, 11:00, "studio comm" <studioc...@iol.it> wrote:
> l'omissione, se il verificatore ha un minimo di buon senso, possa essere
> ovviata, apponendo la marca al momento della verifica stessa :-)
> > no mi riferivo alla marca, ma alla difformità fisica dei documenti.
capisco, pero' penso che in questo caso non si possa "parlare di difformità
fisica"
>il problema è la data della spedizione che non è certa.
> credo, ribadisco - credo -, che ci siano alcuni problemi.
1) la assoluta mancanza di sicurezza del documento pdf.
cut
2) la non certezza della data di ricezione (creazione, invio...):
cut
concordo su tutto quanto hai detto, pero' anche adesso le fatture vengono
spedite per posta con busta normale e la fattura puo' essere rifatta in ogni
momento con una fotocopia della carta intestata ad esempio.
> In assoluto credo che in caso di contenzioso la data e il documento
non siano opponibili in giudizio, a meno di non assolvere agli
obblighi della fatturazione elettronica.
non sono d'accordo, poichè ribadisco che stiamo parlando di "documento che
rimane cmq cartaceo". Non siamo nell'ambito di quello elettronico.
> Detto questo credo che, forse, la parola definitiva dovrebbe averla
detta la circolare 36/e del 6/12/06
che pero' parla di documentazione elettronica, forse il punto che migilo si
avvicina a noi è il 4.
grazie
On 18 Mag, 12:47, "studio comm" <studioc...@iol.it> wrote:
> "satoshi" <sato...@email.it> ha scritto nel m
> >il problema è la data della spedizione che non è certa.
> > credo, ribadisco - credo -, che ci siano alcuni problemi.
> 1) la assoluta mancanza di sicurezza del documento pdf.
> cut
> 2) la non certezza della data di ricezione (creazione, invio...):
> cut
> concordo su tutto quanto hai detto, pero' anche adesso le fatture vengono
> spedite per posta con busta normale e la fattura puo' essere rifatta in ogni
> momento con una fotocopia della carta intestata ad esempio.
> > In assoluto credo che in caso di contenzioso la data e il documento
> non siano opponibili in giudizio, a meno di non assolvere agli
> obblighi della fatturazione elettronica.
> non sono d'accordo, poichè ribadisco che stiamo parlando di "documento che
> rimane cmq cartaceo". Non siamo nell'ambito di quello elettronico.
> > Detto questo credo che, forse, la parola definitiva dovrebbe averla
> detta la circolare 36/e del 6/12/06
> che pero' parla di documentazione elettronica, forse il punto che migilo si
> avvicina a noi è il 4.
> grazie
il punto è - credo -: che la responsabilità della fattura (forma,
contenuto...) è sempre sull'emittente che però perde ogni "certezza"
in merito alla stessa - per intenderci: i falsi certificati del famoso
fondo liquidità di parmalat realizzati dal maestro copista tonna sono
periziabili con facilità, un pdf modificato molto meno e con ulteriori
minori certezze.
Ugualmente la falsificazione di una busta - nella quale deve essere
spedita la fattura - e dei timbri postali è certamente più onerosa - e
rivelabile - della ricezione di un email.
Diverso è già, ad esempio, mettere il file pdf in un'area internet cui
possono accedere utenti profilati...
poi, ovvio,occorre considerare costi e benefici...;-)
registrazione bollo 1.29 su fatture vendita
Never.: é la prima volta che mi capita un cliente dentista, la domanda è questa:
l'addebito in fattura del bollo di 1,29 Euro, come lo registro?
Come ricavo normale?
come anticipo art. 15?
Grazie
Fisco e Tasse
10
21-03-2005 16.03.44
Bollo su fatture.
Luciana Vega: Secondo Voi, va applicato sulle fatture emesse con il regime del margine?
Grazie
Luciana Vega
Fisco e Tasse
2
18-03-2005 09.33.45
Marche da bollo su fatture
Alexander: Salve,
durante la mia attività di consulente con partita IVA, consegnavo al
mio commercialista le fatture che scaricavo tramite FAX e tenevo io
gli originali.
Ora che la partita IVA è stata...
Fisco e Tasse
3
14-02-2004 11.37.47
Fatture via e-mail e marca da bollo
Banu Sdgsddg: Buon lunedì a tutti...
Ho un dubbio forse un po' sciocco: i miei fornitori hanno la possibilità
di inviarmi fatture esclusivamente via e-mail e via fax.
La cosa, alla luce della attuale normativa,...