Mi approssimo alla sostituzione del mio mutuo prima casa con un'altro
mutuo ipotecario con altro istituto.
Il nuovo mutuo avrà la stessa durata residua, ma avrà un capitale più
alto. Per mantenere la condizione richiesta dalle istruzioni di Unico
(stesso capitale residuo) la nuova banca mi ha suggerito di
specificare nell'atto che parte del capitale si riferisce al residuo
del vecchio mutuo prima casa e su questo pagherò l'imposta sostitutiva
ridotta, e l'altra parte del capitale si riferisce ad un finanziamento
diverso per il quale pagherò l'imposta piena. Pensate che così potrò
tranquillamente detrarre il 19% degli interessi proporzionalmente
riferiti al capitale residuo?
On 23 Apr, 12:07, luca-gio...@libero.it wrote:
> Mi approssimo alla sostituzione del mio mutuo prima casa con un'altro
> mutuo ipotecario con altro istituto.
> Il nuovo mutuo avrà la stessa durata residua, ma avrà un capitale più
> alto. Per mantenere la condizione richiesta dalle istruzioni di Unico
> (stesso capitale residuo) la nuova banca mi ha suggerito di
> specificare nell'atto che parte del capitale si riferisce al residuo
> del vecchio mutuo prima casa e su questo pagherò l'imposta sostitutiva
> ridotta, e l'altra parte del capitale si riferisce ad un finanziamento
> diverso per il quale pagherò l'imposta piena. Pensate che così potrò
> tranquillamente detrarre il 19% degli interessi proporzionalmente
> riferiti al capitale residuo?
Su questo punto non c'è un orientamento univoco.
Detrarre "tranquillamente" direi proprio di no: è possibile che la
detrazione venga persa. www.ilragioniere.com
(tutte le novità fiscali)
Tra le condizioni per detrarre, è richiesto che le parti contraenti siano
invariate.
Se stipuli il nuovo mutuo con altro istituto, questa condizone viene meno.
Di conseguenza perderesti la possibilità di detrarre gli interessi passivi.
Ciao
Beta
<luca-giorgi@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:1177322861.261580.243060@b58g2000hsg.googlegr oups.com...
Mi approssimo alla sostituzione del mio mutuo prima casa con un'altro
mutuo ipotecario con altro istituto.
Il nuovo mutuo avrà la stessa durata residua, ma avrà un capitale più
alto. Per mantenere la condizione richiesta dalle istruzioni di Unico
(stesso capitale residuo) la nuova banca mi ha suggerito di
specificare nell'atto che parte del capitale si riferisce al residuo
del vecchio mutuo prima casa e su questo pagherò l'imposta sostitutiva
ridotta, e l'altra parte del capitale si riferisce ad un finanziamento
diverso per il quale pagherò l'imposta piena. Pensate che così potrò
tranquillamente detrarre il 19% degli interessi proporzionalmente
riferiti al capitale residuo?
luca-giorgi@libero.it wrote:
> Mi approssimo alla sostituzione del mio mutuo prima casa con un'altro
> mutuo ipotecario con altro istituto.
> Il nuovo mutuo avrà la stessa durata residua, ma avrà un capitale più
> alto. Per mantenere la condizione richiesta dalle istruzioni di Unico
> (stesso capitale residuo) la nuova banca mi ha suggerito di
> specificare nell'atto che parte del capitale si riferisce al residuo
> del vecchio mutuo prima casa e su questo pagherò l'imposta sostitutiva
> ridotta, e l'altra parte del capitale si riferisce ad un finanziamento
> diverso per il quale pagherò l'imposta piena. Pensate che così potrò
> tranquillamente detrarre il 19% degli interessi proporzionalmente
> riferiti al capitale residuo?
ci son almeno due elementi nel tuo quesito che portano ad escludere la
deducibilità del tuo mutuo così negoziato:
cambi istituto di credito
il capitale finanziato è maggiore
le condizioni infatti sono che le parti contraenti devono rimanere le stesse
cosiccome l'immobile concesso in garanzia e che l'importo del mutuo
rinegoziato risulti non superiore alla residua quota capitale da rimborsare
alla data della rinegoziazione.
> ci son almeno due elementi nel tuo quesito che portano ad escludere la
> deducibilità del tuo mutuo così negoziato:
> cambi istituto di credito
> il capitale finanziato è maggiore
> le condizioni infatti sono che le parti contraenti devono rimanere le stesse
> cosiccome l'immobile concesso in garanzia e che l'importo del mutuo
> rinegoziato risulti non superiore alla residua quota capitale da rimborsare
> alla data della rinegoziazione.
In questo caso l'operazione può essere fatta rientrare nell'ipotesi di
estinzione del mutuo originario e stipulazione di un nuovo mutuo, che
può essere contratto anche con un diverso soggetto mutuante. Sono in
molti quelli che lo fanno (es. i nuovi mutui stipulati con l'Inpdap) e
si può certamente continuare a detrarre gli interessi passivi. Quindi
il primo elemento non sussiste.
Riguardo al secondo elemento il problema è rappresentato dall'importo
del nuovo mutuo. Come ho già detto l'orientamento non è univoco, in
quanto in alcuni casi è stata riconosciuta la detraibilità per la
parte del nuovo mutuo pari alla residua quota capitale di quello
precedente, aumentata delle spese e degli oneri correlati.
Però certamente è rischioso: la detrazione potrebbe con buona
probabilità essere persa. www.ilragioniere.com
(tutte le novità fiscali)
On 23 Apr, 19:26, "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> wrote:
> ci son almeno due elementi nel tuo quesito che portano ad escludere la
> deducibilità del tuo mutuo così negoziato:
> cambi istituto di credito
> il capitale finanziato è maggiore
> le condizioni infatti sono che le parti contraenti devono rimanere le stesse
> cosiccome l'immobile concesso in garanzia e che l'importo del mutuo
> rinegoziato risulti non superiore alla residua quota capitale da rimborsare
> alla data della rinegoziazione.
> saluti
Riguardo al primo elemento l'operazione in questione può essere fatta
rientrare nell'ipotesi di estinzione del vecchio mutuo e stipulazione
di un nuovo mutuo. Questa operazione è perfettamente possibile e non
fa perdere la detrazione degli interessi passivi, ANCHE se il nuovo
mutuo è stipulato con un diverso soggetto mutuante (vedi i numerosi
casi di nuovi mutui stipulati con l'Inpdap). Quindi il primo elemento
direi che non sussiste.
Riguardo al secondo elemento il problema è rappresentato dall'importo
del nuovo mutuo, maggiore alla residua quota capitale di quello
precedente. Come ho già detto l'orientamento non è uniforme, in quanto
in alcuni casi è stata riconosciuta la detraibilità degli interessi
passivi, per la parte del nuovo mutuo corrispondente alla residua
quota capitale di quello precedente, maggiorata delle spese e oneri
correlati.
Però la cosa è rischiosa: con buona probabilità la detrazione potrebbe
essere persa. www.ilragioniere.com
(tutte le novità fiscali)
"ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
news:462ced21$0$36439> ci son almeno due elementi nel tuo quesito che
portano ad escludere la
> deducibilità del tuo mutuo così negoziato:
> cambi istituto di credito
> il capitale finanziato è maggiore
> le condizioni infatti sono che le parti contraenti devono rimanere le
> stesse cosiccome l'immobile concesso in garanzia e che l'importo del mutuo
> rinegoziato risulti non superiore alla residua quota capitale da
> rimborsare alla data della rinegoziazione.
In questo caso l'operazione può essere fatta rientrare nell'ipotesi di
estinzione del mutuo originario e stipulazione di un nuovo mutuo, che
può essere contratto anche con un diverso soggetto mutuante. Sono in
molti quelli che lo fanno (es. i nuovi mutui stipulati con l'Inpdap) e
si può certamente continuare a detrarre gli interessi passivi.
Riguardo al secondo elemento il problema è rappresentato dall'importo
del nuovo mutuo. Come ho già detto l'orientamento non è univoco, in
quanto in alcuni casi è stata riconosciuta la detraibilità per la
parte del nuovo mutuo pari alla residua quota capitale di quello
precedente, aumentata delle spese e degli oneri correlati.
Però certamente è rischioso: la detrazione potrebbe con buona
probabilità essere persa. www.ilragioniere.com
(tutte le novità fiscali)
Il Ragioniere wrote:
>> ci son almeno due elementi nel tuo quesito che portano ad escludere
>> la deducibilità del tuo mutuo così negoziato:
>> cambi istituto di credito
>> il capitale finanziato è maggiore
>> le condizioni infatti sono che le parti contraenti devono rimanere
>> le stesse cosiccome l'immobile concesso in garanzia e che l'importo
>> del mutuo rinegoziato risulti non superiore alla residua quota
>> capitale da rimborsare alla data della rinegoziazione.
> In questo caso l'operazione può essere fatta rientrare nell'ipotesi di
> estinzione del mutuo originario e stipulazione di un nuovo mutuo, che
> può essere contratto anche con un diverso soggetto mutuante. Sono in
> molti quelli che lo fanno (es. i nuovi mutui stipulati con l'Inpdap) e
> si può certamente continuare a detrarre gli interessi passivi. Quindi
> il primo elemento non sussiste.
> Riguardo al secondo elemento il problema è rappresentato dall'importo
> del nuovo mutuo. Come ho già detto l'orientamento non è univoco, in
> quanto in alcuni casi è stata riconosciuta la detraibilità per la
> parte del nuovo mutuo pari alla residua quota capitale di quello
> precedente, aumentata delle spese e degli oneri correlati.
> Però certamente è rischioso: la detrazione potrebbe con buona
> probabilità essere persa.
> www.ilragioniere.com
> (tutte le novità fiscali)
se lo dici tu è così davvero..(però bastava dirlo una sola volta, tanto non
è che il risultato cambi)
ma la domanda era precisa: rinegoziazione, non estinzione e riaccensione
(che anche qui sarebbe da vedere visto che pure l'inpdap non c'entra nulla
col caso posto)
poi, se devi sempre far casino.. accomodati
> Il Ragioniere wrote:
> >> ci son almeno due elementi nel tuo quesito che portano ad escludere
> >> la deducibilità del tuo mutuo così negoziato:
> >> cambi istituto di credito
> >> il capitale finanziato è maggiore
> >> le condizioni infatti sono che le parti contraenti devono rimanere
> >> le stesse cosiccome l'immobile concesso in garanzia e che l'importo
> >> del mutuo rinegoziato risulti non superiore alla residua quota
> >> capitale da rimborsare alla data della rinegoziazione.
> > > In questo caso l'operazione può essere fatta rientrare nell'ipotesi di
> > estinzione del mutuo originario e stipulazione di un nuovo mutuo, che
> > può essere contratto anche con un diverso soggetto mutuante. Sono in
> > molti quelli che lo fanno (es. i nuovi mutui stipulati con l'Inpdap) e
> > si può certamente continuare a detrarre gli interessi passivi. Quindi
> > il primo elemento non sussiste.
> > Riguardo al secondo elemento il problema è rappresentato dall'importo
> > del nuovo mutuo. Come ho già detto l'orientamento non è univoco, in
> > quanto in alcuni casi è stata riconosciuta la detraibilità per la
> > parte del nuovo mutuo pari alla residua quota capitale di quello
> > precedente, aumentata delle spese e degli oneri correlati.
> > Però certamente è rischioso: la detrazione potrebbe con buona
> > probabilità essere persa.
> > www.ilragioniere.com
> > (tutte le novità fiscali)
> se lo dici tu è così davvero..(però bastava dirlo una sola volta, tanto non
> è che il risultato cambi)
> ma la domanda era precisa: rinegoziazione, non estinzione e riaccensione
> (che anche qui sarebbe da vedere visto che pure l'inpdap non c'entra nulla
> col caso posto)
> poi, se devi sempre far casino.. accomodati
Mi riferivo ad una sostituzione (estinzione del vecchio stipula del
nuovo) anche perchè non si può parlare di rinegoziazione quando cambia
l'istituto: si può rinegoziare qualcosa con chi hai negoziato
precedentemente.
luca-giorgi@libero.it wrote:
> Mi riferivo ad una sostituzione (estinzione del vecchio stipula del
> nuovo) anche perchè non si può parlare di rinegoziazione quando cambia
> l'istituto: si può rinegoziare qualcosa con chi hai negoziato
> precedentemente.
questa è una sottigliezza non vera.. se fosse così come dici il fisco non si
sarebbe premunito di dire che i soggetti coi quali si rinegozia
(rinegoziare= Con questo termine si intende quella procedura mediante la
quale si estingue un mutuo stipulato a condizioni non più convenienti ed
alla contestuale accensione di un nuovo mutuo a condizioni di mercato più
favorevoli. ) debbono rimanere gli stessi.
e, comunque:
Aspetti fiscali. In caso di estinzione di un mutuo e stipulazione di un
nuovo contratto si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al
mutuo che viene estinto, a condizione che il nuovo mutuo sia di importo non
superiore al debito residuo (sul precedente mutuo) aumentato dei costi di
estinzione e di accensione. Tra i costi rientrano: gli importi delle
maggiori somme corrisposte a causa delle differenze di cambio (relative ai
mutui in valuta), la commissione spettante agli istituti per la loro
attività di intermediazione, gli oneri fiscali (cancellazione ed iscrizione
di ipoteca), le penalità per anticipata estinzione di mutuo, la provvigione
per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia.
On 24 Apr, 09:20, "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> wrote:
> e, comunque:
> Aspetti fiscali. In caso di estinzione di un mutuo e stipulazione di un
> nuovo contratto si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al
> mutuo che viene estinto, a condizione che il nuovo mutuo sia di importo non
> superiore al debito residuo (sul precedente mutuo) aumentato dei costi di
> estinzione e di accensione. Tra i costi rientrano: gli importi delle
> maggiori somme corrisposte a causa delle differenze di cambio (relative ai
> mutui in valuta), la commissione spettante agli istituti per la loro
> attività di intermediazione, gli oneri fiscali (cancellazione ed iscrizione
> di ipoteca), le penalità per anticipata estinzione di mutuo, la provvigione
> per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia.
Se, come mi sembra di capire, ritieni comunque superabile la prima
condizione (mantenere lo stesso Istituto),
ti sembra così assurdo superare la seconda condizione rispettando la
"ratio" della norma di non detrarre più di quanto
ti saresti detratto mantenendo il vecchio mutuo???
luca-giorgi@libero.it ha scritto:
> Se, come mi sembra di capire, ritieni comunque superabile la prima
> condizione (mantenere lo stesso Istituto),
> ti sembra così assurdo superare la seconda condizione rispettando la
> "ratio" della norma di non detrarre più di quanto
> ti saresti detratto mantenendo il vecchio mutuo???
Infatti anche secondo me sarebbe più giusto poter continuare a
detrarre. Tuttavia l'orientamento prevalente è per la perdita della
detrazione.
In alcuni casi però è stata comunque riconosciuta la detrazione: in
quale regione sei residente, così facciamo prima? www.ilragioniere.com
(tutte le novità fiscali)
"ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
news:462db05e$0$36449> questa è una sottigliezza non vera.. se fosse così come dici il fisco non
> si sarebbe premunito di dire che i soggetti coi quali si rinegozia
> (rinegoziare= Con questo termine si intende quella procedura mediante la
> quale si estingue un mutuo stipulato a condizioni non più convenienti ed
> alla contestuale accensione di un nuovo mutuo a condizioni di mercato più
> favorevoli. ) debbono rimanere gli stessi.
Ma quale sottigliezza: se cambiano i soggetti non si tratta più di
rinegoziazione, ed infatti l'invarianza delle parti contraenti è condizione
necessaria perchè si possa parlare di rinegoziazione ed applicare il
trattamento conseguente.
L'unica deroga ammessa (per la "rinegoziazione") è che il mutuatario può
essere anche un diverso soggetto subentrato nel contratto per effetto di un
accollo.
Riguardo all'ipoetsi estinzione-stipulazione di un nuovo mutuo il fatto che
il soggetto mutuante possa cambiare è pacifico (e non riguarda solo i mutui
Inpdap). Vedere infatti Agenzia delle Entrate, Circolare 12.5.2000, n. 95
(Videoconferenza modello 730/2000 - Risposte a quesiti vari): "nel caso
cui venga estinto un vecchio mutuo e ne venga acceso uno nuovo di importo
non superiore alla quota capitale residua, maggiorata delle spese e oneri
correlati, si continua a beneficiare della detrazione per oneri prevista
dalla lettera b), del comma 1, dell'art. 13-bis del TUIR, come
modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche se il soggetto
mutuante è diverso da quello originario".
Quindi PonzioPilato, prima di dare degli ignoranti a destra e a manca,
informati meglio... www.ilragioniere.com
(tutte le novità fiscali)
Il Ragioniere.com wrote:
> "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
> news:462db05e$0$36449>> questa è una sottigliezza non vera.. se fosse così come dici il
>> fisco non si sarebbe premunito di dire che i soggetti coi quali si
>> rinegozia (rinegoziare= Con questo termine si intende quella
>> procedura mediante la quale si estingue un mutuo stipulato a
>> condizioni non più convenienti ed alla contestuale accensione di un
>> nuovo mutuo a condizioni di mercato più favorevoli. ) debbono
>> rimanere gli stessi.
> Ma quale sottigliezza: se cambiano i soggetti non si tratta più di
> rinegoziazione, ed infatti l'invarianza delle parti contraenti è
> condizione necessaria perchè si possa parlare di rinegoziazione ed
> applicare il trattamento conseguente.
> L'unica deroga ammessa (per la "rinegoziazione") è che il mutuatario
> può essere anche un diverso soggetto subentrato nel contratto per
> effetto di un accollo.
> Riguardo all'ipoetsi estinzione-stipulazione di un nuovo mutuo il
> fatto che il soggetto mutuante possa cambiare è pacifico (e non
> riguarda solo i mutui Inpdap). Vedere infatti Agenzia delle Entrate,
> Circolare 12.5.2000, n. 95 (Videoconferenza modello 730/2000 -
> Risposte a quesiti vari): "nel caso cui venga estinto un vecchio
> mutuo e ne venga acceso uno nuovo di importo non superiore alla
> quota capitale residua, maggiorata delle spese e oneri correlati, si
> continua a beneficiare della detrazione per oneri prevista dalla lettera
> b), del comma 1, dell'art. 13-bis del TUIR, come
> modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche se il soggetto
> mutuante è diverso da quello originario".
> Quindi PonzioPilato, prima di dare degli ignoranti a destra e a manca,
> informati meglio...
> www.ilragioniere.com
> (tutte le novità fiscali)
ma tu sei un ignorante per definizione, non c'è bisogno di informarsi meglio
:-))
a proposito chi è proprietario dell'immobile nella comunione dei beni? :-)))
oh anche se ne azzecchi una una volta, non è che per questo si cambia idea
su di te, anzi
ps: l'hai cercata per benino eh? hai passato due giornate a dire che forse è
deducibile..
ma anche quella tua circolare citata dice di no in quanto il capitale di
questo quesito, è maggiore.
mea culpa che son partito in quarta pensando erroneamente a rinegoziazione
> "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
> news:462db05e$0$36449> > questa è una sottigliezza non vera.. se fosse così come dici il fisco non
> > si sarebbe premunito di dire che i soggetti coi quali si rinegozia
> > (rinegoziare= Con questo termine si intende quella procedura mediantela
> > quale si estingue un mutuo stipulato a condizioni non più convenientied
> > alla contestuale accensione di un nuovo mutuo a condizioni di mercato più
> > favorevoli. ) debbono rimanere gli stessi.
> Ma quale sottigliezza: se cambiano i soggetti non si tratta più di
> rinegoziazione, ed infatti l'invarianza delle parti contraenti è condizione
> necessaria perchè si possa parlare di rinegoziazione ed applicare il
> trattamento conseguente.
> L'unica deroga ammessa (per la "rinegoziazione") è che il mutuatario può
> essere anche un diverso soggetto subentrato nel contratto per effetto di un
> accollo.
> Riguardo all'ipoetsi estinzione-stipulazione di un nuovo mutuo il fatto che
> il soggetto mutuante possa cambiare è pacifico (e non riguarda solo i mutui
> Inpdap). Vedere infatti Agenzia delle Entrate, Circolare 12.5.2000, n. 95
> (Videoconferenza modello 730/2000 - Risposte a quesiti vari): "nel caso
> cui venga estinto un vecchio mutuo e ne venga acceso uno nuovo di importo
> non superiore alla quota capitale residua, maggiorata delle spese e oneri
> correlati, si continua a beneficiare della detrazione per oneri prevista
> dalla lettera b), del comma 1, dell'art. 13-bis del TUIR, come
> modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche se il soggetto
> mutuante è diverso da quello originario".
> Quindi PonzioPilato, prima di dare degli ignoranti a destra e a manca,
> informati meglio...
> www.ilragioniere.com
> (tutte le novità fiscali)
> "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
> news:462db05e$0$36449> > questa è una sottigliezza non vera.. se fosse così come dici il fisco non
> > si sarebbe premunito di dire che i soggetti coi quali si rinegozia
> > (rinegoziare= Con questo termine si intende quella procedura mediantela
> > quale si estingue un mutuo stipulato a condizioni non più convenientied
> > alla contestuale accensione di un nuovo mutuo a condizioni di mercato più
> > favorevoli. ) debbono rimanere gli stessi.
> Ma quale sottigliezza: se cambiano i soggetti non si tratta più di
> rinegoziazione, ed infatti l'invarianza delle parti contraenti è condizione
> necessaria perchè si possa parlare di rinegoziazione ed applicare il
> trattamento conseguente.
> L'unica deroga ammessa (per la "rinegoziazione") è che il mutuatario può
> essere anche un diverso soggetto subentrato nel contratto per effetto di un
> accollo.
> Riguardo all'ipoetsi estinzione-stipulazione di un nuovo mutuo il fatto che
> il soggetto mutuante possa cambiare è pacifico (e non riguarda solo i mutui
> Inpdap). Vedere infatti Agenzia delle Entrate, Circolare 12.5.2000, n. 95
> (Videoconferenza modello 730/2000 - Risposte a quesiti vari): "nel caso
> cui venga estinto un vecchio mutuo e ne venga acceso uno nuovo di importo
> non superiore alla quota capitale residua, maggiorata delle spese e oneri
> correlati, si continua a beneficiare della detrazione per oneri prevista
> dalla lettera b), del comma 1, dell'art. 13-bis del TUIR, come
> modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche se il soggetto
> mutuante è diverso da quello originario".
> Quindi PonzioPilato, prima di dare degli ignoranti a destra e a manca,
> informati meglio...
> www.ilragioniere.com
> (tutte le novità fiscali)
Per Ilragioniere: dicevi che l'orientamento non è univoco a livello
regionale, ti riferisci all'atteggiamento di qualche Agenzia delle
Entrate locali, oppure a qualche sentenza? Potresti darmi qualche
riferimento dal quale trarre questa non univocità? Grazie.
<luca-giorgi@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:1177578080.368361.47480@r35g2000prh.googlegro ups.com...
Per Ilragioniere: dicevi che l'orientamento non è univoco a livello
regionale, ti riferisci all'atteggiamento di qualche Agenzia delle
Entrate locali, oppure a qualche sentenza? Potresti darmi qualche
riferimento dal quale trarre questa non univocità? Grazie.
beh, dagli tempo.. da uno che siccome non ha trovato la commissione
regionale lombardia sez. brescia nel cd del 24 ore l'ha definita
inesistente, beh.. c'è da aspettarsi di tutto..
nelle circolari è forte, (quando vanno a favore suo e quando le capisce, )
poi..
chiarimento cerco su affitto casa con mutuo prima casa
rob: Buon giorno. Sono in una situazione simile ad altre persone che hanno
chiesto aiuto nel NG, ma non riesco a capire bene, quindi richiedo.
Ho comprato 3 anni fa un immobile con mutuo prima casa....
Fisco e Tasse
1
22-12-2005 19.54.47
estinzione mutuo prima casa e riacquisto altra prima casa
peppedero: ho comprato prima casa(con agevolazioni) nel dicembre 2004. Ho stipulato un
contratto di mmutuo di 50000 euro che ho iniziato a pagare a marzo 2005.
Voglio vendere questo immobile(prima casa) e...
Banche
5
10-06-2005 14.51.34
sostituzione mutuo prima casa: detrazioni?
fra: Salve,
ho un po' di confusione in testa frutto di molte persone che mi
dicono probabilmente cose sbagliate. Mi aiutate?
Situazione: acquisto prima casa 2002 con mutuo ipotecario, sostituzione...
Fisco e Tasse
1
12-07-2004 13.19.34
sostituzione mutuo prima casa: detrazioni
fra: Salve,
ho un po' di confusione in testa frutto di molte persone che mi
dicono probabilmente cose sbagliate. Mi aiutate?
Situazione: acquisto prima casa 2002 con mutuo ipotecario, sostituzione...