Ciao a tutti,
scrivo per sottoporvi un dubbio che mi assale.
E' noto nel 2006 che la parte della quota capitale del canone di leasing
immobiliare riferibile al terreno non è deducible per l'utilizzatore.
Ma... per quanto riguarda il CONCEDENTE (ossia la società di leasing)...
che sugli immobili che concede in locazione fa l'ammortamento cd.
"finanziario" ai sensi dell'art. 102 comma 7 del TUIR?
Io sostengo che le regole sull'indeducibilità dell'ammortamento del
terreno riferito a detti immobili non valgano per il concedente (si
avrebbe una doppia tassazione, ma quanti soldi ci vogliono estorcere
'sti rossi, perdiana?)
Rif.: circ. 1/E del 19/01/2007.
Che ne pensate?
Ciao e grazie.
Ch.
"Il Ragioniere.com" <info@ilragioniere.com> wrote in message
news:etmiek$ch6$1@aioe.org
> Leggendo la CM 1/2007 e il DL 223/2006 temo invece che tali disposizioni
> valgano anche per il concedente.
Se è davvero così ci toccherà fallire, il mio gruppo comprende una
società di leasing che concede in locazione finanziaria immobili alle
varie società, nonché a terzi.
Comincio subito ad impostare il ricorso alla Corte di Giustizia Europea
(come ho fatto per l'indeducibilità dei costi auto).
La vedremo chi la spunterà alla fine.
Toglietemi una curiosità.
Ma una società di leasing che concedesse in leasing un terreno o un
pacchetto azionario dovrebbe non effettuare l'ammortamento e considerare
tutto ricavo i canoni percepiti e, in sede di cessione per riscatto,
determinare una minusvalenza fiscale pari alla quota capitale non dedotta in
passato?
Se è vero, come affermato anche dall'amministrazione finanziaria, che lo
scopo delle disposizioni sui leasing è quello di "parificare" gli acquisti
in proprietà agli acquisti in leasing gli effetti della limitazione
all'ammortamento dovrebbe aversi solo nei confronti dell'utilizzatore.
Ancora se le norme sono state previste per riconoscere in qualche modo lo
scopo finanziario del contratto di leasing allora in capo alla concedente
dovrebbe essere sempre ammesso l' "ammortamento" in base alla regola
speciale che prevede che il "costo" sia ripartito in base al piano
finanziario, in modo che in capo alla concedente rilevi solo l'utile
finanziario dell'operazione.
In tal senso sembrerebbe mouversi anche l'AdE ove nella risoluzione
69/E/2004 (in relazione ad un leasing di un pacchetto azionario che, al pari
dei terreni, non è ammortizzabile) afferma:
'---
"Per la società di leasing, dunque, il processo di ammortamento segue
criteri indipendenti dalla materialità e deperibilità dei beni concessi in
locazione finanziaria risultando collegato, piuttosto, all'esborso
finanziario sopportato e al credito vantato nei confronti dell'utilizzatore
(quantificato nei canoni che quest'ultimo deve corrispondere, in forza del
contratto stipulato, per ottenere il bene in godimento). Privilegiando la
sostanza rispetto alla forma, il legislatore fiscale ha assimilato
l'acquisizione di beni con contratto di leasing ad un acquisto in proprietà
e ha disciplinato la posizione assunta dall'utilizzatore in maniera
speculare rispetto a quella del concedente finanziatore."
Così se, da un lato, la natura prevalentemente finanziaria dell'operazione
porta a giustificare che l'ammortamento fiscale del cespite oggetto del
contratto di leasing risulti slegato dal concetto di strumentalità ed
ammesso indipendentemente dalla categoria cui il bene appartiene,
dall'altro, fa sì che la deducibilità dei canoni pagati dal conduttore resti
subordinata alla circostanza che lo stesso bene sia effettivamente
suscettibile di un processo di ammortamento, al pari di un acquisto in
proprietà. Non a caso la disposizione in esame è collocata nell'ambito della
disciplina dei beni materiali strumentali e si caratterizza per la
stringente correlazione fissata tra la deducibilità dei canoni e il periodo
di ammortamento stabilito nell'apposita tabella ministeriale. Anche la
circostanza che, con riferimento ai cespiti non ammortizzabili, non possa
essere individuato il periodo minimo di durata del contratto di locazione
finanziaria previsto dalla legge può senz'altro invocarsi a sostegno della
tesi secondo cui il diritto alla deduzione dei canoni corrisposti al
locatore non spetti incondizionatamente per tutti i beni relativi
all'impresa.
'---
Se così è allora per la società di leasing tutto l' "ammortamento" è
deducibile in base al piano finanziario a nulla rilevando l'indeducibilità
relativa alla quota terreno la quale, coerentemente, riguarderà solo il
soggetto utilizzatore.
"casanmaner" <xxx@tin.it> wrote in message
news:45ff0243$0$4798$4fafbaef@reader4.news.tin.it
(cut)
Grazie!
Anch'io sono d'accordo con te, ma leggo ora meglio la circolare n. 11/E
del 16/02/2007 al punto 9.6 è sibillina:
"Nel caso di immobili dati in locazione, anche finanziaria, o in
comodato, ai fini della determinazione del valore AMMORTIZZABILE, il
PROPRIETARIO dell’immobile dovrà tener conto del concreto utilizzo
dell’immobile da parte dell’utilizzatore".
Formalmente il PROPRIETARIO che AMMORTIZZA è la società di leasing.
Anche la circolare 1/E del 2007, alla fine del punto 7.2:
"Si precisa che in caso di immobili dati in locazione, anche
finanziaria, o in comodato, ai fini della determinazione del valore
AMMORTIZZABILE, il PROPRIETARIO dell’immobile dovrà tener conto del
concreto utilizzo dell’immobile da parte dell’utilizzatore".
"Chiara" <muppolo@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
Purtroppo i punti da te citati sono fin troppo chiari e confermano quanto tu
forse starai sospettando, ovvero che per l'Amministrazione finanziaria anche
in caso di immobili dati in locazione (anche finanziaria) c'è l'obbligo di
effettuare lo scorporo (per la scelta della percentuale 20 o 30% si fa
riferimento all'utilizzo da parte del conduttore). www.ilragioniere.com
(Sito gratuito al 100%)
"Chiara" <muppolo@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:ddc1a5a1ecb12a7721da1f917fe6e475.83875@mygate .mailgate.org...
> Che ne pensi?
Che l'estensore della circolare, nel caso di locazione finanziaria, stesse
pensando sempre al conduttore il quale dovrà dedurre i canoni (la quota
capitale degli stessi) in base al rapporto tra "costo ammortizzabile" e
costo complessivo sostenuto dalla concedente.
Per determinare il numeratore di questo rapporto occorrerà non guardare
al'uso fatto dalla concedente ma dall'utilizzatore.
Quel "costo ammortizzabile" in caso di leasing, quindi avrà rilevanza per
l'utilizzatore.
ciao
Se, come ritengo corretto, vale il principio che l'ammortamento in capo al
"locatore" abbia le finalità
"casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:46000e2c$0$17953$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
> Che l'estensore della circolare, nel caso di locazione finanziaria, stesse
> pensando sempre al conduttore il quale dovrà dedurre i canoni (la quota
> capitale degli stessi) in base al rapporto tra "costo ammortizzabile" e
> costo complessivo sostenuto dalla concedente.
> Per determinare il numeratore di questo rapporto occorrerà non guardare
> al'uso fatto dalla concedente ma dall'utilizzatore.
> Quel "costo ammortizzabile" in caso di leasing, quindi avrà rilevanza per
> l'utilizzatore.
Ma sei veramente convinto di ciò che hai scritto?
Cioè, l'estensore della circolare aveva in mente in conduttore e scrive "il
proprietario"? E per ben due volte?
L'ultima formula da te citata poi è la prima volta che la sento! www.ilragioniere.com
(Sito gratuito al 100%)
"Il Ragioniere.com" <info@ilragioniere.com> wrote in message
news:etp3lr$l62$1@aioe.org
> Ma sei veramente convinto di ciò che hai scritto?
> Cioè, l'estensore della circolare aveva in mente in conduttore e scrive "il
> proprietario"? E per ben due volte?
> L'ultima formula da te citata poi è la prima volta che la sento!
Certo è la stampa specializzata si è sempre espressa, nel formulare i
calcoli di convenienza sul leasing immobiliare con le norme ora in
vigore, alla parte indeducibile della quota capitale del canone.
Voglio dire, NESSUNO ha mai preso in considerazione che oltre a questa
batosta, c'è anche il fatto che la società di leasing ti addebiterebbe
sicuramente al cliente l'aggravio di costi a suo carico per la parte che
per lei risulterebbe indeducibile.
Possibile che "Il Sole-24 Ore" e tutti gli altri non se ne siano
accorti?
Non voglio credere che Ceppellin, Tosoni e soprattutto Roberto Lugano
non abbiano nemmeno ipotizzato il problema, che affosserebbe
definitivamente il leasing immobiliare in Italia.
(Mi dirai: beh, quello automobilistico l'hanno già affossato...)
Ciao e grazie ad entrambi.
casanmaner wrote:
> "Il Ragioniere.com" <info@ilragioniere.com> ha scritto nel messaggio
> news:etp3lr$l62$1@aioe.org...
>>> L'ultima formula da te citata poi è la prima volta che la sento!
> Tu senti tante cose per la prima volta :-)
mamma mia se ti quoto, eccome se ti quoto..
> Comunque ritengo che la tua interpretazione sia fondamentalmente non
> corretta
CUT
quoto anche questo, in quanto avviene sempre così in ogni caso.
ciao, buon lavoro.
e ora, vai di popcorn perchè la cosa si fa lunga :-)))
"Il Ragioniere.com" <info@ilragioniere.com> ha scritto nel messaggio
news:etp3lr$l62$1@aioe.org...
> L'ultima formula da te citata poi è la prima volta che la sento!
Tu senti tante cose per la prima volta :-)
Comunque ritengo che la tua interpretazione sia fondamentalmente non
corretta e basata sull'interpretazione di una c.m. che principalmente fa
riferimento alle "normali" ipotesi di "proprietà".
Non affronta, invece, in modo specifico la posizione del soggetto che
concede il bene in leasing.
Anche dagli esempi fatti si capisce che l'estensore non stesse pensando al
soggetto che concede in leasing il bene.
Ritengo anche che se valgono i principi fino ad oggi enunciati, anche dalla
stessa amministrazione finanziaria, l'ammortamento sul piano finanziario
fatto dalla concedente i beni in leasing non subisca limitazioni ma che la
"quota parte del terreno" influenzi solo il conduttore del bene in leasing.
Altrimenti dovresti spiegare perché in caso di azioni o terreni (che sono
beni per i quali comunque fiscalmente non è ammesso l'ammortamento da parte
del "proprietario") l' "ammortamento finanziario" non troverebbe limitazioni
mentre, invece, per la quota del terreno dei fabbricati tale limitazione
sarebbe legittima, considerato che la società di leasing si trova nella
stessa medesima situazione.
Detto questo Chiara si farà un'opinione sulla base dei dati che ha a
disposizione sulla base di entrambre le posizioni espresse.
ciao
Il Ragioniere.com wrote:
> "casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
> news:46001620$0$17945$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
>> Tu senti tante cose per la prima volta :-)
> Sorvolo sulla "caduta di stile".
che bel coraggio hai..
parla lui, quello che è famoso in tutto internet per le cadute di stile..
ma dai..
ridicolo
"casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:46001620$0$17945$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
> Tu senti tante cose per la prima volta :-)
Sorvolo sulla "caduta di stile".
Voglio invece fare un po' di storia, ovvero da dove nasce la CM 1/2007.
Ebbene tale circolare nasce da una serie di domande e risposte fatte in
occasione della videoconferenza organizzata da Italia Oggi. In tale
videoconferenza è stata fatta una domanda precisa e chiara, cui è stata data
una risposta altrettanto chiara. E tutti i commenti sui giornali del giorno
dopo guarda caso davano la stessa interpretazione.
Poi va bene usare la fantasia, ma qua si esagera...
PS: Cmq amici come prima... www.ilragioniere.com
(Sito gratuito al 100%)
"Il Ragioniere.com" <info@ilragioniere.com> ha scritto nel messaggio
news:etp5bl$ovi$1@aioe.org...
> "casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
> news:46001620$0$17945$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
>> Tu senti tante cose per la prima volta :-)
> Sorvolo sulla "caduta di stile".
miiii .... permaloso ... era solo una battuta ... c'era anche la faccina ...
tu invece quando metti in dubbio quello che dico non mi sembra che lo faccia
con i sorrisi ma con affermazioni che ad un permaloso potrebbero anche
sembrare offensive ;-)
> Voglio invece fare un po' di storia, ovvero da dove nasce la CM 1/2007.
> Ebbene tale circolare nasce da una serie di domande e risposte fatte in
> occasione della videoconferenza organizzata da Italia Oggi.
E già qui la c.m. andrebbe valutata per quello che è.
> In tale videoconferenza è stata fatta una domanda precisa e chiara, cui è
> stata data una risposta altrettanto chiara. E tutti i commenti sui
> giornali del giorno dopo guarda caso davano la stessa interpretazione.
Se è per questo a telefisco di fronte ad una domanda precisa di Busani sui
Trust è stato affermato in modo fermo che i passaggi dal settlor
(disponente) al trustee sono soggette ad imposta di donanzione. Ed anche il
successivo passaggio dal Trustee al beneficiario.
Il buon Busani ovviamente non concordava anche se il giorno dopo ha
riportato la posizione ministeriale.
In questi giorni ho visto che in una c.m. che riportava proprio le risposte
a telefisco non è stata riportata la risposta sul Trust e il buon Busani
riteneva che ciò non fosse stato fatto forse perché vi sarebbe un
ripensamento del ministero.
Che dovremmo dire? Dovremmo interpretare le c.m. ministeriali per quello che
non dicono in modo esplicito?
In questa c.m. ministeriale non viene affrontato in modo completo la
posizione del concedente.
Quel "anche finanziaria" sembra più una "distrazione". Sicuramente non vi è
stato un approfondimento che se ci fosse, sono certo (ma comunque mai dire
mai), porterebbe alle conclusioni fino ad ora adottate in tutte quelle
ipotesi di leasing di beni che non sono ammortizzabili, ma che visto lo
scopo dell'ammortamento finanziario in capo alla concedente, non limitano
l'ammortamento per questo soggetto, ma limitano la deducibilità dei canoni
per l'utilizzatore.
> Poi va bene usare la fantasia, ma qua si esagera...
Non mi sembra che vi sia nulla di fantasioso.
Solo l'applicazione di principi fin qui accettati e che la norma che ha
previsto l'indeducibilità dell'ammortamento sulla quota terreno non ha
modificato.
casanmaner wrote:
>> miiii .... permaloso ... era solo una battuta ... c'era anche la
> faccina ... tu invece quando metti in dubbio quello che dico non mi
> sembra che lo faccia con i sorrisi ma con affermazioni che ad un
> permaloso potrebbero anche sembrare offensive ;-)
dici? prova a farlo "ragionare" per bene.. (non ci riesce, fidati)
il tipo va in fretta in tilt e poi vedi se non offende..
> L'ultima formula da te citata poi è la prima volta che la sento!
Senza entrare nel merito, trovo che questa sia la differenza che
intercorre fra chi i compiti li sa fare e chi si limita a copiarli o,
peggio, a correggerli:-)
Tango- wrote:
> Il Ragioniere.com ha scritto:
>> L'ultima formula da te citata poi è la prima volta che la sento!
> Senza entrare nel merito, trovo che questa sia la differenza che
> intercorre fra chi i compiti li sa fare e chi si limita a copiarli o,
> peggio, a correggerli:-)
scusa tango, la posso copiare ed usare a piacimento? è troppo bella..
> Tango- wrote:
> > Il Ragioniere.com ha scritto:
> > > >> L'ultima formula da te citata poi è la prima volta che la sento!
> > > > Senza entrare nel merito, trovo che questa sia la differenza che
> > intercorre fra chi i compiti li sa fare e chi si limita a copiarli o,
> > peggio, a correggerli:-)
> scusa tango, la posso copiare ed usare a piacimento? è troppo bella..
...fai pure, ma se copi un mio pensiero contro chi copia, per poi
ricopiarlo a piacimento, non sono tanto sicuro che tu ne abbia
apprezzato il significato:-)
Fai la pace con il ragioniere, dai....non è un troll anzi mi sembra un
bravo collega che ha sbagliato l'approccio ed ha avuto la sfiga di
sbattere la testa contro Casanmaner. direi che questo basta ed avanza:-)
Ciao
Tango- wrote:
> Fai la pace con il ragioniere, dai....non è un troll anzi mi sembra un
> bravo collega che ha sbagliato l'approccio ed ha avuto la sfiga di
> sbattere la testa contro Casanmaner. direi che questo basta ed
> avanza:-) Ciao
dici cosi solo perchè non lo conosci e non ci hai avuto a che fare..
non è un troll? è peggio..
ah, non credo neppure sia un collega..
se usa rispetto sarà rispettato, se no lo sragionazzo si attacca..
ciao (ps: per la frase tua da copiare ed usare a piacimento scherzavo, ma
calza a pennello per la figura dello sragionazzo)
Il Ragioniere.com wrote:
> "Tango-" <redlibertangokk@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
> news:etqpc5$9fq$1@news.newsland.it...
> compagni di scuola al CEPU?
visto tango? che ti dicevo?
e questo è niente..
lui non capisce cosa legge, le risposte date ecc ecc.. ma nonostante sia lui
a non capire.. la colpa è degli altri.
"Tango-" <redlibertangokk@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:etqrp2$kfl$1@news.newsland.it...
Scusate, ma vi siete rincitrulliti tutti quanti?
Come fate a sostenere che quando la circolare parla di proprietario si
riferisce in realtà al conduttore?
Suvvia, che si mettono a ridere anche i sassi!
Il Ragioniere.com wrote:
> Come fate a sostenere che quando la circolare parla di proprietario si
> riferisce in realtà al conduttore?
> Suvvia, che si mettono a ridere anche i sassi!
eh, magari l'hai scritta tu.. potrebbe anche essere sai.. ne hai scritte di
amenità, una piu una meno, che vuoi che sia :-)
> "Tango-" <redlibertangokk@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
> news:etqrp2$kfl$1@news.newsland.it...
> Scusate, ma vi siete rincitrulliti tutti quanti?
> Come fate a sostenere che quando la circolare parla di proprietario si
> riferisce in realtà al conduttore?
ripeto che non intendo entrare nel merito della discussione. Il mio
commento era riferito a questa tua affermazione "è la prima volta che
sento questa interpretazione" perchè io apprezzo chi cerca di dare una
lettura originale alla norma.
Penso che a discutere con Casanmaner si impari sempre qualcosa anche
quando, e succede raramente, dovesse sbagliare.
> Suvvia, che si mettono a ridere anche i sassi!
...Mentre a discutere con te, vengono su i maroni; questa è la
differenza:-)
Ciao
Il Ragioniere.com wrote:
> "Ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo.it> ha scritto nel messaggio
> news:4600f4ca$0$37205
> Mi dispiace, ma questa cosa l'ha scritta proprio casanmaner.
mi riferivo alla circolare, circolari di cui tu nutri amore profondo.. :-)))
> Ciao a tutti,
> scrivo per sottoporvi un dubbio che mi assale.
> E' noto nel 2006 che la parte della quota capitale del canone di leasing
> immobiliare riferibile al terreno non è deducible per l'utilizzatore.
> Ma... per quanto riguarda il CONCEDENTE (ossia la società di leasing)...
> che sugli immobili che concede in locazione fa l'ammortamento cd.
> "finanziario" ai sensi dell'art. 102 comma 7 del TUIR?
> Io sostengo che le regole sull'indeducibilità dell'ammortamento del
> terreno riferito a detti immobili non valgano per il concedente (si
> avrebbe una doppia tassazione,
per me hai ragione tu.
Se la società di leasing non si si dovesse dedurre l'intero ammortamento
finanziario ex art 102 comma 7, escludendo la parte di ammortamento
riferibile al terreno, vorrà dire che la quota non dedotta concorrerà a
formare il costo fiscale del bene per la società e, al momento del
riscatto, essa realizzerà una minusvalenza pari ai canoni non dedotti.
Quindi, se così si comporterà, dovrà iscrivere imposte anticipate sulla
quota non dedotta anno per anno.
Diversamente si avrebbe una doppia imposizione, con buona pace delle
circolari:-)
>"Tango-" <redlibertangokk@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
>news:etqvnv$8ni$1@news.newsland.it...
> per me hai ragione tu.
> Se la società di leasing non si si dovesse dedurre l'intero ammortamento
> finanziario ex art 102 comma 7, escludendo la parte di ammortamento
> riferibile al terreno, vorrà dire che la quota non dedotta concorrerà a
> formare il costo fiscale del bene per la società e, al momento del
> riscatto, essa realizzerà una minusvalenza pari ai canoni non dedotti.
> Quindi, se così si comporterà, dovrà iscrivere imposte anticipate sulla
> quota non dedotta anno per anno.
Sai cosa, è che fino ad oggi hanno affermato (quelli del ministero intendo)
che, ad esempio per i pacchetti azionari (ma ricordo di aver letto anche con
riferimento a terreni tuot-court), la società di leasing effettua l'
"ammortamento finanziario" su tutto il costo sostenuto per l'acquisto della
proprietà dei beni concessi in leasing, a prescindere dalla deperibilità o
strumentalità degli stessi.
Hanno sempre afferamto che la deperibilità e la strumentalità influiscono
esclusivamente sulla deducibilità in capo al soggetto utilizzatore il quale
non potrà, ad es., dedurre il costo del leasing del pacchetto azionario ma
dovrà considerare il costo dei canoni come il costo fiscale delle azioni.
Costo che avrà rilevanza solo nel momento in cui si cederà il pacchetto
azionario ai fini della determinazione della plusvalenza/minusvalenza. Lo
stesso per i terreni concessi in leasing.
Sul punto la dottrina che ho avuto modo di leggere è pacificamente d'accordo
in quanto ritiene l'impostazione coerente con le finalità delle disposizioni
sui leasing (sia guardando al soggetto concedente che all'utilizzatore).
La situazione nel caso dei fabbricati, per la quota del terreno, non è
dissimile dagli altri casi dove fiscalmente non è previsto un ammortamento
(con l'unica differenza che negli altri casi l'ammortamento "ordinario" non
è ammesso sull'intero valore mentre nel caso dei fabbricati non è ammesso
solo per la quota parte relativa al terreno) e un "incidente di percorso" in
una c.m. che tratta l'ipotesi più dal punto di vista dell'utilizzatore,
senza affrontare in modo specifico la posizione della società di leasing,
dovrebbe trovare il tempo che dovrebbe trovare.
Purtroppo ci si ferma troppo spesso alla prima apparenza senza approfondire
la questione e senza tener conto di tutto quanto è possibile tener conto.
Forse perché così la professione è più facile e non costringe il
professionista a prendere una posizione che potrebbe anche apparire
"rischiosa".
> Diversamente si avrebbe una doppia imposizione, con buona pace delle
> circolari:-)
Sul fatto che, anche volendo accettare che la società di leasing non possa
dedurre l'ammortamento finanziario sulla quota terreno, comunque vi sarebbe
un riconoscimento fiscale, al momento della cessione tramite riscatto, è il
minimo, considerato che comunque non è che non vi sia un riconoscimento
fiscale del costo dell'area, ma al massimo non verrebbero riconosciuti gli
ammortamenti.
Ma, ripeto, per la società di leasing, a mio parere, questo problema non si
pone.
Inoltre anche per l'utilizzatore la quota non dedotta dei canoni di leasing
relativi al terreno dovranno avere una rilevanza fiscale, così come avviene
nelle altre ipotesi di leasing di beni non ammortizzabili.
Per i nuovi leasing il costo fiscalmente riconosciuto sarà, al termine del
contratto, pari a tutta la quota parte del costo dell'area.
Per i leasing vecchi per la quota parte dell'area la cui indeducibilità sia
stata "recuperata" tramite le risprese fiscali effettuate sulle rate
residue. Potremmo avere casi, per i leasing vicini alla scadenza, in cui
anche la ripresa integrale dei canoni non comporterà il recupero (da un
punto di vista fiscale) del costo dell'area dedotto in passato. In questi
casi il costo rilevante fiscalmente dell'area sarà rappresentato solo da ciò
che si è reso indeducibile dei canoni di competenza registrati dal 2006 in
avanti.
A chi potesse interessare con la risoluzione del 20/9/2007 n. 256 l'AdE ha
affermato che la società che concede in leasing un fabbricato non deve
effettuare lo scorporo del valore del terreno ai fini dell'ammortamento
finanziario.
Non che ci fosse bisogno di una risoluzione per arrivare a queste
conclusioni ... ma per i "patiti" delle pronunce "ufficiali" del ministero
delle finanze ciò dovrebbe tagliare la testa al toro. :-)
Ciao
> A chi potesse interessare con la risoluzione del 20/9/2007 n. 256 l'AdE ha
> affermato che la societÃ* che concede in leasing un fabbricato non deve
> effettuare lo scorporo del valore del terreno ai fini dell'ammortamento
> finanziario.
> Non che ci fosse bisogno di una risoluzione per arrivare a queste
> conclusioni ... ma per i "patiti" delle pronunce "ufficiali" del ministero
> delle finanze ciò dovrebbe tagliare la testa al toro. :-)
GiÃ*.
E cosa mi dici dell'inversione di rotta sull'applicazione dell'iva sulla
cessione di auto che avevano beneficiato di una detrazione parziale
sull'acquisto?
Iva auto al 40% sulle rivendite
Nelle rivendite di auto, l’Iva solo sul 40% del prezzo. Il ministero
dell’Economia, con una risposta ad un question time di Maurizio Leo alla
Camera, è intervenuto sul discusso problema della base imponibile delle
vendite di veicoli inclusi nell’istanza in scadenza il 22 ottobre. Se la
cessione è avvenuta dopo il 13 settembre 2006, ha chiarito il ministero,
l’Iva andrÃ* applicata nella stessa percentuale detratta sull’acquisto. Le
precedenti istruzioni, che parlavano di assoggettamento integrale, si
riferiscono, chiarisce l’agenzia delle Entrate, solo alle operazioni
avvenute entro il 13 settembre 2006. La nuova interpretazione rimuove uno
dei principali vincoli alla presentazione delle domande di rimborso.
Luca Gaiani, Auto, Iva al 40% sulle rivendite, in Il Sole-24 Ore,
20/09/2007, pag. 33
Ti dico che non capisco perché per gli acquisti effettuati prima del 13/9 e
ceduti negli anni del rimborso la cessione dovrebbe essere sul 100%.
Se il principio da seguire è quello dell'imponibilità in proporzione a
quanto effettivamente detratto perché non dovrebbe valere per gli acquisti
effettuati in qualsiasi periodo?
Altro problema. Nell'ipotesi di beni (non è detto che si tratti solo
dell'auto) per le quali la detrazione è variata negli anni (tramite la
rettifica) per via del variare dell'utilizzo tra fini personali e
"professionali", al momento della cessione si dovrà effettuare una "media"?
"casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:46f3bd23$0$37195$4fafbaef@reader3.news.tin.it ...
>A chi potesse interessare con la risoluzione del 20/9/2007 n. 256 l'AdE ha
>affermato che la società che concede in leasing un fabbricato non deve
>effettuare lo scorporo del valore del terreno ai fini dell'ammortamento
>finanziario.
> Non che ci fosse bisogno di una risoluzione per arrivare a queste
> conclusioni ... ma per i "patiti" delle pronunce "ufficiali" del ministero
> delle finanze ciò dovrebbe tagliare la testa al toro. :-)
E per il lease-back come ci si comporta? Esempio: A cede a B terreno +
fabbricato (già costruito da A) e poi lo riprende il leasing. Da una
risposta di qualche tempo fa' ad un'interrogazione parlamentare sembrava di
capire che in questo caso si deve fare riferimento al costo sostenuto dalla
società di leasing (e non dall'utilizzatore); siccome questa ha acquistato
il terreno congiuntamente al fabbricato, si dovranno applicare le
percentuali di scorporo. Del resto il lease-back ai fini fiscali (e
giuridici) non è considerato in modo unitario (se non in qualche raro caso:
vedi la Tremonti-bis).
Alcuni però dicono il contrario.
Claudio.
"Trentatre trentini" <33trentini@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:fd2iqn$uab$1@aioe.org...
> E per il lease-back come ci si comporta? Esempio: A cede a B terreno +
> fabbricato (già costruito da A) e poi lo riprende il leasing. Da una
> risposta di qualche tempo fa' ad un'interrogazione parlamentare sembrava
> di capire che in questo caso si deve fare riferimento al costo sostenuto
> dalla società di leasing (e non dall'utilizzatore); siccome questa ha
> acquistato il terreno congiuntamente al fabbricato, si dovranno applicare
> le percentuali di scorporo. Del resto il lease-back ai fini fiscali (e
> giuridici) non è considerato in modo unitario (se non in qualche raro
> caso: vedi la Tremonti-bis).
> Alcuni però dicono il contrario.
> Claudio.
> Ti dico che non capisco perché per gli acquisti effettuati prima del 13/9 e
> ceduti negli anni del rimborso la cessione dovrebbe essere sul 100%.
> Se il principio da seguire è quello dell'imponibilità in proporzione a
> quanto effettivamente detratto perché non dovrebbe valere per gli acquisti
> effettuati in qualsiasi periodo?
Infatti non c'è nulla di logico nella risposta del sottosegretario, che
trovi qua, all'ultima pagina. http://www.camera.it/_dati/lavori/bo...919/pdf/06.pdf
A rigore, il principio vale sempre; solo che una risposta ad una
interrogazione parlamentare non può andare contro una norma di 2° grado:
per far questo ci vuole almeno un comunicato stampa.. :-)))
> Altro problema. Nell'ipotesi di beni (non è detto che si tratti solo
> dell'auto) per le quali la detrazione è variata negli anni (tramite la
> rettifica) per via del variare dell'utilizzo tra fini personali e
> "professionali", al momento della cessione si dovrà effettuare una "media"?
Imho, si dovrebbe tenere conto dell'ultima percentuale di detrazione
ottenuta con la rettifica, senza conteggiare l'iva effettivamente detratta.
Se da 60% sono passato al 40% tramite rettifica, quando andrò a rivendere
applico l'iva sul 40% dell'imponibile.
"Mr. Tatoo" <mailtarocca@quipo.it> ha scritto nel messaggio
news:fklc3esmiv5m$.1hdn9l9dc7wg9.dlg@40tude.net...
> casanmaner ha scritto:
> Imho, si dovrebbe tenere conto dell'ultima percentuale di detrazione
> ottenuta con la rettifica, senza conteggiare l'iva effettivamente
> detratta.
> Se da 60% sono passato al 40% tramite rettifica, quando andrò a rivendere
> applico l'iva sul 40% dell'imponibile.
Però così si potrebbero avere delle "distorsioni". Si potrebbero avere delle
"doppie imposizioni" o dei "salti d'imposizione".
Metti che per 4 anni l'uso è stato del 90% professionale (e 10 privato) e
solo nel quinto anno si passasse al 10% professionale (e 90% privato).
Nei primi 4 anni (in pratica) hai detratto il 90%. Solo nel quinto anno (e
per l'ultimo quinto) hai detratto solo il 10%.
In base alla tua impostazione si dovrebbe vendere rendendo imponibile solo
il 10%, quando, invece, ha detratto più del 90% dell'iva (90% per quattro
anni e 10% nel quinto anno).
Se lo scopo della cessione imponibile solo in rapporto a quanto detratto è
quella di evitare una doppia imposizione allora l'applicazione del principio
dovrebbe fare in modo che non vi siano doppie imposizioni ma nemmeno salti
d'imposta.
ciao
Che dirti.
Se si volesse guardare alla sostanza economica dell'operazione siamo sempre
di fronte ad un acquisto da parte di A di un immobile (acquisto avvenuto
tramite il precedente acquisto del terreno e successiva costruzione) a cui
fa seguito un finanziamento da parte di B.
In teoria B acquista solo giuridicamente l'immobile (completo e unitario).
Fiscalmente però sappiamo come venga data rilevanza all'aspetto giuridico
del leasing. Da un punto di vista giuridico la società di leasing acquista
un immobile "unitario". Da qui deriverebbe il dover applicare le percentuali
forfetarie di scorporo.
Certo che così facendo due situazioni pressocché analoghe vengono trattate
in modo diverso. A questo punto non converrà mai fare il leas back ma
converrà sempre far comprare direttamente il terreno e far fare la
costruzione alla società di leasing.
Io personalmente ritengo che se, come spesso riferiscono i funzionari delle
entrate nella varie circolari, ciò che conta è che vi sia "neutralità"
rispetto alle ipotesi di acquisto con finanziamento anche nel leas back si
dovrebbe guardare a come è avvenuto l'acquisto del bene da parte di colui
che lo utilizzerà in leasing.
ciao
Leasing immobiliare, terreni e ricalcolo acconti
yrol: Sull'acquisto di immobili è necessario scorporare la quota di costo
attribuibile al terreno (bene ad utilità perpetua) e considerala
indeducibile.
Idem nel caso di leasing immobiliare: 20% o 30%...
Fisco e Tasse
4
18-10-2006 15.24.49
accantonamenti indeducibili
gabriele: il conto Altre Svalutazioni e accantonamenti Indeducibili ( TUIR art. 107
comma 4 ) dovrebbe generare imposte anticipate ?
Perchè il foglio di excel che sto usando me le conteggia tra le imposte...
Fisco e Tasse
3
01-05-2006 11.57.23
iva su costi indeducibili ?
Spokesman: Question: le spese accessori (es. le spese di incasso riba) su fatture con
costi indeducibili come vengono trattate contabilmente ??
Esempio.: fattura delle cialde da caffe' uso ufficio...