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  #1  
Vecchio 21-02-2007, 18.07.39
Chiara
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Predefinito Compensi revisori e competenza

Ciao, vorrei sapere quando i compensi alla società di revisione
(stanziati nel 2006) sono fiscalmente deducibili per:
- revisione bilancio civilistico;
- revisione bilancio consolidato;
- verifica IV trimestre 2006;
- assistenza predisposizione bilancio IAS 2006.

Secondo me sono deducibili nel 2007, anno in cui queste prestazioni sono
*terminate*.

Che ne dite?

Ciao e grazie!

Chiara


--
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Alt 21-02-2007, 18.07.39
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  #2  
Vecchio 21-02-2007, 22.25.37
andre_a
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Predefinito Re: Compensi revisori e competenza

On 21 Feb, 18:07, "Chiara" <mupp...@hotmail.com> wrote:
> Ciao, vorrei sapere quando i compensi alla società di revisione
> (stanziati nel 2006) sono fiscalmente deducibili per:
> - revisione bilancio civilistico;
> - revisione bilancio consolidato;
> - verifica IV trimestre 2006;
> - assistenza predisposizione bilancio IAS 2006.
> Secondo me sono deducibili nel 2007, anno in cui queste prestazioni sono
> *terminate*.
> Che ne dite?
> Ciao e grazie!
> Chiara
> --
> Posted via Mailgate.ORG Server -http://www.Mailgate.ORG


Sono d'accordo. Le prestazioni svolte nel 2007, quali la relazione al
bilancio, sono deducibili per competenza nell'esercizio in cui la
prestazione è svolta, quindi nel 2007. C'è una circolare ministeriale
in merito di cui ora non ricordo gli estremi

  #3  
Vecchio 22-02-2007, 11.39.02
Chiara
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Compensi revisori e competenza

"andre_a" <andre_a@hotmail.it> wrote in message
news:1172093136.957566.32390@k78g2000cwa.googlegro ups.com
> Sono d'accordo. Le prestazioni svolte nel 2007, quali la relazione al
> bilancio, sono deducibili per competenza nell'esercizio in cui la
> prestazione è svolta, quindi nel 2007. C'è una circolare ministeriale
> in merito di cui ora non ricordo gli estremi



Grazie, mi sembrava ci fosse una circolare in proposito.

Chiara




--
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  #4  
Vecchio 23-02-2007, 15.36.24
Conte Oliver
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Predefinito Re: Compensi revisori e competenza

Il Thu, 22 Feb 2007 10:39:02 +0000 (UTC), "Chiara"
<muppolo@hotmail.com> scrisse:

>Grazie, mi sembrava ci fosse una circolare in proposito.


C'è: la 54/E del 19.6.2002

4 DEDUCIBILITA’ DALL’IRPEG DEI COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE
D. Gli emolumenti pagati dalle società al proprio collegio sindacale
si compongono di:
· un onorario per le verifiche trimestrali;
· un onorario per i controlli sul bilancio e la redazione della
relazione allo stesso;
· un onorario per le partecipazioni alle riunioni del consiglio di
amministrazione e assemblee.
A riguardo si richiede quale delle tre soluzioni che seguono appare
corretta ai fini della deducibilità fiscale del compenso per la
società.
a. Essendo tali costi componenti di reddito certi e determinabili a
partire dall’esercizio in chiusura, non valgono le condizioni di cui
all’articolo 75, comma 2° del TUIR, e quindi tutte tali componenti
risultano deducibili nell’esercizio in chiusura;
b. La deducibilità relativa alla spesa per il controllo del bilancio
avverrà nel periodo d’imposta successivo a quello in chiusura. Le
varie componenti di spesa, in altri termini, risulterebbero deducibili
in relazione al periodo in cui sono state ultimate le prestazioni (in
tal senso la norma di comportamento n. 128 Adc Milano);
c. Come avviene per i costi relativi alle società di revisione, i
costi del collegio risultano integralmente deducibili nel periodo in
cui viene ultimata la prestazione, e quindi nel periodo successivo a
quello in cui il bilancio si riferisce.

R. Il controllo del collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2403 del
codice civile, ha per oggetto l’amministrazione della società
globalmente intesa e si estende a tutta l’attività sociale, al fine di
assicurare che la stessa venga svolta nel rispetto della legge e
dell’atto costitutivo.
Come specificato dall’articolo 149 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, al collegio sindacale delle società quotate è attribuita
una complessa funzione di vigilanza, con poteri di ispezione e
controllo sull’andamento degli affari sociali. E ciò, a differenza dei
compiti di controllo delle società di revisione -di cui all’articolo
155 del medesimo decreto-, che sono circoscritti alla regolare tenuta
della contabilità e redazione del bilancio.
La generale attività di controllo del collegio sindacale si articola
quindi in momenti diversi, ciascuno autonomamente individuabile ed
indipendente: le verifiche trimestrali, la partecipazione alle
riunioni degli organi societari, il controllo sul bilancio d’esercizio
e la redazione della relazione dei sindaci.
Per stabilire correttamente l’esercizio in cui gli emolumenti in esame
sono deducibili, è necessario pertanto fare riferimento al principio
stabilito dall’articolo 75 comma 2, lettera b) del TUIR, e cioè che
“le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla
data in cui le prestazioni sono ultimate”. In conformità a tale
disposizione, anche le varie componenti di spesa sono deducibili con
riferimento al periodo d’imposta in cui le diverse prestazioni dei
sindaci sono ultimate.
Pertanto, i compensi per la partecipazione alle riunioni del consiglio
di amministrazione e dell’assemblea e per l’effettuazione delle
verifiche trimestrali saranno considerati singolarmente, nel rispetto
del requisito dell’articolo 75, comma 2, lettera b), del TUIR prima
citato e dedotte nell’esercizio in cui le relative prestazioni sono
espletate.
Per ciò che attiene invece l’attività di controllo sul bilancio e la
redazione della relazione allo stesso, la stessa –essendo eseguita
successivamente alla data di chiusura dell’esercizio- è di competenza
dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio
oggetto di controllo.
--
Ciao
Conte Oliver (che NON risponde in privato)
-Togli le scarpe per scrivermi una e-mail-
 

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compensi, competenza, revisori
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