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  #1  
Vecchio 01-02-2007, 14.09.32
sopmari
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Messaggi: n/a
Predefinito condono omessi versamenti non valido che fine fanno le rate versate????

La prima volta è stato fatto un condono tombale art.9 per gli anni 1997-2002
ed uno art.9 bis per i versamenti omessi 1999-2000-2001
il tombale art.9 è andato a buon fine mentre per il 9 bis è stata versata la
prima rata e basta.
l'anno dopo è stato ripresentato il tombale per l'anno 2003 e gli omessi per
gli anni 2000 e 2001. Questo è stato tutto regolarmente pagato ed è andato a
buon fine. Il 1999 come omessi non è potuto rientrare nel condono in quanto
già in cartella e già ampiamente scaduta.

So che il condono in generale non prevede rimborsi, ma non è plausibile che
si pensi che un contribuente già con problemi finanziari possa permettersi
di omaggiare l'ufficio imposte di 9.000 euro versati per un condono non
considerato valido.
nella legge 289 non ho trovato riferimenti, so che non è possibile tornare
sui propri passi e decidere di non voler più accedere alle definizioni, ma
nel caso degli omessi non ho pagato un forfait, ho pagato proprio una parte
di tributi omessi e non ha senso che non si possano non dico riavere
indietro, ma almeno compensare con debiti nei confronti dell'erario
esistenti.

Purtroppo non riesco a trovare degli appigli da far valere, l'art.9 bis non
dice niente, voi avete qualcosa?
grazie
Sophia

--------------------------------
Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
Alt 01-02-2007, 14.09.32
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  #2  
Vecchio 01-02-2007, 20.01.41
Conte Oliver
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Predefinito Re: condono omessi versamenti non valido che fine fanno le rate versate????

Il Thu, 01 Feb 2007 12:09:32 GMT, sophmari@tin.it (sopmari) scrisse:

>il tombale art.9 è andato a buon fine mentre per il 9 bis è stata versata la
>prima rata e basta.


Dal Sole 24 Ore del 4 gennaio 2007

Il condono sui «tardivi o omessi versamenti» è valido, anche se
qualche rata successiva alla prima non è stata pagata. Sbaglia perciò
l'ufficio a negare la validità della sanatoria con la motivazione che
il versamento effettuato dopo i termini «ha decretato il mancato
perfezionamento del condono». In caso di ritardo, il contribuente può
anche avvalersi del ravvedimento. L'ufficio può solo applicare la
sanzione «nella misura del 30% sulle rate non versate». La Commissione
tributaria provinciale di Pavia ha così accolto, parzialmente, il
ricorso del contribuente, considerando valida la sanatoria presentata
a norma dell'articolo 9 bis, comma 1, della legge 289/02 Finanziaria
2003 (sentenza 222, pronunciata il 14 novembre 2006 e depositata in
segreteria il 19 dicembre).
I fatti
In seguito a un'iscrizione a ruolo per somme dovute in base al
condono, il contribuente ha presentato, il 19 gennaio 2005, un'istanza
in autotutela, chiedendo l'annullamento della cartella, considerato
che aveva eseguito i seguenti versamenti: 6.000 euro, il 16 maggio
2003; 615 euro il 29 giugno 2004; 1.248 euro il 19 gennaio 2006, più
73,68 euro il 29 giugno 2004 per ravvedimento. Il 21 febbraio 2005,
l'ufficio delle Entrate di Pavia, accogliendo l'istanza del
contribuente, provvedeva all'annullamento della cartella. Ma il 22
aprile 2006, lo stesso ufficio ha emesso un provvedimento di diniego,
considerando che il condono non era «perfezionato» a causa dei
versamenti effettuati in ritardo. Contro il diniego del condono, il
contribuente ha presentato ricorso.
Così i giudici
Per i giudici tributari di Pavia è sbagliato negare la sanatoria
quando il contribuente, dopo avere pagato la prima rata nei termini,
ha omesso o pagato in ritardo qualche rata. Secondo la commissione
tributaria «apparirebbe alquanto singolare che nel caso di condono
tombale, con effetti anche di sanatoria penale, il mancato versamento
di una rata, con la sola esclusione della prima, non faccia decadere
l'efficacia del condono, mentre il solo mancato versamento di una
rata, nell'ambito della sanatoria per omessi versamenti, produca
invece l'invalidità della sanatoria nel suo complesso, atteso che
nella fattispecie la parte aveva manifestato la volontà di aderire
alla sanatoria pagando regolarmente le prime due rate, che
rappresentano il 70% dell'importo omesso».
Sanzioni del 30%
Per i giudici tributari di Pavia, dunque, la sanatoria presentata dal
contribuente è valida, e l'ufficio può solo chiedere le sanzioni del
30% sulle rate non versate.
Riduzione a un terzo
Rimane fermo che, in caso di sanatoria presentata «prima dell'invio
della comunicazione di irregolarità», che precede l'iscrizione a
ruolo, per la comunicazione che sarà inviata dalle Entrate, sia per le
istanze perfezionate, sia per quelle non perfezionate, spetta la
riduzione a un terzo della sanzione, cioè al 10%, in caso di pagamento
entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Nel paragrafo 5 della circolare 36/E del 9 agosto 2005, l'Agenzia
afferma che, in presenza di istanza perfezionata, se l'istanza non ha
sanato tutti gli esiti di irregolarità, è inviata comunicazione per
gli esiti non sanati, con l'indicazione di aver tenuto conto dei
versamenti effettuati a norma dell'articolo 9 bis, comma 1. In questo
caso, spetta la riduzione a un terzo della sanzione, cioè al 10%, in
caso di pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione. Nel caso in cui l'istanza di definizione risulta
non perfezionata, la comunicazione di irregolarità evidenzia lo
scomputo di quanto versato a seguito della presentazione dell'istanza
di definizione a titolo di imposta e interessi, mentre la sanzione è
quella dovuta in assenza di adesione. Anche in questo caso spetta la
riduzione a un terzo della sanzione.
La comunicazione contiene inoltre la motivazione del mancato
perfezionamento dell'istanza e resta un atto non impugnabile in quanto
è inviata per consentire al contribuente di versare le somme dovute,
beneficiando della riduzione a un terzo della sanzione, o per
consentirgli di fornire i chiarimenti necessari all'ufficio delle
Entrate.
Il principio
- Ctp di Pavia, sentenza 222 del 14 novembre 2006
« La Commissione ... rileva che il legislatore aveva specificato, per
gli articoli 7/8/9/15 legge 289/02 rappresentanti la generalità dei
casi, che con il pagamento della prima rata il condono evidenzia la
sua efficacia... Apparirebbe alquanto singolare che nel caso di
condono tombale, con effetti anche di sanatoria penale, il mancato
versamento di una rata, con la sola esclusione della prima, non faccia
decadere l'efficacia del condono, mentre il solo mancato versamento di
una rata, nell'ambito della sanatoria per omessi versamenti, produca
invece l'invalidità della sanatoria nel suo complesso, atteso che
nella fattispecie la parte aveva manifestato la volontà di aderire
alla sanatoria pagando regolarmente le prime due rate, che
rappresentano il 70% dell'importo omesso».
--
Ciao
Conte Oliver (che NON risponde in privato)
-Togli le scarpe per scrivermi una e-mail-
  #3  
Vecchio 02-02-2007, 13.23.03
sopmari
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: condono omessi versamenti non valido che fine fanno le rate versate????



grazie conte Oliver, già questo è molto utile almeno so che non vanno persi
ma nel mio caso in cui il primo condono comprendeva 1999/2000/2001 per cui è
stata pagata solo la prima rata di 9.000(3.000 ad anno) e le altre rate non
sono mai state versate perchè è stato poi presentato un nuovo condono per
gli anni 2000/2001
non credo sia possibile tener buona la prima sanatoria perchè altrimenti
verrebbe fuori un caos con il 2000/2001
ma i 9.000 sarebbero dovuti essere considerati come acconti sullo scoperto
ancora esistente nel 1999 giusto?
Ed è legittimo che io chieda il ricalcolo degli interessi della cartella che
l'esattoria ha emesso 5 mesi dopo senza tener conto di questi 9.000 euro
giusto??






Il 01 Feb 2007, 19:01, "Conte Oliver" <alex65.lescarpe@wmail.it.invalid> ha
scritto:
> Il Thu, 01 Feb 2007 12:09:32 GMT, sophmari@tin.it (sopmari) scrisse:
> >il tombale art.9 è andato a buon fine mentre per il 9 bis è stata versata

la
> >prima rata e basta.

> Dal Sole 24 Ore del 4 gennaio 2007
> Il condono sui «tardivi o omessi versamenti» è valido, anche se
> qualche rata successiva alla prima non è stata pagata. Sbaglia perciò
> l'ufficio a negare la validità della sanatoria con la motivazione che
> il versamento effettuato dopo i termini «ha decretato il mancato
> perfezionamento del condono». In caso di ritardo, il contribuente può
> anche avvalersi del ravvedimento. L'ufficio può solo applicare la
> sanzione «nella misura del 30% sulle rate non versate». La Commissione
> tributaria provinciale di Pavia ha così accolto, parzialmente, il
> ricorso del contribuente, considerando valida la sanatoria presentata
> a norma dell'articolo 9 bis, comma 1, della legge 289/02 Finanziaria
> 2003 (sentenza 222, pronunciata il 14 novembre 2006 e depositata in
> segreteria il 19 dicembre).
> I fatti
> In seguito a un'iscrizione a ruolo per somme dovute in base al
> condono, il contribuente ha presentato, il 19 gennaio 2005, un'istanza
> in autotutela, chiedendo l'annullamento della cartella, considerato
> che aveva eseguito i seguenti versamenti: 6.000 euro, il 16 maggio
> 2003; 615 euro il 29 giugno 2004; 1.248 euro il 19 gennaio 2006, più
> 73,68 euro il 29 giugno 2004 per ravvedimento. Il 21 febbraio 2005,
> l'ufficio delle Entrate di Pavia, accogliendo l'istanza del
> contribuente, provvedeva all'annullamento della cartella. Ma il 22
> aprile 2006, lo stesso ufficio ha emesso un provvedimento di diniego,
> considerando che il condono non era «perfezionato» a causa dei
> versamenti effettuati in ritardo. Contro il diniego del condono, il
> contribuente ha presentato ricorso.
> Così i giudici
> Per i giudici tributari di Pavia è sbagliato negare la sanatoria
> quando il contribuente, dopo avere pagato la prima rata nei termini,
> ha omesso o pagato in ritardo qualche rata. Secondo la commissione
> tributaria «apparirebbe alquanto singolare che nel caso di condono
> tombale, con effetti anche di sanatoria penale, il mancato versamento
> di una rata, con la sola esclusione della prima, non faccia decadere
> l'efficacia del condono, mentre il solo mancato versamento di una
> rata, nell'ambito della sanatoria per omessi versamenti, produca
> invece l'invalidità della sanatoria nel suo complesso, atteso che
> nella fattispecie la parte aveva manifestato la volontà di aderire
> alla sanatoria pagando regolarmente le prime due rate, che
> rappresentano il 70% dell'importo omesso».
> Sanzioni del 30%
> Per i giudici tributari di Pavia, dunque, la sanatoria presentata dal
> contribuente è valida, e l'ufficio può solo chiedere le sanzioni del
> 30% sulle rate non versate.
> Riduzione a un terzo
> Rimane fermo che, in caso di sanatoria presentata «prima dell'invio
> della comunicazione di irregolarità», che precede l'iscrizione a
> ruolo, per la comunicazione che sarà inviata dalle Entrate, sia per le
> istanze perfezionate, sia per quelle non perfezionate, spetta la
> riduzione a un terzo della sanzione, cioè al 10%, in caso di pagamento
> entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
> Nel paragrafo 5 della circolare 36/E del 9 agosto 2005, l'Agenzia
> afferma che, in presenza di istanza perfezionata, se l'istanza non ha
> sanato tutti gli esiti di irregolarità, è inviata comunicazione per
> gli esiti non sanati, con l'indicazione di aver tenuto conto dei
> versamenti effettuati a norma dell'articolo 9 bis, comma 1. In questo
> caso, spetta la riduzione a un terzo della sanzione, cioè al 10%, in
> caso di pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento
> della comunicazione. Nel caso in cui l'istanza di definizione risulta
> non perfezionata, la comunicazione di irregolarità evidenzia lo
> scomputo di quanto versato a seguito della presentazione dell'istanza
> di definizione a titolo di imposta e interessi, mentre la sanzione è
> quella dovuta in assenza di adesione. Anche in questo caso spetta la
> riduzione a un terzo della sanzione.
> La comunicazione contiene inoltre la motivazione del mancato
> perfezionamento dell'istanza e resta un atto non impugnabile in quanto
> è inviata per consentire al contribuente di versare le somme dovute,
> beneficiando della riduzione a un terzo della sanzione, o per
> consentirgli di fornire i chiarimenti necessari all'ufficio delle
> Entrate.
> Il principio
> - Ctp di Pavia, sentenza 222 del 14 novembre 2006
> « La Commissione ... rileva che il legislatore aveva specificato, per
> gli articoli 7/8/9/15 legge 289/02 rappresentanti la generalità dei
> casi, che con il pagamento della prima rata il condono evidenzia la
> sua efficacia... Apparirebbe alquanto singolare che nel caso di
> condono tombale, con effetti anche di sanatoria penale, il mancato
> versamento di una rata, con la sola esclusione della prima, non faccia
> decadere l'efficacia del condono, mentre il solo mancato versamento di
> una rata, nell'ambito della sanatoria per omessi versamenti, produca
> invece l'invalidità della sanatoria nel suo complesso, atteso che
> nella fattispecie la parte aveva manifestato la volontà di aderire
> alla sanatoria pagando regolarmente le prime due rate, che
> rappresentano il 70% dell'importo omesso».
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> Ciao
> Conte Oliver (che NON risponde in privato)
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Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
  #4  
Vecchio 07-02-2007, 10.44.47
Ralph Malph
Guest
 
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Predefinito Re: condono omessi versamenti non valido che fine fanno le rate versate????


"sopmari"

> Ed è legittimo che io chieda il ricalcolo degli interessi della cartella

che
> l'esattoria ha emesso 5 mesi dopo senza tener conto di questi 9.000 euro
> giusto??


se non hai impugnato la cartella puoi chiedere uno sgravio parziale in
autotutela.
In alternativa fai istanza per il rimborso delle somme versate.
guarda la circ. 4/e del 2 feb scorso, anche se non è specifica per il 9 bis
comunque fornisce chiarimenti in merito ai rimborsi sulle somme versate per
condoni e non andati a buon fine

ciao
--
Ralph Maplh
(aka Piccola Parigi, Roberto)

Quanti uomini, tanti pareri (Terenzio)


 

Tags
condono, fanno, omessi, rate, valido, versamenti, versate
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